REGOLAMENTAZIONE TRIENNALE FERIE

Transcript

REGOLAMENTAZIONE TRIENNALE FERIE
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
ORDINANZA DEL SINDACO
n° 25 del 08/06/2015
Oggetto: ORDINANZA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN
CASTELFRANCO DI SOTTO - CAPOLUOGO - PREDISPOSIZIONE CALENDARIO TURNI DI
APERTURA OBBLIGATORIA E REGOLAMENTAZIONE FERIE ESTIVE. TRIENNIO 2015 - 2017
IL SINDACO
Considerato che la Legge n. 287/91 è stata disapplicata nella Regione Toscana a partire dal 25 Febbraio
2005, a motivo dell’entrata in vigore della Legge Regionale 7 Febbraio 2005, n. 28, recante “Codice del Com­
mercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e be­
vande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;
Dato atto che l’Art. 81 della citata Legge Regionale n. 28/2005 è stato successivamente abrogato dalla
Legge Regione Toscana 9 agosto 2013, n. 47, art. 57;
Visto il D.Lgs.n°59 del 23 aprile 2010, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
del mercato interno”, che liberalizza l’esercizio dell’attività di impresa rimuovendo limiti numerici e vincoli nelle
modalità di svolgimento;
Visto il D.L. 13 agosto 2011, n.138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo”, convertito con Legge n°148 del 14.09.2011, che ha introdotto norme in materia di liberalizzazioni,
privatizzazioni e ulteriori misure per favorire lo sviluppo e, in particolare, ha stabilito che i Comuni devono
adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere,
costituendo principio fondamentale per lo sviluppo economico e di attuazione per la piena tutela della concorrenza
fra imprese;
Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22/12/2011, n.214, recante “Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che, all’art.31 comma 1, ha stabilito in via
generale e senza eccezioni la totale libertà di orari, sia in termini di funzionamento che di aperture domenicali e
festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale,
motivando la scelta come provvedimento a favore del principio di libera concorrenza e quindi rientrante nelle
competenze statali anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale;
Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”, come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n° 110 del 26/10/2005, recante “Disciplina degli orari degli esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dei circoli privati, degli esercizi similari e delle attività di
pubblico spettacolo ed intrattenimento”, per le parti ad oggi rimaste in vigore;
Vista, tra le altre Risoluzioni Ministeriali in materia, la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Econo­
mico in data 27 marzo 2013, n°51152, relativa a “Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al det­
taglio – Turni di aperture obbligatorie dei pubblici esercizi”;
Dato atto che la Risoluzione citata stabilisce quanto segue:
Il dettato normativo di cui alla lettera d-bis, dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con ­
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dall’articolo 31, primo com ­
ma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia), ha disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui
al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza al­
cun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non
abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia, fermo restando quanto pre ­
cisato al punto 4, secondo periodo, della Circolare n. 3644/c del 28-10-2011, il cui contenuto resta tuttora valido.
Stante quanto sopra, la scrivente <Direzione >non può che ribadire quanto già precedentemente sostenuto, ovvero
che nonostante dal 1° gennaio 2012 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991
possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale, festività, non­
ché settimanale, devono comunque garantire l’apertura al pubblico nei casi stabiliti dalle discipline normative di riferi­
mento al fine di assicurare all’utenza buoni livelli di servizio.
Ciò significa che è possibile predisporre specifica ordinanza al fine di garantire il necessario livello di servizio al ­
l’utenza nel caso del mese di agosto e delle festività nazionali.
Trattasi, infatti, di un provvedimento finalizzato non a stabilire turni di chiusura, bensì a garantire alla cittadinanza
la fruizione del servizio anche nei periodi o nelle occasioni in cui il principio di piena autodeterminazione delle aperture e
delle chiusure riconosciuto agli operatori del settore rischierebbe di non essere comunque in grado di assicurare all’utenza
idonei livelli di servizio.
Va evidenziato, per concludere, che la richiamata sentenza n. 299 della Corte Costituzionale, ha sancito che la libe ­
ralizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna de ­
roga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri in ­
teressi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.
