quesito differenza tra leasing finanziario ed operativo

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quesito differenza tra leasing finanziario ed operativo
QUESITO DIFFERENZA TRA LEASING FINANZIARIO ED OPERATIVO
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
11 gennaio 2007
IL QUESITO
“Vorrei chiarimenti circa la differenza fiscale e formale, tra l'acquisto in leasing ed il noleggio
operativo, di un bene strumentale. E' vero che l'acquirente che stipula un contratto in leasing,
noleggia il bene finanziato? Ha la facoltà del riscatto finale e non ha diritto ad alcun servizio di
assistenza? Nel noleggio operativo invece, l'acquirente noleggia il bene finanziato, non ha diritto al
riscatto, ma la finanziaria deve garantirgli il servizio tecnico, anche avvalendosi di società terze? E'
vero che il contratto di noleggio operativo se non viene disdettato, dall'acquirente, alla scadenza
dello stesso, si rinnova in automatico? Quale è la motivazione per scegliere un tipo di contratto
anziché l'altro?”
LA RISPOSTA
Ella richiede un chiarimento tra “l’acquisto in leasing ed il noleggio operativo”; in pratica tra quello
che nel linguaggio più propriamente tecnico (ad esempio degli IAS) viene chiamato leasing
finanziario e leasing operativo.
In realtà il contratto di leasing è un contratto atipico, cioè un contratto che non è tipizzato dal
Codice Civile. Ciò non significa che non esista o che non sia normato ad esempio dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, tant’è che questo tipo di contratto è assolutamente frequente. Tuttavia non
troveremo un articolo del Codice Civile che ci dica quali sono le caratteristiche giuridico-contrattuali
dell’uno e dell’altro.
Ecco perché molti dei quesiti che Ella pone potranno essere risolti facendo riferimento alla prassi
ed alla consuetudine e, soprattutto, agli accordi intervenuti tra le parti nell’esercizio della loro
reciproca autonomia contrattuale.
Allora è bene porre subito in evidenza la peculiarità che nel contratto di leasing viene a svolgere
l'interesse dell'utilizzatore rispetto al bene oggetto di godimento. L'utilizzatore, infatti, può
perseguire un interesse di mero godimento del bene (ottenendo dal concedente un mero
finanziamento per il conseguimento della sola disponibilità: si pensi all'ipotesi di acquisto in leasing
di un bene a rapida obsolescenza, il nolo operativo appunto, il quale, al termine del periodo di
godimento è privo di qualunque interesse per l'utilizzatore stesso che non intenderà acquisirne la
proprietà) oppure può perseguire un interesse di acquisizione del bene stesso (ottenendo dal
concedente un finanziamento per l'acquisto della proprietà: si pensi al leasing finanziario su un
bene immobile di importante valore, che al termine del periodo di godimento conserva ancora un
importante valore per l'utilizzatore che intenderà acquistarlo).
Proprio in ragione della differente funzione svolta dalle due tipologie di leasing, la giurisprudenza è
giunta a connotare la prima figura (leasing di godimento o noleggio operativo o leasing operativo)
come mero contratto di durata suscettibile di essere disciplinato dall’art. 1458 del Codice Civile
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mentre è giunta a connotare la seconda figura (leasing traslativo o finanziario) come forma di
traslazione analoga alla vendita con riserva di proprietà.
Ecco perché, di norma, il leasing finanziario è finalizzato al riscatto al contrario del leasing
operativo. Ed ancora, ecco perché nel noleggio operativo l’efficienza del bene è fondamentale e di
norma è il concedente che ne risponde ponendo in essere il servizio di assistenza. Ed ancora
perché parlare di rinnovo automatico nel leasing finanziario è fuori luogo in quanto c’è di mezzo il
riscatto.
Le norme bilancistiche internazionali addirittura parificano il leasing finanziario all’acquisizione di
una immobilizzazione e ne prevedono l’iscrizione nell’attivo patrimoniale. Al contrario il leasing
operativo va inquadrato come godimento di beni di terzi.
Per concludere: se l’interesse è di mero godimento si preferirà i leasing operativo, se è di
acquisizione di un bene di durata superiore al contratto si preferirà il leasing finanziario.
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