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IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Stefania Ciani
presidente;
dott. Emanuele De Gregorio
giudice rei.;
dott. Paola Romana Lodolini
giudice;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2012;
visti gli atti di causa;
viste le memorie difensive
autorizzate e depositate dalle parti entro - il termine
assegnato di giorni 10;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2544 del ruolo generale anno 2012
promosso da:
ARMANDO TONDINELLI, rappresentato e difeso, anche disgìuntamente, dall'avv.
Ludovica Franzin
e dall'avv. Giampaolo Torselli
ed elettivamente
presso la residenza del ricorrente in Bracciano JJ^JéJ), Via Sacile 3,
domiciliato
giusta procura
in atti
RICORRENTE
contro
COMUNE DI BRACCIANO, in persona del Sindaco prò tempore Giuliano Sala,
rappresentato e difeso dall'avv. Donato D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio
in Roma, Via Nizza n, 53, giusta procura in atti,
RESISTENTE
nonché
PATRIZIA
dall'avv.
RICCIONI,
Rosario
rappresentata
Mannino
e
domiciliata presso il loro studio
e
difesa,
unitamente
dall'avv. Sebastiano
Mannino
e
disgiuntamente,
ed
elettivamente
in Roma, Via Arno n. 6, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per
il
ricorrente:
"Voglia
l'ill.mo
Tribunale
adito
accertare
e
dichiarare
l'insussistenza della causa di incompatibilità del consigliere comunale di Braccìano
Armando Tondinelli per lite pendente, giusta l'esimente di cui all'art. 63, 2° comma,
n. 3 del T.U. Enti Locali 267/00 e per l'effetto riconoscere il diritto soggettivo del
ricorrente a ricoprire la carica dì consigliere comunale del Comune di Bracciano,
reintegrandolo in via immediata nella suddetta carica di Consigliere Comunale; - per
l'effetto annullare e comunque disapplicare le seguenti delibere ed atti del Comune
dì Bracciano: 1) delibera
contestazione
consiliare del 22 maggio 2012, n. 13 - approvazione
incompatibilità
proposta
dal
Sindaco
Giuliano
Sala;
2) delibera
consiliare del 11 giugno 2012, n. 18 - delibera incompatibilità; 3) delibera consiliare
de! 9 luglio 2012 n. 19, delibera decadenza, notificata il 12 luglio 2012; tutte relative
al
procedimento
di
decadenza
consigliere Armando
Tondìnelli
e
al
relativo
provvedimento conclusivo, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i pareri,
i verbali e ogni altro atto connesso e consequenziale; - condannare il Comune di
Bracciano al risarcimento del danno pari a € 90.000 o alla diversa somma che il
tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Per il Comune di Bracciano: "Voglia Fllì.mo Tribunale adito rigettare il ricorso
proposto dal Sig. Tondinelli Armando in quanto inammissibile e infondato per i
motivi richiamati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio".
Per Patrizia Riccioni: "si rimette alla decisione dell'Ill.mo Tribunale adito, in ordine
alle domande poste dal ricorrente nei confronti del Comune di Bracciano. Nulla per
le spese".
FATTO E DIPJTTO
Con ricorso ex artt. 22
agosto 2012
D.Lgs. 150/2011
e 702 bis c.p.c. depositato in data
6
Armando Tondìnelli, già eletto consigliere al Comune di Bracciano e
confermato nella carica a seguito delle elezioni amministrative dell'8 maggio 2012, deduce
l'illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili,
degli
atti del Consiglio comunale che hanno portato alla sua decadenza dalla carica per
incompatibilità connessa a lite pendente.
Chiede, quindi,
previo annullamento e comunque disapplicazione
di
tali
atti,
l'accertamento della insussistenza della stessa incompatibilità ai sensi dell'ari. 63, secondo
comma, del T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267/2000),
con la conseguente immediata
reintegrazione nella carica di consigliere comunale, oltre al risarcimento dei danno, stimato
in via equitativa in euro novantamila.
