Operazioni non imponibili - Scuola di Formazione Ipsoa

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Operazioni non imponibili - Scuola di Formazione Ipsoa
Operazioni escluse e operazioni
non imponibili
Bologna 9 aprile 2012
a cura di Fabrizio Cerioni
Brevi definizioni: operazione escluse da
IVA, non soggette, fuori campo o non IVA
Operazioni per le quali manca uno dei presupposti
(oggettivo,
soggettivo
o
territoriale)
per
l’applicazione dell’Iva individuati dall’art. 1 del D.P.R.
633/1972 e dagli artt. 5, 9 e 63, 68 e 70 della
direttiva 2006/112/CE:
• operazioni non costituenti cessioni, prestazioni di
servizi, acquisti intracomunitari o importazioni (ad
es. cessioni di beni in transito o importati nell’ambito
dei regimi doganali di ammissione temporanea o
perfezionamento attivo)
• operazioni non effettuate da un soggetto passivo
(cessioni o prestazioni eseguite da un privato)
• operazioni non effettuate nel territorio dello Stato.
Brevi definizioni: operazioni esenti
Sono esenti le operazioni per i quali le norme
nazionali (art. 10 e 68, D.P.R. 633/1972) sulla scorta
delle previsioni della direttiva 2006/112/CE (artt.
132-137)
prevedono
specificamente
la
non
applicazione dell’IVA.
L’esenzione è oggettiva in quanto la detassazione è
connessa esclusivamente al tipo di operazione
realizzata.
Le operazioni detassate non danno diritto alla
detrazione dell’Iva versata per gli acquisti di beni e
servizi inerenti all’attività esercitata (ma in futuro?).
Brevi definizioni: operazioni non
imponibili
Operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi)
effettuate in ambito internazionale:
• Cessioni all’esportazione (art. 8, D.P.R. 633/1972,
art. 146 direttiva 2006/112/CE)
• Operazioni relative al settore nautico o aeronautico
(art. 8 bis, D.P.R. 633/1972, art. 148 direttiva
2006/112/CE)
• Servizi connessi alle attività internazionali (art. 9
bis,
D.P.R.
633/1972,
artt.
146
direttiva
2006/112/CE)
Cessioni effettuate nel territorio dello
Stato (art. 7 bis dpr 633/1972)
Le cessioni di beni - diverse da quelle effettuate a
bordo di navi, aerei e treni ovvero relative al gas
naturale - si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se hanno per oggetto:
- beni immobili situati nel territorio dello Stato,
- beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al
regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da
altro Stato membro installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Cessioni effettuate nel territorio dello
Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) – segue Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o
di un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno della Comunità si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se:
- il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.
Cessioni effettuate nel territorio dello
Stato (art. 7 bis dpr 633/1972)
Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione
di gas naturale e le cessioni di energia elettrica:
a) quando il cessionario è un soggetto passivorivenditore stabilito nel territorio dello Stato,
b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel
territorio dello Stato. Anche per la parte non usata o
consumata in Italia le cessioni si considerano
comunque effettuate nel territorio dello Stato quando
sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di
impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio
dello Stato.
Prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato (art. 7 ter)
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti
passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato.
Prestazioni di servizi non effettuate nel
territorio dello Stato
Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le prestazioni di servizi - lavorazioni in
esecuzione di contratti di appalto e simili – effettuate
su beni mobili nel territorio dello Stato - in
temporanea importazione nell’ambito del regime
doganale del perfezionamento passivo di cui agli artt.
145 e segg. Reg. CEE 2913/1992 e 585 segg. Reg.
CEE 2454/1993 – per conto di committenti non
residenti.
Prestazioni di servizi a soggetti passivi
stabiliti fuori dall’UE(7 septies)
L’art. 7 septies individua la territorialità per alcune
tipologie di servizi resi a committenti non residenti
nell’Unione europea, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 7 ter, il quale come già evidenziato per le
operazioni BTB (business-to-business) attribuisce
rilievo al luogo in cui è stabilito il committente.
N.B. In queste fattispecie, diversamente da quanto
stabilito dalla preveggente art. 7, co. 4, lett. f), non
rileva il luogo di prestazione del servizio.
L’operazione è fuori campo IVA anche se il servizio
venga prestato in Italia, fatta eccezione per i servizi
di telecomunicazione e radiodiffusione.
Prestazioni di servizi a soggetti passivi
stabiliti fuori dall’UE (art. 7 septies)
Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e
residenti fuori della Comunità:
a) le cessioni, le concessioni, le licenze e contratti
simili relativi a diritti d’autore e invenzioni industriali;
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di
dati e simili;
Segue: prestazioni di servizi a soggetti
passivi stabiliti fuori dall’UE(7 septies)
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,
comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse
le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto
o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di
altri servizi direttamente collegati;
Segue: prestazioni di servizi a soggetti
passivi stabiliti fuori dall’UE(7 septies)
h) i servizi di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel
territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che
non siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non
esercitare interamente o parzialmente un’attività o
un diritto di cui alle lettere precedenti.
Prestazioni di personale
La messa a disposizione del personale a favore dei
committenti extra EU dà luogo ad una prestazione di
servizio fuori campo IVA.
La norma si applica anche nel caso in cui il personale
messo a disposizione dal prestatore sia personale
autonomo, cioè non legato da un rapporto di lavoro
dipendente con l’impresa prestatrice (in questi
termini Corte di Giustizia, sent. 26.1.2012, causa C218/10).
Servizi resi mediante mezzi elettronici
Le prestazioni di servizio rese con mezzi elettronici
non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il committente è un soggetto extra UE.
Al contrario, quando il committente è domiciliato
nello Stato si considerano effettuate in Italia anche
quando sono rese da soggetti stabiliti fuori dalla
comunità Stato (art. 7 sexies, lett. f, DPR 633/1972)
Art. 7, comma 6, D.P.R. 633/1972 (in
vigore fino al 31.12.2009)
L’art. 7, in vigore fino al 31.12.2009, prevedeva
espressamente che non si consideravano effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione, i
servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9.
Secondo l’Agenzia delle entrate questa disposizione
era volta a stabilire l’inapplicabilità dell’IVA alle
operazioni sopra menzionate. Ora queste operazioni
sono direttamente definite come non imponibili e ciò
evita si pongano questioni circa la spettanza del
diritto di detrazione (Circ. 29.7.2011 n. 37/E).
Effetti delle operazioni non imponibili
Le operazioni non imponibili:
• devono essere fatturate con la dicitura non
imponibile (art. 21, comma 6, lett. b), D.P.R.
633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 325
della legge 24.12.2012 n. 228);
• danno diritto alla restituzione dell’Iva pagata per
l’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività di
impresa ovvero alla costituzione di un plafond
(costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni
all’esportazioni effettuate nell’anno o nei 12 mesi
precedenti, ma non quelle indirette ex art. 8, lett. c);
• non formano il volume d’affari (1, comma 1, lettera
a), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, come modificato
dall’art. 1, comma 329, legge 24.12.2012 n. 228).
Nozione di esportazione
• L’esportazione è il regime doganale disciplinato
dagli artt. 161 seguenti del codice doganale
comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913,
destinato ad essere sostituito dal Codice doganale
aggiornato di cui al Reg. CEE 23 aprile 2008, n. 450,
in vigore, ma non ancora applicabile, in base a
quanto disposto dall’art. 188) e dagli artt. 788 e
seguenti del regolamento di applicazione del codice
di cui al Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454
• L’esportazione consente giuridicamente alle merci
“comunitarie” di uscire dal territorio doganale
dell’Unione europea.
Obbligo di vincolo al regime
dell’esportazione
Qualunque merce “comunitaria” destinata ad uscire
dal territorio doganale dell’Unione europea deve
essere vincolata al regime dell’esportazione definitiva
(art. 59 Reg. CEE 2913/1992), presentando all’Ufficio
delle dogane la dichiarazione di esportazione.
Fanno eccezione:
• le merci in regime di transito doganale interno;
• le merci vincolate al regime di perfezionamento
passivo.
Effetti dell’esportazione definitiva
A seguito dell’esportazione il contribuente ha diritto
alla restituzione:
•delle accise (art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/95)
• dei dazi alle condizioni previste dagli artt. 235 e ss.
