Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di l i i d l d tt

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Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di l i i d l d tt
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
“Aggiornamento in acquacoltura”
Corso di formazione – Firenze 12/04/2013
Rintracciabilità e tracciabilità strumenti di
valorizzazione
l i
i
d l prodotto
del
d tt
Maria Severina Liberati
Ruolo dell’Amministrazione
• Concorrere ad elaborare gli indirizzi della Politica europea
per la pesca e per l’acquacoltura (acquacoltura nella riforma
PCP: riduzione dipendenza importazioni, volano crescita
zone costiere e rurali)
• Ad
Adeguare in
i modo
d sostenibile
ibil la
l legislazione
l i l i
sulla
ll pesca e
acquacoltura al quadro normativo comunitario (sinergia con
Ass. categoria
g
e altri stakeholders);
)
• Favorire la formazione degli operatori e l’informazione dei
cittadini consumatori
cittadini-consumatori
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Riforma PCP
Nuovo FEAMP x l’acquacoltura: sostegno all’imprenditorialità
(PMI), allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per
aumentare valore aggiunto, investimenti per diminuire impatto
ambientale
PIANO NAZIONALE PER L’ACQUACOLTURA
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Reg. CE 2065/2001 applicazione del Reg.
104/2000: informazioni obbligatorie lungo la
filiera e fino alla vendita al dettaglio
• Denominazione commerciale della specie (D.M. 27/3/2002);
• Indicazione del metodo di produzione: “prodotto
prodotto della
pesca” o “prodotto della pesca in acque dolci” o “prodotto di
acquacoltura”;
• Indicazione della zona di cattura FAO (per cattura in acque
dolci il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per
l’ ll
l’allevato
t il nome dello
d ll Stato
St t membro
b o del
d l Paese
P
t
terzo
i
in
cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto) –
possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa;
• L’indicazione della denominazione scientifica (facoltativa
alla vendita al dettaglio).
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Reg. CE 2065/2001 applicazione del Reg.
CE 104/2000
• Tracciabilità e controllo: le informazioni obbligatorie devono
essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione
(doc commerciale fattura,
(doc.commerciale,
fattura etichettatura);
• Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per
garantire i requisiti obbligatori riguardanti l’informazione e
l etichettatura.
l’etichettatura.
D.M.
D
M 27 marzo 2002 “Etichettatura
Etichettatura dei prodotti ittici e
sistema di controllo”
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D.M. 27 marzo 2002 “Etichettatura dei
prodotti ittici e sistema di controllo”
• Applicazione delle disposizioni sull’etichettatura di cui
al Reg.
Reg 2065/2001;
• Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle
specie ittiche (revisione periodica);
• Ai controlli provvedono le persone incaricate della
sorveglianza
g
sulla p
pesca e sul commercio dei p
prodotti
di essa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 9 gennaio 2012,
n. 4;
• Si applicano le sanzioni recate dal D.lgs. n. 109/92.
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Quadro normativo
• Reg
Reg. (CE) n.
n 178/2002: principi di legislazione alimentare e
procedure nel campo della sicurezza alimentare;
• Reg. (CE) n. 852/2004 e ss.: “pacchetto igiene”;
• Dir. (CE) 2006/88 recepita con D.lgs. 148/2008: norme di
polizia sanitaria;
• Reg.
Reg (CE) n.
n 710/2009: acquacoltura biologica;
• Reg. (CE) n. 1224/2009 e Reg. (UE) n. 404/2011
applicativo: controlli
D.M. 10 novembre 2011 e D.D. 28 dicembre 2011 finalizzati a
dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE)
n. 1224/09
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Interventi nazionali attuativi del
Titolo V del Reg. (CE) 1224/09
Controllo della commercializzazione
• Il D.M. 10 novembre 2011 ha esplicitato gli adempimenti
connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché
gli adempimenti
g
p
previsti a carico degli
p
g operatori
p
responsabili
p
dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di
partite di prodotti della pesca.
• Il successivo D.D. 28 dicembre 2011 ha definito le procedure
informatiche e le modalità attuative degli obblighi di tracciabilità.
• La Circ. 29 maggio 2012 ha stabilito i dettagli applicativi e
procedurali.
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Sito di acquacoltura
“luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento,
coltura
coltura,
custodia
di
animali
di
acquacoltura
acquacoltura,
con
indicazione del codice di registrazione ai sensi del D.lgs. 4
agosto 2008 n. 148 e relativo decreto attuativo”
(art 2 lettera i) del D
(art.
D.M.
M 10 novembre 2011
2011,))
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Rintracciabilità
Emergenze alimentari degli anni ’90: primato della sicurezza
alimentare, necessità di sistemi di allerta efficaci, sensibilità dei
consumatori verso le garanzie di salubrità lungo ll’intera
intera filiera.
La rintracciabilità ai fini del controllo (ID fornitori/destinatari)
viene introdotta tra i principi della legislazione alimentare (Reg.
