Stand/Etat: 23.03.2015 NATIONALRAT / CONSEIL
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Stand/Etat: 23.03.2015 NATIONALRAT / CONSEIL
e-parl 27.04.2015 11:18 Stand/Etat: 23.03.2015 NATIONALRAT / CONSEIL NATIONAL / CONSIGLIO NAZIONALE Sondersession Mai 2015 / Session spéciale mai 2015/ Sessione speciale maggio 2015 Ergänzung zu den Tagesordnungen Complément aux ordres du jour Complemento agli ordini del giorno Behandlung in Kat. IV / traitement en cat. IV Anträge des Bundesrates / Propositions du Conseil fédéral / Dichiarazione del Consiglio federale + Annahme - Adoption - Adozione - Ablehnung - Rejet - Reiezione Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze 14.4239 n Po. Wermuth. Bericht über das Ausmass der Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der Schweiz Po. Wermuth. Rapport sur l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale en Suisse Po. Wermuth. Rapporto sulle dimensioni della sottrazione d'imposta e dell'elusione fiscale in Svizzera (Bek./Opp. Aeschi Thomas) 13.3289 n Po. Kiener Nellen. Unitary Tax. Besteuerung internationaler Konzerne als Einheit Po. Kiener Nellen. Unitary Tax. Imposer les multinationales comme une unité Po. Kiener Nellen. Unitary tax. Imposizione di imprese multinazionali come un'unità - 13.3333 n Mo. Kiener Nellen. Finanztransaktionssteuer auch in der Schweiz Mo. Kiener Nellen. Introduire également en Suisse la taxe sur les transactions financières Mo. Kiener Nellen. Tassa sulle transazioni finanziarie anche in Svizzera - 13.3439 n Po. Darbellay. Besteuerung nach Aufwand. Internationaler Vergleich und volkswirtschaftliche Bedeutung Po. Darbellay. Imposition d'après la dépense. Comparaison internationale et importance économique Po. Darbellay. Imposizione secondo il dispendio. Confronto internazionale e importanza per l'economia nazionale - 13.3466 n Mo. Quadri. Steuerabzüge für Aufwendungen im Zusammenhang mit gemeinnütziger Arbeit Mo. Quadri. Défiscaliser les frais liés aux activités bénévoles Mo. Quadri. Rendere fiscalmente deducibili le spese legate all'esercizio del volontariato - 13.3482 n Po. Müller-Altermatt. Rechtliche Grundlagen für den Steuerpranger Po. Müller-Altermatt. Légaliser la mise au pilori des mauvais contribuables Po. Müller-Altermatt. Basi giuridiche per la gogna fiscale - 13.3490 n Mo. Fraktion BD. Kompetenzzentrum für ICT-Sicherheit Mo. Groupe BD. Sécurité des TIC. Création d'un centre de compétences Mo. Gruppo BD. Centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Guhl - 13.3504 n Mo. Hardegger. Gleiche Fristen für die Rechnungsstellung der Ärzte und die Rückerstattungspflicht der Krankenkassen Mo. Hardegger. Facturation par les médecins et obligation de remboursement par les caisses-maladie. Uniformiser les délais Mo. Hardegger. Stessi termini per la fatturazione del medico e l'obbligo di rimborso delle casse malati - Bekämpft Combattu Opposizione + e-parl 27.04.2015 11:18 -2- 13.3513 n Mo. von Graffenried. Unterstellung von Edelmetallen unter das Geldwäschereigesetz Mo. von Graffenried. Assujettir les métaux précieux à la loi sur le blanchiment d'argent Mo. von Graffenried. Assoggettare il commercio di metalli preziosi alla legge sul riciclaggio di denaro - 13.3533 n Po. Fehr Jacqueline. Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus Bekämpft Entwicklungsländern Combattu Po. Fehr Jacqueline. Flux financiers déloyaux et illicites en provenance Opposizione des pays en développement Po. Fehr Jacqueline. Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo (Bek./Opp. Aeschi Thomas) + e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 14.4239 – Postulato Rapporto sulle dimensioni della sottrazione d'imposta e dell'elusione fiscale in Svizzera Depositato da Wermuth Cédric Data del deposito 12.12.2014 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che illustri le dimensioni della sottrazione fiscale (riduzione d'imposta ottenuta commettendo infrazioni fiscali) e dell'elusione fiscale da parte di persone fisiche e giuridiche in Svizzera e che indichi al tempo stesso le misure che possono essere adottate per colmare le lacune nei controlli e nella legislazione. Motivazione Il Consiglio federale ha esaminato approfonditamente il fenomeno della sottrazione d'imposta e dell'elusione fiscale l'ultima volta nell'ormai lontano 1962, in un rapporto intitolato "Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung zur Motion Eggenberger betreffend wirksamere Bekämpfung der Steuerdefraudation" (FF 1962 I 1057 segg., versione tedesca). Nel rapporto di allora si stimava l'entità del gettito sottratto ai tre livelli statali a un volume totale compreso tra 268 e 346 milioni di franchi. Oggi il contesto fiscale è evidentemente più complesso, ma da allora sono evoluti anche i metodi scientifici a disposizione per indagare il fenomeno. In tempi recenti si sono fatti diversi tentativi, da parte di persone e istituzioni, per stimare l'entità attuale della sottrazione d'imposta nel nostro Paese. I risultati dipendono dal metodo e dall'approccio prescelti. A seconda dello studio, l'entità delle imposte sottratte annualmente è stimata tra i 5 e i 20 miliardi di franchi. Seguendo un nuovo approccio basato su uno studio realizzato (nel 2014) dall'ONG Tax Research UK, ho calcolato l'entità complessiva della sottrazione d'imposta e dell'elusione fiscale in Svizzera, giungendo a un importo compreso tra 23,5 e 28,9 miliardi di franchi l'anno (in base ai dati del 2011). Quest'ordine di grandezza potrebbe corrispondere fino al 15 per cento delle entrate complessive degli enti pubblici. Un rapporto del Consiglio federale sull'entità dell'evasione fiscale consentirebbe di mettere ordine in questa confusione di cifre e di analizzare sistematicamente i pregi e i difetti dei vari approcci. Lo stesso Consiglio federale ha dovuto riconoscere che negli ultimi anni l'etica fiscale in Svizzera è sensibilmente peggiorata (cfr. risposta all'interpellanza Kiener Nellen 10.3311, "Significativo peggioramento dell'etica fiscale"). Inoltre, nel rapporto complementare sulla e-parl 27.04.2015 11:18 riforma dell'imposizione delle imprese III (pag. 63), sostiene che la sottrazione d'imposta comporta annualmente perdite considerevoli di gettito per la Confederazione. Parere del Consiglio federale del 11.02.2015 Al fine di ottenere un bilancio della situazione, il Consiglio federale è disposto a discutere i punti forti e quelli deboli dei diversi approcci per valutare l'ampiezza della sottrazione d'imposta e ad allestire un rapporto che non indichi solo questi punti forti e deboli ma anche le misure per arginare la sottrazione d'imposta. Mentre la sottrazione d'imposta è caratterizzata dalla dissimulazione o dalla falsificazione della base di calcolo lorda e/o dall'indicazione di un dispendio