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IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Stefania Ciani presidente; dott. Emanuele De Gregorio giudice rei.; dott. Paola Romana Lodolini giudice; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2012; visti gli atti di causa; viste le memorie difensive autorizzate e depositate dalle parti entro - il termine assegnato di giorni 10; ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2544 del ruolo generale anno 2012 promosso da: ARMANDO TONDINELLI, rappresentato e difeso, anche disgìuntamente, dall'avv. Ludovica Franzin e dall'avv. Giampaolo Torselli ed elettivamente presso la residenza del ricorrente in Bracciano JJ^JéJ), Via Sacile 3, domiciliato giusta procura in atti RICORRENTE contro COMUNE DI BRACCIANO, in persona del Sindaco prò tempore Giuliano Sala, rappresentato e difeso dall'avv. Donato D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Nizza n, 53, giusta procura in atti, RESISTENTE nonché PATRIZIA dall'avv. RICCIONI, Rosario rappresentata Mannino e domiciliata presso il loro studio e difesa, unitamente dall'avv. Sebastiano Mannino e disgiuntamente, ed elettivamente in Roma, Via Arno n. 6, giusta procura in atti, RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente: "Voglia l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'insussistenza della causa di incompatibilità del consigliere comunale di Braccìano Armando Tondinelli per lite pendente, giusta l'esimente di cui all'art. 63, 2° comma, n. 3 del T.U. Enti Locali 267/00 e per l'effetto riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente a ricoprire la carica dì consigliere comunale del Comune di Bracciano, reintegrandolo in via immediata nella suddetta carica di Consigliere Comunale; - per l'effetto annullare e comunque disapplicare le seguenti delibere ed atti del Comune dì Bracciano: 1) delibera contestazione consiliare del 22 maggio 2012, n. 13 - approvazione incompatibilità proposta dal Sindaco Giuliano Sala; 2) delibera consiliare del 11 giugno 2012, n. 18 - delibera incompatibilità; 3) delibera consiliare de! 9 luglio 2012 n. 19, delibera decadenza, notificata il 12 luglio 2012; tutte relative al procedimento di decadenza consigliere Armando Tondìnelli e al relativo provvedimento conclusivo, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i pareri, i verbali e ogni altro atto connesso e consequenziale; - condannare il Comune di Bracciano al risarcimento del danno pari a € 90.000 o alla diversa somma che il tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari". Per il Comune di Bracciano: "Voglia Fllì.mo Tribunale adito rigettare il ricorso proposto dal Sig. Tondinelli Armando in quanto inammissibile e infondato per i motivi richiamati in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio". Per Patrizia Riccioni: "si rimette alla decisione dell'Ill.mo Tribunale adito, in ordine alle domande poste dal ricorrente nei confronti del Comune di Bracciano. Nulla per le spese". FATTO E DIPJTTO Con ricorso ex artt. 22 agosto 2012 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. depositato in data 6 Armando Tondìnelli, già eletto consigliere al Comune di Bracciano e confermato nella carica a seguito delle elezioni amministrative dell'8 maggio 2012, deduce l'illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, degli atti del Consiglio comunale che hanno portato alla sua decadenza dalla carica per incompatibilità connessa a lite pendente. Chiede, quindi, previo annullamento e comunque disapplicazione di tali atti, l'accertamento della insussistenza della stessa incompatibilità ai sensi dell'ari. 63, secondo comma, del T.U. enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), con la conseguente immediata reintegrazione nella carica di consigliere comunale, oltre al risarcimento dei danno, stimato in via equitativa in euro novantamila. Il ricorrente deduce che, nell'ambito delle proprie iniziative politiche di denuncia di lottizzazioni edilizie ritenute abusive ed oggetto di indagini giudiziarie penali, in una intervista a RAI NEWS andata in onda il 29 e 30 dicembre 2010, denunciava 1*illegittimità delle relative procedure e le conseguenti. responsabilità dell'Amministrazione; che la Giunta comunale del Comune di Bracciano, su proposta del Sindaco, instaurava quindi un giudizio civile contro il ricorrente ed altri intervistati e contro i giornalisti ed il direttore della testata giornalistica, per diffamazione e lesione dell'immagine del Comune (lite ancora pendente presso il Tribunale di Roma ove era iscritta al n. 18111/2011 R.G.); che il Comune di Bracciano, previa delibera di contestazione dell'addebito ed esame delle controdeduzioni dell'interessato, con delibera n. 18 dell'11 giugno 2012 deliberava l'incompatibilità a causa della indicata litispendenza e con delibera n. 19 del 9 luglio 2012, preso atto della