L`AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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L`AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2008;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146 (di seguito, Codice);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche
commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre
2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore
il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il provvedimento di sospensione adottato dall’Autorità in data 7
maggio 2008, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05 e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento;
VISTO il provvedimento adottato dall’Autorità in data 21 agosto con cui il
termine di conclusione del procedimento è stato prorogato di ulteriori trenta
giorni;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionisti:
1. Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni
S.p.A., H3G S.p.A. in qualità di gestori di telefonia mobile;
2. Le citate società Telecom Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.
nonché Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Voiceplus
S.r.l., in qualità di società che risultano assegnatarie dal Ministero delle
Comunicazioni di archi numerici di numerazioni a sovrapprezzo;
3. High Tech Network S.r.l., Regal Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig.
Carmine Garofalo in qualità di titolare dell’impresa individuale Carmine
Garofalo, Massimo Cerbone in qualità di titolare dell’impresa individuale
Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A.,
SCS Italia Net S.r.l., Società 21 Corporation S.r.l., Yum S.r.l., Gestel S.r.l. in
qualità di società “Centro servizi” secondi assegnatari ed utilizzatori delle
numerazioni non geografiche, citate negli SMS oggetto di contestazione, a
seguito di cessione da parte dei gestori telefonici che dal sito istituzionale del
Ministero delle Comunicazioni risultano essere i primi assegnatari;
4. Signor Giuseppe Gnazzo, professionista titolare del sito “outlove.net”
nonché il sig. Abdel Karim Hajabi, in qualità di professionista e intestatario
del nome di dominio www.messaggiperte.com. I citati siti, infatti, ai quali gli
SMS rinviano per ulteriori informazioni sono riportati negli SMS inviati agli
utenti.
Segnalanti:
Le associazioni di consumatori Adiconsum, FederConsumatori Bologna e
Movimento Difesa del cittadino, Dipartimento Nazionale, Nuove Tecnologie
e Servizi e Rete.
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II. LA PRATICA COMMERCIALE
Nelle date del 5 ottobre 2007, 29 ottobre 2007, 16 novembre 2007, 10
dicembre 2007 e 12 dicembre 2007, è stata segnalata la presunta scorrettezza
di una pratica commerciale sostanziatasi nella trasmissione a numerosi utenti
di SMS che invitavano a contattare da numero di rete fissa numerazioni
speciali a sovrapprezzo con prefisso “899…”. Gli SMS hanno il seguente
tenore letterale: “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito da
telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”, oppure “ Ti ho cercato
alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da fisso l’8-99…”. Infocosti
su segreteria.biz” ed ancora “servizi messaggi! Chiama da telefono fisso 89910-30-25 e segui la voce guida www.messaggiperte.com”. I suddetti SMS
sarebbero stati diffusi su varie utenze telefoniche di clienti dei suindicati
quattro gestori di telefonia mobile (Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A.), nel periodo compreso
tra il mese di ottobre 2007 e il mese di gennaio 2008 nonché infine, nel mese
di aprile 2008.
In particolare, i segnalanti hanno lamentato che i predetti SMS prospettavano
l’urgenza di consultare una segreteria telefonica per ascoltare un messaggio
personale, mentre in realtà gli SMS erano volti ad attivare, attraverso il
contatto di numerazioni speciali con prefisso “899…”, un servizio di
messaggerie a pagamento di 15 € per ciascuna chiamata effettuata verso le
citate numerazioni a sovrapprezzo riportate negli SMS.
Alle predette segnalazioni si sono aggiunte numerosissime richieste
d’intervento pervenute al Call center di quest’Autorità. In particolare, dalle
circa 160 segnalazioni telefoniche effettuate dai consumatori è emerso che il
fenomeno, oltre ad interessare gli utenti delle quattro maggiori compagnie
telefoniche mobili, si è manifestato attraverso l’invio di molteplici messaggi
che, tramite la descritta modalità, inducevano i consumatori a chiamare
numerazioni a sovrapprezzo. Da tali segnalazioni è emerso altresì che coloro
che effettivamente chiamavano le numerazioni non geografiche, una volta
compreso che il servizio offerto non si sostanziava in una segreteria
telefonica, ma al contrario in chat line e offerta di contenuti multimediali,
interrompevano immediatamente la comunicazione, senza però evitare la
fatturazione della tariffa flat, pari a 15 euro (IVA inclusa). Nella quasi
totalità di tali segnalazioni, infatti, le chiamate avevano una durata inferiore
al minuto.
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III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio e di ampliamento del procedimento
In data 13 febbraio 2008 è stato disposto l’avvio di un procedimento
istruttorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, nei confronti delle società
Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni
S.p.A., H3G S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A.,
Voiceplus S.r.l., High Tech Network S.r.l. e del Sig. Abdel Karim Hajabi,
con riferimento ad alcune pratiche commerciali sostanziatesi nella
trasmissione a numerosi utenti di SMS che invitavano a contattare da numero
di rete fissa numerazioni speciali a sovrapprezzo con prefisso “899…”, dal
seguente tenore letterale: “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama
subito da telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”, oppure “ Ti ho
cercato alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da fisso l’8-99….”
Infocosti su segreteria.biz.”
In particolare, il procedimento istruttorio era volto a verificare l’esistenza di
ipotesi di violazione degli art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, con particolare
riferimento all’art. 26, comma 1, lettera c), e lettera f), del Decreto
Legislativo n. 206/05, così come richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2,
del medesimo Decreto, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo
23 ottobre 2007, n. 221, in quanto il descritto comportamento appariva
contrario alla diligenza professionale ed idoneo a limitare considerevolmente
o, addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al servizio.
Il suindicato comportamento, inoltre, appariva idoneo ad indurre in errore il
consumatore medio attraverso indebiti condizionamenti causati dalle ripetute
sollecitazioni rappresentate dagli SMS sui numeri di cellulare di numerosi
consumatori. Tale pratica commerciale si basava, altresì, sull’addebito ai
consumatori di servizi non richiesti e sull’omissione di informazioni rilevanti
sui relativi costi, sulle caratteristiche, sulla reale natura della pratica
commerciale, nonché sull’identità del professionista.
Con comunicazione del 4 luglio 2008, è stato ampliato soggettivamente il
procedimento nei confronti dei professionisti che nel corso del procedimento
avrebbero posto in essere la medesima pratica commerciale. In particolare, il
procedimento è stato ampliato nei confronti delle seguenti società: Regal
Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofano, titolare
dell’impresa individuale Carmine Garofalo, Massimo Cerbone titolare
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dell’impresa individuale Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica
Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Società 21 Corporation S.r.l., Yum
S.r.l., Gestel S.r.l. in qualità di secondi assegnatari ed utilizzatori delle
numerazioni non geografiche, citate negli SMS oggetto di contestazione, a
seguito di cessione da parte dei gestori telefonici che dal sito istituzionale del
Ministero delle Comunicazioni risultano essere i primi assegnatari. Le citate
società risultavano assegnatarie delle seguenti numerazioni:
– Regal Service S.r.l., società con sede nella città di Catania,
professionista assegnatario da Telecom Italia del numero a sovrapprezzo 899
554 522.
– City Carrier S.r.l, con sede a Perugia, assegnatario da Telecom Italia dei
numeri a sovrapprezzo 899 030 588 e 899 030 598;
– Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine
Garofalo, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario del
numero a sovrapprezzo 899 707 721.
– Farang S.r.l., con sede in provincia di Napoli, assegnatario da Karupa
del numero a sovrapprezzo 899 103 025.
– Sig. Massimo Cerbone titolare dell’impresa individuale Massimo
Cerbone, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario da BT
Italia delle numerazioni a sovrapprezzo 899 900 059, 899 023 130899170128.
– Rent A Telefonica Ltd, professionista con sede in Inghilterra,
assegnatario da Karupa delle numerazioni a sovrapprezzo 899 030 000- 899
170 153 - 899 880 870 – 899 030000 - 899 030 000 - 899 880 870 - 899 702
042- 899 702 097.
– Nowire S.p.A., professionista con sede in provincia di Cosenza,
assegnatario dal 12-12-2007 da Karupa del numero a sovrapprezzo
8990300035.
– SCS Italia Net S.r.l. ., professionista con sede in provincia di Cosenza,
assegnatario dal 01-10-2007 al 12-12-2007 da Karupa del numero a
sovrapprezzo 8990300035.
– Società 21 Corporation S.r.l., professionista con sede in provincia di
Napoli, assegnatario da Karupa del numero a sovrapprezzo 899902090.
– Yum S.r.l, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario
da BT delle numerazioni a sovrapprezzo 899 855 860-899.855.840899.855.850-899.855.870.
– Gestel S.r.l., professionista con sede in provincia di Napoli, in qualità di
società che risulta assegnatario della numerazione a sovrapprezzo 899 151
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091, oltre ad altre precedentemente attive (899 151 089- 899 151 090 899
151 092-899 151 093-899 151 094), nel periodo ottobre – dicembre 2007.
Inoltre, con la medesima comunicazione del 4 luglio 2008, il procedimento è
stato ampliato soggettivamente anche nei confronti della persona fisica
Signor Giuseppe Gnazzo, professionista titolare del sito “outlove.net”Verbale GdF del 28-04-08- e del sito www.segreteria.biz, come da
menzionato verbale GdF, acquisito agli atti.
Tutti i sopra menzionati professionisti avrebbero posto in essere la pratica
descritta al punto II del presente provvedimento, in violazione degli articoli
20, 21, 22, 23, 24, 25, con particolare riferimento all’art. 26, comma 1,
lettera c), e lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come
richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, recante il
Codice del Consumo, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23
ottobre 2007, n. 221.
Con comunicazione del 4 luglio è stato, altresì, ampliato l’oggetto del
procedimento nei confronti dei professionisti già parti del procedimento.
Infatti dalle evidenze raccolte è emersa la necessità di estendere l’istruttoria a
ulteriori messaggi, di medesimo o simile tenore testuale rispetto a quelli
oggetto della comunicazione di avvio (quali, a mero titolo esemplificativo,
“servizi messaggi! Chiama da telefono fisso 89-910-30-25 e segui la voce
guida www.messaggiperte.com”), riportanti nuove numerazioni a
sovrapprezzo. Più in particolare, a seguito di ulteriori verifiche e
segnalazioni successive da parte di consumatori, le seguenti parti del
procedimento sono risultate assegnatarie di ulteriori numerazioni a
sovrapprezzo citate negli SMS oggetto di contestazione:
– Telecom Italia S.p.A. oltre che delle numerazioni a valore aggiunto, già
citate nella comunicazione di avvio (899030588 - 899030598 - 899030627 899554510 - 899554522 - 899707721 - 899990642), anche delle seguenti ed
ulteriori Numerazioni Non Geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria:
899040218 – 899040216 – 899030625 – 899030590 – 899040222 –
899040218 – 899373771 – 899030615 – 899990642 – 899412079 –
899030628 – 899990634 – 899412079 – 899878793 – 899554510 –
899707721- 899030615.
