L`AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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L`AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il provvedimento di sospensione adottato dall’Autorità in data 7 maggio 2008, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento; VISTO il provvedimento adottato dall’Autorità in data 21 agosto con cui il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato di ulteriori trenta giorni; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Professionisti: 1. Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A. in qualità di gestori di telefonia mobile; 2. Le citate società Telecom Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A. nonché Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Voiceplus S.r.l., in qualità di società che risultano assegnatarie dal Ministero delle Comunicazioni di archi numerici di numerazioni a sovrapprezzo; 3. High Tech Network S.r.l., Regal Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofalo in qualità di titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, Massimo Cerbone in qualità di titolare dell’impresa individuale Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Società 21 Corporation S.r.l., Yum S.r.l., Gestel S.r.l. in qualità di società “Centro servizi” secondi assegnatari ed utilizzatori delle numerazioni non geografiche, citate negli SMS oggetto di contestazione, a seguito di cessione da parte dei gestori telefonici che dal sito istituzionale del Ministero delle Comunicazioni risultano essere i primi assegnatari; 4. Signor Giuseppe Gnazzo, professionista titolare del sito “outlove.net” nonché il sig. Abdel Karim Hajabi, in qualità di professionista e intestatario del nome di dominio www.messaggiperte.com. I citati siti, infatti, ai quali gli SMS rinviano per ulteriori informazioni sono riportati negli SMS inviati agli utenti. Segnalanti: Le associazioni di consumatori Adiconsum, FederConsumatori Bologna e Movimento Difesa del cittadino, Dipartimento Nazionale, Nuove Tecnologie e Servizi e Rete. 2 II. LA PRATICA COMMERCIALE Nelle date del 5 ottobre 2007, 29 ottobre 2007, 16 novembre 2007, 10 dicembre 2007 e 12 dicembre 2007, è stata segnalata la presunta scorrettezza di una pratica commerciale sostanziatasi nella trasmissione a numerosi utenti di SMS che invitavano a contattare da numero di rete fissa numerazioni speciali a sovrapprezzo con prefisso “899…”. Gli SMS hanno il seguente tenore letterale: “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito da telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”, oppure “ Ti ho cercato alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da fisso l’8-99…”. Infocosti su segreteria.biz” ed ancora “servizi messaggi! Chiama da telefono fisso 89910-30-25 e segui la voce guida www.messaggiperte.com”. I suddetti SMS sarebbero stati diffusi su varie utenze telefoniche di clienti dei suindicati quattro gestori di telefonia mobile (Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A.), nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2007 e il mese di gennaio 2008 nonché infine, nel mese di aprile 2008. In particolare, i segnalanti hanno lamentato che i predetti SMS prospettavano l’urgenza di consultare una segreteria telefonica per ascoltare un messaggio personale, mentre in realtà gli SMS erano volti ad attivare, attraverso il contatto di numerazioni speciali con prefisso “899…”, un servizio di messaggerie a pagamento di 15 € per ciascuna chiamata effettuata verso le citate numerazioni a sovrapprezzo riportate negli SMS. Alle predette segnalazioni si sono aggiunte numerosissime richieste d’intervento pervenute al Call center di quest’Autorità. In particolare, dalle circa 160 segnalazioni telefoniche effettuate dai consumatori è emerso che il fenomeno, oltre ad interessare gli utenti delle quattro maggiori compagnie telefoniche mobili, si è manifestato attraverso l’invio di molteplici messaggi che, tramite la descritta modalità, inducevano i consumatori a chiamare numerazioni a sovrapprezzo. Da tali segnalazioni è emerso altresì che coloro che effettivamente chiamavano le numerazioni non geografiche, una volta compreso che il servizio offerto non si sostanziava in una segreteria telefonica, ma al contrario in chat line e offerta di contenuti multimediali, interrompevano immediatamente la comunicazione, senza però evitare la fatturazione della tariffa flat, pari a 15 euro (IVA inclusa). Nella quasi totalità di tali segnalazioni, infatti, le chiamate avevano una durata inferiore al minuto. 3 III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) Comunicazione di avvio e di ampliamento del procedimento In data 13 febbraio 2008 è stato disposto l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Voiceplus S.r.l., High Tech Network S.r.l. e del Sig. Abdel Karim Hajabi, con riferimento ad alcune pratiche commerciali sostanziatesi nella trasmissione a numerosi utenti di SMS che invitavano a contattare da numero di rete fissa numerazioni speciali a sovrapprezzo con prefisso “899…”, dal seguente tenore letterale: “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito da telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”, oppure “ Ti ho cercato alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da fisso l’8-99….” Infocosti su segreteria.biz.” In particolare, il procedimento istruttorio era volto a verificare l’esistenza di ipotesi di violazione degli art. 20, 21, 22, 23, 24, 25, con particolare riferimento all’art. 26, comma 1, lettera c), e lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, in quanto il descritto comportamento appariva contrario alla diligenza professionale ed idoneo a limitare considerevolmente o, addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio. Il suindicato comportamento, inoltre, appariva idoneo ad indurre in errore il consumatore medio attraverso indebiti condizionamenti causati dalle ripetute sollecitazioni rappresentate dagli SMS sui numeri di cellulare di numerosi consumatori. Tale pratica commerciale si basava, altresì, sull’addebito ai consumatori di servizi non richiesti e sull’omissione di informazioni rilevanti sui relativi costi, sulle caratteristiche, sulla reale natura della pratica commerciale, nonché sull’identità del professionista. Con comunicazione del 4 luglio 2008, è stato ampliato soggettivamente il procedimento nei confronti dei professionisti che nel corso del procedimento avrebbero posto in essere la medesima pratica commerciale. In particolare, il procedimento è stato ampliato nei confronti delle seguenti società: Regal Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofano, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, Massimo Cerbone titolare 4 dell’impresa individuale Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Società 21 Corporation S.r.l., Yum S.r.l., Gestel S.r.l. in qualità di secondi assegnatari ed utilizzatori delle numerazioni non geografiche, citate negli SMS oggetto di contestazione, a seguito di cessione da parte dei gestori telefonici che dal sito istituzionale del Ministero delle Comunicazioni risultano essere i primi assegnatari. Le citate società risultavano assegnatarie delle seguenti numerazioni: – Regal Service S.r.l., società con sede nella città di Catania, professionista assegnatario da Telecom Italia del numero a sovrapprezzo 899 554 522. – City Carrier S.r.l, con sede a Perugia, assegnatario da Telecom Italia dei numeri a sovrapprezzo 899 030 588 e 899 030 598; – Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario del numero a sovrapprezzo 899 707 721. – Farang S.r.l., con sede in provincia di Napoli, assegnatario da Karupa del numero a sovrapprezzo 899 103 025. – Sig. Massimo Cerbone titolare dell’impresa individuale Massimo Cerbone, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario da BT Italia delle numerazioni a sovrapprezzo 899 900 059, 899 023 130899170128. – Rent A Telefonica Ltd, professionista con sede in Inghilterra, assegnatario da Karupa delle numerazioni a sovrapprezzo 899 030 000- 899 170 153 - 899 880 870 – 899 030000 - 899 030 000 - 899 880 870 - 899 702 042- 899 702 097. – Nowire S.p.A., professionista con sede in provincia di Cosenza, assegnatario dal 12-12-2007 da Karupa del numero a sovrapprezzo 8990300035. – SCS Italia Net S.r.l. ., professionista con sede in provincia di Cosenza, assegnatario dal 01-10-2007 al 12-12-2007 da Karupa del numero a sovrapprezzo 8990300035. – Società 21 Corporation S.r.l., professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario da Karupa del numero a sovrapprezzo 899902090. – Yum S.r.l, professionista con sede in provincia di Napoli, assegnatario da BT delle numerazioni a sovrapprezzo 899 855 860-899.855.840899.855.850-899.855.870. – Gestel S.r.l., professionista con sede in provincia di Napoli, in qualità di società che risulta assegnatario della numerazione a sovrapprezzo 899 151 5 091, oltre ad altre precedentemente attive (899 151 089- 899 151 090 899 151 092-899 151 093-899 151 094), nel periodo ottobre – dicembre 2007. Inoltre, con la medesima comunicazione del 4 luglio 2008, il procedimento è stato ampliato soggettivamente anche nei confronti della persona fisica Signor Giuseppe Gnazzo, professionista titolare del sito “outlove.net”Verbale GdF del 28-04-08- e del sito www.segreteria.biz, come da menzionato verbale GdF, acquisito agli atti. Tutti i sopra menzionati professionisti avrebbero posto in essere la pratica descritta al punto II del presente provvedimento, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, con particolare riferimento all’art. 26, comma 1, lettera c), e lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, recante il Codice del Consumo, come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221. Con comunicazione del 4 luglio è stato, altresì, ampliato l’oggetto del procedimento nei confronti dei professionisti già parti del procedimento. Infatti dalle evidenze raccolte è emersa la necessità di estendere l’istruttoria a ulteriori messaggi, di medesimo o simile tenore testuale rispetto a quelli oggetto della comunicazione di avvio (quali, a mero titolo esemplificativo, “servizi messaggi! Chiama da telefono fisso 89-910-30-25 e segui la voce guida www.messaggiperte.com”), riportanti nuove numerazioni a sovrapprezzo. Più in particolare, a seguito di ulteriori verifiche e segnalazioni successive da parte di consumatori, le seguenti parti del procedimento sono risultate assegnatarie di ulteriori numerazioni a sovrapprezzo citate negli SMS oggetto di contestazione: – Telecom Italia S.p.A. oltre che delle numerazioni a valore aggiunto, già citate nella comunicazione di avvio (899030588 - 899030598 - 899030627 899554510 - 899554522 - 899707721 - 899990642), anche delle seguenti ed ulteriori Numerazioni Non Geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria: 899040218 – 899040216 – 899030625 – 899030590 – 899040222 – 899040218 – 899373771 – 899030615 – 899990642 – 899412079 – 899030628 – 899990634 – 899412079 – 899878793 – 899554510 – 899707721- 899030615. – Wind Telecomunicazioni S.p.A., la prima assegnataria da parte del Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a sovrapprezzo, riportate negli SMS ricevuti sulle utenze mobili dei singoli destinatari, emerse nel corso dell’istruttoria: 899431030- 899333379 – 899431045 – 899373765 – 899333383 – 899437791- 899431048 – 899437781 – 899437782 - 6 899437785 – 899431045 – 899437782- 899437793- 899431030- 899437784 – 899300346- 899373771; – Karupa S.p.A., assegnataria, oltre che delle numerazioni a valore aggiunto, indicate nella