Reg. CEE 2913/1992, eventualmente già assolti sulle
merci;
• se non residente, dell’Iva pagata per l’acquisto di
beni di consumo di valore superiore a 154,97 euro
(art. 38 quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633),
• L’esportazione dei prodotti agricoli consente di
ottenere le restituzioni PAC
Cessioni all’esportazione (art. 8 D.P.R.
633/1972)
Costituiscono cessioni all’esportazione:
a) le cessioni anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio dell’UE a cura o a nome dei cedenti o dei
commissionari, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunità economica europea entro
novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto,
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
agli esportatori abituali che si avvalgono del plafond.
Cessione all’esportazione ed esportazione
Requisiti
imprescindibili
all’esportazione sono:
di
una
cessione
• il trasferimento della proprietà o di un diritto reale
sopra determinati beni da un soggetto ad un altro;
• il trasporto o la spedizione dei medesimi beni fuori
dal territorio doganale dell’Unione europea.
Requisiti imprescindibili dell’esportazione sono:
• il
vincolo
della
merce
regime
doganale
dell’esportazione definitiva;
• la materiale uscita dei beni dal territorio dell’UE.
Rapporto tra cessione all’esportazione ed
esportazione definitiva
L’esportazione doganale prescinde dalla realizzazione
della cessione e considera rilevante solo la materiale
uscita della merce dall’Unione Europea per cui è
previsto un particolare regime probatorio.
L’esportazione doganale, pertanto, costituisce solo
una fase della cessione all’esportazione.
N.B. La prova della materiale uscita della merce dal
territorio doganale dell’Unione europea costituisce un
requisito imprescindibile per il perfezionamento di
entrambe le fattispecie.
Segue: rapporto tra cessione all’esport.
ed esportazione definitiva
Non tutti i tipi di esportazione ai fini doganali
possono ricollegarsi ad una cessione all’esportazione
ma solo le esportazioni definitive di cui agli artt. 161
segg. del codice doganale comunitario (Reg. CEE
2913/1992) e 788 segg. del Regolamento di
applicazione del codice di cui al Reg. CEE 2 luglio
1993, n. 2454.
Non costituiscono cessioni
all’esportazione
• Le esportazioni temporanee di beni inviati all’estero
subire determinate lavorazioni (artt. 199 segg. del
TULD), che oggi si inquadrano nel regime doganale
del perfezionamento passivo (di cui agli art. 145
segg. del Reg. CEE 2913 e 585 segg. del Reg. CEE
2454/1993)
• Le esportazioni definitive senza trasferimento della
proprietà dei beni cui segue la reimportazione dei
beni dopo la loro lavorazione o riparazione (cfr. nota
del Dip. Dogane 6 maggio 1997, n. 1248) – segue -
Segue: non costituiscono cessioni
all’esportazione
• I beni trasportati all’estero con lista valorizzata e
causale “franco valuta in conto deposito” (la
successiva cessione dei beni estratti va fatturata ai
sensi dell’art. 8, lett. a, e concorre alla formazione
del plafond, ma diversamente, cfr. nota Ag. Dogane
3.6.2000, n. 1549).
•I beni trasportati all’estero “franco valuta” senza il
trasferimento a terzi del diritto di proprietà sui beni
stessi (ad es. materiali trasferiti fuori dell’unione
europea da parte di un soggetto nazionale il quale
attraverso una sua stabile organizzazione sta
realizzando ben immobile fuori dalla UE, cfr. la
risoluzione Ag. Entrate 21 luglio 208, n. 306/E).
Procedura doganale di esportazione
Con l’introduzione del sistema di esportazione
informatizzato denominato “Export control system”
(ECS), basato sullo scambio di messaggi informatici
tra l’ufficio doganale di uscita e quello in cui è
presentata la dichiarazione di esportazione (artt. 796
bis e seguenti del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454,
come modificato dal Reg. CE 18 dicembre 2006, n.
1875, note Ag. Dogane 1234/2007 e 3945/2007)
l’operatore:
deve inviare la dichiarazione in via telematica
all’ufficio doganale di esportazione.
Come si presenta la dichiarazione
doganale?
La dichiarazione di una merce per un certo regime
doganale (ad es. esportazione, importazione) deve
essere presentata sul modello del Documento
Amministrativo Unico – DAU- all’Ufficio delle dogane.
Dal 1° luglio 2009 le dichiarazioni doganali si
redigono sul DAU informatico conforme all’Allegato
32 del Reg. CEE 2454/1993 (non più sul modello
cartaceo conforme all’All.to 31 Reg. CEE 2454/1993).
La dichiarazione ora deve riportare anche i dati
sulla sicurezza. Non sono ammesse dichiarazioni
semplificate nel caso di procedure domiciliate (nota
Ag. Dogane 30.6.2009, n. 88970).
Ufficio doganale di esportazione
La dichiarazione di esportazione deve essere
trasmessa telematicamente all’ufficio doganale di
esportazione in formato elettronico (art. 797 Reg.
CEE 2454/1993, nota Ag. Dogane 19.6.2009,
75522).
L’ufficio doganale di esportazione è l’Ufficio
dell’Agenzia delle dogane deputato alla vigilanza sul
luogo in cui l’operatore è stabilito (art. 161, par. 5.
Reg. CEE 2913/1992).
Adempimenti della dogana di
esportazione
L’ufficio di esportazione, controllata la dichiarazione e
autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al
dichiarante il Documento di Accompagnamento
Esportazione DAE (all. 45-quater, Reg. CEE
2454/1993) su cui viene stampato il codice
dell’operazione (MRN – Mouvement Reference
Number).
Il DAE deve accompagnare le merci fino all’ufficio di
esportazione per l’espletamento delle formalità di
uscita. Perciò deve essere consegnato al vettore.
Adempimenti della dogana di
esportazione – segue La dogana di esportazione, una volta svincolata la
merce, trasmette informaticamente i dati contenuti
nella dichiarazione doganale all’ufficio doganale di
uscita
che
l’operatore
deve
indicare
nella
dichiarazione stessa, nella casella 29 del modello
DAU.
Ufficio doganale di uscita
L’ufficio doganale di uscita coincide con l’ultimo
ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal
territorio della comunità ma solo per i trasporti su
strada (art. 793, Reg. CEE 2453/1993).
Per i trasporti via aerea, via mare, via ferrovia o con
vettore postale, è considerato ufficio di uscita la
dogana territorialmente competente per il luogo in
cui le merci sono presi in carico purché vi sia un
contratto di trasporto unico a destinazione di un
paese extra UE
Ufficio doganale di uscita per particolare
tipologie di merci
Per l’energia elettrica e le merce trasportate
mediante conduttura, è ufficio doganale di uscita
quello designato dallo Stato in relazione al luogo in
cui l’operatore stabilito (art. 793, Reg. CEE
2454/1993)
Attribuzioni dell’Ufficio doganale di uscita
L’ufficio doganale dell’uscita deve assicurarsi che le
merci presentate corrispondono quelle dichiarate
all’esportazione.
Espletate le formalità di uscita delle merci, l’ufficio
doganale di uscita invia a quello di esportazione il
messaggio “risultati di uscita” al più tardi – salvo casi
eccezionali - il giorno lavorativo successivo a quello
in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale
dell’Unione Europea.
Appuramento della procedura di
esportazione
Con il sistema ECS, la procedura di esportazione
doganale si considera “appurata” una volta che
l’Ufficio doganale di uscita, competente a sorvegliare
la materiale uscita delle merci dal territorio doganale
dell’Unione
europea,
invia
alla
dogana
di
esportazione il messaggio informatico contenente i
“risultati dell’uscita” (art. 796 quinquies, Reg. CEE
2454/1993), che viene registrato nella banca dati del
sistema informativo doganale nazionale AIDA
(Automazione Integrata Dogane Accise).
Significato del termine “appuramento”
L’ “appuramento” consiste, nel linguaggio tecnico,
nella conclusione dell’operazione doganale con
l’estinzione delle obbligazioni gravanti sull’operatore
doganale (dichiarante) ex art. 201 Reg. CEE
2913/1992.
Prova dell’uscita della merce dal territorio
doganale della UE
Il messaggio contenente la data e i “risultati
dell’uscita”, cioé le informazioni relative all’uscita
effettiva della merce dal territorio doganale della UE,
costituisce ad ogni effetto la prova dell’uscita della
merce dal territorio comunitario.
