regolamento per il rilascio della licenza e per l`attivita` di sale giochi

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regolamento per il rilascio della licenza e per l`attivita` di sale giochi
REGOLA M ENTO PER IL RILASCIO DELLA LICENZA E PER
L’ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI
ART. 1
DESCRIZIONE ATTIVITA'
L'eserci z i o di una sala pubb l i c a per bigliar d i o per gioc hi leciti, in seguito defi n i ta
con ve n z i o n a l m e n t e sala-gioch i, a nor ma dell’art. 19, punto 8, del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, è
subord i n a t a a licenza del Sindac o, ai sensi dell'art. 86 del T.U. L.P.S. appro v at o con R.D. 18.6.193 1,
N. 773 e successiv e mod i f i c h e ed integraz i o n i, e dal relati v o Regola m e n t o di esecuz i o n e.
A l l'i n t e r n o della sala gioch i potrann o essere installat i apparecc h i da gioco o conge g n i
auto m a t i c i, semiaut o m a t i c i, elettron i c i e manua l i il cui funz i o n a m e n t o sia affidat o esclusi v a m e n t e
all'abi l i t à del giocatore.
A g l i effetti della Legge 6.10.1995 n. 425 e degli artt. 37, 38 e 39 della Legge 388 del
23/12/2000 si considera n o apparecc h i e congeg n i auto m at i c i, semiaut o m a t i c i ed elettro n i c i per il
gioco d'azzard o quelli che hanno insita la scom m e ssa o che consento n o vinc ite pura me n te aleatori e
di un qualsiasi pre m i o in denaro o in natura che concretiz z i lucro, escluse le macc h i n e vidi m a t r i c i
per il gioc o del Totoca lc i o, del Lotto, dell'E na l o t t o e del Toti p.
Si consideran o apparecc h i e congegn i auto m a t i c i, semiaut o m a t i c i ed elettron i c i da
tratten i m e n t o e da gioc o di abilità quelli in cui l'ele me nt o abilità e tratteni m e n t o è prepo n de ra n t e
rispetto all'ele m e n t o aleatori o. Il valore del costo della partita non deve superare il valore della
moneta metallica corrente non superiore ad un euro, pertanto, allo stato attuale, non
superiore alle lire 1000. Tali apparecc h i posson o consenti re un prem i o all'abil i tà del giocatore che
può consistere:
a) nella ripeti z i o n e delle partite fino ad un massi m o di dieci volte;
b) in getton i, in mis ura non superi ore a dieci, rigioc ab i l i con gli apparecc h i colloc at i nello stesso
locale, ma non ri m b o rsab i l i;
c) nella vinc i ta, diretta m e n te o mediante buon i erogati dagli apparecc h i, di una consu m a z i o n e o di
un oggett o, non converti b i l e in denaro, di modesto valore econo m i c o e tale da escludere la final i t à
di lucro.
A p p a rt en g o n o altresì alla categoria dei gioch i leciti quegli apparecc h i distrib u t o r i di prod o t t i
ali m e n t a r i e di picc ola oggettistica di mo desto valore econo m i c o con annesso gioc o di abilità o di
tratten i m e n t o che, prev ia introd u z i o n e di una moneta o di un gettone, distrib u is c o n o un prodott o ben
visi b i l e e che consento n o, come incenti v o per l'abilità o per il tratteni m e n t o offerto, anche la vinc i ta
di uno dei pre m i di modesto valore econo m i c o esposti nell'apparec c h i o stesso.
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La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 12 secondi.
Nessun pre m i o può avere un valore superio re al triplo del valore medi o degli altri oggetti del
gioco.
I beni di cui ai com m i quarto e quint o non posson o essere com m e r c i a t i, scamb ia t i o
con vert i t i in denaro o in prem i di diversa specie. Essi non debbo n o nè posson o realiz zare alcun fine
di lucro.
Sono vietati:
1) l'instal la z i o n e e l'uso di apparecc h i o congeg n i auto m a t i c i, semiaut o m a t i c i ed elettro n i c i che
posson o dar luogo a scom m e sse o consento n o la vinc ita di un qualsiasi pre m i o in denaro o in
natura, anche sotto for m a di ripetiz i o n e per più di 10 volte della partita;
2) l'allesti m e n t o di attiv i tà spettac olar i, tratteni m e n t i o attrazi o n i considera b i l i "spettaco l i
viagg ia n t i " ai sensi e per gli effetti della legge 18 marz o 1968 n. 337 e da autoriz z ars i ai sensi
dell'art i c o l o 69 del T.U. L.P.S. appro v at o con R.D. 18 giugn o 193 1 n. 773.