precedente comunicazione di avvio (899023130 899030000 - 899103025 - 899170153 - 899702042 - 899702095 899702096 - 899702097 - 899880870 – 899997028- 899702099899030035), anche delle seguenti e ulteriori Numerazioni Non Geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria: 899833889 – 89990202 – 899103026 – 899103025 – 899170140 – 899902050 – 899170128 – 899170140; – BT Italia S.p.A., assegnataria oltre delle numerazioni a valore aggiunto, indicate nella precedente comunicazione di avvio (899 855 860 - 899 900 059), anche delle seguenti numerazioni non geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria: 899855870 – 899855830 – 899855840; – Colt Telecom S.p.A., eventuale assegnataria della numerazione a valore aggiunto, già indicata nella precedente comunicazione di avvio (899088087). – Voiceplus S.r.l., assegnataria oltre che della numerazione a valore aggiunto, indicata nella comunicazione di avvio 899151091, anche della seguente ed ulteriore numerazione non geografica, emersa nel corso dell’istruttoria: 899151092 . – High Tech Network S.r.l., assegnataria, oltre che della numerazione a valore aggiunto, indicata nella precedente comunicazione di avvio (899554506), anche delle seguenti ed ulteriori Numerazioni Non Geografiche, emerse nel corso dell’istruttoria: 899030627- 899990642899554510. b) Risultanze istruttorie Contestualmente alla comunicazione di avvio ed alla comunicazione di integrazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione, è stato chiesto alle società parti del procedimento, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni: – conferma del fatto che le compagnie telefoniche fossero ancora assegnatarie delle numerazioni a sovrapprezzo con prefisso “899…” indicate ovvero se le suddette utenze fossero state a loro volta date in uso ad altri soggetti terzi che di fatto forniscono il servizio di messaggerie; ed in quest’ultima ipotesi, è stato richiesto, altresì, di fornire la denominazione esatta del (o dei soggetti), a cui sono state date in uso le numerazioni a 7 sovrapprezzo, unitamente all’indicazione delle sede dei nuovi soggetti assegnatari delle suddette numerazioni; – ruolo eventualmente svolto nella predisposizione dei contenuti, della presentazione e delle modalità di diffusione degli SMS segnalati, riguardanti le numerazioni pubblicizzate con prefisso “899..” attraverso le quali sono veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati; – precisazioni generali circa la prassi eventualmente utilizzata all’interno delle compagnie telefoniche per la trasmissione di informazioni commerciali circa le utenze telefoniche; – chiarimenti circa le modalità con le quali è avvenuta la trasmissione delle informazioni commerciali ad altra Direzione di marketing dell’azienda telefonica delle singole utenze telefoniche; – volume di traffico telefonico generato dalle richieste dei soggetti che hanno richiesto i servizi reclamizzati delle utenze telefoniche interessate dalla ricezione di SMS; – caratteristiche e natura dei servizi offerti, con riferimento particolare alle modalità di attivazione dei servizi reclamizzati ed al numero di SMS inviati agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo di diffusione dei messaggi (ottobre 2007- aprile 2008), sempre attraverso le utenze “899….”, citate negli SMS e relativa ai servizi di messaggerie da contattare attraverso il sito www.segreteria.biz, oppure www.messaggiperte.com; – i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti servizi, nonché il numero di abbonamenti stipulati per la ricezione degli SMS reclamizzati, mediante le numerazioni telefoniche “899..”; – copia dei contratti, accordi od ogni altro documento intercorsi tra le compagnie telefoniche e gli eventuali soggetti terzi assegnatari delle numerazioni “899…”, riguardanti la titolarità e l’utilizzo delle numerazioni a sovrapprezzo; – dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e l’invio di SMS, attraverso le predette numerazioni con prefisso “899”; – il numero di abbonamenti stipulati per la ricezione delle suonerie attraverso le offerte commercializzate mediante le numerazioni a sovrapprezzo; – le caratteristiche economiche dell’offerta pubblicizzata specificando in particolare costi, condizioni e limiti di attivazione, di funzionamento e di fruizione della stessa; – precisazioni sull’eventuale possibilità per i gestori di telefonia mobile di predisporre un software di controllo semantico idoneo a bloccare l’invio di 8 SMS contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni oggetto di utilizzo e traffico anomalo, senza interferire sulla riservatezza dei contenuti di SMS ricevuti; – in merito alle utenze che hanno ricevuto il messaggio SMS, verso le quali sono stati instradati gli SMS segnalati e con riferimento alla data e all’ora di ricezione di ciascun SMS sopra indicato per ogni gestore di telefonia mobile, indicare i soggetti nei cui riguardi sono state aperte le rispettive piattaforme di utenza mobile, unitamente ai contratti e/o offerte “Gate”, stipulati con le società che hanno instradato gli SMS citati, unitamente all’eventuale indirizzo IP da cui sono partiti gli stessi SMS. L’operatore Colt Telecom S.p.A., con memoria pervenuta in data 19 febbraio 2008 nonché 14 luglio 2008 ha dichiarato che la numerazione indicata nella comunicazione di avvio con prefisso “899…”, della quale Colt Telecom S.p.A. è titolare, non è stata assegnata a nessun centro servizi nell’arco di tempo oggetto del procedimento. Con memorie pervenute nelle date del 22 e 27 febbraio 2008, 11 giugno 2008 e 16 luglio 2008, l’operatore H3G S.p.A. ha rappresentato: – la propria estraneità alla vicenda in quanto i rapporti commerciali intercorrenti con i Centri Servizi, assegnatari delle numerazioni “899” oggetto del procedimento, sono regolati da autonomi contratti, ed il ruolo della società è stato unicamente quello di consentire alla propria clientela l’accesso vocale alle numerazioni su codici 89X; – l’impossibilità di prendere visione dei contenuti del servizio offerto, nonché delle modalità di fornitura dello stesso; – che esistono tre tipologie diverse di pratiche commerciali che coinvolgono l'invio di SMS: a) SMS premium; b) SMS pubblicitari; c) SMS Bulk. a) SMS premium: si tratta di SMS contenenti materiale grafico, audio, video, software, applicazioni, dati, e qualsiasi altro contenuto multimediale. Tali contenuti sono predisposti interamente dal fornitore con cui H3G ha sottoscritto dei contratti in tal senso. La caratteristica principale di questi SMS è che la loro fornitura avviene esclusivamente su richiesta da parte del titolare dell'utenza telefonica e che di solito si tratta di servizi in abbonamento che quindi comportano una forma di pagamento da parte del cliente che richiede il servizio. In questi casi il ruolo di H3G è quello di carrier in quanto attraverso il proprio portale mobile rende possibile ai propri clienti di accedere direttamente ai prodotti/servizi del partner. Sebbene non sia direttamente coinvolta nel processo di gestione di tali 9 servizi, H3G ha riscontrato che le procedure di attivazione degli SMS premium prevedono che l'invio degli SMS sia possibile solo a seguito di apposita autorizzazione da parte del cliente il quale, inviando un SMS ovvero accedendo ad una pagina internet, chiede l'attivazione del servizio. Di conseguenza, in linea generale H3G può affermare che gli SMS premium sono inviati esclusivamente a clienti che ne abbiano fatta esplicita richiesta e che, in ogni caso, essa non ha originato l'invio di SMS premium a clienti che non li abbiano richiesti. b) SMS pubblicitari: si tratta di SMS aventi come contenuto messaggi promozionali. H3G effettua campagne di promozione mediante invio di SMS gratuiti (il cui contenuto può essere predisposto sia da H3G che da terzi) solo verso clienti di H3G che abbiano manifestato esplicitamente il proprio consenso a ricevere messaggi pubblicitari e/o promozionali. c) SMS bulk: si tratta di messaggi inviati in massa ed acquistati da società/aziende al fine di inviare ai propri dipendenti/clienti messaggi di notifica o aggiornamento di offerte. In questo caso di invio multiplo di SMS, l'operatore (H3G) fornisce alla società/azienda solo un ingente numero di SMS ma il contenuto degli stessi nonché la gestione della raccolta del consenso è gestita dalla società interessata. In ogni caso, la ricezione dell' SMS da parte del titolare dell'utenza è gratuita; – quanto all’invio multiplo di SMS, H3G dichiara di non avere stipulato contratti aventi per oggetto la fornitura di SMS bulk. H3G ha esclusivamente firmato contratti con diversi operatori relativamente alla fornitura da parte di questi di SMS premium nonché SMS pubblicitari, che, per loro caratteristiche, non rientrano nella categoria di SMS multipli; – la terminazione degli SMS oggetto di procedimento sulle utenze di H3G è dovuta all'esecuzione di accordi di roaming internazionale, (es. Vodafone India, Namibia MTC, Cile ENTEL, Australia OPTUS). Giova sottolineare come gli accordi di roaming internazionale sono degli standard contrattuali redatti dalla GSMA (associazione di operatori mobili internazionali), con lo scopo di facilitare le relazioni economiche tra operatori che si trovano in diverse parti del mondo. Vi sono operatori internazionali che, pur non avendo contrattualizzato accordi di roaming internazionale utilizzano piattaforme di altri operatori - che invece hanno firmato con H3G accordi di roaming internazionale - per la consegna di SMS. Questo è il caso dell'operatore satellitare Thuraya, nonché dell'operatore Orange Costa D'Avorio; – H3G non riceve alcun compenso economico per la terminazione degli 10 SMS provenienti da operatori internazionali; – H3G non può in alcun modo verificare il contenuto degli SMS né tantomeno decidere di terminare/non terminare SMS su base mittente. Infatti ciò sarebbe di difficile implementazione tecnica nonché contraria al basilare principio di non discriminazione; – H3G non è titolare delle numerazioni 899 pubblicizzate dai vari SMS e di conseguenza non trae dal messaggio promozionale alcun beneficio economico. Ed infatti H3G ha provveduto, in seguito alla prima segnalazione dell’Autorità, a diffidare gli operatori titolari della numerazione 899 pubblicizzata dall'attività di spamming riservandosi la facoltà di intraprendere tutte le azioni ritenute più opportune per la tutela della propria clientela e del proprio buon nome, ivi compresa la possibilità di "inibire temporaneamente o definitivamente l'accesso della propria clientela alla singola numerazione 89x oggetto del fenomeno di spamming. – al fine di tutelare i propri clienti da attività moleste derivanti da invio di SMS non richiesti, la H3G ha constatato l'esistenza di soluzioni tecniche di “SMS content control and filtering (antispam e antiflooding)” che potrebbero essere utilizzate al fine di controllare e bloccare l'invio di SMS contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni effetto di traffico anomalo pur tutelando la riservatezza dei clienti. Tuttavia tali soluzioni in commercio non permettono di ovviare ad un importante inconveniente relativo al rischio, impostando ad esempio un filtro sulla ricerca della stringa 899*, di scartare anche SMS non fraudolenti (falsi positivi) creando, quindi, un vero e proprio disservizio al cliente che, magari, ha richiesto un determinato servizio. Con memorie pervenute nelle date del 22 febbraio 2008, 6 giugno 2008 e 21 luglio 2008, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha sostenuto che: – Wind riceve tali SMS attraverso i punti di