CIGNATUTELA EX SICURA

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CIGNATUTELA EX SICURA
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.- N.V.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CIGNATUTELA
Articolo 1 - Definizioni
ASSICURATO - La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione e che esercita i diritti derivanti dall’Assicurazione. Possono essere Assicurati anche i familiari del Contraente
purché siano stati indicati da quest’ultimo nel Certificato di Assicurazione. Ai sensi della Polizza, per familiari devono intendersi
(a) il coniuge o il convivente del Contraente che alla Data di Efficacia abbia compiuto 18 (diciotto) anni e non abbia ancora compiuto 65 (sessantacinque) anni e (b) i figli a carico del Contraente
di età compresa tra 6 (sei) mesi e 17 (diciassette) anni.
ASSICURATORE, CIGNA - CIGNA” - CIGNA Life Insurance Company of Europe S.A. – N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia,
Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione concluso tra CIGNA ed il Contraente avente ad oggetto la copertura assicurativa
prevista dalla presente Polizza.
BENEFICIARIO - l’Assicurato persona fisica indicata nel Certificato
di Assicurazione, in favore del quale CIGNA pagherà l’Indennizzo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - Il documento emesso da
CIGNA ed inviato all’Assicurato unitamente alle Condizioni Generali di Assicurazione, indicante le persone Assicurate, la Data
di Efficacia, la data di scadenza, il Premio dovuto per ciascun
Assicurato e l’Indennizzo.
CONTRAENTE - il soggetto, persona fisica che conclude il contratto di assicurazione e assume l’obbligo di pagare il Premio
CONDIZIONE PRE-ESISTENTE - ogni malattia, infermità od altra
condizione di salute dell’Assicurato, che, in un qualunque momento antecedente alla Data di Efficacia:
a) si sia evidenziata per la prima volta, sia peggiorata, si sia acutizzata o abbia manifestato sintomi che avrebbero dovuto condurre una persona normalmente prudente/diligente a richiedere
una diagnosi, un trattamento o una cura; oppure
b) abbia richiesto l’assunzione dietro prescrizione medica di
droghe o di medicinali;
c) sia stata curata da un medico o per la quale un medico abbia
raccomandato una cura.
DATA DI EFFICACIA - il giorno, mese, anno indicato nel Certificato di Assicurazione come data a partire dalla quale la copertura
assicurativa è efficace.
GIORNO DI DEGENZA o DEGENZA - la permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza presso un Istituto di Cura che abbia comportato
almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall’Istituto di Cura viene escluso come giorno di degenza.
INDENNIZZO - l’importo che CIGNA corrisponderà al Beneficiario
in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
INFORTUNIO - la lesione subita dall’Assicurato in qualsiasi parte
del corpo, derivante direttamente ed in via esclusiva da un evento
improvviso ed imprevisto causato da circostanze esterne, violente
e visibili, indipendente da ogni altra causa.
ISTITUTO DI CURA - ogni organismo pubblico o privato, regolarmente autorizzato e gestito in conformità a quanto prescritto al
riguardo dalla legge dello Stato nel quale è ubicato.
Il termine Istituto di Cura non comprende:
a. un istituto per le malattie mentali, un istituto che operi principalmente per la cura di malattie psichiche o psicologiche e il
reparto psichiatrico di un ospedale;
b. un luogo per anziani, una casa di riposo, un luogo per la cura
di drogati o etilisti; o
c. una clinica per cure termali e naturali; una casa di cura per
malati cronici; un convalescenziario, un centro di riabilitazione,
strutture per cure con lunga degenza.
MALATTIA - ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile,
che abbia come conseguenza uno dei casi previsti dalla presente
Polizza.
PAESE DI RESIDENZA - lo Stato nel quale l’Assicurato ha la propria
dimora abituale risultante da un valido documento d’identità.
POLIZZA - i documenti relativi alla Polizza “CIGNA SICURA” firmati dall’Assicuratore che provano il contratto di assicurazione e a
cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
PREMIO - il premio, o rateo di premio, dovuto dal Contraente
all’Assicuratore per la copertura assicurativa prevista dalle presenti
Condizioni Generali di Assicurazione.
RICORRENZA ANNUALE - ogni ricorrenza annuale della Data di
Efficacia.
Articolo 2 - Obblighi di Cigna
Gli obblighi di CIGNA nei confronti dell’Assicurato risultano
esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Certificato di Assicurazione e da eventuali allegati da
CIGNA stessa sottoscritti.
