Operazioni non imponibili - Scuola di Formazione Ipsoa
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Operazioni non imponibili - Scuola di Formazione Ipsoa
Operazioni escluse e operazioni non imponibili Bologna 9 aprile 2012 a cura di Fabrizio Cerioni Brevi definizioni: operazione escluse da IVA, non soggette, fuori campo o non IVA Operazioni per le quali manca uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) per l’applicazione dell’Iva individuati dall’art. 1 del D.P.R. 633/1972 e dagli artt. 5, 9 e 63, 68 e 70 della direttiva 2006/112/CE: • operazioni non costituenti cessioni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari o importazioni (ad es. cessioni di beni in transito o importati nell’ambito dei regimi doganali di ammissione temporanea o perfezionamento attivo) • operazioni non effettuate da un soggetto passivo (cessioni o prestazioni eseguite da un privato) • operazioni non effettuate nel territorio dello Stato. Brevi definizioni: operazioni esenti Sono esenti le operazioni per i quali le norme nazionali (art. 10 e 68, D.P.R. 633/1972) sulla scorta delle previsioni della direttiva 2006/112/CE (artt. 132-137) prevedono specificamente la non applicazione dell’IVA. L’esenzione è oggettiva in quanto la detassazione è connessa esclusivamente al tipo di operazione realizzata. Le operazioni detassate non danno diritto alla detrazione dell’Iva versata per gli acquisti di beni e servizi inerenti all’attività esercitata (ma in futuro?). Brevi definizioni: operazioni non imponibili Operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi) effettuate in ambito internazionale: • Cessioni all’esportazione (art. 8, D.P.R. 633/1972, art. 146 direttiva 2006/112/CE) • Operazioni relative al settore nautico o aeronautico (art. 8 bis, D.P.R. 633/1972, art. 148 direttiva 2006/112/CE) • Servizi connessi alle attività internazionali (art. 9 bis, D.P.R. 633/1972, artt. 146 direttiva 2006/112/CE) Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) Le cessioni di beni - diverse da quelle effettuate a bordo di navi, aerei e treni ovvero relative al gas naturale - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto: - beni immobili situati nel territorio dello Stato, - beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) – segue Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se: - il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica: a) quando il cessionario è un soggetto passivorivenditore stabilito nel territorio dello Stato, b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Anche per la parte non usata o consumata in Italia le cessioni si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato. Prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 ter) 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Prestazioni di servizi non effettuate nel territorio dello Stato Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi - lavorazioni in esecuzione di contratti di appalto e simili – effettuate su beni mobili nel territorio dello Stato - in temporanea importazione nell’ambito del regime doganale del perfezionamento passivo di cui agli artt. 145 e segg. Reg. CEE 2913/1992 e 585 segg. Reg. CEE 2454/1993 – per conto di committenti non residenti. Prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE(7 septies) L’art. 7 septies individua la territorialità per alcune tipologie di servizi resi a committenti non residenti nell’Unione europea, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 ter, il quale come già evidenziato per le operazioni BTB (business-to-business) attribuisce rilievo al luogo in cui è stabilito il committente. N.B. In queste fattispecie, diversamente da quanto stabilito dalla preveggente art. 7, co. 4, lett. f), non rileva il luogo di prestazione del servizio. L’operazione è fuori campo IVA anche se il servizio venga prestato in Italia, fatta eccezione per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione. Prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE (art. 7 septies) Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a) le cessioni, le concessioni, le licenze e contratti simili relativi a diritti d’autore e invenzioni industriali; b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; Segue: prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE(7 septies) d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; Segue: prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE(7 septies) h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. Prestazioni di personale La messa a disposizione del personale a favore dei committenti extra EU dà luogo ad una prestazione di servizio fuori campo IVA. La norma si applica anche nel caso in cui il personale messo a disposizione dal prestatore sia personale autonomo, cioè non legato da un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice (in questi termini Corte di Giustizia, sent. 26.1.2012, causa C218/10). Servizi resi mediante mezzi elettronici Le prestazioni di servizio rese con mezzi elettronici non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto extra UE. Al contrario, quando il committente è domiciliato nello Stato si considerano effettuate in Italia anche quando sono rese da soggetti stabiliti fuori dalla comunità Stato (art. 7 sexies, lett. f, DPR 633/1972) Art. 7, comma 6, D.P.R. 633/1972 (in vigore fino al 31.12.2009) L’art. 7, in vigore fino al 31.12.2009, prevedeva espressamente che non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9. Secondo l’Agenzia delle entrate questa disposizione era volta a stabilire l’inapplicabilità dell’IVA alle operazioni sopra menzionate. Ora queste operazioni sono direttamente definite come non imponibili e ciò evita si pongano questioni circa la spettanza del diritto di detrazione (Circ. 29.7.2011 n. 37/E). Effetti delle operazioni non imponibili Le operazioni non imponibili: • devono essere fatturate con la dicitura non imponibile (art. 21, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 325 della legge 24.12.2012 n. 228); • danno diritto alla restituzione dell’Iva pagata per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività di impresa ovvero alla costituzione di un plafond (costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni all’esportazioni effettuate nell’anno o nei 12 mesi precedenti, ma non quelle indirette ex art. 8, lett. c); • non formano il volume d’affari (1, comma 1, lettera a), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, come modificato dall’art. 1, comma 329, legge 24.12.2012 n. 228). Nozione di esportazione • L’esportazione è il regime doganale disciplinato dagli artt. 161 seguenti del codice doganale comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, destinato ad essere sostituito dal Codice doganale aggiornato di cui al Reg. CEE 23 aprile 2008, n. 450, in vigore, ma non ancora applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 188) e dagli artt. 788 e seguenti del regolamento di applicazione del codice di cui al Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454 • L’esportazione consente giuridicamente alle merci “comunitarie” di uscire dal territorio doganale dell’Unione europea. Obbligo di vincolo al regime dell’esportazione Qualunque merce “comunitaria” destinata ad uscire dal territorio doganale dell’Unione europea deve essere vincolata al regime dell’esportazione definitiva (art. 59 Reg. CEE 2913/1992), presentando all’Ufficio delle dogane la dichiarazione di esportazione. Fanno eccezione: • le merci in regime di transito doganale interno; • le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo. Effetti dell’esportazione definitiva A seguito dell’esportazione il contribuente ha diritto alla restituzione: •delle accise (art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/95) • dei dazi alle condizioni previste dagli artt. 235 e ss. Reg. CEE 2913/1992, eventualmente già assolti sulle merci; • se non residente, dell’Iva pagata per l’acquisto di beni di consumo di valore superiore a 154,97 euro (art. 38 quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), • L’esportazione dei prodotti agricoli consente di ottenere le restituzioni PAC Cessioni all’esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972) Costituiscono cessioni all’esportazione: a) le cessioni anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell’UE a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli esportatori abituali che si avvalgono del plafond. Cessione all’esportazione ed esportazione Requisiti imprescindibili all’esportazione sono: di una cessione • il trasferimento della proprietà o di un diritto reale sopra determinati beni da un soggetto ad un altro; • il trasporto o la spedizione dei medesimi beni fuori dal territorio doganale dell’Unione europea. Requisiti imprescindibili dell’esportazione sono: • il vincolo della merce regime doganale dell’esportazione definitiva; • la materiale uscita dei beni dal territorio dell’UE. Rapporto tra cessione all’esportazione ed esportazione definitiva L’esportazione doganale prescinde dalla realizzazione della cessione e considera rilevante solo la materiale uscita della merce dall’Unione Europea per cui è previsto un particolare regime probatorio. L’esportazione doganale, pertanto, costituisce solo una fase della cessione all’esportazione. N.B. La prova della materiale uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione europea costituisce un requisito imprescindibile per il perfezionamento di entrambe le fattispecie. Segue: rapporto tra cessione all’esport. ed esportazione definitiva Non tutti i tipi di esportazione ai fini doganali possono ricollegarsi ad una cessione all’esportazione ma solo le esportazioni definitive di cui agli artt. 161 segg. del codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992) e 788 segg. del Regolamento di applicazione del codice di cui al Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454. Non costituiscono cessioni all’esportazione • Le esportazioni temporanee di beni inviati all’estero subire determinate lavorazioni (artt. 199 segg. del TULD), che oggi si inquadrano nel regime doganale del perfezionamento passivo (di cui agli art. 145 segg. del Reg. CEE 2913 e 585 segg. del Reg. CEE 2454/1993) • Le esportazioni definitive senza trasferimento della proprietà dei beni cui segue la reimportazione dei beni dopo la loro lavorazione o riparazione (cfr. nota del Dip. Dogane 6 maggio 1997, n. 1248) – segue - Segue: non costituiscono cessioni all’esportazione • I beni trasportati all’estero con lista valorizzata e causale “franco valuta in conto deposito” (la successiva cessione dei beni estratti va fatturata ai sensi dell’art. 8, lett. a, e concorre alla formazione del plafond, ma diversamente, cfr. nota Ag. Dogane 3.6.2000, n. 1549). •I beni trasportati all’estero “franco valuta” senza il trasferimento a terzi del diritto di proprietà sui beni stessi (ad es. materiali trasferiti fuori dell’unione europea da parte di un soggetto nazionale il quale attraverso una sua stabile organizzazione sta realizzando ben immobile fuori dalla UE, cfr. la risoluzione Ag. Entrate 21 luglio 208, n. 306/E). Procedura doganale di esportazione Con l’introduzione del sistema di esportazione informatizzato denominato “Export control system” (ECS), basato sullo scambio di messaggi informatici tra l’ufficio doganale di uscita e quello in cui è presentata la dichiarazione di esportazione (artt. 796 bis e seguenti del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificato dal Reg. CE 18 dicembre 2006, n. 1875, note Ag. Dogane 1234/2007 e 3945/2007) l’operatore: deve inviare la dichiarazione in via telematica all’ufficio doganale di esportazione. Come si presenta la dichiarazione doganale? La dichiarazione di una merce per un certo regime doganale (ad es. esportazione, importazione) deve essere presentata sul modello del Documento Amministrativo Unico – DAU- all’Ufficio delle dogane. Dal 1° luglio 2009 le dichiarazioni doganali si redigono sul DAU informatico conforme all’Allegato 32 del Reg. CEE 2454/1993 (non più sul modello cartaceo conforme all’All.to 31 Reg. CEE 2454/1993). La dichiarazione ora deve riportare anche i dati sulla sicurezza. Non sono ammesse dichiarazioni semplificate nel caso di procedure domiciliate (nota Ag. Dogane 30.6.2009, n. 88970). Ufficio doganale di esportazione La dichiarazione di esportazione deve essere trasmessa telematicamente all’ufficio doganale di esportazione in formato elettronico (art. 797 Reg. CEE 2454/1993, nota Ag. Dogane 19.6.2009, 75522). L’ufficio doganale di esportazione è l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane deputato alla vigilanza sul luogo in cui l’operatore è stabilito (art. 161, par. 5. Reg. CEE 2913/1992). Adempimenti della dogana di esportazione L’ufficio di esportazione, controllata la dichiarazione e autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione DAE (all. 45-quater, Reg. CEE 2454/1993) su cui viene stampato il codice dell’operazione (MRN – Mouvement Reference Number). Il DAE deve accompagnare le merci fino all’ufficio di esportazione per l’espletamento delle formalità di uscita. Perciò deve essere consegnato al vettore. Adempimenti della dogana di esportazione – segue La dogana di esportazione, una volta svincolata la merce, trasmette informaticamente i dati contenuti nella dichiarazione doganale all’ufficio doganale di uscita che l’operatore deve indicare nella dichiarazione stessa, nella casella 29 del modello DAU. Ufficio doganale di uscita L’ufficio doganale di uscita coincide con l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio della comunità ma solo per i trasporti su strada (art. 793, Reg. CEE 2453/1993). Per i trasporti via aerea, via mare, via ferrovia o con vettore postale, è considerato ufficio di uscita la dogana territorialmente competente per il luogo in cui le merci sono presi in carico purché vi sia un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese extra UE Ufficio doganale di uscita per particolare tipologie di merci Per l’energia elettrica e le merce trasportate mediante conduttura, è ufficio doganale di uscita quello designato dallo Stato in relazione al luogo in cui l’operatore stabilito (art. 793, Reg. CEE 2454/1993) Attribuzioni dell’Ufficio doganale di uscita L’ufficio doganale dell’uscita deve assicurarsi che le merci presentate corrispondono quelle dichiarate all’esportazione. Espletate le formalità di uscita delle merci, l’ufficio doganale di uscita invia a quello di esportazione il messaggio “risultati di uscita” al più tardi – salvo casi eccezionali - il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione Europea. Appuramento della procedura di esportazione Con il sistema ECS, la procedura di esportazione doganale si considera “appurata” una volta che l’Ufficio doganale di uscita, competente a sorvegliare la materiale uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione europea, invia alla dogana di esportazione il messaggio informatico contenente i “risultati dell’uscita” (art. 796 quinquies, Reg. CEE 2454/1993), che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise). Significato del termine “appuramento” L’ “appuramento” consiste, nel linguaggio tecnico, nella conclusione dell’operazione doganale con l’estinzione delle obbligazioni gravanti sull’operatore doganale (dichiarante) ex art. 201 Reg. CEE 2913/1992. Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della UE Il messaggio contenente la data e i “risultati dell’uscita”, cioé le informazioni relative all’uscita effettiva della merce dal territorio doganale della UE, costituisce ad ogni effetto la prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario. Questa prova in passato, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 8, lett a) del D.P.R. 633/1972 precisato con Circ. 13.2.1997, n. 35/E, poteva evincersi solo dal riscontro del timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 del DAU. Come verificare l’uscita della merce dal territorio doganale della UE Il messaggio “risultati dell’uscita” è un dato registrato nel sistema AIDA dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Tale dato può essere consultato dall’operatore in apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziadogane.it cliccando sul link “Tracciamento delle operazioni di esportazione o transito” nell’apposito riquadro “Servizi on line” e digitando il codice dell’esportazione stampato sul DAE (MRN – Mouvement Reference Number). ATTENZIONE! Il Documento di Accompagnamento Esportazione – DAE – utilizzato dall’ufficio doganale di uscita per il riconoscimento a sistema dell’operazione doganale e l’espletamento delle ulteriori formalità. Sul DAE non viene apposto alcun timbro o “visto uscire”. Espletate le formalità doganali l’ufficio doganale di esportazione trattiene il DAE. Il DAE perciò non viene riconsegnato all’operatore. Occorre annotare il codice MRN dell’operazione. Esportazioni dirette tipiche Si definiscono “esportazioni dirette tipiche” quelle eseguite da un soggetto passivo d’imposta identificato in Italia, mediante trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea “a cura o nome dei cedenti o dei commissionari”, anche su incarico dei propri cessionari o commissionari di questi (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972). Le “esportazioni dirette tipiche” sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D. Elementi identificativi delle esportazioni dirette tipiche: cessione da parte di un soggetto passivo e trasporto fuori dall’UE In pratica un soggetto passivo d’imposta identificato in Italia, cede ad un proprio cliente nazionale o estero, i beni oggetto dell’attività tipica della propria impresa industriale o commerciale e provvede trasportare o spedire detti beni fuori dal territorio doganale dell’unione europea, incaricando del trasporto o della spedizione un terzo, di regola un vettore o uno spedizioniere. Le “esportazioni dirette tipiche” sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D (e FOB). IT (cedente italiano) Dogana comunitaria di uscita EX (cessionario extracomunitario) IT cede a EX la merce Operazione Plafond dietro corrispettivo e cura l’inoltro all’esero ne IT si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a EX A cura di Fabrizio Cerioni Il cedente nelle cessioni all’esportazione Il cedente può essere: • un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia, • un soggetto comunitario identificato in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR 633/1972, • il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero nominato ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972. Il cessionario nelle cessioni all’esportazione Nelle cessioni all’esportazione cessionario è irrilevante. lo status Il cessionario può essere: • il rappresentante fiscale di un soggetto residente, • un operatore comunitario identificato in Italia, • un soggetto nazionale. del non Il plafond: fisso o mobile L’art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal D.L. 29.12.1983, n. 746, modificati dalla L. 18.02.1997, n. 28 e dal DPR 7.12.2001, n. 435 (art. 10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto iva e cessioni intracomunitarie non imponibili: la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi inerenti all’attività di impresa ed importazioni, senza il versamento dell’IVA in misura pari all’ammontare dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate nell’anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile). Il plafond: vincolato e libero - art. 8, co. 2 Nel caso di cessioni triangolari o medinate commissionari: - i cessionari promotori delle triangolazioni - i commissionari possono avvalersi del plafond di cui dispongono: integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna (questo è il plafond ad utilizzo vincolato o condizionato o plafond V) nei limiti della differenza tra esso (V) e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti (cioè degli acquisti A) nello stesso anno, per gli acquisti di altri beni o di servizi (plafond libero L), secondo la formula: V – A = L Il plafond – segue Il plafond non è un’agevolazione fiscale in senso proprio poiché non comporta alcuna riduzione dell’imponibile o dell’IVA dovuta all’erario. Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17 D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l’accumulo di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni da parte degli esportatori abituali, avrebbe determinato un accumulo in capo agli esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili. Status di “esportatore abituale” e utilizzabilita’ del plafond La facoltà di acquistare beni e servizi senza addebito dell’Iva è riservata ai soggetti passivi che abbiano acquisito lo status di “esportatore abituale”. Sono considerati esportatori abituali i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento (nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti) abbiano “registrato” un ammontare di operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20 del D.P.R. 633/1972. La dichiarazione d’intento L’esportatore abituale per avvalersi del beneficio dell’acquisto di beni e servizi senza versamento dell’Iva (beneficio che si estende anche alle importazioni) previsto dall’art. 8, DPR 633/1972 e dall’art. del D.L. 746/1983 (conv. in L. 17/84), deve spedire o consegnare al proprio fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione, un’apposita lettera definita “dichiarazione di intento”, conforme al modello approvato con il DM 6.12.1986. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare massimo delle operazioni che fruiscono del beneficio. Comunicazione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate Il cedente/prestatore che abbia ricevuto la dichiarazione d’intento deve comunicare i dati in essa contenuti, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate - entro il giorno 16 del mese successivo secondo quanto ora dispone l’art. 1, lett. c), D.L. 746/1983, come modificato dall’art. 1, co. 381 della L. 311/2004. Comunicazione di nuova dichiarazione d’intento per variazione del plafond Per incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, il cessionario deve inviare a quest’ultimo una nuova dichiarazione di intento. Anche la dichiarazione d’intento “integrativa” deve essere comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate, in ottemperanza a quanto ora dispone l’art. 1, lett. c), D.L. 746/1983, come modificato dall’art. 1, co. 381 della L. 311/2004. Cessioni all’esportazione che costituiscono il plafond IVA Concorrono alla costituzione dell’esportatore abituale: del plafond le cessioni all’esportazione “dirette”, anche triangolari e con l’intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all’esportazione definite “improprie” (art. 8, lett. b, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA. Plafond fisso (o solare) o mobile (mensile) Concorrono alla costituzione dell’esportatore abituale: del plafond le cessioni all’esportazione “dirette” anche triangolari e con l’intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all’esportazione “improprie” (art. 8, lett. a, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA. Cessioni all’esportazione