Dato atto che, anche a seguito delle normative statali sopra richiamate, risulta pertanto possibile introdurre
vincoli e limiti agli orari di attività delle attività commerciali a condizione che la limitazione assunta sia conforme ai
principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, ed a fronte di un motivo imperativo di interesse
generale ascrivibile alla salvaguardia dei consumatori e dei cittadini, con particolare riguardo alla esigenza di
tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi in grado di spostarsi con maggiore difficoltà, e pertanto più
bisognose di reperire un minimo di servizio di somministrazione di alimenti e bevande in loco (anziani, portatori di
handicap etc.);
Ritenuto pertanto opportuno stabilire idonei livelli di servizio sul territorio, a garanzia del servizio di som ­
ministrazione da rendere al consumatore ed in special modo a garanzia delle fasce più deboli della popolazione e
quindi in grado di spostarsi con maggiore difficoltà, e pertanto più bisognose di reperire un minimo di servizio di
somministrazione di alimenti e bevande in loco (anziani, portatori di handicap etc.);
Dato atto che tale esigenza di assicurare un minimo di servizio di somministrazione di alimenti e bevande
al pubblico si rivela particolarmente avvertita in quei periodi nei quali tradizionalmente si verifica un numero
maggiore di chiusure da parte degli esercizi di somministrazione, come il periodo delle ferie estive ed in partico­
lare il mese di agosto con particolare riferimento al Capoluogo;
Rilevato quindi che, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, si rende opportuno procedere
alla predisposizione di un apposito calendario per regolamentare la chiusura delle attività di pubblico esercizio di
somministrazione, che si verifica, per ferie estive, solitamente nel mese di agosto, per le attività ubicate nel
Capoluogo, ed in altri periodi, per le attività ubicate nelle frazioni;
Vista la precedente Ordinanza del Sindaco n° 21 del 04/04/2012, recante “: Esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande in Castelfranco di Sotto – Capoluogo - Predisposizione calendario turni di apertura obbligatoria
e regolamentazione ferie estive. Triennio 2012 - 2014”, con la quale venivano stabiliti i turni per assicurare il
servizio minimo di somministrazione di alimenti e bevande ai consumatori durante il mese di agosto, sul territorio
del Capoluogo;
Dato atto che le tipologie di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono state unificate dalla
Legge Regionale 7 Febbraio 2005, n. 28, nella tipologia unica, la quale ha eliminato le differenze nelle
autorizzazioni amministrative tra esercizi di bar ed esercizi per la ristorazione ed ha disposto che le uniche
differenze nel servizio offerto al consumatore possono derivare da quanto previsto nella autorizzazione sanitaria /
notifica igienico sanitaria CE, in possesso di ciascun esercizio, dagli orari e dalle modalità di organizzazione del
servizio al consumatore;
Dato atto pertanto che, proprio in virtù della autorizzazione sanitaria / notifica igienico sanitaria di cui
ciascun esercizio risulta in possesso, nonché dell’orario praticato e delle altre caratteristiche del servizio offerto al
pubblico, è possibile individuare per ciascun esercizio di somministrazione operante sul territorio la tipologia
prevalente di servizio offerto al pubblico, tra il servizio di bar e quello di ristorazione;
Dato atto che mediante le precedenti Ordinanze, era stato ritenuto opportuno procedere all’articolazione del
servizio al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande tramite la costituzione di numero tre gruppi di
esercizi, appartenenti alle varie tipologie di somministrazione di alimenti e bevande (Esercizi con prevalenza di
servizio di bar ed Esercizi con prevalenza di servizio di ristorazione), individuando due periodi di apertura
obbligatoria tra i quali ripartire i gruppi stessi, in modo da permettere ad un gruppo di esercizi, a rotazione su un
periodo di tre anni, di decidere in totale libertà quale periodo di apertura o chiusura osservare nel mese di agosto;
Considerato come l’Ordinanza del 2012, sopra citata ha prodotto effetti positivi per l’utenza, garantendo
l’apertura di un numero minimo di esercizi anche nei periodi tradizionalmente più critici, come le settimane centrali
del mese di agosto, e che comunque anche buona parte degli esercenti ha manifestato apprezzamento per
