LA GERARCHIA DELL FONTI dr.ssa Paola Passon dirigente

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LA GERARCHIA DELL FONTI dr.ssa Paola Passon dirigente
LA GERARCHIA DELL FONTI
dr.ssa Paola Passon
dirigente amministrativo ASL
COSA SONO LE FONTI DEL
DIRITTO?
• ATTI o FATTI che l’ordinamento giuridico
abilita a produrre norme giuridiche
• Atti o fatti di produzione normativa che
costituiscono
nel
loro
insieme
l’ordinamento giuridico statale
FONTI di PRODUZIONE = norme
giuridiche
• Alle fonti di produzione è affidata la
funzione di individuare:
• i soggetti abilitati a stabilire norme
giuridiche
• Le procedure che devono seguire
• I modi in cui devono essere portate a
conoscenza dei destinatari
FONTI di COGNIZIONE
• Atti che non hanno natura normativa
• Svolgono unicamente la funzione di far
conoscere il diritto oggettivo
• Atti scritti (gazzetta ufficiale, testi unici)
REQUISITI DELLE NORME
GIURIDICHE
• IMPERATIVITA’
• GENERALITA’
• ASTRATTEZZA
• IMPERATIVITA’ della norma giuridica consiste
nella sua necessaria cogenza o inderogabilità
• GENERALITA’ è rivolta ad una generalità di
destinatari
• ASTRATTEZZA la norma prevede un’ipotesi
astratta e detta una regola valevole per una
serie indefinita di casi concreti riconducibile
entro l’ipotesi prevista
• La complicazione del sistema delle fonti
del diritto rende imprescindibile l’esigenza
di assicurare la coerenza sistematica
dell’ordinamento giuridico
• Per superare le antinomie = contrasto tra
le leggi si devono applicare i criteri
CRITERI CHE DISCIPLINANO LE
RELAZIONI FRA LE LEGGI
• Cronologico
• Gerarchico
• Competenza
Criterio cronologico
Nel caso di fonti dello stesso grado la
norma
cronologicamente
successiva
prevale su quella anteriore
Criterio gerarchico
Le norme successive poste da fonti di
rango inferiore che siano in contrasto con
norme di rango superiore sono invalide e
soggette
ad
annullamento
o
a
disapplicazione
Criterio di competenza
È
fondato
sulla
separazione
di
competenze in base all’oggetto della
norma o all’ambito territoriale
EFFICACIA
• Di regola gli atti normativi valgono solo per
il futuro non hanno, di regola, efficacia
retroattiva, ove disposta riguarda solo i
rapporti pendenti.
• Divieto assoluto di retroattività per la legge
penale (art. 252 Cost.)
ABROGAZIONE delle NORME
1. Espressa: disposta direttamente dal
legislatore (nel testo di una legge vengono indicate
le disposizioni preesistenti specificamente abrogate)
2. Per incompatibilità = tacita (viene
accertata
per via interpretativa quando l’interprete rileva il
contrasto tra due norme dal contenuto incompatibile)
3. Per nuova disciplina dell’intera materia
già regolata da una legge anteriore, per cui la nuova
disciplina si sostituisce alla precedente
CLASSIFICAZIONE DELLE
FONTI
Costituzione
Normativa comunitaria
Fonti di rango primario
Fonti di rango secondario
Fonti di rango costituzionale:
• Principi supremi dell’ordinamento
(immodificabili);
• Costituzione della Repubblica Italiana
• Leggi costituzionali e di revisione
costituzionale
COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA
• Ha carattere rigido necessita di un
procedimento particolare per la sua
revisione
• Art. 138 Costituzione disciplina lo speciale
procedimento per la modifica della
Costituzione e per l’iter procedimentale
delle leggi costituzionali
RIGIDITA’ della COSTITUZIONE
ITALIANA
Può essere modificata solo mediante uno
speciale procedimento di revisione
costituzionale: procedimento aggravato
1. Lettura = agli altri procedimenti legislativi
2. Lettura deve avvenire almeno dopo tre
mesi dalla prima ed essere approvato a
maggioranza qualificata in entrambe le
Camere
VOTAZIONE
• Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono
votate
dal
Parlamento
a
maggioranza qualificata e solo con tale
mezzo è possibile introdurre innovazioni
nel sistema costituzionale
• Approvazione a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera
• Richiesta di referendum costituzionale
• Successiva promulgazione della legge
• Nel
caso
di
approvazione
con
maggioranza di 2/3 non è consentito il
referendum
• promulgazione
LIMITI alla REVISIONE
COSTITUZIONALE
• L’unico espresso nella nostra Carta
Costituzionale è quello relativo alla forma
repubblicana
• Principi
supremi.