collegate a contratti di appalto Si considerano cessioni dirette all’esportazione: i trasferimenti di manufatti industriali e di beni strumentali (escavatori, gru, ecc.) all’estero per la costruzione di beni immobili (case, strade, dighe, porti, centrali per la produzione di energia elettrica, piattaforme, condotte) fuori dal territorio nazionale in attuazione di contratti di appalto (Circ. Min. finanze, 3.8.1979 n. 26); l’invio all’estero di beni prodotti in Italia, in esecuzione di contratti d’appalto, con materie prime fornite totalmente o prevalentemente dallo stesso cedente/prestatore. Prestazione di servizi in Italia per conto di committenti non comunitari Non costituiscono cessioni dirette all’esportazione: i trasferimenti all’estero di beni prodotti in Italia in esecuzione di contratti d’appalto con materie prime fornite totalmente prevalentemente dal committente estero ed inviate in Italia nell’ambito del regime doganale di perfezionamento attivo (non vi è alcun trasferimento della proprietà dei beni); le lavorazioni eseguite per conto del committente non comunitario costituiscono prestazioni di servizi non imponibili ex art. 7 ter DPR 633/1972 e non più servizi connessi agli scambi internazionali ex art 9 DPR cit. Esportazioni dirette mediante commissionari Se nell’operazione si interpone un commissionario (cioè un soggetto autorizzato all’acquisto di beni a proprio nome ma per conto di altri) si considera cessione all’esportazione: • sia il passaggio della proprietà (o di altro diritto reale) sui beni dal cedente al commissionario, • sia il trasferimento degli stessi beni dal commissionario all’acquirente estero (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972). Esportazione dirette atipiche o triangolari Si definiscono “esportazioni triangolari” (o dirette atipiche) quelle cui partecipano operano due soggetti nazionali e uno estero. Il primo soggetto Iva, vende i beni al secondo, il quale a sua volta li rivende al soggetto estero, incaricando il primo di consegnare direttamente i beni al proprio cessionario non residente. Vi sono quindi due operazioni economiche di cessione a fronte di un’unica movimentazione di beni verso l’estero (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972). IT1 (cedente italiano) IT2 (cessionario italiano – promotore) Dogana comunitaria di uscita EX (cessionario finale extracomunitario) Plafond Operazione IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a IT2. IT2 si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra l’importo fatturato a EX e l’importo addebitatogli in fattura da IT1. IT2 inoltre si costituisce un plafond vincolato pari alla differenza tra l’importo fatturato al cliente estero e il plafond libero. IT2 acquista da IT1 e rivende a EX. IT1 (su incarico di IT2) cura l’inoltro della merce a EX. N.B. Per l’Agenzia delle Entrate la spedizione diretta all’estero da parte del primo cedente è requisito essenziale dell’operazione. A cura di Fabrizio Cerioni IT1 (operatore italiano) RF (rappresentante fiscale) di EX in Ialia Dogana comunitaria di uscita EX Plafond (operatore extracomunitario) Operazione IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a RF. RF si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra l’importo fatturato a EX e l’importo addebitatogli in fattura da IT1. RF inoltre si costituisce un plafond vincolato (per l’acquisto di beni da riesportare entro 6 mesi) pari alla differenza tra l’importo fatturato al cliente estero e il plafond libero (Ris. Ag. Entrate 21.6.1999,n. 102/E). EX acquista da IT1. IT1 cura l’inoltro della merce a EX ma emette fattura non imponibile nei confronti di RF. A cura di Fabrizio Cerioni IT1 (operatore italiano) CE (operatore comunitario) Dogana comunitaria di uscita EX (operatore extracomunitario) Plafond Operazione IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a CE. CE acquista da IT1 e rivende a EX. IT1 (su incarico di CE) cura l’inoltro della merce a EX. N.B. Per l’Agenzia delle Entrate la spedizione diretta all’estero da parte del primo cedente è requisito essenziale dell’operazione. A cura di Fabrizio Cerioni IT1 (cedente italiano) CE 1 (operatore ital) CE 2 (operatore comunitario) Dogana comunitaria di uscita Operazione CE1 acquista da IT1 e rivende a . IT1 (su incarico di CE1) cura l’inoltro della merce a CE2. Plafond IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a CE1. N.B. Questa triangolazione non realizza una cessione all’esportazione. A cura di Fabrizio Cerioni Requisiti essenziali della cessione all’esportazione secondo le Entrate Per l’Agenzia delle entrate requisito essenziale di una cessione all’esportazione ex art. 8 lett. A), DPR 633/1972 è la spedizione diretta all’estero da parte del primo cedente (Ris. A. Entrate 13 maggio 2010, n. 35/E). Il contratto di trasporto all’estero perciò dev’essere stipulato: a) dal primo cedente nazionale (IT1); b) dal cessionario nazionale - promotore della triangolazione, IT2 – su mandato ed in rappresentanza del cedente (IT1). Cessioni all’esportazione e INCOTERMS Una cessione all’esportazione triangolare può essere realizzata solo qualora il contratto di vendita della merce non preveda dei termini di consegna della merce che addossino allo stesso cessionario l’onere di provvedere al trasporto all’estero della merce (cfr. Ris. Dip. Entrate, 13.8.1996, n. 178/E). N. B. Secondo l’Agenzia delle entrate non si realizza una cessione triangolare in presenza delle condizioni di consegna dei beni codificate con i seguenti incoterms che addossano al cessionario l’obbligo di provvedere al trasferimento all’estero della merce EXW (Franco fabbrica) FCA (Franco vettore nel luogo convenuto), FAS (Franco lungo bordo). Condizioni di consegna EXW-FCA-FAS Termine EXW FCA FAS Descrizione Modalità di Formalità Formalità Effetti N.B. Non danno luogo secondo Ag. trasporto doganali doganali venditore acquirente Entrate a operazioni triangolari EX WORKS Il venditore è obbligato a mettere la merce a Tutti Franco fabbrica disposizione del compratore nei propri locali, senza caricarla sul mezzo di trasporto. Le spese ed i rischi incombono sul compratore dal momento del ritiro della merce. FREE CARRIER Il venditore è obbligato a consegnare le Tutti Franco vettore merci – dopo aver assolto le formalità (…luogo doganali di esportazione - mettendole convenuto) disposizione del vettore indicato dal compratore nel luogo convenuto. I rischi passano al compratore al momento della consegna; le spese di trasporto sono a carico di quest’ultimo. FREE ALONGSIDE SHIP Franco lungo bordo (…porto d’imbarco convenuto) Il venditore è tenuto a consegnare le merci – Mare dopo aver assolto le formalità doganali di esportazione - mettendole a disposizione sottobordo della nave nel porto d’imbarco convenuto. I rischi passano al compratore in questo momento; il trasporto successivo è a carico del compratore. Export, Import Export Import Export Import Condizioni di consegna FOB-CFR FOB FREE ON BORD Franco bordo (…porto d’imbarco convenuto) Il venditore adempie l’obbligo di consegna, Mare quando la merce, sdoganata all’esportazione, supera la murata della nave attraccata nel porto d’imbarco convenuto. I rischi si trasferiscono al venditore da quel momento. N.B. Con questa clausola si realizza un’operazione triangolare. Export Import CFR COST AND FREIGT Costo e nolo (…porto di destinazione convenuto) Il venditore sopporta tutte le spese per Mare consegnare la merce all’acquirente nel porto di destinazione convenuto ed provvede allo sdoganamento all’esportazione. I rischi di perdita o avaria delle merce passano la compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave. N.B. Con questa clausola si realizza un’operazione triangolare. Export Import