Il ricorrente
deduce che,
nell'ambito delle proprie iniziative politiche di denuncia di
lottizzazioni edilizie ritenute abusive ed oggetto di indagini giudiziarie penali, in una
intervista a RAI NEWS andata in onda il 29 e 30 dicembre 2010, denunciava 1*illegittimità
delle relative procedure e le conseguenti. responsabilità dell'Amministrazione; che la
Giunta comunale del Comune di Bracciano, su proposta del Sindaco, instaurava quindi un
giudizio civile
contro il ricorrente ed altri intervistati e contro i giornalisti ed il direttore
della testata giornalistica, per diffamazione e lesione dell'immagine del Comune (lite ancora
pendente presso il Tribunale di Roma ove era iscritta al n. 18111/2011 R.G.); che
il Comune di Bracciano, previa delibera di contestazione dell'addebito ed esame delle
controdeduzioni dell'interessato, con delibera n. 18 dell'11 giugno 2012 deliberava
l'incompatibilità a causa della indicata litispendenza e con delibera n. 19 del 9 luglio 2012,
preso atto della mancata rimozione delle cause di incompatibilità, Io dichiarava decaduto,per nominare poi, con la successiva delìbera n. 20, la prima dei non eletti al suo posto.
Il ricorrente lamenta, tra l'altro, • !a violazione dell'ari. 63, comma 2, n. 3 (recthts:
ari. 63, comma 3) del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), sostenendo che l'ipotesi
dì
cui a! n. 4
del comma
1 del medesimo
articolo non si applica
agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
II Comune, costituitosi, deduce che l'intervista del ricorrente, all'epoca consigliere di
minoranza,
lasciando
avrebbe volutamente fornito una distorta rappresentazione
intendere
dall'Amministrazione
l'esistenza
di
indebite
pressioni
della realtà,
poste
in
essere
su tale Cimaglia, abitante del medesimo Comune che, essendosi
ritenuto leso dalle medesime lottizzazioni, aveva proposto, così come il ricorrente, una
pluralità di iniziative giudiziarie contro
amministratori e funzionar! comunali, peraltro
archiviate in sede penale, mentre il ricorrente (con decreto del 27 ottobre 2011) era stato
rinviato a giudizio per aver offeso la reputazione del medesimo Sindaco.
Il Comune intimato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nella parte in cui il ricorrente
lamenta
plurimi
vizi degli atti
e procedimenti amministrativi che hanno portato
alla delibera comunale di decadenza.
Nel merito, in ordine all'asserita violazione delPart. 63, comma 3,
del T.U. Enti
locali, in relazione all'esimente del fatto connesso all'esercizio del mandato, deduce
che le dichiarazioni diffamatorie rilasciate dal Tondinelli, oggetto della lite civile
pendente, hanno travalicato l'esercizio del mandato proprio del consigliere comunale,
non potendo essere pertanto ricondotte alla legìttima attività politica e non potendo
perciò costituire "fatto connesso all'esercizio del mandato" sia perché preordinate al
perseguimento di interessi meramente personali del TondinelH,
sotto il profilo
elettoralistico, nonché di un privato cittadino quale il detto Cimaglia.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, il Comune deduce che la domanda
del
Tondinelli è per
decidendiim nel
un verso
inammissibile (in quanto
estranea
al thema
giudizio elettorale) e, per altro verso, infondata non sussistendo
alcuna condotta lesiva da parte dell'Amministrazione.
Nel giudizio si costituisce Patrizia Riccioni, subentrata nella carica di consigliere
comunale per effetto della delibera di decadenza del Tondinelli, che rassegna le
conclusioni in epigrafe trascritte.
Il
Pubblico Ministero in sede, informato della controversia, dichiara
in data
agosto 2012 di intervenire nella causa (cfr. dichiarazione di intervento in atti)
8
ma
non formula proprie conclusioni.
Preliminarmente occorre accertare se sia ammissibile la partecipazione del Comune
di Bracciano alla presente controversia, essendo sorta contestazione sul punto.
