LA GERARCHIA DELL FONTI dr.ssa Paola Passon dirigente
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LA GERARCHIA DELL FONTI dr.ssa Paola Passon dirigente
LA GERARCHIA DELL FONTI dr.ssa Paola Passon dirigente amministrativo ASL COSA SONO LE FONTI DEL DIRITTO? • ATTI o FATTI che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche • Atti o fatti di produzione normativa che costituiscono nel loro insieme l’ordinamento giuridico statale FONTI di PRODUZIONE = norme giuridiche • Alle fonti di produzione è affidata la funzione di individuare: • i soggetti abilitati a stabilire norme giuridiche • Le procedure che devono seguire • I modi in cui devono essere portate a conoscenza dei destinatari FONTI di COGNIZIONE • Atti che non hanno natura normativa • Svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo • Atti scritti (gazzetta ufficiale, testi unici) REQUISITI DELLE NORME GIURIDICHE • IMPERATIVITA’ • GENERALITA’ • ASTRATTEZZA • IMPERATIVITA’ della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità • GENERALITA’ è rivolta ad una generalità di destinatari • ASTRATTEZZA la norma prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibile entro l’ipotesi prevista • La complicazione del sistema delle fonti del diritto rende imprescindibile l’esigenza di assicurare la coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico • Per superare le antinomie = contrasto tra le leggi si devono applicare i criteri CRITERI CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI FRA LE LEGGI • Cronologico • Gerarchico • Competenza Criterio cronologico Nel caso di fonti dello stesso grado la norma cronologicamente successiva prevale su quella anteriore Criterio gerarchico Le norme successive poste da fonti di rango inferiore che siano in contrasto con norme di rango superiore sono invalide e soggette ad annullamento o a disapplicazione Criterio di competenza È fondato sulla separazione di competenze in base all’oggetto della norma o all’ambito territoriale EFFICACIA • Di regola gli atti normativi valgono solo per il futuro non hanno, di regola, efficacia retroattiva, ove disposta riguarda solo i rapporti pendenti. • Divieto assoluto di retroattività per la legge penale (art. 252 Cost.) ABROGAZIONE delle NORME 1. Espressa: disposta direttamente dal legislatore (nel testo di una legge vengono indicate le disposizioni preesistenti specificamente abrogate) 2. Per incompatibilità = tacita (viene accertata per via interpretativa quando l’interprete rileva il contrasto tra due norme dal contenuto incompatibile) 3. Per nuova disciplina dell’intera materia già regolata da una legge anteriore, per cui la nuova disciplina si sostituisce alla precedente CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI Costituzione Normativa comunitaria Fonti di rango primario Fonti di rango secondario Fonti di rango costituzionale: • Principi supremi dell’ordinamento (immodificabili); • Costituzione della Repubblica Italiana • Leggi costituzionali e di revisione costituzionale COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA • Ha carattere rigido necessita di un procedimento particolare per la sua revisione • Art. 138 Costituzione disciplina lo speciale procedimento per la modifica della Costituzione e per l’iter procedimentale delle leggi costituzionali RIGIDITA’ della COSTITUZIONE ITALIANA Può essere modificata solo mediante uno speciale procedimento di revisione costituzionale: procedimento aggravato 1. Lettura = agli altri procedimenti legislativi 2. Lettura deve avvenire almeno dopo tre mesi dalla prima ed essere approvato a maggioranza qualificata in entrambe le Camere VOTAZIONE • Costituzione e le altre leggi costituzionali sono votate dal Parlamento a maggioranza qualificata e solo con tale mezzo è possibile introdurre innovazioni nel sistema costituzionale • Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera • Richiesta di referendum costituzionale • Successiva promulgazione della legge • Nel caso di approvazione con maggioranza di 2/3 non è consentito il referendum • promulgazione LIMITI alla REVISIONE COSTITUZIONALE • L’unico espresso nella nostra Carta Costituzionale è quello relativo alla forma repubblicana • Principi supremi. Diritti inviolabili dell’uomo, il principio di unità ed indivisibilità della repubblica COSTITUZIONE ITALIANA • Principi fondamentali • Rapporti civili, etico-sociali, economici, politici • Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, magistratura, regioni province e comuni, garanzie costituzionali FONTI DI ORIGINE COMUNITARIA ART. 11 Costituzione • consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Trattato della comunità Europea 1993 • Art. 249: gli organi comunitari sono abilitati ad emanare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. REGOLAMENTO (legge dell’Unione) • Ha portata generale è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri • Possono essere destinatari persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati • Non vi è necessità di recepimento REGOLAMENTO • Sono vere e proprie leggi dell’Unione • I giudici nazionali le applicano direttamente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili DIRETTIVA • Art 249 Trattato della comunità Europea: la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. le direttive entrano in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta della Comunità Europea DIRETTIVA • Gli stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre ……. Le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva DIRETTIVE • La Corte di Giustizia europea ha stabilito che in determinate circostanze sono direttamente efficaci • Le persone fisiche e giuridiche possono invocarle e la pubblica autorità è tenuta ad osservarle • La Corte di Giustizia ha affermato la responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della direttiva con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dal singolo per effetto dell’inadempimento • La Corte Costituzionale negli anni è giunta a riconoscere la prevalenza delle suddette norme su quelle interne, collocandole nella gerarchia delle fonti in una posizione di subordinazione alla sola Costituzione e di sovraordinazione alla legge ordinaria DECISIONI • La decisione è obbligatoria per i destinatari da essa designati in tutti i suoi elementi DECISIONI • Servono a disciplinare fatti concreti e sono rivolte a destinatari specificamente individuati, sono simili agli atti amministrativi RACCOMANDAZIONI e PARERI • Valenza di indirizzo politico e non fanno sorgere obblighi né diritti nei destinatari COSTITUZIONE ITALIANA poche norme in tema di finanza • Duplice processo di integrazione con la normativa europea in materia finanziaria: • La normativa europea ha imposto obblighi e vincoli riducendo la sovranità degli Stati in materia • La legislazione ordinaria in materia finanziaria (L. 468/78) ha integrato le disposizioni costituzionali (art. 81) NORME COMUNITARIE FINANZIARIE • Trattato di Maastricht 1992: primato rispetto alle norme costituzionali italiane • Patto di stabilità e crescita: vincolo di equilibrio finanziario = raggiungimento a medio termine del pareggio di bilancio ART. 53 COSTITUZIONE • Art. 53: principio dell’uguaglianza fiscale in relazione alla capacità contributiva • Regola della progressività dell’imposta • Art. 97 principio del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione • Titolo V Costituzione art. 119 divieto anche per i bilanci regionali e degli enti locali di ricorrere all’indebitamento, ammesso solo per spese di investimento CONTRASTO TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO • Viene risolto sulla base del principio di necessaria applicazione del regolamento comunitario da parte del giudice comune anche in contrasto con le disposizioni legislative nazionali (reato di clandestinità) FONTI DI RANGO PRIMARIO • Leggi ordinarie dello Stato • Referendum abrogativo • Decreti legge • Statuti delle Regioni ordinarie • Leggi regionali FONTI PRIMARIE DI II GRADO Leggi regionali delegate dallo Stato Decreti legislativi • Non sono configurabili atti fonte primaria al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione • La COSTITUZIONE si limita a dettare la disciplina essenziale all’interno della quale possono essere fissate regole ulteriori: • Processo di formazione della ordinaria: regolamenti parlamentari • Statuto regionale: leggi regionali • L. 400/1988: decreto legge legge Legislazione ordinaria • È la stessa Costituzione a riconoscere forza di legge ordinaria agli atti attraverso i quali si estrinseca tale funzione • Tali atti sono definiti atti legislativi • La forza o valore di legge comporta che tali atti non possano incidere sulla materia costituzionale, ma ciascuno nel proprio ambito possono introdurre innovazioni nell’ordinamento legislativo preesistente • A loro volta possono essere innovate solo ad opera di fonti operanti allo stesso livello PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ART. 70 COSTITUZIONE • La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere LEGGE ORDINARIA dello STATO • È fonte a competenza generale può disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo quanto è disciplinato