interconnessione con le reti mobili degli altri operatori interconnessi, oppure attraverso collegamenti dedicati con le sedi dei soggetti indicati dall’Autorità presso cui sono installati gli apparati per l'erogazione; – WIND provvede ad inoltrare tali SMS al destinatario utilizzando la propria rete, se destinati ad un cliente finale Wind, oppure inoltrandoli verso le reti degli altri operatori mobili se destinati a clienti di altri operatori; – per quanto riguarda la richiesta di identificare la provenienza del messaggio destinato alle utenze di telefonia mobile di Wind, la società è in grado di fornire solo l'indicazione della rete mobile dalla quale proviene il messaggio e solo nel caso in cui il gateway sia attestato sulla rete WIND può 11 fornire l'indicazione di tale gateway. Nei casi segnalati, però, tale analisi non può essere condotta in quanto comporterebbe la lettura del contenuto degli SMS ricevuti dall'utenza interessata nel giorno indicato, attività preclusa se non a fronte di motivato decreto notificato dalla Magistratura ai fini di accertamento e/o repressione dei reati (c.d. prestazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 96 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche); – Wind stipula idonei contratti con i Service Provider (di seguito, per brevità, "SP", anche detti centri servizi) per l'utilizzo, da parte di questi ultimi, di uno o più codici 899 e/o 892 rilasciati a Wind dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e del Piano di Numerazione nazionale di cui alla Delibera AGCom n. 9/03/CIR, e dati in uso ai Centri Servizi medesimi per fornire informazioni e/o prestazioni all'utente chiamante; in tali contratti viene esplicitamente indicato il preciso impegno, assunto dal SP, al rispetto, fra l'altro, degli obblighi previsti dal D.M. n. 145/06. Ciò premesso, Wind, proprio per assicurarsi che l'utilizzo delle numerazioni date in uso ai SP avvenga nel rispetto della normativa, prevede, nell'ambito della documentazione contrattuale sottoposta al SP che richiede l'uso di numerazioni assegnate a WIND medesima, specifiche clausole finalizzate a rendere ben edotto e cosciente il SP dello specifico uso che delle stesse può fare nonché delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di disposizioni ivi previste; – nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dal SP (prevista dal citato decreto ministeriale come obbligatoria e da inviare al Ministero delle Comunicazioni ai sensi e nelle modalità previste all'art. 17 comma 1 del richiamato D.M. n. 145/06) viene esplicitamente indicato l'impegno assunto dal SP al rispetto degli obblighi previsti dal D.M. n. 145/06; – a tal proposito Wind precisa che nella Dichiarazione sostitutiva vengono non solo indicate le generalità del SP ma viene descritto il servizio che lo stesso intende offrire sulla specifica numerazione concessa in diritto d'uso a Wind ed assegnata da quest'ultima al SP; – inoltre, nelle Condizioni di contratto il SP si impegna altresì al rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali e all'utilizzo dei dati personali raccolti per l'offerta dei servizi stessi, esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto. Le condizioni di contratto esplicitano altresì il ruolo rivestito da Wind nell'ambito della fornitura degli specifici servizi di cui trattasi, ovvero la messa a disposizione del mezzo di trasporto ossia le strutture di rete 12 necessarie per l'espletamento del servizio, nonché la concessione in uso delle specifiche numerazioni richieste; – è chiaramente esplicitato dal D.M. n. 145/06, all'art. 20, che il Centro Servizi ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal Centro Servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della conformità alle disposizione del Capo II del decreto e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17 del medesimo regolamento; – in tal senso lo stesso D.M. n. 145/06 prevede che il Ministero applichi eventuali sanzioni, per i casi in cui si violino le specifiche norme in esso previsto, direttamente e solo ai Centri servizi, limitandosi a dare comunicazione all'operatore titolare della numerazione della sospensione in corso; l'operatore eventualmente provvederà a disattivare le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di tale segnalazione. Per tale motivo, infatti, sono state concepite le diffide che il Ministero invia ai SP laddove ritenga di sospendere o disattivare l'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo allo specifico SP (in tali diffide Wind è infatti riportata in copia conoscenza per l'eventuale disattivazione delle connessioni sopra indicata); – con riferimento all'eventuale attività di disattivazione/sospensione effettuata da WIND su segnalazione del Ministero, si segnala altresì che WIND, qualora riceva una segnalazione da un proprio cliente di un utilizzo improprio delle numerazioni 899... provvede a segnalarlo al SP affinché conduca le necessarie verifiche, ciò al fine di tutelare opportunamente i propri clienti; – ferma restando la questione legata al rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e di riservatezza del contenuto delle comunicazioni di cui occorre tener conto, la società ravvisa inoltre una serie di difficoltà tecniche nella predisposizione di un software. La soluzione indicata appare concettualmente analoga ai software c.d. Antispamming utilizzati dagli ISP che forniscono servizi di posta elettronica. Con memorie pervenute nelle date 26 e 27 febbraio 2008, nelle date del 16 e 28 marzo 2008, del 10 giugno, 15 luglio e 29 agosto 2008, Telecom Italia S.p.A. ha precisato di aver ceduto in uso ad altre società, che operano in qualità di “centri servizi”, le numerazioni a sovrapprezzo di cui essa è assegnataria e ha, inoltre, osservato che: – le numerazioni con prefisso “899” sono state sospese ed è stata avviata, unitamente ad altre iniziative, una campagna di sensibilizzazione antispamming per SMS che invitano a contattare tali numerazioni a sovrapprezzo da rete fissa; 13 – la responsabilità della pratica è riconducibile esclusivamente in capo ai “centri servizi”, cui sono state cedute le numerazioni a sovrapprezzo, dal momento che la disciplina regolamentare applicabile (D.M. n. 145/06) non pone in capo all’operatore di rete fissa alcun obbligo di “controllo” relativamente ai servizi su numerazioni non geografiche “899”. Telecom Italia, infatti, in qualità di “fornitore di servizi di comunicazione elettronica” è esclusivamente responsabile del trasporto, dell’instradamento e della gestione della chiamata e degli obblighi connessi; – con riferimento all'eventuale possibilità per i gestori di telefonia mobile di predisporre un software di controllo semantico idoneo a bloccare l'invio di SMS contenenti caratteri numerici corrispondenti a numerazioni oggetto di utilizzo e traffico anomalo, senza interferire sulla riservatezza dei contenuti di SMS ricevuti, Telecom ha istituito un gruppo di lavoro interno al fine di individuare i sistemi che possano essere utilmente predisposti al fine di contrastare il fenomeno di spamming di SMS. L'obiettivo di tale gruppo di lavoro consiste nel verificare se e quali sistemi possano essere introdotti in quanto: tecnicamente realizzabili, economicamente sostenibili e giuridicamente compatibili con l'ordinamento; – tale attività richiede, in primo luogo, una valutazione di fattibilità di tipo tecnico-operativo e, in secondo luogo, un'analisi di tipo economico e giuridico volta a valutare sia i costi di attuazione sia gli eventuali profili di rilevanza giuridica (quali, ad esempio, quello penale e quello a tutela della privacy); – con riferimento alle numerazione non geografica, la società Telecom ha informato di essere assegnataria di quasi tutte le numerazioni non geografiche indicate, con l'unica eccezione della numerazione "899373771" che, secondo la relativa tabella del Ministero delle Comunicazioni, è attribuita ad altro operatore (i.e. Wind); – le numerazioni non geografiche delle quali Telecom risulta assegnataria sono state tutte cedute in uso a diversi centri servizi. Alcune di queste numerazioni, tuttavia, non sono più attive a partire dal mese di febbraio 2008 e, a seguito della loro cessazione, non state ulteriormente concesse in uso, pertanto non sono più attive in rete; – per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra Telecom e gli operatori cui sono cedute in uso le numerazioni a sovrapprezzo, Telecom si limita unicamente a fornire agli operatori il "servizio di trasporto, instradamento e gestione delle chiamate", mettendo a loro disposizione la propria infrastruttura di rete. Pertanto, soltanto i centri servizi possono essere 14 considerati responsabili del contenuto e delle modalità di erogazione del servizio a sovrapprezzo; – per quanto riguarda il funzionamento dell'attività di instradamento di SMS la società ha rappresentato che anche nel caso in cui gli SMS siano instradati per mezzo del proprio centro servizi, Telecom può identificare unicamente l'operatore (InfoProvider o aggregatore di SMS che ha concluso con Telecom un contratto a livello wholesale o retail) che fisicamente ha inviato l'SMS. Al contrario, Telecom non può risalire a quegli operatori che, in virtù di autonomi contratti con gli InfoProvider/aggregatori, abbiano acquistato pacchetti di SMS da inviare ai clienti; – l'analisi effettuata sul traffico disponibile e sulla base del parametri forniti nella comunicazione di avvio e d’integrazione (data, ora di ricezione e numero di centro messaggi) ha permesso di verificare che non vi sono stati addebiti per le numerazioni mobili riportate in tabella in relazione agli SMS ivi indicati. Parimenti non risulta alcun volume di traffico ascrivibile ai medesimi parametri di identificazione; – la pratica si sostanzia nell’acquisto sul mercato, all'ingrosso o al dettaglio, di pacchetti di messaggi e nel successivo indirizzamento in grandi quantità (spamming) - normalmente per il tramite di gestori esteri, su interi archi di numerazioni mobili. A questo punto, il messaggio SMS raggiunge l'utenza mobile cui è destinato in virtù dei summenzionati accordi di interconnessione, che Telecom è tenuta ad eseguire per garantire la ricevibilità dei servizi di SMS alla propria clientela e che pertanto Telecom esegue senza esercitare alcuna forma di verifica o controllo sui contenuti veicolati per evidenti ragioni di tutela della riservatezza; – quanto alle numerazioni a sovrapprezzo, l'attivazione del servizio non richiesto avviene da parte del Centro Servizi per il tramite dell'infrastruttura tecnica posta a disposizione dall'operatore di rete fissa, e quindi da Telecom che, evidentemente, si limita a fornire un input tecnico. Rispetto poi alla fornitura del servizio a sovrapprezzo e quindi alle relative modalità di prestazione e veicolazione, di tale attività è responsabile il solo Centro Servizi, a cui è di volta in volta ceduta la numerazione "899" assegnata a Telecom in base al piano nazionale di numerazione. Infine, con riguardo alla fatturazione, questa viene sì effettuata da Telecom ma non certo a fronte di una autonoma scelta imprenditoriale, quanto piuttosto per effetto di un preciso vincolo regolamentare e dunque senza poter esercitare alcuna discrezionalità; – il ruolo che Telecom svolge nell'ambito della fattispecie all'esame si 15 esaurisce nel mettere a disposizione dei diversi attori che di volta in volta intervengono i propri servizi tecnici, senza promuovere, vendere o fornire ai consumatori alcun prodotto/servizio fra quelli contestati dall'Autorità, né altrimenti manifestare