Diritti
inviolabili
dell’uomo, il principio di unità ed
indivisibilità della repubblica
COSTITUZIONE ITALIANA
• Principi fondamentali
• Rapporti civili, etico-sociali, economici,
politici
• Parlamento, Presidente della Repubblica,
Governo, magistratura, regioni province e
comuni, garanzie costituzionali
FONTI DI ORIGINE
COMUNITARIA
ART. 11 Costituzione
• consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Trattato della comunità Europea
1993
• Art. 249: gli organi comunitari sono abilitati
ad
emanare
regolamenti,
direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri.
REGOLAMENTO
(legge dell’Unione)
• Ha portata generale è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in
tutti gli Stati membri
• Possono essere destinatari persone
fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o
privati
• Non vi è necessità di recepimento
REGOLAMENTO
• Sono vere e proprie leggi dell’Unione
• I
giudici
nazionali
le
applicano
direttamente anche al posto delle
disposizioni interne incompatibili
DIRETTIVA
• Art 249 Trattato della comunità Europea:
la direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere,
ferma
restando
la
competenza degli organi nazionali in
merito alla forma ed ai mezzi.
le direttive entrano in vigore a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta della
Comunità Europea
DIRETTIVA
• Gli stati membri adottano e pubblicano
entro e non oltre ……. Le disposizioni
legislative regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva
DIRETTIVE
• La Corte di Giustizia europea ha stabilito
che in determinate circostanze sono
direttamente efficaci
• Le persone fisiche e giuridiche possono
invocarle e la pubblica autorità è tenuta ad
osservarle
• La Corte di Giustizia ha affermato la
responsabilità dello Stato per il mancato
recepimento
della
direttiva
con
conseguente obbligo di risarcimento del
danno subito dal singolo per effetto
dell’inadempimento
• La Corte Costituzionale negli anni è giunta
a riconoscere la prevalenza delle suddette
norme su quelle interne, collocandole nella
gerarchia delle fonti in una posizione di
subordinazione alla sola Costituzione e di
sovraordinazione alla legge ordinaria
DECISIONI
• La decisione è obbligatoria per i
destinatari da essa designati in tutti i suoi
elementi
DECISIONI
• Servono a disciplinare fatti concreti e sono
rivolte a destinatari specificamente
individuati,
sono
simili
agli
atti
amministrativi
RACCOMANDAZIONI e PARERI
• Valenza di indirizzo politico e non fanno
sorgere obblighi né diritti nei destinatari
COSTITUZIONE ITALIANA
poche norme in tema di finanza
• Duplice processo di integrazione con la
normativa europea in materia finanziaria:
• La normativa europea ha imposto obblighi
e vincoli riducendo la sovranità degli Stati
in materia
• La legislazione ordinaria in materia
finanziaria (L. 468/78) ha integrato le
disposizioni costituzionali (art. 81)
NORME COMUNITARIE
FINANZIARIE
• Trattato di Maastricht 1992: primato
rispetto alle norme costituzionali italiane
• Patto di stabilità e crescita: vincolo di
equilibrio finanziario = raggiungimento a
medio termine del pareggio di bilancio
ART. 53 COSTITUZIONE
• Art. 53: principio dell’uguaglianza fiscale in
relazione alla capacità contributiva
• Regola della progressività dell’imposta
• Art. 97 principio del buon andamento e
imparzialità dell’amministrazione
• Titolo V Costituzione art. 119 divieto
anche per i bilanci regionali e degli enti
locali di ricorrere all’indebitamento,
ammesso solo per spese di investimento
CONTRASTO TRA DIRITTO
COMUNITARIO E DIRITTO INTERNO
• Viene risolto sulla base del principio di
necessaria applicazione del regolamento
comunitario da parte del giudice comune
anche in contrasto con le disposizioni
legislative nazionali (reato di clandestinità)
FONTI DI RANGO PRIMARIO
• Leggi ordinarie dello Stato
• Referendum abrogativo
• Decreti legge
• Statuti delle Regioni ordinarie
• Leggi regionali
FONTI PRIMARIE DI II GRADO
 Leggi regionali delegate dallo Stato
 Decreti legislativi
• Non sono configurabili atti fonte
primaria
al
di
là
di
quelli
espressamente
previsti
dalla
Costituzione
• La COSTITUZIONE si limita a dettare la
disciplina essenziale all’interno della quale
possono essere fissate regole ulteriori:
• Processo di formazione della
ordinaria: regolamenti parlamentari
• Statuto regionale: leggi regionali
• L. 400/1988: decreto legge
legge
Legislazione ordinaria
• È la stessa Costituzione a riconoscere
forza di legge ordinaria agli atti attraverso i
quali si estrinseca tale funzione
• Tali atti sono definiti atti legislativi
• La forza o valore di legge comporta che
tali atti non possano incidere sulla materia
costituzionale, ma ciascuno nel proprio
ambito possono introdurre innovazioni
nell’ordinamento legislativo preesistente
• A loro volta possono essere innovate solo
ad opera di fonti operanti allo stesso livello
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
ART. 70 COSTITUZIONE
• La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere
LEGGE ORDINARIA dello STATO
• È fonte a competenza generale può
disciplinare qualsiasi oggetto fatto salvo
quanto è disciplinato dalla Costituzione
stessa
• È un atto fonte abilitato a produrre norme
primarie e dotato di forza di legge
LEGGE 11 Febbraio 2005 , n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa.(Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 21-2-2005 )
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 74 COSTITUZIONE
• Il Presidente della Repubblica interviene
nel procedimento legislativo mediante la
promulgazione delle leggi o l’eventuale
loro rinvio.
