giurisprudenza e pareri - Ordine degli Avvocati di Milano
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giurisprudenza e pareri - Ordine degli Avvocati di Milano
GIURISPRUDENZA E PARERI DEL CONSIGLIO E DEL C.N.F. a cura di Remo Danovi Praticante avvocato - Iscrizione. Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell'arma dei carabinieri. (Nella specie sia per l'espresso disposto normativo, art. 3 l.p., che ritiene incompatibile con l'iscrizione all'albo qualunque impiego od ufficio retribuito sul bilancio dello stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l'avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista capitano dei Carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a riferire all'autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 171). Tenuta albi - Abilitazione al patrocinio. La concessione della abilitazione temporanea al patrocinio ha un preciso limite, di sei anni, oltre il quale non sono possibili proroghe, considerando che soltanto il superamento dell'esame di abilitazione consente il normale esercizio della professione di avvocato; inoltre tale cessazione non opera automaticamente ma deve essere disposta con atto formale del C.d.O. Il provvedimento amministrativo di dichiarazione di cessazione dell'abilitazione al patrocinio, non determina alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto, comunque, gli atti posti in essere dal professionista prima della dichiarazione di cessazione del patrocinio mantengono la loro efficacia; pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 r.d.l. n. 1578/33 in relazione all'articolo 24 della costituzione. (Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 160). Tenuta albi - Condotta specchiatissima ed illibata. Il requisito della condotta specchiatissima e illibata, necessario per l'iscrizione all'albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell'interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal consiglio dell'ordine in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all'iscrizione al professionista su cui incombeva un procedimento penale per ingiurie, considerando che le stesse erano state pronunciate nel corso di una lite e dopo la provocazione e le minacce altrui e che il comportamento tenuto poteva considerarsi occasionale). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 202). Avvocato e praticante - Gestione di uno studio associato. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che gestisca di fatto uno studio associato con colleghi avvocati, risultandone il vero titolare e svolgendo attività preclusa alla sua competenza, che trattenga documenti avuti in ragione del mandato e ne condizioni la restituzione al pagamento della parcella, che usi espressioni sconvenienti e offensive in atti di causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dodici). Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che costituendo una associazione professionale con il praticante consenta a quest'ultimo di svolgere attività di competenza dell'avvocato, accreditandola, peraltro, come svolta da professionista abilitato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre e della censura ai due professionisti che, per un lungo tempo il primo e un tempo molto breve il secondo, avevano partecipato alla predetta associazione). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 200) Procedimento disciplinare - Fase preliminare. La mancata audizione del professionista incolpato nella fase preliminare istruttoria, non essendo prevista dalla legge professionale, non determina invalidità del procedimento disciplinare per il quale, peraltro, è sufficiente che l'incolpato sia posto in grado di conoscere le incolpazioni e di contraddire, esplicando l'attività di difesa nel dibattimento. (Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 153). Procedimento disciplinare - Norme deontologiche. È legittimo il richiamo a norme deontologiche approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse non abbiano carattere innovativo ma ricognitivo e il comportamento considerato sia riconducibile al dovere di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 157). Procedimento disciplinare - Decisione di archiviazione. Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l'impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l'iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 163). Procedimento disciplinare - Conflitto di competenza. Il conflitto positivo di competenza è ammissibile solo nella ipotesi in cui entrambi i consigli abbiano aperto procedimento disciplinare nei confronti del professionista e il C.N.F. sia chiamato a deliberare a chi spetti tra i due la competenza. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della proposizione del conflitto di competenza nelle ipotesi in cui solo un consiglio abbia aperto il procedimento disciplinare, comunicando all'interessato e al P.M. l'apertura del procedimento con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito (dovendosi in questa ipotesi applicare il principio della prevenzione). La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell'iscrizione dell'incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 188) Procedimento disciplinare - Impedimento a comparire. L'impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell'ambito di un procedimento disciplinare (con conseguente richiesta di rinvio) non può ritenersi sussistente qualora sia sorretta dalla semplice adduzione di un qualsiasi fatto soggettivo, essendo, invece, necessaria la sussistenza di un giustificato motivo di assenza che ponga l'interessato nella obiettiva impossibilità di presenziare alla seduta. (Nella specie è stato ritenuto inidoneo a giustificare il rinvio il fatto che l'attività didattica universitaria fosse sospesa per le vacanze natalizie). Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio l'asserita impossibilità di partecipare alla udienza da parte del difensore, per motivi di salute, ove nel fascicolo non vi sia traccia della nomina dello stesso a difensore e l'addotto motivo di salute non sia documentato. (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 209). Azione disciplinare - Rinuncia. L'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e pertanto la rinuncia all'esposto da parte degli esponenti o l'eventuale consenso delle parti alla transazione economica non condiziona e non implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento stesso. (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 199). Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O. Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell'organo istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti del C.d.O., a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall'udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento nei confronti del professionista che, in una conversazione fuori dall'udienza, aveva affermato « noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci, buoni a niente »). (Consiglio naz. forense, 26 giugno 2003, n. 166). Rapporti con i colleghi - Espressioni offensive. Nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa è consentito al professionista di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega con illazioni sulla posizione dello stesso. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato al Consiglio dell'ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 172). Rapporti con i colleghi - Registrazione di conversazione. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri la conversazione telefonica avuta con il collega di controparte che lo chiamava per proporre un accordo transattivo tra i rispettivi rappresentati. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 207). Rapporti con i colleghi - Dovere di riservatezza. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando l'eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura « riservata personale » e che l'avvocato « mittente » non fosse costituito in giudizio, essendo sufficiente, in relazione alla prima eccezione, che la dichiarazione di riservatezza fosse contenuta nel testo della lettera, e, in relazione alla seconda eccezione, il fatto che comunque l'avvocato fosse associato al collega costituito e avesse curato le trattative per la definizione bonaria della lite. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 189). Rapporti con la parte assistita - Dovere di fedeltà. L'avvocato che consigli una azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 175). Rapporti con la parte assistita - Pluralità di azioni per il pagamento del compenso. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento). (Consiglio naz. forense, 16 giugno 2003, n. 164). Rapporti con la controparte - Produzione di documenti in giudizio. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che produca, insieme con la comparsa conclusionale, documenti senza darne atto nel verbale d'udienza, così non consentendo alla controparte l'esercizio del diritto al contraddittorio. (Nella specie, anche in considerazione del ravvedimento e delle scuse formulate dal professionista incolpato, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 190). Rapporti con la controparte - Azioni e intimidazioni. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, per ottenere il pagamento dovuto dalla controparte, rediga e notifichi un atto di citazione in cui, nelle conclusioni, chieda al giudice la pubblicazione della decisione di condanna, e a cui accluda un bollettino di conto corrente postale già compilato, con l'intimazione di pagare a pena del proseguimento dell'azione con ulteriore aggravio di spese. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Consiglio naz. forense, 27 giugno 2003, n. 204).