ART. 2
RILASCIO LICENZE
Il Sindac o rilascia la licenza per l'apertura di nuo ve sale gioch i o per il trasferi m e n t o di
quel le esistent i nel rispetto del presente regola m e n t o, dei Rego la m e n t i Co m u n a l i di Poliz ia Urba n a,
d'Igiene, Edi l i z i o, nel rispetto delle Nor m e Tecni c he di Attuaz i o n e del Piano Regolat o re Generale
relati v e alla destinaz i o n e d'uso dei locali e sentito il parere del Co m a n d o di Poliz ia M u n i c i p a l e per
quant o riguard a la viabi l i tà, il traff ic o i parchegg i e la quiete pubbl i c a.
E' am m essa la rappresentanz a second o le nor ma t i v e vigenti.
Il prep osto rappresentante dov rà presentare apposita istanza
autori z z a z i o n e, allegand o l’atto dal quale risultati il consenso del titolare.
per ottenere
speci f i c a
ART. 3
REQUISITI DEL LOCALE
Il locale dovrà avere una superfi c ie
min i m a destinata all’atti v i t à di intratten i m e n t o
(superf i c ie di intratteni m e n t o) di mq. 100, al netto di mur i, sguinc i, mazzette, ecc..
A l fine del com p u t o della superf i c i e di intratten i m e n t o vanno esclusi i serviz i, i deposit i, gli
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uff i c i, ecc.
Il locale deve essere collo cato in zone urbanisti c he in cui la destinaz i o ne d’uso “sala gioco”
sia am m essa dalle Nor m e Tecnic he di Attuaz i o n e del P.R.G.
Il locale dovrà rispon de re ai requis it i igienic o sanitari prev isti dal vigente Rego la m e n t o
Edi l i z i o, dal Regola m e n t o di Igiene, Sanità e Veter i nar ia, dalle leggi sul supera me n t o delle barriere
architett o n i c h e e dalle leggi e nor ma t i v e sulla sicurez za..
La superfi c ie occupata con i gioc hi non dov rà superare il 50 % della superfi c i e di
intratte n i m e n t o.
ART. 4
LICENZE RILASCIABILI
DISTANZE - PARCHEGGI
Le nuo v e licenze vengo n o rilasciate nel rispetto del rapport o fra le licenze e la densità della
pop o l a z i o n e residente fissato in una licenza ogni 15.000 abitanti.
La distanza min i m a tra la sala gioch i e le scuole, le caser me, le chiese, gli altri luog h i
desti nat i al culto, i rico v er i e i luogh i di cura è fissata in m. 200 mis urati su percorso pedonale più
breve che colle ga tutti i rispetti v i punti di accesso.
La licenza per l'apertura o per il trasferi m e n t o di una sala gioc h i può essere rilasciata a
cond i z i o n e che fra la sala gioc hi e le preesistenti sale interc or ra una distanza non inferi o re a 1000
metri da calco lars i sul percors o pedonale più breve che unisce le sale con riferi m e n t o agli ingressi
princ i p a l i e secondari di ciascuna.
L’eserc iz i o dov rà essere dotato di parchegg i (privati/pubb l i c i) second o quanto prev isto dalle
No r m e Tecn i c he di Att uaz i o n e del Piano Regolat o re Generale.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La do m a n da tendente ad ottenere il rilasci o della licenza per l'apertura di una nuo va sala
gioch i, redatta in carta legale, e sottoscritta dal richie de nte a nor m a di legge, ed indir i z z a t a al
Sindac o deve contenere:
A) le general i t à com p lete del richiedente, ov ver o, per i soggetti diversi dalle persone fisic he, le
general i tà co m p le te del legale rappresentante, la ragione sociale o la deno m i n a z i o n e della società;
B) il nu m e r o di codice fiscale;
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C) l'ubi ca z i o n e e l'insegna dell' eserciz i o.