Questa prova in passato, sulla scorta di quanto
stabilito dall’art. 8, lett a) del D.P.R. 633/1972
precisato con Circ. 13.2.1997, n. 35/E, poteva
evincersi solo dal riscontro del timbro apposto dalla
dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 del DAU.
Come verificare l’uscita della merce dal
territorio doganale della UE
Il messaggio “risultati dell’uscita” è un dato
registrato nel sistema AIDA dell’Agenzia delle dogane
e dei Monopoli.
Tale dato può essere consultato dall’operatore in
apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia
www.agenziadogane.it
cliccando
sul
link
“Tracciamento delle operazioni di esportazione o
transito” nell’apposito riquadro “Servizi on line” e
digitando il codice dell’esportazione stampato sul
DAE (MRN – Mouvement Reference Number).
ATTENZIONE!
Il Documento di Accompagnamento Esportazione –
DAE – utilizzato dall’ufficio doganale di uscita per il
riconoscimento a sistema dell’operazione doganale e
l’espletamento delle ulteriori formalità.
Sul DAE non viene apposto alcun timbro o “visto
uscire”. Espletate le formalità doganali l’ufficio
doganale di esportazione trattiene il DAE.
Il DAE perciò non viene riconsegnato all’operatore.
Occorre annotare il codice MRN dell’operazione.
Esportazioni dirette tipiche
Si definiscono “esportazioni dirette tipiche” quelle
eseguite da un soggetto passivo d’imposta
identificato in Italia, mediante trasporto o spedizione
fuori dal territorio della Comunità Europea “a cura o
nome dei cedenti o dei commissionari”, anche su
incarico dei propri cessionari o commissionari di
questi (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972).
Le “esportazioni dirette tipiche” sono identificate
dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D.
Elementi identificativi delle esportazioni
dirette tipiche: cessione da parte di un
soggetto passivo e trasporto fuori dall’UE
In pratica un soggetto passivo d’imposta identificato
in Italia, cede ad un proprio cliente nazionale o
estero, i beni oggetto dell’attività tipica della propria
impresa industriale o commerciale e provvede
trasportare o spedire detti beni fuori dal territorio
doganale dell’unione europea, incaricando del
trasporto o della spedizione un terzo, di regola un
vettore o uno spedizioniere.
Le “esportazioni dirette tipiche” sono identificate
dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D (e FOB).
IT
(cedente italiano)
Dogana comunitaria di uscita
EX (cessionario
extracomunitario)
IT cede a EX la merce
Operazione
Plafond
dietro corrispettivo e
cura l’inoltro all’esero
ne
IT si costituisce un plafond
pari al corrispettivo
fatturato a EX
A cura di Fabrizio Cerioni
Il cedente nelle cessioni all’esportazione
Il cedente può essere:
• un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito
in Italia,
• un soggetto comunitario identificato in Italia ai
sensi dell’art. 35 ter DPR 633/1972,
• il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto
estero nominato ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R.
633/1972.
Il cessionario nelle cessioni
all’esportazione
Nelle cessioni all’esportazione
cessionario è irrilevante.
lo
status
Il cessionario può essere:
• il rappresentante fiscale di un soggetto
residente,
• un operatore comunitario identificato in Italia,
• un soggetto nazionale.
del
non
Il plafond: fisso o mobile
L’art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal
D.L. 29.12.1983, n. 746, modificati dalla L.
18.02.1997, n. 28 e dal DPR 7.12.2001, n. 435 (art.
10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni
all’esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto iva
e cessioni intracomunitarie non imponibili:
la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi
inerenti all’attività di impresa ed importazioni, senza
il versamento dell’IVA in misura pari all’ammontare
dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate
nell’anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero
nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile).
Il plafond: vincolato e libero - art. 8, co. 2 Nel caso di cessioni triangolari o medinate
commissionari:
- i cessionari promotori delle triangolazioni
- i commissionari
possono avvalersi del plafond di cui dispongono:
integralmente per gli acquisti di beni che siano
esportati nello stato originario nei sei mesi successivi
alla loro consegna (questo è il plafond ad utilizzo
vincolato o condizionato o plafond V)
nei limiti della differenza tra esso (V) e
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei
loro confronti (cioè degli acquisti A) nello stesso
anno, per gli acquisti di altri beni o di servizi (plafond
libero L), secondo la formula: V – A = L
Il plafond – segue Il plafond non è un’agevolazione fiscale in senso
proprio poiché non comporta alcuna riduzione
dell’imponibile o dell’IVA dovuta all’erario.
Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal
legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la
compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17
D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l’accumulo
di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle
importazioni da parte degli esportatori abituali,
avrebbe determinato un accumulo in capo agli
esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili.
Status di “esportatore abituale” e
utilizzabilita’ del plafond
La facoltà di acquistare beni e servizi senza
addebito dell’Iva è riservata ai soggetti passivi che
abbiano acquisito lo status di “esportatore abituale”.
Sono considerati esportatori abituali i soggetti
passivi che, nel periodo di riferimento (nell’anno
precedente o nei 12 mesi precedenti)
abbiano
“registrato” un ammontare di operazioni non
imponibili (cessioni all’esportazione e assimilate,
cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del
volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20
del D.P.R. 633/1972.
La dichiarazione d’intento
L’esportatore abituale per avvalersi del beneficio
dell’acquisto di beni e servizi senza versamento
dell’Iva (beneficio che si
estende anche alle
importazioni) previsto dall’art. 8, DPR 633/1972 e
dall’art. del D.L. 746/1983 (conv. in L. 17/84), deve
spedire o consegnare al proprio fornitore, prima
dell’effettuazione dell’operazione, un’apposita lettera
definita “dichiarazione di intento”, conforme al
modello approvato con il DM 6.12.1986.
Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare
massimo delle operazioni che fruiscono del beneficio.
Comunicazione telematica dei dati delle
dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle
Entrate
Il cedente/prestatore che abbia ricevuto la
dichiarazione d’intento deve comunicare i dati in
essa contenuti, in via telematica, all’Agenzia delle
Entrate - entro il giorno 16 del mese successivo secondo quanto ora dispone l’art. 1, lett. c), D.L.
746/1983, come modificato dall’art. 1, co. 381 della
L. 311/2004.
Comunicazione di nuova dichiarazione
d’intento per variazione del plafond
Per incrementare l’ammontare del plafond disponibile
già dichiarato al proprio fornitore, il cessionario deve
inviare a quest’ultimo una nuova dichiarazione di
intento.
Anche la dichiarazione d’intento “integrativa” deve
essere comunicata in via telematica all’Agenzia delle
entrate, in ottemperanza a quanto ora dispone l’art.
1, lett. c), D.L. 746/1983, come modificato dall’art.
1, co. 381 della L. 311/2004.
Cessioni all’esportazione che
costituiscono il plafond IVA
Concorrono
alla
costituzione
dell’esportatore abituale:
del
plafond
le cessioni all’esportazione “dirette”, anche
triangolari e con l’intervento di commissionari (art. 8,
lett. a, DPR 633/1972),
le cessioni all’esportazione definite “improprie”
(art. 8, lett. b, DPR 633/1972).
Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del
modello di dichiarazione IVA.
Plafond fisso (o solare) o mobile
(mensile)
Concorrono
alla
costituzione
dell’esportatore abituale:
del
plafond
le
cessioni
all’esportazione
“dirette”
anche
triangolari e con l’intervento di commissionari (art. 8,
lett. a, DPR 633/1972),
le cessioni all’esportazione “improprie” (art. 8, lett.
a, DPR 633/1972).
Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del
modello di dichiarazione IVA.
Cessioni all’esportazione collegate a
contratti di appalto
Si considerano cessioni dirette all’esportazione:
i trasferimenti di manufatti industriali e di beni
strumentali (escavatori, gru, ecc.) all’estero per la
costruzione di beni immobili (case, strade, dighe,
porti, centrali per la produzione di energia elettrica,
piattaforme, condotte) fuori dal territorio nazionale
in attuazione di contratti di appalto (Circ. Min.
finanze, 3.8.1979 n. 26);
l’invio all’estero di beni prodotti in Italia, in
esecuzione di contratti d’appalto, con materie prime
fornite totalmente o prevalentemente dallo stesso
cedente/prestatore.