• La legge è gia perfetta quando entrambe
le Camere abbiano deliberato un identico
testo.
Atti che hanno forza e valore di
legge
ATTI LEGISLATIVI:
• Leggi statali o leggi ordinarie (leggi del
Parlamento) artt. 70 – 74 Costituzione
• Decreti legislativi emanati per delega del
Parlamento (leggi delegate art. 76 Cost.)
• Decreti legge art. 77 Costituzione
DECRETO LEGISLATIVO e
DECRETO LEGGE
• Sono i due principali atti che, pur avendo
forza di legge, la Costituzione consente
che non siano adottati dal Parlamento
• Sono deliberati dal Governo ed in
particolare dal Consiglio dei Ministri e
sono emanati dal Presidente della
Repubblica
DECRETO LEGISLATIVO
• La legge di delegazione per una specifica
materia viene approvata dal Parlamento: deve
contenere l’oggetto della delega, stabilire i
principi e i criteri direttivi, indicare il termine
entro il quale la delega deve essere esercitata
(L. 421/92)
• Il Governo, con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adotta il decreto legislativo in attuazione
della legge di delegazione (D. Lgs. 502/92)
Delegabilità della funzione
legislativa
• Trova il suo fondamento giuridico nell’art.
76 della Costituzione
• Il decreto legislativo delegato si basa su di
una precedente legge parlamentare:
LEGGE di DELEGAZIONE
LEGGE di DELEGAZIONE
• Ha un contenuto costituzionalmente
imposto
• Deve disciplinare l’oggetto ed il termine
entro il quale può essere emanato e
stabilirne i principi ed i criteri direttivi cui si
deve conformare
DECRETO LEGISLATIVO
Procedimento di produzione normativa
delegata
Iniziativa
Governo
o membri del
Parlamento
Legge di
delegazione
Parlamento
Predisposizione
Schema el
decreto
Governo
Eventuale
adozione
Decreti
correttivi
Governo
Adozione del
decreto
Governo
Eventuale
parere sullo
schema
Parlamento
DECRETO LEGGE
• Provvedimento provvisorio con forza
equiparata alla legge ordinaria deliberato
dal Consiglio dei Ministri e emanato dal
Presidente della Repubblica (DECRETO
MILLEPROROGHE 2011 decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, legge di
conversione 26 febbraio 2011, n. 10 )
DECRETO LEGGE
• Deve
recare
misure
concrete
immediatamente applicabili: solo in casi
straordinari di necessità e di urgenza.
Deve essere presentato alle Camere per
la conversione lo stesso giorno in cui è
adottato. E’ efficace solo 60 giorni e quindi
ha efficacia provvisoria, se non è
convertito in legge perde l’efficacia
dall’inizio
DECRETO LEGGE
Adozione
Governo
Emanazione
Presidente
della
Repubblica
Presentazio
ne disegno
di legge di
conversione
Governo
Promulgazio
ne legge di
conversione
Presidente
della
Repubblica
Approvazione
legge di
conversione
Parlamento
Eventuali
emendamen
ti
Parlamento
DECRETO – LEGGE
ART. 77 COST.
• Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria
• In casi di necessità e di urgenza adotta
sotto la sua responsabilità provvedimenti
provvisori con forza di legge
DECRETO LEGGE
• Necessità di presentazione immediata alle
Camere e perdita di efficacia ex tunc se il
provvedimento non viene convertito in
legge entro 60 giorni
DECRETO LEGGE
• Non può conferire deleghe legislative
• Non può riprodurre disposizioni di decreti
legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge dalle Camere
• Non può ripristinare l’efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale
• Divieto di riprodurre lo stesso identico
decreto allo scopo di protrarne l’efficacia
nel tempo
RUOLO del PRESIDENTE della
REPUBBLICA
• Nell’ambito del DECRETO LEGISLATIVO
E DECRETO LEGGE il ruolo del
Presidente della Repubblica è maggiore
rispetto al procedimento legislativo
ordinario, assurge ad elemento costitutivo
VALORE FORMALE DI LEGGE
• COMPORTA
L’INTANGIBILITA’
DELL’ATTO E DELLE STATUIZIONI
CONTENUTE NELL’ATTO DA PARTE DI
CHIUNQUE, ECCETTO CHE DALLA
Corte Costituzionale
REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 75 Costituzione
• È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
• Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
• Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
• La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
• La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
FONTI di DIRITTO REGIONALE
• statuti delle regioni ordinarie
leggi regionali
• Regolamenti regionali
statuti delle regioni ordinarie
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA non
ha
promosso questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale, nessuna richiesta
di referendum è stata presentata sono trascorsi tre
mesi dalla pubblicazione del testo della legge
statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge statutaria:
FONTI del DIRITTO LOCALE
• STATUTI
• REGOLAMENTI
FONTI espressione di
AUTONOMIA COLLETTIVA
• Contratti Collettivi di Lavoro delle
pubbliche amministrazioni (d.lgs 165/2001
fissa la procedura per la stipula)
• Sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
• Meccanismo
di
etero-integrazione
contrattuale: d. lgs. 150/09 le clausole
contrattuali contrarie alla disposizione
normativa sono disapplicate ai sensi deli
artt. 1339 e 1441 del codice civile
FONTI DI RANGO SECONDARIO
• Regolamenti governativi
• Regolamenti ministeriali e di altre autorità
• ordinanze
FONTI SECONDARIE
• Atti di espressione del potere normativo
della pubblica amministrazione statale
(Governo, Ministri, Prefetto) o di altri enti
pubblici
• Sono atti formalmente amministrativi
anche se sostanzialmente normativi
FONTI SECONDARIE
• Non possono derogare né contrastare con
le norme costituzionali
• Non possono derogare né contrastare con
tutti gli atti legislativi ordinari, pertanto non
hanno forza né valore di legge ma solo
forza normativa
• Non possono derogare al principio di
irretroattività, non possono contenere
sanzioni penali
REGOLAMENTI
• Atti formalmente amministrativi in quanto
emanati da organi del potere esecutivo,
aventi forza normativa in quanto
contenenti norme destinate a innovare
l’ordinamento giuridico.
REGOLAMENTI
• Esclusivo fondamento della potestà
regolamentare è l’espressa attribuzione di
competenza fatta dalla legge ad un organo
amministrativo (art. 17 L. 400/88)
• I regolamenti per espresso disposto
normativo L. 241/90 non necessitano di
specifica motivazione, in quanto atti
normativi di materia politica e quindi a
motivo libero
REGOLAMENTI ESTERNI
• espressione del potere di supremazia del
potere esecutivo verso tutti i cittadini
REGOLAMENTI INTERNI
• atti che regolano l’organizzazione interna
di un organo o ente e obbligano solo
coloro che fanno parte dell’ufficio
REGOLAMENTI di ESECUZIONE
• Art. 17 L. 400/88:
• Sono necessari per curare l’esecuzione
della legge presuppongono una legge
precedente cui si ricollegano
REGOLAMENTI INDIPENDENTI
• Sono destinati a disciplinare le materie
attribuite dalla legge alla pubblica
amministrazione (es. regolamenti di polizia
veterinaria, di igiene pubblica).
• Art. 17 L. 400/88 autorizza il Governo ad
emanare regolamenti nelle materi del tutto
sprovviste di disciplina legislativa
REGOLAMENTI DI
ORGANIZZAZIONE
• Regolamenti di organizzazione degli uffici
amministrativi
• Regolamenti di attuazione delle direttive
comunitarie: la legge comunitaria annuale
può autorizzare il Governo ad attuare le
direttive
comunitarie
mediante
regolamento
Titolari della potestà regolamentare
•
•
•
•
•
•
Organi statali
Regioni province
Comuni
Ordini professionali
Camere di commercio
Autorità indipendenti
• Regolamenti governativi e ministeriali
emanati dal Presidente della Repubblica
con proprio decreto deliberati dal Consiglio
dei Ministri e sottoposti a parere del
Consiglio dei Ministri
• Il Presidente della Repubblica verifica la
legittimità costituzionale formale, il decreto
viene sottoposto al controllo della Corte
dei Conti
ORDINANZE
Atti che creano obblighi o impongono
divieti
c.d. libere in senso stretto possono essere
considerate fonti del diritto solo ove dettino
prescrizioni generali ed astratte
Classificazione delle ordinanze
• Previste in campi specificamente indicati
dal legislatore es. provvedimenti-prezzo
(prezzo benzina), ordinanze previste dalla
legge per casi eccezionali di particolare
gravità: bandi militari, ordinanze del
Prefetto per tutelare la sicurezza e l’ordine
pubblico:
Ordinanze in senso stretto
• Ordini che talune autorità amministrative
sono autorizzate ad emanare, sul
presupposto di necessità e di urgenza di
provvedere
• hanno un contenuto predeterminato
• Ordinanze speciali es. per la visita e la
disinfezione delle case nei casi di malattie
infettive a carattere epidemico, ordinanze
eccezionali in caso di calamità pubbliche
es. terremoti
ORDINANZE DI NECESSITA’ E
URGENZA
• Emanate dalle autorità amministrative per
far fronte a situazioni di urgente necessità
LIMITI e CARATTERI delle
ORDINANZE
• Non possono contrastare con la
Costituzione, non possono contenere
norme penali, non possono contrastare
con la legge ordinaria;
• Sono
atipiche
presuppongono
una
necessità ed urgenza di intervento, sono
straordinarie la loro efficacia nel tempo è
limitata
• Trovano fondamento nella legge
• Devono essere motivate
• Devono essere pubblicizzate
• L’ordinanza assume carattere derogatorio
della legislazione ordinaria
• Venuto meno il vigore dell’ordinanza le
disposizioni derogate riacquistano piena
efficacia precettiva
AUTORITA’ COMPETENTI ad
emettere ORDINANZE di
NECESSITA’ e URGENZA
• Prefetto per la tutela dell’ordine pubblico e
della sicurezza pubblica: es.