mancata rimozione delle cause di incompatibilità, Io dichiarava decaduto,per nominare poi, con la successiva delìbera n. 20, la prima dei non eletti al suo posto. Il ricorrente lamenta, tra l'altro, • !a violazione dell'ari. 63, comma 2, n. 3 (recthts: ari. 63, comma 3) del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), sostenendo che l'ipotesi dì cui a! n. 4 del comma 1 del medesimo articolo non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. II Comune, costituitosi, deduce che l'intervista del ricorrente, all'epoca consigliere di minoranza, lasciando avrebbe volutamente fornito una distorta rappresentazione intendere dall'Amministrazione l'esistenza di indebite pressioni della realtà, poste in essere su tale Cimaglia, abitante del medesimo Comune che, essendosi ritenuto leso dalle medesime lottizzazioni, aveva proposto, così come il ricorrente, una pluralità di iniziative giudiziarie contro amministratori e funzionar! comunali, peraltro archiviate in sede penale, mentre il ricorrente (con decreto del 27 ottobre 2011) era stato rinviato a giudizio per aver offeso la reputazione del medesimo Sindaco. Il Comune intimato eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nella parte in cui il ricorrente lamenta plurimi vizi degli atti e procedimenti amministrativi che hanno portato alla delibera comunale di decadenza. Nel merito, in ordine all'asserita violazione delPart. 63, comma 3, del T.U. Enti locali, in relazione all'esimente del fatto connesso all'esercizio del mandato, deduce che le dichiarazioni diffamatorie rilasciate dal Tondinelli, oggetto della lite civile pendente, hanno travalicato l'esercizio del mandato proprio del consigliere comunale, non potendo essere pertanto ricondotte alla legìttima attività politica e non potendo perciò costituire "fatto connesso all'esercizio del mandato" sia perché preordinate al perseguimento di interessi meramente personali del TondinelH, sotto il profilo elettoralistico, nonché di un privato cittadino quale il detto Cimaglia. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, il Comune deduce che la domanda del Tondinelli è per decidendiim nel un verso inammissibile (in quanto estranea al thema giudizio elettorale) e, per altro verso, infondata non sussistendo alcuna condotta lesiva da parte dell'Amministrazione. Nel giudizio si costituisce Patrizia Riccioni, subentrata nella carica di consigliere comunale per effetto della delibera di decadenza del Tondinelli, che rassegna le conclusioni in epigrafe trascritte. Il Pubblico Ministero in sede, informato della controversia, dichiara in data agosto 2012 di intervenire nella causa (cfr. dichiarazione di intervento in atti) 8 ma non formula proprie conclusioni. Preliminarmente occorre accertare se sia ammissibile la partecipazione del Comune di Bracciano alla presente controversia, essendo sorta contestazione sul punto. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che "// consigliere comunale dichiarato decaduto dal consiglio comunale per il verifìcarsi di una causa di incompatibilità, deve proporre il ricorso previsto dall'ari. 69, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del soggetto che a luì si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera consiliare e non anche nei confronti del comune, atteso che in detta controversia il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consìglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Ne consegue che, non potendo il comune prospettare un interesse ad intervenire legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese dall'eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità - profili tutelabili innanzi al giudice amministrativo - il suo intervento nel giudizio è inammissibile" (Cass. n. 25946 del 11/12/2007). Tale indirizzo si è basato, come appare dalla lettura della motivazione della citata sentenza, su un quadro normativo oggi radicalmente modificato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 del D.Lgs. 150/2011, secondo cui le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali sono regolate dal rito sommario di cognizione. La fattispecie all'esame di questo Tribunale è regolata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 69, comma 5, secondo cui "Qualora l'amministratore non vi provveda (scilicet: a eliminare la causa di incompatibilità) entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio". La norma non dice a chi o nei confronti di chi deve essere notificato il ricorso. Non può oggi trovare applicazione il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9 bis (introdotto dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 5) a tenore del quale per il giudizio di impugnazione, promosso dall'amministratore eletto, della deliberazione di decadenza adottata dal consìglio comunale si dovevano osservare le norme di procedura e i termini stabiliti