– Wind Telecomunicazioni S.p.A., la prima assegnataria da parte del
Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a sovrapprezzo, riportate
negli SMS ricevuti sulle utenze mobili dei singoli destinatari, emerse nel
corso dell’istruttoria: 899431030- 899333379 – 899431045 – 899373765 –
899333383 – 899437791- 899431048 – 899437781 – 899437782 -
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899437785 – 899431045 – 899437782- 899437793- 899431030- 899437784
– 899300346- 899373771;
– Karupa S.p.A., assegnataria, oltre che delle numerazioni a valore
aggiunto, indicate nella precedente comunicazione di avvio (899023130 899030000 - 899103025 - 899170153 - 899702042 - 899702095 899702096 - 899702097 - 899880870 – 899997028- 899702099899030035), anche delle seguenti e ulteriori Numerazioni Non Geografiche,
emerse nel corso dell’istruttoria: 899833889 – 89990202 – 899103026 –
899103025 – 899170140 – 899902050 – 899170128 – 899170140;
– BT Italia S.p.A., assegnataria oltre delle numerazioni a valore aggiunto,
indicate nella precedente comunicazione di avvio (899 855 860 - 899 900
059), anche delle seguenti numerazioni non geografiche, emerse nel corso
dell’istruttoria: 899855870 – 899855830 – 899855840;
– Colt Telecom S.p.A., eventuale assegnataria della numerazione a valore
aggiunto, già indicata nella precedente comunicazione di avvio (899088087).
– Voiceplus S.r.l., assegnataria oltre che della numerazione a valore
aggiunto, indicata nella comunicazione di avvio 899151091, anche della
seguente ed ulteriore numerazione non geografica, emersa nel corso
dell’istruttoria: 899151092 .
– High Tech Network S.r.l., assegnataria, oltre che della numerazione a
valore aggiunto, indicata nella precedente comunicazione di avvio
(899554506), anche delle seguenti ed ulteriori Numerazioni Non
Geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria: 899030627- 899990642899554510.
b) Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio ed alla comunicazione di
integrazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione, è stato chiesto alle società parti del procedimento, ai sensi
dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12 comma 1, del
Regolamento, di fornire le seguenti informazioni:
– conferma del fatto che le compagnie telefoniche fossero ancora
assegnatarie delle numerazioni a sovrapprezzo con prefisso “899…” indicate
ovvero se le suddette utenze fossero state a loro volta date in uso ad altri
soggetti terzi che di fatto forniscono il servizio di messaggerie; ed in
quest’ultima ipotesi, è stato richiesto, altresì, di fornire la denominazione
esatta del (o dei soggetti), a cui sono state date in uso le numerazioni a
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sovrapprezzo, unitamente all’indicazione delle sede dei nuovi soggetti
assegnatari delle suddette numerazioni;
– ruolo eventualmente svolto nella predisposizione dei contenuti, della
presentazione e delle modalità di diffusione degli SMS segnalati, riguardanti
le numerazioni pubblicizzate con prefisso “899..” attraverso le quali sono
veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati;
– precisazioni generali circa la prassi eventualmente utilizzata all’interno
delle compagnie telefoniche per la trasmissione di informazioni commerciali
circa le utenze telefoniche;
– chiarimenti circa le modalità con le quali è avvenuta la trasmissione delle
informazioni commerciali ad altra Direzione di marketing dell’azienda
telefonica delle singole utenze telefoniche;
– volume di traffico telefonico generato dalle richieste dei soggetti che
hanno richiesto i servizi reclamizzati delle utenze telefoniche interessate
dalla ricezione di SMS;
– caratteristiche e natura dei servizi offerti, con riferimento particolare alle
modalità di attivazione dei servizi reclamizzati ed al numero di SMS inviati
agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo di diffusione dei
messaggi (ottobre 2007- aprile 2008), sempre attraverso le utenze “899….”,
citate negli SMS e relativa ai servizi di messaggerie da contattare attraverso il
sito www.segreteria.biz, oppure www.messaggiperte.com;
– i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti
servizi, nonché il numero di abbonamenti stipulati per la ricezione degli SMS
reclamizzati, mediante le numerazioni telefoniche “899..”;
– copia dei contratti, accordi od ogni altro documento intercorsi tra le
compagnie telefoniche e gli eventuali soggetti terzi assegnatari delle
numerazioni “899…”, riguardanti la titolarità e l’utilizzo delle numerazioni a
sovrapprezzo;
– dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e
l’invio di SMS, attraverso le predette numerazioni con prefisso “899”;
– il numero di abbonamenti stipulati per la ricezione delle suonerie
attraverso le offerte commercializzate mediante le numerazioni a
sovrapprezzo;
– le caratteristiche economiche dell’offerta pubblicizzata specificando in
particolare costi, condizioni e limiti di attivazione, di funzionamento e di
fruizione della stessa;
– precisazioni sull’eventuale possibilità per i gestori di telefonia mobile di
predisporre un software di controllo semantico idoneo a bloccare l’invio di
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SMS contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni oggetto di
utilizzo e traffico anomalo, senza interferire sulla riservatezza dei contenuti
di SMS ricevuti;
– in merito alle utenze che hanno ricevuto il messaggio SMS, verso le quali
sono stati instradati gli SMS segnalati e con riferimento alla data e all’ora di
ricezione di ciascun SMS sopra indicato per ogni gestore di telefonia mobile,
indicare i soggetti nei cui riguardi sono state aperte le rispettive piattaforme
di utenza mobile, unitamente ai contratti e/o offerte “Gate”, stipulati con le
società che hanno instradato gli SMS citati, unitamente all’eventuale
indirizzo IP da cui sono partiti gli stessi SMS.
L’operatore Colt Telecom S.p.A., con memoria pervenuta in data 19 febbraio
2008 nonché 14 luglio 2008 ha dichiarato che la numerazione indicata nella
comunicazione di avvio con prefisso “899…”, della quale Colt Telecom
S.p.A. è titolare, non è stata assegnata a nessun centro servizi nell’arco di
tempo oggetto del procedimento.
Con memorie pervenute nelle date del 22 e 27 febbraio 2008, 11 giugno
2008 e 16 luglio 2008, l’operatore H3G S.p.A. ha rappresentato:
– la propria estraneità alla vicenda in quanto i rapporti commerciali
intercorrenti con i Centri Servizi, assegnatari delle numerazioni “899”
oggetto del procedimento, sono regolati da autonomi contratti, ed il ruolo
della società è stato unicamente quello di consentire alla propria clientela
l’accesso vocale alle numerazioni su codici 89X;
– l’impossibilità di prendere visione dei contenuti del servizio offerto,
nonché delle modalità di fornitura dello stesso;
– che esistono tre tipologie diverse di pratiche commerciali che
coinvolgono l'invio di SMS: a) SMS premium; b) SMS pubblicitari; c) SMS
Bulk.
a)
SMS premium: si tratta di SMS contenenti materiale grafico, audio,
video, software, applicazioni, dati, e qualsiasi altro contenuto multimediale.
Tali contenuti sono predisposti interamente dal fornitore con cui H3G ha
sottoscritto dei contratti in tal senso. La caratteristica principale di questi
SMS è che la loro fornitura avviene esclusivamente su richiesta da parte del
titolare dell'utenza telefonica e che di solito si tratta di servizi in
abbonamento che quindi comportano una forma di pagamento da parte del
cliente che richiede il servizio. In questi casi il ruolo di H3G è quello di
carrier in quanto attraverso il proprio portale mobile rende possibile ai
propri clienti di accedere direttamente ai prodotti/servizi del partner.
Sebbene non sia direttamente coinvolta nel processo di gestione di tali
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servizi, H3G ha riscontrato che le procedure di attivazione degli SMS
premium prevedono che l'invio degli SMS sia possibile solo a seguito di
apposita autorizzazione da parte del cliente il quale, inviando un SMS
ovvero accedendo ad una pagina internet, chiede l'attivazione del servizio. Di
conseguenza, in linea generale H3G può affermare che gli SMS premium
sono inviati esclusivamente a clienti che ne abbiano fatta esplicita richiesta e
che, in ogni caso, essa non ha originato l'invio di SMS premium a clienti che
non li abbiano richiesti.
b)
SMS pubblicitari: si tratta di SMS aventi come contenuto messaggi
promozionali. H3G effettua campagne di promozione mediante invio di SMS
gratuiti (il cui contenuto può essere predisposto sia da H3G che da terzi) solo
verso clienti di H3G che abbiano manifestato esplicitamente il proprio
consenso a ricevere messaggi pubblicitari e/o promozionali.
c)
SMS bulk: si tratta di messaggi inviati in massa ed acquistati da
società/aziende al fine di inviare ai propri dipendenti/clienti messaggi di
notifica o aggiornamento di offerte. In questo caso di invio multiplo di SMS,
l'operatore (H3G) fornisce alla società/azienda solo un ingente numero di
SMS ma il contenuto degli stessi nonché la gestione della raccolta del
consenso è gestita dalla società interessata. In ogni caso, la ricezione dell'
SMS da parte del titolare dell'utenza è gratuita;
– quanto all’invio multiplo di SMS, H3G dichiara di non avere stipulato
contratti aventi per oggetto la fornitura di SMS bulk. H3G ha esclusivamente
firmato contratti con diversi operatori relativamente alla fornitura da parte di
questi di SMS premium nonché SMS pubblicitari, che, per loro
caratteristiche, non rientrano nella categoria di SMS multipli;
– la terminazione degli SMS oggetto di procedimento sulle utenze di H3G
è dovuta all'esecuzione di accordi di roaming internazionale, (es. Vodafone
India, Namibia MTC, Cile ENTEL, Australia OPTUS). Giova sottolineare
come gli accordi di roaming internazionale sono degli standard contrattuali
redatti dalla GSMA (associazione di operatori mobili internazionali), con lo
scopo di facilitare le relazioni economiche tra operatori che si trovano in
diverse parti del mondo. Vi sono operatori internazionali che, pur non
avendo contrattualizzato accordi di roaming internazionale utilizzano
piattaforme di altri operatori - che invece hanno firmato con H3G accordi di
roaming internazionale - per la consegna di SMS. Questo è il caso
dell'operatore satellitare Thuraya, nonché dell'operatore Orange Costa
D'Avorio;
– H3G non riceve alcun compenso economico per la terminazione degli
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SMS provenienti da operatori internazionali;
– H3G non può in alcun modo verificare il contenuto degli SMS né
tantomeno decidere di terminare/non terminare SMS su base mittente. Infatti
ciò sarebbe di difficile implementazione tecnica nonché contraria al basilare
principio di non discriminazione;
– H3G non è titolare delle numerazioni 899 pubblicizzate dai vari SMS e di
conseguenza non trae dal messaggio promozionale alcun beneficio
economico. Ed infatti H3G ha provveduto, in seguito alla prima segnalazione
dell’Autorità, a diffidare gli operatori titolari della numerazione 899
pubblicizzata dall'attività di spamming riservandosi la facoltà di
intraprendere tutte le azioni ritenute più opportune per la tutela della propria
clientela e del proprio buon nome, ivi compresa la possibilità di "inibire
temporaneamente o definitivamente l'accesso della propria clientela alla
singola numerazione 89x oggetto del fenomeno di spamming.
– al fine di tutelare i propri clienti da attività moleste derivanti da invio di
SMS non richiesti, la H3G ha constatato l'esistenza di soluzioni tecniche di
“SMS content control and filtering (antispam e antiflooding)” che
potrebbero essere utilizzate al fine di controllare e bloccare l'invio di SMS
contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni effetto di traffico
anomalo pur tutelando la riservatezza dei clienti. Tuttavia tali soluzioni in
commercio non permettono di ovviare ad un importante inconveniente
relativo al rischio, impostando ad esempio un filtro sulla ricerca della stringa
899*, di scartare anche SMS non fraudolenti (falsi positivi) creando, quindi,
un vero e proprio disservizio al cliente che, magari, ha richiesto un
determinato servizio.