A l l a do ma n da dovrà essere allegata la seguente docu m e n t az i o n e:
1.a) plan i m e t r i a in scala 1:2000 con indicaz i o n e delle distanze di cui all'art. 4, 2° com m a e della
presenza dell'area di cui al medesi m o artico l o , 4° com m a ;
2.a) n.2 copie di rilie v o dello stato di fatto dei locali (in scala 1:100) ed una sezione trasversale
entra m b e debita m e n te quotate ed intestate con esattezza, fir m ate e tim b rate da professio n i s ta
abili tat o;
c) elenco, descrizione, regolamento di ciascun apparecchio da gioco da installare,
dichiarazione della ditta costruttrice attestante che essi non danno luogo a scommesse e
consentono il rispetto di quanto stabilito dalla legge vigente;
d) nulla osta, rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, attestante la conformità di ciascun
apparecchio alle prescrizioni di legge o di regolamento, secondo quanto previsto dall’art. 38
della Legge 388/2000;
Sulla pianta dei locali deve essere indicat o:
a) le superf i c i utili dei locali medesi m i ivi com p resa quella destinata alla sala gioch i;
b) le rispetti v e superfi c i illu m i n a n t i e ventilan t i, la specifi c a destinaz i o n e dei locali;
Entro 90 giorn i dalla data di notif i c a z i o n e dell'acco g l i m e n t o della doma n da ed al fine di
ottenere il rilascio della licenza, l'interessato dov rà prod ur re la seguente ulterio re docu m e n taz i o n e:
1.b) docu m e n t a z i o n e com p r o v a n te la dispo n i b i l i t à dei locali;
2.b) dich ia ra z i o n e di conf o r m i t à dell’i m p i a n t o elettric o, rilasciata ai sensi dell’art. 9 della Legge
5/3/1990, n.46, sottoscritta da tecnic o abilitato, anche in relazi o ne al numer o di apparecc h i da
installa re ed al carico massi m o consentit o;
3.b) dich ia ra z i o n e, sottoscritta da tecnic o abilitato, attestante la confo r m i t à statica delle strutture alla
nor m a t i v a per i carich i e sovraccar ic h i, in relazio ne alle sollec itaz i o n i di caric o cui verran n o
sottop o ste (apparecc hi da gioco, persone, ecc.);
4.b) atto costit uti v o società (nel caso di società);
5.b) certi f i c a t o di preven z i o n e incend i (per le sale con capienza superi ore a 100 persone) ov ver o
dich ia raz i o n e di tecnic o abilitato che il locale non necessita del certif i c at o preven z i o n e incend i;
6.b) indi caz i o n e delle mis ure prev iste per ridurre o eli m i n a re le emissio n i sonore causate
dall’att i v i t à degli imp ia nt i, second o quanto prev isto dall’art. 8, com m i 2 e 6 della Legge 44/95 e dal
D.P.C. M . 5/12/1997 “deter m i n a z i o n e dei requisiti acustic i passiv i degli edific i”.
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7.b) dich ia ra z i o n e di tecnic o abilitat o com p r o v a n te la conf or m i t à alla nor ma t i v a vigente in materia
di accessib i l i t à e supera me n t o delle barriere architetto n i c h e, a cui va allegata una docu m e n ta z i o n e
grafi ca;
Il possesso dei requisiti soggetti v i del richiede nte sarà accertato d'uff ic i o.
Il possesso dei requisiti dei locali saranno verif i c at i con le proced u re in essere presso il
co m p e te n te Uf f i c i o tecnic o che allo scopo potrà richie dere all'interessato la docu m e n t az i o n e ido nea.
Sarà altresì acquisito d'uff i c i o il parere della Poliz ia M u n i c i p a le circa la sorvegl ia b i l i tà dei local i
deter m i n a ta second o i criteri prev isti dalla vigente discip l i n a dei Pubbl i c i Eserciz i (D.lgs 564/92) ed
il parere del Serv iz i o Igiene Pubbl i c a della com petente A z ie n da US L circa i requisiti igien i c o
sanitari.
Nel caso in cui non venga presentata la docu m e n ta z i o n e di cui sopra entro i 90 giorn i
prescrit t i, la doma n da si intende decaduta e verrà archi v ia ta salvo il caso in cui il richied e n te
di m o s t r i che il ritardo è dov ut o a cause non da lui dipenden t i.
ART. 6
DOMANDE CONCORRENTI
Nel caso di doma n d e concor re nt i per l'apertura di una nuov a sala gioc o, la prior ità è data
dall'or d i n e di presentaz i o n e delle doma n de quale risulta dal numer o e data dell'uf f i c i o protoc o l l o.