dall'ari 82 stesso D.P.R., siccome modificato dall'ari 1 Legge predetta. Infatti, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera e) l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, "fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'artìcolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108". Ugualmente non può più trovare applicazione l'articolo 82, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale stabiliva che "il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione". Infatti, il 3° comma dell'articolo 82 D.P.R. 16 maggio I960, n. 570, è stato sostituito dal seguente "Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.". In difetto di contraria indicazione dell'art. 22 D.lgs. 150/2011, deve ritenersi che, in caso di ricorso proposto dall'eletto decaduto, contraddittore necessario sia chiunque abbia un diretto interesse a resistere al giudizio, come si desume, con di tipo sistematico, dal disposto del comma 6 argomento dello stesso articolo 22, che individua i soggetti legittimati ad appellare l'ordinanza che definisce il giudizio "de quo" (oltre al prefetto nel caso specificamente indicato ed al procuratore della Repubblica), in qualsiasi elettore dell'ente locale ovvero in «chiunque altro vi abbia diretto interesse». Nella fattispecie, titolare di un diretto interesse a partecipare alla controversia in materia d'incompatibilità è certamente il candidato dichiarato eletto in vece del consigliere comunale dichiarato decaduto. Cioè il primo dei non eletti nella medesima lista nella quale il ricorrente era candidato; ovvero ancora l'eletto di cui il ricorrente contesta l'elezione, vale a dire la persona subentrante al suo posto a seguito della delibera impugnata. La carenza di una specifica e separata regolamentazione delle cause del tipo di quella instaurata dal Tondinelli porta ad interpretare il riferimento all'eletto, di cui viene contestata l'elezione, come comprensivo tanto dell'eletto in esito diretto della votazione, quanto del soggetto che lo divenga successivamente, sempre in dipendenza del voto degli elettori, ma per il tramite di una rettifica ape legis del risultato complessivo a seguito del riscontro della nullità dell'elezione altrui. Nella fattispecie, Patrizia Riccioni è dunque parte necessaria del processo. Per contro, non necessaria è contraddittore necessario e, quindi, non è parte processuale nei giudizi de quìbits il comune e/o il sindaco al quale o ai quali sia stato notìficato il ricorso da parte del candidato decaduto. Si tratta di acquisizione pacifica in passato presso la giurisprudenza della Suprema Corte e che può essere ribadita anche oggi, in ragione del silenzio sul punto dell'art. 22 D.Lgs. 150/2011. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nelle cause eiettorali instaurate dall'amministratore dichiarato decaduto la (eventuale) notificazione del ricorso al comune non ha la funzione di instaurare nei suoi confronti un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, e di conseguenza non ne comporta l'attribuzione della qualità di parte processuale, ponendosi l'ente in posizione neutra in quanto non è titolare di alcun interesse in materia. In altri termini, l'ente pubblico è da ritenere estraneo al giudìzio promosso da colui che sia stato dichiarato decaduto dalla carica elettorale o non eleggibile, anche quando il ricorso miri a ottenere la declaratoria di nullità della relativa deliberazione, in quanto tale giudìzio ha per oggetto non la legittimità del provvedimento di dichiarazione di decadenza o di ineleggibilità, bensì la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica (vedi, con riferimento alla disciplina processuale anteriore al D.lgs. 150/2011, Cass. nn. 1020/1991,8979/1992,4868/1994,6153/1996, 13588/2000, 16205/2000). Pertanto, in adesione all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, si deve nuovamente affermare che, nel giudizio promosso dall'eletto avverso la delibera municipale di nullità della sua elezione, legittimo e necessario contraddittorio è soltanto il soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera stessa. A lui soltanto deve essere notificato il ricorso da parte del candidato dichiarato decaduto per versare in una situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Il principio è imposto da! rilievo che il giudice ordinario, anche in detta controversia, non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, ne' esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale (cfr. Cass. 25946/2007). Tale estraneità del comune, peraltro, è inequivocabilmente sottesa alle disposizioni dell'ari. 82D.P.R. n. 570 del 1960 e dell'alt. 22 D.lgs. 150 del 2011 le quali, anche oggi, non prevedono la notificazione del ricorso introduttivo al comune stesso, né lo elencano fra i titolari della facoltà di impugnazione. Quanto sopra detto porta pure ad