l’articolazione prevista, in ragione soprattutto della alternanza nella copertura del servizio e del turno di riposo
nell’arco del triennio;
Ritenuto quindi opportuno procedere ad approvare anche per il triennio 2015/2017 una regolamentazione
simile alla precedente, dando continuità alle disposizioni previste dalle ordinanze sopra citate ed aggiornando le
stesse, sia sulla base dei nuovi esercizi di somministrazione attivati nel frattempo, sia sulla base dei mutamenti
normativi intervenuti successivamente all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 28/05;
Ritenuto opportuno prevedere una copertura del servizio di somministrazione per la zona industriale limitata
solamente alla prima e all’ultima settimana del mese di agosto, in ragione delle peculiarietà di tale zona, ove sono
ubicate quasi esclusivamente attività industriali ed artigianali;
Dato atto che, per le altre zone del Capoluogo, l’Amministrazione Comunale ha valutato opportuno stabilire
una copertura del servizio minimo di somministrazione per tutto il mese di agosto, ritenuto come il periodo più
critico per il servizio ai cittadini, dato che in esso si concentrano le chiusure per ferie della maggior parte degli
esercizi;
Considerato che le associazioni di categoria degli esercenti, le associazioni dei consumatori e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sono state interpellate nell’ambito dell’apposito Tavolo di
Concertazione con il Comune di Castelfranco di Sotto, riunitosi varie volte nei mesi di marzo ed aprile u.s., senza
raggiungere il numero legale, con apposita richiesta di parere sulla proposta dell’Amministrazione Comunale di
copertura del servizio di somministrazione nel Capoluogo, per il mese di agosto, secondo la turnazione triennale;
Preso atto che, in sede di Tavolo di Concertazione, sono stati espressi pareri con alcune riserve da parte di
Confcommercio e Confesercenti, con le motivazioni e nei limiti riportati negli appositi verbali del tavolo, conservati
gli atti dell’Ufficio Sviluppo Economico;
Accertato che gli esercizi pubblici ubicati nelle Frazioni godono tradizionalmente del riposo per ferie estive
in altri periodi e comunque dato atto che durante il mese di agosto e gli altri mesi estivi nessuna carenza di servizio
si presenta sul territorio delle Frazioni, in quanto zone a vocazione spiccatamente turistica, nelle quali gli esercizi
rimangono aperti e funzionanti durante i mesi estivi;
Visto l’art. 54 lettera d) del D.P.R. 24/7/1977, n. 616;
Rilevata la propria competenza, in forza dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione
degli orari della città";
ORDINA
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate nel Capoluogo, risultano divise nei sotto
indicati tre gruppi, a sua volta suddivisi in sottogruppi, a seconda dell’ubicazione degli esercizi e del
servizio di somministrazione prevalentemente offerto dai medesimi:
GRUPPO A:
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Centro Storico:
Bar Pasticceria Attimi di Dolcezza di Leporatti e Milli
Bar Centrale
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Periferia:
Angolo Bar
Bar Pasticceria Errebi
Il Barrino di Betti
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione - Periferia
Ristorante Mamma Maria
Monna Lisa Pub
Queen Pizza
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione / Bar – zona Produttiva
Ristorante bar Il Pino
GRUPPO B:
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Centro Storico:
Bar Pasticceria La Dolceria
Bar Ciurli
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Periferia
Bar Lido
Bar Ristorazione Barbados
Bar Chicarico
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione - Centro Storico:
Nessun esercizio
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione - Periferia
Trattoria Da Remo
Sale e Pepe Pizzeria
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione – Bar-Zona Produttiva
Pasticceria Cavallini
GRUPPO C
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Centro Storico
Bar Gini
I Tre Archi
Caffè Pisa
Esercizi con prevalenza servizio di Bar - Periferia
Bar Italia
Seadas Bar
Bar La Sosta
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione - Periferia:
Trattoria Da Nando
Ristorante Da Rosanna
Pizzeria il Ponte di Veltri Eleonora
Esercizi con prevalenza servizio di Ristorazione / Bar – zona Produttiva
Caffè il Girasole