dalla Costituzione stessa • È un atto fonte abilitato a produrre norme primarie e dotato di forza di legge LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21-2-2005 ) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 74 COSTITUZIONE • Il Presidente della Repubblica interviene nel procedimento legislativo mediante la promulgazione delle leggi o l’eventuale loro rinvio. • La legge è gia perfetta quando entrambe le Camere abbiano deliberato un identico testo. Atti che hanno forza e valore di legge ATTI LEGISLATIVI: • Leggi statali o leggi ordinarie (leggi del Parlamento) artt. 70 – 74 Costituzione • Decreti legislativi emanati per delega del Parlamento (leggi delegate art. 76 Cost.) • Decreti legge art. 77 Costituzione DECRETO LEGISLATIVO e DECRETO LEGGE • Sono i due principali atti che, pur avendo forza di legge, la Costituzione consente che non siano adottati dal Parlamento • Sono deliberati dal Governo ed in particolare dal Consiglio dei Ministri e sono emanati dal Presidente della Repubblica DECRETO LEGISLATIVO • La legge di delegazione per una specifica materia viene approvata dal Parlamento: deve contenere l’oggetto della delega, stabilire i principi e i criteri direttivi, indicare il termine entro il quale la delega deve essere esercitata (L. 421/92) • Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta il decreto legislativo in attuazione della legge di delegazione (D. Lgs. 502/92) Delegabilità della funzione legislativa • Trova il suo fondamento giuridico nell’art. 76 della Costituzione • Il decreto legislativo delegato si basa su di una precedente legge parlamentare: LEGGE di DELEGAZIONE LEGGE di DELEGAZIONE • Ha un contenuto costituzionalmente imposto • Deve disciplinare l’oggetto ed il termine entro il quale può essere emanato e stabilirne i principi ed i criteri direttivi cui si deve conformare DECRETO LEGISLATIVO Procedimento di produzione normativa delegata Iniziativa Governo o membri del Parlamento Legge di delegazione Parlamento Predisposizione Schema el decreto Governo Eventuale adozione Decreti correttivi Governo Adozione del decreto Governo Eventuale parere sullo schema Parlamento DECRETO LEGGE • Provvedimento provvisorio con forza equiparata alla legge ordinaria deliberato dal Consiglio dei Ministri e emanato dal Presidente della Repubblica (DECRETO MILLEPROROGHE 2011 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 ) DECRETO LEGGE • Deve recare misure concrete immediatamente applicabili: solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Deve essere presentato alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui è adottato. E’ efficace solo 60 giorni e quindi ha efficacia provvisoria, se non è convertito in legge perde l’efficacia dall’inizio DECRETO LEGGE Adozione Governo Emanazione Presidente della Repubblica Presentazio ne disegno di legge di conversione Governo Promulgazio ne legge di conversione Presidente della Repubblica Approvazione legge di conversione Parlamento Eventuali emendamen ti Parlamento DECRETO – LEGGE ART. 77 COST. • Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria • In casi di necessità e di urgenza adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge DECRETO LEGGE • Necessità di presentazione immediata alle Camere e perdita di efficacia ex tunc se il provvedimento non viene convertito in legge entro 60 giorni DECRETO LEGGE • Non può conferire deleghe legislative • Non può riprodurre disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge dalle Camere • Non può ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale • Divieto di riprodurre lo stesso identico decreto allo scopo di protrarne l’efficacia nel tempo RUOLO del PRESIDENTE della REPUBBLICA • Nell’ambito del DECRETO LEGISLATIVO E DECRETO LEGGE il ruolo del Presidente della Repubblica è maggiore rispetto al procedimento legislativo ordinario, assurge ad elemento costitutivo VALORE FORMALE DI LEGGE • COMPORTA L’INTANGIBILITA’ DELL’ATTO E DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELL’ATTO DA PARTE DI CHIUNQUE, ECCETTO CHE DALLA Corte Costituzionale REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75 Costituzione • È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. • Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. • Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. • La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. • La legge determina le modalità di attuazione del referendum. FONTI di DIRITTO REGIONALE • statuti delle regioni ordinarie leggi regionali • Regolamenti regionali statuti delle regioni ordinarie IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non ha promosso questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, nessuna richiesta di referendum è stata presentata sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge statutaria: FONTI del DIRITTO LOCALE • STATUTI • REGOLAMENTI FONTI espressione di AUTONOMIA COLLETTIVA • Contratti Collettivi di Lavoro delle pubbliche amministrazioni (d.lgs 165/2001 fissa la procedura per la stipula) • Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale • Meccanismo di etero-integrazione contrattuale: d. lgs. 150/09 le clausole contrattuali contrarie alla disposizione normativa sono disapplicate ai sensi deli artt. 1339 e 1441 del codice civile FONTI DI RANGO SECONDARIO • Regolamenti governativi • Regolamenti ministeriali e di altre autorità • ordinanze FONTI SECONDARIE • Atti di espressione del potere normativo della pubblica amministrazione statale (Governo, Ministri, Prefetto) o di altri enti pubblici • Sono atti formalmente amministrativi anche se sostanzialmente normativi FONTI SECONDARIE • Non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali • Non possono derogare né contrastare con tutti gli atti legislativi ordinari, pertanto non hanno forza né valore di legge ma solo forza normativa • Non possono derogare al principio di irretroattività, non possono contenere sanzioni penali REGOLAMENTI • Atti formalmente amministrativi in quanto emanati da organi del potere esecutivo, aventi forza normativa in quanto contenenti norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico. REGOLAMENTI • Esclusivo fondamento della potestà regolamentare è l’espressa attribuzione di competenza fatta dalla legge ad un organo amministrativo (art. 17 L. 400/88) • I regolamenti per espresso disposto normativo L. 241/90 non necessitano di specifica motivazione, in quanto atti normativi di materia politica e quindi a motivo libero REGOLAMENTI ESTERNI • espressione del potere di supremazia del potere esecutivo verso tutti i cittadini REGOLAMENTI INTERNI • atti che regolano l’organizzazione interna di un organo o ente e obbligano solo coloro che fanno parte dell’ufficio REGOLAMENTI di ESECUZIONE • Art. 17 L. 400/88: • Sono necessari per curare l’esecuzione della legge presuppongono una legge precedente cui si ricollegano REGOLAMENTI INDIPENDENTI • Sono destinati a disciplinare le materie attribuite dalla legge alla pubblica amministrazione (es. regolamenti di polizia veterinaria, di igiene pubblica). • Art. 17 L. 400/88 autorizza il Governo ad emanare regolamenti nelle materi del tutto sprovviste di disciplina legislativa REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE • Regolamenti di organizzazione degli uffici amministrativi • Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie: la legge comunitaria annuale può autorizzare il Governo ad attuare le direttive comunitarie mediante regolamento Titolari della potestà regolamentare • • • • • • Organi statali Regioni province Comuni Ordini professionali Camere di commercio Autorità indipendenti • Regolamenti governativi e ministeriali emanati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto deliberati dal Consiglio dei Ministri e sottoposti a parere del Consiglio dei Ministri • Il Presidente della Repubblica verifica la legittimità costituzionale formale, il decreto viene sottoposto al controllo della Corte dei Conti ORDINANZE Atti che creano obblighi o impongono divieti c.d. libere in senso stretto possono essere considerate fonti del diritto solo ove dettino prescrizioni generali ed astratte Classificazione delle ordinanze • Previste in campi specificamente indicati dal legislatore es. provvedimenti-prezzo (prezzo benzina), ordinanze previste dalla legge per casi eccezionali di particolare gravità: bandi militari, ordinanze del Prefetto per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico: Ordinanze in senso stretto • Ordini che talune autorità amministrative sono autorizzate ad emanare, sul presupposto di necessità e di urgenza di provvedere • hanno un contenuto predeterminato • Ordinanze speciali es. per la visita e la disinfezione delle case nei casi di malattie infettive a carattere epidemico, ordinanze eccezionali in caso di calamità pubbliche es. terremoti ORDINANZE DI NECESSITA’ E URGENZA • Emanate dalle autorità amministrative per far fronte a situazioni di urgente necessità LIMITI e CARATTERI delle ORDINANZE • Non possono contrastare con la Costituzione, non possono contenere norme penali, non possono contrastare con la legge ordinaria; • Sono atipiche presuppongono una necessità ed urgenza di intervento, sono