Disposizioni per l`esercizio dell`attività vivaistica nel territorio

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Disposizioni per l`esercizio dell`attività vivaistica nel territorio
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 FEBBRAIO
2001 - N. 7
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 18 dicembre 2000.
Disposizioni per l'esercizio dell'attività vivaistica nel territorio della Regione siciliana.
Allegato
DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VIVAISTICA
1.0 Definizione
E' considerata attività vivaistica la produzione, l'accrescimento di piante e dei relativi materiali di
moltiplicazione, comprese le sementi, nonché il prelievo di piante o di materiali di moltiplicazione
raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia,
se effettuati allo scopo di cessione a terzi a qualunque titolo.
La presente normativa non concerne l'attività esclusivamente sementiera.
2.0 Autorizzazione
Chiunque intenda svolgere l'attività di cui al comma precedente deve ottenere apposita
autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio:
- Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale per le province di Caltanissetta, Catania,
Enna, Messina, Siracusa e Ragusa;
- Osservatorio per le malattie delle piante di Palermo per le province di Agrigento, Palermo e
Trapani.
A tale scopo gli interessati dovranno presentare istanza come da allegato "A" alla presente direttiva,
unitamente ai documenti ivi indicati.
Qualora le ditte possiedano centri aziendali ricadenti nei territori di competenza dei due osservatori
l'istanza di cui al comma precedente va presentata all'osservatorio ove ricade la sede legale, lo
stesso ufficio rilascerà la prescritta autorizzazione previa acquisizione del parere tecnico espresso
dall'osservatorio ove ricade il centro aziendale.
L'autorizzazione di cui sopra costituisce requisito indispensabile per l'accesso a qualsiasi
provvidenza contributiva o creditizia prevista dalla legislazione vigente.
L'autorizzazione anzidetta, per estratto, dovrà essere pubblicata a spese dei soggetti interessati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sulla pubblicazione non saranno riportati i dati catastali
dei fondi autorizzati.
La relativa richiesta di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sarà curata
dagli osservatori competenti per territorio.
L'elenco delle particelle autorizzate, con le relative superfici e comparti saranno riportate in
appendice all'autorizzazione stessa, per le successive variazioni il servizio provvederà ad integrare o
modificare tale elenco a richiesta o se il caso anche d'ufficio.
L'autorizzazione di cui alla presente direttiva sostituisce quella prevista dall'art. 1 della legge 18
giugno 1931, n. 987.
Le competenze previste dal D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 in materia di produzione e
commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite vengono trasferite al Servizio
fitosanitario regionale che svolge i relativi compiti di vigilanza e controllo mediante l'impiego di
tecnici, individuati fra gli ispettori fitosanitari in servizio presso gli osservatori per le malattie delle
piante avvalendosi della collaborazione dei funzionari delegati dal M.I.P.A.F. allo svolgimento dei
compiti istituzionali dettati dal D.P.R. n. 1164/69 per i vivai viticoli.
Agli stessi sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'art. 16 del prima citato D.P.R.
L'autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi:
- produzione di piante e di materiale di moltiplicazione destinati esclusivamente al reimpiego
all'interno della stessa azienda produttrice;
- produzione di materiale di moltiplicazione di agrumi da parte dell'Istituto sperimentale per
l'agrumicoltura di Acireale;
- produzione di materiale di moltiplicazione della vite da parte del vivaio governativo di vite
americana istituito con regio decreto 9 luglio 1896, n. 321.
3.0 REQUISITI
3.1 Professionalità
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della rispondenza genetica, agronomica e fitosanitaria
dei vegetali prodotti e commercializzati nel proprio vivaio.
