regolamento per la tenuta dell`albo fornitori

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regolamento per la tenuta dell`albo fornitori
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANTOBONO - PAUSILIPON”
Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – NAPOLI
C.F. / p. I.V.A. 06854100630
S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI
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ARTICOLO 1
Definizione dell'Albo
1.- L'Albo dei fornitori dell’Azienda Ospedaliera Santobono
Pausilipon, successivamente indicata come Azienda, individua l'elenco
delle categorie merceologiche alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di
beni e servizi della stessa. Le categorie merceologiche si identificano sia
per descrizione che per codice apposito.
2.- L’Azienda utilizza l’albo come strumento idoneo alla
identificazione delle ditte più qualificate fornire beni ed servizi, nei
limiti e con le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 2
Albo dei fornitori delle Aziende sanitarie
1. - L’albo dei fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per
specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà e
correttezza, ad effettuare forniture e servizi necessari per il
funzionamento dell’Azienda. L'iscrizione all'albo avviene su domanda
degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità.
2.- L’iscrizione all’albo avviene in via automatica a seguito della
presentazione dell’istanza e della verifica del possesso dei requisiti.
L'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato ogni
anno al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte.
Dell'aggiornamento è data notizia tramite avviso da pubblicare all’albo
dell’Azienda e sul sito Web.
3. - Le ditte iscritte devono comunicare entro trenta giorni dal proprio
verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini
dell'iscrizione, nonché il verificarsi di ogni causa di sospensione o
cancellazione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la
sospensione dall'Albo.
4.- L’allegato elenco individua le categorie merceologiche in cui è
suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria
merceologica.
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ARTICOLO 3
Casi di non iscrivibilità.
Cancellazione e sospensione dall'Albo
1. - Non possono essere iscritte nell'albo fornitori i soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei
contratti pubblici, secondo la normativa vigente.
2. La mancata iscrizione è disposta, previa istruttoria ed in
conformità alla legge n. 241/1990, con provvedimento motivato
del Direttore Generale ed è comunicata alle Ditte entro 15 giorni
dall’adozione.
3. L’AORN si riserva la facoltà di cancellare l’iscrizione dall’Albo con
provvedimento espresso da comunicare agli interessati, nei casi di
seguito indicati:
a. Cessazione di attività;
b. Richiesta di cancellazione dell’Impresa interessata;
c. Venir meno dei
requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula
dei contratti pubblici, secondo la normativa vigente;
d. Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
e. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni;
f. Mancata partecipazione, per almeno cinque volte
consecutive, senza giustificato motivo, alle procedure indette
da questa AORN;
g. Mancata sottoscrizione del contratto, senza giustificato
motivo, a seguito di aggiudicazione;
4. L’AORN si riserva la facoltà di sospendere le Imprese
dall’iscrizione all’Albo con provvedimento espresso da comunicare
agli interessati, di durata discrezionale e comunque non inferiore a
sei mesi, nei casi di seguito indicati:
a. Inadempimento all’obbligo d’informazione/aggiornamento
di cui al precedente art. 2, comma 3;
b. Procedura in corso per concordato preventivo o fallimento;
c. Procedimento penale in corso relativo a delitti che incidono
sulla moralità professionale, intendendosi avviato il
procedimento penale con l’adozione del provvedimento di
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rinvio a giudizio.
5. La cancellazione o la sospensione dall’Albo – fatte salve le ipotesi di
cui alle lettere 3.a e 3.b verrà preceduta dalla previa
contestazione da parte del responsabile dell’esecuzione del
contratto dello specifico addebito all’interessato, con
l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per la
presentazione di controdeduzioni.
In caso di omesse
controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute sufficienti
dall’AORN, si procederà alla cancellazione od alla sospensione
dall’Albo con provvedimento motivato del Direttore Generale,
comunicato alle Ditte entro 15 giorni dall’adozione.
6. - La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di
diniego d’iscrizione o di cancellazione non può chiedere di nuovo
l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni.
7.- Tutti i servizi e presidi dell’Azienda sono tenuti a comunicare alla
S.C. Acquisizione Beni e Servizi, preposta alla tenuta dell'albo dei
fornitori, tutte le notizie comunque acquisite che possano portare
all'adozione di un provvedimento di cancellazione e/o sospensione
dall'Albo delle ditte ivi iscritte.
ARTICOLO 4
Modalità di iscrizione
1.- Le ditte fornitrici che vorranno iscriversi alle categorie
merceologiche dell'albo dei fornitori dovranno compilare l’apposito
modulo allegato, o sua copia fedelmente riprodotta, nel quale saranno
riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, il prodotto od
i prodotti di loro produzione o commercializzazione, individuati
nell'elenco delle categorie merceologiche previste.
2.- Al modulo di iscrizione, dovrà essere allegato, unitamente alla
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, il Certificato
d’iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio di data
non anteriore a sei mesi munito di “nulla osta antimafia”, o copia
autentica dello stesso.
3.- La S.C. Acquisizione beni e servizi, preposta all'esame delle istanze
di iscrizione, comunica alla ditta, nei sessanta giorni successivi alla data
di presentazione dell'istanza medesima, le cause di non iscrivibilità della
stessa nell'albo, con le modalità previste dall'art. 3.
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4.- Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella
richiesta di integrazione saranno indicati i tempi e le modalità di inoltro
della integrazione medesima. Il mancato rispetto dei tempi o delle
modalità di risposta comporteranno il rigetto dell'istanza, senza ulteriore
preavviso.
ARTICOLO 5
Durata iscrizione
Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene un
apposito provvedimento di cancellazione, comunicato ai sensi dell’art. 3.
ARTICOLO 6
Aggiornamento
1.- Il Dirigente responsabile della struttura preposta alla tenuta
dell'Albo, con atto adottato dal Direttore Generale, provvederà, di
norma con cadenza annuale, ad aggiornare l'albo dei fornitori.
2.- In sede di aggiornamento si procederà alla verifica delle nuove
istanze d’iscrizione ed alla cancellazione delle ditte già iscritte.
3.- L'avviso di aggiornamento, unitamente all'elenco dei nuovi iscritti e
delle variazioni apportate, è pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito
Web.
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