Garanzia individuale marittima
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Garanzia individuale marittima
Allegato Garanzia individuale marittima > Sinistri coperti dalle garanzie A concorrenza dei massimali indicati nel paragrafo "MASSIMALI GARANTITI" sulla base della formula di garanzia prescelta e come nelle Disposizioni particolari, l'incidente accaduto alle persone assicurate a bordo dell'imbarcazione assicurata in navigazione. 1. Versamento di capitale in caso di decesso • La compagnia interverrà qualora l'incidente comporti il decesso del cliente, se questo sopravviene a meno di due anni di distanza dall'incidente. Se previsto, detta indennità verrà versata come complemento delle indennità o prestazioni aventi stessa natura che potrebbero essere garantite per gli stessi danni dalla Previdenza Sociale o da altri enti di previdenza collettiva, senza che la vittima possa ottenere complessivamente un importo superiore a quello delle spese effettive. > Esclusione di garanzia 1. Sono esclusi dalla garanzia gli incidenti che avvengono nei casi riportati di seguito: • Il capitale previsto verrà versato agli aventi diritto. • • Se la vittima ha un'età inferiore a sedici anni o superiore a sessantacinque anni, il versamento del capitale garantito verrà sostituito dal rimborso delle spese funerarie, con un massimo del 50% del capitale e indipendentemente dal rimborso delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere. Durante la pratica dello sci nautico in occasione di competizioni e durante gli allenamenti di preparazione alle competizioni. • Qualora gli occupanti dell'imbarcazione assicurata partecipino a risse (salvo in caso di legittima difesa) o crimini. • In seguito a malattia, congestione, insolazione e congelamento, salvo se le suddette sono conseguenze di un incidente coperto dal presente contratto. • Se il decesso sopravviene in seguito ad un incidente che ha comportato il versamento di un capitale per "Invalidità permanente" e si verifica a meno di due anni dall'evento, gli aventi diritto riceveranno l'importo complementare eventualmente dovuto fino al raggiungimento del capitale garantito in caso di decesso. 2. Versamento di capitale in caso di invalidità permanente 2. Sono escluse le spese sostenute per protesi, comprese le protesi dentarie, e protesiologia. > Definizioni • La compagnia interverrà qualora l'incidente abbia come conseguenza l'invalidità permanente del contraente. • La vittima riceverà il capitale previsto dopo la data di consolidamento, nella proporzione specificata nel paragrafo "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" riportato più avanti. Se la vittima ha un'età superiore a settanta anni il capitale previsto verrà dimezzato. 3. Rimborso delle spese mediche • La compagnia interverrà qualora l'incidente comporti spese di tipo medico, farmaceutico o ospedaliero. • Il contraente verrà rimborsato delle spese da sostenute, a concorrenza della somma prevista secondo la formula di garanzia prescelta. Consolidamento (Data) Data a partire dalla quale le conseguenze dell'incidente risulteranno stabilizzate. Invalidità permanente L'invalidità è considerata "permanente" se giudicata definitiva. Persone assicurate • Il Contraente(*) e/o proprietario dell'imbarcazione assicurata. • Tutte le persone incaricate della navigazione, così come gli equipier, i passeggeri e tutti coloro che si trovano sulla passerella collegata, seppur temporaneamente, all'imbarcazione assicurata. • Lo/Gli sciatore/i nautico/i trainato/i. (*) In quanto tale, il Contraente (persona fisica) è altresì coperto da garanzia a bordo di qualsiasi altra imbarcazione da diporto. 