vietare la vendita per asporto di tutte le
bevande in vetro o in lattina negli esercizi
pubblici, in punti strategici della movida
romana
Ministero della Sanità in materia di igiene e
sanità pubblica e polizia veterinaria:
• Il Ministro della salute ha firmato
un’ordinanza urgente per la tutela
dell’incolumità pubblica dal rischio di
aggressioni
da
parte
di
cani
potenzialmente pericolosi. Disposizioni più
severe nei confronti dei pitbull, obbligo di
polizza di assicurazione per i padroni e
divieto di acquisto per i pregiudicati e i
minorenni.
In ambito territoriale regionale presidente
della Giunta regionale, comunale Sindaco:
I
provvedimenti del sindaco sono firmati in base alle
nuove disposizioni del pacchetto sicurezza e al decreto
cosiddetto "Maroni" che attribuisce ai capi delle
amministrazioni comunali la competenza ad adottare
appositi atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano la convivenza civile e la coesione
sociale.
Le ordinanze, la cui attuazione è demandata a tutti gli
organi
preposti
alla
tutela
della
pubblica
sicurezza, riguardano il contrasto ai comportamenti che
generano degrado e alterano il decoro urbano; agli atti
vandalici che deturpano edifici e manufatti pubblici e
privati; all'accattonaggio molesto; al bivacco con
campeggio abusivo in aree non attrezzate; al fenomeno
della prostituzione sulle strade e negli spazi aperti; al
bullismo
e
gli
atteggiamenti
violenti.
• PROMULGAZIONE
leggi
costituzionali e leggi ordinarie dello Stato
• EMANAZIONE
decreti legislativi,
decreti legge
PUBBLICAZIONE
Art. 73
• Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
• Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
• Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
PUBBLICAZIONE
• GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA: tutti gli atti normativi
• GAZZETTA della Comunità Europea:
normativa europea
• BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE: leggi regolamenti regionali
• ALBO PRETORIO del COMUNE:
ordinanze del sindaco
COME SI CITANO
• Leggi e atti normativi si citano indicando
giorno/mese/anno della
promulgazione/emanazione + il numero
progressivo attribuito in base all’ordine di
pubblicazione,
sono numerati annualmente e in modo
progressivo tenendo conto della data di
pubblicazione
ABBREVIAZIONI
Legge
Legge costituzionale
Decreto legislativo
Decreto legge
Legge regionale
l.
l. cost.
d. lgs.
d.l.
l. r. Lazio
IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
• Dr.ssa Paola Passon
• Dirigente amministrativo ASL
Il diritto amministrativo
• è un ramo del diritto pubblico le cui norme
regolano le attività di perseguimento degli
interessi pubblici della pubblica
amministrazione e i rapporti tra questa e i
cittadini
Serie di atti e di operazioni tra loro
coordinati e integrati rivolti allo scopo della
emanazione di un provvedimento
• Il procedimento è la • La funzione legislativa
forma della funzione
si svolge attraverso il
amministrativa
si
procedimento
svolge attraverso il
legislativo
procedimento
amministrativo
• La funzione
giurisdizionale si
svolge attraverso il
processo
≠
PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’
Obbligo di tener presente in una corretta
valutazione comparativa tutti gli interessi
legislativamente tutelati che sono investiti
dall’agire amministrativo e di effettuare le
scelte in base ai criteri previsti dalla legge
PRINCIPIO DI LEGALITA’
• soggezione dell’attività amministrativa alla
legge, l’amministrazione deve sempre
operare secondo legge
PRINCIPIO del BUON
ANDAMENTO
• Dovere di efficienza e cura dell’interesse
pubblico nella maniera più immediata più
conveniente più adeguata possibile
Esigenza di una completa istruttoria
caratteristiche
• Eterogeneità
• tipicità
• procedimentalizzazione
Esistono infiniti modelli di procedimento
amministrativo, la cui struttura cambia in
ragione del tipo di provvedimento da
emanare, ma sono sempre disciplinati
dalla legge
• Strumento di esercizio del potere
amministrativo:
le
decisioni
delle
pubbliche amministrazioni si formano
attraverso procedimenti. La decisione è
racchiusa in un atto finale, il cui
contenuto è determinato dagli atti e dai
fatti che hanno avuto luogo nel corso del
procedimento
Il processo di formazione
delle
decisioni
delle
pubbliche amministrazioni è
giuridicamente rilevante, è
regolato da norme di diritto
• Le norme individuano i fatti e gli interessi,
limitando il margine di scelta delle
amministrazioni in sede di emanazione dei
provvedimenti.
