convegno: Sistema duale

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convegno: Sistema duale
CFP CANOSSIANO DI VERONA
IL FUTURO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Caratteristiche del Sistema Duale e vantaggi per le aziende
Beniamino Caputo
Introduzione
L’alternanza scuola-lavoro articola periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze in aziende, ma anche in associazioni, enti pubblici e
del terzo settore, ecc... Introdotta come possibilità dalla legge 53/2003, è stata resa
obbligatoria dall’anno scolastico 2015/2016, con la legge 107/20151.
Con il Capo V del decreto legislativo 81 del 2015, si è riformato l’apprendistato cosiddetto
“duale”2, cioè un contratto di lavoro finalizzato al raggiungimento di un titolo di studio di
livello secondario o terziario attraverso la collaborazione costante tra istituzione formativa
ed impresa, con una presenza a scuola di non più del 50% del monte ore di studio.
Il forte abbattimento del costo del lavoro degli apprendisti introdotto dalla modifica
normativa, che riconosce uno scambio significativo tra retribuzione e formazione,
potrebbe rappresentare la svolta per una reale diffusione di tale opportunità, fino ad oggi
non utilizzata dalle imprese 3.
Infine, nell’ambito dello sviluppo delle politiche attive del lavoro, sono state realizzate
azioni per facilitare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. Oltre che a positivi
interventi di livello regionale, nel 2014 è stato avviato il programma nazionale di “Garanzia
Giovani”, che offre ai giovani ed in particolare ai NEET4 un'offerta di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio 5.
Il sistema duale
Il sistema duale si riferisce al modello di formazione alternata tra scuola e lavoro in cui le
istituzioni formative e i datori di lavoro collaborano nel processo formativo dei ragazzi.
Attraverso il sistema duale possono essere attivati percorsi volti a favorire il passaggio dal
mondo della scuola a quello del lavoro attraverso tre principali modalità:
 impresa formativa simulata durante il percorso curriculare,
 un’alternanza scuola-lavoro di 400 ore (nella quale si prevede che la metà del
percorso formativo sia in azienda)
 il nuovo apprendistato, per il conseguimento dei titoli di istruzione e formazione e
della qualificazione professionale.
1 Il comma 33 dell’articolo 1 della legge 107 prevede che si realizzi l’alternanza scuola lavoro per almeno 200 ore nell’ultimo triennio
dei licei ed almeno 400 ore in quello degli istituti tecnici e professionali
.
2 L’apprendistato duale è molto diffuso ad esempio in Germania, dove sono circa 1,5 milioni gli studenti che raggiungono il titolo di
studio secondario attraverso tale istituto contrattuale.
3 Introdotto con il decreto legislativo 276 del 2003 e già riformato nel 2011, l’apprendistato duale vedeva nel 2013 ancora solo 3.900
apprendisti in Italia, di cui 3.000 a Bolzano.
4. Acronimo di Not (engaged) in Education, Employment or Training, indica persone non impegnate nello studio, nel lavoro o nella
formazione.
5 Ad agosto 2016, il numero dei giovani complessivamente registrati a Garanzia Giovani era pari a 1.118.253, anche se solo a 375.528
è stata proposta almeno una misura del programma
Il sistema Duale
Il sistema duale, dunque non si esplica solo nell’apprendistato ma può essere realizzato
anche attraverso di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di Impresa formativa simulata,
intesa come strumento propedeutico all’alternanza scuola/lavoro o all’apprendistato, in
particolare per gli studenti 14enni.
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L’alternanza scuola-lavoro
Con la locuzione alternanza scuola-lavoro si fa riferimento a periodi di apprendimento in
contesti di lavoro svolti come parte integrante dei percorsi formativi. L’art. 4 L.53/2003,
prevede la possibilità per i giovani di realizzare i corsi del secondo ciclo svolgendo l’intera
formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto
la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza [….]disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.
La Legge 107/2015 ai commi 33 e 34 specifica che i percorsi di alternanza scuola-lavoro
sono attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
L’alternanza può essere svolta con diverse modalità anche mixate tra loro riferibili non solo
a tirocini curriculari o extra-curriculari ma può riguardare anche visite guidate in azienda,
utilizzo di laboratori e l’impresa formativa simulata. Infine, l’alternanza può essere svolta
anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero.
L’apprendistato di primo livello nel sistema duale
In base all’articolo 43 comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 l’apprendistato di primo livello
integra, nel sistema duale, formazione e lavoro per il conseguimento dei titoli di istruzione
e formazione e della qualificazione professionale (D.lgs. n. 13/2013). Questo tipo di
apprendistato è specificatamente strutturato per coniugare la formazione sul lavoro
effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni
formative.
Il comma 2 dello stesso art. 43 del D.lgs. n.81/2015 prevede che possono essere assunti
con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, nonché per
il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica
superiore, quindi anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano
compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si applica in tutti
i settori di attività nell’ambito del settore privato.