1. Massimali garantiti I massimali garantiti sulla base della formula di garanzia prescelta e indicati nelle Disposizioni particolari sono intesi per persona assicurata. Formula A B C D E Decesso 4 575 euros 7 625 euros 11 435 euros 15 250 euros 22 870 euros Invalidità permanente 4 575 euros 7 625 euros 11 435 euros 15 250 euros 22 870 euros 305 euros 305 euros 610 euros 610 euros 610 euros Spese mediche Traduzione per la vostra comprensione soltanto GW9F41A3A - Febbraio 2009 1 1. Importes garantizados (continua) Formula Eccetto skipper e proprietario F G H Decesso 22 870 euros 22 870 euros 22 870 euros Invalidità permanente 22 870 euros 22 870 euros 22 870 euros 610 euros 610 euros 610 euros Decesso 75 000 euros 150 000 euros 200 000 euros Invalidità permanente 75 000 euros 150 000 euros 200 000 euros 610 euros 610 euros 610 euros Spese mediche Una sola persona : skipper o proprietario Spese mediche 2. Sinistro > Cosa fare in caso di sinistro Qualora l'incidente comporti l'invalidità permanente del contraente o il rimborso delle spese mediche, il sinistro dovrà essere dichiarato alla compagnia entro 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'accaduto. • Entrambe le parti potranno scegliere un medico esperto per la regolazione della controversia. In caso di disaccordo, verrà chiamato in causa un terzo perito. I tre esperti dovranno collaborare e stabilire per maggioranza l'esito della controversia. Ciascuna delle parti sarà responsabile del pagamento del proprio perito. L'onorario del terzo medico verrà corrisposto in parti uguali da entrambe le parti. In caso di decesso, gli aventi diritto disporranno di 30 giorni lavorativi a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'accaduto. Nell'espletamento della perizia, si suppone che la vittima abbia ricevuto normali cure mediche. Tuttavia, oltre agli obblighi indicati nelle Disposizioni generali, sarà necessario: Diversamente, le conclusioni verranno stabilite in funzione delle conseguenze del sinistro su una persona che abbia ricevuto cure mediche comuni. • Indicare alla compagnia il numero di persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione assicurata al momento del sinistro, nonché l'identità di ciascuna di esse e il nome, il cognome e l'indirizzo del responsabile dell'incidente o di colui/colei che ne ha la responsabilità civile. • Fornire alla compagnia tutti i documenti pertinenti, quali: - ordinanze, fatture, certificati medici necessari alla valutazione del sinistro e al calcolo delle somme dovute dalla compagnia, - in caso di decesso, l'atto di morte e un certificato che ne specifichi la causa. > Regola proporzionale In caso di sinistri che possano compromettere la presente garanzia, se il numero totale delle persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione assicurata era superiore al numero specificato nella formula di garanzia prescelta e indicato nelle Disposizioni particolari, le indennità dovute a ciascuna vittima verranno ridotte, in rapporto a tale numero, a quello delle persone trasportate. > Disposizioni particolari > Surrogazione 1. Esami e controlli Per deroga parziale, alle condizioni di cui al paragrafo "SURROGAZIONE" delle Disposizioni generali, per quanto concerne le garanzie Decesso e Invalidità permanente, il contraente o i suoi aventi diritto potranno esercitare i loro diritti di ricorso contro qualsiasi responsabile del sinistro. • La compagnia si riserva il diritto di sottoporre il contraente ad esame clinico da parte di un medico da noi scelto e a nostre spese. • Il contraente si impegna a sottoporsi a detto esame medico e a fornire alla compagnia tutti gli elementi necessari alla valutazione del suo dossier. Se lo desidera, il contraente potrà farsi accompagnare da un medico di sua scelta 2. Perizia medica • 2 In caso di contestazioni di ordine medico, la controversia verrà sottoposta a perizia informale prima di qualsiasi