un interesse comune rispetto a quello autonomamente perseguito da ciascuno di quegli attori che, come visto, operano a vario titolo nella fornitura dei servizi a sovrapprezzo censurati; – Telecom non ha partecipato, né risulta altrimenti dagli atti acquisiti al fascicolo, all'elaborazione del contenuto degli SMS inviati agli utenti mobili dai professionisti che operano sul mercato dell'invio multiplo di messaggi, i quali sono quindi gli unici responsabili della sollecitazione del servizio non richiesto; – la ricezione dei summenzionati messaggi SMS da parte della clientela Telecom avviene in esecuzione dei contratti di Interworking che i gestori mobili nazionali ed esteri sono tenuti a concludere per consentire ai rispettivi clienti lo scambio di SMS anche quando gli stessi si trovino all'estero; – Telecom non può accedere né esercitare alcun controllo – in punto di diritto ma anche in fatto – sul contenuto del messaggio terminato sulla propria rete, pena la violazione di una serie di garanzie a tutela, tra l'altro, della riservatezza; – l'articolo 18 del D.M. n. 145/06 riserva ai Centri Servizi la responsabilità per il contenuto delle prestazioni a sovrapprezzo e delle altre obbligazioni ivi previste in relazione alla fornitura stessa del servizio, mentre assegna al fornitore di servizi di comunicazione elettronica il controllo su trasporto, instradamento e gestione delle chiamate nonché il rispetto degli obblighi connessi. In altri termini, nel regolare il settore della fornitura dei servizi a sovrapprezzo, il decreto ministeriale riconosce nel Centro Servizi il soggetto che opera nella fornitura del servizio e come tale si assume la responsabilità delle relative modalità di erogazione, mentre riconosce nel fornitore di servizi di comunicazione elettronica colui che si limita a svolgere un servizio di intermediazione tecnica fra il Centro Servizi e l'utente finale, in quest'ottica gestendo anche la raccolta delle dichiarazioni sui contenuti dei servizi; – le stesse relazioni negoziali intercorrenti con i Centri Servizi ripropongono la medesima allocazione di responsabilità, attribuendo questi ultimi la responsabilità per il contenuto e le modalità di esecuzione dei servizi a sovrapprezzo offerti sulle numerazioni a ciascuno di essi cedute, e a Telecom l'onere di mettere a loro disposizione la propria infrastruttura tecnica e gestionale. Per evitare un eventuale rischio di confusione circa 16 l'imputazione del servizio a sovrapprezzo, il contratto con i Centri Servizi vieta a questi ultimi di avvalersi di segni distintivi che possano indurre a ritenere che il detto servizio sia offerto da Telecom; – quanto, infine, alla fatturazione dei costi in bolletta, anche tale attività è svolta da Telecom in esecuzione di un preciso vincolo regolamentare, senza poter esercitare alcun margine di autonomia o discrezionalità; – d'altra parte nell'esercizio del suddetto servizio, Telecom non esercita alcuna verifica ex ante sulla corrispondenza risultante per tabulas tra l'addebito di un costo in bolletta e l'effettività della richiesta di erogazione di un servizio a sovrapprezzo, che si presume corretta. Al contrario, essa interviene ex post, attivando, a fronte della contestazione da parte del consumatore di una certa voce di costo riportata nella bolletta, la normale procedura di gestione del reclamo, compiendo le verifiche del caso e, nell'ipotesi di accertamento di un addebito non dovuto, stornando le somme indebitamente fatturate. Inoltre, a dimostrazione dell'impossibilità tecnica di rilevare, in mancanza di uno specifico reclamo, le discrepanze tra quanto riportato in bolletta e l'addebito di costi per servizi non richiesti, basti considerare che lo stesso D.M. n. 145/06 ha individuato, come strumento effettivo di tutela e prevenzione da eventuali attivazioni di servizi non richiesti, la possibilità per l'utente di chiedere il blocco selettivo delle chiamate associate ai servizi a sovrapprezzo; – Telecom riveste un ruolo qualificato in quanto, pur essendo titolare di talune numerazioni, con la relativa cessione perde, in conformità al quadro regolamentare vigente, ogni forma di controllo sullo svolgimento e sulle modalità di esecuzione del servizio a sovrapprezzo coinvolto nella fattispecie censurata. Quanto poi agli oneri che incombono su Telecom in qualità di titolare delle numerazioni, è la stessa disciplina di settore, all'art. 18 del D.M. n. 145/06, ad escludere che sulla base di essi si possa inferire una responsabilità del titolare della numerazione sui contenuti, chiarendo che il compito dell'assegnatario non si spinge oltre la "raccolta" della dichiarazione sui contenuti predisposta, appunto, sotto la "responsabilità" dei Centri Servizi; – la norma di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo non ammette alcun genere di graduazione di responsabilità (né introduce sub-categorie di professionisti) per far ricadere nel suo ambito di applicabilità anche l'operato di soggetti che svolgono ruoli marginali, tipicamente tecnici e sovente imposti a livello regolamentare. Tuttavia, né la regolazione di settore, né la documentazione negoziale, né infine gli atti 17 istruttori consentono di aderire a questa ricostruzione; – né d'altra parte può ritenersi che la diligenza che si può ragionevolmente richiedere a Telecom possa estendersi fino al punto di imporgli l'onere di integrare o colmare le lacune lasciate dalla regolazione ovvero di sopportare il peso e le conseguenze giuridiche di siffatte incertezze. La suddetta previsione è chiara nel fondare la responsabilità sull'esistenza di un nesso di causalità diretto e quindi nell'investire della qualifica di professionista il solo soggetto che ha effettivamente posto in essere la pratica; – con riguardo invece ai servizi a sovrapprezzo forniti (ma non richiesti) attraverso le numerazioni "899" cedute in uso e oggetto del procedimento, non appena acquisita la consapevolezza dell'esistenza di situazioni anomale, riconducibili sin da una prima verifica ad un fenomeno fraudolento, Telecom ha sospeso cautelativamente, e con effetto immediato, i codici interessati, e il versamento dei relativi corrispettivi, per il periodo segnalato. Allo stato, dunque, l'accesso a tali codici e quindi ai servizi a sovrapprezzo offerti sulle relative numerazioni è inibito, e ciò sia da fisso che da mobile. Più ampiamente, e in termini generali, Telecom ha predisposto ed attuato una campagna di sensibilizzazione mirata allo scopo di mettere in guardia l'utenza rispetto a sollecitazioni realizzate via SMS invitanti i destinatari a contattare con urgenza numerazioni "899" da numero fisso; – per quanto concerne la fatturazione dei costi relativi alla fornitura di servizi non richiesti a fronte delle contestazioni da parte degli utenti, Telecom ha previsto l'attivazione della normale procedura di gestione del reclamo, che dà luogo alla verifica del traffico effettuato e, se del caso, allo storno delle spese indebitamente conteggiate. Con memorie del 28 febbraio 2008, 5 agosto e 29 agosto 2008 nonché 4 settembre 2008, la società Vodafone Omnitel N.V. ha dichiarato: – la sua totale estraneità alla pratica oggetto del procedimento; – di non essere assegnataria, né di avere in gestione alcuna numerazione con prefisso “899” oggetto del procedimento, essendo attiva esclusivamente nel settore della telefonia mobile ed essendo responsabile solo del trasporto, dell’instradamento e della gestione della chiamata e degli obblighi connessi, visto che il traffico telefonico relativo alle chiamate su numerazioni “899” viene effettuato da rete fissa e addebitato su tali utenze. 18 Memorie degli operatori alternativi Nelle date del 10 marzo 2008, 23 maggio 2008, 22 luglio 2008 e 19 agosto 2008, la società BT Italia, in qualità di professionista assegnatario dal Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a valore aggiunto con prefisso “899…”, nel sostenere preliminarmente la propria estraneità alla fattispecie in esame, ha dichiarato che le predette utenze non geografiche sono state cedute a due distinte società che agiscono in veste di operatori telefonici e di servizi informatici e ad una persona fisica, in qualità di fornitore di contenuti. Inoltre la società ha rappresentato quanto segue: – BT Italia, in qualità di operatore assegnatario delle numerazioni, si fa carico esclusivamente dell'instradamento delle chiamate verso il Centro Servizi al quale ha dato in uso le numerazioni non geografiche; – BT Italia non ha alcun rapporto con i Content Provider, né ha alcuna contezza delle caratteristiche e della natura dei servizi offerti sulle numerazioni oggetto di segnalazione, né delle modalità di attivazione dei servizi reclamizzati, né del numero di SMS inviati; – BT Italia, quale operatore assegnatario delle numerazioni 899 855 860, 899 900 059, 899 855 870, 899 855 830 e 899 855 840, si limita a raccogliere il traffico voce destinato alle suddette numerazioni ed a instradarlo verso il Centro Servizi. Inoltre, le piattaforme che gestiscono l'avvio della tassazione al cliente chiamante sono gestite autonomamente dal Centro Servizi e non tramite apparecchiature di BT Italia. Pertanto, bisogna distinguere le responsabilità del Centro Servizi da quelle dell'operatore titolare della numerazione non geografica; – la responsabilità oggettiva ricade sul Centro Servizi in quanto unico soggetto responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della relativa modalità di espletamento, intesa come: introduzione del messaggio di presentazione, erogazione e durata del servizio, tariffazione forfetaria solo dopo l'esplicita accettazione da parte del cliente finale, predisposizione della dichiarazione sui contenuti; – è opportuno sottolineare l'impegno di BT Italia al rispetto della normativa in materia di servizi a sovrapprezzo attraverso la previsione di clausole contrattuali il cui scopo è quello di evidenziare al Centro Servizi le proprie responsabilità. Inoltre, a BT Italia non competono specifici poteri di vigilanza e controllo sul corretto espletamento del servizio da parte del Centro Servizi, essendo questi attributi (ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 145/06) solo ai competenti organi di Polizia Postale e delle Comunicazioni e 19 del Ministero delle Comunicazioni. Quest’ultimo in particolare, ha il potere di applicare sanzioni a carico del Centro Servizi, in forza dell'art. 21 del D.M. n. 145/06, in caso di violazione delle disposizioni riguardanti, tra l'altro, il messaggio iniziale di benvenuto (art. 12), nonché l'erogazione del servizio (art. 13). Inoltre, si consideri che, qualora BT Italia adoperasse impropriamente questi poteri di vigilanza e controllo sino alla sospensione o interruzione del servizio, sarebbe esposta ad azioni giudiziarie da parte del Centro Servizi. Difatti, solo a seguito di espressa richiesta da parte del Ministero delle Comunicazioni in data 11 aprile 2008, BT Italia ha provveduto a bloccare le numerazioni 899 855 870, 899 855 860 e 899 900 059, essendo questa l'unica misura attuabile in qualità di operatore assegnatario delle numerazioni; – BT Italia non pone in essere alcuna attività tale da indurre in errore gli utenti (art. 20 Decreto Legislativo n. 205/06), non decide quali debbano essere le caratteristiche del servizio offerto, né quale sia il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato, né stabilisce quali siano le condizioni alle quali i beni o servizi vengono forniti (art. 22 Decreto Legislativo n. 206/05), trattandosi di specifiche attribuzioni del Centro Servizi. Con memorie pervenute in data 14 