Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio

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Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del consiglio
Oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
PUBBLICAZIONE
DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE SUL SITO
INTERNET ISTITUZIONALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Valdidentro possiede un sito istituzionale realizzato per dare maggiore diffusione
alle notizie ed alle informazioni che interessano la popolazione e che, in tale contesto, intende favorire anche
la diffusione e la pubblicità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, mediante la loro
pubblicazione su un’apposita sezione del sito stesso;
Richiamata la legge 241/1990 avente ad oggetto: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e più precisamente gli articoli 18 e 19;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 del 30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili, in attuazione al richiamato D. Lgs. n.
196/2003;
Ritenuta la necessità di regolamentare la pubblicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal
Consiglio Comunale di Valdidentro al fine di garantire una maggior informazione circa le decisioni e i
provvedimenti assunti, nel pieno rispetto dei diritti di terzi e della normativa vigente;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Istituzionali;
Sentita l’illustrazione del Sindaco;
Sentito il consigliere di minoranza Silvio Baroni, il quale chiede di integrare il regolamento, disciplinando i
tempi di pubblicazione degli atti al fine di garantire il diritto all’oblio e propone di fissare in anni 5
decorrenti dalla pubblicazione, il termine massimo per la permanenza in rete degli atti oggetto di
regolamento;
Udita la replica del Sindaco che ritiene condivisibile la proposta del consigliere;
Dopo di che il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta con le modifiche suggerite dal consigliere
Baroni;
Prima della votazione il Consigliere Comunale Gabriele Viviani abbandona temporaneamente l’aula;
Indi, con voti 15 favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Approvare, per le ragioni espresse in premessa, il regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni
adottate dalla Giunta e dal Consiglio sul sito internet dell’Ente, nel testo allegato alla presente ,
integrato con le modifiche proposte dal consigliere Baroni concernente i tempi di mantenimento in rete
degli atti, .
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.07.2007
COMUNE DI VALDIDENTRO
Provincia di Sondrio
Regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta Comunale sul sito internet istituzionale
Art. 1
OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs 196/03, le modalità
di diffusione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune di Valdidentro mediante
la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Art. 2
PRINCIPI
1. L'art. 22 c. 1° della legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi del
Comune a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Alla luce dei principi di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, il Comune intende
garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e provvedimenti assunti mediante deliberazioni
di Consiglio e Giunta.
3. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione
vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 3
SITO INTERNET
1. Le deliberazioni di Consiglio e Giunta vengono pubblicate, secondo le modalità stabilite negli
articoli seguenti, sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Le delibere vengono pubblicate in forma integrale o in sintesi, successivamente al periodo di
quindici giorni di affissione all’albo pretorio.
3. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla
legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.
4. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l’unico testo definitivo è da intendersi quello
cartaceo conservato dall’ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.
5. Il testo viene pubblicato con modalità tecniche idonee ad impedire l’indicizzazione da parte dei
motori di ricerca sulla base dei termini presenti nei documenti. È permessa una indicizzazione ad
esclusivo uso interno al sito istituzionale, per il funzionamento di una funzionalità di ricerca interna
al sito stesso e fruibile dai navigatori esclusivamente dal sito istituzionale.
Art. 4
ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
1.
Nel rispetto dell’art 22, comma 11, D.Lgs 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né
giudiziari.
2. Ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo citato si intendono per dati sensibili i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale.
3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta,
devono essere rimossi od oscurati dal testo delle delibere i dati sensibili e i dati giudiziari, ed ogni
altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l’attribuzione a persone determinate o
determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.
4. Non vengono pubblicate su sito internet le deliberazioni per le quali norme di legge o di
regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22 c. 1° della legge 241/1990.
Art. 5
MANTENIMENTO IN RETE DEI DOCUMENTI
1 L’Ente, nel rispetto delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali, stabilisce che tutti i
documenti pubblicati sul sito internet istituzionale contenenti dati personali, non possano rimanere in rete
per un periodo superiore ad anni uno decorrenti dal loro inserimento.
2 Tutti gli altri documenti, a garanzia del rispetto del diritto all’oblio, rimarranno in pubblicazione per
un periodo non superiore ad anni cinque.
Art. 6
PUBBLICITA'
1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data idonea pubblicità.
Art. 7
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, dopo l’approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del
Comune di Valdidentro ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.