LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE

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LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE
LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI
PER LE PERSONE FISICHE
Gianluca Odetto
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
DETRAZIONE 50% PER RECUPERO EDILIZIO
L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 proroga al 31.12.2016 la
detrazione “potenziata” per gli interventi di recupero
edilizio, con il limite di spesa di 96.000 euro.
Data
Aliquota
Limite di spesa
Sino al 25.6.2012
36%
48.000
26.6.2012 – 31.12.2016
50%
96.000
Dall’1.1.2017
36%
48.000
Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall’art. 16-bis
del TUIR. Per le misure antisismiche e di messa in
sicurezza statica, l’aliquota è pari al 65%.
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
DETRAZIONE 50% PER ACQUISTO DI MOBILI
Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 50% per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici adibiti ad arredo
dell’immobile ristrutturato. Come in passato:
- il limite di spesa è pari a 10.000 euro (riferito alla singola
unità immobiliare);
- la spesa per mobili ed elettrodomestici può essere
superiore a quella per la ristrutturazione della casa;
- la detrazione si ripartisce in 10 anni;
- i pagamenti devono essere “tracciabili” (escluso, però, il
pagamento con assegni).
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
DETRAZIONE 65% PER RISPARMIO ENERGETICO
Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(comprese schermature solari).
Norma
(L. 296/2006)
Intervento
Importo max.
detrazione
Art. 1 co. 344
Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per riscaldamento
di oltre il 20%
100.000 euro
Art. 1 co. 345 Riduzione della trasmittanza termica
delle pareti orizzontali o verticali
60.000 euro
Art. 1 co. 346
Pannelli solari per acqua calda
60.000 euro
Art. 1 co. 347
Impianti di riscaldamento con
caldaia a condensazione o pompa
di calore
30.000 euro
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA (NOVITÀ)
Nuova detrazione del 65% delle spese sostenute
dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per dispositivi che consentono
il controllo da remoto degli impianti:
- di riscaldamento;
- di produzione di acqua calda;
- di climatizzazione.
In pratica, dispositivi che mostrano attraverso canali
multimediali i consumi e le condizioni di funzionamento
degli impianti e ne consentono da remoto l’accensione o
lo spegnimento.
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
ACQUISTO MOBILI GIOVANI COPPIE (NOVITÀ)
L’art. 1 co. 75 della L. 208/2015 consente alle coppie
costituite da coniugi o conviventi more uxorio:
- che hanno costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni;
- con almeno uno dei componenti che non supera 35 anni;
- che hanno acquistato una unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale,
di beneficiare di una detrazione del 50% per l’acquisto dei
mobili e degli arredi per l’unità acquistata (beneficio non
cumulabile con il “bonus mobili”).
Il limite di spesa è di 16.000 euro e la detrazione si
ripartisce in 10 anni.
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
DETRAZIONE IVA PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI
L’art. 1 co. 56 della L. 208/2015 istituisce una nuova
detrazione per l’acquisto di abitazioni a destinazione
residenziale:
- cedute dalle imprese costruttrici;
- acquistate con rogito stipulato dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
- di classe energetica A o B.
Il beneficio è esteso all’acquisto delle seconde case.
La detrazione è pari al 50% dell’IVA (ripartita in 10 anni).
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DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SICUREZZA
L’art. 1 co. 982 della L. 208/2015 istituisce un credito
d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza digitale o allarme,
connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza e
dirette alla prevenzione di attività criminali.
Beneficio riservato alle persone fisiche non imprenditori.
Disciplina rimessa ad apposite disposizioni attuative.
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LEASING ABITATIVO
CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO
L’art. 1 co. 76 – 83 della L. 208/2015 disciplina il nuovo
contratto di leasing per l’acquisto o la costruzione
dell’abitazione principale (con opzione di riscatto).
Questione
Risoluzione per
inadempimento
Disciplina
La società di leasing è tenuta a dare all’utilizzatore il ricavato della vendita, dedotte le rate
ancora da pagare
Sospensione dei Solo una volta, e per un massimo di 12 mesi, a
pagamenti
specifiche condizioni
Detrazione del
19% per oneri
Limite annuo di 8.000 euro, e di 20.000 euro per il
prezzo di riscatto (la metà se il beneficiario ha più
di 35 anni).
Limite di reddito di 55.000 euro.
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Estensione delle agevolazioni nel caso in cui l’acquirente
risulti, al momento dell’acquisto della nuova abitazione,
titolare di altra abitazione acquistata con le agevolazioni
prima casa, a condizione che quest’ultimo immobile sia
alienato entro un anno dalla data dell’atto.
Risolto il problema dei cambi casa, che scontavano
l’imposta di registro del 9%.
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PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Ennesima proroga della rivalutazione dei terreni e delle
partecipazioni detenuti dai soggetti IRPEF all’1.1.2016.
Importante novità: l’imposta sostitutiva è prevista nella
misura dell’8% sia per le partecipazioni qualificate, sia
per le partecipazioni non qualificate.
Termine per l’asseverazione della perizia e per il
versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva
fissato al 30.6.2016.
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PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
CESSIONE DEL TERRENO A VALORI INFERIORI
Il valore di perizia costituisce valore minimo ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale.
Come chiarito dalla circ. 1/2013 dell’Agenzia delle
Entrate, è possibile indicare in atto sia il prezzo, sia il
valore di perizia, assumendo il secondo quale base
imponibile per le imposte indirette.
L’alternativa è la perizia al ribasso.
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REGIME FORFETTARIO
NUOVO REGIME AGEVOLATO PER AUTONOMI
La tabella riepiloga le differenze rispetto al regime
forfettario introdotto dalla L. 190/2014.
Requisito
“Vecchio” forfettario
“Nuovo” forfettario
da 15.000 euro a
40.000 euro
da 25.000 euro a
50.000 euro
Spese lavoro dipendente e assimilati
massimo 5.000 euro
massimo 5.000 euro
Beni strumentali
massimo 20.000 euro
massimo 20.000 euro
Ricavi e compensi
Redditi di lavoro
dipendente e
assimilati
inferiori a quelli d’immassimo 30.000 euro
presa o lavoro auto(verifica esclusa se il
nomo (verifica esclusa
rapporto è cessato)
se il rapporto è cessato)
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REGIME FORFETTARIO
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Sul reddito, determinato applicando ai ricavi o compensi il
coefficiente di redditività stabilito per legge, è dovuta
un’imposta sostitutiva del 15%.
L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di
attività (beneficio esteso anche ai "vecchi" forfettari sino
al 2019). Condizioni:
- il mancato esercizio di un'altra attività d'impresa o di
lavoro autonomo nei 3 anni precedenti;
- non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività svolte
in forma di lavoro dipendente o autonomo.
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REGIME FORFETTARIO
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
Prevista una riduzione del 35% sui contributi dovuti alla
gestione INPS artigiani e commercianti.
Lo sconto dovrebbe riguardare sia i contributi minimi, sia
quelli versati sull'eccedenza.
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REGIME FORFETTARIO
REGIMI APPLICABILI NEL 2016
La tabella evidenzia i regimi agevolati applicabili, nella
loro evoluzione.
2014
2015
2016
Regime ordinario
Regime ordinario
Regime ordinario
-
Regime forfettario
Regime forfettario
Regime di vantaggio
per l'imprenditoria
giovanile
Regime di vantaggio
per l'imprenditoria
giovanile
-
Regime delle nuove
iniziative produttive
-
-
Ex minimi
-
-
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