marzo 2008, 25 giugno e 1 settembre, la società Karupa S.p.A. ha rappresentato che le numerazioni a valore aggiunto, delle quali risulta essere la prima assegnataria dal Ministero delle Comunicazioni, sono state cedute ad altri soggetti per fornire contenuti di varia natura. La società ha altresì rappresentato quanto segue: – Karupa ha ceduto le stesse a Centri Servizi che rilasciano la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.M. 145/06; – come definito al punto 8), lettera b), comma I, del medesimo articolo, il Centro Servizi attesta, sotto la propria responsabilità, la tipologia di servizi a sovrapprezzo erogata. – Karupa effettua tre verifiche prima di procedere all'attivazione della numerazione: a) circa la presenza e correttezza delle informazioni obbligatorie, così come indicato nell'art. 12 del decreto in parola; b) circa il corretto funzionamento del primo tradotto geografico indicato dal Centro Servizi per l'instradamento delle numerazioni non geografiche; c) circa la coerenza del servizio erogato con quanto indicato nella dichiarazione di cui sopra; – periodicamente Karupa effettua delle sessioni di test a campione su 20 numerazioni per verificare la corretta erogazione del servizio. Laddove siano rilevate delle anomalie, sia direttamente da Karupa, sia anche dagli Operatori di accesso, dal Ministero delle Comunicazioni, dall'AGCOM oppure dall’Autorità Garante, Karupa invita il Centro Servizi a rimuoverle, con un termine in genere non superiore a 48h dalla data di comunicazione dell'anomalia. Successivamente, se tale anomalia non è risolta, viene inibito definitivamente l'accesso alla numerazione; – laddove dovesse essere rilevato (direttamente da Karupa, dagli Operatori di Accesso, dal Ministero delle Comunicazioni, dall'AGCOM oppure dall’Autorità), un utilizzo delle numerazioni di titolarità Karupa eventualmente legato a fenomeni di diffusione non autorizzata di SMS, viene inibito l’accesso alla numerazione definitivamente. La società Voiceplus S.r.l., con memorie pervenute nelle date del 23 aprile 2008, 28 maggio, 15 luglio e 26 agosto ha comunicato quanto segue: – la numerazione ad essa assegnata è stata a sua volta ceduta ad un Centro Servizi, la Gestel Telecomunicazioni S.r.l., che, a seguito di una segnalazione da parte della Guardia di Finanza in merito a SMS che invitavano a chiamare un 899 per ascoltare un messaggio lasciato in segreteria, ha provveduto alla chiusura d’ufficio di tutti i numeri associati al suindicato contratto; – il provvedimento identifica il titolare della numerazione come responsabile dell'adempimento della disciplina regolamentare relativa agli obblighi di controllo concernenti l’ideazione, predisposizione e commercializzazione dei servizi a sovrapprezzo, nonché degli ulteriori obblighi di informazione, trasparenza e riservatezza nei confronti della clientela. Ove la ragione di quanto sopra si fondi sul D.M. 145/06 e, in particolare, agli specifici articoli 12, 13, 15 e 18 di tale D.M. riportati sulla nota 2 in calce al provvedimento, tale deduzione appare erronea in quanto è facilmente evincibile che il medesimo D.M., all'art. 18, attribuisce la responsabilità dell'adempimento di tali servizi ai Centri Servizi/fornitori di contenuto assegnatari in uso di tali numerazioni; – in nessun punto del D.M. n. 145/06 è possibile evincere una specifica attribuzione di responsabilità al titolare delle numerazioni, nemmeno in termini di semplice vigilanza e/o controllo in relazioni agli elementi oggetto del provvedimento cautelare; – sui Centri servizi e fornitori di contenuti grava, quindi, la responsabilità oggettiva della condotta imputata. Infatti, solo questi ultimi sono effettivamente in grado di adempiere adeguatamente alle obbligazioni 21 derivanti da un provvedimento inibitorio in merito alla sospensione di una condotta commerciale, poiché solo essi possono essere a conoscenza della tipologia e della natura dei messaggi SMS attraverso i quali l'utente finale è informato del servizio erogato dal Content Provider sulla numerazione interessata; – inoltre, Voiceplus, avendo ravvisato una violazione della normativa vigente nell'ambito dell'utilizzo di numerazione cedute in uso a soggetti terzi, ha immediatamente comunicato, con la propria nota del 21 aprile di avere azionato una clausola contrattuale relativa alla sospensione delle numerazioni a sovrapprezzo la cui commercializzazione è avvenuta in violazione della normativa vigente. Memorie dei Centri Servizi Con comunicazione pervenuta in data 21 luglio 2008, Carmine Garofalo in qualità di titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo ha confermato di essere assegnatario della numerazioni assegnatagli da Karupa, ed ha precisato altresì che la numerazione era destinata ad un servizio di chat line. La società ha precisato altresì che la numerazione è attualmente attiva. Con comunicazione pervenuta in data 23 luglio 2008, la società Nowire S.p.A. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della quale risulta essere assegnataria, è stata ceduta ad altri soggetti per fornire contenuti di varia natura. La società ha precisato altresì che nel periodo dicembre 2007 - giugno 2008 la numerazione ha fatturato circa 338,00 euro. Con comunicazione pervenuta in data 24 luglio 2008, la società Yum S.r.l. ha confermato di essere assegnataria delle numerazioni, le quali erano destinate ad un servizio di telemarketing. La società ha precisato altresì che le numerazioni non sono più assegnate ad essa. Con comunicazione pervenuta in data 24 luglio 2008, la società Farang S.r.l. ha confermato di essere assegnataria della numerazione assegnatagli dalla società Karupa, la quale era destinata ad un servizio di telemarketing. La società ha precisato altresì che le numerazioni non sono più assegnate ad essa. Con memorie pervenute nelle date del 24 luglio 2008 e 29 agosto 2008, la società City Carrier S.r.l. ha rappresentato di non essere attualmente più assegnataria di alcuna numerazione a sovrapprezzo. La società ha precisato altresì quanto segue: – City Carrier S.r.l è completamente estranea ai comportamenti contestati: 22 ciò in quanto la società, quale operatore assegnatario dei codici 899030588 e 899030598, ha a sua volta ceduto in uso dette numerazioni alla Silenti LTD;. – dal punto di vista tecnico, la City Carrier S.r.l. non ha effettuato alcun invio di SMS agli utenti finali degli operatori mobili, né conosceva il contenuto dei messaggi predisposti dal “professionista” che ha fatto uso delle numerazioni contestate; – il ruolo tecnico della società, in ragione dell'assegnazione delle numerazioni 899xxx , è stato il medesimo di quello della sua dante causa Telecom Italia; – le chiamate effettuate dagli utenti finali sulle numerazioni a sovrapprezzo assegnate a City Carrier S.r.l. sono state esclusivamente trasportate e instradate al destinatario prestatore del servizio; – dal punto di vista economico, la City Carrier S.r.l. non ha rapporti economici con gli utenti finali, bensì esclusivamente con il “professionista” cessionario della numerazione a sovrapprezzo; – la società si limita a incassare da Telecom Italia una quota parte del prezzo pagato dall'utente finale e, una volta trattenuto un corrispettivo per la propria attività di instradamento e terminazione, a girare la differenza al prestatore del servizio; – dal punto di vista normativo la società non è qualificabile come “professionista” in quanto i servizi contestati non rientrano nella sua sfera giuridica e di controllo. Essi non possono, in altri termini, essere considerati presupposto giuridicamente rilevante (anziché meramente tecnico) dell'attività di trasporto ed instradamento della singola chiamata, poiché la circostanza non solo non è prevista espressamente da alcuna norma, ma sembra lontana dalla volontà del legislatore; – non può essere imputato alla società un contegno omissivo in quanto l'accesso al servizio ed al data base delle numerazioni di telefonia mobile degli utenti finali ai quali il “professionista” ha inviato gli SMS attiene alla esclusiva attività di quest'ultimo e viene effettuata attraverso sistemi ed infrastrutture tecnicamente inaccessibili e giuridicamente inviolabili dall'operatore che gestisce la chiamata; – l'attività della City Carrier S.r.l. si è limitata al ruolo di sub-intermediario tecnico ed economico tra la Telecom Italia, titolare sia della numerazione che del potere di riscossione, ed il professionista prestatore del servizio e beneficiario ultimo dei ricavi generati dal traffico telefonico sulle numerazioni a sovrapprezzo; – dal punto di vista della regolamentazione, la società ha esclusivamente 23 contribuito a rendere tecnicamente "accessibili al pubblico (per il tramite di Telecom Italia), attraverso una rete di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, della gestione della chiamata e dell'addebito (per il tramite di Telecom Italia) del relativo prezzo'' (cfr. art. 1, D.M. 145/06). Tali servizi di comunicazione elettronica sono stati erogati attraverso proprie infrastrutture di commutazione e instradamento utili a raccogliere e gestire le chiamate sulle centrali. Anche in base al citato Regolamento, nessuna responsabilità sui contenuti può quindi essere ascrivibile alla City Carrier S.r.l.; – dal punto di vista contrattuale, la società, nelle Condizioni Generali regola espressamente la propria funzione tecnica. All'articolo 4 si chiarisce infatti che "il Cliente prende atto che City Carrier S.r.l. nella prestazione del servizio di trasporto, si limita esclusivamente a mettere a disposizione del Cliente l’infrastruttura tecnica di sua competenza necessaria per l'espletamento del Servizio. Il Servizio viene quindi erogato in virtù di un rapporto giuridico che si instaura direttamente. ed esclusivamente, tra l'utente chiamante ed il Cliente. Solo quest'ultimo, pertanto, è responsabile dei contenuti e delle modalità di esecuzione del Servizio offerto sulle numerazioni di cui all'Allegato; – al contempo, in un'ottica di tutela del mercato e degli utenti, il contratto impone comunque al “professionista” di conformarsi alle norme di legge che lo riguardano (così l'articolo 6 delle Condizioni Generali, secondo il quale: "il Cliente si impegna altresì: - a fornire nella campagna pubblicitaria del Servizio indicazioni chiare ed esaustive [sull'entità dei corrispettivi addebitati all'utente finale:- a fornire, sotto la piena ed esclusiva propria responsabilità, le informazioni e i servizi nel rispetto della normativa, con particolare alla riservatezza delle informazioni, alla segretezza delle comunicazioni, alla lealtà nella concorrenza, alla tutela del buon costume.”) Da quanto sopra emerge, da un lato, la specificazione del ruolo tecnico dell'operatore City Carrier S.r.l. e, dall'altro, l'impegno contrattuale del cliente ad adempiere diligentemente a tutti i propri obblighi normativi e regolamentari, ivi compresi quelli relativi alle pratiche commerciali; – Telecom Italia, in data 19 giugno 2007, assegnava alcuni codici a sovrapprezzo alle società High Tech Network S.r.l. e High Tech Network LTD, entrambe rappresentate del Signor Gnazzo, il quale risulta essere anche la persona fisica che ha proceduto alla registrazione del dominio www.segreteria.biz. Anche la Silent LTD, alla quale sono state assegnate le numerazioni in carico a City Carrier S.r.l. il successivo 4 ottobre 2007, 24 sembra aver fatto uso del sito web sopra citato per l'erogazione del proprio servizio di incontri. Con comunicazione pervenuta in data 25 luglio 2008, la società 21 Corporation S.r.l. ha precisato di non essere assegnataria della numerazione 899902090. Con comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2008, la società Scs Italia Net S.r.l. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della quale risulta essere assegnataria, è stata ceduta ad altri soggetti per fornire contenuti di varia natura. La società ha precisato altresì che nel periodo dicembre 2007 - giugno 2008, la numerazione ha fatturato circa 830 euro. Con memoria del 29 agosto 2008, la società Gestel S.r.l. ha rappresentato quanto segue: – gli SMS inviati dalla Gestel avevano senz'altro un contenuto pubblicitario ed invitavano a contattare, da telefono fisso, una numerazione a valore aggiunto; contattata la numerazione 899xxx, la telefonata non veniva immediatamente tassata, ma il messaggio entrava nel merito del servizio offerto e, pertanto, forniva informazioni precise sulla titolarità gestore del servizio, sulla natura del servizio offerto, veniva, altresì, rilasciata una password per poter accedere al servizio stesso con invito all'annotazione ed infine si comunicava che il costo del servizio sarebbe stato addebitato solo dopo il trascorrere del tempo previsto per legge per il silenzio assenso. Nel corso della registrazione l'utente veniva avvertito di interrompere la conversazione per evitare la tassazione qualora non fosse stato interessato al servizio; – nel caso di specie, gli SMS inviati non hanno ingenerato confusione con eventuali concorrenti né sono stati causa di discredito o denigrazione, né si è tratto vantaggio dalla notorietà di altri marchi o denominazioni; – la pubblicità era chiaramente riconoscibile come tale poiché nel SMS inviato, data la brevità del testo, si faceva riferimento, “per info e costi” ad un sito preciso (www.segreteria.biz), con la possibilità, inoltre, di essere rimborsati in caso l'utente non fosse stato soddisfatto; – non si può definire il comportamento della società contrario alla diligenza professionale e idoneo ad escludere o limitare la libertà di scelta e o di comportamento del consumatore medio, in quanto questi, attraverso il meccanismo dell'invio del SMS prima e della telefonata poi, aveva un ampio margine di scelta e libertà di comportamento; – il meccanismo di invio degli SMS non causava ripetute sollecitazioni giacché l'utente veniva solo contattato una volta, non ricevendo, pertanto, 25 alcun condizionamento. Con comunicazione pervenuta in data 1 settembre 2008, la società Regal Service S.r.l. ha rappresentato che la numerazione a valore aggiunto, della quale risulta essere assegnataria, era utilizzata per un servizio di rilascio password per accesso area riservata internet, al fine di avere accesso alla consultazione di web chat con possibilità di invio SMS. La società ha precisato altresì che nel periodo di attivazione della numerazione ottobre 2007-febbraio 2008, è stato generato un traffico pari ad euro 3.000,00. Le società High Tech Network S.r.l., Rent A Telefonica Ltd, e il professionista Abdel Karim Hajabi, titolare del nome di dominio www.messaggiperte.com, pur avendo ricevuto regolarmente la comunicazione di avvio e di integrazione di avvio non hanno prodotto alcuna memoria difensiva. Quanto ai professionisti Giuseppe Gnazzo, titolare del nome di dominio www.outlove.net e Cerbone Massimo, titolare dell’impresa individuale Cerbone Massimo, non hanno ritirato la comunicazione d’integrazione di avvio, che è stata rinviata all’Autorità per compiuta giacenza. III. ATTIVITÀ D’UFFICIO In data 8 aprile 2008, la Guardia di Finanza ha trasmesso i verbali relativi alle operazioni compiute presso la società che ha svolto il ruolo di billing contact e di soggetto realizzatore del sito www.segreteria.biz, nonchè presso una società attiva nel settore dell’elaborazione ed invio di pacchetti SMS e MMS, destinati ad utenze mobili private. Dalle informazioni ricevute dalla Guardia di Finanza è emerso che: – la titolarità della numerazione “899…” viene acquisita tramite assegnazione diretta da parte del Ministero delle Comunicazioni, oppure tramite cessione da parte di precedenti assegnatari ai “centri servizi” o a persone fisiche; – il soggetto, che è l’autore materiale degli SMS, opera nel modo seguente: (a) acquista direttamente, o tramite intermediari, pacchetti di SMS e/o MMS dagli SMS center (c.d. Gateway); (b) elabora via web, tramite l’accesso ad un pannello di controllo, il contenuto del messaggio ed indica i destinatari, le cui utenze mobili vengono generate in automatico, tramite apposito software scaricabile gratuitamente da Internet; (c) utilizza il servizio, fornito a pagamento dagli SMS center (c.d. mobile number check), che consente di 26 individuare tra le utenze selezionate quelle che risultano attive. Tecnicamente la mobile number check consiste, infatti, in un’interrogazione dell’Home Location Register, ossia del database di ogni operatore mobile in cui sono registrate tutte le utenze (attive e inattive). Tale servizio, per potere validamente funzionare, deve essere supportato da specifici accordi con i gestori di telefonia mobile o con alcuni operatori specializzati, in quanto solo tali soggetti sono abilitati ad accedere alla rete di segnalazione, ossia allo strumento che consente di verificare gli archi di numerazione mobile attivi; (d) invia i pacchetti di SMS tramite gli sms center, abilitati – in virtù di accordi di interconnessione - al recapito di SMS e MMS sui terminali gestiti dagli operatori di telefonia mobile; – il gateway può dotarsi di un software, appositamente realizzato, che effettua una serie di controlli informatici che permettono, tra l’altro, di valutare il testo del messaggio. Tale controllo viene attuato mediante l’uso di un filtro semantico in grado di verificare se all’interno dell’SMS ricorra una sequenza di caratteri, variamente articolati, riconducibili alla citazione di numerazioni non geografiche. Qualora tale sequenza dovesse essere individuata, l’inoltro del messaggio da parte del gateway viene rifiutato e viene generato un messaggio di errore all’utente. Il predetto software automatico di controllo non consente in nessun caso di prendere visione del contenuto del testo del messaggio e, quindi, di violare i diritti di privacy dei singoli; – l’sms center è il soggetto che effettua, in concreto, l’instradamento degli SMS e/o MMS verso le numerazioni mobili appartenenti agli utenti finali; – in alcuni casi, la pratica segnalata può realizzarsi anche mediante il contatto con un sito internet, citato in alcuni degli SMS segnalati, per effetto del quale il destinatario degli SMS viene indotto a sottoscrivere ulteriori servizi a sovrapprezzo in abbonamento. Nelle date del 21 e 26 maggio 2008 è stata formulata una richiesta d’informazioni ai gestori di telefonia mobile nonché alle società Digitel Mobile S.r.l., Acotel Group S.p.A., Sybase 356 S.r.l., Dada S.p.A, Buongiorno S.p.A., in qualità di gateway, al fine di inquadrare meglio la fattispecie in esame. In particolare sono stati richiesti i contratti wholesale con gli operatori mobili per l’invio di pacchetti di SMS pubblicitari sulle utenze dei consumatori che hanno dato il consenso al trattamento dei dati. Le citate società hanno inviato la documentazione richiesta nel corso della fase istruttoria. In data 8 agosto 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione 27 della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. In data 21 agosto 2008, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 10 ottobre 2008. IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo SMS, in data 3 settembre 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con parere pervenuto in data 8 ottobre 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame viola il disposto di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sulla base delle seguenti considerazioni: - il messaggio inviato tramite SMS, per le modalità con cui sono indicati il mittente (“segreteria utente”) e il numero 899 da chiamare, appare finalizzato ad attirare l’attenzione del consumatore e indurlo a contattare l’operatore per verificare l’esistenza di messaggi urgenti sulla propria segreteria ed ascoltarli chiamando il numero indicato, ma non viene specificato né che tale chiamata ha un costo, né l’ammontare dello stesso; - tale messaggio è così idoneo ad indurre in errore il destinatario e le persone da esso raggiunte con riguardo alla natura del messaggio, alle condizioni economiche del servizio offerto e all’oggetto dell’offerta. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE a) La pratica contestata In via preliminare si osserva che la pratica commerciale oggetto del procedimento riguarda l’invio di SMS che invitano gli utenti di telefonia mobile ad accedere ad ipotetici servizi di segreteria telefonica tramite chiamate da rete fissa verso numerazioni a sovrapprezzo “899”, e conseguentemente inducono a fare ricorso ad una numerazione a sovrapprezzo sulla base di informazioni inesatte ovvero ingannevoli. La pratica commerciale, nel complesso considerata, è posta in essere da una pluralità di soggetti, ed in particolare dal professionista che ha di fatto 28 inviato tali messaggi SMS, dal Centro che offre i “servizi a sovrapprezzo”, nonché dall’operatore telefonico assegnatario delle numerazioni con prefisso “899…”. b) I professionisti destinatari del presente provvedimento Quanto alla posizione dei professionisti parti del presente procedimento, occorre innanzitutto sottolineare che le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sono state coinvolte nel loro duplice ruolo, sia di gestori di telefonia mobile, sia di prime assegnatarie di archi di numerazioni a sovrapprezzo da parte del Ministero delle Comunicazioni. Pertanto, nella valutazione del coinvolgimento nella pratica oggetto di valutazione, le condotte dei due citati professionisti sono state considerate nel quadro della loro attività commerciale sia di gestori di rete mobile sia di assegnatari di numerazioni non geografiche. b.1) La posizione dei gestori di telefonia mobile Nell’ambito del procedimento i gestori telefonici hanno contestato di poter essere ritenuti corresponsabili della diffusione dei messaggi censurati nel procedimento de quo, in quanto totalmente estranei alla vicenda. Gli stessi hanno rappresentato, infatti, di aver avuto il semplice ruolo di "carrier" ed aver conseguentemente veicolato gli SMS come sono tenuti a fare da contratto, nei confronti dei propri clienti e degli operatori di rete interconnessi. In particolare, tale invio di SMS configurerebbe una mera attività di spamming della quale non possono ritenersi responsabili. Tale argomentazione appare condivisibile per due ordini di motivi. Per un lato, si evidenzia che dagli elementi in atti non è emerso nessun ruolo attivo dei gestori di telefonia mobile, né alcun rapporto tra le società Centro Servizi e le società di telefonia. Per altro verso, gli stessi gestori non potevano, in nessun modo, intervenire per limitare il fenomeno. Dalle risposte alle richieste d’informazioni, infatti, si evince con chiarezza che la totalità degli SMS, acquistati sul mercato, all'ingrosso o al dettaglio, sono stati inviati in grandi quantità, normalmente per il tramite di gestori esteri, su interi archi di numerazioni mobili. I messaggi, dunque, raggiungono le utenze in virtù degli accordi di interconnessione che gli operatori italiani hanno sottoscritto con gli operatori esteri. I messaggi SMS vengono, peraltro, inoltrati sulla rete del gestore senza che lo stesso possa effettivamente porre in essere un controllo 29 o una verifica sul contenuto degli stessi al fine di tutelare la riservatezza degli utenti. Né, all’esito dell’istruttoria, sono emersi elementi dai quali risulti che i gestori in questione avrebbero potuto accorgersi di anomalie nell’uso delle reti agli stessi rispettivamente assegnate. Alla luce di quanto esposto, destinatari del presente provvedimento non si considerano le società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A. in qualità di gestori di telefonia mobile. b.2) La posizione degli assegnatari di archi di numerazioni “899” da parte del Ministero delle Comunicazioni Considerazioni diverse valgono invece per le società Telecom Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A. (nel loro ruolo questa volta di assegnatarie di numerazioni “899” da parte del Ministero delle Comunicazioni), Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Voiceplus S.r.l. in qualità di primi assegnatari di archi di numerazione “899”. Tali professionisti hanno eccepito un difetto di legittimazione passiva e, in generale, la possibilità di essere qualificate nel caso di specie “professionista” ex art. 