La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che "// consigliere comunale dichiarato
decaduto dal consiglio comunale per il verifìcarsi di una causa di incompatibilità, deve
proporre il ricorso previsto dall'ari. 69, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del
soggetto che a luì si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera
consiliare e non anche nei confronti del comune, atteso che in detta controversia il giudice
ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consìglio, né esercita
giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica,
definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente
territoriale. Ne consegue che, non potendo il comune prospettare un interesse ad
intervenire legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della
correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese
dall'eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità - profili
tutelabili innanzi al giudice amministrativo - il suo intervento nel giudizio è inammissibile"
(Cass. n. 25946 del 11/12/2007).
Tale indirizzo si è basato, come appare dalla lettura della motivazione della citata
sentenza, su un quadro normativo oggi radicalmente modificato a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 22 del
D.Lgs. 150/2011, secondo cui le
azioni popolari e le
controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali sono regolate dal rito sommario di cognizione.
La fattispecie all'esame di questo Tribunale è regolata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art. 69, comma 5, secondo cui "Qualora l'amministratore non vi provveda (scilicet: a
eliminare la causa di incompatibilità) entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara
decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale
competente per territorio". La norma non dice a chi o nei confronti di chi deve essere
notificato il ricorso.
Non può oggi trovare applicazione il
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9 bis
(introdotto dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 5) a tenore del quale per il giudizio di
impugnazione, promosso dall'amministratore eletto, della deliberazione di decadenza
adottata dal consìglio comunale si dovevano osservare le norme di procedura e i termini
stabiliti dall'ari 82 stesso D.P.R., siccome modificato dall'ari 1 Legge predetta.
Infatti, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera e)
l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 16
maggio 1960, n. 570, "fatta
salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli
amministratori regionali ai sensi dell'artìcolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108".
Ugualmente non può più trovare applicazione l'articolo 82, comma 3, del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570,
il quale
stabiliva che "il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci
giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui
viene contestata la elezione".
Infatti, il 3° comma dell'articolo 82 D.P.R. 16 maggio I960, n. 570, è stato sostituito
dal seguente "Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".
In difetto di contraria indicazione dell'art. 22 D.lgs. 150/2011, deve ritenersi che, in
caso
di
ricorso proposto dall'eletto decaduto, contraddittore necessario sia chiunque
abbia un diretto interesse a resistere al giudizio, come si desume, con
di tipo sistematico, dal disposto del comma 6
argomento
dello stesso articolo 22,
che
individua i soggetti legittimati ad appellare l'ordinanza che definisce il giudizio "de
quo" (oltre al prefetto nel caso
specificamente indicato ed al procuratore della
Repubblica), in qualsiasi elettore dell'ente locale ovvero in «chiunque altro vi
abbia diretto interesse».
Nella fattispecie, titolare di un diretto interesse a partecipare alla controversia in
materia d'incompatibilità è certamente il candidato dichiarato eletto in vece del
consigliere comunale dichiarato decaduto. Cioè il primo dei non eletti nella medesima
lista nella quale il ricorrente era candidato; ovvero ancora l'eletto di cui il ricorrente
contesta l'elezione, vale a dire la persona subentrante al suo posto a seguito della delibera
impugnata.
La carenza di una specifica e separata regolamentazione delle cause del tipo di quella
instaurata dal Tondinelli porta ad interpretare il riferimento all'eletto, di cui viene contestata
l'elezione, come comprensivo tanto dell'eletto in esito diretto della votazione, quanto del
soggetto che lo divenga successivamente, sempre in dipendenza del voto degli elettori, ma
per il tramite di una rettifica ape legis del risultato complessivo a seguito del riscontro della
nullità dell'elezione altrui.
Nella fattispecie, Patrizia Riccioni è dunque parte necessaria del processo.
Per
contro, non
necessaria
è contraddittore necessario e, quindi,
non
è parte
processuale
nei giudizi de quìbits il comune e/o il sindaco al quale o ai quali sia stato
notìficato il ricorso da parte del candidato decaduto.