Condizioni di consegna CIF-CPT-CIP CIF CPT CIP Il venditore sopporta tutte le spese per consegnare la Mare merce all’acquirente nel porto di destinazione convenuto ed espleta le formalità di sdoganamento all’esportazione. Secondo questo termine i rischi di perdita o avaria delle merce passano la compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto d’imbarco. Tuttavia il venditore è tenuto a stipulare un’assicurazione marittima contro i rischi connessi al trasporto, pagando il relativo premio. N.B. Compatibile con triangolazioni. CARRIAGE PAID Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel Tutti TO luogo convenuto, sopportando tutti i costi del Trasporto pagato fino trasporto e dello sdoganamento all’esportazione. Il a… compratore ne sopporta i rischi sin dal momento (…luogo di della consegna della merce al vettore. Se il destinazione venditore si avvale di più vettori il rischio passa al convenuto) compratore quando al merce è consegnata al primo vettore. N.B. Compatibile con triangolazioni. Export Import Export Import CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO Trasporto e assicurazione pagati fino a (…luogo di destinazione convenuto) Export Import COST, INSURANCE AND FREIGT Costo, assicurazione e nolo (…porto di destinazione convenuto) Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel Tutti luogo convenuto, sopportando tutti i costi del trasporto e dello sdoganamento all’esportazione. Il compratore ne sopporta i rischi sin dal momento della consegna della merce al vettore, ma il venditore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa (minima) contro i rischi di perdita o di avaria della merce. N.B. Compatibile con triangolazioni. Condizioni di consegna DAF-DAT Il venditore è obbligato a consegnare le Tutti DELIVERED AT merci, già sdoganate all’esportazione, PLACE presso il luogo convenuto (non Sostituisce i precedenti Reso nel luogo necessariamente la frontiera del Paese di Incoterms convenuto destinazione), pronte per lo scarico dal 2000 mezzo di trasporto. Il compratore sopporta DAF-DESi rischi e le spese successivamente alla DDU consegna della merce non scaricata dal mezzo nel punto convenuto ed esegue le procedure di importazione. DAP Export Import Export Import N.B. Compatibile con triangolazioni. Il venditore adempie l’obbligo di consegna Tutti AT delle merci, già sdoganate all’esportazione, DAT DELIVERED TERMINAL mettendole a disposizione dell’acquirente Reso al terminal già scaricate dal mezzo di trasporto nel (banchina, terminal (banchina, magazzino, terminal Sostituisce il magazzino, stradale, ferroviario o aereo) indicati. Il precedente Incoterm terminal stradale, venditore sopporta i rischi e le spese 2000 relativi allo scarico della merce, mentre ferroviario o DEQ aereo) l’acquirente provvede alle formalità di importazione. N.B. Compatibile con triangolazioni. Condizione di consegna DDP DDP DELIVERED DUTY PAYD Reso sdoganato (…luogo di destinazione convenuto) Il venditore è obbligato a consegnare la Tutti merce, già sdoganata anche all’importazione, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta dunque tutte le spese ed i rischi inerenti al trasporto della merce ed è tenuto all’espletamento di tutte le formalità doganali di esportazione e di importazione, pagando i relativi diritti, compreso l’acquisto di eventuali licenze di importazione. N.B. L’apposizione di questa clausola sul contratto di vendita è compatibile con l’effettuazione di una triangolazione all’esportazione. Export, Import Requisiti essenziali della cessione all’esportazione secondo la Cassazione Per la Cassazione (25.03.2011, n. 6898) affinché un'operazione triangolare possa essere considerata una cessione all'esportazione esente da Iva: non è necessaria la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, occorre invece che l’operazione sia stata strutturata fin dalla sua origine come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti, che tale assetto risulti dalla documentazione. Chi deve stipulare il contratto di trasporto affinché si configuri una cessione all’esportazione ex art. 8, lett a), DPR 633/1972? Il contratto di trasporto delle merci all’estero può essere stipulato: a) dal primo cedente nazionale (IT1); b) dal cessionario nazionale - promotore della triangolazione, IT2 – purché dalla documentazione si evinca che l’operazione sia finalizzata a realizzare una triangolazione, ricollegandosi ad un preventivo acquisto di beni in Italia finalizzato all’esportazione. Esportazioni improprie Si definiscono “esportazioni improprie” quelle in cui il trasporto o la spedizione fuori dal territorio della comunità sono effettuate a cura o a nome dell’acquirente estero, entro 90 giorni dalla consegna delle merci e, dunque, non sono portate a termine dallo stesso cedente (art. 8, lett. b, D.P.R. 633/1972). Le “esportazioni improprie” sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi E e F. A IT 1 ottiene un plafond pari all’importo fatturato a B (cedente residente) EX (esportatore non residente) Dogana comunitaria di uscita IT1 cede a EX (esportatore Il plafond IT1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a EX Operazione non residente), che entro 90 giorni deve esportare la merce e restituire ad IT1 la fattura vistata dalla dogana d’uscita A cura di Fabrizio Cerioni Condizioni per effettuare cessioni all’esportazione ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972 La cessione all’esportazione non è imponibile ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni: l’acquirente deve essere un operatore economico comunitario o extracomunitario (soggetto non residente), i beni devono essere trasferiti all’estero senza subire lavorazioni del territorio nazionale, l’esportazione dev’essere eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario (in mancanza di documentaz. di trasporto dalla data della fattura). Intestazione della fattura nelle esportazioni eseguite a cura del cessionario o per suo conto Nelle esportazioni improprie la fattura di vendita emessa dal fornitore nazionale deve essere intestata al cessionario non residente: operatore comunitario o extracomunitario. La fattura non va intestata, invece, al rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972, né indicare la partita IVA del soggetto che si è identificato in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/1972. Limiti all’effettuazione di cessioni all’esportazione ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972 Non possono essere all’esportazione improprie: effettuate cessioni per i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; per il trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori. Esportazioni indirette Sono considerate cessioni all’esportazione “indirette” non imponibili anche le cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali che possono acquistare beni senza applicazione dell’imposta nei limiti del plafond disponibile (art. 8, lett. c, D.P.R. 633/1972). N.B. La legge consente l’emissione di fattura non imponibile ma, trattandosi di cessione nazionale, il cedente non si costituisce alcun plafond. IT 1 (cedente residente o stabilito o identificato in Italia o rappresentante fiscale di soggetto non residente) IT 2 (cessionario esportatore abituale) DOGANA COMUNITARIA DI USCITA IT1 cede a IT2 la merce dietro corrispettivo. IT2 si Operazione Plafond avvale del plafond (con dichiarazione d’intento per non versare l’IVA ) IT1 non si costituisce plafond. IT2 si costituisce plafond a seguito della esportazione A cura di Fabrizio Cerioni Esportazioni indirette e triangolazioni Le cessioni indirette si distinguono dalle triangolazioni, perché la consegna dei beni avviene nel territorio dello Stato all’acquirente nazionale