escludere che sia ammissibile un intervento adesivo autonomo, ex ari. 105 comma I c.p.c., del Comune di Bracciano per far valere i suoi interessi avendo il ricorrente censurato comunque l'attività amministrativa posta in essere dallo stesso ente. Sul punto non vi è motivo per discostarsi dal richiamato indirizzo della Suprema Corte, atteso che nel giudizio di impugnazione della delibera di decadenza del candidato eletto a consigliere comunale non è in discussione la legittimità dell'operato dell'ente locale in ordine al rispetto della procedura ma, semplicemente, la sussistenza o meno della causa di ineleggibilità. L'interesse del Comune alla tutela di propri atti e comportamenti, non è, per definizione, tutelabile innanzi al giudice ordinario (e nel contesto in particolare di questo giudizio elettorale), trovando, viceversa, la sua sede naturale dì tutela innanzi al giudice amministrativo. Tuttavia, nel caso in esame, l'interesse giuridicamente apprezzabile del Comune di Bracciano a costituirsi e resistere nel presente giudizio discende, in modo diretto, dalla domanda risarcitoria che è stata proposta dal Tondinelli nei suoi confronti. Invero, la domanda di risarcimento danni lesione di un proposta dal ricorrente per asserita proprio diritto soggettivo (cioè il diritto di ricoprire la carica di consigliere comunale a cui era stato eletto e dalla quale è stato dichiarato decaduto dal consiglio comunale) risulta cumulata nel presente giudizio con quella diretta a statuire sulla spettanza della carica di consigliere comunale, con conseguente necessità di esaminarla in contraddittorio con il Comune. Nel merito, la domanda proposta dal Tondinelli è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. In tema d'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere, tra le ipotesi che impediscono di ricoprire la carica pubblica, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune, esclude l'incompatibilità quando la controversia riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato. La deroga all'ipotesi di incompatibilità stabilita dall'ari. 63, primo comma, n. 4, d.lgs. n. 267 del 2000 per gli amministratori e consiglieri comunali e provinciali nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato, è diretta ad escludere fra le cause di incompatibilità le controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'eletto, per cui sussiste tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico, indipendentemente dal tipo di mandato per il quale è insorta la controversia (cfr. Cass. n. 26673 del 18/12/2007). Ai fini dell'accertamento del "fatto connesso con l'esercizio del mandato", e dell'applicazione dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 3, deve allora verificarsi se il fatto che abbia dato origine alla controversia sia inerente alla funzione di pubblico amministratore e non derivi da comportamenti che il consigliere abbia tenuto come privato. Infatti, la stessa ratio di una decadenza per comportamenti e interessi privati incompatibili con l'esercizio del mandato popolare, postula che non possano essere considerate, a tal fine, le azioni volte, al contrario, proprio a perseguire l'interesse pubblico generale nello svolgimento dei mandato conferito dagli eiettori. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la esimente in esame - secondo cui l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con ÌI comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va intesa come riguardante il fatto generatore della lite, con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione (cfr. Cass. n. 15845 del 15/12/2000). La documentazione acquisita in atti (cir. doc. 2 fascicolo Comune di Bracciano recante la trascrizione integrale del servizio televisivo "Vista sul lago" mandato in onda da RAI NEWS il 29 e 30 dicembre 2010 e nel cui ambito sono state rilasciate le dichiarazioni del Tondinelli rese nella sua qualità, espressamente servizio televisivo stesso, di indicata nel consigliere di minoranza del Comune dì Bracciano) non lascia alcun dubbio sul fatto che l'intervista alla RAI, all'origine del contenzioso civile "de quo" , sia stata svolta nell'ambito di una più ampia iniziativa politica del ricorrente volta a contestare, quale consigliere comunale di opposizione, la contrarietà all'interesse pubblico generale e la stessa legittimità di numerose lottizzazioni urbanistiche proposte o autorizzate dal Sindaco e dalla sua Giunta. Dagli atti neppure emerge che l'Amministrazione abbia accertato, ai fini della decadenza, alcun rapporto - diverso da quello fra elettore e proprio rappresentante eletto - fra il ricorrente e il sopracitato cittadino Cimaglia che propose ricorso al TAR contro una di quelle lottizzazioni, ovvero alcun altro indizio di un possibile sviamento o interesse privato del ricorrente. In sintesi, quindi, a parere di questo collegio, l'intervista