Garanzia individuale marittima

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Garanzia individuale marittima
Allegato
Garanzia individuale
marittima
> Sinistri coperti dalle garanzie
A concorrenza dei massimali indicati nel paragrafo "MASSIMALI
GARANTITI" sulla base della formula di garanzia prescelta e come
nelle Disposizioni particolari, l'incidente accaduto alle persone assicurate a bordo dell'imbarcazione assicurata in navigazione.
1. Versamento di capitale in caso di decesso
•
La compagnia interverrà qualora l'incidente comporti il
decesso del cliente, se questo sopravviene a meno di due anni
di distanza dall'incidente.
Se previsto, detta indennità verrà versata come complemento
delle indennità o prestazioni aventi stessa natura che potrebbero
essere garantite per gli stessi danni dalla Previdenza Sociale o
da altri enti di previdenza collettiva, senza che la vittima possa
ottenere complessivamente un importo superiore a quello delle
spese effettive.
> Esclusione di garanzia
1. Sono esclusi dalla garanzia gli incidenti che avvengono nei
casi riportati di seguito:
•
Il capitale previsto verrà versato agli aventi diritto.
•
•
Se la vittima ha un'età inferiore a sedici anni o superiore a
sessantacinque anni, il versamento del capitale garantito
verrà sostituito dal rimborso delle spese funerarie, con un
massimo del 50% del capitale e indipendentemente dal
rimborso delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere.
Durante la pratica dello sci nautico in occasione di
competizioni e durante gli allenamenti di preparazione
alle competizioni.
•
Qualora gli occupanti dell'imbarcazione assicurata partecipino
a risse (salvo in caso di legittima difesa) o crimini.
•
In seguito a malattia, congestione, insolazione e
congelamento, salvo se le suddette sono conseguenze di
un incidente coperto dal presente contratto.
•
Se il decesso sopravviene in seguito ad un incidente che ha
comportato il versamento di un capitale per "Invalidità
permanente" e si verifica a meno di due anni dall'evento, gli
aventi diritto riceveranno l'importo complementare eventualmente
dovuto fino al raggiungimento del capitale garantito in caso di
decesso.
2. Versamento di capitale in caso di invalidità
permanente
2. Sono escluse le spese sostenute per protesi, comprese le
protesi dentarie, e protesiologia.
> Definizioni
•
La compagnia interverrà qualora l'incidente abbia come
conseguenza l'invalidità permanente del contraente.
•
La vittima riceverà il capitale previsto dopo la data di
consolidamento, nella proporzione specificata nel paragrafo
"Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità
permanente" riportato più avanti.
Se la vittima ha un'età superiore a settanta anni il capitale
previsto verrà dimezzato.
3. Rimborso delle spese mediche
•
La compagnia interverrà qualora l'incidente comporti spese di
tipo medico, farmaceutico o ospedaliero.
•
Il contraente verrà rimborsato delle spese da sostenute, a
concorrenza della somma prevista secondo la formula di
garanzia prescelta.
Consolidamento (Data)
Data a partire dalla quale le conseguenze dell'incidente risulteranno
stabilizzate.
Invalidità permanente
L'invalidità è considerata "permanente" se giudicata definitiva.
Persone assicurate
•
Il Contraente(*) e/o proprietario dell'imbarcazione assicurata.
•
Tutte le persone incaricate della navigazione, così come gli
equipier, i passeggeri e tutti coloro che si trovano sulla passerella collegata, seppur temporaneamente, all'imbarcazione
assicurata.
•
Lo/Gli sciatore/i nautico/i trainato/i.
(*) In quanto tale, il Contraente (persona fisica) è altresì coperto da garanzia a bordo di qualsiasi altra imbarcazione da diporto.
1. Massimali garantiti
I massimali garantiti sulla base della formula di garanzia prescelta e
indicati nelle Disposizioni particolari sono intesi per persona assicurata.
