polizze itl10706 e it10706

Transcript

polizze itl10706 e it10706
NOTA INFORMATIVA
( POLIZZE ITL10706 E IT10706)
Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni”), e in conformità alla Circolare
Isvap 551/2005
Le parole e le espressioni con iniziali maiuscole hanno il significato ad esse attribuito nella presente Nota Informativa o, in mancanza,
nell’articolo 1, “Definizioni”, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
1. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Per le garanzie caso morte e Invalidità Totale Permanente,
Polizza n. ITL10706
1.a. Denominazione -CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, società di diritto belga (“Società” o “Assicuratore”).
1.b. Sede legale e sede secondaria -La Società ha sede legale in Belgio, Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles e, in Italia, ha la
propria Rappresentanza Generale in Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano. La Società è iscritta al numero MI-1997/1544708, del
Registro delle Imprese di Milano, C.F.: 04104721008.
1.c. Autorizzazioni - La Società opera in Italia in regime di stabilimento nei rami I e II dell’art. 2 co. 1 e nei rami 1 e 2 dell’art. 2 co. 3 del
decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”), è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza belga,
Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, http://www.cbfa.be/eng/contact/cont.asp ed è
iscritta nell’elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi dell’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private.
La società di revisione dell’Assicuratore è la seguente: PricewaterhouseCoopers Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-StevensWoluwe Belgium
Per le garanzie di Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego,
Polizza n. IT10706:
1.a. Denominazione -CIGNA Europe Insurance Company SA-NV, società di diritto belga (“Società” o “Assicuratore”).
1.b. Sede legale La Società ha sede legale in Belgio, 1000 Bruxelles, Avenue de Cortenbergh n. 52 ed è iscritta al numero 651649 del
registro di Commercio di Bruxelles.
1.c. Autorizzazioni - La Società è autorizzata ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi nei rami 1, 2, e 16 dell’art. 2 co. 3 del
Codice delle Assicurazioni Private, è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie, Financière et des
Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, http://www.cbfa.be/eng/contact/cont.asp ed è iscritta nell’elenco delle imprese
comunitarie operanti in Italia ai sensi dell’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private.
La società di revisione dell’Assicuratore è la seguente: PricewaterhouseCoopers Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-StevensWoluwe Belgium
Il contratto di assicurazione è intermediato da Amex Broker Assicurativo S.r.l. - Socio Unico - (“ABA”) con sede in Roma, Largo
Caduti di El Alamein n. 9
2. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Finalità del contratto - Le Società assumono nei confronti dell’Assicurato, e a beneficio di American Express, la copertura del rischio del
mancato rimborso del debito, comprensivo delle frazioni di premio e degli interessi e maturati, ancorché rateizzato, contratto dall’Assicurato
nei confronti di American Express a seguito dell’utilizzo della Carta Revolve American Express “Carta di Credito”, come risulta dal relativo
estratto conto (“Debito”), sino al momento del verificarsi del Sinistro ed alle condizioni specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione,
nel caso di decesso, Invalidità Totale Permanente (I.T.P.) - per la Polizza ITL 10706 - Inabilità Totale Temporanea (I.T.T.), Ricovero
Ospedaliero (R.O.) e Perdita di impiego (P.I.) dell’Assicurato - per la Polizza IT 10706 -.
Persone assicurabili - Per beneficiare delle prestazioni assicurative sopra indicate l'Assicurato dovrà avere un’età compresa tra i 18 ed i 63
anni alla Data di Effetto della Copertura Assicurativa.
Decorrenza e Durata – Le Polizze ITL 10706 e IT10706 saranno efficaci a partire dalle ore 24:00 della data di adesione del Contraente (“Data
di Effetto della Copertura Assicurativa”) e la copertura assicurativa rimarrà in essere fintanto che l’assicurato sia titolare di una “Carta di
Credito” a cui si applichi la copertura assicurativa descritta, fatto salvo il diritto di recesso del Contraente che potrà essere esercitato in ogni
momento. In tal caso, le Polizze ITL 10706 e IT10706 cesseranno di essere efficaci a partire dalla data dell’estratto conto mensile successivo
alla data di ricevimento da parte degli Assicuratori della dichiarazione di recesso del Contraente. Le Società, a loro volta, hanno la facoltà di
recedere dal contratto di assicurazione con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso. In ogni caso, le Società continueranno a pagare gli
indennizzi relativi ai Sinistri che si siano verificati prima della data di efficacia del recesso.
L’effetto di una Polizza è condizionata all’effetto dell’altra. Pertanto la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, di una Polizza
determinerà la cessazione di efficacia anche dell’altra Polizza.