e non direttamente all’estero da parte del cedente. Cessioni che non possono essere effettuate senza addebito dell’iva all’esportatore abituale -Cessioni di fabbricati e aree fabbricabili, - cessioni di beni e servizi per operazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972, - cessioni non d’imposta. effettuate da soggetti passivi Esportazioni indirette e prova dell’esportazione Per le cessioni all’esportazione effettuate ai sensi dell’art. 8, lett. c), DPR 633/1972 non è previsto l’obbligo del cedente di fornire la prova dell’uscita dei beni dal territorio comunitario. L’agevolazione in discorso ha carattere oggettivo: non viene meno se i beni acquistati o importati non vengono successivamente esportati dal cessionario cui spetta l’effettiva esportazione. Necessità di prova dell’esportazione Secondo la Cassazione, l’esportatore abitualer, per avvalersi del regime contemplato dall'art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, non può limitarsi a rilasciare la dichiarazione d'intento ma deve adoperarsi affinché le merci siano oggettivamente destinate all'esportazione. Il diritto dell'esportatore abituale a fruire dello speciale trattamento fiscale nasce dalla situazione obbiettiva, ovverosia dal possesso dello status di esportatore abituale e dall’agire nei limiti quantitativi previsti dalla norma e rappresentati dal plafond. In termini: Cass. civ., Sez. V, 10/06/2011, n. 12774. Trasferimenti di beni a piattaforme petrolifere Costituiscono cessioni all’esportazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.P.R. 633/1972, anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. N.B. La plafond. cessione comporta la costituzione del Cessioni di beni a organizzazioni non governative per l’esportazione – No plafond Sono considerate esportazioni anche le forniture di beni e le prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazione dello Stato e di Organizzazioni non governative riconosciute (ONG) che provvedano al trasporto o alla spedizione al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea dei beni per finalità umanitarie ovvero nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o o di attività caritative educative (art.28, L. 49/1987). N.B. Le cessioni di beni le prestazioni a dette organizzazioni non valgono ad integrare il plafond. Adempimenti I cedenti dei beni alle Amministrazioni dello Stato e alle ONG sono tenuti: ad indicare nelle fatture emesse nei confronti di detti enti gli estremi del provvedimento di riconoscimento previsto dall’art. 28 della L. 49/87; a conservare la dichiarazione rilasciata dall’ente dalla quale risulti la destinazione estera dei beni. Il plafond: fisso o mobile L’art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal D.L. 29.12.1983, n. 746, modificato dalla L. 18.02.1997, n. 28 e dal DPR 7.12.2001, n. 435 (art. 10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto Iva e cessioni intracomunitarie non imponibili: la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi inerenti all’attività di impresa ed importazioni, senza il versamento dell’IVA, in misura pari all’ammontare dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate nell’anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile). Il plafond – segue Il plafond non è un’agevolazione fiscale in senso proprio poiché non comporta alcuna riduzione dell’imponibile o dell’IVA dovuta all’erario. Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17 D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l’accumulo di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni da parte degli esportatori abituali, avrebbe determinato un accumulo in capo agli esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili. Status di “esportatore abituale” e utilizzabilita’ del plafond La facoltà di acquistare beni e servizi senza addebito dell’Iva è riservata ai soggetti passivi che abbiano acquisito lo status di “esportatore abituale”. Sono considerati esportatori abituali i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento (nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti) abbiano “registrato” un ammontare di operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20 del D.P.R. 633/1972. Determinazione del volume d’affari Nella determinazione del volume d’affari dell’esportatore abituale non si deve tener conto: delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all’art. 7 bis, co. 1, DPR 633/1972; delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi diversi da quelli esenti di cui all’art. 10, co. 1, n. 1-4 e 9 del DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in un altro paese UE, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio effettuate fuori dal territorio della UE (art. 1, co, 329, L. 228/2012). Verifica dello status esportatore abituale La verifica dello status di esportatore abituale va effettuata con una semplice operazione matematica. Basta infatti calcolare il rapporto tra: A) il totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell’anno o nei 12 mesi precedenti che concorrono alla formazione del plafond B) il volume d’affari realizzato nell’anno o nei 12 mesi precedenti (senza tener conto delle operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari, sopra evidenziate). Se il coefficiente percentuale di A/B è maggiore di 0,10 l’operatore può vantare lo status esportatore abituale. Cessioni all’esportazione che costituiscono il plafond IVA Concorrono alla costituzione dell’esportatore abituale: del plafond le cessioni all’esportazione dirette anche triangolari e con l’intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all’esportazione improprie (art. 8, lett. a, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA. Corrispettivi che concorrono alla formazione del plafond – rigo VE30 della dichiarazione IVA a) I corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 8; b) i corrispettivi delle cessioni effettuate nei confronti dei commissionari del cedente (commissionario alla vendita) e del cessionario (commissionario all’acquisto); c) i corrispettivi delle cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Unione Europea ai sensi dell’art. 50 bis comma 4 lett. g) del D.L. 331/1993; Corrispettivi che integrano il plafond d) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 bis, co. 1 DPR 633/1972, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa; e) corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell’art. 9, co. 1 DPR 633/1972, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa; f) corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 (cessioni di beni prestazioni di servizi a residenti nella Repubblica di San Marino nella città del Vaticano) e 72 (cessioni e prestazioni non soggette di imposta in base ai trattati internaz.). Corrispettivi che integrano il plafond g) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili ex art. 41 del D.L. 331/1993; h) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di oro e argento puro ex art. 41 del D.L. 331/1993; i) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito I.V.A. con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea ai sensi dell’art. 50 bis, co. 4, lett. f, del D.L. 331/1993, l) i corrispettivi delle triangolazioni nazionali e comunitarie di cui agli artt. 41 e 58, co 1, DL 331/1993; Corrispettivi che integrano il plafond m) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A parte prima allegata al DPR 633/1972 effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34; n) i margini delle operazioni non imponibili relative ai beni usati di cui all’art. 37, co. 1 del D.L. 41/1995 che costituiscono plafond. Operazioni che non concorrono alla formazione del plafond – Righi VE 31-32 Le cessioni e le operazioni