Prestazione di servizi in Italia per conto
di committenti non comunitari
Non costituiscono cessioni dirette all’esportazione:
i trasferimenti all’estero di beni prodotti in Italia in
esecuzione di contratti d’appalto con materie prime
fornite totalmente prevalentemente dal committente
estero ed inviate in Italia nell’ambito del regime
doganale di perfezionamento attivo (non vi è alcun
trasferimento della proprietà dei beni);
le lavorazioni eseguite per conto del committente
non comunitario costituiscono prestazioni di servizi
non imponibili ex art. 7 ter DPR 633/1972 e non più
servizi connessi agli scambi internazionali ex art 9
DPR cit.
Esportazioni dirette mediante
commissionari
Se nell’operazione si interpone un commissionario
(cioè un soggetto autorizzato all’acquisto di beni a
proprio nome ma per conto di altri) si considera
cessione all’esportazione:
• sia il passaggio della proprietà (o di altro diritto
reale) sui beni dal cedente al commissionario,
• sia il trasferimento degli stessi beni dal
commissionario all’acquirente estero (art. 8, lett. a,
D.P.R. 633/1972).
Esportazione dirette atipiche o triangolari
Si definiscono “esportazioni triangolari” (o dirette
atipiche) quelle cui partecipano operano due soggetti
nazionali e uno estero.
Il primo soggetto Iva, vende i beni al secondo, il
quale a sua volta li rivende al soggetto estero,
incaricando il primo di consegnare direttamente i
beni al proprio cessionario non residente. Vi sono
quindi due operazioni economiche di cessione a
fronte di un’unica movimentazione di beni verso
l’estero (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972).
IT1 (cedente italiano)
IT2 (cessionario italiano
– promotore)
Dogana comunitaria di uscita
EX (cessionario finale extracomunitario)
Plafond
Operazione
IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a
IT2.
IT2 si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra
l’importo fatturato a EX e l’importo addebitatogli in fattura
da IT1. IT2 inoltre si costituisce un plafond vincolato pari alla
differenza tra l’importo fatturato al cliente estero e il plafond
libero.
IT2 acquista da IT1 e rivende
a EX. IT1 (su incarico di IT2)
cura l’inoltro della merce a EX.
N.B.
Per
l’Agenzia
delle
Entrate la spedizione diretta
all’estero da parte del primo
cedente è requisito essenziale
dell’operazione.
A cura di Fabrizio Cerioni
IT1 (operatore italiano)
RF
(rappresentante fiscale) di
EX in Ialia
Dogana comunitaria di uscita
EX
Plafond
(operatore extracomunitario)
Operazione
IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a
RF.
RF si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra
l’importo fatturato a EX e l’importo addebitatogli in fattura
da IT1. RF inoltre si costituisce un plafond vincolato (per
l’acquisto di beni da riesportare entro 6 mesi) pari alla
differenza tra l’importo fatturato al cliente estero e il plafond
libero (Ris. Ag. Entrate 21.6.1999,n. 102/E).
EX acquista da IT1. IT1 cura
l’inoltro della merce a EX ma
emette fattura non imponibile
nei confronti di RF.
A cura di Fabrizio Cerioni
IT1 (operatore italiano)
CE (operatore
comunitario)
Dogana comunitaria di uscita
EX (operatore extracomunitario)
Plafond
Operazione
IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a
CE.
CE acquista da IT1 e rivende a
EX. IT1 (su incarico di CE)
cura l’inoltro della merce a EX.
N.B.
Per
l’Agenzia
delle
Entrate la spedizione diretta
all’estero da parte del primo
cedente è requisito essenziale
dell’operazione.
A cura di Fabrizio Cerioni
IT1 (cedente italiano)
CE 1 (operatore ital)
CE 2
(operatore comunitario)
Dogana comunitaria di uscita
Operazione
CE1 acquista da IT1 e rivende
a . IT1 (su incarico di CE1)
cura l’inoltro della merce a
CE2.
Plafond
IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a
CE1.
N.B. Questa triangolazione non realizza una cessione
all’esportazione.
A cura di Fabrizio Cerioni
Requisiti essenziali della cessione
all’esportazione secondo le Entrate
Per l’Agenzia delle entrate requisito essenziale di una
cessione all’esportazione ex art. 8 lett. A), DPR
633/1972 è la spedizione diretta all’estero da parte
del primo cedente (Ris. A. Entrate 13 maggio 2010,
n. 35/E).
Il contratto di trasporto all’estero perciò dev’essere
stipulato:
a) dal primo cedente nazionale (IT1);
b) dal cessionario nazionale - promotore della
triangolazione, IT2 – su mandato ed in
rappresentanza del cedente (IT1).
Cessioni all’esportazione e INCOTERMS
Una cessione all’esportazione triangolare può essere
realizzata solo qualora il contratto di vendita della
merce non preveda dei termini di consegna della
merce che addossino allo stesso cessionario l’onere
di provvedere al trasporto all’estero della merce (cfr.
Ris. Dip. Entrate, 13.8.1996, n. 178/E).
N. B. Secondo l’Agenzia delle entrate non si realizza
una cessione triangolare in presenza delle condizioni
di consegna dei beni codificate con i seguenti
incoterms che addossano al cessionario l’obbligo di
provvedere al trasferimento all’estero della merce
EXW (Franco fabbrica) FCA (Franco vettore nel luogo
convenuto), FAS (Franco lungo bordo).
Condizioni di consegna EXW-FCA-FAS
Termine
EXW
FCA
FAS
Descrizione
Modalità di Formalità Formalità
Effetti
N.B. Non danno luogo secondo Ag. trasporto doganali doganali
venditore acquirente
Entrate a operazioni triangolari
EX WORKS
Il venditore è obbligato a mettere la merce a Tutti
Franco fabbrica disposizione del compratore nei propri
locali, senza caricarla sul mezzo di
trasporto. Le spese ed i rischi incombono
sul compratore dal momento del ritiro della
merce.
FREE CARRIER Il venditore è obbligato a consegnare le Tutti
Franco vettore merci – dopo aver assolto le formalità
(…luogo
doganali di esportazione - mettendole
convenuto)
disposizione del vettore indicato dal
compratore nel luogo convenuto. I rischi
passano al compratore al momento della
consegna; le spese di trasporto sono a carico
di quest’ultimo.
FREE
ALONGSIDE
SHIP
Franco lungo
bordo
(…porto d’imbarco
convenuto)
Il venditore è tenuto a consegnare le merci – Mare
dopo aver assolto le formalità doganali di
esportazione - mettendole a disposizione
sottobordo della nave nel porto d’imbarco
convenuto. I rischi passano al compratore in
questo momento; il trasporto successivo è a
carico del compratore.
Export,
Import
Export
Import
Export
Import
Condizioni di consegna FOB-CFR
FOB
FREE ON BORD
Franco bordo
(…porto
d’imbarco
convenuto)
Il venditore adempie l’obbligo di consegna, Mare
quando
la
merce,
sdoganata
all’esportazione, supera la murata della
nave attraccata nel porto d’imbarco
convenuto. I rischi si trasferiscono al
venditore da quel momento.
N.B. Con questa clausola si realizza
un’operazione triangolare.
Export
Import
CFR
COST AND
FREIGT
Costo e nolo
(…porto di
destinazione
convenuto)
Il venditore sopporta tutte le spese per Mare
consegnare la merce all’acquirente nel porto
di destinazione convenuto ed provvede allo
sdoganamento all’esportazione. I rischi di
perdita o avaria delle merce passano la
compratore nel momento in cui la merce
supera la murata della nave.
N.B. Con questa clausola si realizza
un’operazione triangolare.
Export
Import
Condizioni di consegna CIF-CPT-CIP
CIF
CPT
CIP
Il venditore sopporta tutte le spese per consegnare la Mare
merce all’acquirente nel porto di destinazione
convenuto ed espleta le formalità di sdoganamento
all’esportazione. Secondo questo termine i rischi di
perdita o avaria delle merce passano la compratore
nel momento in cui la merce supera la murata della
nave nel porto d’imbarco. Tuttavia il venditore è
tenuto a stipulare un’assicurazione marittima contro
i rischi connessi al trasporto, pagando il relativo
premio. N.B. Compatibile con triangolazioni.