Condizioni per l’assunzione del rischio – Per aderire alle Polizze il Contraente dovrà dichiarare di essere, per quanto di sua conoscenza, in
buono stato di salute. Egli prende pertanto atto che la veridicità e l’esattezza della dichiarazione costituisce il presupposto per la validità e
l’effetto della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Massimali assicurabili - L’importo massimo che l’Assicuratore corrisponderà in caso di morte o I.T.P. non potrà superare euro 15.000.00
(quindicimila/00), per ciascun Assicurato. L’importo massimo che l’Assicuratore corrisponderà mensilmente in caso di I.T.T., R.O. e P.I.
non potrà superare euro 1.300 (milletrecento/00) e in ogni caso non potrà complessivamente superare l’importo di euro 15.000.00
(quindicimila/00), per ciascun Assicurato.
L’Assicurato accetta che l’Assicuratore, in caso di Sinistro, provveda al pagamento dei relativi indennizzi direttamente e integralmente ad
American Express.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO E INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE -POLIZZA ITL 10706
Le prestazioni sono legate al verificarsi di eventi quali il decesso e l’invalidità dell’Assicurato qualunque sia la causa.
1
DECESSO - in caso di decesso l’Assicuratore corrisponderà ad American Express una somma uguale al Debito che l’Assicurato
risulta avere nei confronti di American Express nel giorno del decesso, come risultante dall’Estratto Conto della “Carta di Credito”, e
comunque entro il limite massimo di euro 15.000.
2
INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE - In caso di I.T.P. l’Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari al Debito
dell'Assicurato al momento del Sinistro, come risultante dall’Estratto Conto della “Carta di Credito”e, comunque, entro il limite massimo di euro
15.000. L’Assicuratore corrisponderà il predetto importo successivamente alla data dell’accertamento dell’Invalidità Totale Permanente,
dedotto ogni eventuale importo già corrisposto dall’Assicuratore a titolo di Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di
Impiego
PRESTAZIONI IN CASO DI INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA DI IMPIEGO -POLIZZA IT
10706
1
INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA – Dopo 30 (trenta) giorni consecutivi di I.T.T. (“Periodo di Franchigia”) l’Assicuratore
corrisponderà ad American Express la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza- dovuta
mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite
massimo di 1.300 euro al mese e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi. Per beneficiare della garanzia per I.T.T. l’Assicurato non
dovrà essere stato dichiarato inabile al lavoro per motivi di salute per più di 30 (trenta) giorni durante i 12 (dodici) mesi antecedenti la Data di
Effetto della Copertura Assicurativa, né essere, a tale data, sottoposto a trattamento medico-sanitario.
2
RICOVERO OSPEDALIERO – L’Assicuratore pagherà l’indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato, conseguente ad
un Infortunio o una Malattia che si protragga per più di 24 ore consecutive. Successivamente, per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni
consecutivi di Ricovero Ospedaliero riconducibile al medesimo Sinistro, l’Assicuratore corrisponderà la rata minima alla data di adesione alla
presente polizza - come definita nel regolamento Carta - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data
del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese e, comunque, per un periodo non eccedente i 18
mesi.
3
PERDITA DI IMPIEGO – Dopo 30 (trenta) giorni continuativi di inattività lavorativa (“Periodo di Franchigia”), l’Assicuratore pagherà
ad American Express la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente
in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300
euro al mese e, comunque, per un periodo non eccedente i 12 mesi. L’Assicuratore pagherà l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato riceva
comunicazione di licenziamento, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, purché siano trascorsi almeno
180 (centoottanta) giorni dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa (“Periodo di Carenza”).
Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi sopra descritti qualora si siano verificati a seguito di particolari circostanze
specificate all’articolo 5 “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Perfezionamento del contratto - Il contratto di assicurazione si intende concluso per il Contraente il primo giorno del secondo mese successivo
all’adesione alle Polizze da parte del Contraente (“Data di Effetto del Contratto”). Per tale periodo, pertanto, il Contraente non è vincolato dal
contratto di assicurazione benché l’Assicuratore abbia assunto l’obbligo di prestare copertura assicurativa a partire dalla Data di Effetto
della Copertura Assicurativa.
Diritto di ripensamento – Il Contraente potrà chiedere l’estinzione del contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Effetto del
Contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax al numero 800 227708 o
contattando il Numero Verde del Servizio Clienti e Reclami 800 961 920. Qualora il premio fosse già stato addebitato, esso verrà rimborsato
al Contraente tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso.
Premio - Il Premio relativo alle Polizze è il medesimo per tutti gli Assicurati, indipendentemente dall’età e/o dal sesso dell’Assicurato ed è
comprensivo di imposte. Il Premio verrà pagato dall’Assicurato ad ABA, autorizzato all’incasso dalle Società, mediante addebito su ““Carta
di Credito”.
Alle Polizze ITL10706 e IT10706 si applicano le disposizioni di legge in materia fiscale in vigore alla data di conclusione del
contratto, fatte salve successive modifiche.
Si segnala, in particolare, che i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dalle imposte e danno diritto ad una
detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell’IRPEF, alle condizioni e nei limiti
fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio è destinata alla copertura di tali rischi, il diritto alla detrazione spetta con
riferimento esclusivo e, quindi, limitatamente a tale componente.