Con memorie pervenute nelle date del 22 febbraio 2008, 6 giugno 2008 e 21
luglio 2008, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha sostenuto che:
– Wind riceve tali SMS attraverso i punti di interconnessione con le reti
mobili degli altri operatori interconnessi, oppure attraverso collegamenti
dedicati con le sedi dei soggetti indicati dall’Autorità presso cui sono
installati gli apparati per l'erogazione;
– WIND provvede ad inoltrare tali SMS al destinatario utilizzando la
propria rete, se destinati ad un cliente finale Wind, oppure inoltrandoli verso
le reti degli altri operatori mobili se destinati a clienti di altri operatori;
– per quanto riguarda la richiesta di identificare la provenienza del
messaggio destinato alle utenze di telefonia mobile di Wind, la società è in
grado di fornire solo l'indicazione della rete mobile dalla quale proviene il
messaggio e solo nel caso in cui il gateway sia attestato sulla rete WIND può
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fornire l'indicazione di tale gateway. Nei casi segnalati, però, tale analisi non
può essere condotta in quanto comporterebbe la lettura del contenuto degli
SMS ricevuti dall'utenza interessata nel giorno indicato, attività preclusa se
non a fronte di motivato decreto notificato dalla Magistratura ai fini di
accertamento e/o repressione dei reati (c.d. prestazioni obbligatorie ai sensi
dell'art. 96 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
– Wind stipula idonei contratti con i Service Provider (di seguito, per
brevità, "SP", anche detti centri servizi) per l'utilizzo, da parte di questi
ultimi, di uno o più codici 899 e/o 892 rilasciati a Wind dal Ministero delle
Comunicazioni ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e del
Piano di Numerazione nazionale di cui alla Delibera AGCom n. 9/03/CIR, e
dati in uso ai Centri Servizi medesimi per fornire informazioni e/o
prestazioni all'utente chiamante; in tali contratti viene esplicitamente indicato
il preciso impegno, assunto dal SP, al rispetto, fra l'altro, degli obblighi
previsti dal D.M. n. 145/06. Ciò premesso, Wind, proprio per assicurarsi che
l'utilizzo delle numerazioni date in uso ai SP avvenga nel rispetto della
normativa, prevede, nell'ambito della documentazione contrattuale sottoposta
al SP che richiede l'uso di numerazioni assegnate a WIND medesima,
specifiche clausole finalizzate a rendere ben edotto e cosciente il SP dello
specifico uso che delle stesse può fare nonché delle conseguenze che
potrebbero derivare dall'inosservanza di disposizioni ivi previste;
– nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dal SP
(prevista dal citato decreto ministeriale come obbligatoria e da inviare al
Ministero delle Comunicazioni ai sensi e nelle modalità previste all'art. 17
comma 1 del richiamato D.M. n. 145/06) viene esplicitamente indicato
l'impegno assunto dal SP al rispetto degli obblighi previsti dal D.M. n.
145/06;
– a tal proposito Wind precisa che nella Dichiarazione sostitutiva vengono
non solo indicate le generalità del SP ma viene descritto il servizio che lo
stesso intende offrire sulla specifica numerazione concessa in diritto d'uso a
Wind ed assegnata da quest'ultima al SP;
– inoltre, nelle Condizioni di contratto il SP si impegna altresì al rispetto
della normativa vigente in materia di protezione di dati personali e
all'utilizzo dei dati personali raccolti per l'offerta dei servizi stessi,
esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate al servizio
richiesto. Le condizioni di contratto esplicitano altresì il ruolo rivestito da
Wind nell'ambito della fornitura degli specifici servizi di cui trattasi, ovvero
la messa a disposizione del mezzo di trasporto ossia le strutture di rete
12
necessarie per l'espletamento del servizio, nonché la concessione in uso delle
specifiche numerazioni richieste;
– è chiaramente esplicitato dal D.M. n. 145/06, all'art. 20, che il Centro
Servizi ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal Centro Servizi, è
responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della conformità alle
disposizione del Capo II del decreto e delle informazioni obbligatorie di cui
agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17 del medesimo regolamento;
– in tal senso lo stesso D.M. n. 145/06 prevede che il Ministero applichi
eventuali sanzioni, per i casi in cui si violino le specifiche norme in esso
previsto, direttamente e solo ai Centri servizi, limitandosi a dare
comunicazione all'operatore titolare della numerazione della sospensione in
corso; l'operatore eventualmente provvederà a disattivare le connessioni
entro 48 ore dalla ricezione di tale segnalazione. Per tale motivo, infatti, sono
state concepite le diffide che il Ministero invia ai SP laddove ritenga di
sospendere o disattivare l'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo allo
specifico SP (in tali diffide Wind è infatti riportata in copia conoscenza per
l'eventuale disattivazione delle connessioni sopra indicata);
– con riferimento all'eventuale attività di disattivazione/sospensione
effettuata da WIND su segnalazione del Ministero, si segnala altresì che
WIND, qualora riceva una segnalazione da un proprio cliente di un utilizzo
improprio delle numerazioni 899... provvede a segnalarlo al SP affinché
conduca le necessarie verifiche, ciò al fine di tutelare opportunamente i
propri clienti;
– ferma restando la questione legata al rispetto della normativa in materia
di protezione di dati personali e di riservatezza del contenuto delle
comunicazioni di cui occorre tener conto, la società ravvisa inoltre una serie
di difficoltà tecniche nella predisposizione di un software. La soluzione
indicata appare concettualmente analoga ai software c.d. Antispamming
utilizzati dagli ISP che forniscono servizi di posta elettronica.
Con memorie pervenute nelle date 26 e 27 febbraio 2008, nelle date del 16 e
28 marzo 2008, del 10 giugno, 15 luglio e 29 agosto 2008, Telecom Italia
S.p.A. ha precisato di aver ceduto in uso ad altre società, che operano in
qualità di “centri servizi”, le numerazioni a sovrapprezzo di cui essa è
assegnataria e ha, inoltre, osservato che:
– le numerazioni con prefisso “899” sono state sospese ed è stata avviata,
unitamente ad altre iniziative, una campagna di sensibilizzazione
antispamming per SMS che invitano a contattare tali numerazioni a
sovrapprezzo da rete fissa;
13
– la responsabilità della pratica è riconducibile esclusivamente in capo ai
“centri servizi”, cui sono state cedute le numerazioni a sovrapprezzo, dal
momento che la disciplina regolamentare applicabile (D.M. n. 145/06) non
pone in capo all’operatore di rete fissa alcun obbligo di “controllo”
relativamente ai servizi su numerazioni non geografiche “899”. Telecom
Italia, infatti, in qualità di “fornitore di servizi di comunicazione elettronica”
è esclusivamente responsabile del trasporto, dell’instradamento e della
gestione della chiamata e degli obblighi connessi;
– con riferimento all'eventuale possibilità per i gestori di telefonia mobile
di predisporre un software di controllo semantico idoneo a bloccare l'invio di
SMS contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni oggetto di
utilizzo e traffico anomalo, senza interferire sulla riservatezza dei contenuti
di SMS ricevuti, Telecom ha istituito un gruppo di lavoro interno al fine di
individuare i sistemi che possano essere utilmente predisposti al fine di
contrastare il fenomeno di spamming di SMS. L'obiettivo di tale gruppo di
lavoro consiste nel verificare se e quali sistemi possano essere introdotti in
quanto: tecnicamente realizzabili, economicamente sostenibili e
giuridicamente compatibili con l'ordinamento;
– tale attività richiede, in primo luogo, una valutazione di fattibilità di tipo
tecnico-operativo e, in secondo luogo, un'analisi di tipo economico e
giuridico volta a valutare sia i costi di attuazione sia gli eventuali profili di
rilevanza giuridica (quali, ad esempio, quello penale e quello a tutela della
privacy);
– con riferimento alle numerazione non geografica, la società Telecom ha
informato di essere assegnataria di quasi tutte le numerazioni non
geografiche indicate, con l'unica eccezione della numerazione "899373771"
che, secondo la relativa tabella del Ministero delle Comunicazioni, è
attribuita ad altro operatore (i.e. Wind);
– le numerazioni non geografiche delle quali Telecom risulta assegnataria
sono state tutte cedute in uso a diversi centri servizi. Alcune di queste
numerazioni, tuttavia, non sono più attive a partire dal mese di febbraio 2008
e, a seguito della loro cessazione, non state ulteriormente concesse in uso,
pertanto non sono più attive in rete;
– per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra Telecom e gli operatori cui
sono cedute in uso le numerazioni a sovrapprezzo, Telecom si limita
unicamente a fornire agli operatori il "servizio di trasporto, instradamento e
gestione delle chiamate", mettendo a loro disposizione la propria
infrastruttura di rete. Pertanto, soltanto i centri servizi possono essere
14
considerati responsabili del contenuto e delle modalità di erogazione del
servizio a sovrapprezzo;
– per quanto riguarda il funzionamento dell'attività di instradamento di
SMS la società ha rappresentato che anche nel caso in cui gli SMS siano
instradati per mezzo del proprio centro servizi, Telecom può identificare
unicamente l'operatore (InfoProvider o aggregatore di SMS che ha concluso
con Telecom un contratto a livello wholesale o retail) che fisicamente ha
inviato l'SMS. Al contrario, Telecom non può risalire a quegli operatori che,
in virtù di autonomi contratti con gli InfoProvider/aggregatori, abbiano
acquistato pacchetti di SMS da inviare ai clienti;
– l'analisi effettuata sul traffico disponibile e sulla base del parametri forniti
nella comunicazione di avvio e d’integrazione (data, ora di ricezione e
numero di centro messaggi) ha permesso di verificare che non vi sono stati
addebiti per le numerazioni mobili riportate in tabella in relazione agli SMS
ivi indicati. Parimenti non risulta alcun volume di traffico ascrivibile ai
medesimi parametri di identificazione;
– la pratica si sostanzia nell’acquisto sul mercato, all'ingrosso o al
dettaglio, di pacchetti di messaggi e nel successivo indirizzamento in grandi
quantità (spamming) - normalmente per il tramite di gestori esteri, su interi
archi di numerazioni mobili. A questo punto, il messaggio SMS raggiunge
l'utenza mobile cui è destinato in virtù dei summenzionati accordi di
interconnessione, che Telecom è tenuta ad eseguire per garantire la
ricevibilità dei servizi di SMS alla propria clientela e che pertanto Telecom
esegue senza esercitare alcuna forma di verifica o controllo sui contenuti
veicolati per evidenti ragioni di tutela della riservatezza;
– quanto alle numerazioni a sovrapprezzo, l'attivazione del servizio non
richiesto avviene da parte del Centro Servizi per il tramite dell'infrastruttura
tecnica posta a disposizione dall'operatore di rete fissa, e quindi da Telecom