CARRIAGE PAID Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel Tutti
TO
luogo convenuto, sopportando tutti i costi del
Trasporto pagato fino trasporto e dello sdoganamento all’esportazione. Il
a…
compratore ne sopporta i rischi sin dal momento
(…luogo di
della consegna della merce al vettore. Se il
destinazione
venditore si avvale di più vettori il rischio passa al
convenuto)
compratore quando al merce è consegnata al primo
vettore.
N.B. Compatibile con triangolazioni.
Export
Import
Export
Import
CARRIAGE AND
INSURANCE PAID
TO
Trasporto e
assicurazione pagati
fino a
(…luogo di
destinazione
convenuto)
Export
Import
COST, INSURANCE
AND FREIGT
Costo, assicurazione
e nolo
(…porto di
destinazione
convenuto)
Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel Tutti
luogo convenuto, sopportando tutti i costi del
trasporto e dello sdoganamento all’esportazione. Il
compratore ne sopporta i rischi sin dal momento
della consegna della merce al vettore, ma il
venditore è tenuto a stipulare una polizza
assicurativa (minima) contro i rischi di perdita o di
avaria della merce.
N.B. Compatibile con triangolazioni.
Condizioni di consegna DAF-DAT
Il venditore è obbligato a consegnare le Tutti
DELIVERED AT merci, già sdoganate all’esportazione,
PLACE
presso
il
luogo
convenuto
(non
Sostituisce i
precedenti
Reso nel luogo necessariamente la frontiera del Paese di
Incoterms
convenuto
destinazione), pronte per lo scarico dal
2000
mezzo di trasporto. Il compratore sopporta
DAF-DESi rischi e le spese successivamente alla
DDU
consegna della merce non scaricata dal
mezzo nel punto convenuto ed esegue le
procedure di importazione.
DAP
Export
Import
Export
Import
N.B. Compatibile con triangolazioni.
Il venditore adempie l’obbligo di consegna Tutti
AT delle merci, già sdoganate all’esportazione,
DAT DELIVERED
TERMINAL
mettendole a disposizione dell’acquirente
Reso al terminal già scaricate dal mezzo di trasporto nel
(banchina,
terminal (banchina, magazzino, terminal
Sostituisce il
magazzino,
stradale, ferroviario o aereo) indicati. Il
precedente
Incoterm
terminal stradale, venditore sopporta i rischi e le spese
2000
relativi allo scarico della merce, mentre
ferroviario o
DEQ
aereo)
l’acquirente provvede alle formalità di
importazione.
N.B. Compatibile con triangolazioni.
Condizione di consegna DDP
DDP
DELIVERED
DUTY
PAYD
Reso sdoganato
(…luogo di
destinazione
convenuto)
Il venditore è obbligato a consegnare la Tutti
merce,
già
sdoganata
anche
all’importazione, nel luogo di destinazione
convenuto. Il venditore sopporta dunque
tutte le spese ed i rischi inerenti al trasporto
della merce ed è tenuto all’espletamento di
tutte le formalità doganali di esportazione e
di importazione, pagando i relativi diritti,
compreso l’acquisto di eventuali licenze di
importazione.
N.B. L’apposizione di questa clausola sul
contratto di vendita è compatibile con
l’effettuazione di una triangolazione
all’esportazione.
Export,
Import
Requisiti essenziali della cessione
all’esportazione secondo la Cassazione
Per la Cassazione (25.03.2011, n. 6898) affinché
un'operazione triangolare possa essere considerata
una cessione all'esportazione esente da Iva:
non è necessaria la prova che il trasporto all'estero
sia avvenuto a cura e nome del cedente,
occorre invece che l’operazione sia stata
strutturata fin dalla sua origine come cessione
nazionale in vista del trasporto a cessionario
residente all'estero, nel senso che tale destinazione
sia riferibile alla comune volontà degli originari
contraenti,
che tale assetto risulti dalla documentazione.
Chi deve stipulare il contratto di trasporto
affinché si configuri una cessione
all’esportazione ex art. 8, lett a), DPR
633/1972?
Il contratto di trasporto delle merci all’estero può
essere stipulato:
a) dal primo cedente nazionale (IT1);
b) dal cessionario nazionale - promotore della
triangolazione, IT2 – purché dalla documentazione
si evinca che l’operazione sia finalizzata a
realizzare una triangolazione, ricollegandosi ad un
preventivo acquisto di beni in Italia finalizzato
all’esportazione.
Esportazioni improprie
Si definiscono “esportazioni improprie” quelle in cui il
trasporto o la spedizione fuori dal territorio della
comunità sono effettuate a cura o a nome
dell’acquirente estero, entro 90 giorni dalla consegna
delle merci e, dunque, non sono portate a termine
dallo stesso cedente (art. 8, lett. b, D.P.R.
633/1972).
Le “esportazioni improprie” sono identificate dagli
INCOTERMS di cui ai gruppi E e F.
A
IT 1
ottiene un plafond pari all’importo fatturato a B
(cedente residente)
EX
(esportatore non residente)
Dogana comunitaria di uscita
IT1 cede a EX (esportatore
Il plafond
IT1 si costituisce un
plafond pari al
corrispettivo fatturato a
EX
Operazione
non residente), che entro 90
giorni deve esportare la merce
e restituire ad IT1 la fattura
vistata dalla dogana d’uscita
A cura di Fabrizio Cerioni
Condizioni per effettuare cessioni
all’esportazione ex art. 8, lett. b, DPR
633/1972
La cessione all’esportazione non è imponibile ex art.
8, lett. b, DPR 633/1972, se ricorrono le seguenti
condizioni:
l’acquirente deve essere un operatore economico
comunitario o extracomunitario (soggetto non
residente),
i beni devono essere trasferiti all’estero senza
subire lavorazioni del territorio nazionale,
l’esportazione dev’essere eseguita entro 90 giorni
dalla consegna dei beni al cessionario (in mancanza
di documentaz. di trasporto dalla data della fattura).
Intestazione della fattura nelle
esportazioni eseguite a cura del
cessionario o per suo conto
Nelle esportazioni improprie la fattura di vendita
emessa dal fornitore nazionale deve essere intestata
al cessionario non residente:
operatore comunitario o extracomunitario.
La fattura non va intestata, invece, al rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR
633/1972, né indicare la partita IVA del soggetto che
si è identificato in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del
DPR 633/1972.
Limiti all’effettuazione di cessioni
all’esportazione ex art. 8, lett. b, DPR
633/1972
Non
possono
essere
all’esportazione improprie:
effettuate
cessioni
per i beni destinati a dotazione o provvista di
bordo di imbarcazioni da diporto, di aeromobili da
turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso
privato;
per il trasferimento al di fuori del territorio
dell’Unione europea dei beni da trasportare nei
bagagli personali dei viaggiatori.
Esportazioni indirette
Sono considerate cessioni all’esportazione “indirette”
non imponibili anche le cessioni effettuate nei
confronti degli esportatori abituali che possono
acquistare beni senza applicazione dell’imposta nei
limiti del plafond disponibile (art. 8, lett. c, D.P.R.
633/1972).
N.B. La legge consente l’emissione di fattura non
imponibile ma, trattandosi di cessione nazionale, il
cedente non si costituisce alcun plafond.
IT 1 (cedente
residente o stabilito o
identificato in Italia o
rappresentante fiscale di
soggetto non residente)
IT 2 (cessionario
esportatore abituale)
DOGANA COMUNITARIA DI USCITA
IT1 cede a IT2 la merce
dietro corrispettivo. IT2 si
Operazione
Plafond
avvale del plafond (con
dichiarazione d’intento per
non versare l’IVA )
IT1 non si costituisce
plafond. IT2 si costituisce
plafond a seguito della
esportazione
A cura di Fabrizio Cerioni
Esportazioni indirette e triangolazioni
Le
cessioni
indirette
si
distinguono
dalle
triangolazioni, perché la consegna dei beni avviene
nel territorio dello Stato all’acquirente nazionale e
non direttamente all’estero da parte del cedente.
Cessioni che non possono essere
effettuate senza addebito dell’iva
all’esportatore abituale
-Cessioni di fabbricati e aree fabbricabili,
- cessioni di beni e servizi per operazioni esenti ex
art.10 DPR 633/1972,
- cessioni non
d’imposta.
effettuate
da
soggetti
passivi
Esportazioni indirette e prova
dell’esportazione
Per le cessioni all’esportazione effettuate ai sensi
dell’art. 8, lett. c), DPR 633/1972 non è previsto
l’obbligo del cedente di fornire la prova dell’uscita dei
beni dal territorio comunitario.
