Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui prodotti
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Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui prodotti
Codice del Consumo : le indicazioni minime da riportare sui prodotti (o sulle confezioni) destinate al consumatore La Guardia di Finanza sta effettuando controlli negli esercizi al dettaglio orafo e non solo, con relativi sequestri nei confronti dei prodotti costituiti in tutto o in parte in materiale non prezioso finalizzati a verificare la conformità degli stessi alle norme del Codice del Consumo (ex D. Lgs. 206/2005). Il Codice del Consumo stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime da riportare sui prodotti o sulle confezioni commercializzati sul territorio nazionale al fine di tutelare il consumatore nella fase d’acquisto del prodotto fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Pertanto i prodotti o le confezioni destinate al consumatore devono riportare, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana, le indicazioni relative a: * denominazione legale o merceologica del prodotto; * nome, ragione sociale, sede legale o marchio del produttore o dell’importatore stabilito nell’unione Europea; * l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno * * all’uomo, alle cose o all’ambiente; i materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; precauzioni d’uso ove utili ai fini della fruizione sicura del prodotto E’ invece ancora sospeso l’obbligo di indicare il paese di origine se extra CEE . Per i prodotti in acciaio, oltre ai requisiti di cui sopra va indicata la tipologia del metallo (acciaio AISI 304 ) e la eventuale conformità alle nuove procedure di analisi relative al contenuto di Nickel, la cui normativa con i nuovi limiti all’utilizzo nelle leghe in metallo prezioso diverrà obbligatoria dal 1°/4/2013. Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita o possono essere riportate su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi (art. 7). Il Codice prevede l’espresso divieto del commercializzare qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni prima elencate. Per i contravventori è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita I prodotti realizzati in tutto o in parte da metalli preziosi non rientrano nei casi contemplata dal Codice in quanto disciplinati dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 e dal relativo regolamento attuativo del 30 maggio 2002, n. 150. Per i metalli preziosi l’impronta del titolo e marchio di identificazione del produttore o dell’importatore devono essere presenti e ben leggibili (chi vende al dettaglio oggetti contenenti metalli preziosi, deve esporre, in maniera chiara e ben visibile, un cartello indicante in cifre, i titoli dei prodotti venduti). Per gli oggetti importati, realizzati in tutto o in parte con metalli preziosi, oltre alla conformità alle caratteristiche costruttive previste dalla normativa italiana, è necessario mettere a disposizione della clientela una tabella di comparazione che riporti il punzone indicante il titolo ed il corrispettivo titolo legale ammesso in Italia ed il marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza e la specificazione del paese di provenienza e dell’organismo o altro ente che ha apposto tale marchio (quando recano il marchio riconosciuto di un paese extra Cee possono non recare il marchio dell’importatore purché il paese estero da cui proviene l’oggetto accordi analogo trattamento anche ai prodotti italiani importati). Le citate disposizioni riguardano TUTTE le tipologie di prodotti realizzati con materiali non preziosi (acciaio, bronzo, rame, ottone, titanio, caucciù, gomma, prodotti gemmologici ecc. ), mentre gli orologi al quarzo, apparecchiature elettriche ed elettroniche (ex D. Lgs. 151/2005), non sono assoggettati alle norme in materia di informazione del consumatore, salvo indicare la presenza della pila e sulla opportunità di evitare interventi sulla stessa in caso di sostituzione per il rischio di danneggiamento; In relazione all’obbligo di indicare i materiali impiegati (ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto) e l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente si evidenzia che per i prodotti in acciaio va indicata la tipologia del metallo (* es. acciaio AISI 304 ) e la eventuale conformità alle nuove procedure di analisi relative al contenuto di Nickel. É bene tenere presente che l’acciaio inossidabile, contrariamente ai metalli preziosi, cede una quantità di Nickel inferiore a quanto previsto dalla nuova metodologia di analisi e pertanto risulta già conforme ai metodi di analisi previsti a partire dal prossimo mese di aprile. * Le sigle AISI 304, 316 e 403 sono sigle fondamentali nell’ambito dell’acciaio inox. La codifica dei diversi tipi di acciaio avviene tramite una sigla a 3 cifre, con l’eventuale aggiunta di una lettera.