Si tratta di acquisizione pacifica in passato presso la giurisprudenza della Suprema Corte e
che può essere ribadita anche oggi, in ragione del silenzio sul
punto dell'art. 22
D.Lgs. 150/2011.
Invero,
come
affermato dalla giurisprudenza
di legittimità, nelle cause eiettorali
instaurate dall'amministratore dichiarato decaduto la (eventuale) notificazione del ricorso al
comune non ha la funzione di instaurare nei suoi confronti un rapporto processuale, ma
solo di dargli notizia del procedimento, e di conseguenza non ne comporta l'attribuzione
della qualità di parte processuale, ponendosi l'ente in posizione neutra in quanto non è
titolare di alcun interesse in materia.
In altri termini, l'ente pubblico è da ritenere estraneo al giudìzio promosso da colui che sia
stato dichiarato decaduto dalla carica elettorale o non eleggibile, anche quando il ricorso
miri a ottenere la declaratoria di nullità della relativa deliberazione, in quanto tale giudìzio
ha per oggetto non la legittimità del provvedimento di dichiarazione di decadenza o di
ineleggibilità, bensì la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica (vedi,
con riferimento alla disciplina processuale anteriore al D.lgs. 150/2011, Cass. nn.
1020/1991,8979/1992,4868/1994,6153/1996, 13588/2000, 16205/2000).
Pertanto, in adesione all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, si deve
nuovamente affermare che, nel giudizio promosso dall'eletto avverso la delibera municipale
di nullità della sua elezione, legittimo e necessario contraddittorio è soltanto il soggetto
che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera stessa.
A lui soltanto deve essere notificato il ricorso da parte del candidato dichiarato decaduto
per versare in una situazione di ineleggibilità o incompatibilità.
Il principio è imposto da! rilievo che il giudice ordinario, anche in detta controversia, non
svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, ne' esercita giurisdizione di
annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un
conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale (cfr.
Cass. 25946/2007).
Tale estraneità del comune, peraltro, è inequivocabilmente sottesa alle disposizioni dell'ari.
82D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'alt. 22 D.lgs. 150 del 2011 le quali, anche oggi, non
prevedono la notificazione del ricorso introduttivo al comune stesso, né lo elencano fra i
titolari della facoltà di impugnazione.
Quanto
sopra detto
porta pure ad
escludere che sia ammissibile un intervento
adesivo autonomo, ex ari. 105 comma I c.p.c., del Comune di Bracciano per far
valere
i
suoi
interessi
avendo
il
ricorrente censurato
comunque
l'attività
amministrativa posta in essere dallo stesso ente.
Sul punto non vi è motivo per discostarsi dal richiamato indirizzo della Suprema
Corte, atteso che nel giudizio di impugnazione della delibera di decadenza del
candidato
eletto
a
consigliere comunale non
è
in
discussione la
legittimità
dell'operato dell'ente locale in ordine al rispetto della procedura ma, semplicemente,
la sussistenza o meno della causa di ineleggibilità.
L'interesse del Comune alla tutela di propri atti e comportamenti, non è, per definizione,
tutelabile innanzi al giudice ordinario (e nel contesto in particolare di questo giudizio
elettorale), trovando, viceversa, la sua sede naturale dì tutela innanzi al giudice
amministrativo.
Tuttavia, nel caso in esame, l'interesse giuridicamente apprezzabile del Comune di
Bracciano a costituirsi e resistere nel presente giudizio discende, in modo diretto,
dalla domanda risarcitoria che è stata proposta dal Tondinelli nei suoi confronti.
Invero,
la
domanda di risarcimento danni
lesione di un
proposta dal ricorrente
per asserita
proprio diritto soggettivo (cioè il diritto di ricoprire la carica di
consigliere comunale a cui era stato eletto e dalla quale è stato dichiarato decaduto
dal consiglio comunale) risulta
cumulata nel presente giudizio con quella diretta a
statuire sulla spettanza della carica di consigliere comunale, con conseguente necessità
di esaminarla in contraddittorio con il Comune.
Nel merito, la domanda proposta dal Tondinelli è fondata e va accolta nei limiti di
seguito indicati.