superiore alla realtà, la pianificazione e l'elusione fiscale vogliono conseguire, nel quadro delle possibilità d'azione legali, l'ottimizzazione della base di calcolo lorda o del dispendio. Il concetto di elusione fiscale è molto ampio e può includere la riduzione del volume del lavoro, degli investimenti, del risparmio e del perfezionamento causata dalle imposte. Di conseguenza, definire l'elusione fiscale e poterne quindi valutare il volume in maniera affidabile è pressoché impossibile. Nel rapporto, l'elusione fiscale legale non sarà quindi tematizzata. Il rapporto si concentrerà poi sulle imposte sul reddito e sull'utile. Per quanto concerne la portata della sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha già pubblicato nel 2013 un documento di lavoro (Alowin Moes, Indikatoren der Mehrwertsteuer-Compliance. Die Schweiz im internationalen Vergleich, pubblicato all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Dokumentation> Zahlen und Fakten> Arbeitspapiere). Per l'allestimento del rapporto insorgeranno costi per un mandato esterno. Proposta del Consiglio federale del 11.02.2015 Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. Documenti Bollettino ufficiale - verbali Cronologia / verbali Data Consiglio 20.03.2015 CN Opposizione; discussione differita. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (13) Allemann Evi Badran Jacqueline Birrer-Heimo Prisca Chopard-Acklin Max e-parl 27.04.2015 11:18 Fehr Jacqueline Graf-Litscher Edith Jans Beat Kiener Nellen Margret Masshardt Nadine Munz Martina Pardini Corrado Schenker Silvia Steiert Jean-François Soggetti (in tedesco): Aiuto Ergänzende Erschliessung: 24 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3289 – Postulato Unitary tax. Imposizione di imprese multinazionali come un'unità Depositato da Kiener Nellen Margret Data del deposito 15.04.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto in cui descriva i vantaggi e gli svantaggi di un'imposizione delle imprese multinazionali come un'unità. Motivazione Dalla sua entrata in borsa, la Glencore non paga praticamente imposte in Svizzera. Anche Eric Schmidt, manager di Google, si vanta del fatto che la sua impresa non paga praticamente imposte negli Stati Uniti e in Europa, così come Starbucks, Apple, Facebook o Intel. Attraverso stratagemmi legali, le imprese multinazionali di questo genere trasferiscono i propri utili in luoghi in cui non vengono praticamente tassate. Dalle dichiarazioni di "Offshore Leaks" emerge che le piazze finanziarie offshore e le sedi di holding rivestono un ruolo fondamentale al riguardo. Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera, anche le imprese svizzere ricorrono a tale metodo. Nel 2011 oltre 173 miliardi di franchi, vale a dire il 17 per cento di tutti gli investimenti diretti svizzeri all'estero, sono stati depositati in piazze finanziarie offshore. Se si considerano le holding del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, nel 2011 oltre il 30 per cento degli investimenti diretti svizzeri è affluito nei paradisi fiscali, a fronte però di un esiguo 1,8 per cento dell'effettivo di personale totale impiegato dalle filiali svizzere all'estero. Le PMI non dispongono di queste prassi per eludere l'imposta. Anzi, devono sopportare l'intero onere dell'imposta, mentre i grandi gruppi si sottraggono. Nel frattempo il G-20 e l'OCSE hanno annunciato di voler lottare contro questa erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting, BEPS). Quale possibile soluzione il professor Sol Picciotto dell'Università di Lancaster propone una "unitary tax", ovvero che le imprese multinazionali vengano tassate secondo un principio unitario invece di considerare singolarmente gli utili conseguiti nei vari Paesi. e-parl 27.04.2015 11:18 L'UE sta elaborando un sistema simile, ovvero la "base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società" (CCCTB), che prevede il consolidamento degli utili e delle perdite delle imprese attive in diversi Stati, il divieto di prezzi di trasferimento all'interno dei gruppi e la possibilità di presentare un'unica dichiarazione d'imposta. L'utile consolidato del gruppo viene ripartito tra i diversi Paesi in cui è stato effettivamente conseguito in base ai tre fattori cifra d'affari, lavoro e patrimonio. In tal modo gli utili vengono tassati secondo le aliquote locali. Un gruppo svizzero con una filiale nell'UE rientrerebbe in questo sistema, che avrebbe il pregio di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi e di rafforzare l'equità fiscale. Parere del Consiglio federale del 29.05.2013 La ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese deve essere fatta sia a livello intercantonale, qualora la società sia attiva in diversi cantoni, sia a livello internazionale, se l'attività è svolta in diversi Stati. A livello intercantonale non sembra sussistere alcun elemento che indichi la necessità di sottoporre a revisione i metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese. Sul piano internazionale è necessario che i metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese attive in diversi Stati siano coordinati a livello bilaterale o multilaterale allo scopo di evitare le doppie imposizioni. In assenza di una base di imposizione mondiale uniforme, la ripartizione internazionale è attualmente effettuata sulla base delle norme stabilite dall'OCSE, che fanno riferimento principalmente alla nozione di stabile organizzazione e alle regole riguardanti i prezzi di trasferimento. Nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifiting) avviato dall'OCSE, è stata sollevata la problematica dei metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese. Un'analisi approfondita è attualmente in corso per sondare le soluzioni attuabili, come pure l'elaborazione di un piano d'azione. Quest'ultimo dovrà essere presentato al comitato degli affari fiscali nel mese di giugno del 2013. La Svizzera si impegna contro l'evasione fiscale. Per questo motivo essa partecipa e sostiene attivamente le discussioni in seno all'OCSE sulle possibilità di arginare l'evasione fiscale ed esamina l'attuazione dei risultati in Svizzera. In questo ambito è importante garantire condizioni di concorrenza uguali per tutti gli attori. Un'analisi della problematica e delle sue possibili soluzioni svolta in seno all'OCSE con la partecipazione della Svizzera è quindi più appropriata di un'analisi condotta autonomamente dal nostro Paese. Il Consiglio federale informerà a tempo debito. Proposta del Consiglio federale del 29.05.2013 Il Consiglio federale propone di respingere il postulato. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (20) Aebischer Matthias Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gross Andreas Hadorn Philipp Heim Bea Maire Jacques-André Marra Ada Piller Carrard Valérie Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Steiert Jean-François Tornare Manuel Voruz Eric e-parl 27.04.2015 11:18 Soggetti (in tedesco): AiutoUnternehmenssteuer multinationales Unternehmen Steuerausweichung Steuerveranlagung Besteuerungsgrundlage 24 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Ergänzende Erschliessung: e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3333 – Mozione Tassa sulle transazioni finanziarie anche in Svizzera Depositato da Kiener Nellen Margret Data del deposito 17.04.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) - in analogia alle proposte della Commissione europea per undici Stati membri dell'UE - con effetto dal 1° gennaio 2015. Al riguardo le transazioni in borsa e fuori borsa di azioni e obbligazioni devono essere tassate almeno con un'aliquota dello 0,1 per cento, mentre quelle dei derivati con almeno un'aliquota dello 0,01 per cento. La tassa deve comprendere anche i fondi d'investimento, i fondi hedge, i contratti derivati e i prodotti strutturati. Motivazione Il 22 gennaio 2013 la Commissione europea ha deciso di introdurre una TTF in undici Stati membri dell'UE. Il tributo sulle operazioni bancarie e di borsa dovrebbe produrre entrate per circa 33 miliardi di euro e la sua introduzione è prevista per il 1° gennaio 2014. La Commissione europea ha riflettuto su cosa fare per evitare l'elusione fiscale attraverso trasferimenti su altre piazze finanziarie. Per impedire questi trasferimenti a istituti finanziari al di fuori degli undici Stati partecipanti, si propone di fissare nella legge il principio secondo cui ai fini della tassazione è determinante il luogo di emissione del prodotto finanziario negoziato. In altre parole, sono assoggettati alla TTF anche gli Stati in cui avviene una negoziazione con titoli emessi in uno di questi undici Paesi. Questo varrà anche per Stati terzi come la Svizzera. La piazza finanziaria svizzera è pertanto fortemente interessata dalla TTF. Introducendo la TTF, la Svizzera contribuirebbe a stabilizzare i mercati finanziari. Nel contempo i cantoni potrebbero compensare almeno in parte le considerevoli perdite fiscali dovute alla riforma II dell'imposizione delle imprese. e-parl 27.04.2015 11:18 Oltre ad apportare entrate fiscali supplementari, la TTF avrebbe effetti regolatori, in particolare per quanto riguarda il trading ad alta frequenza, che comporta sempre un elevato rischio per la stabilità. L'industria finanziaria svizzera lotta da anni per accedere ai mercati finanziari europei. Un adeguamento alla TTF dell'UE verrebbe certamente valutato positivamente da quest'ultima. L'introduzione della TTF un anno dopo rispetto all'UE darà all'industria finanziaria svizzera il tempo necessario per effettuare gli adeguamenti richiesti. Parere del Consiglio federale del 14.06.2013 La tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) proposta dalla Commissione europea si prefigge di imporre, nella misura del possibile, tutte le transazioni del mercato secondario e i contratti di derivati. Ai sensi di un obiettivo d'incentivazione si prende coscientemente in considerazione un sensibile calo delle transazioni indotto dal carico fiscale, conformemente all'idea della tassa Tobin. Per contro, la tassa di negoziazione svizzera, disciplinata dalla legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), persegue unicamente un obiettivo fiscale e si concentra deliberatamente sui segmenti meno mobili per pregiudicare nel minor modo possibile l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. A tale scopo la legge esonera espressamente determinate transazioni (art. 14 LTB), determinati investitori (art. 17a LTB) e determinate parti contraenti (art. 19 LTB). Il Consiglio federale, che segue le discussioni condotte sul piano internazionale in merito alla TTF, ha constatato che non esiste consenso sull'introduzione di una simile tassa né tra i Paesi membri del G-20, per quanto riguarda una TTF a livello mondiale, né tra i Paesi dell'UE, per quanto concerne una TTF a livello europeo. L'introduzione di una TTF viene respinta soprattutto da Stati che ospitano piazze finanziarie importanti come la Gran Bretagna (Londra), il Lussemburgo e i Paesi scandinavi come la Svezia, la Finlandia e la Danimarca. Il Consiglio federale ha inoltre constatato che undici Paesi dell'UE favorevoli a una TTF (Belgio, Germania, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna) collaborano strettamente dall'autunno 2012 per far avanzare il progetto. Si può dunque supporre che il campo d'applicazione della TTF si limiterà a questi undici Paesi, con le riserve legate a tutte le questioni non ancora risolte concernenti, da un lato, l'applicazione del principio di residenza a tutte le persone implicate nella transazione e, dall'altro lato, l'applicazione del principio del luogo di emissione a tutti i prodotti finanziari negoziati. Il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione nell'ambito della TTF. Al momento non vede tuttavia alcun motivo per scostarsi dalla posizione assunta in occasione della sua seduta del 28 aprile 2010 e confermata da allora a varie riprese: per mantenere la stabilità finanziaria intende accordare la priorità a vincoli regolatori con le banche. Tale metodo è infatti più efficace dell'applicazione di misure fiscali incentivanti. Per il Consiglio federale le misure fiscali potrebbero entrare in linea di conto se una procedura coordinata si delineasse sul piano internazionale. Esso riesaminerebbe pertanto la propria posizione se venisse adottata una soluzione che associ i Paesi membri del G-20 e le principali piazze finanziarie. Proposta del Consiglio federale del 14.06.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (25) e-parl 27.04.2015 11:18 Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline Carobbio Guscetti Marina Friedl Claudia Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine Nordmann Roger Nussbaumer Eric Reynard Mathias Rossini Stéphane Schelbert Louis Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe Semadeni Silva Tornare Manuel Tschümperlin Andy Soggetti (in tedesco): Aiuto Steuer auf Finanztransaktionen Derivate Hedgefonds Ergänzende Erschliessung: 24 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Kapitalanlage e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3439 – Postulato Imposizione secondo il dispendio. Confronto internazionale e importanza per l'economia nazionale Depositato da Darbellay Christophe Data del deposito 13.