Riscatto - Il contratto non prevede un valore di riscatto.
Scioglimento del contratto – Il contratto di assicurazione cessa di essere efficace, con perdita dei premi eventualmente già versati, al
verificarsi del primo dei seguenti eventi:
-invio della dichiarazione di recesso con le modalità sopra indicate;
- decesso dell’Assicurato; -la perdita della qualità di Titolare della “Carta di Credito” da parte dell’Assicurato; -il compimento del
65° anno di età dell’Assicurato; -mancato pagamento del Premio.
Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni – In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà contattare il Numero Verde del
Servizio Sinistri e richiedere il modulo per la denuncia del sinistro. L’Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione Servizio Sinistri 800
961920 dettagliatamente descritta nell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV
gestirà, su incarico di CIGNA Europe Insurance Company SA-NV e per suo conto, i Sinistri relativi alle coperture assicurative per I.T.T., R.O. e
P.I.
Informativa in corso di contratto – Le Società si impegnano ad inviare tempestivamente al Contraente qualsiasi variazione delle informazioni
contenute nella presente Nota Informativa.
Prescrizione - Ai sensi dell’articolo 2952 c.c i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Legge applicabile al contratto - Il contratto di assicurazione è sottoposto alla legge italiana.
Lingua in cui è redatto il contratto – Le Polizze, e ogni altro documento ad esse allegato, sono redatte in lingua italiana.
Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alle Polizze sarà competente il Foro del luogo in cui l’Assicurato risiede o ha eletto
domicilio.
Reclami - L’Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza ITL10706 a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV,
Servizio Clienti e Reclami, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. L’Assicurato potrà
indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza IT10706 a CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. Avenue de Cortenbergh n.
52, 1000 Bruxelles (Belgio), numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l’esposto
della documentazione inviata a CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi
esistenti.
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA-NV e CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. sono responsabili
della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.
INFORMATIVA AMEX BROKER ASSICURATIVO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della Privacy”)
1) In caso di adesione, i dati personali raccolti da Amex Broker Assicurativo S.r.l. verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione per
consentire l'attivazione della relativa polizza e l’emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di
Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi ai sensi di legge, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per
legge.
2) La raccolta e la comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi
contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all’attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.
3) La Compagnia di Assicurazione, ricevuti i dati da Amex Broker Assicurativo S.r.l., comunicherà ad American Express Services Europe
Limited l'ordine per il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza. American Express Services Europe Limited ed Amex Broker
Assicurativo S.r.l., domiciliate per l'oggetto in Roma, Largo Caduti di El Alamein,9, sono quindi Titolari dei rispettivi trattamenti come anzi
descritti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Compliance di American Express, domiciliato, per la carica,
come sopra.
4) Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all' art. 7, D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (es.: avere accesso ai propri dati, chiederne la
modifica, la cancellazione, opporsi al trattamento dei dati stessi, il tutto ai sensi di legge).
INFORMATIVA AMEX BROKER ASSICURATIVO SULL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
Ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni”)
Amex Broker Assicurativo S.r.l. si occupa, nel rispetto della normativa vigente, di identificare sul mercato prodotti assicurativi in linea con le
esigenze dei Partner Commerciali e che possono essere di interesse per i Titolari di Carta American Express. Al riguardo si chiarisce che il
ruolo di Amex Broker è quello di intermediario per le Compagnie di Assicurazione dalle quali riceve il compenso per la propria attività, per cui
nessun costo aggiuntivo viene addebitato ai Titolari per l’attività svolta da Amex Broker. Non sussiste alcun obbligo di sottoscrizione delle
polizze da parte dei Titolari di Carta American Express, i quali possono coprire i loro rischi con diverse modalità o tramite altri soggetti.
INFORMATIVA CIGNA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice della Privacy”)
1. Finalità e trattamento dei dati personali
Al fine di fornirLe i servizi assicurativi oggetto delle Polizze nn. ITL10706 e IT10706 gli Assicuratori dovranno poter trattare i Suoi dati
personali, anche di natura sensibile. I Suoi dati verranno trattati da CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA-NV e CIGNA
EUROPE INSURANCE COMPANY SA-NV. - Titolari del trattamento - solamente per finalità assicurative, che comprendono, in via
esemplificativa, l’emissione dei certificati di assicurazione, la raccolta dei premi, la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi,
l’adempimento di altri obblighi contrattuali, o previsti dalla legge e l’esercizio dei diritti riservati all’impresa di assicurazione.
Per le finalità sopraindicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti determinati, incaricati dai Titolari della fornitura di servizi
strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’adesione alla polizza collettiva avente ad oggetto le Polizze nn.
ITL10706 e IT10706 ad altre società del gruppo situate anche all’estero, all’ISVAP ed, infine, a consulenti legali, medici e periti.
2. Modalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate
anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da dipendenti e collaboratori dei Titolari, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle
istruzioni ricevute e assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati.
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione.