Formula
A
B
C
D
E
Decesso
4 575 euros
7 625 euros
11 435 euros
15 250 euros
22 870 euros
Invalidità
permanente
4 575 euros
7 625 euros
11 435 euros
15 250 euros
22 870 euros
305 euros
305 euros
610 euros
610 euros
610 euros
Spese mediche
Traduzione per la vostra comprensione soltanto
GW9F41A3A - Febbraio 2009
1
1. Importes garantizados (continua)
Formula
Eccetto skipper
e proprietario
F
G
H
Decesso
22 870 euros
22 870 euros
22 870 euros
Invalidità permanente
22 870 euros
22 870 euros
22 870 euros
610 euros
610 euros
610 euros
Decesso
75 000 euros
150 000 euros
200 000 euros
Invalidità permanente
75 000 euros
150 000 euros
200 000 euros
610 euros
610 euros
610 euros
Spese mediche
Una sola persona :
skipper o proprietario
Spese mediche
2. Sinistro
> Cosa fare in caso di sinistro
Qualora l'incidente comporti l'invalidità permanente del contraente o
il rimborso delle spese mediche, il sinistro dovrà essere dichiarato
alla compagnia entro 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui
si è venuti a conoscenza dell'accaduto.
•
Entrambe le parti potranno scegliere un medico esperto per la
regolazione della controversia. In caso di disaccordo, verrà
chiamato in causa un terzo perito. I tre esperti dovranno
collaborare e stabilire per maggioranza l'esito della controversia.
Ciascuna delle parti sarà responsabile del pagamento del
proprio perito. L'onorario del terzo medico verrà corrisposto in
parti uguali da entrambe le parti.
In caso di decesso, gli aventi diritto disporranno di 30 giorni
lavorativi a partire dal momento in cui si è venuti a conoscenza
dell'accaduto.
Nell'espletamento della perizia, si suppone che la vittima abbia
ricevuto normali cure mediche.
Tuttavia, oltre agli obblighi indicati nelle Disposizioni generali, sarà
necessario:
Diversamente, le conclusioni verranno stabilite in funzione delle
conseguenze del sinistro su una persona che abbia ricevuto cure
mediche comuni.
•
Indicare alla compagnia il numero di persone che si trovavano a
bordo dell'imbarcazione assicurata al momento del sinistro, nonché l'identità di ciascuna di esse e il nome, il cognome e l'indirizzo del responsabile dell'incidente o di colui/colei che ne ha la
responsabilità civile.
•
Fornire alla compagnia tutti i documenti pertinenti, quali:
- ordinanze, fatture, certificati medici necessari alla valutazione
del sinistro e al calcolo delle somme dovute dalla compagnia,
- in caso di decesso, l'atto di morte e un certificato che ne specifichi la causa.
> Regola proporzionale
In caso di sinistri che possano compromettere la presente garanzia,
se il numero totale delle persone che si trovavano a bordo
dell'imbarcazione assicurata era superiore al numero specificato nella
formula di garanzia prescelta e indicato nelle Disposizioni particolari,
le indennità dovute a ciascuna vittima verranno ridotte, in rapporto a
tale numero, a quello delle persone trasportate.
> Disposizioni particolari
> Surrogazione
1. Esami e controlli
Per deroga parziale, alle condizioni di cui al paragrafo "SURROGAZIONE"
delle Disposizioni generali, per quanto concerne le garanzie Decesso
e Invalidità permanente, il contraente o i suoi aventi diritto potranno
esercitare i loro diritti di ricorso contro qualsiasi responsabile del
sinistro.
•
La compagnia si riserva il diritto di sottoporre il contraente ad
esame clinico da parte di un medico da noi scelto e a nostre
spese.
•
Il contraente si impegna a sottoporsi a detto esame medico e
a fornire alla compagnia tutti gli elementi necessari alla
valutazione del suo dossier. Se lo desidera, il contraente potrà
farsi accompagnare da un medico di sua scelta
2. Perizia medica
•
2
In caso di contestazioni di ordine medico, la controversia verrà
sottoposta a perizia informale prima di qualsiasi ricorso di
natura giudiziaria.