Durata del contratto di apprendistato di primo livello
Fermo restando il limite minimo di 6 mesi, fissato dalla disciplina generale, la durata del
contratto deve essere intesa come la durata del periodo formativo al termine del quale il
rapporto può cessare per libera scelta delle parti. La durata viene determinata in
considerazione della qualifica e del diploma da conseguire è non può in ogni caso essere
superiore a tre anni, ovvero quattro anni nel caso di diploma quadriennale regionale (art.
43 comma 2 del D.lgs. 81/2015).
Possono, quindi, essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore ai 4
anni con giovani iscritti a partire dal secondo anni dei percorsi di istruzione secondaria
superiore sia per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, sia per
l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelli previsti dai
vigenti regolamenti scolastici anche utili ai fini del conseguimento del certificato si
specializzazione tecnico superiore (art. 43 comma 5).
Infine, possono essere stipulati contratti di durata non superiore a due anni per i giovani
che frequentano il corso annuale integrativo e che si conclude con l’esame di stato (art 6
comma 5 DPR 15 marzo 2010 n. 87).
Il datore di lavoro può prorogare fino ad un anno il contrato dei giovani qualificati e
diplomati che hanno concluso positivamente il percorso formativo per consolidare e
acquisire ulteriori competenze tecnico professionali e specialistiche, o il diploma di
maturità professionale in esito al corso annuale integrativo.
Una proroga annuale è prevista anche quando al termine del periodo di formazione
prevista l’apprendista non ha ancora conseguito la qualifica, il diploma il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo.
Nelle Regioni e Provincie Autonome in cui è presente un sistema di alternanza scuolalavoro, i contratti collettivi di lavoro possono prevedere anche modalità di utilizzo
dell’apprendistato scolastico di istruzione secondaria anche a tempo determinato per lo
svolgimento di attività stagionali.
La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato è rimessa alle regioni previo
accordo in conferenza permanete per i rapporti tra o stato e le regioni e le Province
autonome.
Retribuzione e benefici per le aziende
L’apprendistato disegnato dal D.lgs. 81/2015 consente un significativo abbattimento degli
oneri a carico delle aziende, non più limitato a quello della decontribuzione.
Fermo restando le previsioni della contrattazione collettiva, l’art. 43 comma 7 del D.lgs. n.
81/2015 stabilisce che per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di
lavoro è del tutto esonerato da qualsiasi obbligo retributivo, mentre per le ore di
formazione svolte a carico del datore di lavoro deve essere riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di quello che gli sarebbe di norma dovuta.
Con riferimento ai benefici contributivi, per i dipendenti di aziende fino a 9 dipendenti
viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto. Per
gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%, come per tuti gli altri contratti di
lavoro di apprendistato.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.
Queste disposizioni portano il costo dell’azienda a circa il 40% di quello di un lavoratore
qualificato e rende sostenibile un contratto con elevato investimento formativo.
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Il sistema Duale
L’attivazione del contratto di apprendistato
Per attivare un contratto di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro è tenuto a
sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto.
Infine è data la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in
professionalizzante dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale per
conseguire la qualificazione professionale. La condizione è che la durata massima
complessiva dei due periodi non ecceda quella specificatamente prevista dalla
contrattazione collettiva.
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La formazione
I periodi di formazione interna e esterna dovranno essere articolate secondo le esigenze
formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate
agli apprendimenti ordinamentali. La formazione esterna deve essere svolta presso
l‘istituzione formativa cui è iscritto lo studente.
Il limite massimo della formazione esterna all’imprese è fissato nella misura del 60% per
gli studenti del secondo ano dei percorsi di IeFP. Questa quota si riduce al 50% per gli iscritti
al terzo e al quarto anno dei percorsi di IeFP e per l’anno successivo finalizzato al
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Il DM 12 ottobre 2015 con cui sono stati fissati gli standard formativi dei contratti di
apprendistato ha specificato che la formazione interna deve essere pari alla differenza tra
e ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna che non può
superare il 70% per il secondo anno si istruzione, il 65% per il terzo, quarto e quinto anno
di istruzione e per l’anno integrativo finalizzato al conseguimento del diploma, il 60% per
il primo e secondo anno IeFP e per l’istruzione superiore di livello universitario, il 50% per
il terzo e quarto anno IeFP e per il certificato IFTS.
Oltre al protocollo, il DM individua anche lo schema di Piano Formativo Individuale e il
dossier individuale dell’apprendista.
Per promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorendo il raccordo didattico e
organizzativo tra istituzione formativa e impresa finalizzato ad una vera e propria
coprogettazione viene prevista la presenza di due tutor che collaborano alla compilazione
del dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione della attività svolte e
delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato,
anche in caso di risoluzione anticipata.
I sensi del DM del 12 ottobre, l’impresa che assume deve dimostrare di avere capacità
strutturali, ossia spazi per poter svolgere la formazione interna, e nel caso di studenti con
disabilità il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’imprese deve,
inoltre, possedere capacità tecniche ovvero disponibilità strumentale per lo svolgimento
della formazione interna, capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor
aziendali.