prima di firmare la polizza come cambiare
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prima di firmare la polizza come cambiare
COME CAMBIARE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE Contratti con tacito rinnovo Il codice delle assicurazioni private in vigore dal 1° gennaio 2006 ha introdotto una importante novità: la disdetta al contratto di assicurazione può essere inviata alla propria compagnia con un preavviso di 15 giorni dalla data di scadenza annuale del contratto, in luogo dei 30 giorni precedentemente richiesti. In caso di aumento tariffario (escluso quanto derivante dall’applicazione del malus) maggiore del tasso di inflazione programmato (per il 2006 risulta pari ad 1,7) la legge prevede che la disdetta possa essere inviata fino al giorno di scadenza riportato in polizza, senza rispetto del preavviso di 15 giorni. In questo caso la disdetta può essere comunicata anche con una raccomandata a mano consegnata all’agenzia presso la quale hai sottoscritto il contratto. Contratti senza tacito rinnovo: Se la tua polizza è “senza tacito rinnovo” non occorre la disdetta: alla scadenza annuale il contratto termina automaticamente. L’ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO Attraverso l’attestato di rischio la tua compagnia di assicurazione documenta la storia dei sinistri degli ultimi 5 anni e le classi di merito (che determinano il costo della copertura per la responsabilità civile obbligatoria) di provenienza e di assegnazione; l’attestato riporta anche la scala bonusmalus*, cosiddetta CIP, che consente il passaggio di compagnia con il riconoscimento della classe di rischio. In caso di cambio di compagnia, la nuova società che avrai scelto ti richiederà l’attestato di rischio. La compagnia cessante ha il dovere di mettere a tua disposizione l’attestato (presso l’agenzia dove ti sei assicurato) almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza della polizza. Nel caso di polizze vendute a distanza (tramite telefono o Internet) l’attestazione in originale deve pervenire al domicilio indicato dal contraente almeno tre giorni prima della scadenza contrattuale. *IL BONUS-MALUS è il sistema tariffario utilizzato dalla stragrande maggioranza delle polizze di assicurazione per autovetture, motocicli e ciclomotori. Sono stabilite 18 classi di merito (la prima è la più favorevole); chi si assicura per la prima volta o acquista un veicolo che non ne sostituisce un altro entra nella 14esima, la cosiddetta classe di ingresso. Se nell’anno l’automobilista non provoca incidenti, scatta il bonus che prevede la discesa alla classe inferiore con una riduzione del premio da pagare; viceversa, se ha causato incidenti, con responsabilità anche parziale, va in malus: la sua polizza aumenta di due classi (ad esempio: dalla 14esima passa in 16esima) con conseguente aumento del premio. In sostanza, per ogni anno senza aver provocato sinistri, il bonus fa scendere la classe di merito di una unità. In caso invece di sinistro, il malus fa crescere la classe di merito di 2. PRIMA DI FIRMARE LA POLIZZA 1. Prima di scegliere la compagnia paragona più preventivi: attraverso i siti Internet delle compagnie o utilizzando il servizio di preventivo on line presente sul sito www.movimentoconsumatori.it puoi effettuare simulazioni in linea; attenzione, però: le polizze non sono tutte uguali. 2. Non dimenticare l’attestato di rischio, viceversa non potrai essere assicurato; 3. Fatti consegnare e leggi attentamente le condizioni di polizza (CGA - Condizioni Generali di Assicurazione) che definiscono nel dettaglio per cosa ti stai assicurando, l’ampiezza delle garanzie, le eventuali franchigie e le non coperture. 4. Fatti elencare ed illustrare cosa comprende e cosa esclude la polizza e, se qualche garanzia non ti interessa, chiedine il costo e l’esclusione (attenzione: alcune garanzie potrebbero far parte di un “pacchetto” e, di conseguenza, la rinuncia parziale risulterebbe non fattibile). 5. Chiedi se ci sono franchigie o scoperti: sono questi i costi che, in caso di sinistro, resteranno a carico tuo. 6. Se qualcosa non ti è chiaro, non firmare; chiedi chiarimenti all’assicuratore ed, eventualmente visiona con calma il contratto a casa, rimandandone la firma. 7. Se ti interessa frazionare il premio, ad esempio, semestralmente o trimestralmente, chiedi (e valuta) quale è la maggiorazione di costo che ciò comporta. 