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Nel quadro del messaggio concernente l'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione forfettaria, il Consiglio federale è incaricato di eseguire un confronto tra Paesi e di indicare quali altri Paesi applicano modelli simili all'imposizione secondo il dispendio come pure le misure da essi utilizzate per favorire l'insediamento di contribuenti privati facoltosi. Occorre inoltre illustrare l'importanza per l'economia nazionale dell'imposizione secondo il dispendio con riferimento alle regioni svizzere interessate nonché il potenziale futuro. Motivazione L'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione forfettaria intende sopprimere la possibilità di imporre le persone private straniere benestanti secondo il loro tenore di vita. Al riguardo si critica ripetutamente che nel confronto internazionale tra i modelli dell'imposizione secondo il dispendio la Svizzera è sola. In questo contesto è importante conoscere e capire quali altri Paesi applicano modelli d'imposizione analoghi. Nonostante sia noto che un gran numero di Paesi applica modelli d'imposizione che presentano analogie (ad es. Gran Bretagna, Austria, Portogallo, Malta), manca tuttavia un confronto internazionale esaustivo tra Paesi. Alla luce del fatto che il Consiglio federale in un prossimo futuro licenzierà il messaggio concernente l'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione forfettaria, è opportuno eseguire il confronto richiesto direttamente nel quadro del messaggio e non in un rapporto separato. In vista degli imminenti dibattimenti è altresì importante che il messaggio del Consiglio federale illustri il significato per l'economia nazionale dell'imposizione secondo il dispendio con riferimento alle regioni svizzere interessate nonché il relativo potenziale futuro. Parere del Consiglio federale del 21.08.2013 Il messaggio concernente la revisione dell'imposizione secondo il dispendio (FF 2011 5433) licenziato dal Consiglio federale il 29 giugno 2011 contiene numerose indicazioni sul e-parl 27.04.2015 11:18 significato economico dell'imposizione forfettaria. Il messaggio espone anche le regolamentazioni degli altri Stati riguardo all'imposizione dei cittadini stranieri. Nel quadro del dibattito parlamentare, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha messo a disposizione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati altre ampie informazioni in merito. Contiene indicazioni analoghe anche il messaggio concernente l'iniziativa popolare "Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)", che il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il 26 giugno 2013. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la richiesta del postulato. Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere il postulato. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (9) Amherd Viola Brunner Toni Buttet Yannick Feller Olivier Gschwind Jean-Paul Moret Isabelle Pelli Fulvio Regazzi Fabio Rime Jean-François Soggetti (in tedesco): Pauschalsteuer Volksinitiative Aiuto Ländervergleich Evaluation wirtschaftliche Auswirkung Ergänzende Erschliessung: 24 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Steuerrecht e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3466 – Mozione Rendere fiscalmente deducibili le spese legate all'esercizio del volontariato Depositato da Quadri Lorenzo Data del deposito 18.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Con la seguente mozione si chiede una revisione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e della legge federale sull'imposta federale diretta alfine da rendere deducibili, ad esempio tramite dei forfait, le spese legate all'esercizio del volontariato. Motivazione Il volontariato, specie nel settore sociale, diventa un supporto sempre più importante all'attività dell'ente pubblico, di fondazioni o di organizzazioni private. La casistica è innumerevole e variegata. Un esempio fra i molti possibili è quello dei volontari attivi nelle case per anziani, spesso una compagnia ed un sostegno di grande valore per molti anziani soli. In un studio realizzato dall'Associazione ticinese Terza Età sulla base dei dati statistici 2008, si ipotizzava che a livello svizzero il valore del volontariato organizzato (immaginando che ogni ora prestata "valga" 25 franchi) superasse i 6,7 miliardi di franchi annui. In altre valutazioni le cifre indicate sono anche superiori (una realizzata nel 1997 parla di 19,4 miliardi di franchi). Il rapporto sul volontariato in Svizzera del 2004, a pagina 12, rileva come i fornitori di prestazioni volontarie sempre più spesso si aspettino degli incentivi. Ed è anche corretto che questi incentivi ci siano. L'importante attività del volontariato merita un riconoscimento anche di tipo economico, senza voler entrare nella logica della remunerazione monetaria della prestazione, che contraddirebbe lo spirito del volontariato. Al proposito tuttavia si osserva che, mentre le cosiddette liberalità sono fiscalmente deducibili, lo stesso non vale per le spese affrontate dai volontari nell'esercizio delle loro attività di utilità e-parl 27.04.2015 11:18 pubblica. Dal 2011 sono inoltre deducibili, fino ad un massimo di 10 000 mila franchi, anche le donazioni ai partiti politici. Il problema è noto da vari anni a livello federale ed è tutt'ora irrisolto. L'ultimo tentativo al proposito risale al 2006 quando, seguendo il parere del Consiglio federale, venne respinto il postulato 01.3004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, dato (appunto) 2001. A dodici anni di distanza dalla presentazione del citato postulato, e con nel frattempo l'aggiunta della possibilità di dedurre le donazioni ai partiti, una nuova rivalutazione del tema nell'ottica di rendere deducibili, quanto meno in modo forfettario, le spese legate all'esercizio del volontariato, si giustifica. Parere del Consiglio federale del 28.08.2013 Il Consiglio federale sostiene gli sforzi per promuovere il lavoro di pubblica utilità, poiché chi si impegna per la comunità a titolo volontario contribuisce al funzionamento della società. La deducibilità fiscale delle liberalità ai partiti politici fino a 10 000 franchi introdotta per considerazioni d'ordine istituzionale non può però essere paragonata alle spese dei volontari nell'attività di pubblica utilità. Come già spiegato dal Consiglio federale nei suoi pareri al postulato CET-N 01.3004, alla mozione Streiff-Feller 11.3083 e alla mozione Moret 11.3636, gli sgravi fiscali non costituiscono tuttavia sempre lo strumento di sostegno idoneo. In linea di principio la politica fiscale dovrebbe promuovere obiettivi non fiscali soltanto alle seguenti tre condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente: in primo luogo deve effettivamente sussistere un problema sostanziale di politica economica, sociale e/o collettiva (necessità di intervento). Secondariamente, l'impiego dello strumento di politica fiscale deve essere in grado di risolvere almeno in