(Reg
178/02/CE art. 18), assieme es. al principio di precauzione e
all’analisi del rischio.
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Tracciabilità
Trend positivo costante e ruolo di traino per la produzione ittica
mondiale, necessità di disporre di maggiori informazioni lungo
la filiera, mutamento dei consumi alimentari con ricerca di
qualità costanti, rapporti commerciali con la GDO.
La tracciabilità ai fini dell
dell’informazione
informazione sul prodotto,
prodotto strumento
di trasparenza per gli operatori e per i consumatori (scelte
consapevoli)
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Reg. (CE) 20 novembre 2009 n. 1224/2009
Regolamento
g
del Consiglio
g che istituisce un regime
g
di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca
Tracciabilità - 1° gennaio 2012
- Tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura
sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta
alla vendita al dettaglio
- Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, catturati o
raccolti, per poter essere commercializzati devono essere
suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita;
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Reg. (CE) 20 novembre 2009 n. 1224/2009
Regolamento
g
del Consiglio
g che istituisce un regime
g
di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca
Tracciabilità - 1° gennaio 2012
- Tali prodotti sono adeguatamente etichettati per assicurare
la rintracciabilità di ogni partita
- Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori
dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori
le informazioni sono messe a disposizione delle Autorità
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Reg.
g ((CE)) n. 1224/2009 – Titolo V
L’art.
L’
t 58 introduce
i t d
l tracciabilità
la
t
i bilità della
d ll filiera
fili
itti all fine
ittica
fi di
valorizzare il prodotto e per perseguire le finalità di
contrasto alla pesca illegale,
illegale garantendo che non siano
immessi nel circuito commerciale prodotti non provenienti
dalla pesca professionale
Tutela operatori onesti, tutela indiretta per i prodotti
dell’acquacoltura, rilancio del settore
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“IN REALTA’ NON PUO’ SUSSISTERE UN
SISTEMA DI QUALITA
QUALITA’ SE NON SI
ALLESTISCE UN ADEGUATO, EFFICACE
SISTEMA DI CONTROLLO
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Valorizzazione del prodotto
• Qualificare ll’offerta
offerta di prodotto con informazioni affidabili in
etichetta, grazie allo strumento della tracciabilità.
• Fidelizzare i consumatori rispetto a caratteristiche qualitative
garantite e trasparenza reale lungo la filiera
Qualificare
Q
lifi
l domanda
la
d
d di prodotto
d
che
h vuoll dire
di
maggiore
i
remunerazione per gli operatori
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Informazione lungo
g la filiera
Tracciabilità e rintracciabilità forniscono informazioni fruibili ai vari
livelli della filiera pesca e acquacoltura:
• Produttori e trasformatori hanno necessità di regole chiare
rispetto a pratiche di concorrenza sleale;
• La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente;
• I consumatori
t i hanno
h
bi
bisogno
di comprendee
d
l caratteristiche
le
tt i ti h
degli alimenti loro proposti;
• Le Autorità di controllo devono garantire il cittadino
cittadino-consumatore
consumatore
e il buon funzionamento del mercato.
Quaderni dell’acquacoltura API “Etichettatura” (2010) e “Tracciabilità
e rintracciabilità” (2011), progetti per trasferire maggiori informazioni
all consumatore
t
(
(es.
etichetta
ti h tt elettronica
l tt i QR-code)
QR d )
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Prospettive per l’acquacoltura
• Gestire nuovi potenziali rischi connessi alla globalizzazione di
mercati meno regolamentati in termini di sicurezza alimentare;
pp
g
costante di p
prodotti ittici p
per
• Garantire un approvvigionamento
soddisfare la domanda mondiale;
• Diffusione di metodi produttivi più compatibili con esigenze
ambientali
bi t li e di benessere
b
d li animali
degli
i li (acquacoltura
(
lt
bi l i )
biologica);
• Ruolo di nuove filiere ittiche certificate (es. requisiti più restrittivi
in materia di alimentazione,
alimentazione dettaglio dell
dell’origine
origine, plus nutrizionali,
nutrizionali
specificazione degli attributi di freschezza, peculiarità di impiego
gastronomico,…);
• Ruolo del settore acquicolo per lo sviluppo rurale e costiero
(ruolo socioeconomico per le comunità locali, attività turistiche
connesse)
connesse).
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“La pesca, compresa l'l'acquacoltura,
“L
lt
f i
fornisce
una
risorsa vitale di cibo, di attività lavorative,
ricreative,
i
ti
commerciali
i li e di b
benessere economico
i
per le persone di tutto
il mondo,
d per le
l
generazioni presenti
e future,
f t
e dovrebbe
d
bb
perciò essere condotta
i modo
in
d responsabile.”
bil ”
(FAO - Code of Conduct for
Responsible Fisheries)
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA
PESCA MARITTIMA E
DELL’ACQUACOLTURA
Maria Severina Liberati [email protected]
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