straordinarie la loro efficacia nel tempo è limitata • Trovano fondamento nella legge • Devono essere motivate • Devono essere pubblicizzate • L’ordinanza assume carattere derogatorio della legislazione ordinaria • Venuto meno il vigore dell’ordinanza le disposizioni derogate riacquistano piena efficacia precettiva AUTORITA’ COMPETENTI ad emettere ORDINANZE di NECESSITA’ e URGENZA • Prefetto per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica: es. vietare la vendita per asporto di tutte le bevande in vetro o in lattina negli esercizi pubblici, in punti strategici della movida romana Ministero della Sanità in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria: • Il Ministro della salute ha firmato un’ordinanza urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. Disposizioni più severe nei confronti dei pitbull, obbligo di polizza di assicurazione per i padroni e divieto di acquisto per i pregiudicati e i minorenni. In ambito territoriale regionale presidente della Giunta regionale, comunale Sindaco: I provvedimenti del sindaco sono firmati in base alle nuove disposizioni del pacchetto sicurezza e al decreto cosiddetto "Maroni" che attribuisce ai capi delle amministrazioni comunali la competenza ad adottare appositi atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la convivenza civile e la coesione sociale. Le ordinanze, la cui attuazione è demandata a tutti gli organi preposti alla tutela della pubblica sicurezza, riguardano il contrasto ai comportamenti che generano degrado e alterano il decoro urbano; agli atti vandalici che deturpano edifici e manufatti pubblici e privati; all'accattonaggio molesto; al bivacco con campeggio abusivo in aree non attrezzate; al fenomeno della prostituzione sulle strade e negli spazi aperti; al bullismo e gli atteggiamenti violenti. • PROMULGAZIONE leggi costituzionali e leggi ordinarie dello Stato • EMANAZIONE decreti legislativi, decreti legge PUBBLICAZIONE Art. 73 • Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. • Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. • Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. PUBBLICAZIONE • GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA: tutti gli atti normativi • GAZZETTA della Comunità Europea: normativa europea • BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: leggi regolamenti regionali • ALBO PRETORIO del COMUNE: ordinanze del sindaco COME SI CITANO • Leggi e atti normativi si citano indicando giorno/mese/anno della promulgazione/emanazione + il numero progressivo attribuito in base all’ordine di pubblicazione, sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione ABBREVIAZIONI Legge Legge costituzionale Decreto legislativo Decreto legge Legge regionale l. l. cost. d. lgs. d.l. l. r. Lazio IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO • Dr.ssa Paola Passon • Dirigente amministrativo ASL Il diritto amministrativo • è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini Serie di atti e di operazioni tra loro coordinati e integrati rivolti allo scopo della emanazione di un provvedimento • Il procedimento è la • La funzione legislativa forma della funzione si svolge attraverso il amministrativa si procedimento svolge attraverso il legislativo procedimento amministrativo • La funzione giurisdizionale si svolge attraverso il processo ≠ PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ Obbligo di tener presente in una corretta valutazione comparativa tutti gli interessi legislativamente tutelati che sono investiti dall’agire amministrativo e di effettuare le scelte in base ai criteri previsti dalla legge PRINCIPIO DI LEGALITA’ • soggezione dell’attività amministrativa alla legge, l’amministrazione deve sempre operare secondo legge PRINCIPIO del BUON ANDAMENTO • Dovere di efficienza e cura dell’interesse pubblico nella maniera più immediata più conveniente più adeguata possibile Esigenza di una completa istruttoria caratteristiche • Eterogeneità • tipicità • procedimentalizzazione Esistono infiniti modelli di procedimento amministrativo, la cui struttura cambia in ragione del tipo di provvedimento da emanare, ma sono sempre disciplinati dalla legge • Strumento di esercizio del potere amministrativo: le decisioni delle pubbliche amministrazioni si formano attraverso procedimenti. La decisione è racchiusa in un atto finale, il cui contenuto è determinato dagli atti e dai fatti che hanno avuto luogo nel corso del procedimento Il processo di formazione delle decisioni delle pubbliche amministrazioni è giuridicamente rilevante, è regolato da norme di diritto • Le norme individuano i fatti e gli interessi, limitando il margine di scelta delle amministrazioni in sede di emanazione dei provvedimenti. • Il potere può legittimamente essere esercitato solo se si è svolto il procedimento previsto dalle norme • Il provvedimento è legittimo solo se il suo contenuto è coerente con le risultanze del procedimento stesso DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA • alle pubbliche amministrazioni rimangono sempre margini di scelta, l’attività amministrativa contempla continuamente il compimento di scelte tra più soluzioni compatibili con il dato normativo • Le scelte devono essere indirizzate ad adottare il miglior modo di curare l’interesse pubblico ASPETTI DELLA DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA • • • • An se emanare un certo provvedimento Quando quando emanare il provvedimento Quid con quale contenuto Quomodo quali elementi accidentali inserirvi DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA • Ricorso a regole logiche o di comune esperienza, oggettive e verificabili (es. parità di trattamento, logicità, completezza dell’istruttoria, esatta rappresentazione dei fatti) • La loro violazione è sintomatica del cattivo svolgimento della funzione, quindi determina l’illegittimità del provvedimento ed il suo annullamento DISCREZIONALITA’ TECNICA • Diverse dalle scelte relative a interessi sono quelle relative all’applicazione di conoscenze specialistiche: es. se un farmaco è sicuro • Art. 17 L. 241/90: valutazioni tecniche OBBLIGO DI PROVVEDERE IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO • l’esercizio del potere amministrativo è doveroso: in presenza dei presupposti previsti dalle norme (l’istanza di un privato, il verificarsi di un evento pericoloso) il procedimento deve essere avviato ed il provvedimento emanato Obbligo di procedere • deriva dalle norme che attribuiscono i poteri e sorgono solo quando vi siano i presupposti per l’esercizio del potere (non in presenza di un’istanza palesemente infondata) • Obbligo di provvedere (art. 2 L. 241/90) TERMINE DI EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO • L. 241/90 ha previsto che per ogni tipo di procedimento deve essere stabilito il termine massimo di durata • In qualche caso è previsto dalle norme che disciplinano il singolo procedimento (procedimenti sanzionatori) • Art. 2 L. 241/90 prevede che sia l’amministrazione stessa a fissarlo, nel rispetto dei limiti definiti dallo stesso articolo • Se l’amministrazione non fissa alcun termine si applica quello residuale di 30 giorni • Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. • 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. • 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. • 7. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. SOSPENSIONE DEL TERMINE • Il termine può essere sospeso una sola volta e per non più di 30 giorni se sono richieste all’amministrazione valutazioni tecniche da parte di altri uffici, o informazioni non in suo possesso INERZIA dell’AMMINISTRAZIONE • = INADEMPIMENTO • RIMEDI: ricorso, risarcimento del danno, valutazione negativa del dirigente Legge 241/1990 • Ha introdotto le norme generali da applicarsi a tutti i procedimenti amministrativi. Non disciplinano compiutamente lo svolgimento del procedimento, ma pongono solo alcune regole comuni o prevedono istituti di applicazione eventuale PRINCIPI del PROCEDIMENTO • Principio del giusto procedimento: il procedimento deve essere strutturato in modo da assicurare ai privati interessati la possibilità di esporre le proprie ragioni = principio del contraddittorio • Principio di trasparenza dell’azione amministrativa: potere dei cittadini di esercitare un controllo PRINCIPI del PROCEDIMENTO • Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) • Economicità = rapporto tra mezzi e risultati, buon uso delle risorse a disposizione • Efficacia = rapporto tra obiettivi e risultati PRINCIPI del PROCEDIMENTO • Efficienza = rapporto tra costi e benefici • Obbligo della pubblica amministrazione di rispondere costantemente e sollecitamente ai propri fini istituzionali PRINCIPI del PROCEDIMENTO • Correttezza • Buona fede • Necessaria predeterminazione dei criteri di scelta PRINCIPI del PROCEDIMENTO • Ragionevolezza = giustificabilità della scelta operata dall’amministrazione (bilanciamento degli interessi) • Proporzionalità = la scelta deve permettere di raggiungere il risultato, ma deve comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti • Parità di trattamento • Semplificazione amministrativa OBBLIGO DI MOTIVAZIONE in ogni