L’agevolazione in discorso ha carattere oggettivo:
non viene meno se i beni acquistati o importati non
vengono successivamente esportati dal cessionario
cui spetta l’effettiva esportazione.
Necessità di prova dell’esportazione
Secondo la Cassazione, l’esportatore abitualer, per
avvalersi del regime contemplato dall'art. 8, lett. c),
D.P.R. n. 633/1972, non può limitarsi a rilasciare la
dichiarazione d'intento ma deve adoperarsi affinché
le
merci
siano
oggettivamente
destinate
all'esportazione.
Il diritto dell'esportatore abituale a fruire dello
speciale trattamento fiscale nasce dalla situazione
obbiettiva, ovverosia dal possesso dello status di
esportatore abituale e dall’agire nei limiti quantitativi
previsti dalla norma e rappresentati dal plafond.
In termini: Cass. civ., Sez. V, 10/06/2011, n. 12774.
Trasferimenti di beni a piattaforme
petrolifere
Costituiscono cessioni all’esportazione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 D.P.R. 633/1972, anche i beni
destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per
la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento
delle piattaforme di perforazione e sfruttamento,
nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette
piattaforme e la terraferma.
N.B. La
plafond.
cessione
comporta
la
costituzione
del
Cessioni di beni a organizzazioni non
governative per l’esportazione – No
plafond
Sono considerate esportazioni anche le forniture di
beni e le prestazioni accessorie effettuate nei
confronti delle Amministrazione dello Stato e di
Organizzazioni non governative riconosciute (ONG)
che provvedano al trasporto o alla spedizione al di
fuori del territorio doganale dell’Unione europea dei
beni per finalità umanitarie ovvero nell’ambito di
programmi di cooperazione allo sviluppo o o di
attività caritative educative (art.28, L. 49/1987).
N.B. Le cessioni di beni le prestazioni a dette
organizzazioni non valgono ad integrare il plafond.
Adempimenti
I cedenti dei beni alle Amministrazioni dello Stato e
alle ONG sono tenuti:
ad indicare nelle fatture emesse nei confronti di
detti enti gli estremi del provvedimento di
riconoscimento previsto dall’art. 28 della L. 49/87;
a conservare la dichiarazione rilasciata dall’ente
dalla quale risulti la destinazione estera dei beni.
Il plafond: fisso o mobile
L’art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal
D.L. 29.12.1983, n. 746, modificato dalla L.
18.02.1997, n. 28 e dal DPR 7.12.2001, n. 435 (art.
10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni
all’esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto
Iva e cessioni intracomunitarie non imponibili:
la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi
inerenti all’attività di impresa ed importazioni, senza
il versamento dell’IVA, in misura pari all’ammontare
dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate
nell’anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero
nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile).
Il plafond – segue Il plafond non è un’agevolazione fiscale in senso
proprio poiché non comporta alcuna riduzione
dell’imponibile o dell’IVA dovuta all’erario.
Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal
legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la
compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17
D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l’accumulo
di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle
importazioni da parte degli esportatori abituali,
avrebbe determinato un accumulo in capo agli
esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili.
Status di “esportatore abituale” e
utilizzabilita’ del plafond
La facoltà di acquistare beni e servizi senza
addebito dell’Iva è riservata ai soggetti passivi che
abbiano acquisito lo status di “esportatore abituale”.
Sono considerati esportatori abituali i soggetti
passivi che, nel periodo di riferimento (nell’anno
precedente o nei 12 mesi precedenti)
abbiano
“registrato” un ammontare di operazioni non
imponibili (cessioni all’esportazione e assimilate,
cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del
volume d’affari determinato a norma dell’articolo 20
del D.P.R. 633/1972.
Determinazione del volume d’affari
Nella
determinazione
del
volume
d’affari
dell’esportatore abituale non si deve tener conto:
delle cessioni di beni in transito o depositati nei
luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all’art. 7
bis, co. 1, DPR 633/1972;
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
diversi da quelli esenti di cui all’art. 10, co. 1, n. 1-4
e 9 del DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un
soggetto passivo debitore d’imposta in un altro
paese UE,
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
effettuate fuori dal territorio della UE (art. 1, co,
329, L. 228/2012).
Verifica dello status esportatore abituale
La verifica dello status di esportatore abituale va
effettuata con una semplice operazione matematica.
Basta infatti calcolare il rapporto tra:
A) il totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi registrate nell’anno o nei 12 mesi
precedenti che concorrono alla formazione del
plafond
B) il volume d’affari realizzato nell’anno o nei 12
mesi precedenti (senza tener conto delle
operazioni che non concorrono alla formazione del
volume d’affari, sopra evidenziate).
Se il coefficiente percentuale di A/B è maggiore di
0,10 l’operatore può vantare lo status esportatore
abituale.
Cessioni all’esportazione che
costituiscono il plafond IVA
Concorrono
alla
costituzione
dell’esportatore abituale:
del
plafond
le cessioni all’esportazione dirette anche triangolari
e con l’intervento di commissionari (art. 8, lett. a,
DPR 633/1972),
le cessioni all’esportazione improprie (art. 8, lett.
a, DPR 633/1972).
Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del
modello di dichiarazione IVA.
Corrispettivi che concorrono alla formazione del
plafond – rigo VE30 della dichiarazione IVA
a) I corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 8;
b) i corrispettivi delle cessioni effettuate nei confronti
dei commissionari del cedente (commissionario
alla vendita) e del cessionario (commissionario
all’acquisto);
c) i corrispettivi delle cessioni di beni prelevati da un
deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal
territorio della Unione Europea ai sensi dell’art. 50
bis comma 4 lett. g) del D.L. 331/1993;
Corrispettivi che integrano il plafond
d) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi assimilate alle cessioni
all’esportazione ai sensi dell’art. 8 bis, co. 1 DPR
633/1972, effettuate nell’esercizio dell’attività
propria dell’impresa;
e)
corrispettivi
delle
prestazioni
di
servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali
ai sensi dell’art. 9, co. 1 DPR 633/1972, effettuate
nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa;
f) corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71
(cessioni di beni prestazioni di servizi a residenti
nella Repubblica di San Marino nella città del
Vaticano) e 72 (cessioni e prestazioni non
soggette di imposta in base ai trattati internaz.).
Corrispettivi che integrano il plafond
g) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di
beni non imponibili ex art. 41 del D.L. 331/1993;
h) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di
oro e argento puro ex art. 41 del D.L. 331/1993;
i) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di
beni prelevati da un deposito I.V.A. con
spedizione in altro Stato membro della Unione
Europea ai sensi dell’art. 50 bis, co. 4, lett. f, del
D.L. 331/1993,
l) i corrispettivi delle triangolazioni nazionali e
comunitarie di cui agli artt. 41 e 58, co 1, DL
331/1993;
Corrispettivi che integrano il plafond
m) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di
tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi
nella Tabella A parte prima allegata al DPR 633/1972
effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34;
n) i margini delle operazioni non imponibili relative ai
beni usati di cui all’art. 37, co. 1 del D.L. 41/1995
che costituiscono plafond.
Operazioni che non concorrono alla
formazione del plafond – Righi VE 31-32
Le cessioni e le operazioni assimilate effettuate nei
confronti degli esportatori abituali (art. 8, co. 3, art.
8 bis, co 2 e art. 9, co. 2, DPR. 633/1972).
Le cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari
art. 38 quater, DPR. 633/1972.
Le cessioni di beni in regime di transito doganale
(art. 7, co. 2, DPR. 633/1972).
Le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei
depositi IVA, senza che vengano estratti per essere
inviati in un altro paese della UE o fuori della stessa,
nonché le prestazioni di servizi relativi ai medesimi
beni e il trasferimento degli stessi da un deposito
all’altro (art.50 bis, DL 331/1993).
Operazioni che non concorrono alla
formazione del plafond
Le cessioni ad organismi dello Stato per la
cooperazione internazionale (art. 28, L. 49/1987 e
DM 379/1988).
Le prestazioni extra EU per le Agenzie di viaggio
(art. 74 ter DPR 633/1972).