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05. Essi, infatti, hanno sostenuto di non essere coinvolti nella pratica commerciale, non essendo autori dei messaggi inviati, né di avere partecipato alla loro ideazione, ma di essersi limitati a porre a disposizione delle società Centro Servizi l’accesso alle infrastrutture tecniche. Ad avviso delle sopra riportate società, infatti, l'articolo 18 del D.M. n. 145/06 riserva ai Centri Servizi la responsabilità per il contenuto delle prestazioni a sovrapprezzo e delle altre obbligazioni ivi previste in relazione alla fornitura stessa del servizio, mentre assegna al fornitore di servizi di comunicazione elettronica il controllo su trasporto, instradamento e gestione delle chiamate nonché il rispetto degli obblighi connessi. In altri termini, nel regolare il settore della fornitura dei servizi a sovrapprezzo, il suddetto D.M. riconosce nel fornitore di servizi di comunicazione elettronica il soggetto che si limita a svolgere un servizio di intermediazione tecnica fra il Centro Servizi e l'utente finale. Tale argomentazione appare priva di rilievo, in quanto la definizione di professionista di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, ricomprende “qualsiasi persona fisica o giuridica che 30 nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista”. Nel caso di specie è evidente la circostanza che anche i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (rectius i primi assegnatari delle numerazioni 899) intervengono nella pratica, complessivamente considerata, là dove esiste una cointeressenza diretta ed immediata di tali soggetti, all’interno del rapporto negoziale esistente con i Centri Servizi nonché nell’incrementare e sviluppare i profitti derivanti dai traffici telefonici conseguenti alla fruizione di servizi a sovrapprezzo “899”. I primi assegnatari, infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione dei messaggi oggetto di valutazione nel corso del procedimento, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico della numerazione a sovrapprezzo sono ripartiti fra il Centro Servizi e gli stessi primi assegnatari di archi di numerazione. In particolare gli importi prelevati agli utenti che facciano ricorso alla numerazione “899” presente nei messaggi vengono incassati direttamente dagli assegnatari, i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una percentuale al Centro Servizi in base agli accordi sottoscritti. Tale meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi a sovrapprezzo appare confermare la corresponsabilità ed il coinvolgimento dei gestori di telefonia mobile nella pratica commerciale oggetto di contestazione. Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie si rileva che la citata definizione di cui all’articolo articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, ricomprende anche le società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Voiceplus S.r.l., stante il loro diretto coinvolgimento nell’attività commerciale oggetto della pratica de qua. Il coinvolgimento degli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo, nella pratica emerge, altresì, direttamente dalla disciplina regolamentare, che pone in capo a tali soggetti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione, predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…” e ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti della clientela1. Tali obblighi sussistono anche nei casi in cui le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi. In caso di cessione, infatti, gli operatori primi assegnatari hanno specifici obblighi di informazione in merito al servizio a sovrapprezzo che il Centro Servizi 1 Cfr. D.M. n. 145/2006, artt. 12, 13, 15 e 17. 31 intende fornire alle eventuali modifiche dello stesso, nonché alla correttezza dei dati forniti in proposito dal cessionario. Al fine di consentire l’espletamento dei suddetti obblighi il D.M. n. 145/06 impone ai primi assegnatari una verifica dei contenuti offerti dal Centro Servizi. Più in generale, una responsabilità nella pratica delle società deriva dal controllo che i citati soggetti sono chiamati ad effettuare laddove venga riscontrata un’anomalia nell’utilizzo delle numerazioni assegnate. In capo agli stessi sussiste, infatti, un obbligo non contrattuale di controllo sul corretto utilizzo delle numerazioni che, nel caso di specie, non è stato adempiuto. Tale circostanza comporta una responsabilità, connessa alla violazione del dovere di diligenza che si può ragionevolmente richiedere alle società assegnatarie da parte del Ministero delle comunicazioni di archi di numerazioni “899”. Il fenomeno dello spamming, e più in particolare il fenomeno degli invii di messaggi “phishing” ovvero di aggancio al solo fine di invitare i consumatori a chiamare numeri a sovrapprezzo, è un fenomeno ampiamente conosciuto dalle società assegnatarie2. La diligenza richiesta a tali società, infatti, in considerazione della qualità soggettiva delle medesime e delle caratteristiche del servizio al quale si riferiva la pratica commerciale, avrebbe dovuto essere particolarmente elevata e per tale motivo le stesse società avrebbero dovuto porre in essere ogni precauzione a fronte di un utilizzo improprio delle numerazioni. In particolare, a fronte dell’utilizzo degli “899…”, normalmente articolato in chiamate di media o lunga durata (almeno 6 minuti), la concentrazione - in un ridotto determinato arco di tempo - di un ampio numero di telefonate interrotte pressocchè immediatamente (dato desumibile peraltro dalle segnalazioni sopra richiamate nonché dalle numerose segnalazioni al Call Center dell’Autorità) costituiva indice chiaro di un’anomalia nell’uso delle numerazioni. L’omissione, in tale contesto, di qualsiasi forma di vigilanza sui soggetti ai quali era stato concesso l’uso delle linee telefoniche integra una violazione del dovere di vigilanza che incombe sui professionisti. Pertanto, “professionisti” destinatari del presente provvedimento sono da considerarsi anche le società assegnatarie da parte del Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni a sovrapprezzo, ossia la società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A., Voiceplus S.r.l., sussistendo loro interessi economici immediati e 2 La stessa società Telecom era già venuta a conoscenza di fenomeni simili con il caso PI5374 www.incontrilove.com con provvedimento n. 16340. 32 diretti e trattandosi di servizi offerti a favore dei Centri Servizi, basati su un onere di controllo successivo. In conclusione, dunque, occorre evidenziare che, alla luce delle risultanze istruttorie, le società Telecom Italia, Wind telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., BT Italia S.p.A. e Voiceplus S.r.l. appaiono aver posto in essere comportamenti contrari alla diligenza professionale ed idonei a limitare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio, in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo. Quanto alla società Colt Telcom S.p.A. la stessa non deve ritenersi destinataria del presente provvedimento, in quanto la società ha dimostrato che la numerazioni indicata nel provvedimento di avvio non era stata assegnata a nessun operatore, e ciò in ragione del fatto che vi è stato un mero errore materiale nella trascrizione della numerazione. b.3) Le società Centro Servizi Quanto alla posizione delle società High Tech Network S.r.l., Regal Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, Massimo Cerbone titolare dell’impresa individuale Massimo Cerbone, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum S.r.l. e Gestel S.r.l., le stesse devono essere considerate destinatarie del presente provvedimento in quanto società Centro Servizi che si sono occupate materialmente dei contenuti offerti attraverso le numerazioni “899”, ovvero attraverso la ulteriore cessione della numerazione peraltro non consentita dalla regolamentazione di settore, e che pertanto hanno tratto specifico vantaggio dalla diffusione del messaggio. Quanto alla società 21 Corporation S.r.l., la stessa ha fatto presente di non essere assegnataria della numerazione e pertanto non deve essere considerata destinataria del presente provvedimento. b.4) I soggetti intestatari dei siti internet Quanto alla posizione del Sig. Giuseppe Gnazzo, intestatario dei domini “outlove.net” e www.segreteria.biz, nonché del Sig. Abdel Karim Hajabi, intestatario del domino www.messaggiperte.com, si rileva che gli stessi debbono essere considerati destinatari del procedimento, in quanto dalle informazione acquisite tramite il Nucleo speciale della Guardia di Finanza, i soggetti sono intestatari dei citati siti internet che vengono indicati nei 33 messaggi inviati ai clienti. É dunque chiaro che tali soggetti hanno avuto un ruolo nella predisposizione dei messaggi inoltrati, nonché che ad essi deriva un effetto pubblicitario immediato dalla diffusione degli stessi messaggi. c) Sulla scorrettezza della pratica commerciale I messaggi inviati alle utenze mobili dei consumatori, a causa di una serie di indicazioni non veritiere ed omissioni, presentano dei forti profili di ingannevolezza là dove induce erroneamente il consumatore a ritenere di avere ricevuto dei messaggi in segreteria. Il testo dell’SMS, recante l’avviso di presunti messaggi in segreteria, infatti, non rende percepibile le finalità della pratica commerciale. Al contrario, esso induce l’utente a ritenere che lo stesso abbia carattere personale, e che le sue finalità sia soltanto quella di avvisarlo della presenza di messaggi in segreteria. Questo è quanto il consumatore è portato a ritenere dai testi dei messaggi, quali ad esempio, “ti ho lasciato un messaggio in segreteria. Chiama subito da telefono fisso il numero 899…per ascoltarlo. Baci”, oppure “ Ti ho cercato alle ore 8:00 del 5/10/2007, è urgente, chiama da fisso l’8-99….” Infocosti su segreteria.biz.”