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Ipsoa - Paghe luglio - 10 Luglio 2014 Ore 06:00 Assegno per il nucleo familiare: quando spetta e come si calcola di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista I datori di lavoro devono procedere alla verifica della spettanza e al ricalcolo dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare prima di elaborare le paghe del mese di luglio, sulla base dell’apposito modello trasmesso dai lavoratori aventi diritto. La disciplina generale L’assegno per il nucleo familiare costituisce un’integrazione della retribuzione erogata dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti subordinati. Il diritto è esteso, con pagamento diretto da parte dell’istituto, anche ai lavoratori parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente aventi diritto. La spettanza è direttamente collegata allo status di lavoratore subordinato e all’effettiva esistenza di un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti. Il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nel periodo d’imposta precedente. Tale reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione. Il reddito del nucleo familiare, da inserire nella richiesta che il lavoratore deve annualmente presentare al datore di lavoro, ricomprende dunque i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue, conseguiti dai componenti il nucleo nell'anno 2013 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1°luglio 2014 fino al 30 giugno 2015. L’ammontare dell’assegno da corrispondere va determinato sulla base di apposite tabelle pubblicate annualmente dall’INPS: gli scaglioni di reddito in base ai quali calcolare l’importo dell’assegno infatti variano di anno in anno, essendo rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. Dal 1.1.2007 è stata prevista l’inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti. La norma trova quindi applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell’assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti. Il diritto all’assegno sorge per tutti i periodi di lavoro, inclusi il periodo di prova e di preavviso, anche qualora non lavorato. La maturazione avviene anche durante le assenze dovute a ferie, festività non domenicali, infortunio, malattia, maternità obbligatoria e facoltativa, cig e cigs. Tab.1 – Nucleo familiare ai fini ANF - Soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica Adempimenti e procedure Prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dell’assegno da erogare, sulla base del modulo di richiesta INPS (ANF/DIP SR 16) presentato dal lavoratore. Nel modulo il lavoratore riporta i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e i redditi percepiti da ognuno con riferimento al periodo di imposta precedente. Tab.2 – Redditi rilevanti per il calcolo dell’ ANF TIPOLOGIA DI REDDITO Redditi complessivi assoggettabili all’Irpef Redditi tassabili prodotti all’estero Assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o divorzio Redditi esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria) Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite RILEVA NZA SI SI SI SI SI del lotto e dei concorsi a pronostici) arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione trattamenti di fine rapporto indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, pensionati di inabilità ai minori invalidi non deambulanti SI NO NO NO L’assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per: - ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato; - ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato; - ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali. L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Casi particolari e autorizzazioni ARRETRATI - Il lavoratore può presentare domanda per la corresponsione degli assegni arretrati per periodi pregressi, anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purchè nel termine prescrizionale di 5 anni. In questo caso andrà compilato un modulo di richiesta per ogni periodo annuale (luglio-giugno). AUTORIZZAZIONI - Esistono alcune fattispecie ricorrendo le quali è necessaria, prima che si proceda all’erogazione dell’assegno, una espressa autorizzazione da parte dell’INPS: · richiesta di inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.); · possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.); · applicazione dell’aumento dei livelli reddituali; · coniuge che non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP; · figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; · figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori; · figli del coniuge nati da precedente matrimonio; · fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti; · nipoti in linea retta a carico dell’ascendente; · familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età; · familiari maggiorenni inabili; · per minori in accasamento eterofamiliare; · per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; · per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"; · mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro. · affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare, poiché non lavoratore o non titolare di pensione, e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare. In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Dal 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2005. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell’Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell’assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell’Istituto. Copyright © - Riproduzione riservata