che, evidentemente, si limita a fornire un input tecnico. Rispetto poi alla
fornitura del servizio a sovrapprezzo e quindi alle relative modalità di
prestazione e veicolazione, di tale attività è responsabile il solo Centro
Servizi, a cui è di volta in volta ceduta la numerazione "899" assegnata a
Telecom in base al piano nazionale di numerazione. Infine, con riguardo alla
fatturazione, questa viene sì effettuata da Telecom ma non certo a fronte di
una autonoma scelta imprenditoriale, quanto piuttosto per effetto di un
preciso vincolo regolamentare e dunque senza poter esercitare alcuna
discrezionalità;
– il ruolo che Telecom svolge nell'ambito della fattispecie all'esame si
15
esaurisce nel mettere a disposizione dei diversi attori che di volta in volta
intervengono i propri servizi tecnici, senza promuovere, vendere o fornire ai
consumatori alcun prodotto/servizio fra quelli contestati dall'Autorità, né
altrimenti manifestare un interesse comune rispetto a quello autonomamente
perseguito da ciascuno di quegli attori che, come visto, operano a vario titolo
nella fornitura dei servizi a sovrapprezzo censurati;
– Telecom non ha partecipato, né risulta altrimenti dagli atti acquisiti al
fascicolo, all'elaborazione del contenuto degli SMS inviati agli utenti mobili
dai professionisti che operano sul mercato dell'invio multiplo di messaggi, i
quali sono quindi gli unici responsabili della sollecitazione del servizio non
richiesto;
– la ricezione dei summenzionati messaggi SMS da parte della clientela
Telecom avviene in esecuzione dei contratti di Interworking che i gestori
mobili nazionali ed esteri sono tenuti a concludere per consentire ai rispettivi
clienti lo scambio di SMS anche quando gli stessi si trovino all'estero;
– Telecom non può accedere né esercitare alcun controllo – in punto di
diritto ma anche in fatto – sul contenuto del messaggio terminato sulla
propria rete, pena la violazione di una serie di garanzie a tutela, tra l'altro,
della riservatezza;
– l'articolo 18 del D.M. n. 145/06 riserva ai Centri Servizi la responsabilità
per il contenuto delle prestazioni a sovrapprezzo e delle altre obbligazioni ivi
previste in relazione alla fornitura stessa del servizio, mentre assegna al
fornitore di servizi di comunicazione elettronica il controllo su trasporto,
instradamento e gestione delle chiamate nonché il rispetto degli obblighi
connessi. In altri termini, nel regolare il settore della fornitura dei servizi a
sovrapprezzo, il decreto ministeriale riconosce nel Centro Servizi il soggetto
che opera nella fornitura del servizio e come tale si assume la responsabilità
delle relative modalità di erogazione, mentre riconosce nel fornitore di
servizi di comunicazione elettronica colui che si limita a svolgere un servizio
di intermediazione tecnica fra il Centro Servizi e l'utente finale, in
quest'ottica gestendo anche la raccolta delle dichiarazioni sui contenuti dei
servizi;
– le stesse relazioni negoziali intercorrenti con i Centri Servizi
ripropongono la medesima allocazione di responsabilità, attribuendo questi
ultimi la responsabilità per il contenuto e le modalità di esecuzione dei
servizi a sovrapprezzo offerti sulle numerazioni a ciascuno di essi cedute, e a
Telecom l'onere di mettere a loro disposizione la propria infrastruttura
tecnica e gestionale. Per evitare un eventuale rischio di confusione circa
16
l'imputazione del servizio a sovrapprezzo, il contratto con i Centri Servizi
vieta a questi ultimi di avvalersi di segni distintivi che possano indurre a
ritenere che il detto servizio sia offerto da Telecom;
– quanto, infine, alla fatturazione dei costi in bolletta, anche tale attività è
svolta da Telecom in esecuzione di un preciso vincolo regolamentare, senza
poter esercitare alcun margine di autonomia o discrezionalità;
– d'altra parte nell'esercizio del suddetto servizio, Telecom non esercita
alcuna verifica ex ante sulla corrispondenza risultante per tabulas tra
l'addebito di un costo in bolletta e l'effettività della richiesta di erogazione di
un servizio a sovrapprezzo, che si presume corretta. Al contrario, essa
interviene ex post, attivando, a fronte della contestazione da parte del
consumatore di una certa voce di costo riportata nella bolletta, la normale
procedura di gestione del reclamo, compiendo le verifiche del caso e,
nell'ipotesi di accertamento di un addebito non dovuto, stornando le somme
indebitamente fatturate. Inoltre, a dimostrazione dell'impossibilità tecnica di
rilevare, in mancanza di uno specifico reclamo, le discrepanze tra quanto
riportato in bolletta e l'addebito di costi per servizi non richiesti, basti
considerare che lo stesso D.M. n. 145/06 ha individuato, come strumento
effettivo di tutela e prevenzione da eventuali attivazioni di servizi non
richiesti, la possibilità per l'utente di chiedere il blocco selettivo delle
chiamate associate ai servizi a sovrapprezzo;
– Telecom riveste un ruolo qualificato in quanto, pur essendo titolare di
talune numerazioni, con la relativa cessione perde, in conformità al quadro
regolamentare vigente, ogni forma di controllo sullo svolgimento e sulle
modalità di esecuzione del servizio a sovrapprezzo coinvolto nella fattispecie
censurata. Quanto poi agli oneri che incombono su Telecom in qualità di
titolare delle numerazioni, è la stessa disciplina di settore, all'art. 18 del D.M.
n. 145/06, ad escludere che sulla base di essi si possa inferire una
responsabilità del titolare della numerazione sui contenuti, chiarendo che il
compito dell'assegnatario non si spinge oltre la "raccolta" della
dichiarazione sui contenuti predisposta, appunto, sotto la "responsabilità"
dei Centri Servizi;
– la norma di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo
non ammette alcun genere di graduazione di responsabilità (né introduce
sub-categorie di professionisti) per far ricadere nel suo ambito di
applicabilità anche l'operato di soggetti che svolgono ruoli marginali,
tipicamente tecnici e sovente imposti a livello regolamentare. Tuttavia, né la
regolazione di settore, né la documentazione negoziale, né infine gli atti
17
istruttori consentono di aderire a questa ricostruzione;
– né d'altra parte può ritenersi che la diligenza che si può ragionevolmente
richiedere a Telecom possa estendersi fino al punto di imporgli l'onere di
integrare o colmare le lacune lasciate dalla regolazione ovvero di sopportare
il peso e le conseguenze giuridiche di siffatte incertezze. La suddetta
previsione è chiara nel fondare la responsabilità sull'esistenza di un nesso di
causalità diretto e quindi nell'investire della qualifica di professionista il solo
soggetto che ha effettivamente posto in essere la pratica;
– con riguardo invece ai servizi a sovrapprezzo forniti (ma non richiesti)
attraverso le numerazioni "899" cedute in uso e oggetto del procedimento,
non appena acquisita la consapevolezza dell'esistenza di situazioni anomale,
riconducibili sin da una prima verifica ad un fenomeno fraudolento, Telecom
ha sospeso cautelativamente, e con effetto immediato, i codici interessati, e il
versamento dei relativi corrispettivi, per il periodo segnalato. Allo stato,
dunque, l'accesso a tali codici e quindi ai servizi a sovrapprezzo offerti sulle
relative numerazioni è inibito, e ciò sia da fisso che da mobile. Più
ampiamente, e in termini generali, Telecom ha predisposto ed attuato una
campagna di sensibilizzazione mirata allo scopo di mettere in guardia
l'utenza rispetto a sollecitazioni realizzate via SMS invitanti i destinatari a
contattare con urgenza numerazioni "899" da numero fisso;
– per quanto concerne la fatturazione dei costi relativi alla fornitura di
servizi non richiesti a fronte delle contestazioni da parte degli utenti,
Telecom ha previsto l'attivazione della normale procedura di gestione del
reclamo, che dà luogo alla verifica del traffico effettuato e, se del caso, allo
storno delle spese indebitamente conteggiate.
Con memorie del 28 febbraio 2008, 5 agosto e 29 agosto 2008 nonché 4
settembre 2008, la società Vodafone Omnitel N.V. ha dichiarato:
– la sua totale estraneità alla pratica oggetto del procedimento;
– di non essere assegnataria, né di avere in gestione alcuna numerazione
con prefisso “899” oggetto del procedimento, essendo attiva esclusivamente
nel settore della telefonia mobile ed essendo responsabile solo del trasporto,
dell’instradamento e della gestione della chiamata e degli obblighi connessi,
visto che il traffico telefonico relativo alle chiamate su numerazioni “899”
viene effettuato da rete fissa e addebitato su tali utenze.
18
Memorie degli operatori alternativi
Nelle date del 10 marzo 2008, 23 maggio 2008, 22 luglio 2008 e 19 agosto
2008, la società BT Italia, in qualità di professionista assegnatario dal
Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a valore aggiunto con
prefisso “899…”, nel sostenere preliminarmente la propria estraneità alla
fattispecie in esame, ha dichiarato che le predette utenze non geografiche
sono state cedute a due distinte società che agiscono in veste di operatori
telefonici e di servizi informatici e ad una persona fisica, in qualità di
fornitore di contenuti. Inoltre la società ha rappresentato quanto segue:
– BT Italia, in qualità di operatore assegnatario delle numerazioni, si fa
carico esclusivamente dell'instradamento delle chiamate verso il Centro
Servizi al quale ha dato in uso le numerazioni non geografiche;
– BT Italia non ha alcun rapporto con i Content Provider, né ha alcuna
contezza delle caratteristiche e della natura dei servizi offerti sulle
numerazioni oggetto di segnalazione, né delle modalità di attivazione dei
servizi reclamizzati, né del numero di SMS inviati;
– BT Italia, quale operatore assegnatario delle numerazioni 899 855 860,
899 900 059, 899 855 870, 899 855 830 e 899 855 840, si limita a
raccogliere il traffico voce destinato alle suddette numerazioni ed a
instradarlo verso il Centro Servizi. Inoltre, le piattaforme che gestiscono
l'avvio della tassazione al cliente chiamante sono gestite autonomamente dal
Centro Servizi e non tramite apparecchiature di BT Italia. Pertanto, bisogna
distinguere le responsabilità del Centro Servizi da quelle dell'operatore
titolare della numerazione non geografica;
– la responsabilità oggettiva ricade sul Centro Servizi in quanto unico
soggetto responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della
relativa modalità di espletamento, intesa come: introduzione del messaggio
di presentazione, erogazione e durata del servizio, tariffazione forfetaria solo
dopo l'esplicita accettazione da parte del cliente finale, predisposizione della
dichiarazione sui contenuti;
– è opportuno sottolineare l'impegno di BT Italia al rispetto della normativa
in materia di servizi a sovrapprezzo attraverso la previsione di clausole
contrattuali il cui scopo è quello di evidenziare al Centro Servizi le proprie
responsabilità. Inoltre, a BT Italia non competono specifici poteri di
vigilanza e controllo sul corretto espletamento del servizio da parte del
Centro Servizi, essendo questi attributi (ai sensi dell'art. 20 del D.M. n.