I soggetti interessati, per poter ottenere l'autorizzazione di cui alla presente direttiva, devono
dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente
designato, uno dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio in agraria (laurea in scienze agrarie, laurea in scienze e tecnologie agrarie, laurea
in scienze forestali, diploma di perito agrario o agrotecnico, diploma universitario in produzioni
vegetali);
2) attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciato da istituti tecnici o
professionali agrari oppure da enti regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative
regionali, nazionali e comunitarie, conseguito dopo aver frequentato corsi di formazione
professionale ed avere superato con esito favorevole un esame specifico atto a verificare la
conoscenza botanica delle specie e cultivars per le quali si intende ottenere l'autorizzazione,
comprese le relative tecniche di difesa e produzione nonché la conoscenza della legislazione che
regolamenta il settore vivaistico e i prodotti fitosanitari ivi comprese le normative vigenti in
materia.
Qualora l'interessato si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della
ditta, questi deve:
- possedere uno dei titoli previsti al punto 1);
- essere iscritto al relativo albo professionale;
- rispondere al Servizio fitosanitario regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda,
sottoscrivendo un'apposita dichiarazione conforme al mod. "A1".
Qualora il vivaio si avvalga di un proprio dipendente quale responsabile tecnico, questi deve
possedere il titolo di cui al punto 1).
L'esame di cui al punto 2 deve essere sostenuto alla presenza di una commissione presentando
apposita istanza come da allegato A2. Sono nulle le istanze presentate in data precedente alla
pubblicazione del presente provvedimento.
La commissione è composta:
- dal coordinatore del gruppo XIV - Fitosanitario regionale o suo delegato che la presiede;
- dal direttore dell'Osservatorio o da un suo delegato;
- da due ispettori fitosanitari incaricati dal direttore del l'O.M.P. competente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Osservatorio con qualifica non inferiore
ad assistente nominato con provvedimento del direttore dell'O.M.P. competente.
La stessa commissione assolve anche le competenze previste dai decreti ministeriali 14 aprile 1997
(Ministero per le politiche agricole) emanati in attuazione alle direttive n. 93/49 CE, n. 93/61 CE, n.
93/48 CE e successive, relative alle norme sulla commercializzazione del materiale vivaistico.
La commissione si riunisce in presenza di istanze, almeno ogni semestre su convocazione del
presidente.
3.2. Comparti e superficie minima
E' richiesta una superficie minima da adibire all'attività vivaistica in funzione del tipo di vivaio.
A tale proposito vengono individuati i seguenti comparti e le relative superfici minime:
1) frutticolo superficie minima
mq.
5.000;
2) viticolo superficie minima
"
5.000;
3) forestale superficie minima
"
5.000;
4) orticolo superficie minima
"
2.000;
5) frutto-ornamentale superficie minima
"
2.000;
6) floro-ornamentale superficie minima
"
2.000;
7) officinale superficie minima
"
2.000.
Si precisa che rientrano nel comparto:
- frutticolo: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o
trapiantate per la produzione di frutti;
- viticolo: le viti e il relativo materiale di moltiplicazione così come regolamentato dal D.P.R. 24
dicembre 1969 n. 1164;
- forestale: le piante forestali arboree e/o arbustive, da destinare all'impianto di boschi o ad uso
diverso;
- orticolo: le piante o le parti di piante, compresi innesti per le piante innestate, destinate ad essere
piantate, ripichettate o trapiantate per la produzione di ortaggi;
- frutto-ornamentale: tutte le piante da frutto a cui viene data una specifica conformazione per
renderle destinabili esclusivamente ad uso ornamentale;
- floro-ornamentale: tutte le piante da fronda e da fiore, che sono destinate ad uso ornamentale.
I comparti frutticolo e frutto-ornamentale, solo se abbinati, possono essere autorizzati su una
superficie minima complessiva di mq. 5.000, a condizione che vengano impegnati almeno 2.000
mq. per il comparto frutto-ornamentale e le piante vengano tenute in lotti nettamente separati.
Le ditte in possesso di regolare autorizzazione nel comparto frutticolo, si intendono autorizzate
anche
nel
comparto
frutto-ornamentale
alle
condizioni
di
cui
sopra.
