ATTO DI COSTITUZIONE DI UN GRUPPO CIVICO PER LE

Transcript

ATTO DI COSTITUZIONE DI UN GRUPPO CIVICO PER LE
ATTO DI COSTITUZIONE DI UN GRUPPO CIVICO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI IN PIEDIMULERA
Art 1 - Viene costituito un Gruppo Civico che prende il nome di "AMICI IN PIAZZA"
Art 2 - Scopi del Gruppo sono:
L'organizzazione di Feste Civili, Civili - Religiose, Folkloristiche, Sportive, Culturali, ecc...
Tale Gruppo è costituito da persone Interessate a svolgere le sopraelencate attività.
Nel corso delle organizzazioni il Gruppo opera per Iniziativa propria o in appoggio ad altri Enti presenti sul
territorio Comunale. Dell'attività del Gruppo restano escluse tutte le manifestazioni aventi carattere Politico.
Art 3 - I rapporti del Gruppo con gli altri Enti saranno Improntati dal massimo spirito di
collaborazione, cercando di armonizzare scopi ed Interessi reciproci.
Art 4 - I fondi di cui dispone il Gruppo vengono da donazioni private, sottoscrizioni pubbliche e dal
proventi delle manifestazioni alla cui organizzazione il Gruppo partecipa. L'utile a beneficio del
Gruppo nel caso di manifestazioni fatte In collaborazione con altri Enti, viene definito di volta In
volta.
Art 5 - Il Gruppo può Incamerare fondi In modo da garantire la sua sopravvivenza ed attività. Le
somme possono essere devolute In beneficenza ad altri Enti o Impiegate per iniziative delle quali può
beneficiare l'intera Comunità di Piedimulera.
Art 6 - L'opera del Gruppo è coordinata da:
Un Presidente e un Vice Presidente;
Un Segretario e Un Vice Segretario;
Un Cassiere e Un Vice Cassiere;
Tre Revisori dei Conti;
Un Responsabile del Magazzino.
Tali membri vengono eletti ogni due anni dall'Assemblea del Gruppo e possono essere rieletti.
Art 7 - Il Gruppo viene convocato dal Presidente li quale non può esimersi dalla convocazione
qualora questa gli venga richiesta per scritto da un quarto dei membri.
Art 8 - La validità delle riunioni è condizionata in prima seduta, dalla presenza della metà più uno del
membri appartenenti all'ultimo elenco aggiornato.
Art 9 - Gruppo delibera sempre mediante votazione segreta o per alzata di mano.
La maggioranza è costituita dalla metà più uno del presenti.
Art 1O- Lo svolgimento delle riunioni è regolato dal Presidente, questi ha fa facoltà di concedere la
parola In modo tale che tutti possano esprimere Il proprio parere.
Art 11 - Le funzioni del Presidente.
a) II Presidente rappresenta Il Gruppo in ogni circostanza.
b) Vigila sul buon andamento del Gruppo; ne effettua le convocazioni, ne regola le sedute e ne autentica con
la propria firma tutti gli atti.
e) E' l'unico responsabile del Gruppo nel confronti delle Autorità.
d) In caso di Impedimento fisico, egli viene sostituito dal Vice-Presidente.
Art.12- Le funzioni del Segretario.
a) Il Segretario è responsabile della tenuta di un libro in cui vengono verbalizzate tutte le riunioni. Redige con
cura I verbali delle adunanze che legge in apertura dell'adunanza successiva. Detti verbali porteranno la sua
firma e una volta approvati, quella del Presidente.
b) Concorre col Presidente ad autenticare con la propria firma gli atti Uffi-ciali del Gruppo.
e) Provvede alla corrispondenza.
d) Provvede all'archivio e affianca il Presidente nelle sue attività.
Art.13 - Le funzioni del Cassiere.
a) Riceve e custodisce Il denaro o documenti di credito.
b) Soddisfa al mandati di pagamento ordinati e firmati dai Presidente.
e) Rende il Conto Consuntivo approvato da tre revisori dei conti alla chiu-sura di ogni manifestazione.
d) Cura l'aggiornamento di un libro contabile nel quale registra tutte le entrate e le uscite di denaro.
Art 14- Le funzioni del Responsabile del Magazzino.
a) Il Responsabile del magazzino ha In consegna tutto il materiale che è di proprietà del Gruppo.
b) Cura la stesura dell'inventario dì tale materiale e il suo perfetto stato di efficienza.
e) Consegna il materiale ad altri Enti quando lo delibera, ne redige un elenco controfirmato dal Responsabile
dell'altro Ente, ne cura lo stato di conser-vazione al momento della restituzione.
Art 15- Condizioni di decadenza da membro del Gruppo.
Il membro del Gruppo decade da tale qualifica quando:
a) Dimostri palesemente disinteresse, assenteismo, mancala di zelo e di prestazioni dirette.
b) Svolgesse azione nociva o di discredito nei confronti del Gruppo o della sua opera, essendo egli tenuto ad
esprimere liberamente le sue opinioni in occasione delle sedute del Gruppo stesso.
In tutti i casi l'allontanamento dei membro viene deliberato dal Gruppo mediante votazione.
Art 16 - Viene fissata ogni anno una Assemblea pubblica par l'intera popolazione ove si renderanno
noti i programmi futuri con tutti gli enti di volontariato presenti nel Comune di Piedimulera.
Art.17 - Modifiche dello Statuto.
Qualunque modifica o ampliamento del presente statuto potrà essere effettuata dal Gruppo riunito in
Assemblea.
Tuttavia in tale circostanza, è richiesta fa presenza di almeno tre quarti dei membri componenti il Gruppo
stesso.
Art 18 - Cessazione del Gruppo.
Lo scioglimento del Gruppo avverrà su decisione dell'Assemblea con la presenza di cui all'art 17.
Per eventuali depositi di denaro, il 50% sarà versato su un libretto al portatore e consegnato al Sindaco, La
rimanente somma verrà devoluta ai vari Enti.