145/06) solo ai competenti organi di Polizia Postale e delle Comunicazioni e
19
del Ministero delle Comunicazioni. Quest’ultimo in particolare, ha il potere
di applicare sanzioni a carico del Centro Servizi, in forza dell'art. 21 del
D.M. n. 145/06, in caso di violazione delle disposizioni riguardanti, tra
l'altro, il messaggio iniziale di benvenuto (art. 12), nonché l'erogazione del
servizio (art. 13). Inoltre, si consideri che, qualora BT Italia adoperasse
impropriamente questi poteri di vigilanza e controllo sino alla sospensione o
interruzione del servizio, sarebbe esposta ad azioni giudiziarie da parte del
Centro Servizi. Difatti, solo a seguito di espressa richiesta da parte del
Ministero delle Comunicazioni in data 11 aprile 2008, BT Italia ha
provveduto a bloccare le numerazioni 899 855 870, 899 855 860 e 899 900
059, essendo questa l'unica misura attuabile in qualità di operatore
assegnatario delle numerazioni;
– BT Italia non pone in essere alcuna attività tale da indurre in errore gli
utenti (art. 20 Decreto Legislativo n. 205/06), non decide quali debbano
essere le caratteristiche del servizio offerto, né quale sia il prezzo o il modo
in cui questo viene calcolato, né stabilisce quali siano le condizioni alle quali
i beni o servizi vengono forniti (art. 22 Decreto Legislativo n. 206/05),
trattandosi di specifiche attribuzioni del Centro Servizi.
Con memorie pervenute in data 14 marzo 2008, 25 giugno e 1 settembre, la
società Karupa S.p.A. ha rappresentato che le numerazioni a valore aggiunto,
delle quali risulta essere la prima assegnataria dal Ministero delle
Comunicazioni, sono state cedute ad altri soggetti per fornire contenuti di
varia natura.
La società ha altresì rappresentato quanto segue:
– Karupa ha ceduto le stesse a Centri Servizi che rilasciano la dichiarazione
ai sensi dell'art. 17 del D.M. 145/06;
– come definito al punto 8), lettera b), comma I, del medesimo articolo, il
Centro Servizi attesta, sotto la propria responsabilità, la tipologia di servizi a
sovrapprezzo erogata.
– Karupa effettua tre verifiche prima di procedere all'attivazione della
numerazione:
a) circa la presenza e correttezza delle informazioni obbligatorie, così come
indicato nell'art. 12 del decreto in parola;
b) circa il corretto funzionamento del primo tradotto geografico indicato dal
Centro Servizi per l'instradamento delle numerazioni non geografiche;
c) circa la coerenza del servizio erogato con quanto indicato nella
dichiarazione di cui sopra;
– periodicamente Karupa effettua delle sessioni di test a campione su
20
numerazioni per verificare la corretta erogazione del servizio. Laddove siano
rilevate delle anomalie, sia direttamente da Karupa, sia anche dagli Operatori
di accesso, dal Ministero delle Comunicazioni, dall'AGCOM oppure
dall’Autorità Garante, Karupa invita il Centro Servizi a rimuoverle, con un
termine in genere non superiore a 48h dalla data di comunicazione
dell'anomalia. Successivamente, se tale anomalia non è risolta, viene inibito
definitivamente l'accesso alla numerazione;
– laddove dovesse essere rilevato (direttamente da Karupa, dagli Operatori
di Accesso, dal Ministero delle Comunicazioni, dall'AGCOM oppure
dall’Autorità), un utilizzo delle numerazioni di titolarità Karupa
eventualmente legato a fenomeni di diffusione non autorizzata di SMS, viene
inibito l’accesso alla numerazione definitivamente.
La società Voiceplus S.r.l., con memorie pervenute nelle date del 23 aprile
2008, 28 maggio, 15 luglio e 26 agosto ha comunicato quanto segue:
– la numerazione ad essa assegnata è stata a sua volta ceduta ad un Centro
Servizi, la Gestel Telecomunicazioni S.r.l., che, a seguito di una
segnalazione da parte della Guardia di Finanza in merito a SMS che
invitavano a chiamare un 899 per ascoltare un messaggio lasciato in
segreteria, ha provveduto alla chiusura d’ufficio di tutti i numeri associati al
suindicato contratto;
– il provvedimento identifica il titolare della numerazione come
responsabile dell'adempimento della disciplina regolamentare relativa agli
obblighi di controllo concernenti l’ideazione, predisposizione e
commercializzazione dei servizi a sovrapprezzo, nonché degli ulteriori
obblighi di informazione, trasparenza e riservatezza nei confronti della
clientela. Ove la ragione di quanto sopra si fondi sul D.M. 145/06 e, in
particolare, agli specifici articoli 12, 13, 15 e 18 di tale D.M. riportati sulla
nota 2 in calce al provvedimento, tale deduzione appare erronea in quanto è
facilmente evincibile che il medesimo D.M., all'art. 18, attribuisce la
responsabilità dell'adempimento di tali servizi ai Centri Servizi/fornitori di
contenuto assegnatari in uso di tali numerazioni;
– in nessun punto del D.M. n. 145/06 è possibile evincere una specifica
attribuzione di responsabilità al titolare delle numerazioni, nemmeno in
termini di semplice vigilanza e/o controllo in relazioni agli elementi oggetto
del provvedimento cautelare;
– sui Centri servizi e fornitori di contenuti grava, quindi, la responsabilità
oggettiva della condotta imputata. Infatti, solo questi ultimi sono
effettivamente in grado di adempiere adeguatamente alle obbligazioni
21
derivanti da un provvedimento inibitorio in merito alla sospensione di una
condotta commerciale, poiché solo essi possono essere a conoscenza della
tipologia e della natura dei messaggi SMS attraverso i quali l'utente finale è
informato del servizio erogato dal Content Provider sulla numerazione
interessata;
– inoltre, Voiceplus, avendo ravvisato una violazione della normativa
vigente nell'ambito dell'utilizzo di numerazione cedute in uso a soggetti terzi,
ha immediatamente comunicato, con la propria nota del 21 aprile di avere
azionato una clausola contrattuale relativa alla sospensione delle
numerazioni a sovrapprezzo la cui commercializzazione è avvenuta in
violazione della normativa vigente.
Memorie dei Centri Servizi
Con comunicazione pervenuta in data 21 luglio 2008, Carmine Garofalo in
qualità di titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo ha confermato
di essere assegnatario della numerazioni assegnatagli da Karupa, ed ha
precisato altresì che la numerazione era destinata ad un servizio di chat line.
La società ha precisato altresì che la numerazione è attualmente attiva.
Con comunicazione pervenuta in data 23 luglio 2008, la società Nowire
S.p.A. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della quale
risulta essere assegnataria, è stata ceduta ad altri soggetti per fornire
contenuti di varia natura. La società ha precisato altresì che nel periodo
dicembre 2007 - giugno 2008 la numerazione ha fatturato circa 338,00 euro.
Con comunicazione pervenuta in data 24 luglio 2008, la società Yum S.r.l.
ha confermato di essere assegnataria delle numerazioni, le quali erano
destinate ad un servizio di telemarketing. La società ha precisato altresì che
le numerazioni non sono più assegnate ad essa.
Con comunicazione pervenuta in data 24 luglio 2008, la società Farang S.r.l.
ha confermato di essere assegnataria della numerazione assegnatagli dalla
società Karupa, la quale era destinata ad un servizio di telemarketing. La
società ha precisato altresì che le numerazioni non sono più assegnate ad
essa.
Con memorie pervenute nelle date del 24 luglio 2008 e 29 agosto 2008, la
società City Carrier S.r.l. ha rappresentato di non essere attualmente più
assegnataria di alcuna numerazione a sovrapprezzo.
La società ha precisato altresì quanto segue:
– City Carrier S.r.l è completamente estranea ai comportamenti contestati:
22
ciò in quanto la società, quale operatore assegnatario dei codici 899030588 e
899030598, ha a sua volta ceduto in uso dette numerazioni alla Silenti LTD;.
– dal punto di vista tecnico, la City Carrier S.r.l. non ha effettuato alcun
invio di SMS agli utenti finali degli operatori mobili, né conosceva il
contenuto dei messaggi predisposti dal “professionista” che ha fatto uso delle
numerazioni contestate;
– il ruolo tecnico della società, in ragione dell'assegnazione delle
numerazioni 899xxx , è stato il medesimo di quello della sua dante causa
Telecom Italia;
– le chiamate effettuate dagli utenti finali sulle numerazioni a sovrapprezzo
assegnate a City Carrier S.r.l. sono state esclusivamente trasportate e
instradate al destinatario prestatore del servizio;
– dal punto di vista economico, la City Carrier S.r.l. non ha rapporti
economici con gli utenti finali, bensì esclusivamente con il “professionista”
cessionario della numerazione a sovrapprezzo;
– la società si limita a incassare da Telecom Italia una quota parte del
prezzo pagato dall'utente finale e, una volta trattenuto un corrispettivo per la
propria attività di instradamento e terminazione, a girare la differenza al
prestatore del servizio;
– dal punto di vista normativo la società non è qualificabile come
“professionista” in quanto i servizi contestati non rientrano nella sua sfera
giuridica e di controllo. Essi non possono, in altri termini, essere considerati
presupposto giuridicamente rilevante (anziché meramente tecnico)
dell'attività di trasporto ed instradamento della singola chiamata, poiché la
circostanza non solo non è prevista espressamente da alcuna norma, ma
sembra lontana dalla volontà del legislatore;
– non può essere imputato alla società un contegno omissivo in quanto
l'accesso al servizio ed al data base delle numerazioni di telefonia mobile
degli utenti finali ai quali il “professionista” ha inviato gli SMS attiene alla
esclusiva attività di quest'ultimo e viene effettuata attraverso sistemi ed
infrastrutture tecnicamente inaccessibili e giuridicamente inviolabili
dall'operatore che gestisce la chiamata;
– l'attività della City Carrier S.r.l. si è limitata al ruolo di sub-intermediario
tecnico ed economico tra la Telecom Italia, titolare sia della numerazione
che del potere di riscossione, ed il professionista prestatore del servizio e
beneficiario ultimo dei ricavi generati dal traffico telefonico sulle
numerazioni a sovrapprezzo;
– dal punto di vista della regolamentazione, la società ha esclusivamente
23
contribuito a rendere tecnicamente "accessibili al pubblico (per il tramite di
Telecom Italia), attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di
comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, della gestione
della chiamata e dell'addebito (per il tramite di Telecom Italia) del relativo
prezzo'' (cfr. art. 1, D.M. 145/06). Tali servizi di comunicazione elettronica
sono stati erogati attraverso proprie infrastrutture di commutazione e
instradamento utili a raccogliere e gestire le chiamate sulle centrali. Anche in
base al citato Regolamento, nessuna responsabilità sui contenuti può quindi
essere ascrivibile alla City Carrier S.r.l.;
– dal punto di vista contrattuale, la società, nelle Condizioni Generali
regola espressamente la propria funzione tecnica. All'articolo 4 si chiarisce
infatti che "il Cliente prende atto che City Carrier S.r.l. nella prestazione del
servizio di trasporto, si limita esclusivamente a mettere a disposizione del
Cliente l’infrastruttura tecnica di sua competenza necessaria per
l'espletamento del Servizio. Il Servizio viene quindi erogato in virtù di un
rapporto giuridico che si instaura direttamente. ed esclusivamente, tra
l'utente chiamante ed il Cliente. Solo quest'ultimo, pertanto, è responsabile
dei contenuti e delle modalità di esecuzione del Servizio offerto sulle
numerazioni di cui all'Allegato;
– al contempo, in un'ottica di tutela del mercato e degli utenti, il contratto
impone comunque al “professionista” di conformarsi alle norme di legge che
lo riguardano (così l'articolo 6 delle Condizioni Generali, secondo il quale:
"il Cliente si impegna altresì: - a fornire nella campagna pubblicitaria del
Servizio indicazioni chiare ed esaustive [sull'entità dei corrispettivi
addebitati all'utente finale:- a fornire, sotto la piena ed esclusiva propria
responsabilità, le informazioni e i servizi nel rispetto della normativa, con
particolare alla riservatezza delle informazioni, alla segretezza delle
comunicazioni, alla lealtà nella concorrenza, alla tutela del buon costume.”)
