Centri di autodemolizione e per centri di stoccaggio e

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Centri di autodemolizione e per centri di stoccaggio e
COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
(PROVINCIA DI RAVENNA)
REGOLAMENTO COMUNALE
PER CENTRI DI AUTODEMOLIZIONE
E PER
CENTRI DI STOCCAGGIO E/O
TRATTAMENTO DEI ROTTAMI
METALLICI FERROSI E NON FERROSI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20 Marzo 1990
(CO.RE.CO Prot. n. 6863 del 24.04.1990)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 Settembre 1993
(CO.RE.CO. Prot. n. 38849 del 21 Ottobre 1993)
Angela\Regolamenti\Centri di autodemolizione e per centri di stoccaggio e-o trattamento dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.doc
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti
speciali costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione e di rottami
metallici di diversa natura e provenienza non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive ed oggetto
di commercio nel territorio del Comune.
Viene adottato ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 e, compatibile con le
norme dello stesso, ai sensi della Legge Regionale 27 Gennaio 1986 n. 6 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente:
– ai rifiuti speciali previsti dal punto 4) del 4° comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 915/1982, costituiti
da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti trattati presso centri con attività di
autodemolizione;
– ai centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi altrimenti indicati
come centri di raccolta per la demolizione.
Art. 2 – Definizione del rifiuto
Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli
naturali abbandonato o destinato all’abbandono.
Per centri di autodemolizione si intendono gli impianti che eseguono esclusivamente attività
di stoccaggio, demolizione, eventuale recupero di parti di rottamazione dei rifiuti speciali costituiti
da veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione come stabilito dal punto 4) comma
4 dell’art. 2 del D.P.R. n. 915/1982.
E più precisamente i veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per
disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario
stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti
e la rottamazione.
I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai
proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del Codice Civile, nonché quelli acquistati per
occupazione dagli stessi organi in base all’art. 923 del Codice Civile, sono conferiti ai centri di
raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le
procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Per centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non ferrosi si intendono
quei centri che eseguono esclusivamente attività di raccolta, ammasso e cernita al fine della
commercializzazione di rottami, ferrosi e non, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o
nocive.
Art. 3 – Principi generali e criteri di comportamento
L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico
interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza
della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio
d’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente
derivante da rumori ed odoro;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere vitato ogni degradamento
dell’ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi
tendenti a riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia, nel rispetto dei casi e con le
procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Il Comune di S.Agata sul Santerno promuoverà la sperimentazione di tutte le forme
organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente e nel rispetto di quanto stabilito dalla
Legge n. 475/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 – Definizione e natura dello smaltimento
Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
1) Conferimento: le modalità secondo le quali vengono temporaneamente accumulati e
successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
2) Raccolta:
le operazioni di prelievo e collocamento dei rifiuti fino all’accumulo in
apposita attrezzatura o impianto;
3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed in aree private
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei
fiumi;
4) Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di riporto, ai fini del riciclaggio,
riutilizzazione o recupero degli stessi;
5) Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di
trattamento;
6) Trattamento:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il
recupero, il riciclaggio, l’innoquizzazione, l’ammasso, il deposito in impianti
autorizzati.
Art. 5 – Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo
a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone
tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.
Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emsso dal
Ministero della Sanità.
Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
sicurezza pubblica (come previsto dal D.P.R. n. 915/1982).
TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI,
COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO
E LORO PARTI
Art. 6 – Conferimento
I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, che per volontà del proprietario o per
disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione nonché i rottami metallici, devono essere
conferiti dal proprietario, tramite ditte espressamente autorizzate o direttamente, esclusivamente ai
centri di raccolta per la demolizione appositamente autorizzati.
Art. 7 – Autorizzazioni e licenze necessarie per le attività dei centri di smaltimento dei rifiuti
speciali, così come indicato al precedente Art. 1.
Prima dell’avvio dell’attività di smaltimento dei rifiuti speciali previsti dal precedente art. 1 è
necessario ottenere le seguenti autorizzazioni:
–
certificato di agibilità;
–
autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale in base all’art. 6, punto d), del
D.P.R. n. 915/1982;
–
licenza comunale rilasciata in base all’art. 15, comma VI, del D.P.R: n. 915/1982.