3. Diritti dell’interessato
Lei avrà diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano e delle finalità per cui vengono
utilizzati. Ha altresì il diritto di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco e di
opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni sui soggetti ai quali i dati vengono
comunicati (ad esempio Amex Broker Assicurativo S.r.l.) ovvero sui soggetti che, in qualità di responsabili od incaricati, possono venire a
conoscenza dei Suoi dati, Lei potrà rivolgersi sia a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Rappresentanza Generale per l’Italia,
Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, Servizio Clienti e Reclami n. 800 961 920, sia a CIGNA Europe Insurance Company SA-NV,
Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles (Belgio) Servizio Clienti e Reclami n. 800 961 920, fax: 800 227 708.
4. Rifiuto del conferimento dei dati
Benché ne abbia diritto, il rifiuto di conferire i dati personali e sensibili, comporterà l’impossibilità di aderire alle Polizze nn. ITL10706 e
IT10706. L’eventuale, successiva, richiesta di cancellazione dei Suoi dati o di interruzione del loro trattamento potrebbe determinare
l’impossibilità per i Titolari di adempiere alle obbligazioni derivanti dall’adesione alla polizza collettiva compresa la gestione dei sinistri e la
liquidazione degli indennizzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE SUL CREDITO ( POLIZZE ITL10706 E IT10706)
1. DEFINIZIONI
American Express: American Express, Services Europe Ltd. con sede in Largo Caduti di El Alamein, 9 – 00173 Roma
Assicurato, Contraente: il titolare (“Titolare”) di una Carta Revolve American Express (“Carta di Credito”), che abbia aderito alle Polizze
ITL10706 e IT10706.
Assicuratore: CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. - N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza della
Repubblica n. 30, 20124 Milano (per le coperture caso morte e Invalidità Totale Permanente, Polizza ITL 10706) e CIGNA EUROPE
INSURANCE COMPANY S.A. - N.V., Società di diritto belga con sede in Avenue de Cortenbergh, 52 – 1000 Bruxelles (Belgio) (per le
coperture per Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, Polizza IT 10706).
Data di Effetto della Copertura Assicurativa: la copertura assicurativa è efficace a partire dalle ore 24 del giorno di adesione alla Polizza,
come indicato nel certificato di assicurazione.
Data di Effetto del Contratto di Assicurazione: il primo giorno del secondo mese successivo alla Data di Effetto della Copertura
Assicurativa.
Debito: l’ammontare complessivo del debito (comprensivo, ove rateizzato, dei relativi interessi e frazioni di premio maturati) conseguente
all’utilizzo della “Carta di Credito”, contratto dall’Assicurato nei confronti di American Express sino al momento del verificarsi del Sinistro,
come risulta dal relativo Estratto Conto.
Estratto Conto: il dettaglio delle operazioni effettuate con una “Carta di Credito”, incluse le operazioni effettuate da eventuali Carte
Supplementari, delle spese accessorie ad esse collegate e dei relativi interessi che American Express invierà mensilmente al Contraente.
Infortunio: la lesione, verificatasi dopo la Data di Effetto della Copertura Assicurativa, subita dall’Assicurato in qualsiasi parte del corpo,
derivante direttamente ed in via esclusiva da un evento improvviso ed imprevisto causato da circostanze esterne, violente e visibili,
indipendente da ogni altra causa.
Invalidità Totale Permanente (I.T.P.): l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato, causata da Infortunio o Malattia e comprovata da
evidenze mediche, che determini l’impossibilità per l’Assicurato di svolgere qualsiasi attività lavorativa retribuita. Nella determinazione del
grado di invalidità, l’Assicuratore farà riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2000. Se la
percentuale di invalidità complessivamente riscontrata è uguale o superiore al 66%, l’Assicurato verrà considerato, ai fini della Polizza, come
invalido in via totale e permanente.
Inabilità Totale Temporanea (I.T.T.): la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria normale
attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia comprovata da evidenze mediche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute, verificatasi dopo la Data di Effetto della copertura assicurativa, non dipendente da Infortunio,
clinicamente ed oggettivamente constatabile, fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dalle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione.
Medico: una persona, che non sia lo stesso Assicurato, un suo socio in affari, o un membro prossimo della sua famiglia, laureato in
medicina in una Università occidentale e legalmente abilitato ed iscritto presso il competente albo professionale dello stesso paese in cui le
prestazioni medico-chirurgiche sono state fornite dal Medico all'Assicurato. Il termine può anche comprendere uno specialista, come ad
esempio, i chiropratici o fisioterapisti. Questi specialisti devono essere abilitati alla professione ed avere conseguito un livello di istruzione
specialistica nei settori di rispettiva competenza.