8. Chiedi all’assicuratore una copia del modulo CID e fatti spiegare cosa fare in caso di incidente. QUANDO OPERA LA PROCEDURA CID: VADEMECUM AUTODIRITTI - in caso di incidente fra due autoveicoli; - a condizione che i veicoli siano entrambi identificati ed assicurati; - a condizione che le compagnie dei due veicoli siano aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (le compagnie aderenti sono una settantina, tra queste ci sono quelle più presenti sul mercato); - a condizione che il modulo sia firmato dai due conducenti; - a condizione che il valore economico del danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro per ogni ferito (in questo limite rientrano i danni alla persona di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al ferito). IN CASO DI INCIDENTE Compila il modulo CID (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di sinistro) nel modo più completo possibile. Una denuncia compilata in modo corretto e completo e con l’accordo tra le parti rende più veloce la liquidazione del danno. Poni molta attenzione nella scelta delle caselle da barrare (anche più di una) per descrivere le circostanze dell’incidente. Cerca di disegnare i veicoli al momento della collisione nella maniera più precisa possibile; è importante non dimenticare di indicare la direzione dei veicoli, la linea di mezzeria della strada, l’eventuale senso vietato, i semafori e gli eventuali cartelli stradali. Queste informazioni (caselle e disegno) sono determinanti per stabilire chi ha torto e chi ragione. La compilazione della seconda pagina (retro del modulo) è utile, ma non indispensabile ai fini dell’applicazione della procedura CID. Qualora non vi fosse accordo con il conducente dell’altro veicolo coinvolto richiedi l’intervento dell’Autorità competente. Firma il modulo e fallo firmare anche all’altro conducente; se entrambi avete firmato, trattieni due copie e consegna all’altro conducente le altre due copie del modulo: - la prima copia è per all’assicuratore (agente o impresa) del conducente della vettura A; - la seconda è per l’assicuratore (agente o impresa) del conducente della vettura B; - la terza è destinata al conducente della vettura A; - la quarta è destinata al conducente della vettura B. N.B.: è opportuno che le firme dei conducenti siano per esteso e riportino nome e cognome. Se uno dei conducenti rifiuta di firmare il modulo, compilalo ugualmente raccogliendo tutte le informazioni richieste, e trasmettilo entro 3 giorni alla tua compagnia assicuratrice, allegando la tua versione dei fatti e le generalità di eventuali testimoni che possano confermare l’accaduto. Non firmare il modulo se non sei d’accordo con l’altro conducente. Conserva la tua copia del modulo e porta o spedisci con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 3 giorni dal sinistro, la seconda copia del modulo all’agenzia presso la quale hai stipulato la polizza. Se nessuno dei conducenti ha un modulo CID, raccogli tutti questi dati: - data, luogo e ora del sinistro; - marca, modello e targa dell’altro veicolo; - compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (la rilevi dal contrassegno di assicurazione esposto sul parabrezza); - cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell’altro veicolo; - generalità del proprietario dell’altro veicolo (se diverso dal conducente); - descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente e dei danni materiali visibili (possibilmente fai una bozza di disegno); - generalità di eventuali feriti; - generalità di eventuali testimoni; - Autorità eventualmente intervenute. Se il modulo CID non è stato compilato o l’altro conducente non ha ritenuto di firmarlo, invia una raccomandata con ricevuta di ritorno per la richiesta di risarcimento danni all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso. Sul sito del Movimento Consumatori, nella sezione Facile R.C. Auto, puoi scaricare il modulo di richiesta danni che potrai stampare e compilare nelle parti necessarie. In presenza di feriti, prestati i primi soccorsi, richiedi l’intervento del 118 oltre a quello dei Vigili urbani, o della Polizia stradale o dei Carabinieri. NON SI PUÒ FARE IL CID IN QUESTI CASI: - incidente con ciclomotori (motorini), macchine agricole e tram; mancato urto; se nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli; collisione a seguito di responsabilità di terzi veicoli; urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano un altro veicolo a motore; - urto con una roulotte o con un portabagagli o un rimorchio non agganciati alla motrice; - urto tra un veicolo e il corpo del conducente o passeggero in sella o a bordo di altro veicolo. R.C.