Parimenti coloro che in atto espletano la loro attività, regolarmente autorizzata, nel comparto
floricolo o in quello ornamentale, si intendono, a seguito dell'unificazione dei due comparti,
autorizzati nel comparto floro-ornamentale.
Tenuto conto della deroga di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19 agosto 99, n. 13, i soggetti
autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32/91 a svolgere attività vivaistica nel comparto
forestale, possono produrre e commercializzare materiale vivaistico di propagazione da destinare
agli interventi previsti dal regolamento CEE n. 2080/92, fermo restando il rispetto delle altre
specifiche normative in materia.
Le piantine forestali prodotte e/o commercializzate per destinazioni diverse dal rimboschimento,
per le quali non sussiste l'obbligo della certificazione da parte dell'autorità forestale, devono essere
individuate in vivaio, così come prescritto dall'art. 10 della legge n. 269/73, con cartelli recanti la
dicitura "prodotto non destinato al rimboschimento", la stessa dicitura ne deve accompagnare il
trasporto e la vendita.
In caso di produzioni miste, piante da frutto e piante da frutto destinate a scopo ornamentale, le
piante devono essere allevate in lotti nettamente separati.
Chi esercita l'attività vivaistica in più comparti, deve disporre di una superficie pari almeno alla
somma delle estensioni minime richieste per i singoli comparti.
Si può prescindere dal requisito della superficie minima nei casi di particolari processi di
propagazione (propagazione in vitro, radicazione, ecc.).
Per il comparto officinale l'autorizzazione di cui alla presente direttiva non solleva i soggetti
interessati dal rispetto delle specifiche normative vigenti per il settore.
Per il comparto viticolo, considerato che la comune pratica agronomica impone l'esigenza di dover
variare annualmente i terreni da adibire a barbatellaio, la denuncia che dovrà annualmente essere
presentata agli osservatori per le malattie delle piante ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 luglio 1970
(norme applicative del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164) è valevole anche quale comunicazione di
variazione.
Gli interessati dovranno allegare alla denuncia anzidetta fotocopia dell'estratto di mappa autenticata
da un tecnico, dei terreni da destinare a barbatellaio.
Il vivaio non deve essere impiantato all'interno o confinante con vigneti.
3.3 Dotazione aziendale
L'impresa vivaistica dovrà dichiarare e dimostrare la disponibilità delle strutture e delle attrezzature
necessarie per il corretto svolgimento delle attività programmate e dei cicli di produzione del
materiale da commercializzare.
In allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica il richiedente elencherà a
tal fine le dotazioni mobili ed immobili di cui dispone l'azienda, utilizzando a tal fine l'apposito
stampato allegato alla presente direttiva.
4.0 Obblighi
I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività vivaistica sono obbligati a:
- adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario;
- consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzioni,
ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e dei prodotti vegetali,
soggetti alla presente direttiva e permettere l'ispezione dei relativi documenti;
- apporre all'ingresso dell'azienda un'apposita tabella nella quale dovranno essere indicati: la
ragione sociale e gli estremi dell'autorizzazione regionale
- riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione concernente la propria ditta;
- comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro e non oltre
sessanta giorni dal verificarsi della stessa, qualora le variazioni riguardino la sostituzione del legale
rappresentante o del tecnico responsabile la comunicazione dovrà essere inoltrata entro trenta giorni
dalla data di sostituzione;
- non porre in vendita o cedere ad alcun titolo materiale vegetale che presenti sintomi di infezioni o
infestazioni.
- dotarsi di mappa aziendale che riporti i dati catastali e l'ubicazione dei singoli comparti, fermo
restando gli obblighi previsti dalle altre norme in materia ove viene previsto che la mappa deve
riportare ulteriori dettagli.
Qualora il tecnico responsabile sia dimissionario, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a
sostituirlo entro trenta giorni dalla data di dimissione.