2. Le attività di somministrazione, ubicate nel capoluogo, osserveranno, per il triennio 2015 - 2017, turni di apertura
obbligatoria, al fine di garantire il servizio all’utenza, secondo il prospetto seguente:
Anno 2015
1°Turno: Gruppo A
APERTURA OBBLIGATORIA dal 1 agosto al 15 agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 31 luglio al 7 agosto compresi
2°Turno: Gruppo B
APERTURA OBBLIGATORIA dal 16 Agosto al 31 agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 24 agosto al 31 agosto compresi
3°Turno o di riposo: Gruppo C
Possibilità di apertura o chiusura a propria discrezione per il periodo 1 agosto / 31 agosto;
Anno 2016
1°Turno: Gruppo C
APERTURA OBBLIGATORIA dal 1 agosto al 15 Agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 31 luglio al 5 agosto compresi
2°Turno: Gruppo A
APERTURA OBBLIGATORIA dal 16 Agosto al 31 agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 22 agosto al 31 agosto compresi
3°Turno o di riposo: Gruppo B
Possibilità di apertura o chiusura a propria discrezione per il periodo 1 agosto / 31 agosto;
Anno 2017
1°Turno: Gruppo B
APERTURA OBBLIGATORIA dal 1 agosto al 15 Agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 31 luglio al 4 agosto compresi
2°Turno: Gruppo C
APERTURA OBBLIGATORIA dal 16 Agosto al 31 agosto compresi
Zona Produttiva – Apertura obbligatoria dal 28 agosto al 31 agosto compresi
3°Turno o di riposo: Gruppo A
Possibilità di apertura o chiusura a propria discrezione per il periodo 1 agosto / 31 agosto;
3. Gli esercenti dovranno rendere noti al pubblico i turni di apertura / chiusura sopra indicati, ai sensi dell’art.85
comma 1 della medesima Legge Regione Toscana 28/05 e cioè MEDIANTE CARTELLI BEN VISIBILI O ALTRI MEZZI IDONEI DI
INFORMAZIONE; anche durante la chiusura dell’esercizio per ferie dovrà essere esposto un cartello recante l’indicazione
chiara dell’inizio e della fine della chiusura;
4. Durante il turno di apertura obbligatoria la possibilità di effettuare il giorno di chiusura facoltativa
infrasettimanale rimane immutata; i giorni di chiusura saranno tuttavia eventualmente modificati, per la durata del
periodo di copertura del servizio, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, nel caso in cui all’interno di uno
stesso gruppo più esercizi pubblici abbiano lo stesso giorno di chiusura facoltativa o si verifichino particolari
problemi di copertura del servizio;
5. E’ sempre ammessa la facoltà di scambiare il turno di apertura obbligatoria tra esercizi o comunque di farsi
sostituire da altri esercizi, nel periodo di copertura del servizio, purchè:
 L’esercizio che sostituisce un altro appartenga alla stessa tipologia di prevalente servizio (Esercizi con prevalen­
te servizio di ristorazione – o esercizi con prevalente servizio di bar) ed alla stessa zona di programmazione
(Centro Storico – Periferia - Produttiva)
 Venga presentata all’Amministrazione Comunale apposita comunicazione scritta, a firma congiunta dell’eser ­
cente che chiede di essere sostituito e dell’esercente che provvederà alla sostituzione;
6. Il mancato rispetto dei turni stabiliti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. n°267/00 e
successive modifiche ed integrazioni; l’inosservanza delle altre norme, sopra stabilite, è punita con le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 103 della Legge Regionale n°28/05, comma 2, ove applicabili;
7. Il presente provvedimento sarà notificato a tutti gli esercenti interessati; ad esso saranno date inoltre adeguate
forme di pubblicità, ivi compresa la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del Comune e sul portale degli
Sportelli Unici Integrati.
8 . Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e della legge 7/8/1990, n. 241, si dà atto che il responsabile del procedimento è
individuato nel Dott. Piazza Alessandro, Responsabile Ufficio Commercio ed Attività produttive.
Si avverte che, fino a nuove disposizioni, la suddetta alternanza si ripeterà anche per gli anni successivi.
Il Sindaco dispone che la stessa venga pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi
e che venga notificata agli interessati, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei
Carabinieri, per i controlli previsti dalle leggi vigenti in materia.
Il Sindaco
Gabriele Toti
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Sindaco Gabriele Toti ai
sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.