assimilate effettuate nei confronti degli esportatori abituali (art. 8, co. 3, art. 8 bis, co 2 e art. 9, co. 2, DPR. 633/1972). Le cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari art. 38 quater, DPR. 633/1972. Le cessioni di beni in regime di transito doganale (art. 7, co. 2, DPR. 633/1972). Le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, senza che vengano estratti per essere inviati in un altro paese della UE o fuori della stessa, nonché le prestazioni di servizi relativi ai medesimi beni e il trasferimento degli stessi da un deposito all’altro (art.50 bis, DL 331/1993). Operazioni che non concorrono alla formazione del plafond Le cessioni ad organismi dello Stato per la cooperazione internazionale (art. 28, L. 49/1987 e DM 379/1988). Le prestazioni extra EU per le Agenzie di viaggio (art. 74 ter DPR 633/1972). Il margine negativo dei corrispettivi cui si applica il regime dei beni usati (DL 41/95) Passaggio plafond solare o mensile e viceversa Una volta scelto il metodo di determinazione del plafond non è possibile modificarlo in corso d’anno, in quanto il metodo adottato in vale per tutto l’anno solare e la sua gestione deve essere eseguita su base annua. Il passaggio da un metodo all’altro può essere effettuata a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo (cfr. Circ. Ag. Dogane 27.2.2003, n. 8/D). Vantaggio nell’utilizzo del plafond mensile L’utilizzo del plafond mensile può essere vantaggioso per le imprese che prevedono di incrementare la massa delle operazioni non imponibili. Per il calcolo del plafond mobile disponibile all’inizio di ciascun mese occorre seguire la seguente operazione: A- (B-C). Occorre cioè, sottrarre: A) dalla massa delle operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti B) L’ammontare del cosiddetto “progressivo utilizzo”, cioè delle utilizzazioni progressive del plafond che sono depurate dell’importo riferibile alle esportazioni effettuate nel tredicesimo mese precedente (C). Cfr. Circ. Ag. Dogane 8/2003. Plafond solare o mensile Plafond solare o fisso o annuale: calcolato in base alle operazioni compiute nell’anno solare precedente. N.B. Può essere utilizzato a partire dal 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Plafond mensile o mobile: calcolato in base alle operazioni compiute nei 12 mesi precedenti. Può essere utilizzato dall’operatore che abbia iniziato l’attività da almeno 12 mesi. La dichiarazione d’intento L’esportatore abituale per avvalersi del beneficio dell’acquisto di beni e servizi senza versamento dell’Iva (beneficio che si estende anche alle importazioni) deve spedire o consegnare al proprio fornitore - prima dell’effettuazione dell’operazione una apposita “dichiarazione di intento” conforme al modello approvato con il DM 6.12.1986. N.B. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare massimo delle operazioni che fruiscono del beneficio. Ritiro o modifica dichiarazione d’intento La dichiarazione dall’esportatore. d’intento può essere ritrattata A seguito della modifica o del ritiro della dichiarazione d’intento l’operazione diventa in tutto o in parte imponibile. In tal caso il fornitore è obbligato al pagamento dell’Iva secondo le regole generali emettendo una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, co. 1, DPR 633/1972. Mancanza dei requisiti per avvalersi della facoltà acquistare beni e servizi senza addebito dell’Iva Nel caso in cui il soggetto che dichiara di avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza debito dell’Iva sia privo dei necessari requisiti – non ha lo status di esportatore abituale ovvero ha superato i limiti del plafond – è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta non applicata ai sensi dell’art. 7, co. 4, D.lgs. 471/1997. Adempimenti degli esportatori riguardo alle dichiarazioni d’intento Le dichiarazioni d‘intento devono: essere redatte in duplice copia; essere numerate progressivamente per ogni anno solare; essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA; riportare i dati anagrafici del dichiarante, richiamare l’articolo del DPR 633/1972 (8, 8 bis, 9 ecc.) in base al quale si intende acquistare o importare senza l’applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o il tipo di servizio; Adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento – segue Le dichiarazione d’intento devono: essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell’apposito registro (c.d. registro delle dichiarazioni d’intento) tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972. Qualora non venga predisposto l’apposito registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni d’intento possono essere registrate in apposite sezioni del registro Iva vendite o corrispettivi. N.B. L’emissione delle dich. d’intento rende necessaria la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva con il riepilogo delle operazioni che Adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento – segue C devono inoltre contenere Le dichiarazioni d’intento l’indicazione che il fornitore dovrà seguire, cioè se la dichiarazione ha valore per un singolo acquisto, ovvero per tutti gli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo dell’anno, oppure per gli acquisti che saranno effettuati nell’anno fino al raggiungimento di una certa somma (ad esempio acquisti effettuati in un certo periodo d’imposta fino a 50.000 euro), N. B. Per le importazioni occorre inviare alla dogana competente una lettera d’intento per ciascuna operazione. Adempimenti dei fornitori degli esportatori abituali relativamente alla dichiarazione d’intento I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti ad effettuare un controllo particolare della dichiarazione d’intento, verificando che: sia stata spedita o consegnata prima dell’effettuazione dell’operazione, sia stata redatta in conformità del modello approvato con il D.M. 6.12.86, contenga l’indicazione delle generalità del dichiarante del periodo di validità, ovvero dell’ammontare massimo dell’operazione agevolabili. Fatturazione dell’operazione da parte del cedente Successivamente al ricevimento della dichiarazione d’intento, gli operatori economici che effettuano cessioni di beni prestazione di servizi nei confronti degli esportatori abituali devono: emettere fattura in duplice esemplare sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, nei termini stabiliti dal medesimo articolo, con l’indicazione: - operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, co. 1, lettera c), del DPR 633/1972, - degli estremi della dichiarazione d’intento (numero e data di emissione). Sanzioni Se il fornitore dell’esportatore abituale - in mancanza di dichiarazione d’intento ovvero di una regolare dichiarazione d’intento – non addebiti l’IVA in fattura è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta (relativa alle operazioni applicate senza Iva), prevista dall’art. 7, co. 3, D.lgs. 471/1997. Solidarietà per il pagamento dell’IVA L’ 7, co. 3, D.lgs. 471/1997, al 2° periodo, precisa che, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti di legge (status di esportatore abituale o splafonamento), dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente l’esportatore abituale (in altri termini l’esportatore è l’unico obbligato al pagamento). L’amministrazione finanziaria ha più volte escluso in presenza di una dichiarazione d’intento qualsiasi responsabilità in capo al fornitore dell’esportatore abituale (cfr. Ris. Dip. Entrate, 12.7.90 n. 47.0084). Solidarietà per il pagamento dell’IVA Secondo la Cassazione: “il soggetto il quale, sulla base di dichiarazioni d'intento false prodotte dall'acquirente, emetta fattura in regime di non imponibilità, è tenuto a versare la relativa IVA, con sanzioni