Da quanto sopra emerge, da un lato, la specificazione del ruolo tecnico
dell'operatore City Carrier S.r.l. e, dall'altro, l'impegno contrattuale del
cliente ad adempiere diligentemente a tutti i propri obblighi normativi e
regolamentari, ivi compresi quelli relativi alle pratiche commerciali;
– Telecom Italia, in data 19 giugno 2007, assegnava alcuni codici a
sovrapprezzo alle società High Tech Network S.r.l. e High Tech Network
LTD, entrambe rappresentate del Signor Gnazzo, il quale risulta essere anche
la persona fisica che ha proceduto alla registrazione del dominio
www.segreteria.biz. Anche la Silent LTD, alla quale sono state assegnate le
numerazioni in carico a City Carrier S.r.l. il successivo 4 ottobre 2007,
24
sembra aver fatto uso del sito web sopra citato per l'erogazione del proprio
servizio di incontri.
Con comunicazione pervenuta in data 25 luglio 2008, la società 21
Corporation S.r.l. ha precisato di non essere assegnataria della numerazione
899902090.
Con comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2008, la società Scs Italia
Net S.r.l. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della quale
risulta essere assegnataria, è stata ceduta ad altri soggetti per fornire
contenuti di varia natura. La società ha precisato altresì che nel periodo
dicembre 2007 - giugno 2008, la numerazione ha fatturato circa 830 euro.
Con memoria del 29 agosto 2008, la società Gestel S.r.l. ha rappresentato
quanto segue:
– gli SMS inviati dalla Gestel avevano senz'altro un contenuto pubblicitario
ed invitavano a contattare, da telefono fisso, una numerazione a valore
aggiunto; contattata la numerazione 899xxx, la telefonata non veniva
immediatamente tassata, ma il messaggio entrava nel merito del servizio
offerto e, pertanto, forniva informazioni precise sulla titolarità gestore del
servizio, sulla natura del servizio offerto, veniva, altresì, rilasciata una
password per poter accedere al servizio stesso con invito all'annotazione ed
infine si comunicava che il costo del servizio sarebbe stato addebitato solo
dopo il trascorrere del tempo previsto per legge per il silenzio assenso. Nel
corso della registrazione l'utente veniva avvertito di interrompere la
conversazione per evitare la tassazione qualora non fosse stato interessato al
servizio;
– nel caso di specie, gli SMS inviati non hanno ingenerato confusione con
eventuali concorrenti né sono stati causa di discredito o denigrazione, né si è
tratto vantaggio dalla notorietà di altri marchi o denominazioni;
– la pubblicità era chiaramente riconoscibile come tale poiché nel SMS
inviato, data la brevità del testo, si faceva riferimento, “per info e costi” ad
un sito preciso (www.segreteria.biz), con la possibilità, inoltre, di essere
rimborsati in caso l'utente non fosse stato soddisfatto;
– non si può definire il comportamento della società contrario alla diligenza
professionale e idoneo ad escludere o limitare la libertà di scelta e o di
comportamento del consumatore medio, in quanto questi, attraverso il
meccanismo dell'invio del SMS prima e della telefonata poi, aveva un ampio
margine di scelta e libertà di comportamento;
– il meccanismo di invio degli SMS non causava ripetute sollecitazioni
giacché l'utente veniva solo contattato una volta, non ricevendo, pertanto,
25
alcun condizionamento.
Con comunicazione pervenuta in data 1 settembre 2008, la società Regal
Service S.r.l. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della
quale risulta essere assegnataria, era utilizzata per un servizio di rilascio
password per accesso area riservata internet, al fine di avere accesso alla
consultazione di web chat con possibilità di invio SMS. La società ha
precisato altresì che nel periodo di attivazione della numerazione ottobre
2007-febbraio 2008, è stato generato un traffico pari ad euro 3.000,00.
Le società High Tech Network S.r.l., Rent A Telefonica Ltd, e il
professionista Abdel Karim Hajabi, titolare del nome di dominio
www.messaggiperte.com, pur avendo ricevuto regolarmente la
comunicazione di avvio e di integrazione di avvio non hanno prodotto alcuna
memoria difensiva.
Quanto ai professionisti Giuseppe Gnazzo, titolare del nome di dominio
www.outlove.net e Cerbone Massimo, titolare dell’impresa individuale
Cerbone Massimo, non hanno ritirato la comunicazione d’integrazione di
avvio, che è stata rinviata all’Autorità per compiuta giacenza.
III. ATTIVITÀ D’UFFICIO
In data 8 aprile 2008, la Guardia di Finanza ha trasmesso i verbali relativi
alle operazioni compiute presso la società che ha svolto il ruolo di billing
contact e di soggetto realizzatore del sito www.segreteria.biz, nonchè presso
una società attiva nel settore dell’elaborazione ed invio di pacchetti SMS e
MMS, destinati ad utenze mobili private.
Dalle informazioni ricevute dalla Guardia di Finanza è emerso che:
– la titolarità della numerazione “899…” viene acquisita tramite
assegnazione diretta da parte del Ministero delle Comunicazioni, oppure
tramite cessione da parte di precedenti assegnatari ai “centri servizi” o a
persone fisiche;
– il soggetto, che è l’autore materiale degli SMS, opera nel modo seguente:
(a) acquista direttamente, o tramite intermediari, pacchetti di SMS e/o MMS
dagli SMS center (c.d. Gateway); (b) elabora via web, tramite l’accesso ad un
pannello di controllo, il contenuto del messaggio ed indica i destinatari, le
cui utenze mobili vengono generate in automatico, tramite apposito software
scaricabile gratuitamente da Internet; (c) utilizza il servizio, fornito a
pagamento dagli SMS center (c.d. mobile number check), che consente di
26
individuare tra le utenze selezionate quelle che risultano attive.
Tecnicamente la mobile number check consiste, infatti, in un’interrogazione
dell’Home Location Register, ossia del database di ogni operatore mobile in
cui sono registrate tutte le utenze (attive e inattive). Tale servizio, per potere
validamente funzionare, deve essere supportato da specifici accordi con i
gestori di telefonia mobile o con alcuni operatori specializzati, in quanto solo
tali soggetti sono abilitati ad accedere alla rete di segnalazione, ossia allo
strumento che consente di verificare gli archi di numerazione mobile attivi;
(d) invia i pacchetti di SMS tramite gli sms center, abilitati – in virtù di
accordi di interconnessione - al recapito di SMS e MMS sui terminali gestiti
dagli operatori di telefonia mobile;
– il gateway può dotarsi di un software, appositamente realizzato, che
effettua una serie di controlli informatici che permettono, tra l’altro, di
valutare il testo del messaggio. Tale controllo viene attuato mediante l’uso di
un filtro semantico in grado di verificare se all’interno dell’SMS ricorra una
sequenza di caratteri, variamente articolati, riconducibili alla citazione di
numerazioni non geografiche. Qualora tale sequenza dovesse essere
individuata, l’inoltro del messaggio da parte del gateway viene rifiutato e
viene generato un messaggio di errore all’utente. Il predetto software
automatico di controllo non consente in nessun caso di prendere visione del
contenuto del testo del messaggio e, quindi, di violare i diritti di privacy dei
singoli;
– l’sms center è il soggetto che effettua, in concreto, l’instradamento degli
SMS e/o MMS verso le numerazioni mobili appartenenti agli utenti finali;
– in alcuni casi, la pratica segnalata può realizzarsi anche mediante il
contatto con un sito internet, citato in alcuni degli SMS segnalati, per effetto
del quale il destinatario degli SMS viene indotto a sottoscrivere ulteriori
servizi a sovrapprezzo in abbonamento.
Nelle date del 21 e 26 maggio 2008 è stata formulata una richiesta
d’informazioni ai gestori di telefonia mobile nonché alle società Digitel
Mobile S.r.l., Acotel Group S.p.A., Sybase 356 S.r.l., Dada S.p.A,
Buongiorno S.p.A., in qualità di gateway, al fine di inquadrare meglio la
fattispecie in esame. In particolare sono stati richiesti i contratti wholesale
con gli operatori mobili per l’invio di pacchetti di SMS pubblicitari sulle
utenze dei consumatori che hanno dato il consenso al trattamento dei dati.
Le citate società hanno inviato la documentazione richiesta nel corso della
fase istruttoria.
In data 8 agosto 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione
27
della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
In data 21 agosto 2008, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di
conclusione del procedimento al 10 ottobre 2008.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata
diffusa a mezzo SMS, in data 3 settembre 2008 è stato richiesto il parere
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 8 ottobre 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto
che la pratica commerciale in esame viola il disposto di cui agli artt. 20, 21,
22, 23, 24 e 25 sulla base delle seguenti considerazioni:
- il messaggio inviato tramite SMS, per le modalità con cui sono indicati il
mittente (“segreteria utente”) e il numero 899 da chiamare, appare finalizzato
ad attirare l’attenzione del consumatore e indurlo a contattare l’operatore per
verificare l’esistenza di messaggi urgenti sulla propria segreteria ed ascoltarli
chiamando il numero indicato, ma non viene specificato né che tale chiamata
ha un costo, né l’ammontare dello stesso;
- tale messaggio è così idoneo ad indurre in errore il destinatario e le persone
da esso raggiunte con riguardo alla natura del messaggio, alle condizioni
economiche del servizio offerto e all’oggetto dell’offerta.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) La pratica contestata
In via preliminare si osserva che la pratica commerciale oggetto del
procedimento riguarda l’invio di SMS che invitano gli utenti di telefonia
mobile ad accedere ad ipotetici servizi di segreteria telefonica tramite
chiamate da rete fissa verso numerazioni a sovrapprezzo “899”, e
conseguentemente inducono a fare ricorso ad una numerazione a
sovrapprezzo sulla base di informazioni inesatte ovvero ingannevoli.
La pratica commerciale, nel complesso considerata, è posta in essere da una
pluralità di soggetti, ed in particolare dal professionista che ha di fatto
28
inviato tali messaggi SMS, dal Centro che offre i “servizi a sovrapprezzo”,
nonché dall’operatore telefonico assegnatario delle numerazioni con prefisso
“899…”.
b) I professionisti destinatari del presente provvedimento
Quanto alla posizione dei professionisti parti del presente procedimento,
occorre innanzitutto sottolineare che le società Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sono state coinvolte nel loro duplice ruolo, sia
di gestori di telefonia mobile, sia di prime assegnatarie di archi di
numerazioni a sovrapprezzo da parte del Ministero delle Comunicazioni.