Ospedale: un’organizzazione legalmente costituita, pubblica o privata, che operi principalmente per il ricovero, l’assistenza sanitaria e la
curadi persone inferme, sofferenti o ferite, che mantenga strutture per la diagnosi e interventi chirurgici e fornisca prestazioni infermieristiche
atempo pieno. Il termine Ospedale non comprende:
1) un istituto per le malattie mentali, un istituto che operi principalmente per la cura di malattie psichiche o psicologiche e il reparto
psichiatrico di un Ospedale; 2) un luogo per anziani, una casa di riposo, un luogo per la cura di drogati o etilisti; o 3) una clinica per cure
termali e naturali; una casa di cura per malati cronici; un convalescenziario, un centro di riabilitazione, strutture per
cure con lunga degenza.
Perdita di Impiego (P.I.): la perdita del posto di lavoro a causa del licenziamento intimato per “giustificato motivo oggettivo” - ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa - di cui all’art. 3 L. 604/1966, successiva alla Data di
Effetto della Copertura Assicurativa, fatte salve le esclusioni specificamente indicate dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Periodo di Franchigia Assoluta: un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle
presenti Polizze, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Il Periodo di Franchigia è di 30 giorni nei casi di I.T.T. e P.I.
Polizza, o Polizze: i documenti relativi alle Polizze ITL 10706 e IT10706 firmati dall’Assicuratore che provano il contratto di assicurazione e a
cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Premio: il premio assicurativo mensile pagato dall’Assicurato all’Assicuratore per mezzo di “Carta di Credito”, calcolato sulla base dello
0,70% del saldo del conto della “Carta di Credito” e che sarà addebitato da American Express mensilmente e direttamente sull’Estratto
Conto.
Ricovero Ospedaliero: il ricovero dell'Assicurato per almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive come paziente interno in un Ospedale per
decisione di un Medico, con regolare terapia e assistenza medica.
Sinistro: il verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 2 per i quali è prestata l’assicurazione.
2. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’Assicuratore assume nei confronti dell’Assicurato e a beneficio di American Express la copertura del rischio del mancato rimborso del
Debito, ancorché rateizzato, contratto nei confronti di American Express a seguito dell’utilizzo della “Carta di Credito” come risulta dal relativo
Estratto Conto -ai sensi e nel rispetto del regolamento Carta separatamente sottoscritto dall’Assicurato - sino al momento del verificarsi del
Sinistro, alle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, nei seguenti casi:
(i) Decesso (D);
(ii) Invalidità Totale Permanente (I.T.P.);
(iii) Inabilità Totale Temporanea(I.T.T.);
(iv) Perdita di Impiego (P.I);
(v) Ricovero Ospedaliero (R.O.).
3. CONDIZIONI e REQUISITI DI AMMISSIONE
3.1 REQUISITI PER L’ADESIONE ALLA POLIZZA
Per beneficiare delle coperture sopra indicate l'Assicurato dovrà avere un’età compresa tra i 18 ed i 63 anni alla Data di Effetto della
Copertura Assicurativa e, a tale data:
(i) Per beneficiare della garanzia per I.T.T. l’Assicurato non dovrà essere stato dichiarato inabile al lavoro per motivi di salute per più di
30 (trenta) giorni durante i 12 (dodici) mesi antecedenti la Data di Effetto della Copertura Assicurativa, né essere, a tale data,
sottoposto a trattamento medico-sanitario.
(ii) Per la copertura P.I. l'Assicurato dovrà esercitare in Italia un’attività di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno ed a tempo
indeterminato.
(iii) Per la copertura di R.O., l'Assicurato dovrà esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo.
3.2 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Per aderire alla Polizza, l'Assicurato dovrà dichiarare contestualmente di:
(i) accettare integralmente i termini e le condizioni del contratto di assicurazione;
(ii) essere, per quanto di sua conoscenza, in buono stato di salute;
(iii) essere in possesso dei requisiti di adesione di cui al precedente paragrafo 3.1.
4. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Tutti gli indennizzi sono basati sul Debito dell'Assicurato verso American Express alla data del Sinistro. In ogni caso, l’importo massimo che
l’Assicuratore corrisponderà complessivamente in caso di Sinistro è pari a € 15.000 (quindicimila), per ciascun Assicurato. In particolare: i) in
caso di decesso l’Assicuratore corrisponderà ad American Express una somma uguale al Debito, come risultante da relativo Estratto Conto,
che l’Assicurato risulta avere nei confronti di American Express nel giorno del decesso e comunque entro il limite massimo di € 15.000
(quindicimila). ii) In caso di I.T.T. l’Assicuratore corrisponderà ad American Express un importo pari alla rata minima - come definita nel
regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza , dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate
alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 24 mesi successivi al Periodo di Franchigia, fino ad un
massimo di € 1.300 (milletrecento) al mese. iii) In caso di I.T.P. l’Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari al Debito
dell'Assicurato come risulta dal relativo Estratto Conto al momento del Sinistro e comunque non eccedente € 15.000 (quindicimila). iv) In caso
di P.I. l’Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari alla rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di
adesione alla presente polizza dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta
dall’Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 12 mesi, successivamente al Periodo di Franchigia, fino ad un massimo di € 1.300
(milletrecento) al mese. v) In caso di Ricovero Ospedaliero l’Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari alla rata minima come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle
spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 18 mesi successivi fino ad un massimo
di € 1.300 (milletrecento) al mese.