e interessi, se l'Amministrazione finanziaria, contestandogli la mancata applicazione dell'imposta, allega elementi diretti a provare il suo coinvolgimento nella frode posta in essere dall'acquirente”. Cass. civ., Sez. V, 11/11/2011, n. 23610 Comunicazione in via telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento Il fornitore dell’esportatore abituale deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute dalla controparte, entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del modello di comunicazione approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 14.3.2005 e scaricabile dal relativo sito Internet: www.agenziaentrate.it. (art. 11, comma 1, lettera c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (conv. L. 17/84), come modificato dall’art. 1, co. 381, L. 30.12.2004, n. 311, vedi Circ. 26.11.2005, n. 41/E). Sanzioni per omessa comunicazione In caso di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta (relativa alle operazioni fatturate senza Iva al cessionario) prevista dall’art. 7, co. 4 bis, D.lgs. 471/1997. N.B. E’ ammissibile il ravvedimento inviando la comunicazione omessa o quella corretta entro un anno dall’omissione o dall’errore (Circ. Entrate 41/E del 2005) Solidarietà per il pagamento dell’IVA, quale sanzione accessoria per lamancata comunicazione Secondo l’art. 1, co. 384, L. 30.12.2004, n. 311, chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta. N.B. Occorre il concorso “penalistico” nella frode IVA. Trasferimento del plafond nelle operazioni straordinarie La regola applicabile alle ipotesi di trasformazione sostanziale oggettiva (cessione d’azienda, conferimento d’azienda, fusione, ecc.) è stata individuata dal cessato Dipartimento delle entrate con Ris. 29.7.1998, n. 93/E e Circ. 9.6.1998, n. 144/E. Il plafond può essere utilizzato dal soggetto subentrante se: -sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; - Vi sia prosecuzione dell’attività di esportazione. Trasferimento del plafond in caso di affitto d’azienda Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è necessario che: - tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto; - ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all‘Ufficio delle Entrate competente per territorio (art. 8, co. 4). Regolarizzazione in caso di splafonamento Il superamento del plafond disponibile può essere regolarizzato dalla cessionario secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento delle entrate 17.5.2000, n. 98/E (v Circ. 12.6.2002, n.50/E): In pratica l’operatore può provvedere: mediante emissione di apposita autofattura, richiedere al proprio cedente/prestatore di emettere una nota di variazione in aumento dell’Iva non addebitata in fattura, provvedere alla regolarizzazione in sede di liquidazione Iva periodica. Regolarizzazione mediante autofattura Il cessionario può provvedere autonomamente alla regolarizzazione: - emettendo di autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata, - provvedendo al versamento dell'imposta oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, - annotando l'autofattura nel registro degli acquisti, - presentando l'autofattura all’Ufficio delle entrate. Regolarizzazione tramite il cedente Il cessionario/committente può altresì effettuare la regolarizzazione dello splafonamento: - richiedendo al cedente o prestatore: di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva non addebitata in fattura ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. N. B. In tal caso resta a carico dello stesso cessionario/committente l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Ove la violazione non sia stata constatata o accertata il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Regolarizzazione in sede di liquidazione periodica La regolarizzazione può, infine, essere effettuata in sede di liquidazione periodica, mediante la contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall'autofattura emessa e degli interessi dell'Iva a debito. N.B. Il cessionario/committente dovrà quindi: - presentare un esemplare dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, - annotare la stessa nel registro degli acquisti, - versare con F24 la sanzione prevista dall'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Regolarizzazione in caso di splafonamento – Pagamento degli interessi delle sanzioni - Possibilità di ravvedimento operoso In caso di regolarizzazione dello splafonamento, resta fermo l’obbligo del cessionario/committente di versare interessi e sanzioni. Il cessionario/committente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs. 472/1997, qualora la violazione non sia già stata constatata o accertata dall’ufficio. Art. 8 bis Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui allalegge 11 febbraio 1971, n. 50 (95) (99) ; a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (96); b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad Art. 8 bis- segue Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b); e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle Art. 9 Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; Non imponibilità dei trasporti internazionali di persone Costituiscono servizi internazionali non imponibili i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto. Poiché ai sensi dell’art. 7 quater , lett. b), le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (criterio della proporzionalità territoriale) la non imponibilità riguarda solo la tratta percorsa nel territorio nazionale (da stabilire secondo criteri forfettari (v, C.M. 7.3.80 n. 420390 e Ris. Entr. 23.4.1997, n. 89/E), perché la tratta internazionale è fuori campo IVA. Non imponibilità dei trasporti internazionali di persone Costituisce trasporto internazionale non imponibile quello eseguito in dipendenza di unico contratto, anche se effettuato da più vettori. Si considerano trasporti internazionali non imponibili anche le crociere circolari, che iniziano e terminano in un porto nazionale dopo aver toccato più porti extra UE. Non imponibilità dei trasporti internazionali di cose Costituiscono servizi internazionali non imponibili i trasporti relativi: - a beni in esportazione, - in transito, - in importazione temporanea, - nonché i trasporti relativi a beni in importazione, i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 DPR 633/1972. Non imponibilità dei trasporti internazionali di cose Occorre ricordare che i trasporti internazionali di beni sono imponibili in Italia: - se resi a favore di committenti ivi stabiliti (art. 7 ter, lett. b), - se trattandosi di trasporti intracomunitari, la relativa esecuzione ha inizio in Italia (7 sexies, lett. c), - se non sono trasporti intracomunitari e resi a favore di un soggetto non stabilito, sono rilevanti in Italia solo per la relativa tratta. Non imponibilità dei trasporti internazionali di cose Se l’esportatore è soggetto stabilito in Italia: -il trasporto internazionale risulta non imponile ai sensi dell’art. 9, e forma il plafond, anche se i beni vengano esportati da altro Paese UE (Ris. Ag. Entrate 20.12.2010, n. 34/E), - il trasporto è rilevante in Italia, ancorché non imponibile anche se i beni vengano trasportati da un Paese UE ad altro Paese extra UE ai sensi dell’art. 9, n. 9 (Circ. Ag. Entrate 12.2.2010, n. 12/E, risp. 3.3). Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della UE; cessioni di licenze all’esportazione; Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea; Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (montaggio, trasformazione, riparazione, ecc.) eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committ. non residente nel territorio dello Stato. FINE DELLA PRESENTAZIONE Si ringrazia per l’attenzione Fabrizio CERIONI