Articolo 3 - Copertura assicurativa
3.1. Indennizzo in caso di Ricovero
CIGNA pagherà l’Indennizzo al Beneficiario, per ciascun Giorno di
Degenza, nella misura prevista all’art. 12.1. infra qualora lo stesso
venga ricoverato in un Istituto di Cura a seguito di Infortunio o
Malattia. La liquidazione dell’Indennizzo sarà effettuata quando
sarà ultimata la degenza presso l’Istituto di Cura e dietro presentazione dei documenti giustificativi che riportino l’esatto periodo di
ricovero con la data di entrata e di uscita dall’Istituto di Cura.
3.2 Indennizzo per il Post-Ricovero
CIGNA pagherà l’Indennizzo al Beneficiario nella misura prevista
dall’art. 12.2. infra qualora allo stesso, dopo il periodo di ricovero
in un Istituto di Cura a seguito di Infortunio o Malattia, venga
medicalmente prescritto un successivo periodo di convalescenza
post-ricovero. La liquidazione dell’Indennizzo verrà effettuata
a convalescenza ultimata e dietro presentazione dei documenti
giustificativi che riportino l’esatto periodo di convalescenza postricovero prescritto.
Articolo 4 - Condizioni di efficacia della copertura
assicurativa
La copertura assicurativa è efficace 24 (ventiquattro) ore al giorno
anche al di fuori del Paese di Residenza purché alla Data di Efficacia l’Assicurato abbia compiuto 18 (diciotto) anni e non abbia
ancora compiuto 65 anni o se si tratta di un figlio, a condizione
che alla Data di Efficacia l’Assicurato abbia compiuto 6 (sei) mesi e
non abbia ancora compiuto 18 (diciotto) anni.
Articolo 5 - Premi
5.1. CIGNA addebiterà al Contraente i Premi dovuti per la copertura assicurativa prevista dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione alle scadenze e con le modalità di pagamento indicate
nel Certificato di Assicurazione.
5.2. L’importo del Premio dovuto, comprensivo di imposte, varia
in relazione all’età e al sesso dell’Assicurato ed è riportato nelle
tabelle allegate alle presenti condizioni.
5.3. CIGNA garantirà la copertura assicurativa fino alle ore 24.00
dell’ultimo giorno del periodo per il quale è stato pagato il Premio.
5.4. Il Premio è annuale ed è dovuto per intero anche se ne è consentito il pagamento in ratei mensili.
5.5. Il mancato pagamento del Premio o di un rateo di premio
comporta la sospensione della copertura assicurativa, ai sensi
dell’articolo 1901 co. 1 e 2 c.c., fino a quando il Premio non verrà
pagato. Il contratto di assicurazione sarà risolto di diritto se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio nei 6 (sei) mesi
successivi al giorno della scadenza del termine per il pagamento
del Premio o del rateo di premio.
Articolo 6 - Durata e cessazione di efficacia
6.1. La copertura assicurativa ha una durata di 12 (dodici) mesi a
partire dalla Data di Efficacia e potrà essere tacitamente rinnovata per
periodi di tempo equivalenti. L’Assicuratore si riserva il diritto di non
rinnovare la copertura mediante invio all’Assicurato di lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
6.2 La copertura assicurativa cesserà di essere efficace alle ore 24.00
(ventiquattro) dell’ultimo giorno del periodo per il quale il Premio
è stato pagato.
6.3. La copertura assicurativa cesserà comunque di essere efficace:
a) alla prima Ricorrenza Annuale successiva al compimento del 65°
anno di età dell’Assicurato;
b) in caso di decesso dell’Assicurato;
c) in caso di mancato pagamento del Premio come indicato all’art.
5.5 supra.
Articolo 7 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che svolgono le seguenti attività
professionali, anche svolte in modo non esclusivo o principale o
continuativo:
a) attività svolte da appartenenti a corpi militari e forze dell’ordine;
b) attività esercitate da guide alpine e scalatori.
Non sono inoltre assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita o
dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche
cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
L’Assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.