• Il potere può legittimamente essere
esercitato solo se si è svolto il procedimento
previsto dalle norme
• Il provvedimento è legittimo solo se il suo
contenuto è coerente con le risultanze del
procedimento stesso
DISCREZIONALITA’
AMMINISTRATIVA
• alle pubbliche amministrazioni rimangono
sempre margini di scelta, l’attività
amministrativa contempla continuamente il
compimento di scelte tra più soluzioni
compatibili con il dato normativo
• Le scelte devono essere indirizzate ad
adottare il miglior modo di curare
l’interesse pubblico
ASPETTI DELLA DISCREZIONALITA’
AMMINISTRATIVA
•
•
•
•
An se emanare un certo provvedimento
Quando quando emanare il provvedimento
Quid con quale contenuto
Quomodo quali elementi accidentali
inserirvi
DISCREZIONALITA’
AMMINISTRATIVA
• Ricorso a regole logiche o di comune
esperienza, oggettive e verificabili (es.
parità di trattamento, logicità, completezza
dell’istruttoria, esatta rappresentazione dei
fatti)
• La loro violazione è sintomatica del cattivo
svolgimento
della
funzione,
quindi
determina l’illegittimità del provvedimento
ed il suo annullamento
DISCREZIONALITA’ TECNICA
• Diverse dalle scelte relative a interessi
sono quelle relative all’applicazione di
conoscenze specialistiche: es. se un
farmaco è sicuro
• Art. 17 L. 241/90: valutazioni tecniche
OBBLIGO DI PROVVEDERE
IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO
• l’esercizio del potere amministrativo è
doveroso: in presenza dei presupposti
previsti dalle norme (l’istanza di un privato,
il verificarsi di un evento pericoloso) il
procedimento deve essere avviato ed il
provvedimento emanato
Obbligo di procedere
• deriva dalle norme che attribuiscono i
poteri e sorgono solo quando vi siano i
presupposti per l’esercizio del potere (non
in presenza di un’istanza palesemente
infondata)
• Obbligo di provvedere (art. 2 L. 241/90)
TERMINE DI EMANAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO
• L. 241/90 ha previsto che per ogni tipo di
procedimento deve essere stabilito il termine
massimo di durata
• In qualche caso è previsto dalle
norme che disciplinano il singolo
procedimento
(procedimenti
sanzionatori)
• Art. 2 L. 241/90 prevede che sia
l’amministrazione stessa a fissarlo,
nel rispetto dei limiti definiti dallo
stesso articolo
• Se l’amministrazione non fissa alcun
termine si applica quello residuale di
30 giorni
• Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
• 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa,
sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza.
• 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta
anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini
ivi previsti non possono comunque superare i
centottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di
quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorità di garanzia
e di vigilanza disciplinano, in conformità ai
propri ordinamenti, i termini di conclusione
dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
• 7.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, può essere proposto anche senza necessità
di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto
che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi
2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta
salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.
SOSPENSIONE DEL TERMINE
• Il termine può essere sospeso una sola
volta e per non più di 30 giorni se sono
richieste all’amministrazione valutazioni
tecniche da parte di altri uffici, o
informazioni non in suo possesso
INERZIA dell’AMMINISTRAZIONE
• = INADEMPIMENTO
• RIMEDI: ricorso, risarcimento del danno,
valutazione negativa del dirigente
Legge 241/1990
• Ha introdotto le norme generali da
applicarsi
a
tutti
i
procedimenti
amministrativi.
Non
disciplinano
compiutamente
lo
svolgimento
del
procedimento, ma pongono solo alcune
regole comuni o prevedono istituti di
applicazione eventuale
PRINCIPI del PROCEDIMENTO
• Principio del giusto procedimento: il
procedimento deve essere strutturato in
modo da assicurare ai privati interessati la
possibilità di esporre le proprie ragioni =
principio del contraddittorio
• Principio di trasparenza dell’azione
amministrativa: potere dei cittadini di
esercitare un controllo
PRINCIPI del PROCEDIMENTO
• Imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97
Costituzione)
• Economicità = rapporto tra mezzi e
risultati, buon uso delle risorse a
disposizione
• Efficacia = rapporto tra obiettivi e risultati
PRINCIPI del PROCEDIMENTO
• Efficienza = rapporto tra costi e benefici
• Obbligo della pubblica amministrazione di
rispondere
costantemente
e
sollecitamente ai propri fini istituzionali
PRINCIPI del PROCEDIMENTO
• Correttezza
• Buona fede
• Necessaria predeterminazione dei criteri di
scelta
PRINCIPI del PROCEDIMENTO
• Ragionevolezza = giustificabilità della
scelta
operata
dall’amministrazione
(bilanciamento degli interessi)
• Proporzionalità
=
la
scelta
deve
permettere di raggiungere il risultato, ma
deve comportare il minor sacrificio
possibile per gli interessi coinvolti
• Parità di trattamento
• Semplificazione amministrativa
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
in ogni atto amministrativo devono essere
sempre indicati i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che determinano la
decisione in relazione alle risultanze
istruttorie
obbligo di motivazione = esigenza di dare
piena
attuazione
al
principio
di
trasparenza
OBBLIGO DI CONCLUSIONE ESPLICITA DEL
PROVVEDIMENTO
• ART.