ricorso di natura giudiziaria. GW9F41A3A - Febbraio 2009 > Prescrizione Per deroga parziale, alle condizioni di cui al paragrafo "PRESCRIZIONE" delle Disposizioni generali, l'intervallo di tempo durante il quale le azioni inerenti il contratto possono essere esercitate a partire dall'evento scaturente equivarrà a 10 anni nel caso della garanzia "Decesso" per gli aventi diritto dell'assicurato deceduto. Traduzione per la vostra comprensione soltanto Tabella delle valutazioni del grado percentuale Invalidità permanente > Determinazione della percentuale di invalidità La tabella delle valutazioni del grado percentuale riportata nel contratto indica esclusivamente i casi di semplice definizione. In tutti gli altri casi, la percentuale di invalidità verrà determinata, conformemente alle condizioni di applicazione della tabella delle valutazioni del grado percentuale, confrontando la gravità dell'invalidità con quella dei casi previsti. Se il consolidamento non è ancora avvenuto un anno dopo l'incidente, la compagnia verserà a richiesta del contribuente un acconto pari a un quarto dell'indennità minima prevista. Tale acconto rimarrà di proprietà del contraente. > Condizioni per l'applicazione della tabella delle valutazioni del grado percentuale 1. Le percentuali di invalidità corrispondenti ai tipi di infermità che non figurano nella tabella delle valutazioni del grado percentuale vengono determinate confrontandone la gravità con quella dei casi previsti, senza che possa influire l'attività professionale della vittima. Traduzione per la vostra comprensione soltanto 2. La percentuale definitiva in seguito ad incidente applicabile ad un arto o un organo già lesi equivarrà alla differenza tra la percentuale determinata a partire dalla tabella delle valutazioni del grado percentuale e delle sue condizioni di applicazione e la percentuale anteriore all'incidente. 3. In caso di constatato mancinismo dell'Assicurato, la percentuale di invalidità prevista per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto superiore sinistro e viceversa. 4. Se l'incidente comporta diverse invalidità, la percentuale di invalidità impiegata per il calcolo della somma che verserà la compagnia verrà definita applicando alle percentuali dell'apposita tabella il metodo adottato dalla Previdenza Sociale per la determinazione della percentuale di invalidità in caso di incidente sul lavoro. 5. L'invalidità funzionale totale o parziale di un arto o un organo equivale alla sua perdita totale o parziale. 6. Per l'applicazione della tabella delle valutazioni del grado percentuale si suppone che la vittima abbia ricevuto normali cure mediche. Diversamente, la percentuale verrà determinata considerando le conseguenze dell'incidente su una persona che abbia ricevuto un trattamento medico normale. GW9F41A3A - Febbraio 2009 3 Percentuale di invalidità Testa • • Alienazione mentale incurabile e totale Epilessia post-traumatica: - 1 crisi al giorno - da 1 a 2 crisi al mese Perdita completa della vista o riduzione della vista ad entrambi gli occhi a meno di 1/20° Perdita totale di un occhio o riduzione della vista ad un occhio a meno di 1/20° Riduzione dell'acuità visiva di un occhio: - 1/20° - 1/10° - 2/10° - 3/10° - 4/10° • • • 100 % 50 % 25 % 100 % 25 % 20 % 17 % 13 % 7% 4% In caso di postumi dell'incidente ad entrambi gli occhi, la percentuale di invalidità verrà calcolata nel modo seguente: pari alla percentuale di invalidità dell'occhio la cui acuità visiva risulta la più ridotta, più due volte rispetto a quella dell'altro occhio. Resta ben inteso che l'acuità visiva verrà sempre considerata con correzione ottimale. • • • • Sordità totale bilaterale senza possibilità di applicazione di protesi Sordità totale unilaterale senza possibilità di applicazione di