Pertanto, nella valutazione del coinvolgimento nella pratica oggetto di
valutazione, le condotte dei due citati professionisti sono state considerate
nel quadro della loro attività commerciale sia di gestori di rete mobile sia di
assegnatari di numerazioni non geografiche.
b.1) La posizione dei gestori di telefonia mobile
Nell’ambito del procedimento i gestori telefonici hanno contestato di poter
essere ritenuti corresponsabili della diffusione dei messaggi censurati nel
procedimento de quo, in quanto totalmente estranei alla vicenda. Gli stessi
hanno rappresentato, infatti, di aver avuto il semplice ruolo di "carrier" ed
aver conseguentemente veicolato gli SMS come sono tenuti a fare da
contratto, nei confronti dei propri clienti e degli operatori di rete
interconnessi. In particolare, tale invio di SMS configurerebbe una mera
attività di spamming della quale non possono ritenersi responsabili.
Tale argomentazione appare condivisibile per due ordini di motivi. Per un
lato, si evidenzia che dagli elementi in atti non è emerso nessun ruolo attivo
dei gestori di telefonia mobile, né alcun rapporto tra le società Centro Servizi
e le società di telefonia. Per altro verso, gli stessi gestori non potevano, in
nessun modo, intervenire per limitare il fenomeno. Dalle risposte alle
richieste d’informazioni, infatti, si evince con chiarezza che la totalità degli
SMS, acquistati sul mercato, all'ingrosso o al dettaglio, sono stati inviati in
grandi quantità, normalmente per il tramite di gestori esteri, su interi archi di
numerazioni mobili. I messaggi, dunque, raggiungono le utenze in virtù degli
accordi di interconnessione che gli operatori italiani hanno sottoscritto con
gli operatori esteri. I messaggi SMS vengono, peraltro, inoltrati sulla rete del
gestore senza che lo stesso possa effettivamente porre in essere un controllo
29
o una verifica sul contenuto degli stessi al fine di tutelare la riservatezza
degli utenti.
Né, all’esito dell’istruttoria, sono emersi elementi dai quali risulti che i
gestori in questione avrebbero potuto accorgersi di anomalie nell’uso delle
reti agli stessi rispettivamente assegnate.
Alla luce di quanto esposto, destinatari del presente provvedimento non si
considerano le società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A. in qualità di gestori di telefonia
mobile.
b.2) La posizione degli assegnatari di archi di numerazioni “899” da parte
del Ministero delle Comunicazioni
Considerazioni diverse valgono invece per le società Telecom Italia S.p.A. e
Wind telecomunicazioni S.p.A. (nel loro ruolo questa volta di assegnatarie di
numerazioni “899” da parte del Ministero delle Comunicazioni), Karupa
S.p.A., BT Italia S.p.A., Voiceplus S.r.l. in qualità di primi assegnatari di
archi di numerazione “899”.
Tali professionisti hanno eccepito un difetto di legittimazione passiva e, in
generale, la possibilità di essere qualificate nel caso di specie
“professionista” ex art. 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo
n. 206/05. Essi, infatti, hanno sostenuto di non essere coinvolti nella pratica
commerciale, non essendo autori dei messaggi inviati, né di avere
partecipato alla loro ideazione, ma di essersi limitati a porre a disposizione
delle società Centro Servizi l’accesso alle infrastrutture tecniche. Ad avviso
delle sopra riportate società, infatti, l'articolo 18 del D.M. n. 145/06 riserva ai
Centri Servizi la responsabilità per il contenuto delle prestazioni a
sovrapprezzo e delle altre obbligazioni ivi previste in relazione alla fornitura
stessa del servizio, mentre assegna al fornitore di servizi di comunicazione
elettronica il controllo su trasporto, instradamento e gestione delle chiamate
nonché il rispetto degli obblighi connessi. In altri termini, nel regolare il
settore della fornitura dei servizi a sovrapprezzo, il suddetto D.M. riconosce
nel fornitore di servizi di comunicazione elettronica il soggetto che si limita
a svolgere un servizio di intermediazione tecnica fra il Centro Servizi e
l'utente finale.
Tale argomentazione appare priva di rilievo, in quanto la definizione di
professionista di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 206/05, ricomprende “qualsiasi persona fisica o giuridica che
30
nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per
conto di un professionista”.
Nel caso di specie è evidente la circostanza che anche i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica (rectius i primi assegnatari delle numerazioni
899) intervengono nella pratica, complessivamente considerata, là dove
esiste una cointeressenza diretta ed immediata di tali soggetti, all’interno del
rapporto negoziale esistente con i Centri Servizi nonché nell’incrementare e
sviluppare i profitti derivanti dai traffici telefonici conseguenti alla fruizione
di servizi a sovrapprezzo “899”. I primi assegnatari, infatti, traggono un
immediato vantaggio economico dalla diffusione dei messaggi oggetto di
valutazione nel corso del procedimento, in quanto i proventi derivanti dal
traffico telefonico della numerazione a sovrapprezzo sono ripartiti fra il
Centro Servizi e gli stessi primi assegnatari di archi di numerazione. In
particolare gli importi prelevati agli utenti che facciano ricorso alla
numerazione “899” presente nei messaggi vengono incassati direttamente
dagli assegnatari, i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una
percentuale al Centro Servizi in base agli accordi sottoscritti. Tale
meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi a sovrapprezzo appare
confermare la corresponsabilità ed il coinvolgimento dei gestori di telefonia
mobile nella pratica commerciale oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie si rileva che la citata
definizione di cui all’articolo articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 206/05, ricomprende anche le società Telecom Italia S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Voiceplus
S.r.l., stante il loro diretto coinvolgimento nell’attività commerciale oggetto
della pratica de qua.
Il coinvolgimento degli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo, nella
pratica emerge, altresì, direttamente dalla disciplina regolamentare, che pone
in capo a tali soggetti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione,
predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…” e
ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti
della clientela1. Tali obblighi sussistono anche nei casi in cui le numerazioni
non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi. In caso di
cessione, infatti, gli operatori primi assegnatari hanno specifici obblighi di
informazione in merito al servizio a sovrapprezzo che il Centro Servizi
1
Cfr. D.M. n. 145/2006, artt. 12, 13, 15 e 17.
31
intende fornire alle eventuali modifiche dello stesso, nonché alla correttezza
dei dati forniti in proposito dal cessionario. Al fine di consentire
l’espletamento dei suddetti obblighi il D.M. n. 145/06 impone ai primi
assegnatari una verifica dei contenuti offerti dal Centro Servizi.
Più in generale, una responsabilità nella pratica delle società deriva dal
controllo che i citati soggetti sono chiamati ad effettuare laddove venga
riscontrata un’anomalia nell’utilizzo delle numerazioni assegnate. In capo
agli stessi sussiste, infatti, un obbligo non contrattuale di controllo sul
corretto utilizzo delle numerazioni che, nel caso di specie, non è stato
adempiuto. Tale circostanza comporta una responsabilità, connessa alla
violazione del dovere di diligenza che si può ragionevolmente richiedere alle
società assegnatarie da parte del Ministero delle comunicazioni di archi di
numerazioni “899”.
Il fenomeno dello spamming, e più in particolare il fenomeno degli invii di
messaggi “phishing” ovvero di aggancio al solo fine di invitare i
consumatori a chiamare numeri a sovrapprezzo, è un fenomeno ampiamente
conosciuto dalle società assegnatarie2.
La diligenza richiesta a tali società, infatti, in considerazione della qualità
soggettiva delle medesime e delle caratteristiche del servizio al quale si
riferiva la pratica commerciale, avrebbe dovuto essere particolarmente
elevata e per tale motivo le stesse società avrebbero dovuto porre in essere
ogni precauzione a fronte di un utilizzo improprio delle numerazioni. In
particolare, a fronte dell’utilizzo degli “899…”, normalmente articolato in
chiamate di media o lunga durata (almeno 6 minuti), la concentrazione - in
un ridotto determinato arco di tempo - di un ampio numero di telefonate
interrotte pressocchè immediatamente (dato desumibile peraltro dalle
segnalazioni sopra richiamate nonché dalle numerose segnalazioni al Call
Center dell’Autorità) costituiva indice chiaro di un’anomalia nell’uso delle
numerazioni. L’omissione, in tale contesto, di qualsiasi forma di vigilanza
sui soggetti ai quali era stato concesso l’uso delle linee telefoniche integra
una violazione del dovere di vigilanza che incombe sui professionisti.
Pertanto, “professionisti” destinatari del presente provvedimento sono da
considerarsi anche le società assegnatarie da parte del Ministero delle
Comunicazioni delle numerazioni a sovrapprezzo, ossia la società Telecom
Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia
S.p.A., Voiceplus S.r.l., sussistendo loro interessi economici immediati e
2
La stessa società Telecom era già venuta a conoscenza di fenomeni simili con il caso PI5374
www.incontrilove.com con provvedimento n. 16340.
32
diretti e trattandosi di servizi offerti a favore dei Centri Servizi, basati su un
onere di controllo successivo.
In conclusione, dunque, occorre evidenziare che, alla luce delle risultanze
istruttorie, le società Telecom Italia, Wind telecomunicazioni S.p.A., Karupa
S.p.A., BT Italia S.p.A. e Voiceplus S.r.l. appaiono aver posto in essere
comportamenti contrari alla diligenza professionale ed idonei a limitare la
libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio, in violazione
degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Quanto alla società Colt Telcom S.p.A. la stessa non deve ritenersi
destinataria del presente provvedimento, in quanto la società ha dimostrato
che la numerazioni indicata nel provvedimento di avvio non era stata
assegnata a nessun operatore, e ciò in ragione del fatto che vi è stato un mero
errore materiale nella trascrizione della numerazione.
b.3) Le società Centro Servizi
Quanto alla posizione delle società High Tech Network S.r.l., Regal Service
S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa
individuale Carmine Garofalo, Massimo Cerbone titolare dell’impresa
individuale Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire
S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum S.r.l. e Gestel S.r.l., le stesse devono
essere considerate destinatarie del presente provvedimento in quanto società
Centro Servizi che si sono occupate materialmente dei contenuti offerti
attraverso le numerazioni “899”, ovvero attraverso la ulteriore cessione della
numerazione peraltro non consentita dalla regolamentazione di settore, e che
pertanto hanno tratto specifico vantaggio dalla diffusione del messaggio.
Quanto alla società 21 Corporation S.r.l., la stessa ha fatto presente di non
essere assegnataria della numerazione e pertanto non deve essere considerata
destinataria del presente provvedimento.
b.4) I soggetti intestatari dei siti internet
Quanto alla posizione del Sig. Giuseppe Gnazzo, intestatario dei domini
“outlove.net” e www.segreteria.biz, nonché del Sig. Abdel Karim Hajabi,
intestatario del domino www.messaggiperte.com, si rileva che gli stessi
debbono essere considerati destinatari del procedimento, in quanto dalle
informazione acquisite tramite il Nucleo speciale della Guardia di Finanza, i
soggetti sono intestatari dei citati siti internet che vengono indicati nei
33
messaggi inviati ai clienti. É dunque chiaro che tali soggetti hanno avuto un
ruolo nella predisposizione dei messaggi inoltrati, nonché che ad essi deriva
un effetto pubblicitario immediato dalla diffusione degli stessi messaggi.
c) Sulla scorrettezza della pratica commerciale
I messaggi inviati alle utenze mobili dei consumatori, a causa di una serie di
indicazioni non veritiere ed omissioni, presentano dei forti profili di
ingannevolezza là dove induce erroneamente il consumatore a ritenere di
avere ricevuto dei messaggi in segreteria.