2
L.241/90
la
pubblica
amministrazione è obbligata a concludere
il procedimento amministrativo con un
provvedimento finale espresso entro un
termine certo e ragionevole nel rispetto dei
principi di certezza del diritto e di
imparzialità = trasparenza dell’azione
amministrativa
Decreto legge n. 5/2012
• Le sentenze passate in giudicato avverso
il silenzio inadempimento
dell’amministrazione sono trasmesse alla
Corte dei Conti
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
L. 241/90:
• Riduzione delle spese
• Miglioramento della qualità dei servizi
ISTITUTI di SEMPLIFICAZIONE
• Conferenza dei servizi, accordi tra
amministrazioni
• Pareri e valutazioni tecniche
• Autocertificazione
• Dichiarazione inizio attività
• Silenzio assenso
STRUTTURA del
PROCEDIMENTO
•
•
•
•
Avvio
Istruttoria
Conclusione
Integrazione dell’efficacia
AVVIO del PROCEDIMENTO
Iniziativa:
• D’ufficio
• Di parte
• Atti di denuncia (esposti, richieste,
segnalazioni,
istanze)
non
sono
manifestazioni
di
volontà
ma
manifestazioni
di
rappresentazione.
Secondo la giurisprudenza a seguito di
una denuncia non vi è obbligo di
provvedere
ISTRUTTORIA
• Fase centrale del procedimento, nella
quale
si
forma
la
decisione
dell’amministrazione
attraverso
l’acquisizione degli interessi e dei fatti
rilevanti
RESPONSABILE del
PROCEDIMENTO
• Articolo 4 L. 241/90
(Unità organizzativa responsabile del
procedimento)
• 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale.
• 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
RESPONSABILE del
PROCEDIMENTO
• Articolo 5. L.241/90
• 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
• 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui
al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1
dell'articolo 4.
• 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
FUNZIONI del RESPONSABILE
del PROCEDIMENTO
• Il responsabile del procedimento:
• a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
di provvedimento;
• b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e
adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e
può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali;
FUNZIONI del RESPONSABILE
del PROCEDIMENTO
• c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce
le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
• d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
• e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria
condotta
dal
responsabile
del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
• Grava
sul
responsabile
del
procedimento il dovere generale di
porre in essere ogni atto o
adempimento che si rilevi necessario al
buon
andamento
della
pubblica
amministrazione
• Rapporto tra il responsabile del
procedimento e gli altri dipendenti coinvolti
nel procedimento
• Rapporto gerarchico NON ha una posizione
sovraordinata
Rapporto con il dirigente
dell’unità organizzativa
• La L. 241/90 ne ha modificato la relazione
attenuando fortemente il principio di
gerarchia
• Al dirigente spetta il compito di operere la
scelta del responsabile; ma una volta
compiuta la gestione ed il coordinamento
dell’iter procedimentale divengono di
competenza del responsabile
• Il
responsabile
risponde
direttamente, al dirigente resta la
titolarità della funzione di vigilanza e
di controllo
Attività consultiva
pareri
Partecipazione degli interessati
• Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento
Partecipazione degli interessati
• Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
•
• (Diritti dei partecipanti al procedimento)
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
• Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda.
• Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti.
• La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione
del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali".