Tali licenze o autorizzazioni non sostituiscono le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività come ad
esempio l’autorizzazione commerciale.
Art. 8 – Documenti che i centri di autodemolizione devono allegare alla domanda di
concessione edilizia.
Ad integrazione della documentazione prevista dal Regolamento edile, è necessario vengano
allegati anche i seguenti documenti:
–
scheda tecnica informativa R3 (emessa dall’Amministrazione Provinciale) compilata in ogni sua
parte;
–
planimetria dell’area in scala 1/500 con indicazione di:
1) aree destinate allo stoccaggio degli autoveicoli;
2) platee adibite allo smontaggio dei mezzi con relative dimensioni;
3) aree destinate allo stoccaggio dei pneumatici e delle batterie;
4) sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e degli eventuali percolati
derivanti dall’attività di smontaggio automezzi con i relativi pozzetti d’ispezione ed impianti
di depurazione;
5) recinzione dell’area;
–
relazione descrittiva dell’attività ed elaborati grafici di progetto relativi agli impianti ed ai mezzi
tecnici di trattamento utilizzati.
Art. 9 – Documenti che i centri di stoccaggio e/o trattamento rottami devono allegare alla
domanda di concessione edilizia
Ad integrazione della documentazione prevista dal Regolamento edile, è necessario vengano
allegati anche i seguenti documenti:
–
scheda tecnica informativa R2 (emessa dall’Amministrazione Provinciale) compilata in ogni sua
parte;
–
planimetria dell’area in scala 1/500 con indicazione di:
1) sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche coni relativi pozzetti
d’ispezione ed eventuali impianti di depurazione;
2) recinzione dell’area;
–
relazione descrittiva dell’attività ed elaborati grafici di progetto relativi agli impianti ed ai emzzi
tecnici di trattamento utilizzati.
Art. 10 – Domanda di autorizzazione all’Amministrazione Provinciale (art. 6, D.P.R. n.
915/1982)
Tale domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste e contenute nel modello di
domanda predisposto dall’Amministrazione Provinciale.
Art. 11 – Rilascio della licenza comunale
Chi intende ottenere il rilascio della licenza comunale per l’esercizio dei centri di cui all’art. 1
deve presentare domanda in bollo, rivolta al Sindaco del Comune, redatta secondo il modello
allegato (allegato A) al presente regolamento e completo in ogni sua parte.
L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco in conformità alle norme di leggi e regolamenti
vigenti, accertati i seguenti requisiti:
a) la rispondenza alle norme previste dal Piano Regolatore Generale e quelle previste dall’art. 216
del T.U.L.S. per le attività insalubri di prima classe;
b) la rispondenza al Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti speciali;
c) l’ottenimento dell’agibilità prevista dal T.U.L.S.;
d) presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale al fine di ottenere
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 915/1982.
TITOLO III
ACCUMULATORI ELETTRICI
Art. 12 – Autorizzazioni all’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio degli accumulatori
elettrici
Per quanto concerne l’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio degli accumulatori elettrici, si
precisa che dette attività riguardano rifiuti classificabili come tossici e nocivi, pertanto devono
essere autorizzati dalla Regione.
Nel caso di stoccaggio provvisorio o di accumulo temporaneo si dovrà fare riferimento alla
L.R. n. 6/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO IV
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE DISPOSITIVI MOBILI
Art. 13 – Autorizzazione all’attività di trattamento di rottami metallici, mediante dispositivi
mobili trasportati su veicoli
Tale attività è da considerarsi assoggettabile all’autorizzazione dell’Amministrazione
Provinciale per quanto riguarda i rottami metallici.
Per le attività di “trattamento” di tali rifiuti si intendono i processi di frantumazione,
vagliatura, compattazione, trattamenti chimici, ecc..
Nel caso in cui il trattamento sia effettuato da ditte specializzate mediante dispositivi mobili
trasportati su veicoli, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dal titolare della ditta che svolge tale
servizio per conto terzi.
Non è quindi necessaria l’autorizzazione in base all’art. 15 del D.P.R. n. 915/1982.