atto amministrativo devono essere sempre indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione in relazione alle risultanze istruttorie obbligo di motivazione = esigenza di dare piena attuazione al principio di trasparenza OBBLIGO DI CONCLUSIONE ESPLICITA DEL PROVVEDIMENTO • ART. 2 L.241/90 la pubblica amministrazione è obbligata a concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento finale espresso entro un termine certo e ragionevole nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di imparzialità = trasparenza dell’azione amministrativa Decreto legge n. 5/2012 • Le sentenze passate in giudicato avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse alla Corte dei Conti SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA L. 241/90: • Riduzione delle spese • Miglioramento della qualità dei servizi ISTITUTI di SEMPLIFICAZIONE • Conferenza dei servizi, accordi tra amministrazioni • Pareri e valutazioni tecniche • Autocertificazione • Dichiarazione inizio attività • Silenzio assenso STRUTTURA del PROCEDIMENTO • • • • Avvio Istruttoria Conclusione Integrazione dell’efficacia AVVIO del PROCEDIMENTO Iniziativa: • D’ufficio • Di parte • Atti di denuncia (esposti, richieste, segnalazioni, istanze) non sono manifestazioni di volontà ma manifestazioni di rappresentazione. Secondo la giurisprudenza a seguito di una denuncia non vi è obbligo di provvedere ISTRUTTORIA • Fase centrale del procedimento, nella quale si forma la decisione dell’amministrazione attraverso l’acquisizione degli interessi e dei fatti rilevanti RESPONSABILE del PROCEDIMENTO • Articolo 4 L. 241/90 (Unità organizzativa responsabile del procedimento) • 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. • 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. RESPONSABILE del PROCEDIMENTO • Articolo 5. L.241/90 • 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. • 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. • 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. FUNZIONI del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO • Il responsabile del procedimento: • a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; • b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; FUNZIONI del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO • c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; • d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; • e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. • Grava sul responsabile del procedimento il dovere generale di porre in essere ogni atto o adempimento che si rilevi necessario al buon andamento della pubblica amministrazione • Rapporto tra il responsabile del procedimento e gli altri dipendenti coinvolti nel procedimento • Rapporto gerarchico NON ha una posizione sovraordinata Rapporto con il dirigente dell’unità organizzativa • La L. 241/90 ne ha modificato la relazione attenuando fortemente il principio di gerarchia • Al dirigente spetta il compito di operere la scelta del responsabile; ma una volta compiuta la gestione ed il coordinamento dell’iter procedimentale divengono di competenza del responsabile • Il responsabile risponde direttamente, al dirigente resta la titolarità della funzione di vigilanza e di controllo Attività consultiva pareri Partecipazione degli interessati • Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento Partecipazione degli interessati • Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. • • (Diritti dei partecipanti al procedimento) I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. • Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. • Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. • La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali". CONCLUSIONE del PROCEDIMENTO • ATTO CONCLUSIVO: PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUANDO SI CONFIGURA UN PROVVEDIMENTO • È emanato in relazione ad un caso concreto • Non nel caso di leggi o regolamenti A CHI SI RIVOLGE IL PROVVEDIMENTO • deve essere rivolto a destinatari determinati o almeno determinabili Composizione del provvedimento Intestazione nella quale viene indicata l’autorità emanante preambolo in cui vengono enunciate le circostanze di fatto e di diritto motivazione dove vengono indicate le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto del provvedere dispositivo che contiene la concreta statuizione posta in essere dall’amministrazione Data, sottoscrizione e luogo di emanazione ELEMENTI ESSENZIALI • • • • • Il soggetto Il contenuto dispositivo L’oggetto Le finalità La forma OGGETTO • • • • DEVE ESSERE LECITO