In tema d'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, nel
prevedere, tra le ipotesi che impediscono di ricoprire la carica pubblica, anche la pendenza
di una lite civile od amministrativa con il Comune, esclude l'incompatibilità quando la
controversia riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato.
La deroga all'ipotesi di incompatibilità stabilita dall'ari. 63, primo comma, n. 4, d.lgs. n. 267
del 2000 per gli amministratori e consiglieri comunali e provinciali nell'ipotesi in cui la lite
riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato, è diretta ad escludere fra le cause di
incompatibilità le controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già
per fini personali dell'eletto, per cui sussiste tutte le volte che l'amministratore abbia agito
nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale è insorta la
controversia (cfr. Cass. n. 26673 del 18/12/2007).
Ai fini
dell'accertamento del "fatto
connesso
con l'esercizio del mandato", e
dell'applicazione dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 3, deve
allora verificarsi se il fatto che abbia
dato origine alla controversia sia inerente alla
funzione di pubblico amministratore e non derivi da comportamenti che il consigliere
abbia tenuto come privato.
Infatti, la stessa ratio di una decadenza per comportamenti e interessi privati incompatibili
con l'esercizio del mandato popolare, postula che non possano essere considerate, a tal fine,
le azioni volte, al contrario, proprio a perseguire l'interesse pubblico generale nello
svolgimento dei mandato conferito dagli eiettori.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la esimente
in esame -
secondo cui
l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per
effetto di lite civile o amministrativa con ÌI comune, non sussiste in relazione ai fatti
connessi con l'esercizio del mandato - va intesa come riguardante il fatto generatore della
lite, con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai
compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute ma anche a quelle in
cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato
o infondato, interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione (cfr. Cass.
n. 15845 del 15/12/2000).
La documentazione acquisita in atti (cir. doc. 2 fascicolo Comune di Bracciano recante
la trascrizione integrale del servizio televisivo "Vista sul lago" mandato in onda da
RAI NEWS
il
29 e 30 dicembre 2010 e nel cui ambito sono state rilasciate le
dichiarazioni del Tondinelli rese nella sua qualità, espressamente
servizio televisivo stesso,
di
indicata nel
consigliere di minoranza del Comune dì Bracciano)
non lascia alcun dubbio sul fatto che l'intervista alla RAI, all'origine del contenzioso
civile "de quo" , sia stata svolta nell'ambito di una più ampia iniziativa politica del
ricorrente volta a contestare, quale consigliere comunale di opposizione, la contrarietà
all'interesse pubblico generale e la stessa legittimità di numerose lottizzazioni urbanistiche
proposte o autorizzate dal Sindaco e dalla sua Giunta.
Dagli atti neppure emerge che l'Amministrazione abbia accertato, ai fini della decadenza,
alcun rapporto - diverso da quello fra elettore e proprio rappresentante eletto - fra il
ricorrente e il sopracitato cittadino Cimaglia che propose ricorso al TAR contro una di
quelle lottizzazioni, ovvero alcun altro indizio di un possibile sviamento o interesse privato
del ricorrente.
In sintesi, quindi, a
parere di questo collegio, l'intervista del Tondinelli alla RAI,
contenente critiche ed accuse all'attività svolta dall'Amministrazione in ambito urbanistico,
è
sicuramente
riconducibile,
indipendentemente
dal
tenore
delle
dichiarazioni
eventualmente apprezzabile da altro giudice, all'ambito di esercizio del sindacato
sull'atti vita dell'Amministrazione connesso allo svolgimento del proprio mandato
consiliare, secondo le tutele accordate dalla Costituzione alla libera manifestazione del
pensiero ed allo svolgimento dell'attività politica, e determina un necessario confronto con
la maggioranza di governo del Comune, in sinergia - e non in contrasto - con l'interesse
pubblico generale alla ottimizzazione del governo del Comune, e non può quindi concretare
alcuna incompatibilità, salvi eventuali profili di interesse privato che ìl Comune, comunque,
non è stato in grado dì provare in questo giudizio.
