quesito differenza tra leasing finanziario ed operativo
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quesito differenza tra leasing finanziario ed operativo
QUESITO DIFFERENZA TRA LEASING FINANZIARIO ED OPERATIVO ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 11 gennaio 2007 IL QUESITO “Vorrei chiarimenti circa la differenza fiscale e formale, tra l'acquisto in leasing ed il noleggio operativo, di un bene strumentale. E' vero che l'acquirente che stipula un contratto in leasing, noleggia il bene finanziato? Ha la facoltà del riscatto finale e non ha diritto ad alcun servizio di assistenza? Nel noleggio operativo invece, l'acquirente noleggia il bene finanziato, non ha diritto al riscatto, ma la finanziaria deve garantirgli il servizio tecnico, anche avvalendosi di società terze? E' vero che il contratto di noleggio operativo se non viene disdettato, dall'acquirente, alla scadenza dello stesso, si rinnova in automatico? Quale è la motivazione per scegliere un tipo di contratto anziché l'altro?” LA RISPOSTA Ella richiede un chiarimento tra “l’acquisto in leasing ed il noleggio operativo”; in pratica tra quello che nel linguaggio più propriamente tecnico (ad esempio degli IAS) viene chiamato leasing finanziario e leasing operativo. In realtà il contratto di leasing è un contratto atipico, cioè un contratto che non è tipizzato dal Codice Civile. Ciò non significa che non esista o che non sia normato ad esempio dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tant’è che questo tipo di contratto è assolutamente frequente. Tuttavia non troveremo un articolo del Codice Civile che ci dica quali sono le caratteristiche giuridico-contrattuali dell’uno e dell’altro. Ecco perché molti dei quesiti che Ella pone potranno essere risolti facendo riferimento alla prassi ed alla consuetudine e, soprattutto, agli accordi intervenuti tra le parti nell’esercizio della loro reciproca autonomia contrattuale. Allora è bene porre subito in evidenza la peculiarità che nel contratto di leasing viene a svolgere l'interesse dell'utilizzatore rispetto al bene oggetto di godimento. L'utilizzatore, infatti, può perseguire un interesse di mero godimento del bene (ottenendo dal concedente un mero finanziamento per il conseguimento della sola disponibilità: si pensi all'ipotesi di acquisto in leasing di un bene a rapida obsolescenza, il nolo operativo appunto, il quale, al termine del periodo di godimento è privo di qualunque interesse per l'utilizzatore stesso che non intenderà acquisirne la proprietà) oppure può perseguire un interesse di acquisizione del bene stesso (ottenendo dal concedente un finanziamento per l'acquisto della proprietà: si pensi al leasing finanziario su un bene immobile di importante valore, che al termine del periodo di godimento conserva ancora un importante valore per l'utilizzatore che intenderà acquistarlo). Proprio in ragione della differente funzione svolta dalle due tipologie di leasing, la giurisprudenza è giunta a connotare la prima figura (leasing di godimento o noleggio operativo o leasing operativo) come mero contratto di durata suscettibile di essere disciplinato dall’art. 1458 del Codice Civile RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 mentre è giunta a connotare la seconda figura (leasing traslativo o finanziario) come forma di traslazione analoga alla vendita con riserva di proprietà. Ecco perché, di norma, il leasing finanziario è finalizzato al riscatto al contrario del leasing operativo. Ed ancora, ecco perché nel noleggio operativo l’efficienza del bene è fondamentale e di norma è il concedente che ne risponde ponendo in essere il servizio di assistenza. Ed ancora perché parlare di rinnovo automatico nel leasing finanziario è fuori luogo in quanto c’è di mezzo il riscatto. Le norme bilancistiche internazionali addirittura parificano il leasing finanziario all’acquisizione di una immobilizzazione e ne prevedono l’iscrizione nell’attivo patrimoniale. Al contrario il leasing operativo va inquadrato come godimento di beni di terzi. Per concludere: se l’interesse è di mero godimento si preferirà i leasing operativo, se è di acquisizione di un bene di durata superiore al contratto si preferirà il leasing finanziario. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2