protesi Sindromi post-commotive, in base all'importanza dei danni soggettivi Torcicollo post-traumatico permanente 30 % 5% da 2 a 5 % 4% Percentuale di invalidità Invalidità di entrambi gli arti • • • Perdita completa dell'uso di entrambe le braccia o di entrambe le mani Perdita completa dell'uso di entrambe le gambe Perdita completa dell'uso di un braccio (o una mano) e di una gamba 100 % 100 % 100 % Arti superiori Destro Sinistro • • • • • • • • • • • • 65 % 60 % 30 % 12 % 20 % 55 % 18 % 12 % 6% 5% 4% 55 % 50 % 25 % 10 % 15 % 45 % 15 % 10 % 5% 4% 3% 20 % 15 % 30 % 12 % 7% 60 % 20 % 40 % 15 % 20 % 10 % 30 % 25 % 10 % 5% 50 % 15 % 30 % 10 % 15 % 8% 20 % Perdita completa del braccio Perdita completa dell'avambraccio (disarticolazione del gomito) Perdita completa dei movimenti della spalla Perdita completa dei movimenti del polso (anchilosi rettilinea) Perdita completa dei movimenti del polso (in qualsiasi altra posizione) Perdita completa della mano (disarticolazione radiocarpale) Perdita completa del dito pollice Perdita completa del dito indice Perdita completa del dito medio Perdita completa del dito anulare Perdita completa del dito mignolo Anchilosi completa del gomito (in posizione favorevole, ossia qualora il braccio formi con l'avambraccio un angolo fisso compreso tra 70° e 110°) Anchilosi completa del gomito (in posizione sfavorevole, ossia qualora il braccio formi con l'avambraccio un angolo fisso al di fuori dei limiti sopracitati) Anchilosi totale del dito pollice Anchilosi parziale del dito pollice (falange ungueale) Paralisi totale dell'arto superiore Paralisi del nervo circonflesso Paralisi totale del nervo mediano del braccio Paralisi totale del nervo mediano del polso Paralisi totale del nervo ulnare del braccio Paralisi totale del nervo ulnare del polso Paralisi totale del nervo radiale (paralisi degli estensori) • • • • • • • • • • 4 GW9F41A3A - Febbraio 2009 Traduzione per la vostra comprensione soltanto Arti inferiori • • • • • • • • • • • • • • • • • • Perdita completa di un arto inferiore (amputazione al terzo superiore o al di sotto di esso Amputazione della gamba Perdita totale dei movimenti dell'anca Disarticolazione del ginocchio Amputazione sopramalleolare Disarticolazione tibio-tarsica Amputazione parziale di un piede, comprese tutte le dita e i metatarsi Accorciamento di un arto di 7 cm Accorciamento di un arto di 5 cm Accorciamento di un arto di 3 cm Perdita dell'alluce Perdita completa di tutte le dita Anchilosi totale del ginocchio (rettilinea o con angolazione di 45° max rispetto all'asse dell'arto) Anchilosi totale del ginocchio (in posizione sfavorevole, ossia con angolazione superiore a 45° rispetto all'asse dell'arto) Anchilosi totale dell'articolazione tibio-tarsica Paralisi del tronco del nervo sciatico Paralisi del nervo sciatico popliteo esterno Paralisi del nervo sciatico popliteo interno Rachide toracico • • • • • • Frattura della colonna cervicale (senza lesioni del midollo spinale) Frattura della colonna dorsale o lombare con contrattura e disturbo importante (senza lesioni del midollo spinale) Schiacciamento vertebrale con disturbo medio Lombalgia post-traumatica Frattura della clavicola con evidenti postumi: -Destra -Sinistra Frattura multipla delle costole con postumi importanti Traduzione per la vostra comprensione soltanto Percentuale di invalidità 55 % 40 % 30 % 45 % 35 % 32 % 20 % 15 % 10 % 5% 6% 10 % 20 % 30 % 15 % 30 % 20 % 15 % Percentuale di invalidità 10 % 20 % 10 % 4% 4 %/2 % 1% GW9F41A3A - Febbraio 2009 5 GW9F41A3A - Febbraio 2009 - Gestione delle stampe Generali Iard, Società Anonima con capitale di 59 493 775 euros - Impresa disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese 552 062 663 RCS Parigi Sede sociale: 7, boulevard Haussmann - 75009 Parigi