GW9F41A3A - Febbraio 2009
> Prescrizione
Per deroga parziale, alle condizioni di cui al paragrafo "PRESCRIZIONE"
delle Disposizioni generali, l'intervallo di tempo durante il quale le
azioni inerenti il contratto possono essere esercitate a partire
dall'evento scaturente equivarrà a 10 anni nel caso della garanzia
"Decesso" per gli aventi diritto dell'assicurato deceduto.
Traduzione per la vostra comprensione soltanto
Tabella delle valutazioni
del grado percentuale
Invalidità permanente
> Determinazione della percentuale di invalidità
La tabella delle valutazioni del grado percentuale riportata nel
contratto indica esclusivamente i casi di semplice definizione. In tutti gli
altri casi, la percentuale di invalidità verrà determinata, conformemente
alle condizioni di applicazione della tabella delle valutazioni del
grado percentuale, confrontando la gravità dell'invalidità con quella
dei casi previsti.
Se il consolidamento non è ancora avvenuto un anno dopo l'incidente,
la compagnia verserà a richiesta del contribuente un acconto pari a
un quarto dell'indennità minima prevista. Tale acconto rimarrà di
proprietà del contraente.
> Condizioni per l'applicazione della tabella delle
valutazioni del grado percentuale
1. Le percentuali di invalidità corrispondenti ai tipi di infermità
che non figurano nella tabella delle valutazioni del grado
percentuale vengono determinate confrontandone la gravità
con quella dei casi previsti, senza che possa influire l'attività
professionale della vittima.
Traduzione per la vostra comprensione soltanto
2. La percentuale definitiva in seguito ad incidente applicabile
ad un arto o un organo già lesi equivarrà alla differenza
tra la percentuale determinata a partire dalla tabella delle
valutazioni del grado percentuale e delle sue condizioni di
applicazione e la percentuale anteriore all'incidente.
3. In caso di constatato mancinismo dell'Assicurato, la percentuale
di invalidità prevista per l'arto superiore destro si intende
applicata all'arto superiore sinistro e viceversa.
4. Se l'incidente comporta diverse invalidità, la percentuale
di invalidità impiegata per il calcolo della somma che verserà
la compagnia verrà definita applicando alle percentuali
dell'apposita tabella il metodo adottato dalla Previdenza
Sociale per la determinazione della percentuale di invalidità
in caso di incidente sul lavoro.
5. L'invalidità funzionale totale o parziale di un arto o un organo
equivale alla sua perdita totale o parziale.
6. Per l'applicazione della tabella delle valutazioni del grado
percentuale si suppone che la vittima abbia ricevuto normali
cure mediche. Diversamente, la percentuale verrà determinata
considerando le conseguenze dell'incidente su una persona
che abbia ricevuto un trattamento medico normale.
GW9F41A3A - Febbraio 2009
3
Percentuale
di invalidità
Testa
•
•
Alienazione mentale incurabile e totale
Epilessia post-traumatica:
- 1 crisi al giorno
- da 1 a 2 crisi al mese
Perdita completa della vista o riduzione della vista ad entrambi gli occhi a meno di 1/20°
Perdita totale di un occhio o riduzione della vista ad un occhio a meno di 1/20°
Riduzione dell'acuità visiva di un occhio:
- 1/20°
- 1/10°
- 2/10°
- 3/10°
- 4/10°
•
•
•
100 %
50 %
25 %
100 %
25 %
20 %
17 %
13 %
7%
4%
In caso di postumi dell'incidente ad entrambi gli occhi, la percentuale di invalidità verrà calcolata nel modo seguente: pari
alla percentuale di invalidità dell'occhio la cui acuità visiva risulta la più ridotta, più due volte rispetto a quella dell'altro
occhio. Resta ben inteso che l'acuità visiva verrà sempre considerata con correzione ottimale.