CONCLUSIONE del
PROCEDIMENTO
• ATTO CONCLUSIVO:
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
QUANDO SI CONFIGURA UN
PROVVEDIMENTO
• È emanato in relazione ad un caso
concreto
• Non nel caso di leggi o regolamenti
A CHI SI RIVOLGE IL
PROVVEDIMENTO
• deve essere rivolto a destinatari
determinati o almeno determinabili
Composizione del
provvedimento
Intestazione nella quale viene indicata l’autorità
emanante
preambolo in cui vengono enunciate le
circostanze di fatto e di diritto
motivazione dove vengono indicate le ragioni
giuridiche ed i presupposti di fatto del provvedere
dispositivo che contiene la concreta statuizione
posta in essere dall’amministrazione
Data, sottoscrizione e luogo di emanazione
ELEMENTI ESSENZIALI
•
•
•
•
•
Il soggetto
Il contenuto dispositivo
L’oggetto
Le finalità
La forma
OGGETTO
•
•
•
•
DEVE ESSERE LECITO
POSSIBILE
DETERMINATO
O ALMENO DETERMINABILE
Finalita’
• Preordinata alla cura dell’interesse
pubblico
Forma di un provvedimento
•
•
•
•
•
Indizione di una gara d’appalto
Nomina dei vincitori di un concorso
Attribuzione di un incarico
Acquisizione di beni e servizi
Attribuzione di un beneficio
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
• è la forma assunta dagli atti dirigenziali e
spetta ai dirigenti ex d.lgs. 165/2001
• Chiude la fase amministrativa, genera
l’obbligazione e, comportando l’impegno,
apre la fase di attuazione del suo
contenuto
• Costituisce il momento iniziale del
procedimento contabile destinato a
sfociare nel pagamento della spesa
FASE INTEGRATIVA
DELL’EFFICACIA
• Senza questa fase il provvedimento è
perfetto ma non efficace
• Condizioni
di
efficacia:
controllo,
comunicazione, determinati adempimenti
a carico del destinatario (es. accettazione
dell’impiegato del provvedimento di
nomina), pubblicazione
ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
•
L. 241/90 principi di pubblicità e
trasparenza
• Diritto degli interessati ad accedere ai
documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni:
1. prendere visione
2. Estrarre copia
ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
• Principio
generale
dell’attività
amministrativa
• Garanzia dello svolgimento imparziale
dell’azione amministrativa
• Assicurazione del rispetto del principio di
trasparenza
• Ulteriore strumento diretto ad agevolare la
partecipazione all’attività dei pubblici poteri
OGGETTO del DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO
• per
"documento
amministrativo",
ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività
di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale
TITOLARE del DIRITTO di
ACCESSO
• per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso
• La richiesta di accesso deve
essere motivata
MODALITA’ di ESERCIZIO
• Mediante esame ed estrazione di copie
• Quando vi è evidente fondatezza
l’accesso è informale
• Quando vi siano dubbi sulla fondatezza o
vi siano contrinteressati viene avviato il
procedimento amministrativo
LIMITI al DIRITTO di ACCESSO
• Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,
commi 1, 2, 3, 5 e 6.
• 4. Non sono accessibili le informazioni in
possesso di una pubblica amministrazione che
non
abbiano
forma
di
documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
materia di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono.
OPZIONI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
• La pubblica amministrazione può:
• Accogliere la richiesta
• Respingerla: documenti esclusi dal diritto di
accesso
• Limitarla: solo ad alcuni documenti se gli altri
sono esclusi dall’accesso
• Differirla: qualora la conoscenza dei documenti
possa impedire o gravemente ostacolare
l’attività della pubblica amministrazione
DIRITTO di ACCESSO e
PROTEZIONE dei DATI PERSONALI
• Art. 7 d.lg. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali): ampio diritto
di accesso quando ad accedere è la
persona a cui si riferiscono le informazioni
richieste, non si richiede di motivare la
richiesta
• Riservatezza delle persone fisiche
• Diritto dell’individuo al rispetto della
dimensione intima della personalità
d. lgs.- 196/2003
Graduazione della tutela alla
riservatezza
1. Soglia minima per i dati c.d. comuni
2. Posizione intermedia dati sensibili
3. Livello di intangibilità assoluta attinente ai
dati sensibilissimi: salute, vita sessuale
Dati sensibilissimi
• Il loro trattamento è consentito solo
nell’ipotesi
in
cui
la
situazione
giuridicamente rilevante che si intende
tutelare con la richiesta di accesso è
almeno pari ai diritti dell’interessato
Diritto di accesso ai dati
sensibilissimi
• Può essere esercitato solo se in seguito
ad
una
delicata
operazione
di
bilanciamento degli interessi la situazione
giuridica rilevante sottesa al diritto di
accesso è di rango almeno pari al diritto
alla riservatezza
RICHIESTA di ACCESSO relativa a
documenti contenenti dati personali
relativi ad ALTRO SOGGETTO
• L. 241/90 art. 24 prevede quattro distinte
ipotesi.
I
IPOTESI
• I documenti amministrativi possono essere
sottratti all’accesso a tutela della
riservatezza di terzi: la tutela della
riservatezza PUO’ prevalere sul diritto di
accesso
II
IPOTESI
• Deve essere garantito ai richiedenti
l’accesso ai documenti amministrativi la
cui conoscenza sia NECESSARIA per
curare o per difendere i propri interessi
giuridici
III
IPOTESI
• Documenti contenenti dati sensibili
(convinzioni religiose, opinioni politiche) o
giudiziari: l’accesso è consentito nei limiti
in
cui
sia
STRETTAMENTE
NECESSARIO
IV IPOTESI
• Documenti contenenti dati “ipersensibili” (stato di
salute, vita sessuale): art 60 d.lg. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati
personali)
• Si può accedere se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare è di rango
almeno pari ai diritti dell’interessato (diritto della
personalità o diritto o libertà fondamentale e
inviolabile )
• OPERAZIONE DI BILANCIAMENTO
DEGLI INTERESSI
TUTELA del DIRITTO di
ACCESSO
• Giudice amministrativo