Clausola di vincolo: l’Assicurato accetta che in caso di Sinistro i relativi indennizzi vengano pagati direttamente ed integralmente
dall’Assicuratore ad American Express.
5. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla copertura assicurativa il decesso, I.T.P., I.T.T., P.I. e R.O. causati da uno o più dei seguenti eventi:
x uso di medicinali e di sostanze stupefacenti non prescritti da un medico;
x ubriachezza dell’Assicurato (tasso d’alcoolemia superiore al tasso di 0.50 g.);
x gravidanza o patologie derivanti dalla gravidanza;
x malattie o infortuni anteriori all’inizio della copertura noti all’Assicurato al momento dell’adesione alla Polizza;
x lesioni autoinflitte;
x affezioni psichiche o neuropsichiatriche e/o depressione nervosa;
x suicidio o tentato suicidio nei primi 24 mesi di efficacia della copertura assicurativa;
x guerra dichiarata in cui l’Italia sia parte belligerante o guerra non dichiarata;
x sommosse, insurrezioni, attentati o atti di terrorismo, qualunque siano i luoghi ed i protagonisti, in cui l’Assicurato prenda parte attiva;
x incidenti di volo verificatisi in occasione di competizioni o durante voli su apparecchi non muniti di certificato di navigazione o voli non
di linea;
x incidenti occorsi a bordo di veicoli a motore o natanti in occasione di competizioni o di rallies.
Sono, in particolare, esclusi dalla copertura assicurativa i casi di I.T.T. causata da Malattia o Infortunio che colpisca l’Assicurato non residente
in Italia, o se ivi residente, allorché si trovi o soggiorni temporaneamente fuori dall’Italia. L’esclusione che precede non si applica al caso in cui
l’Assicurato, residente in Italia, si trovi o soggiorni temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea e non possa ritornare in Italia
in quanto sottoposto a Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia.
Sono, altresì, esclusi dalla copertura assicurativa i casi di P.I.
– nelle ipotesi di prestazione d’opera occasionale o di lavoro somministrato o a progetto;
–
–
–
–
–
–
–
–
nel caso di cessazione, alla scadenza naturale, di un contratto di lavoro a termine o di un contratto di inserimento;
nel caso di dimissioni dell’Assicurato;
nel caso di licenziamento dell’Assicurato per “giustificato motivo soggettivo” - un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da
parte del prestatore di lavoro - ai sensi dell’Art. 3 L. 604/1966;
qualora il licenziamento sia intimato prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa;
nel caso di prepensionamento o di pensionamento dell’Assicurato;
se l’Assicurato è posto in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
se l’Assicurato ha diritto a trattamenti speciali di disoccupazione;
se l’Assicurato è iscritto nelle liste di mobilità presso gli uffici regionali competenti e ha diritto all’indennità di mobilità come previsto
dalla legge 223/1991.
6. DURATA E CESSAZIONE DI EFFICACIA
La copertura assicurativa è efficace a partire dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa e rimarrà in essere fintanto che l’assicurato sia
titolare di una “Carta di Credito” a cui si applichi la copertura assicurativa descritta, fatto salvo i casi descritti nel presente articolo nonché il
diritto di recesso di cui all’art. 7.
La copertura assicurativa cesserà di essere efficace nei seguenti casi:
(i) al compimento del 65° anno di età dell’Assicurato;
(ii) in caso di perdita della qualità di Titolare della “Carta di Credito”, da parte dell’Assicurato, quale che ne sia la causa, ivi compresa la
sospensione, cancellazione o rinuncia alla “Carta di Credito”, ai sensi del regolamento (dal momento in cui le stesse siano
intervenute), salvo il caso in cui la sospensione, cancellazione o rinuncia avvengano a causa di decesso, I.T.T., I.T.P., P.I. o R.O.
(iii) in caso di recesso dell’Assicurato e/o dell’Assicuratore con le modalità di cui al successivo articolo 7;
(iv) in caso di mancato pagamento del Premio da parte dell’Assicurato ai sensi dell’art. 8.
7. RECESSO
L’Assicurato avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di assicurazione con dichiarazione scritta spedita all’Assicuratore a
mezzo di raccomandata a/r all’indirizzo di cui all’articolo 11. La copertura cesserà di essere efficace a partire dalla data dell’Estratto Conto
mensile successivo alla data di ricevimento da parte dell’Assicuratore della dichiarazione di recesso dell’Assicurato. L’ Assicuratore a sua
volta, ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso. In ogni caso l’ Assicuratore
continuerà a pagare gli indennizzi relativi ai Sinistri che si siano verificati prima della data di efficacia del recesso.