Articolo 8 - Esclusioni
CIGNA non corrisponderà alcun Indennizzo se il ricovero e/o la convalescenza post-ricovero siano stati causati o siano derivanti da:
a) guerra, invasione, atto di nemico straniero, ostilità od operazioni
di guerra (sia stata dichiarata guerra o meno), ammutinamento,
terrorismo o qualunque atto terroristico, rivolta, tumulto, sciopero,
guerra civile, ribellione, insurrezione, cospirazione, potere militare
o usurpato, legge marziale o stato di assedio, od ancora ogni altro
evento o causa che determini la proclamazione o il mantenimento
della legge marziale o dello stato d’assedio, procurato da o agli ordini di un governo o di un’autorità pubblica o locale; o ogni arma
o strumento impiegante la fissione atomica, tanto in tempo di pace
quanto in guerra;
b) reazione nucleare, radiazione o contaminazione nucleare;
c) il servizio a tempo pieno reso dall’Assicurato nelle forze armate di
un qualunque paese o organizzazione internazionale;
d) suicidio, tentato suicidio o ferita autoinflitta volontariamente
dall’Assicurato (anche qualora quest’ultimo sia afflitto da patologie
mentali);
e) un Infortunio o una Malattia avvenuti in un tempo anteriore
rispetto alla Data di Efficacia;
f) ogni forma di contaminazione biologica e/o chimica;
g) la partecipazione dell’Assicurato ad attività sportive dell’aria o ad
un viaggio aereo, se non nel caso in cui l’Assicurato viaggi quale
passeggero pagante in un aeromobile che è predisposto e utilizzato
da una compagnia aerea, o da una società di voli charter, che debba
avere autorizzazione per l’esercizio della sua attività;
h) il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni ad una delle seguenti
attività:
- immersioni o simili che comportino l’uso di equipaggiamento
per la respirazione subacquea;
- jet-skiing;
- scalate o ascensioni alpinistiche usando corde o guide, speleologia;
- paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a vela, salto con
l’elastico (bungee jumping);
- sport invernali;
- sport professionistici; o, infine gare, ad eccezione di quelle
podistiche.
i) attività illegali dell’Assicurato;
j) i ricoveri per cure o interventi per tonsille, adenoidi, ernia o disturbi peculiari dell’apparato generativo femminile nei 120 giorni
posteriori alla data di efficacia.
k) i ricoveri per cure o interventi per qualsiasi malattia che siano
riconducibili ad eventi accaduti o patologie pregresse prima dell’effetto della copertura prestata.
l) i ricoveri per cure o interventi per l’eliminazione o correzione di
difetti fisici, per le applicazioni di carattere estetico, le cure fisioterapiche, le cure dentarie (salvo che siano rese indispensabili a seguito
di infortunio), le cure del sonno , il pronto soccorso non seguito da
ricovero, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate
o derivate.
m) i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno, riposo, convalescenza o in Istituti di Cura che non rispondano alle caratteristiche di cui alla definizione di Istituto di Cura; i ricoveri per effettuare
ricerche, analisi rituali o periodiche (check –up) non determinati da
sinistro indennizzabile.
n) un atto intenzionale dell’Assicurato che causi l’Infortunio o la
Malattia;
o) il fatto che l’Assicurato guidi un qualunque tipo di veicolo con
un livello di alcool o droga nel sangue superiore ai limiti legalmente
ammessi nel Paese in cui il sinistro è occorso;
p) l’assunzione di droghe e/o medicinali da parte dell’Assicurato a
meno che non siano state debitamente prescritte o non siano assunte per la cura della dipendenza da droghe;
q) una Condizione pre-esistente;
r) uno stato di gravidanza, un parto, aborto (naturale e non), oppure
complicazioni da questi ultimi derivate, anche qualora tale perdita
sia stata accelerata o indotta da una lesione fisica;
s) la guida di un veicolo a motore in un qualunque tipo di
competizione/gara, la guida di un motoveicolo per fini professionali;
t) Virus della sindrome da immunodeficienza umana (HIV) o altra
forma del virus, sindrome della immunodeficienza acquisita (AIDS),
e AIDS Related Complex (ARC).
Articolo 9 -Recesso del contraente e mancato rinnovo
9.1. Il Contraente ha diritto di recedere dall’assicurazione entro 14
(quattordici) giorni dalla data di ricevimento delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dandone comunicazione a CIGNA
per iscritto, anche a mezzo fax, o contattando il Numero Verde del
Servizio Clienti e Sinistri 800 961 920.
9.2. Nel caso in cui il Premio sia già stato pagato, questo sarà restituito
al Contraente tempestivamente ed in ogni caso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del recesso.
9.3. CIGNA avrà diritto di modificare le Condizioni Generali di
Assicurazione e i relativi allegati, dandone comunicazione scritta al
Contraente 60 (sessanta) giorni prima della Ricorrenza Annuale. In
tal caso, il Contraente potrà decidere di non rinnovare la copertura
assicurativa mediante lettera raccomandata a/r da inviare a CIGNA
almeno 30 (trenta) giorni prima della Ricorrenza Annuale.
9.4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9.3. supra, il Contraente
potrà decidere di non rinnovare la copertura assicurativa dandone
comunicazione a CIGNA mediante lettera raccomandata a/r 60 (sessanta) giorni prima della Ricorrenza Annuale.
Articolo 10 - Divieti
10.1. E’ fatto divieto all’Assicurato di costituire in garanzia a favore di
un terzo, a qualunque titolo, il diritto ad ottenere le somme dovute a
titolo di Indennizzo.
10.2. L’Assicuratore è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni
soltanto nei confronti dell’Assicurato.
10.2. L’Assicuratore è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni
soltanto nei confronti dell’Assicurato.