Il testo dell’SMS, recante l’avviso di presunti messaggi in segreteria, infatti,
non rende percepibile le finalità della pratica commerciale. Al contrario, esso
induce l’utente a ritenere che lo stesso abbia carattere personale, e che le sue
finalità sia soltanto quella di avvisarlo della presenza di messaggi in
segreteria. Questo è quanto il consumatore è portato a ritenere dai testi dei
messaggi, quali ad esempio, “ti ho lasciato un messaggio in segreteria.
Chiama subito da telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”,
oppure “ Ti ho cercato alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da
fisso l’8-99….” Infocosti su segreteria.biz.”. Il destinatario del messaggio,
infatti, non è in alcun modo portato a sospettare che, in realtà, non solo non è
presente alcun messaggio, ma anche che il semplice contatto telefonico ha
comunque carattere particolarmente oneroso, trattandosi di un servizio
telefonico a sovrapprezzo pari a 12,50 € + iva. Sotto questo profilo, la pratica
risulta ingannevole in quanto, in realtà, non vi è nessun servizio di segreteria,
e omissiva, in quanto non precisa l’intento commerciale della stessa, in
violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05. Inoltre,
vale osservare che la qualificazione dei presunti messaggi presenti in
segreteria come “urgenti” vale a indurre l’utente a far ricorso alla
numerazione immediatamente, disincentivando un’attenta ponderazione del
reale scenario sottostante all’invio del messaggio.
Non è accoglibile l’eccezione del professionista Gestel Comunicazioni
secondo cui la struttura stessa del numero come “899” e la dicitura “chiama
da fisso” sarebbero già sufficienti a far percepire il carattere pubblicitario del
messaggio. Infatti, come visto, il testo dell’SMS inviato vale già a dissuadere
il consumatore circa il carattere pubblicitario. L’indicazione di chiamare “da
fisso”, peraltro, è di per sé neutra, e non reca alcun elemento circa il carattere
pubblicitario del messaggio, né circa gli elevatissimi costi da sostenere.
Il messaggio in esame, oltre a non rendere edotto il consumatore in merito al
34
carattere pubblicitario dello stesso e ad ingannarlo circa i contenuti della
presunta segreteria telefonica, omette completamente qualunque indicazione
dei costi, inducendo il consumatore in errore circa la condizioni del sevizio
praticato. Il breve messaggio “free” che precede l’accesso al numero a
pagamento non è sufficiente a mettere l’utente in guardia circa gli elevati
costi del servizio.
Tale pratica, in realtà, è strutturata artificiosamente in modo tale da
agganciare il consumatore e indurlo a contattare il numero “899…” riportato
nei messaggi.
Il messaggio d’aggancio risulta essere solo il primo step attraverso il quale si
sostanzia la pratica commerciale nel complesso considerata. Infatti, a seguito
dei citati messaggi, il consumatore, indotto in errore, decide sulla base di un
falso convincimento di chiamare la numerazione “899” indicata, al fine di
consultare la segreteria telefonica, poiché vi è un messaggio urgente.
Solo attraverso il ricorso alla numerazione non geografica a tariffa flat (pari
a 15 euro) l’utente è posto in una situazione di cognizione circa la
circostanza che non si tratta di un servizio di messaggeria vocale, ma al
contrario di servizi chat line o di fornitura di servizi multimediali, quali
suonerie, SMS etc. In base alle predette argomentazioni è possibile sostenere
che la pratica commerciale segnalata sia particolarmente lesiva della sfera
economica dei consumatori, indotti ad acquisire servizi a sovrapprezzo
particolarmente onerosi, non richiesti, non chiaramente identificati nella loro
natura, nelle rispettive caratteristiche e nelle condizioni economiche di
fruibilità degli stessi. In particolare, la pratica commerciale risulta aggressiva
ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo nella misura in cui,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso è idonea a
limitare considerevolmente, se non escludere, la libertà di scelta degli utenti
mediante indebito condizionamento, con riferimento alla volontà di fruire, in
concreto, di un presunto servizio di chat line o di fornitura di contenuti
multimediali, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbero altrimenti preso.
Inoltre, la fornitura di un servizio (ossia, chat line o altro) diverso rispetto a
quello richiesto dal consumatore (ossia, accesso alla segreteria telefonica)
mediante la chiamata alla numerazione “899…”, ed il conseguente invio
delle relative fatture, comporta la violazione dell’art. 26 lettera f), che
annovera tra le condotte considerate in ogni caso aggressive il
comportamento del professionista che esiga “il pagamento immediato o
differito di prodotti (servizi) che il professionista ha fornito ma che il
35
consumatore non ha richiesto”.
Pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, la pratica oggetto di segnalazione risulta idoneo a
pregiudicare le scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre in
errore circa le effettive caratteristiche, natura e condizioni economiche
previste per i servizi a sovrapprezzo reclamizzati nonché idonea a limitare
considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore medio.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il
provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000
euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto
applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in
virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Decreto
Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica dei
professionisti, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità
dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è
da ricondurre alla tipologia dell’ingannevolezza del messaggio nonché alle
omissioni informative ivi riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi
in esame si riferisce, ovvero quello dei servizi di telefonia, di cui i
professionisti coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per
dimensione economica e ruolo commerciale. Rispetto a tale settore, infatti,
come rilevato dall’Autorità in numerosi interventi3, l’obbligo di completezza
e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente
stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra
professionista e consumatore, dovuta al proliferare dell’offerta di servizi
3
Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. 26/00; Provv. n. 9058 del 21
dicembre 2000, “Omnitel Casacard”, cit.; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in
cit.; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, cit.; Provv. n.
14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, cit.; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006,
“Vodafone Revolution”; Provvedimento n. 16866, del 17 maggio 2007, caso PI5598 “Vodafone Servizio
Numero Fisso”, cit..
36
innovativi.
Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare
che, nel caso di specie, la fattispecie in esame ha avuto un significativo
impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un messaggio
pubblicitario diffuso via SMS ed è suscettibile, pertanto, di aver raggiunto un
numero molto elevato di consumatori.
Al riguardo, occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio,
rappresentato dal rilevante onere economico che grava sull’utente finale,
trattandosi di numerazioni a sovrapprezzo a tariffa flat pari a 15 euro IVA
inclusa.
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere
considerata lunga, trattandosi di una comunicazione commerciale diffusa
quantomeno dal mese di ottobre 2007 al mese di aprile 2008.
Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare rispettivamente a Regal
Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa
individuale Carmine Garofalo, Sig. Cerbone Massimo, titolare dell’impresa
individuale Cerbone Massimo, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire
S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum S.r.l. e Gestel Comunicazioni S.r.l., in
considerazione delle loro limitate dimensioni economiche una sanzione pari
a 15.000 (quindicimila) euro.
Per quanto attiene, poi, alla società High Tech Network S.r.l., alla luce dei
predetti elementi di gravità e durata della violazione, si ritiene di poter
quantificare l’importo base della sanzione in 15.000 (quindicimila euro).
Considerato che sussistono circostanze aggravanti, in quanto la citata società
risulta già destinataria di un provvedimento di ingannevolezza in violazione
del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, riguardante una
fattispecie analoga a quella oggetto del presente provvedimento4, si ritiene di
irrogare alla società High Tech Network S.r.l. una sanzione pari a € 30.000
(trentamila euro).
Con riferimento, inoltre, al Sig. Giuseppe Gnazzo, intestatario dei domini
“outlove.net” e www.segreteria.biz, nonché al Sig. Abdel Karim Hajabi,
intestatario del domino www.messaggiperte.com, alla luce dei predetti
elementi di gravità e durata della violazione, si ritiene di poter quantificare
una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro).
Per quanto attiene, poi, alle società assegnatarie da parte del Ministero delle
Comunicazioni delle numerazioni “899”, alla luce dei predetti elementi di
4
Cfr. Provv. n. 16340 relativo al caso PI5374 –www.incontrilove.com.
37
gravità e durata della violazione e della personalità e dimensione economica
dei professionisti interessati, sopra evidenziati, si ritiene di poter quantificare
nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., principale operatore nel
settore della comunicazione, una sanzione pari a 100.000 € (centomila euro).
Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che detiene una
posizione rilevante nel settore in questione, anche in considerazione degli
elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione
può essere quantificata in misura pari a 80.000 € (ottantamila euro).
Per quanto concerne, le società BT Italia, Voiceplus S.r.l. nonché Karupa
S.p.A. che rappresentano operatori di rilievo nel settore della fornitura di
numerazioni a sovrapprezzo in questione, anche in considerazione degli
elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione
può essere quantificata rispettivamente in misura pari a 60.000 €
(sessantamila euro).
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n.
206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, la pratica
commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la
pratica commerciale in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21,
22, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il
consumatore medio attraverso la presentazione in maniera ambigua ed
omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore stesso ha bisogno
per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete
caratteristiche e le specifiche condizioni economiche del servizio
pubblicizzato, nonché idonea a limitare considerevolmente, o addirittura
escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio;
38
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente
provvedimento, posta in essere dalle società High Tech Network S.r.l., Regal
Service S.r.l. e City Carrier S.r.l., dal Sig. Carmine Garofalo, titolare
dell’impresa individuale Carmine Garofalo, dal Sig. Cerbone Massimo,
titolare dell’impresa individuale Cerbone Massimo, dalle società Farang
S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum
S.r.l. e Gestel S.r.l., nonché dai Sigg. Abdel Karim Hajabi e Giuseppe
Gnazzo, intestatari dei domini “outlove.net” e www.segreteria.biz,
www.messaggiperte.com, siti riportati negli SMS inviati agli utenti,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f),
del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo
n. 146 del 2007 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente
provvedimento, posta in essere dagli assegnatari di numerazioni a
sovrapprezzo “899”: Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.,
Karupa S.p.A., VoicePlus S.r.l. e BT Italia S.p.A, costituisce, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi
degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato
dal Decreto Legislativo n. 146/07 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
c) che alla società High Tech Network S.r.l. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro);
d) che alla società Regal Service S.r.l. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro);
e) che alla società City Carrier S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 €
(quindicimila euro);
f) che al Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine
Garofalo sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro);
g) che al Sig. Massimo Cerbone, titolare dell’impresa individuale Massimo
Cerbone sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro);
39
h) che alla società Farang S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 €
(quindicimila euro);
i) che alla società Rent A Telefonica Ltd. sia irrogata una sanzione pari a
15.000 € (quindicimila euro);
l) che alla società Nowire S.p.A. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 €
(quindicimila euro);
m) che alla società SCS Italia Net S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a
15.000 € (quindicimila euro);
n) che alla società Yum S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 €
(quindicimila euro);
o) che alla società Gestel S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 €
(quindicimila euro);
p) che al Sig. Abdel Karim Hajabi, in qualità di professionista ed intestatario
del nome di dominio www.messaggiperte.com sia irrogata una sanzione pari
a 15.000 € (quindicimila euro);
q) che al Sig. Giuseppe Gnazzo, in qualità di professionista ed intestatario
dei nomi di dominio www.outlove.net e www.segreteria.biz sia irrogata una
sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro);
r) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomilamila euro);
s) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro);
t) che alla società BT Italia S.p.A sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);
u) che alla società Karupa S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);
40
v) che alla società VoicePlus S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h),
i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) devono essere pagate entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure
mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre,
devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e
sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento,
ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta
per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e
sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione;
in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento
effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in
caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
41
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05,
entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,
ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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