POSSIBILE DETERMINATO O ALMENO DETERMINABILE Finalita’ • Preordinata alla cura dell’interesse pubblico Forma di un provvedimento • • • • • Indizione di una gara d’appalto Nomina dei vincitori di un concorso Attribuzione di un incarico Acquisizione di beni e servizi Attribuzione di un beneficio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE • è la forma assunta dagli atti dirigenziali e spetta ai dirigenti ex d.lgs. 165/2001 • Chiude la fase amministrativa, genera l’obbligazione e, comportando l’impegno, apre la fase di attuazione del suo contenuto • Costituisce il momento iniziale del procedimento contabile destinato a sfociare nel pagamento della spesa FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA • Senza questa fase il provvedimento è perfetto ma non efficace • Condizioni di efficacia: controllo, comunicazione, determinati adempimenti a carico del destinatario (es. accettazione dell’impiegato del provvedimento di nomina), pubblicazione ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI • L. 241/90 principi di pubblicità e trasparenza • Diritto degli interessati ad accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni: 1. prendere visione 2. Estrarre copia ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI • Principio generale dell’attività amministrativa • Garanzia dello svolgimento imparziale dell’azione amministrativa • Assicurazione del rispetto del principio di trasparenza • Ulteriore strumento diretto ad agevolare la partecipazione all’attività dei pubblici poteri OGGETTO del DOCUMENTO AMMINISTRATIVO • per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale TITOLARE del DIRITTO di ACCESSO • per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso • La richiesta di accesso deve essere motivata MODALITA’ di ESERCIZIO • Mediante esame ed estrazione di copie • Quando vi è evidente fondatezza l’accesso è informale • Quando vi siano dubbi sulla fondatezza o vi siano contrinteressati viene avviato il procedimento amministrativo LIMITI al DIRITTO di ACCESSO • Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. • 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. OPZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • La pubblica amministrazione può: • Accogliere la richiesta • Respingerla: documenti esclusi dal diritto di accesso • Limitarla: solo ad alcuni documenti se gli altri sono esclusi dall’accesso • Differirla: qualora la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare l’attività della pubblica amministrazione DIRITTO di ACCESSO e PROTEZIONE dei DATI PERSONALI • Art. 7 d.lg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali): ampio diritto di accesso quando ad accedere è la persona a cui si riferiscono le informazioni richieste, non si richiede di motivare la richiesta • Riservatezza delle persone fisiche • Diritto dell’individuo al rispetto della dimensione intima della personalità d. lgs.- 196/2003 Graduazione della tutela alla riservatezza 1. Soglia minima per i dati c.d. comuni 2. Posizione intermedia dati sensibili 3. Livello di intangibilità assoluta attinente ai dati sensibilissimi: salute, vita sessuale Dati sensibilissimi • Il loro trattamento è consentito solo nell’ipotesi in cui la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è almeno pari ai diritti dell’interessato Diritto di accesso ai dati sensibilissimi • Può essere esercitato solo se in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento degli interessi la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza RICHIESTA di ACCESSO relativa a documenti contenenti dati personali relativi ad ALTRO SOGGETTO • L. 241/90 art. 24 prevede quattro distinte ipotesi. I IPOTESI • I documenti amministrativi possono essere sottratti all’accesso a tutela della riservatezza di terzi: la tutela della riservatezza PUO’ prevalere sul diritto di accesso II IPOTESI • Deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia NECESSARIA per curare o per difendere i propri interessi giuridici III IPOTESI • Documenti contenenti dati sensibili (convinzioni religiose, opinioni politiche) o giudiziari: l’accesso è consentito nei limiti in cui sia STRETTAMENTE NECESSARIO IV IPOTESI • Documenti contenenti dati “ipersensibili” (stato di salute, vita sessuale): art 60 d.lg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) • Si può accedere se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato (diritto della personalità o diritto o libertà fondamentale e inviolabile ) • OPERAZIONE DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI TUTELA del DIRITTO di ACCESSO • Giudice amministrativo