Il margine negativo dei corrispettivi cui si applica il
regime dei beni usati (DL 41/95)
Passaggio plafond solare o mensile e
viceversa
Una volta scelto il metodo di determinazione del
plafond non è possibile modificarlo in corso d’anno,
in quanto il metodo adottato in vale per tutto l’anno
solare e la sua gestione deve essere eseguita su
base annua.
Il passaggio da un metodo all’altro può essere
effettuata a partire dal 1º gennaio dell’anno
successivo (cfr. Circ. Ag. Dogane 27.2.2003, n. 8/D).
Vantaggio nell’utilizzo del plafond
mensile
L’utilizzo del plafond mensile può essere vantaggioso
per le imprese che prevedono di incrementare la
massa delle operazioni non imponibili.
Per il calcolo del plafond mobile disponibile all’inizio
di ciascun mese occorre seguire la seguente
operazione: A- (B-C). Occorre cioè, sottrarre:
A) dalla massa delle operazioni non imponibili
registrate nei 12 mesi precedenti
B) L’ammontare del cosiddetto “progressivo utilizzo”,
cioè delle utilizzazioni progressive del plafond che
sono
depurate
dell’importo
riferibile
alle
esportazioni effettuate nel tredicesimo mese
precedente (C). Cfr. Circ. Ag. Dogane 8/2003.
Plafond solare o mensile
Plafond solare o fisso o annuale: calcolato in base
alle operazioni compiute nell’anno solare precedente.
N.B. Può essere utilizzato a partire dal 1º gennaio
dell’anno solare successivo a quello di inizio
dell’attività.
Plafond mensile o mobile: calcolato in base alle
operazioni compiute nei 12 mesi precedenti.
Può essere utilizzato dall’operatore che abbia iniziato
l’attività da almeno 12 mesi.
La dichiarazione d’intento
L’esportatore abituale per avvalersi del beneficio
dell’acquisto di beni e servizi senza versamento
dell’Iva (beneficio che si
estende anche alle
importazioni) deve spedire o consegnare al proprio
fornitore - prima dell’effettuazione dell’operazione una apposita “dichiarazione di intento” conforme al
modello approvato con il DM 6.12.1986.
N.B. Nella dichiarazione deve essere indicato
l’ammontare massimo delle operazioni che fruiscono
del beneficio.
Ritiro o modifica dichiarazione d’intento
La dichiarazione
dall’esportatore.
d’intento
può
essere
ritrattata
A seguito della modifica o del ritiro della
dichiarazione d’intento l’operazione diventa in tutto o
in parte imponibile.
In tal caso il fornitore è obbligato al pagamento
dell’Iva secondo le regole generali emettendo una
nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo
26, co. 1, DPR 633/1972.
Mancanza dei requisiti per avvalersi della
facoltà acquistare beni e servizi senza
addebito dell’Iva
Nel caso in cui il soggetto che dichiara di avvalersi
della facoltà di acquistare beni e servizi senza debito
dell’Iva sia privo dei necessari requisiti – non ha lo
status di esportatore abituale ovvero ha superato i
limiti del plafond – è soggetto alla sanzione
amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta non
applicata ai sensi dell’art. 7, co. 4, D.lgs. 471/1997.
Adempimenti degli esportatori riguardo
alle dichiarazioni d’intento
Le dichiarazioni d‘intento devono:
essere redatte in duplice copia;
essere numerate progressivamente per ogni anno
solare;
essere consegnate o inviate al fornitore prima
dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si
richiede la non applicabilità dell’IVA;
riportare i dati anagrafici del dichiarante,
richiamare l’articolo del DPR 633/1972 (8, 8 bis, 9
ecc.) in base al quale si intende acquistare o
importare senza l’applicazione dell’Iva, la quantità
dei beni da acquistare o il tipo di servizio;
Adempimenti relativi alle dichiarazioni
d’intento – segue Le dichiarazione d’intento devono:
essere annotate entro i 15 giorni successivi a
quello in cui sono state emesse nell’apposito registro
(c.d. registro delle dichiarazioni d’intento) tenuto e
conservato ai sensi dell’art. 39, co. 1, D.P.R.
633/1972. Qualora non venga predisposto l’apposito
registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata
in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni
d’intento possono essere registrate in apposite
sezioni del registro Iva vendite o corrispettivi.
N.B. L’emissione delle dich. d’intento rende
necessaria la compilazione del quadro VC della
dichiarazione Iva con il riepilogo delle operazioni che
Adempimenti relativi alle dichiarazioni
d’intento – segue C devono inoltre contenere
Le dichiarazioni d’intento
l’indicazione che il fornitore dovrà seguire, cioè se la
dichiarazione ha valore per un singolo acquisto,
ovvero per tutti gli acquisti che saranno effettuati in
un determinato periodo dell’anno, oppure per gli
acquisti che saranno effettuati nell’anno fino al
raggiungimento di una certa somma (ad esempio
acquisti effettuati in un certo periodo d’imposta fino
a 50.000 euro),
N. B. Per le importazioni occorre inviare alla
dogana competente una lettera d’intento per
ciascuna operazione.
Adempimenti dei fornitori degli
esportatori abituali relativamente alla
dichiarazione d’intento
I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti ad
effettuare un controllo particolare della dichiarazione
d’intento, verificando che:
sia
stata
spedita
o
consegnata
prima
dell’effettuazione dell’operazione,
sia stata redatta in conformità del modello
approvato con il D.M. 6.12.86,
contenga
l’indicazione
delle
generalità
del
dichiarante
del
periodo
di
validità,
ovvero
dell’ammontare massimo dell’operazione agevolabili.
Fatturazione dell’operazione da parte del
cedente
Successivamente al ricevimento della dichiarazione
d’intento, gli operatori economici che effettuano
cessioni di beni prestazione di servizi nei confronti
degli esportatori abituali devono:
emettere fattura in duplice esemplare sensi
dell’art. 21 del DPR 633/1972, nei termini stabiliti dal
medesimo articolo, con l’indicazione:
- operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, co.
1, lettera c), del DPR 633/1972,
- degli estremi della dichiarazione d’intento (numero
e data di emissione).
Sanzioni
Se il fornitore dell’esportatore abituale - in mancanza
di dichiarazione d’intento ovvero di una regolare
dichiarazione d’intento – non addebiti l’IVA in fattura
è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al
200% dell’imposta (relativa alle operazioni applicate
senza Iva), prevista dall’art. 7, co. 3, D.lgs.
471/1997.
Solidarietà per il pagamento dell’IVA
L’ 7, co. 3, D.lgs. 471/1997, al 2° periodo, precisa
che, qualora la dichiarazione d’intento sia stata
rilasciata in mancanza dei presupposti di legge
(status di esportatore abituale o splafonamento),
dell’omesso
pagamento
del
tributo
risponde
esclusivamente l’esportatore abituale (in altri termini
l’esportatore è l’unico obbligato al pagamento).
L’amministrazione finanziaria ha più volte escluso in
presenza di una dichiarazione d’intento qualsiasi
responsabilità in capo al fornitore dell’esportatore
abituale (cfr. Ris. Dip. Entrate, 12.7.90 n. 47.0084).
Solidarietà per il pagamento dell’IVA
Secondo la Cassazione: “il soggetto il quale, sulla
base di dichiarazioni d'intento false prodotte
dall'acquirente, emetta fattura in regime di non
imponibilità, è tenuto a versare la relativa IVA, con
sanzioni e interessi, se l'Amministrazione finanziaria,
contestandogli la mancata applicazione dell'imposta,
allega
elementi
diretti
a
provare
il
suo
coinvolgimento
nella
frode
posta
in
essere
dall'acquirente”.
Cass. civ., Sez. V, 11/11/2011, n. 23610
Comunicazione in via telematica dei dati
delle dichiarazioni d’intento
Il fornitore dell’esportatore abituale deve trasmettere
in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati
contenuti nelle lettere d’intento ricevute dalla
controparte, entro il giorno 16 del mese successivo,
avvalendosi del modello di comunicazione approvato
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 14.3.2005 e scaricabile dal relativo sito
Internet: www.agenziaentrate.it. (art. 11, comma 1,
lettera c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (conv.
L. 17/84), come modificato dall’art. 1, co. 381, L.
30.12.2004, n. 311, vedi Circ. 26.11.2005, n. 41/E).