8. PREMIO
La copertura assicurativa sarà concessa a fronte del pagamento all’Assicuratore da parte dell’Assicurato per mezzo di “Carta di Credito” di un
premio mensile posticipato. Il Premio sarà determinato nella misura dello 0,70% da calcolarsi in base al Saldo risultante dall’Estratto Conto e
sarà addebitato mensilmente da American Express sul Conto Carta dell’Assicurato secondo le disposizioni di cui al regolamento Carta.
L’Assicurato autorizza sin d’ora l’addebito di detto importo mensilmente e direttamente sulla ““Carta di Credito”.
Il mancato pagamento del premio da parte dell’Assicurato determinerà la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24.00 del
giorno in cui il premio verrà pagato. La copertura cesserà automaticamente di essere efficace se l’Assicuratore, entro i sei mesi dalla data in
cui il premio è dovuto non agisca perla riscossione.
9. RICHIESTE DI INDENNIZZO
In caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà tempestivamente contattare il Servizio Sinistri di CIGNA al Numero verde 800 961920 e richiedere il
modulo di denuncia del Sinistro.
Spetta all’Assicurato fornire all’Assicuratore tutte le informazioni utili al fine di constatare e verificare l’esistenza del diritto alla copertura
assicurativa prevista dal contratto di assicurazione. In caso di ripresa di un'attività lavorativa autonoma o subordinata, l'Assicurato deve
immediatamente darne notizia all’Assicuratore.
Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del Medico o della ASL o altro ente competente, e recare firma e timbro
del Medico che lo rilascia.
L'Assicuratore può richiedere che l'Assicurato produca, successivamente all’invio del modulo di denuncia del Sinistro, documentazione
aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicuratore può altresì richiedere che l’Assicurato
si sottoponga, a spese dell'Assicuratore, ad una visita medica presso un Medico da questi indicato.
Il pagamento delle prestazioni assicurative da parte dell’Assicuratore avverrà dopo l’invio della richiesta di indennizzo debitamente formulata e
documentata come richiesto dalle disposizioni di cui al presente articolo.
9.1 DECESSO
Gli eredi o aventi causa dell’Assicurato dovranno dare tempestivamente avviso all’Assicuratore del decesso dell’Assicurato. In particolare,
dovranno essere trasmessi all’Assicuratore i seguenti documenti:
(i) certificato di morte;
(ii) certificato medico che indichi la causa del decesso.
9.2. INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA
L’Assicuratore pagherà l’indennizzo dopo un periodo di I.T.T. protrattasi per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi (Periodo di Franchigia).
Successivamente, dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di I.T.T. riconducibile al medesimo Sinistro, l’Assicuratore corrisponderà
la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e
calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese.
Il Periodo di Franchigia non si calcola in caso di nuova interruzione verificatasi dopo la ripresa dell’attività lavorativa, se il periodo di ripresa
dell’attività è stato inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Le interruzioni di attività lavorativa durante la gravidanza o dopo il parto saranno considerate a titolo di I.T.T. solo al di fuori del periodo di
tutela del posto di lavoro per maternità. Se l’interruzione di attività si prolunga oltre il predetto termine, comincerà a decorrere un nuovo
Periodo di Franchigia calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui l’indennità per maternità non è più dovuta.
Il diritto dell’Assicurato al pagamento dell’indennizzo cessa alla data in cui l’Assicurato è riconosciuto, a seguito di un controllo medico, capace
di riprendere anche parzialmente un’attività lavorativa autonoma o dipendente.
La prestazione per I.T.T. non potrà essere corrisposta in aggiunta alla prestazione per R.O.
Al termine del Periodo di Franchigia, ovvero al termine di ciascun periodo di I.T.T., l’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore un certificato
medico che attesti:
– la natura della Malattia o dell’Infortunio che ha provocato l’I.T.T.;
– la data di inizio della Malattia o la data dell’Infortunio;
– la durata probabile dell’incapacità lavorativa.
L’Assicuratore potrà richiedere il rinnovo della predetta documentazione ad ogni scadenza di ciascun periodo di I.T.T. Al termine di ciascun
periodo di I.T.T. l’Assicurato dovrà, inoltre, inviare all’Assicuratore una dichiarazione in cui attesti di non avere ripreso l’attività lavorativa per il
periodo di I.T.T. corrispondente.
9.3. INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
Nel caso di Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o Malattia, l’Assicuratore pagherà l’importo corrispondente al Debito
dell’Assicurato alla data dell’Infortunio o della Malattia. L’Assicuratore corrisponderà il predetto importo successivamente alla data
dell’accertamento dell’Invalidità Totale Permanente, dedotto ogni eventuale importo già corrisposto dall’Assicuratore a titolo di I.T.T., R.O. o
P.I.
L’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore, un certificato medico che attesti:
– la natura della Malattia o dell’Infortunio che ha provocato l’I.P.T.;
– la data di inizio della Malattia o la data dell’Infortunio;
– il certificato di un medico legale ovvero il certificato emesso dagli enti preposti (INAIL, INPS, ASL ecc.) attestante il grado di invalidità.