TITOLO V
DOCUMENTI
Art. 14 – Documenti che devono essere tenuti a disposizione del personale di vigilanza e di
ispezione nei centri di cui all’art. 1
Oltre alla documentazione prevista dal precedente art. 11, punto c), dovrà essere mantenuta
aggiornata e disponibile anche la seguente documentazione:
a) registro dove annotare l’identità di colui che conferisce l’automezzo al centro secondo quanto
previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. e dall’art. 247 del Regolamento di esecuzione;
b) registro di carico e scarico dei rifiuti speciali nonché copia della comunicazione inoltrata alla
Provincia ogni anno entro il 28 Febbraio in base all’art. 3 della Legge n. 475/1988;
c) autorizzazione allo stoccaggio provvisorio o denuncia di accumulo temporaneo per i rifiuti
tossici e/o nocivi (es. accumulatori elettrici) se esistenti;
d) registro per gli oli esausti previsto dalla Legge n. 691/1982;
e) autorizzazione provinciale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 915/1982;
f) licenza comunale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R: n. 915/1982;
g) licenza commerciale di esercizio al commercio (iscrizione al REC, ed autorizzazione al
commercio al minuto, ex art. 24 Legge n. 426/1971);
h) presa d’atto per la vendita di cose usate previste dall’art. 126 del T.U.L.P.S. (a cura del Sindaco
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24 Luglio 1977);
i) classificazione industria insalubre;
l) certificato di prevenzione incendio;
m) eventuale adesione al Consorzio di recupero degli oli esausti, ai sensi del D.P.R. n. 691 del 23
Agosto 1982.
TITOLO VI
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
Art. 15 – Individuazione delle aree da adibire a centri di raccolta
L’individuazione delle aree da adibire a centro di raccolta, dovrà essere effettuata dagli enti
all’uopo delegati, nell’ambito del piano regolatore generale (P.R.G.), dei piani infraregionali di cui
all’art. 6 della L.R. n. 6/1986, sulla base anche delle indicazioni che saranno contenute le Piano
Regionale per lo smaltimento dei rifiuti.
Art. 16 – Dimensione degli impianti
Il limite massimo della superficie da occupare e le quantità massime di materiali accumulabili
saranno fissati, ai sensi dell’art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 915/1982 nelle singole licenze
comunali, e varranno sia per i centri pubblici sia per i centri gestiti da soggetti privati, previa
valutazione:
–
delle caratteristiche e della portata del terreno;
–
delle dichiarazioni rese nella domanda di autorizzazione;
fermo restando il limite massimo in altezza e delle norme paesaggistiche che seguono (vedasi artt.
21 e 22).
In ogni caso il tempo massimo di detenzione dei materiali da demolire non dovrà superare i
180 giorni dalla data di conferimento.
TITOLO VII
NORME IGIENICO-SANITARIE
Art. 17 – Requisiti dei centri di autodemolizione
Per i centri di autodemolizione dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) realizzazione di platea in cemento, con superficie minima di 30 mq. per ogni punto di
demolizione, da utilizzarsi obbligatoriamente per lo smantellamento dei motori;
b) la platea, che dovrà essere munita di cordolo che segnerà il perimetro della stessa, dovrà avere
una adeguata pendenza (> 3%) verso il centro ove sarà posto un pozzetto desoleatore idoneo a
garantire la segregazione e la raccolta degli oli residuati dalle operazioni di smantellamento dei
motori;
c) al desoleatore verrà, poi, collegato un pozzetto di ispezione e prelevamento campioni prima
dell’immissione dei reflui nel sistema fognario. Gli effluenti dovranno rispettare quanto previsto
dal regolamento comunale di fognatura.