Nel caso le variazioni riguardino le superfici destinate a vivaio o il tecnico responsabile si ometterà
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5.0 Validità e trasferimenti di attività
Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'avvenuto trasferimento entro il termine massimo di
30 giorni al Servizio fitosanitario regionale, provvedendo a restituire tutte le autorizzazioni a suo
tempo ottenute (autorizzazione vivaistica, certificato di iscrizione al R.U.P., autorizzazione all'uso
del passaporto, certificato di accreditamento ecc.).
In ogni trasferimento di proprietà di vivai regolarmente autorizzati, il subentrante dovrà richiedere
una nuova autorizzazione, che sarà rilasciata solo se sussistono i requisiti previsti dalla presente
direttiva.
In caso di decesso del titolare di autorizzazione vivaistica, l'erede che subentra nella conduzione
dell'azienda dovrà inviare richiesta di voltura a suo nome entro novanta giorni dell'avvenuto decesso
al Servizio fitosanitario regionale.
Qualora l'azienda vivaistica non possieda i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva, il
Servizio provvederà ad emettere un'autorizzazione provvisoria e l'interessato entro un anno dalla
data del decesso dovrà adeguarsi ai requisiti anzidetti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Per l'autorizzazione provvisoria si omette la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
L'autorizzazione decade in caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, il quale dovrà darne
comunicazione al Servizio fitosanitario competente, restituendone l'originale.
I titolari di autorizzazione regionale derivata dalla conversione di autorizzazione prefettizia qualora
effettuino variazioni di comparti dovranno rispettare le superfici minime previste dalla presente
direttiva, inoltre non potranno effettuare variazioni di superficie in diminuzione rispetto le superfici
dichiarate all'atto della conversione se tali superfici sono inferiori ai minimi previsti dalla presente
direttiva.
6.0 Altre norme
I titolari di autorizzazione vivaistica che producono, commercializzano o importano i vegetali di cui
all'allegato V e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, sez. II, del D.M. 31 gennaio 1996
(pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19
febbraio 1996) devono chiedere l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori e la relativa
autorizzazione all'uso del "passaporto delle piante", ove necessario, ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 536 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.7 del 11 gennaio 1993).
Inoltre devono attenersi alle norme che regolamentano la commercializzazione delle piante e dei
relativi materiali di moltiplicazione di ornamentali, ortive e fruttifere ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 535 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993), dei DD.PP.RR. n. 697 e 698 del 21 dicembre 1996
(pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio
1997 e n. 34 del 11 febbraio 1997).
I vivaisti che intendono produrre materiale certificato devono rispettare le norme dettate dal decreto
ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 e successive aggiunte e modificazioni, nonché attenersi alle
norme tecniche di produzione emanate per singola specie o gruppo di specie dal Ministero
competente.
7.0 Albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli
I soggetti che sono autorizzati ai sensi del presente provvedimento ad esercitare l'attività vivaistica
nei comparti orticolo, floro-ornamentale e viticolo, devono essere iscritti all'albo regionale di cui
all'art. 42 della legge regionale n. 23 maggio 1991, n. 32.
A tal fine gli osservatori per le malattie delle piante provvederanno a trasmettere mensilmente
l'elenco delle ditte autorizzate nei suddetti comparti al Servizio regionale repressioni frodi vinicole
di Palermo, che provvederà d'ufficio all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo, dandone
comunicazione all'interessato.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà periodicamente a pubblicare in
apposito supplemento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco nominativo dei
vivaisti iscritti all'albo anzidetto.
I servizi fitosanitari comunicheranno al Servizio regionale repressioni frodi vinicole di Palermo le
cessazioni di attività nonché gli eventuali provvedimenti di revoca di autorizzazioni relativamente
alle ditte iscritte all'albo di cui sopra.
8.0 Vigilanza e sanzioni
Oltre agli organi previsti dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti
al controllo sull'osservanza della presente direttiva e delle leggi specifiche che regolamentano la
materia, gli ispettori del Servizio fitosanitario della Regione siciliana istituito con decreto 10 marzo
1994.
Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Gli ispettori fitosanitari provvederanno ad applicare le sanzioni amministrative di cui alle vigenti
normative in materia ed in particolare quelle previste dalle seguenti leggi:
- legge 18 giugno 1931, n. 987;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414.
Norme transitorie
Per i soggetti che non hanno presentato negli anni passati agli organi preposti la dichiarazione
annuale allegato C prevista dal decreto n. 98/93, non vengono applicati i provvedimenti di revoca
previsti in tale decreto.
I titolari di autorizzazione regionale derivante dalla conversione di autorizzazione prefettizia sono
esonerati dall'obbligo di possedere i requisiti di cui al punto 3, fino a quando non vengono apportate
le modifiche nella regione sociale ivi compresa la partita IVA.
Allegato A
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' VIVAISTICA
Spett.le
Osservatorio per le Malattie delle Piante
di....................................................................................
Il sottoscritto .......................................... nato a .................................................................................
il .......................................... residente a .............................................................................................
via ................................................................................................................................... n. ...............,
titolare/legale rappresentante della ditta ….........................................................................................
con sede in ......................................... via .......................................... ………………….n. ...............
CHIEDE
a)
b)
c)
d)
Autorizzazione all'esercizio di attività vivaistica;
Variazione:
ragione sociale;
superficie aziendale;
comparti;
altro..........................................
Comparti richiesti:
FRUTTICOLO
1) piante da destinare alla produzione di frutti;
2) piante da destinare ad uso ornamentale.
VITICOLO
FORESTALE
ORTICOLO
FLORO-ORNAMENTALE
OFFICINALE
La superficie destinata all'attività vivaistica è di Ha...........................................
Si allegano:
1) titolo di professionalità;
2) titolo di possesso dei terreni destinati a vivaio o dichiarazione sostitutiva;
3) certificato catastale o dichiarazione sostitutiva;
4) estratto di mappa in originale o vistato da un tecnico abilitato;
5) planimetria dell'azienda con ripartizione dei singoli comparti;
6) scheda notizie aziendali (come da allegato B del regolamento);
7) fotocopia codice fiscale.
....................................... lì .....................................
FIRMA
..........................................
Allegato A1
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Il sottoscritto .......................................................... nato a .......................................il ..........................
residente a .........................................................via ......................................................... n. ................,
in possesso del titolo di studio ..................................................................................ed iscritto all'albo
professionale di .....................................................................................................................................
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere il responsabile tecnico del vivaio denominato
..........................................,..........................................con sede in ........................................................
via/c.da ............................................................................................. ………………………………….
nella qualità di consulente tecnico/impiegato con la qualifica di ..........................................................
Il sottoscritto si impegna a garantire e certificare la rispondenza genetica, agronomica e fitosanitaria
del materiale prodotto nel vivaio e ad ottemperare ai disciplinari che saranno emanati per ciascuna
specie o gruppo di specie ai sensi della direttiva di cui al D.A. n. ...............................................,
anche alla luce delle vigenti normative nazionali e comunitarie.
....................................... lì .....................................
FIRMA AUTENTICATA
..........................................
Allegato A2
RICHIESTA DI ESAME PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' VIVAISTICA
Spett.le
Osservatorio per le Malattie delle Piante
di..............................................................
Il sottoscritto .......................................... nato a ......................................................il ...........................
residente a ................................................................ via ......................................................n………...
titolare/legale rappresentante della ditta ................................................................................................
con sede in .......................................................... via ........................................................... n. ............
CHIEDE
di essere ammesso agli esami per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività vivaistica per
i seguenti comparti:
FRUTTICOLO
1) piante da destinare alla produzione di frutti;
2) piante da destinare ad uso ornamentale.
VITICOLO
FORESTALE
ORTICOLO
FLORO-ORNAMENTALE
OFFICINALE
....................................... lì .....................................
FIRMA
..........................................