Le do m a n de di trasferi m e n t o dell'eserc iz i o, fatto salv o il rispetto di quanto prev isto all'art. 8
del presente regola m e n t o, sono accolte con priori tà rispetto alle do ma n d e di nuo ve aperture.
ART. 7
VALIDITA' DELLA LICENZA
La licenza vale esclusi v a m e n t e per i locali in essa indicati, è valida fino al 31 dice m b r e di
ogni anno ed è rinno v a b i l e media nte com u n i c a z i o n e di prosecuz i o n e dell’atti v i t à, cui dov rà essere
allegato l’elen c o dei gioc h i presenti nell’eserc iz i o.
La co m u n i c a z i o n e di prosecuz i o n e dell’atti v i t à, a cura del titolare della licenza, dovrà essere
presentata entro la data di scadenza.
Event ua l i mod i f i c h e inerenti il nu me r o e la tipol o g ia degli apparecc h i da gioco sono soggette
ad autori z z a z i o n e con le modal i tà di cui al punto 3, dell'artic o l o 5 del presente regola m e n t o.
Per ciascun o dei nuo v i apparecc h i installati dovran n o essere com u n i c ate : la descriz i o n e, il
rego la m e n t o dei gioco nonc hé allegata una fotogra f ia del medesi m o.
E' faco ltà del Sindac o vietare l'installaz i o n e o ordinare la rim o z i o n e di apparecc h i che
posson o rientra re tra quelli vietati ai sensi dell'art. 1.
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ART. 8
TRASFERI M ENTO DI ATTIVITA'
Il trasferi m e n t o dell'atti v i tà in altri locali è concesso nel rispetto delle nor me conten ute nel
presente regola m e n t o, in partic o lare quelle relati v e alle distanze min i m e, ai parchegg i, alla
superf i c i e mi n i m a ed alla destinaz i o n e d'uso dei locali, alla quiete pubbl i c a e sentito il parere del
Co m a n d o di Poliz ia M u n i c i p a le per quanto riguarda la viabil i tà, il traffi c o e i parchegg i e la quiete
pub b l i c a, di da altro com pete n te uffic i o ed il parere del Serv iz i o Igiene Pubb l i c a US L circa i
requisi t i igien i c o sanitari.
Qual o ra il trasferi m e n t o sia dov ut o a causa di forza magg i o re, l'autor i z z az i o n e potrà essere
rilasciata anche in parziale deroga alle nor m e di cui sopra; devon o com u n q u e essere
rispettata le distanze min i m e e l'esistenza dell'area destinata a parchegg i o come indicat o nell'art. 4
del presente regola m e n t o.
Si consideran o cause di forza magg i o re:
1) lo sfratto giudi z i ar i o esecuti v o, dichiarat o per moti v a z i o n i non imp u ta b i l i a responsab i l i tà
cond u t t o re tito lare dell'a zienda;
del
2) l'inag i b i l i t à dei locali dichiarata dall' A u t o r i t à pubbl i c a.
Spetta al richie de nte dim os trare la sussistenza delle cause di cui sopra.
ART. 9
OBBLIGHI DEL TITOLARE
Il titolare ha l'obbl i g o di tenere esposto all'intern o dell'eser cizio in luogo ben visibi l e al
pub b l i c o la licenza, la tabella dei gioch i proib i t i, il regola m e n t o e la tarif fa di ciascun gioc o, il
cartell o con l’ind i c az i o n e degli orari di apertura e chius ura dell’eserc iz i o fissati dal Sindac o.
ART. 10
DIVIETI
16 .
E' fatto div ieto di consentire l'accesso all'intern o dell'eserci z i o ed il gioc o ai min o r i di anni
A tal fine è obbli gat o r i o porre all'accesso del locale apposito cartell o.
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ART. 11
ORARI
Con ordina n z a del Sindac o vengo n o deter m i n a t i gli orari di apertura e di chiusura delle sale
gioch i.
ART. 12
TRASFERI M ENTO DI TITOLARITA'
Il trasferi m e n t o in gestione o in propr ietà dell'azien da per atto tra viv i o a causa di mo rte,
purc hè sia pro v at o, com p o r ta il trasferi m e n t o della licenza.