9.4. PERDITA DI IMPIEGO
Periodo di Carenza: L’Assicuratore pagherà l’indennizzo nel caso in cui l’Assicurato riceva comunicazione di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, purché siano
trascorsi almeno 180 (centoottanta) giorni dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa.
Periodo di Franchigia: L’Assicuratore provvederà al primo pagamento dell’indennizzo decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva
cessazione del rapporto di lavoro.
Successivamente, dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Perdita di Impiego riconducibile al medesimo Sinistro, l’Assicuratore
corrisponderà la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in
relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro
al mese.
L’Assicurato non avrà diritto all’Indennizzo per Perdita di Impiego se, durante il periodo in cui è disoccupato abbia diritto all’indennizzo per
I.T.T. o R.O.
Nel caso in cui l’Assicurato riceva dal proprio datore di lavoro un’indennità sostitutiva del preavviso, la garanzia per P.I. sarà efficace a partire
dal termine del periodo di preavviso relativamente al quale si riferisce l’indennità sostitutiva corrisposta dal datore di lavoro.
L’Assicurato che ha beneficiato della garanzia assicurativa in relazione ad un caso di P.I. ha diritto ad un’ulteriore prestazione assicurativa in
relazione ad un nuovo caso di P.I., a condizione che la notifica della cessazione del rapporto di lavoro abbia luogo dopo che sia trascorso un
periodo di attività remunerata di almeno sei mesi consecutivi durante i quali l'Assicurato ha esercitato un’attività lavorativa come lavoratore
subordinato presso lo stesso datore di lavoro. Si applicherà in ogni caso un nuovo Periodo di Franchigia.
L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore la prova dello stato di disoccupazione. A tal fine, l’Assicurato dovrà trasmettere all’Assicuratore:
– copia della scheda professionale;
– copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
– copia del documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico o alle liste di mobilità regionale.
Al termine di ciascun periodo di P.I. l’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore una dichiarazione scritta in cui attesti di non avere ripreso
l’attività lavorativa nel periodo di P.I. corrispondente.
9.5. RICOVERO OSPEDALIERO
L’Assicuratore pagherà l’indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato, conseguente ad un Infortunio o una Malattia che si
protragga per più di 24 ore consecutive.
Successivamente, per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero riconducibile al medesimo Sinistro,
l’Assicuratore corrisponderà la rata minima alla data di adesione alla presente polizza - come definita nel regolamento Carta - dovuta
mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall’Estratto Conto, con il limite
massimo di 1.300 euro al mese.
La prestazione per Ricovero Ospedaliero non potrà essere corrisposta in aggiunta alla prestazione per I.T.T.
L’Assicurato dovrà inviare all’Assicuratore una lettera dell'Ospedale presso cui è avvenuto il ricovero, firmata da un Medico che indichi la data
di ammissione e di dimissione e la causa del Ricovero Ospedaliero.
La copertura assicurativa per Ricovero Ospedaliero non sarà efficace se l’Assicurato cessa di esercitare la propria attività lavorativa
autonoma.
10. MODIFICHE
L’Assicuratore si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali di Assicurazione previa comunicazione scritta all’Assicurato da inviarsi
anche unitamente all’Estratto Conto.
11. COMUNICAZIONI
La Rappresentanza Generale gestirà, su incarico di Cigna Europe Insurance Company SA-NV e per suo conto, i Sinistri relativi alle
copertureassicurative per I.T.T., R.O. e P.I.Pertanto, salvo quanto altrimenti previsto dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, ogni
comunicazione relativa alle PolizzeITL10706 e IT10706 dovrà essere inviata per iscritto all’Assicuratore al seguente indirizzo: Cigna Life
Insurance Company of Europe SA-NV,Rappresentanza Generale per l’Italia, piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, fax: 800 227708.
12. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
L’Assicurato potrà esercitare il diritto di ripensamento e chiedere l’estinzione della presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla
Data di Effetto del Contratto, senza penali e senza indicarne il motivo, contattando il Numero Verde del Servizio Clienti e Reclami 800 961
920, fax : 800 227 708. Nel caso in cui il premio sia già stato addebitato, questo sarà restituito al Contraente mediante accredito sulla “Carta di
Credito”.
13. RECLAMI
L’Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza ITL10706 a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Servizio
Clienti e Reclami, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. L’Assicurato potrà indirizzare
eventuali reclami relativi alla Polizza IT10706 a CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000
Bruxelles (Belgio) numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l’esposto
della documentazione inviata a CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi
esistenti.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto di assicurazione è sottoposto alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Polizze sarà competente il Foro del luogo in cui l’Assicurato risiede o ha eletto domicilio.
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.- N.V.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza della Repubblica, 30 - 9° piano, 20124 Milano - Italia
Eliseo Gomez - Rappresentante Generale
Stephen Bishop - Legale Rappresentante