Articolo 11 - Denuncia di sinistro
11.1 L’Assicurato dovrà comunicare il sinistro a CIGNA non appena possibile, compilando il modulo di denuncia di sinistro disponibile telefonando al numero verde 800 961 9209.
11.2. L’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore, all’indirizzo indicato all’articolo 16.1 e a proprie spese, certificati medici o altri documenti, comprovanti l’avvenuto sinistro, che l’Assicuratore possa
ragionevolmente richiedere, compresi in via esemplificativa:
- il verbale della Pubblica Autorità, se intervenuta, attestante la
causa e la modalità dell’Infortunio che hanno causato il ricovero
dell’Assicurato;
- la documentazione medica rilasciata dall’Istituto di Cura, attestante la causa del ricovero per Infortunio o Malattia;
- esami radiologici, diagnosi e documenti giustificativi che riportino sia l’esatto periodo di ricovero che l’eventuale periodo di
convalescenza post-ricovero medicalmente prescritto;
- ogni altro certificato medico o documento che CIGNA possa
ragionevolmente richiedere al fine di procedere al pagamento
dell’Indennizzo.
Articolo 12 -Indennizzi, liniti della copertura
assicurativa
12.1. Ai termini ed alle condizioni della Polizza, CIGNA corrisponderà l’Indennizzo nel caso in cui l’Assicurato subisca un Infortunio
o una Malattia che ne determini il ricovero e la successiva, eventuale, convalescenza post-ricovero.
12.2. L’Indennizzo per ciascun Giorno di Degenza, per ricovero e
per Assicurato, è pari a 50 Euro.
L’Indennizzo verrà corrisposto per ogni Giorno di Degenza con il
limite massimo pari a 365 giorni per ciascun ricovero.
12.3. L’Indennizzo in caso di convalescenza post-ricovero è pari a
25 Euro. Esso è dovuto in relazione a ciascun Assicurato, per ogni
giorno di convalescenza post-ricovero e per un numero di giorni
uguale a quelli di ricovero ma con il limite massimo pari a 21 (ventuno) giorni per ciascun periodo di convalescenza post-ricovero.
12.4. Nel caso in cui più periodi di convalescenza post-ricovero siano riconducibili a più ricoveri relativi allo stesso Infortunio o alla
stessa Malattia, l’Indennizzo per convalescenza post-ricovero sarà
pagato solamente in relazione al primo ricovero.
Articolo 13 - Cumulo degli indennizzi
13.1. Qualora l’Assicurato abbia sottoscritto più coperture assicurative offerte da CIGNA per lo stesso rischio:
• l’Assicurato potrà beneficiare della copertura assicurativa che
garantisce la liquidazione dell’importo più alto a titolo di indennizzo; oppure
• qualora gli importi riconosciuti a titolo di indennizzo siano
equivalenti, CIGNA dovrà corrispondere al Beneficiario il solo
indennizzo garantito dalla copertura assicurativa emessa per
prima.
13.2. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo che precede, l’Indennizzo sarà corrisposto in aggiunta ad ogni altra prestazione
assicurativa a cui l’Assicurato abbia diritto.
Articolo 14 - Dati personali
14.1. L’Assicuratore tratterà come confidenziali tutte le informazioni ed i dati relativi a ciascun Assicurato. CIGNA utilizzerà le informazioni ed i dati unicamente ai fini degli adempimenti derivanti
dalla presente Polizza, ivi compresa la gestione e amministrazione
della copertura assicurativa.
Articolo 15 - Legge applicabile e Foro competente
15.1. Le Condizioni Generali di Assicurazione sono regolate dalla
legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione è competente il Foro del luogo in cui l’Assicurato
risiede ovvero ha eletto domicilio
Articolo 16 - Reclami
16.1. L’Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami a CIGNA Life
Insurance Company of Europe SA-NV, Servizio Clienti e Sinistri,
Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961
920, fax: 800 227 708.
16.2. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono
06-421331, corredando l’esposto della documentazione inviata a
CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che
permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti.
Tabella Premi CignaTutela
Premio Singolo Assicurato
Uomo
Età
Donna
Mese
Anno
Mese
Anno
18-34
10
120
9
108
35-44
12
144
11
132
45-54
17
204
17
204
55-64
25
300
22
264
Premio Singolo Assicurato + Familiare
Eta
Mese
Anno
18-34
19
228
35-44
23
276
45-54
34
408
55-64
47
564
Mese
Anno
10
120
Premio Figlio a carico
Età
6 mesi - 17 anni
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE
S.A.- N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza della Repubblica, 30 - 9° piano, 20124 Milano - Italia
Dott. Mauro Guerrini, Direttore per l’Italia - Affinity

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