Il subentrante per atto fra viv i entro 8 giorn i dalla decorrenz a degli effetti attiv i e passiv i
dell'atto deve presentare istanza al Sindac o per ottenere la licenza. E' com u n q u e ricon os c i u t a la
facol tà di tener sospesa l'attiv i tà per non più di tre mesi prev ia com u n i c a z i o n e.
A l l a istanza devon o essere allegati:
1) copia autent icata dell'atto costituti v o, qualora a subentrare sia una società;
2) contratt o di cessione o di affitt o redatto nelle for m e prev iste dalla nor m at i v a vigente;
3) licenza rilasciata al cedente;
4) dich ia ra z i o n e sottoscritta dal cedente che nulla è camb iat o nei locali, negli imp ia n t i, nella
dotazi o n e e tipol o g ia degli apparecc h i da gioc o oggetto della licenza ceduta;
5) dich ia ra z i o n e sottoscritta dal subentran te di non apportare mod i f i c h e ai locali, agli imp ia nt i, alla
dotazi o n e e tipol o g ia degli apparecc h i da gioc o prev isti nella licenza oggetto del subin gresso;
6) nel caso in cui nei locali e/o negli imp ia n t i e/o nella dotaz io ne e tipol o g ia siano state apportate o
si inten d o n o apportare mod i f i c h e dovrà essere allegata la docu m e n ta z i o n e indicata ai punti 2.a),
3.a), 1.b), 3.b) e 6.b) del precedente artic ol o 5. Verrà acquis it o il parere del Serv iz i o Igiene
Pubb l i c a della com pete nte Az ie n da US L circa i requis it i igieni c o sanitari e dell’ U f f i c i o tecnic o per
quant o di co m pete n z a.
Il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data del decesso del dante causa dov rà
presentare istanza al Sindac o per ottenere la licenza, durante tale perio d o può conti n ua re ad
esercitare l'atti v i tà. Nel caso di sospensio ne superio re agli otto giorn i e com u n q u e non superi o re a
tre mesi ne deve essere data com u n i c a z i o n e.
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A l l a istanza devon o essere allegati:
1) atto di successio ne ereditar ia registrato;
2) docu m e n t a z i o n e com p r o v a n te la dispo n i b i l i t à dei locali.
3) la docu m e n t a z i o n e indicata ai punti 1 -2 - 3 – 4 - 5 e 6 del presente artico l o;
Deco rs i i sei mesi dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la
do m a n d a, gli eredi decado n o dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'atti v i tà.
Il term i ne di sei mesi può essere prorogat o dal Sindac o, a richiesta docu m e n tata degl i
interessati, da presentarsi pri m a della scadenza, quand o il ritardo non risulti imp u ta b i le agli stessi.
ART. 13
REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA
La licenza è revocata:
1) qual o ra il titolare sospenda l'atti v i tà per un temp o superio re agli 8 giorn i senza averne dato
preven t i v o avvis o al Sindac o e qualora, sia trascorso il term i ne di chius ura com u n i c at o al Sindac o,
senza che l'eserciz i o sia stato riaperto. Tale term i n e non può essere superi ore a tre mesi, salvo il
caso di forza magg i o re.
L'apert u ra saltuaria è equiparata alla sospensio ne dell'atti v i tà;
2) qual o ra al titolare vengan o a mancare, in tutto o in parte i requis it i soggetti v i di cui all'art. 1 1 del
T. U. L.P .S. appro v at o con R.D. 18.6.193 1, N. 773 e/o i requis it i di cui alla nor m at i v a anti m a f i a.
La licenza può essere revocata o sospesa:
1) per ragi o n i d'igiene;
2) nel caso di abuso del titolare;
3) per inosserv an z a delle nor m e conten ute nel presente Rego la m e n to.
Co m p e te al Sindac o l'adoz i o n e dei prov v e d i m e n t i am m i n i s t ra tiv i della revoca, della
sospensi o n e della licenza e della conseguente chius ura dell'eserc iz i o.
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ART. 14
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI
Presso i Pubbl i c i Eserciz i per la som m i n i s t raz i o n e di ali me nt i e bevan de è consentita, prev ia
licen za, l'instal laz i o n e di apparecc h i da gioc o nei seguenti li m i t i massi m i:
1) eserciz i per la som m i n i s t ra z i o n e di ali me n t i e bevande - tipol o g ia A e B Legge 287/1991 - fin o a
5 apparecc h i da gioc o ed a condi z i o n e che questi occup i n o com p l essi v a m e n te una superfi c ie non
superi o re al 20 % della superf ic ie di som m i n i s t raz i o n e dai lim i t i di cui sopra sono esclusi i biglia r d i,
i bigl ia r d i n i e il gioco delle carte.