parte questo problema (effettività). Infine, i provvedimenti di politica fiscale devono presentare un miglior grado di efficienza rispetto ad altri strumenti di politica economica (efficienza). Il Consiglio federale ritiene che nell'ambito del lavoro di pubblica utilità non esista attualmente alcun problema sostanziale di politica economica, sociale o collettiva. Anche in riferimento all'effettività e all'efficienza, una nuova deduzione non è opportuna, in quanto genera effetti di trascinamento dato che il lavoro di pubblica utilità viene svolto in misura considerevole anche senza deduzioni fiscali. In considerazione della natura del sistema, i contribuenti con un reddito elevato otterrebbero maggiori sgravi fiscali a causa della progressione delle tariffe. Per contro, le persone attive nel volontariato senza un reddito imponibile o con un reddito al di sotto della soglia minima di imponibilità non potrebbero beneficiare di questa deduzione. Ai fini della promozione del lavoro di pubblica utilità, il governo non ritiene pertanto opportuno indennizzare finanziariamente in modo indiretto questa attività introducendo una nuova deduzione nel diritto tributario. A prescindere da queste considerazioni di fondo, l'introduzione di una nuova deduzione non organica per il lavoro di pubblica utilità complicherebbe il diritto tributario e solleverebbe nuovi problemi di delimitazione. L'esecuzione e la tassazione risulterebbero più difficili. Tuttavia, anche l'introduzione di una deduzione forfettaria non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo, poiché le fattispecie sono troppo diverse per applicare un importo forfettario sensato. Occorre evidenziare che il diritto vigente prevede già incentivi volti a promuovere le organizzazioni di pubblica utilità e quindi l'attività di pubblica utilità in forma istituzionalizzata. Le liberalità versate alle organizzazioni di pubblica utilità sono ammesse in deduzione e le organizzazioni stesse sono esentate dalle imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni. Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. e-parl 27.04.2015 11:18 Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (1) Pantani Roberta Soggetti (in tedesco): ehrenamtliche Tätigkeit soziale Betreuung Aiuto freiwillige Arbeit Steuerabzug Ergänzende Erschliessung: 24;28 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Steuerrecht private Hilfe im Inland e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3482 – Postulato Basi giuridiche per la gogna fiscale Depositato da Müller-Altermatt Stefan Data del deposito 19.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione giuridica e sulla prassi attuale in materia di incasso dei debiti fiscali da parte dei comuni e dei cantoni. Occorre in particolare illustrare: 1. quali sono le basi giuridiche relative alla protezione dei dati a livello federale e cantonale che disciplinano la pubblicazione dei debiti fiscali; 2. quali sono le differenze tra i cantoni per quanto riguarda la pubblicazione dei debiti fiscali; 3. quali sarebbero le modifiche necessarie nel diritto federale per legalizzare una gogna fiscale; 4. come bisognerebbe impostare questa gogna fiscale affinché i diritti della personalità del defraudatore non siano violati (ad es. tramite definizione dei criteri di pubblicazione, svolgimento vincolante della procedura, ecc.). Motivazione Per cantoni e comuni l'esazione delle imposte rappresenta viepiù una grossa sfida. Il calo della morale di pagamento e il forte potenziamento della protezione dei dati fanno in modo che gli importi impagati a titolo di imposte e tributi crescano continuamente. A seguito di questa situazione insoddisfacente, alcuni comuni hanno adottato provvedimenti che hanno oltrepassato i limiti della legalità. Ad esempio, le autorità comunali di Egerkingen si sono rese punibili con una gogna fiscale. Infatti la denuncia pubblica di concittadini che non versano le imposte dovute è discutibile nell'ottica della loro protezione della personalità. È però anche preoccupante che persone si nascondano dietro questa protezione della personalità e non paghino quanto devono alla collettività. e-parl 27.04.2015 11:18 È quindi opportuno trovare soluzioni per risolvere i conflitti tra protezione della personalità e defraudazione fiscale. L'interpretazione delle basi giuridiche e delle possibilità nonché della prassi dovrebbe fare la necessaria chiarezza. Parere del Consiglio federale del 28.08.2013 L'autore del postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla pubblicazione dei debiti fiscali presso i cantoni e i comuni che valuti in particolare la possibilità di introdurre una gogna fiscale per i debitori in mora. In base alla vigente legislazione fiscale a livello federale e cantonale chiunque sia incaricato dell'esecuzione delle leggi fiscali è tenuto a serbare il segreto sui fatti accertati e sulla situazione economica del contribuente (cfr. art. 110 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). Questo obbligo risponde al nome di mantenimento del segreto fiscale. L'introduzione di una "gogna fiscale" contraddirebbe questo principio. La Confederazione, i cantoni e i comuni devono attenersi alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) per l'incasso delle imposte di loro competenza. Il legislatore ha sempre evitato di dotare il fisco, nella riscossione dei crediti di diritto pubblico, di strumenti speciali di cui i creditori privati non dispongono. È vero che i cantoni e i comuni incontrano grandi difficoltà per riscuotere i debiti fiscali di un certo numero di contribuenti. I creditori privati possono tuttavia incontrare difficoltà del tutto analoghe nell'esigere i propri crediti. Introdurre una gogna fiscale, come auspicato dall'autore del postulato, che andrebbe a solo vantaggio del fisco risulterebbe quindi problematico in un'ottica di parità di trattamento dei creditori. L'autore del postulato evidenzia egli stesso la problematica della protezione dei dati e della personalità in caso di introduzione di una gogna fiscale. Un simile strumento non consentirebbe più di salvaguardare i diritti delle persone interessate. Il suo obiettivo è infatti quello di spingere i debitori a saldare i propri debiti indicandone pubblicamente i nomi. La violazione dei diritti della persona sarebbe quindi voluta o, in ogni caso, almeno presa in considerazione. In conclusione, l'introduzione di una gogna fiscale è pertanto incompatibile con l'ordinamento giuridico vigente, ragione per cui bisogna rinunciare all'allestimento del rapporto richiesto dall'autore del postulato. Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere il postulato. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (6) Borer Roland F. Fluri Kurt Hadorn Philipp Heim Bea Soggetti (in tedesco): Schläfli Urs Wobmann Walter Aiuto Auslegung des Rechts Steuer Steuerpflichtige/r Steuerausweichung Informationsverbreitung Personendaten Datenschutz Steuererhebung Verschuldung Kantonsvergleich Recht des Einzelnen Güterabwägung Bericht Ergänzende Erschliessung: e-parl 27.04.2015 11:18 24;12 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3490 – Mozione Centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC Depositato da Gruppo BD Portavoce Guhl Bernhard Data del deposito 19.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di creare un centro di competenza nazionale per la sicurezza in ambito delle TIC. Motivazione In molte aziende per i responsabili dell'IT le minacce da Internet sono una realtà e pane quotidiano. Le informazioni sui nuovi virus e le vulnerabilità nei sistemi circolano e molte aziende si tengono in contatto tra di loro per coordinarne la difesa. Tuttavia, manca un servizio nazionale che abbia un quadro completo e coordini il tutto. Gli attuali numerosi servizi decentralizzati impediscono un'azione rapida ed efficace. Un centro di competenze del genere deve lavorare in stretta collaborazione con i provider e con il settore privato, tra l'altro con Switch, CSC, Swisscom e UFIT. Questo centro di competenza deve inoltre organizzare tavole rotonde specifiche al settore e promuovere lo scambio di informazioni tra industria, Confederazione e cantoni in materia di sicurezza TIC. In caso il servizio dovesse constatare lacune nella legislazione, bisogna elaborare le relative proposte di miglioramento all'attenzione del legislatore. In particolare, occorre discutere le possibilità sul modo di sostenere le autorità penali nella lotta contro la criminalità informatica. Anche la cooperazione internazionale deve essere organizzata attraverso questo centro di competenza. Parere del Consiglio federale del 21.08.2013 Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di una stretta collaborazione tra Stato e industria privata già nel 2004. Per questo motivo l'esecutivo ha istituito Melani, la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione, che ha avviato la sua attività il 1° ottobre 2004. Melani ha il compito di allertare preventivamente i gestori di infrastrutture critiche su pericoli cibernetici e di supportarli in via sussidiaria in caso di crisi. A tale scopo Melani gestisce in e-parl 27.04.2015 11:18 Svizzera una "Public Private Partnership" (partenariato pubblico-privato) con i gestori di infrastrutture critiche. Tra questi gestori rientrano ad esempio le aziende del settore energetico, delle telecomunicazioni, della finanza, dei trasporti e della logistica. Tutti i partner hanno già dato prova più volte di essere in grado, nel loro settore di competenza, di procedere in modo rapido, efficiente, mirato e con successo contro le minacce cibernetiche. Già oggi hanno regolarmente luogo tavole rotonde (in particolare per i settori della finanza, dell'energia e delle telecomunicazioni) allo scopo di promuovere lo scambio di informazioni tra industria, cantoni e Confederazione. Nell'ambito dell'elaborazione della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNCP) è stata più volte discussa la possibilità di centralizzare organi periferici come SCOCI, Melani, Milcert, CSIRT UFIT ecc. In particolare i rappresentanti dell'industria privata si sono pronunciati contro una simile centralizzazione. Nella strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi del il 27 giugno 2012, Il Consiglio federale ha pertanto deciso di continuare a mantenere un'organizzazione decentralizzata. Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) è un conglomerato, costituito dalle autorità cantonali di polizia e dall'amministrazione federale. Già oggi il SCOCI è in grado di sostenere le autorità inquirenti nella lotta contro la criminalità cibernetica. Nel quadro della misura 6 della SNCP, il SCOCI elabora una panoramica di casi alquanto complessi che può, a sua volta, confluire nei lavori delle autorità inquirenti. Il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha approvato il piano di attuazione della SNCP. Per l'attuazione delle 16 misure all'interno dell'amministrazione federale descritte nella SNCP, l'esecutivo ha autorizzato 28 posti di lavoro aggiuntivi. Occorre ora definire le priorità affinché le misure possano essere attuate entro i termini previsti. A questo scopo, presso Melani è stato istituito con due posti di lavoro il Servizio di coordinamento per l'attuazione della SNCP. Nel quadro di un'analisi dell'efficacia, il Consiglio federale deciderà alla fine del 2017 sull'ulteriore modo di procedere in relazione alla SNCP e, in quest'occasione, riesaminerà eventualmente la variante di un centro di competenza centrale. L'istituzione di un centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC, auspicata dagli autori della mozione, è già attuata in maniera decentralizzata sin dal 2004 ed è costantemente elaborata. Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Consiglio nazionale Soggetti (in tedesco): Aiuto Informatik (speziell) angewandte Informatik Computerkriminalität Koordination Produktesicherheit Schaffung neuer Bundesstellen Leistungsauftrag neue Technologie sektorale Beihilfe Ergänzende Erschliessung: 34 e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3504 – Mozione Stessi termini per la fatturazione del medico e l'obbligo di rimborso delle casse malati Depositato da Hardegger Thomas Data del deposito 20.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato La legislazione sulle assicurazioni complementari è da adeguare in modo che i termini dell'obbligo di rimborso delle fatture per le cure nell'ambito delle assicurazioni complementari, che danno diritto a una restituzione conformemente al contratto concluso, siano gli stessi dei termini della fatturazione da parte del fornitore di prestazioni. Il termine dovrebbe essere di cinque anni dopo l'ultimo trattamento. Motivazione Un medico può fatturare ai pazienti le prestazioni effettuate fino a cinque anni precedenti. Nell'ambito delle assicurazioni complementari, la cassa malati rimborsa tuttavia solo le spese delle prestazioni il cui termine del trattamento risale al massimo a due anni. Accade regolarmente che ai pazienti venga rifiutato il rimborso perché il medico ha lasciato passare troppo tempo dalla fatturazione. Parere del Consiglio federale del 21.08.2013 L'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione complementare) cui allude l'autore della mozione, soggiace alle disposizioni sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Secondo l'articolo 46 capoverso 1 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. Nel quadro della consultazione sulla revisione totale della LCA era fuori discussione che il breve termine di due anni non fosse più attuale. L'avamprogetto prevedeva quindi, per le prestazioni assicurative, un termine di prescrizione di dieci anni. e-parl 27.04.2015 11:18 La revisione totale è stata rinviata dalle Camere (CN 13 dicembre 2012; CS 20 marzo 2013) al Consiglio federale con il mandato di effettuare una revisione parziale della LCA. Attraverso la revisione parziale, il Consiglio federale deve fra l'altro proporre un'adeguata estensione dei termini di prescrizione. Esiste dunque già un mandato conferito al Consiglio federale per prolungare i termini di prescrizione di tutti i contratti assicurativi. Un adeguamento soltanto per il settore parziale dell'assicurazione malattie complementare non è quindi opportuno. Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (29) Aebischer Matthias Birrer-Heimo Prisca Böhni Thomas Bortoluzzi Toni Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Glanzmann-Hunkeler Ida Glättli Balthasar Hadorn Philipp Hardegger Thomas Heim Bea Ingold Maja Jans Beat Kiener Nellen Margret Lohr Christian Marra Ada Nussbaumer Eric Quadranti Rosmarie Regazzi Fabio Rossini Stéphane Schelbert Louis Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François Tschäppät Alexander Weibel Thomas Ziörjen Lothar Soggetti (in tedesco): Zusatzversicherung Krankenkasse Aiuto Krankenversicherung Fakturierung Ergänzende Erschliessung: 2841 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Frist Rückzahlung Arzt/Ärztin e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3513 – Mozione Assoggettare il commercio di metalli preziosi alla legge sul riciclaggio di denaro Depositato da von Graffenried Alec Data del deposito 20.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il commercio di metalli preziosi e pietre preziose deve essere assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Motivazione I flussi finanziari connessi al settore delle materie prime, e in particolare il fenomeno dell'evasione fiscale e dei trasferimenti illeciti (legati in particolare al riciclaggio di denaro e alla corruzione) sono diventati un importante oggetto di discussione a livello internazionale. Questi fenomeni sono considerati un ostacolo considerevole alla mobilitazione delle risorse interne dei Paesi in sviluppo ed emergenti. Nel rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale sostiene di rifiutare e combattere l'afflusso nel nostro Paese di denaro guadagnato in modo illecito. In materia di lotta al riciclaggio di denaro, la Svizzera attua gli standard internazionali e sotto certi aspetti va oltre l'operato di altri Paesi. Tuttavia, non intende assoggettare le materie prime alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Giustifica questa posizione adducendo che il criterio di assoggettamento alla LRD consiste nella fornitura a titolo professionale di servizi nel settore finanziario (intermediazione finanziaria). L'arsenale predisposto per la lotta al riciclaggio di denaro è pertanto incentrato sui servizi di intermediazione finanziaria anche nel settore delle materie prime e garantisce così l'inclusione sistematica nel dispositivo di lotta anche delle attività in questo settore. Se l'estrazione di materie prime avviene ad esempio in violazione dei diritti umani, l'immissione dei proventi di origine criminale nel traffico dei pagamenti per il tramite di una banca attiva il meccanismo di controllo previsto dalla LRD. A questo riguardo occorre tuttavia considerare che gli averi di origine criminale non giungono in Svizzera soltanto sotto forma di denaro, bensì anche di materie prime quali metalli preziosi e pietre preziose, per essere immessi sotto questa forma nel circuito economico regolare. In questo caso l'attivazione del meccanismo di lotta non è garantita. e-parl 27.04.2015 11:18 L'assoggettamento del commercio di metalli preziosi e pietre preziose alla LRD consentirebbe di colmare questa lacuna di legge. Parere del Consiglio federale del 28.08.2013 L'autore della mozione chiede di assoggettare il commercio di materie prime sotto forma di metalli preziosi e pietre preziose alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Secondo il diritto vigente, né il commercio di materie prime per conto proprio, né gli stessi commercianti per conto proprio sono sottoposti a questa legge (cfr. anche la risposta alla mozione Wyss Ursula 11.4161, "Nessun riciclaggio di denaro nel commercio di materie prime per conto proprio"). Tuttavia, se una persona commercia materie prime per conto di terzi, essa può essere assoggettata alla LRD in qualità di intermediario finanziario, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD. Secondo la LRD sono considerati intermediari finanziari le "persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli". I commercianti di materie prime per conto proprio non soddisfano questo criterio poiché non intrattengono relazioni con clienti né hanno facoltà di disporre su valori patrimoniali di terzi. Inoltre, il commercio (fuori borsa) di materie prime sottostà alla LRD soltanto se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, OAIF). Solo sotto questa forma possono essere oggetto di un'operazione finanziaria. Di regola, però, le pietre preziose non soddisfano questo requisito. Per contro, il commercio di metalli preziosi bancari è sempre ritenuto un'operazione finanziaria e sottostà alla LRD (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. c OAIF). Sono considerati metalli preziosi bancari le verghe e le granaglie d'oro, d'argento, di platino e palladio con determinati titoli minimi (art. 178 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP). L'assoggettamento alla LRD di determinate attività commerciali, richiesto dall'autore della mozione, è già stato esaminato in occasione dei lavori relativi all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) del 2003 come pure nelle raccomandazioni del GAFI del 2012. Questo assoggettamento è stato principalmente respinto perché la LRD è basata sul principio dell'intermediazione finanziaria che si limita alle operazioni finanziarie, e poiché gli obblighi di diligenza sanciti nella LRD sono difficilmente applicabili ai commercianti attivi per conto proprio. Questi ultimi sono infatti controparte e aventi economicamente diritto alla merce. Ciò significa che essi dovrebbero applicare gli obblighi di diligenza a sé stessi e chiarire le circostanze della propria transazione. Come menzionato nella mozione, nel commercio di materie prime il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro è incentrato sull'intermediazione finanziaria. Gli obblighi di diligenza, di notifica e di blocco sanciti nella LRD scaturiscono non appena i proventi di origine criminale confluiscono nel traffico dei pagamenti per il tramite di un intermediario finanziario. In