Sanzioni per omessa comunicazione
In caso di omessa comunicazione si applica la
sanzione
amministrativa
dal
100
al
200%
dell’imposta (relativa alle operazioni fatturate senza
Iva al cessionario) prevista dall’art. 7, co. 4 bis,
D.lgs. 471/1997.
N.B. E’ ammissibile il ravvedimento inviando la
comunicazione omessa o quella corretta entro un
anno dall’omissione o dall’errore (Circ. Entrate 41/E
del 2005)
Solidarietà per il pagamento dell’IVA,
quale sanzione accessoria per lamancata
comunicazione
Secondo l’art. 1, co. 384, L. 30.12.2004, n. 311,
chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma
381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è
responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della
dichiarazione ricevuta.
N.B. Occorre il concorso “penalistico” nella frode IVA.
Trasferimento del plafond nelle
operazioni straordinarie
La regola applicabile alle ipotesi di trasformazione
sostanziale
oggettiva
(cessione
d’azienda,
conferimento d’azienda, fusione, ecc.) è stata
individuata dal cessato Dipartimento delle entrate
con Ris. 29.7.1998, n. 93/E e Circ. 9.6.1998, n.
144/E.
Il plafond può essere utilizzato dal soggetto
subentrante se:
-sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi;
- Vi sia prosecuzione dell’attività di esportazione.
Trasferimento del plafond in caso di
affitto d’azienda
Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è
necessario che:
- tale trasferimento sia espressamente previsto nel
relativo contratto;
- ne
sia
data
comunicazione
con
lettera
raccomandata entro trenta giorni all‘Ufficio delle
Entrate competente per territorio (art. 8, co. 4).
Regolarizzazione in caso di
splafonamento
Il superamento del plafond disponibile può essere
regolarizzato dalla cessionario secondo le indicazioni
fornite dalla Circolare del Dipartimento delle entrate
17.5.2000, n. 98/E (v Circ. 12.6.2002, n.50/E):
In pratica l’operatore può provvedere:
mediante emissione di apposita autofattura,
richiedere al proprio cedente/prestatore di
emettere una nota di variazione in aumento dell’Iva
non addebitata in fattura,
provvedere alla regolarizzazione in sede di
liquidazione Iva periodica.
Regolarizzazione mediante autofattura
Il cessionario può provvedere autonomamente alla
regolarizzazione:
- emettendo di autofattura, in duplice esemplare,
contenente gli estremi identificativi di ciascun
fornitore, il numero progressivo di protocollo delle
fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond
e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata,
- provvedendo al versamento dell'imposta oltre agli
interessi e alle sanzioni nella misura ridotta ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997,
- annotando l'autofattura nel registro degli acquisti,
- presentando l'autofattura all’Ufficio delle entrate.
Regolarizzazione tramite il cedente
Il cessionario/committente può altresì effettuare la
regolarizzazione dello splafonamento:
- richiedendo al cedente o prestatore: di effettuare
le variazioni in aumento dell'Iva non addebitata in
fattura ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del
1972.
N. B. In tal caso resta a carico dello stesso
cessionario/committente l'obbligo del pagamento
degli interessi e delle sanzioni. Ove la violazione
non sia stata constatata o accertata il contribuente
può avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 472 del 1997.
Regolarizzazione in sede di liquidazione
periodica
La regolarizzazione può, infine, essere effettuata in
sede di liquidazione periodica, mediante la
contabilizzazione della maggiore imposta derivante
dall'autofattura emessa e degli interessi dell'Iva a
debito.
N.B. Il cessionario/committente dovrà quindi:
- presentare un esemplare dell'autofattura al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
- annotare la stessa nel registro degli acquisti,
- versare con F24 la sanzione prevista dall'art.7,
comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Regolarizzazione in caso di
splafonamento – Pagamento degli
interessi delle sanzioni - Possibilità di
ravvedimento operoso
In caso di regolarizzazione dello splafonamento,
resta fermo l’obbligo del cessionario/committente di
versare interessi e sanzioni.
Il cessionario/committente potrà comunque avvalersi
del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs.
472/1997, qualora la violazione non sia già stata
constatata o accertata dall’ufficio.
Art. 8 bis
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non
comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
mare e destinate all'esercizio di attività commerciali
o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla
pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse
le unità da diporto di cui allalegge 11 febbraio 1971,
n. 50 (95) (99) ;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (96);
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad
Art. 8 bis- segue Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non
comprese nell'articolo 8:
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini
di
carenaggio,
relativi
alla
costruzione,
manutenzione,
riparazione,
modificazione,
trasformazione,
assiemaggio,
allestimento,
arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli
apparati motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere
a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire
ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle
Art. 9
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
1)
i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonché i
trasporti relativi a beni in importazione i cui
corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma
del primo comma dell'art. 69;
Non imponibilità dei trasporti
internazionali di persone
Costituiscono servizi internazionali non imponibili i
trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio
dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto. Poiché ai sensi
dell’art. 7 quater , lett. b), le prestazioni di trasporto
di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa
nel territorio dello Stato (criterio della proporzionalità
territoriale) la non imponibilità riguarda solo la tratta
percorsa nel territorio nazionale (da stabilire secondo
criteri forfettari (v, C.M. 7.3.80 n. 420390 e Ris. Entr.
23.4.1997, n. 89/E), perché la tratta internazionale è
fuori campo IVA.
Non imponibilità dei trasporti
internazionali di persone
Costituisce trasporto internazionale non imponibile
quello eseguito in dipendenza di unico contratto,
anche se effettuato da più vettori.
Si considerano trasporti internazionali non imponibili
anche le crociere circolari, che iniziano e terminano
in un porto nazionale dopo aver toccato più porti
extra UE.
Non imponibilità dei trasporti
internazionali di cose
Costituiscono servizi internazionali non imponibili i
trasporti relativi:
- a beni in esportazione,
- in transito,
- in importazione temporanea,
- nonché i trasporti relativi a beni in importazione, i
cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69 DPR 633/1972.
Non imponibilità dei trasporti
internazionali di cose
Occorre ricordare che i trasporti internazionali di beni
sono imponibili in Italia:
- se resi a favore di committenti ivi stabiliti (art. 7
ter, lett. b),
- se trattandosi di trasporti intracomunitari, la
relativa esecuzione ha inizio in Italia (7 sexies, lett.
c),
- se non sono trasporti intracomunitari e resi a
favore di un soggetto non stabilito, sono rilevanti in
Italia solo per la relativa tratta.
Non imponibilità dei trasporti
internazionali di cose
Se l’esportatore è soggetto stabilito in Italia:
-il trasporto internazionale risulta non imponile ai
sensi dell’art. 9, e forma il plafond, anche se i beni
vengano esportati da altro Paese UE (Ris. Ag. Entrate
20.12.2010, n. 34/E),
- il trasporto è rilevante in Italia, ancorché non
imponibile anche se i beni vengano trasportati da un
Paese UE ad altro Paese extra UE ai sensi dell’art. 9,
n. 9 (Circ. Ag. Entrate 12.2.2010, n. 12/E, risp. 3.3).
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
3)
i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers
e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in temporanea importazione nonché a quelli relativi a
beni in importazione sempreché i corrispettivi dei
noleggi e delle locazioni siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione,
in transito o in temporanea importazione nonché ai
trasporti di beni in importazione sempreché i
corrispettivi
dei
servizi
di
spedizione
siano
assoggettati all'imposta a norma del primo comma
dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
5)
i
servizi
di
carico,
scarico,
trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura,
misurazione,
controllo,
refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai
beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea ovvero relativi a beni in importazione
sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione
degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a
trasporti internazionali di persone o di beni, ai
noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli
relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio
della UE; cessioni di licenze all’esportazione;
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per
conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunità economica europea;
Art. 9 – segue Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali non imponibili:
8)
le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del
Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(montaggio,
trasformazione,
riparazione,
ecc.)
eseguiti su beni di provenienza estera non ancora
definitivamente importati, nonché su beni nazionali,
nazionalizzati o comunitari destinati ad essere
esportati da o per conto del prestatore del servizio o
del committ. non residente nel territorio dello Stato.
FINE DELLA PRESENTAZIONE
Si ringrazia per l’attenzione
Fabrizio CERIONI