Qualora non si possa procedere all’allacciamento alla rete fognaria i reflui che recapiteranno in
acque superficiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 7/1983;
d) gli oli residuati dallo smantellamento dei motori, unitamente a quelli residuati nel desoleatore,
devono essere stoccati in appositi contenitori a perfetta tenuta stagna, in attesa dello
smaltimento definitivo;
e) qualora il Servizio Igiene Pubblica lo reputi necessario sulla base di perizia geologica
eventualmente richiesta si dovrà procedere all’impermeabilizzazione dell’intera area per
salvaguardare le falde dall’inquinamento;
f) tutta l’area autorizzata, dovrà essere dotata di sistema di canalizzazione per la raccolta delle
acque meteoriche, autonomo da quello della platea, che confluirà in un adeguato impianto di
desoleazione e sedimentazione gravimetrico ed un successivo pozzetto finale di ispezione. Gli
effluenti dovranno essere immessi nella rete fognaria bianca, o in mancanza in acque
superficiali;
g) le batterie dei mezzi, ove presenti, dovranno essere stoccate o accumulate, previa autorizzazione
o denuncia, in locali protetti dagli agenti atmosferici, con fondi e bordi totalmente
impermeabilizzati e di adeguata resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. Il contenuto
liquido non potrà in alcun modo essere versato in fognatura od in acque superficiali;
h) la ditta dovrà inoltre procedere a periodiche derattizzazioni dell’area, che deve essere comunque
mantenuta in buono stato: costante pulizia da erbe e quant’altro possa costituire ricettacolo di
ratti e bisce;
i) la ditta dovrà predisporre apposite aree di sicurezza per lo stoccaggio dei pneumatici;
l) il centro di raccolta dovrà essere interamente recintato: tale recinzione dovrà essere di altezza
non inferiore a 2 mt.;
m) gli impianti elettrici, le attrezzature e le strutture metalliche, dovranno essere provviste di
sicurezza di messa a terra contro le scarichi atmosferiche.
Art. 18 – Requisiti per i centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami metallici ferrosi e non
ferrosi
Per i centri di stoccaggio e/o trattamento, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) qualora il Servizio Igiene Pubblica lo reputi necessario sulla base di perizia geologica
eventualmente richiesta si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dell’intera area per
salvaguardare le falde dall’inquinamento;
b) tutta l’area autorizzata, dovrà essere dotata di sistema di canalizzazioni di raccolta delle acque
meteoriche, che confluisca in un adeguato impianto di desoleazione e sedimentazione
gravimetrico ed un successivo pozzetto finale d’ispezione. Gli effluenti dovranno essere
immessi nella rete fognaria bianca.
Qualora non sia possibile procedere all’allacciamento alla rete fognaria i reflui che
recapiteranno in acque superficiali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla L.R. n.
7/1983;
c) il centro di raccolta dovrà essere interamente recintato: tale recinzione dovrà essere di altezza
non inferiore a mt. 2.
Dovranno essere altresì rispettate le disposizioni di cui ai punti h), i), l) ed n) dell’art. 17.
TITOLO VIII
NORME A TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO
Art. 19 – Alberatura
Le aree adibite a centro di raccolta dovranno essere mascherate mediante doppia fascia di
verde costituita come segue:
1) siepe sempre verde avente un’altezza di metri 2,00-2,50 ed uno spessore minimo di mt. 0,50;
2) alberi sempre verdi ad alto fusto posti ad intervalli di mt. 2,00 l’uno dall’altro.
Art. 20 – Materiali accatastati
I materiali accatastati non devono comunque superare l’altezza di mt. 4.
Le cataste dei materiali dovranno essere strutturate in modo tale da impedire eventuali
scivolamenti o cadute, si da non arrecare danni a persone o a cose.
Art. 21 – Inquinamento acustico
Per quanto concerne l’inquinamento acustico si rimanda a quanto previsto dal Regolamento
comunale di igiene in materia.
Art. 22 – Norme transitorie
I centri di cui all’art. 1, esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento,
dovranno completare la documentazione necessaria al regolare esercizio dell’attività entro 90 giorni
dal 01 Giugno 1990.
TITOLO IX
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 23 – Sistema sanzionatorio
Le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano
più grave reato e non siano sanzionate da leggi superiori, decreti e regolamenti, con il pagamento di
sanzioni amministrative nell’ambito dei minimi e dei massimi.
Violazioni previste agli articoli così suddivise:
Art. 5
Chiunque non osserva quanto previsto dalle ordinanze contingibili ed urgenti di cui
all’art. 5 è punito in base all’art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 ed il rapporto deve essere
inviato all’Autorità Giudiziaria.