questo contesto l'intermediario finanziario non è tenuto a verificare in particolare se le stesse materie prime commercializzate sono di origine criminale (cfr. anche la risposta all'interpellanza Masshardt 13.3344, "Rapporto sulle materie prime. Misure incisive e più trasparenza"). La problematica dell'estrazione delle materie prime in condizioni discutibili deve dunque essere considerata nell'ambito del rapporto di base sulle materie prime e non nella LRD. Infine, è necessario precisare che nel quadro della procedura di consultazione concernente l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, nelle attività commerciali verrà rafforzato il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro, nel senso che le operazioni di vendita eccedenti i 100 000 franchi dovranno essere effettuate imperativamente per il tramite di un intermediario finanziario. Oltre a questa misura legislativa, un gruppo di lavoro interdipartimentale sta preparando l'attuazione di un'ulteriore raccomandazione del GAFI. Quest'ultima prevede che nel quadro di un cosiddetto National Risk Assessment ogni Paese analizzi e valuti i rischi sistemici del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e combatta tali rischi con un approccio basato sul rischio. e-parl 27.04.2015 11:18 Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013 Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (16) Carobbio Guscetti Marina Fehr Jacqueline Glättli Balthasar Hadorn Philipp Hodgers Antonio John-Calame Francine Leuenberger Ueli Masshardt Nadine Nordmann Roger Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle Trede Aline Tschümperlin Andy van Singer Christian Wermuth Cédric Soggetti (in tedesco): Handelsgeschäft Aiuto Edelmetall Edelstein Geldwäscherei Ergänzende Erschliessung: 15;24 Competenza Dipartimento delle Finanze (DFF) Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte Wirtschaftsstrafrecht e-parl 27.04.2015 11:18 L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Curia Vista - Atti parlamentari 13.3533 – Postulato Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo Depositato da Fehr Jacqueline Data del deposito 20.06.2013 Depositato in Consiglio nazionale Stato delle deliberazioni Non ancora trattato dalla Camera Testo depositato Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto il coinvolgimento nella problematica dei flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo ("illicit financial flow") della piazza finanziaria svizzera e della Svizzera quale Stato di sede di imprese commerciali attive mondialmente, i rischi di reputazione per la Svizzera, la posizione del governo nei confronti dell'estero sulla questione e come intende impedire l'afflusso di questo denaro in Svizzera. Motivazione L'OCSE quantifica i flussi finanziari illeciti provenienti dai Paesi in sviluppo in un volume annuo compreso tra gli 850 e i 1000 miliardi di dollari, come affermato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 12.3797. "Tutti sono d'accordo sul fatto che i mezzi dirottati dai Paesi in via di sviluppo corrispondano a un multiplo dei mezzi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo". La Svizzera ha pertanto "un evidente interesse a impedire sistematicamente che flussi finanziari di provenienza illecita o dubbia ('illicit financial flows') affluiscano verso il nostro Paese". Il concetto "illicit financial flow" comprende l'impostazione legale ma abusiva di prezzi di trasferimento infragruppo ai fini dell'evasione e dell'elusione fiscale, di manipolazioni delle valutazioni nel commercio di beni nonché di fattispecie illegali come riciclaggio di denaro e corruzione. Recentemente la problematica dei flussi finanziari illeciti "illicit financial flow" è sempre più nel mirino delle discussioni dell'OCSE, della Banca mondiale, del FMI e dell'Unione Africana. Anche in occasione del 39esimo vertice del G8 tenutosi il 17 e 18 giugno 2013 a Lough Erne i temi concernenti imposte, commercio e trasparenza e in particolare la fuga di capitali nelle oasi fiscali sono stati prioritari nell'agenda sullo sviluppo di "beyond aid". Anche il G20 ha intensificato la collaborazione per coordinare gli sforzi sulla lotta contro l'evasione fiscale e la fuga di capitali. Il Consiglio federale è incaricato di presentare questa discussione internazionale, di analizzarla, di illustrare quali sono i rischi di reputazione per la Svizzera in quanto piazza finanziaria e piazza commerciale (per le materie prime), il suo coinvolgimento nell'organizzazione e accettazione di "illicit financial flow" e gli strumenti con i quali il Consiglio federale intende lottare. e-parl 27.04.2015 11:18 Parere del Consiglio federale del 04.09.2013 Negli ultimi anni la discussione internazionale (G8/G20, OCSE, ONU) sui flussi finanziari sleali e illegali si è molto intensificata. Sebbene non esista una definizione accettata a livello internazionale di questo fenomeno e non sia possibile quantificare con precisione l'entità esatta di questi flussi finanziari, la problematica colpisce in particolare i Paesi in sviluppo. Nella lotta contro questi flussi finanziari assumono una grande importanza le condizioni quadro che caratterizzano i Paesi di provenienza. Nel contempo sono sollecitati anche i Paesi cui confluiscono mezzi finanziari sleali e illegali. La Svizzera si prefigge pertanto di impedire nella misura possibile siffatti flussi finanziari con misure concrete (lotta contro il riciclaggio di denaro, l'evasione e l'elusione fiscale, la corruzione e i fondi dei potentati come pure l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle materie prime). Nel quadro di questi lavori si renderà conto delle questioni sollevate nel postulato. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a presentare un rapporto che illustri in una visione globale questa tematica e i relativi lavori. Proposta del Consiglio federale del 04.09.2013 Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. Documenti Bollettino ufficiale - verbali Cronologia / verbali Data Consiglio 27.09.2013 CN Opposizione; discussione differita. Camera prioritaria Consiglio nazionale Cofirmatari (25) Aebischer Matthias Allemann Evi Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Friedl Claudia Gross Andreas Hadorn Philipp Haller Vannini Ursula Hodgers Antonio Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine Naef Martin Nussbaumer Eric Reynard Mathias Riklin Kathy Schelbert Louis Schenker Silvia Semadeni Silva Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel von Graffenried Alec Wermuth Cédric Soggetti (in tedesco): Aiuto Entwicklungsland Finanzplatz Schweiz Kapitalflucht Kapitaltransaktion Steuerhinterziehung transnationales Unternehmen Buchführung Rohstoff Rohstoffmarkt Steuerstrafrecht Ergänzende Erschliessung: 24