Resta cosi accertato il diritto
comunale a cui è stato
del ricorrente a ricoprire la carica di
eletto e, per l'effetto, va
consigliere
dichiarata valida ed efficace
l'elezione di Armando Tondinelli alla carica di consigliere comunale a seguito delle
elezioni amministrative deIPS maggio 2012.
Per contro, non può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad essere
immediatamente reintegrato nella posizione di consigliere comunale in quanto tale
tipo di
condanna
è estraneo alla natura del presente giudizio atteso che, come
detto, il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consiglio,
né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza
della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo.
Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente in ragione
del suo ingiustificato allontanamento dalle funzioni di consigliere comunale, che nel ricorso
viene quantificato in via forfetaria ed equitativa nell'importo di euro 90.000,00 ovvero
nella diversa somma ritenuta di giustizia.
AI riguardo, è innegabile l'esistenza di un danno derivante dal periodo di ingiusto
allontanamento del Tondinelli dalle proprie funzioni di consigliere comunale.
Il pregiudizio sofferto deve essere qualificato come danno all'immagine ed alla vita di
relazione dell'interessato, ingiustamente colpito da un provvedimento di decadenza che
postulava l'esistenza di un suo interesse privato in relazione alla lite civile che è stata
promossa contro dì luì dal Comune.
Infatti, la decadenza dall'incarico presupponeva l'esistenza di mere ragioni
egoistiche
a base dell'agire del ricorrente in occasione dell'intervista da lui data a RAI NEWS,
non connesse alla funzione ricoperta e, dunque, in contrasto con l'interesse pubblico
generale della Comunità locale (rappresentata dal Comune) che lo aveva eletto.
L'incompatibilità contestata era, quindi, idonea ad intaccare il rapporto di fiducia fra
l'interessato ed i suoi elettori, determinando un grave danno alla sua immagine, destinato
ad aggravarsi con il trascorrere del tempo.
La liquidazione del genere di danno accertato va
necessariamente compiuta con
ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'alt. 1226 cod. civ. (richiamato dall'ari.
2056 cod. civ.),
essendo
stata fornita la prova certa e concreta del pregiudìzio
all'immagine sofferto dal ricorrente.
Tenuto conto del clamore essenzialmente locale della vicenda, il danno sofferto dal
ricorrente può essere riconosciuto e liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella
misura di euro 10.000,00 alla data della decisione.
Per l'effetto, il Comune di Bracciano è condannato al pagamento in favore del
ricorrente della somma di euro 10.000,00 oltre interessi
legali dalla pubblicazione
del provvedimento e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti costituite e sono liquidate nella
misura indicata in dispositivo, applicando il D.M. 140/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
indicato, cosi provvede:
1) accerta e dichiara l'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente
prevista dall'ari. 63, comma 1, numero 4), D.lgs. 267/2000, in capo al consigliere
comunale di Bracciano Armando Tondinelli, giusta l'esimente di cui ali'art. 63,
comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, trattandosi di fatto connesso con l'esercìzio del
mandato;
2) per l'effetto accerta e dichiara
il diritto del ricorrente, anziché di
Patrizia
Riccioni, a ricoprire la carica di consigliere comunale di Bracciano a seguito delle
elezioni amministrative dell'8 maggio 2012;
3)
condanna il Comune di Bracciano al risarcimento del danno
ricorrente,
liquidato
in
complessivi
euro 10.000,00
sofferto dal
oltre interessi legali dalla
pubblicazione della presente ordinanza e fino al soddisfo;
4) condanna il Comune di Bracciano e Patrizia Riccioni, in solido, al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA;
5) dispone che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa in copia a cura
del cancelliere al sindaco del Comune di Bracciano, perché entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quìndici giorni del dispositivo nell'albo
dell'ente.
Civitavecchia, 7 dicembre 2012
IL GIUDICE ESTESORE
IL PRESIDENTE
dott. Emanuele DeiC regorio
doft.) Stefania Ciani
DEPOSITATO IH CANCELLERIA