•
•
•
•
Sordità totale bilaterale senza possibilità di applicazione di protesi
Sordità totale unilaterale senza possibilità di applicazione di protesi
Sindromi post-commotive, in base all'importanza dei danni soggettivi
Torcicollo post-traumatico permanente
30 %
5%
da 2 a 5 %
4%
Percentuale
di invalidità
Invalidità di entrambi gli arti
•
•
•
Perdita completa dell'uso di entrambe le braccia o di entrambe le mani
Perdita completa dell'uso di entrambe le gambe
Perdita completa dell'uso di un braccio (o una mano) e di una gamba
100 %
100 %
100 %
Arti superiori
Destro
Sinistro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
65 %
60 %
30 %
12 %
20 %
55 %
18 %
12 %
6%
5%
4%
55 %
50 %
25 %
10 %
15 %
45 %
15 %
10 %
5%
4%
3%
20 %
15 %
30 %
12 %
7%
60 %
20 %
40 %
15 %
20 %
10 %
30 %
25 %
10 %
5%
50 %
15 %
30 %
10 %
15 %
8%
20 %
Perdita completa del braccio
Perdita completa dell'avambraccio (disarticolazione del gomito)
Perdita completa dei movimenti della spalla
Perdita completa dei movimenti del polso (anchilosi rettilinea)
Perdita completa dei movimenti del polso (in qualsiasi altra posizione)
Perdita completa della mano (disarticolazione radiocarpale)
Perdita completa del dito pollice
Perdita completa del dito indice
Perdita completa del dito medio
Perdita completa del dito anulare
Perdita completa del dito mignolo
Anchilosi completa del gomito (in posizione favorevole, ossia qualora il braccio formi
con l'avambraccio un angolo fisso compreso tra 70° e 110°)
Anchilosi completa del gomito (in posizione sfavorevole, ossia qualora il braccio formi
con l'avambraccio un angolo fisso al di fuori dei limiti sopracitati)
Anchilosi totale del dito pollice
Anchilosi parziale del dito pollice (falange ungueale)
Paralisi totale dell'arto superiore
Paralisi del nervo circonflesso
Paralisi totale del nervo mediano del braccio
Paralisi totale del nervo mediano del polso
Paralisi totale del nervo ulnare del braccio
Paralisi totale del nervo ulnare del polso
Paralisi totale del nervo radiale (paralisi degli estensori)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
GW9F41A3A - Febbraio 2009
Traduzione per la vostra comprensione soltanto
Arti inferiori
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perdita completa di un arto inferiore (amputazione al terzo superiore o al di sotto di esso
Amputazione della gamba
Perdita totale dei movimenti dell'anca
Disarticolazione del ginocchio
Amputazione sopramalleolare
Disarticolazione tibio-tarsica
Amputazione parziale di un piede, comprese tutte le dita e i metatarsi
Accorciamento di un arto di 7 cm
Accorciamento di un arto di 5 cm
Accorciamento di un arto di 3 cm
Perdita dell'alluce
Perdita completa di tutte le dita
Anchilosi totale del ginocchio
(rettilinea o con angolazione di 45° max rispetto all'asse dell'arto)
Anchilosi totale del ginocchio
(in posizione sfavorevole, ossia con angolazione superiore a 45° rispetto all'asse dell'arto)
Anchilosi totale dell'articolazione tibio-tarsica
Paralisi del tronco del nervo sciatico
Paralisi del nervo sciatico popliteo esterno
Paralisi del nervo sciatico popliteo interno
Rachide toracico
•
•
•
•
•
•
Frattura della colonna cervicale (senza lesioni del midollo spinale)
Frattura della colonna dorsale o lombare con contrattura e disturbo importante
(senza lesioni del midollo spinale)
Schiacciamento vertebrale con disturbo medio
Lombalgia post-traumatica
Frattura della clavicola con evidenti postumi: -Destra -Sinistra
Frattura multipla delle costole con postumi importanti
Traduzione per la vostra comprensione soltanto
Percentuale
di invalidità
55 %
40 %
30 %
45 %
35 %
32 %
20 %
15 %
10 %
5%
6%
10 %
20 %
30 %
15 %
30 %
20 %
15 %
Percentuale
di invalidità
10 %
20 %
10 %
4%
4 %/2 %
1%
GW9F41A3A - Febbraio 2009
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GW9F41A3A - Febbraio 2009 - Gestione delle stampe
Generali Iard, Società Anonima con capitale di 59 493 775 euros - Impresa disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese 552 062 663 RCS Parigi
Sede sociale: 7, boulevard Haussmann - 75009 Parigi