2) eserciz i di tipo D - chiosc h i fino a 5 apparecc h i da gioco, a condiz i o n e che la superf i c i e
co m p l essi va m en te occupata non sia superi ore al 20 % della superf ic ie adiacente al chiosc o autori z zata per la sosta.
Per superfi c i degli eserciz i si inten de :
a) eserciz i di ristoraz i o ne (tip. A della Legge 287/91) : tutta la superfi c i e delle sale in cui si svol ge
l’atti v i t à di ristoraz i o ne;
b) eserciz i di som m i n i s t ra z i o n e bevande (tipolog ia B della Legge 287/91) : tutta la superf i c i e
di som m i n i s t ra z i o n e, esclusi i serv iz i, deposit i, uffic i, ecc.
Le suddette installaz i o n i devon o garanti re il rispetto dei requisiti igieni c o sanitari e di
sorveg l i a b i l i t à dei locali, devon o inoltre essere attuate in mod o da non arrecare intralc i o alcun o, da
garanti re un idoneo serviz i o al consu m a t o r e sia al banco che al tavol o ed in mod o da non arrecare
mo lest ia alla pubb l i c a e privata quiete.
L'eserci z i o dei gioc h i così autori z z ati costitu is ce attiv i tà com p le m e n t a re e pertanto non può
essere trasferita o ceduta separata m e n te rispetto all'atti v i tà princ i pa le.
Resta valid o il li m i te dell'età di cui all'art. 10 ed è fatto obbli g o agli esercenti autoriz z at i alla
detenz i o n e di video gioc h i di esporre al pubbl i c o, in prossi m i tà degli apparecc h i la dicitura :"Vietat o
il gioc o ai mi n o r i di anni 14 se non acco m p a g na t i da un fam i l ia re o da persone magg i o re n n i ”
ART. 15
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO IN LOCALI DI
RITROVO E DI PUBBLICO SPETTACOLO
ALBERGHI , CIRCOLI PRIVATI
ED ESERCIZI DI AGRITURISMO
Presso i locali di ritro v o e di pubb l i c o spettac ol o è consentita l'installaz i o n e , prev ia licenza,
fin o ad un massi m o di cinque apparecc h i da gioco a condiz i o n e che siano collo cati in posiz i o ne tale
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da non intralc ia re il regolare flusso e defluss o degli spettatori e devon o essere agibil i solo da parte di
colo ro che si siano mun i t i di regolare bigliett o d'ingresso per l'atti v i tà princ i pa le.
Presso gli alberg h i ed i circo l i privat i, potrann o essere installati fino a cinque apparecc h i da
gioco. Gl i apparecc h i potrann o essere esclusi v a m e n t e agibi l i rispetti v a m e n te agli ospiti ed ai soci.
Presso gli eserciz i di agritu r is m o potran n o essere installat i fino a cinque apparecc h i da
gioco. Gl i apparecc h i dov ran n o essere esclusi v a m e n te agibi l i agli ospiti.
Dai li m i t i di cui ai punti precedenti, sono esclusi i bigliar d i, i bigliar d i n i, il gioc o delle carte
ed i juke- box.
ART. 16
SANZIONI
Salv o quanto disposto dalle specif i c h e nor me conten ute nel T.U. L.P.S. e successi v e
mo d i f i c a z i o n i e dal Cod ic e Penale vigente per le violaz i o n i al presente regola m e n t o verrà
co m m i n a t a una sanzio ne am m i n i s t rat i v a da £.150.000 a £.900.000 second o le procedu re di cui alla
Leg ge 689/81.
Nel caso di recidi v a di violaz i o n e all’or d i n a n z a prev ista dall’art. 1 1 del presente
Rego l a m e n t o, dov rà essere disposta la sospensio ne della licenza e la chiusura dell’eserc iz i o fin o a
quin d i c i giorn i.
ART. 17
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regola m e n t o entrerà in vigore il pri m o giorn o successiv o a quello di com p i u t a
pub b l i c a z i o n e da effettuars i per 15 giorn i consec ut i v i, decorrent i dall’av v e n u ta esecuti v i tà dell’att o
delibe rat i v o di appro v az i o n e.
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