Art. 6
Chiunque non osserva quanto disposto dall’art. 6, ovvero non conferisca nei modi
dovuti i rifiuti ai centri di raccolta per la demolizione è soggetto a sanzione
amministrativa prevista dall’art. 24 del D.P.R. n. 915/1982.
Art. 11
Chiunque eserciti attività di centro di raccolta per la demolizione senza il possesso
della licenza comunale prevista dall’art. 15, comma IV, del D.P.R. n. 915/1982 è
punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art. 10 e 13
Chiunque eserciti attività di centri di autodemolizione e/o stoccaggio di rottami
metallici senza il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
Provinciale prevista dall’art. 6, lettera d) del D.P.R. n. 915/1982 è punito con la
sanzione di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 915/1982.
Art. 12
La mancata autorizzazione alla raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti tossici e
nocivi (accumulatori elettrici), prevista dall’art. 16 del D.P.R. n. 915/1982, è punita
dalla sanzione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 915/1982.
Art. 12
La mancata denuncia di accumulo temporaneo, prevista dall’art. 18, punto 2, della
L.R. n. 6/1986, è punita con la sanzione di cui all’art. 31 della L.R. 26 Luglio 1988
n. 29.
Art. 14
La mancata presentazione della documentazione prevista dall’art. 14 è punita con la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000 salvo l’applicazione di sanzioni
previste da leggi o altri regolamenti vigenti.
Art. 17 e 18
I titolari delle imprese che non si attengano a quanto previsto al punti m) dell’art. 17
o al punto c) dell’art. 18 sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a
L. 1.000.000.
Art. 17 e 18
I titolari delle imprese che non distinguono i flussi dei reflui sono puniti con la
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
Art. 17 e 18
I titolari delle imprese che non eseguono periodiche derattizzazioni o non
mantengono in buono stato di manutenzione le aree destinate alle loro attività sono
puniti con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 200.000.
Art. 19
I titolari delle imprese che non rispettino o non tengano in buono stato di
manutenzione le barriere verdi sono puniti con la sanzione amministrativa da L.
200.000 a L. 500.000.
Art. 20
I titolari che non rispettano i limiti nell’accatastamento dei materiali sono puniti con
la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
Art. 22
Chiunque non completi la documentazione nei limiti di tempo stabiliti sarà punito
con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.
Art. 23
I titolari che non rispettano i limiti di inquinamento acustico vengono sanzionati a
mente del Regolamento Comunale di Igiene.
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER IL CENTRO DI
RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
(Art. 15, D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915)
marca
da
bollo
Al Sig. Sindaco del Comune
di
_______________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________ nato a ____________________________________
il ____________________ residente a _________________________________________________
in Via ________________________________________________________________ n. ________
nella propria qualità di _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio della licenza comunale per la realizzazione di un centro di raccolta di veicoli a motore,
rimorchi e simili, per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione.
A tal fine
DICHIARA
–
–
che il centro sarà posto in ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
nell’area individuata al vigente catasto al Foglio n. ____________ Mappale n. ______________
partita n. ____________ avente una superficie di mq. _______________;
che gestore del centro sarà il Sig. _________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________________
Cod. Fisc. _____________________ residente a ______________________________________
in Via ____________________________________________ n. _________________________
ALLEGA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ lì ____________________
FIRMA
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER IL CENTRO DI
STOCCAGGIO E/O TRATTAMENTO DI ROTTAMI METALLICI
FERROSI E NON FERROSI
(Art. 15, D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915)
marca
da
bollo
Al Sig. Sindaco del Comune
di
_______________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________ nato a ____________________________________
il ____________________ residente a _________________________________________________
in Via ________________________________________________________________ n. ________
nella propria qualità di _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio della licenza comunale per la realizzazione di un centro di stoccaggio e/o trattamento di
rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
A tal fine
DICHIARA
–
–
che il centro sarà posto in ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
nell’area individuata al vigente catasto al Foglio n. ____________ Mappale n. ______________
partita n. ____________ avente una superficie di mq. _______________;
che gestore del centro sarà il Sig. _________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________________
Cod. Fisc. _____________________ residente a ______________________________________
in Via ____________________________________________ n. _________________________
ALLEGA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ lì ____________________
FIRMA