. Il destinatario del messaggio, infatti, non è in alcun modo portato a sospettare che, in realtà, non solo non è presente alcun messaggio, ma anche che il semplice contatto telefonico ha comunque carattere particolarmente oneroso, trattandosi di un servizio telefonico a sovrapprezzo pari a 12,50 € + iva. Sotto questo profilo, la pratica risulta ingannevole in quanto, in realtà, non vi è nessun servizio di segreteria, e omissiva, in quanto non precisa l’intento commerciale della stessa, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05. Inoltre, vale osservare che la qualificazione dei presunti messaggi presenti in segreteria come “urgenti” vale a indurre l’utente a far ricorso alla numerazione immediatamente, disincentivando un’attenta ponderazione del reale scenario sottostante all’invio del messaggio. Non è accoglibile l’eccezione del professionista Gestel Comunicazioni secondo cui la struttura stessa del numero come “899” e la dicitura “chiama da fisso” sarebbero già sufficienti a far percepire il carattere pubblicitario del messaggio. Infatti, come visto, il testo dell’SMS inviato vale già a dissuadere il consumatore circa il carattere pubblicitario. L’indicazione di chiamare “da fisso”, peraltro, è di per sé neutra, e non reca alcun elemento circa il carattere pubblicitario del messaggio, né circa gli elevatissimi costi da sostenere. Il messaggio in esame, oltre a non rendere edotto il consumatore in merito al 34 carattere pubblicitario dello stesso e ad ingannarlo circa i contenuti della presunta segreteria telefonica, omette completamente qualunque indicazione dei costi, inducendo il consumatore in errore circa la condizioni del sevizio praticato. Il breve messaggio “free” che precede l’accesso al numero a pagamento non è sufficiente a mettere l’utente in guardia circa gli elevati costi del servizio. Tale pratica, in realtà, è strutturata artificiosamente in modo tale da agganciare il consumatore e indurlo a contattare il numero “899…” riportato nei messaggi. Il messaggio d’aggancio risulta essere solo il primo step attraverso il quale si sostanzia la pratica commerciale nel complesso considerata. Infatti, a seguito dei citati messaggi, il consumatore, indotto in errore, decide sulla base di un falso convincimento di chiamare la numerazione “899” indicata, al fine di consultare la segreteria telefonica, poiché vi è un messaggio urgente. Solo attraverso il ricorso alla numerazione non geografica a tariffa flat (pari a 15 euro) l’utente è posto in una situazione di cognizione circa la circostanza che non si tratta di un servizio di messaggeria vocale, ma al contrario di servizi chat line o di fornitura di servizi multimediali, quali suonerie, SMS etc. In base alle predette argomentazioni è possibile sostenere che la pratica commerciale segnalata sia particolarmente lesiva della sfera economica dei consumatori, indotti ad acquisire servizi a sovrapprezzo particolarmente onerosi, non richiesti, non chiaramente identificati nella loro natura, nelle rispettive caratteristiche e nelle condizioni economiche di fruibilità degli stessi. In particolare, la pratica commerciale risulta aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo nella misura in cui, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso è idonea a limitare considerevolmente, se non escludere, la libertà di scelta degli utenti mediante indebito condizionamento, con riferimento alla volontà di fruire, in concreto, di un presunto servizio di chat line o di fornitura di contenuti multimediali, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Inoltre, la fornitura di un servizio (ossia, chat line o altro) diverso rispetto a quello richiesto dal consumatore (ossia, accesso alla segreteria telefonica) mediante la chiamata alla numerazione “899…”, ed il conseguente invio delle relative fatture, comporta la violazione dell’art. 26 lettera f), che annovera tra le condotte considerate in ogni caso aggressive il comportamento del professionista che esiga “il pagamento immediato o differito di prodotti (servizi) che il professionista ha fornito ma che il 35 consumatore non ha richiesto”. Pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica oggetto di segnalazione risulta idoneo a pregiudicare le scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche, natura e condizioni economiche previste per i servizi a sovrapprezzo reclamizzati nonché idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica dei professionisti, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è da ricondurre alla tipologia dell’ingannevolezza del messaggio nonché alle omissioni informative ivi riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello dei servizi di telefonia, di cui i professionisti coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per dimensione economica e ruolo commerciale. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità in numerosi interventi3, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore, dovuta al proliferare dell’offerta di servizi 3 Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre 2000, “Omnitel Casacard”, cit.; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in cit.; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, cit.; Provv. n. 14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, cit.; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006, “Vodafone Revolution”; Provvedimento n. 16866, del 17 maggio 2007, caso PI5598 “Vodafone Servizio Numero Fisso”, cit.. 36 innovativi. Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare che, nel caso di specie, la fattispecie in esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un messaggio pubblicitario diffuso via SMS ed è suscettibile, pertanto, di aver raggiunto un numero molto elevato di consumatori. Al riguardo, occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio, rappresentato dal rilevante onere economico che grava sull’utente finale, trattandosi di numerazioni a sovrapprezzo a tariffa flat pari a 15 euro IVA inclusa. Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere considerata lunga, trattandosi di una comunicazione commerciale diffusa quantomeno dal mese di ottobre 2007 al mese di aprile 2008. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare rispettivamente a Regal Service S.r.l., City Carrier S.r.l., Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, Sig. Cerbone Massimo, titolare dell’impresa individuale Cerbone Massimo, Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum S.r.l. e Gestel Comunicazioni S.r.l., in considerazione delle loro limitate dimensioni economiche una sanzione pari a 15.000 (quindicimila) euro. Per quanto attiene, poi, alla società High Tech Network S.r.l., alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della violazione, si ritiene di poter quantificare l’importo base della sanzione in 15.000 (quindicimila euro). Considerato che sussistono circostanze aggravanti, in quanto la citata società risulta già destinataria di un provvedimento di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, riguardante una fattispecie analoga a quella oggetto del presente provvedimento4, si ritiene di irrogare alla società High Tech Network S.r.l. una sanzione pari a € 30.000 (trentamila euro). Con riferimento, inoltre, al Sig. Giuseppe Gnazzo, intestatario dei domini “outlove.net” e www.segreteria.biz, nonché al Sig. Abdel Karim Hajabi, intestatario del domino www.messaggiperte.com, alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della violazione, si ritiene di poter quantificare una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro). Per quanto attiene, poi, alle società assegnatarie da parte del Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni “899”, alla luce dei predetti elementi di 4 Cfr. Provv. n. 16340 relativo al caso PI5374 –www.incontrilove.com. 37 gravità e durata della violazione e della personalità e dimensione economica dei professionisti interessati, sopra evidenziati, si ritiene di poter quantificare nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., principale operatore nel settore della comunicazione, una sanzione pari a 100.000 € (centomila euro). Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che detiene una posizione rilevante nel settore in questione, anche in considerazione degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere quantificata in misura pari a 80.000 € (ottantamila euro). Per quanto concerne, le società BT Italia, Voiceplus S.r.l. nonché Karupa S.p.A. che rappresentano operatori di rilievo nel settore della fornitura di numerazioni a sovrapprezzo in questione, anche in considerazione degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere quantificata rispettivamente in misura pari a 60.000 € (sessantamila euro). RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge; RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio attraverso la presentazione in maniera ambigua ed omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore stesso ha bisogno per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete caratteristiche e le specifiche condizioni economiche del servizio pubblicizzato, nonché idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio; 38 DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società High Tech Network S.r.l., Regal Service S.r.l. e City Carrier S.r.l., dal Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo, dal Sig. Cerbone Massimo, titolare dell’impresa individuale Cerbone Massimo, dalle società Farang S.r.l., Rent A Telefonica Ltd., Nowire S.p.A., SCS Italia Net S.r.l., Yum S.r.l. e Gestel S.r.l., nonché dai Sigg. Abdel Karim Hajabi e Giuseppe Gnazzo, intestatari dei domini “outlove.net” e www.segreteria.biz, www.messaggiperte.com, siti riportati negli SMS inviati agli utenti, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146 del 2007 e ne vieta l’ulteriore diffusione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dagli assegnatari di numerazioni a sovrapprezzo “899”: Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Karupa S.p.A., VoicePlus S.r.l. e BT Italia S.p.A, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07 e ne vieta l’ulteriore diffusione; c) che alla società High Tech Network S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro); d) che alla società Regal Service S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro); e) che alla società City Carrier S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); f) che al Sig. Carmine Garofalo, titolare dell’impresa individuale Carmine Garofalo sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); g) che al Sig. Massimo Cerbone, titolare dell’impresa individuale Massimo Cerbone sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); 39 h) che alla società Farang S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); i) che alla società Rent A Telefonica Ltd. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); l) che alla società Nowire S.p.A. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); m) che alla società SCS Italia Net S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); n) che alla società Yum S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); o) che alla società Gestel S.r.l. sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); p) che al Sig. Abdel Karim Hajabi, in qualità di professionista ed intestatario del nome di dominio www.messaggiperte.com sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); q) che al Sig. Giuseppe Gnazzo, in qualità di professionista ed intestatario dei nomi di dominio www.outlove.net e www.segreteria.biz sia irrogata una sanzione pari a 15.000 € (quindicimila euro); r) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomilamila euro); s) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro); t) che alla società BT Italia S.p.A sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro); u) che alla società Karupa S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro); 40 v) che alla società VoicePlus S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro). Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) e v) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 41 Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 42