regolamento per la tenuta dell`albo fornitori
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regolamento per la tenuta dell`albo fornitori
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” Via della Croce Rossa, 8 – 80122 – NAPOLI C.F. / p. I.V.A. 06854100630 S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI 1 ARTICOLO 1 Definizione dell'Albo 1.- L'Albo dei fornitori dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, successivamente indicata come Azienda, individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni e servizi della stessa. Le categorie merceologiche si identificano sia per descrizione che per codice apposito. 2.- L’Azienda utilizza l’albo come strumento idoneo alla identificazione delle ditte più qualificate fornire beni ed servizi, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti in materia. ARTICOLO 2 Albo dei fornitori delle Aziende sanitarie 1. - L’albo dei fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà e correttezza, ad effettuare forniture e servizi necessari per il funzionamento dell’Azienda. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità. 2.- L’iscrizione all’albo avviene in via automatica a seguito della presentazione dell’istanza e della verifica del possesso dei requisiti. L'aggiornamento dell'elenco delle ditte iscritte all'albo è effettuato ogni anno al fine di verificare la permanenza dei requisiti delle ditte iscritte. Dell'aggiornamento è data notizia tramite avviso da pubblicare all’albo dell’Azienda e sul sito Web. 3. - Le ditte iscritte devono comunicare entro trenta giorni dal proprio verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché il verificarsi di ogni causa di sospensione o cancellazione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione dall'Albo. 4.- L’allegato elenco individua le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'albo, nonché le ripartizioni interne di ogni categoria merceologica. 2 ARTICOLO 3 Casi di non iscrivibilità. Cancellazione e sospensione dall'Albo 1. - Non possono essere iscritte nell'albo fornitori i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei contratti pubblici, secondo la normativa vigente. 2. La mancata iscrizione è disposta, previa istruttoria ed in conformità alla legge n. 241/1990, con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è comunicata alle Ditte entro 15 giorni dall’adozione. 3. L’AORN si riserva la facoltà di cancellare l’iscrizione dall’Albo con provvedimento espresso da comunicare agli interessati, nei casi di seguito indicati: a. Cessazione di attività; b. Richiesta di cancellazione dell’Impresa interessata; c. Venir meno dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei contratti pubblici, secondo la normativa vigente; d. Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo; e. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni; f. Mancata partecipazione, per almeno cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, alle procedure indette da questa AORN; g. Mancata sottoscrizione del contratto, senza giustificato motivo, a seguito di aggiudicazione; 4. L’AORN si riserva la facoltà di sospendere le Imprese dall’iscrizione all’Albo con provvedimento espresso da comunicare agli interessati, di durata discrezionale e comunque non inferiore a sei mesi, nei casi di seguito indicati: a. Inadempimento all’obbligo d’informazione/aggiornamento di cui al precedente art. 2, comma 3; b. Procedura in corso per concordato preventivo o fallimento; c. Procedimento penale in corso relativo a delitti che incidono sulla moralità professionale, intendendosi avviato il procedimento penale con l’adozione del provvedimento di 3 rinvio a giudizio. 5. La cancellazione o la sospensione dall’Albo – fatte salve le ipotesi di cui alle lettere 3.a e 3.b verrà preceduta dalla previa contestazione da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto dello specifico addebito all’interessato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni. In caso di omesse controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute sufficienti dall’AORN, si procederà alla cancellazione od alla sospensione dall’Albo con provvedimento motivato del Direttore Generale, comunicato alle Ditte entro 15 giorni dall’adozione. 6. - La ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di diniego d’iscrizione o di cancellazione non può chiedere di nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni. 7.- Tutti i servizi e presidi dell’Azienda sono tenuti a comunicare alla S.C. Acquisizione Beni e Servizi, preposta alla tenuta dell'albo dei fornitori, tutte le notizie comunque acquisite che possano portare all'adozione di un provvedimento di cancellazione e/o sospensione dall'Albo delle ditte ivi iscritte. ARTICOLO 4 Modalità di iscrizione 1.- Le ditte fornitrici che vorranno iscriversi alle categorie merceologiche dell'albo dei fornitori dovranno compilare l’apposito modulo allegato, o sua copia fedelmente riprodotta, nel quale saranno riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, il prodotto od i prodotti di loro produzione o commercializzazione, individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste. 2.- Al modulo di iscrizione, dovrà essere allegato, unitamente alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, il Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio di data non anteriore a sei mesi munito di “nulla osta antimafia”, o copia autentica dello stesso. 3.- La S.C. Acquisizione beni e servizi, preposta all'esame delle istanze di iscrizione, comunica alla ditta, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo, con le modalità previste dall'art. 3. 4 4.- Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, nella richiesta di integrazione saranno indicati i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima. Il mancato rispetto dei tempi o delle modalità di risposta comporteranno il rigetto dell'istanza, senza ulteriore preavviso. ARTICOLO 5 Durata iscrizione Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene un apposito provvedimento di cancellazione, comunicato ai sensi dell’art. 3. ARTICOLO 6 Aggiornamento 1.- Il Dirigente responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'Albo, con atto adottato dal Direttore Generale, provvederà, di norma con cadenza annuale, ad aggiornare l'albo dei fornitori. 2.- In sede di aggiornamento si procederà alla verifica delle nuove istanze d’iscrizione ed alla cancellazione delle ditte già iscritte. 3.- L'avviso di aggiornamento, unitamente all'elenco dei nuovi iscritti e delle variazioni apportate, è pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito Web. 5