del Tondinelli alla RAI, contenente critiche ed accuse all'attività svolta dall'Amministrazione in ambito urbanistico, è sicuramente riconducibile, indipendentemente dal tenore delle dichiarazioni eventualmente apprezzabile da altro giudice, all'ambito di esercizio del sindacato sull'atti vita dell'Amministrazione connesso allo svolgimento del proprio mandato consiliare, secondo le tutele accordate dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero ed allo svolgimento dell'attività politica, e determina un necessario confronto con la maggioranza di governo del Comune, in sinergia - e non in contrasto - con l'interesse pubblico generale alla ottimizzazione del governo del Comune, e non può quindi concretare alcuna incompatibilità, salvi eventuali profili di interesse privato che ìl Comune, comunque, non è stato in grado dì provare in questo giudizio. Resta cosi accertato il diritto comunale a cui è stato del ricorrente a ricoprire la carica di eletto e, per l'effetto, va consigliere dichiarata valida ed efficace l'elezione di Armando Tondinelli alla carica di consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative deIPS maggio 2012. Per contro, non può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad essere immediatamente reintegrato nella posizione di consigliere comunale in quanto tale tipo di condanna è estraneo alla natura del presente giudizio atteso che, come detto, il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consiglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo. Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente in ragione del suo ingiustificato allontanamento dalle funzioni di consigliere comunale, che nel ricorso viene quantificato in via forfetaria ed equitativa nell'importo di euro 90.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. AI riguardo, è innegabile l'esistenza di un danno derivante dal periodo di ingiusto allontanamento del Tondinelli dalle proprie funzioni di consigliere comunale. Il pregiudizio sofferto deve essere qualificato come danno all'immagine ed alla vita di relazione dell'interessato, ingiustamente colpito da un provvedimento di decadenza che postulava l'esistenza di un suo interesse privato in relazione alla lite civile che è stata promossa contro dì luì dal Comune. Infatti, la decadenza dall'incarico presupponeva l'esistenza di mere ragioni egoistiche a base dell'agire del ricorrente in occasione dell'intervista da lui data a RAI NEWS, non connesse alla funzione ricoperta e, dunque, in contrasto con l'interesse pubblico generale della Comunità locale (rappresentata dal Comune) che lo aveva eletto. L'incompatibilità contestata era, quindi, idonea ad intaccare il rapporto di fiducia fra l'interessato ed i suoi elettori, determinando un grave danno alla sua immagine, destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo. La liquidazione del genere di danno accertato va necessariamente compiuta con ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'alt. 1226 cod. civ. (richiamato dall'ari. 2056 cod. civ.), essendo stata fornita la prova certa e concreta del pregiudìzio all'immagine sofferto dal ricorrente. Tenuto conto del clamore essenzialmente locale della vicenda, il danno sofferto dal ricorrente può essere riconosciuto e liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella misura di euro 10.000,00 alla data della decisione. Per l'effetto, il Comune di Bracciano è condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione del provvedimento e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando il D.M. 140/2012. P.Q.M. Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, cosi provvede: 1) accerta e dichiara l'insussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente prevista dall'ari. 63, comma 1, numero 4), D.lgs. 267/2000, in capo al consigliere comunale di Bracciano Armando Tondinelli, giusta l'esimente di cui ali'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di fatto connesso con l'esercìzio del mandato; 2) per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente, anziché di Patrizia Riccioni, a ricoprire la carica di consigliere comunale di Bracciano a seguito delle elezioni amministrative dell'8 maggio 2012; 3) condanna il Comune di Bracciano al risarcimento del danno ricorrente, liquidato in complessivi euro 10.000,00 sofferto dal oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al soddisfo; 4) condanna il Comune di Bracciano e Patrizia Riccioni, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA; 5) dispone che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco del Comune di Bracciano, perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quìndici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. Civitavecchia, 7 dicembre 2012 IL GIUDICE ESTESORE IL PRESIDENTE dott. Emanuele DeiC regorio doft.) Stefania Ciani DEPOSITATO IH CANCELLERIA