Stand/Etat: 23.03.2015 NATIONALRAT / CONSEIL

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Stand/Etat: 23.03.2015 NATIONALRAT / CONSEIL
e-parl 27.04.2015 11:18
Stand/Etat: 23.03.2015
NATIONALRAT / CONSEIL NATIONAL / CONSIGLIO NAZIONALE
Sondersession Mai 2015 / Session spéciale mai 2015/ Sessione speciale maggio 2015
Ergänzung zu den Tagesordnungen
Complément aux ordres du jour
Complemento agli ordini del giorno
Behandlung in Kat. IV / traitement en cat. IV
Anträge des Bundesrates / Propositions du Conseil fédéral / Dichiarazione del Consiglio federale
+ Annahme - Adoption - Adozione
- Ablehnung - Rejet - Reiezione
Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Dipartimento federale delle finanze
14.4239
n
Po. Wermuth. Bericht über das Ausmass der Steuerhinterziehung und
Steuervermeidung in der Schweiz
Po. Wermuth. Rapport sur l'ampleur de la soustraction d'impôt et de
l'optimisation fiscale en Suisse
Po. Wermuth. Rapporto sulle dimensioni della sottrazione d'imposta e
dell'elusione fiscale in Svizzera
(Bek./Opp. Aeschi Thomas)
13.3289
n
Po. Kiener Nellen. Unitary Tax. Besteuerung internationaler Konzerne als
Einheit
Po. Kiener Nellen. Unitary Tax. Imposer les multinationales comme une
unité
Po. Kiener Nellen. Unitary tax. Imposizione di imprese multinazionali
come un'unità
-
13.3333
n
Mo. Kiener Nellen. Finanztransaktionssteuer auch in der Schweiz
Mo. Kiener Nellen. Introduire également en Suisse la taxe sur les
transactions financières
Mo. Kiener Nellen. Tassa sulle transazioni finanziarie anche in Svizzera
-
13.3439
n
Po. Darbellay. Besteuerung nach Aufwand. Internationaler Vergleich und
volkswirtschaftliche Bedeutung
Po. Darbellay. Imposition d'après la dépense. Comparaison internationale
et importance économique
Po. Darbellay. Imposizione secondo il dispendio. Confronto
internazionale e importanza per l'economia nazionale
-
13.3466
n
Mo. Quadri. Steuerabzüge für Aufwendungen im Zusammenhang mit
gemeinnütziger Arbeit
Mo. Quadri. Défiscaliser les frais liés aux activités bénévoles
Mo. Quadri. Rendere fiscalmente deducibili le spese legate all'esercizio
del volontariato
-
13.3482
n
Po. Müller-Altermatt. Rechtliche Grundlagen für den Steuerpranger
Po. Müller-Altermatt. Légaliser la mise au pilori des mauvais
contribuables
Po. Müller-Altermatt. Basi giuridiche per la gogna fiscale
-
13.3490
n
Mo. Fraktion BD. Kompetenzzentrum für ICT-Sicherheit
Mo. Groupe BD. Sécurité des TIC. Création d'un centre de compétences
Mo. Gruppo BD. Centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Guhl
-
13.3504
n
Mo. Hardegger. Gleiche Fristen für die Rechnungsstellung der Ärzte und
die Rückerstattungspflicht der Krankenkassen
Mo. Hardegger. Facturation par les médecins et obligation de
remboursement par les caisses-maladie. Uniformiser les délais
Mo. Hardegger. Stessi termini per la fatturazione del medico e l'obbligo di
rimborso delle casse malati
-
Bekämpft
Combattu
Opposizione
+
e-parl 27.04.2015 11:18
-2-
13.3513
n
Mo. von Graffenried. Unterstellung von Edelmetallen unter das
Geldwäschereigesetz
Mo. von Graffenried. Assujettir les métaux précieux à la loi sur le
blanchiment d'argent
Mo. von Graffenried. Assoggettare il commercio di metalli preziosi alla
legge sul riciclaggio di denaro
-
13.3533
n
Po. Fehr Jacqueline. Unlautere und unrechtmässige Finanzflüsse aus
Bekämpft
Entwicklungsländern
Combattu
Po. Fehr Jacqueline. Flux financiers déloyaux et illicites en provenance Opposizione
des pays en développement
Po. Fehr Jacqueline. Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi
in sviluppo
(Bek./Opp. Aeschi Thomas)
+
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
14.4239 – Postulato
Rapporto sulle dimensioni della sottrazione d'imposta e dell'elusione fiscale in
Svizzera
Depositato da
Wermuth Cédric
Data del deposito
12.12.2014
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto che illustri le dimensioni della
sottrazione fiscale (riduzione d'imposta ottenuta commettendo infrazioni fiscali) e dell'elusione
fiscale da parte di persone fisiche e giuridiche in Svizzera e che indichi al tempo stesso le
misure che possono essere adottate per colmare le lacune nei controlli e nella legislazione.
Motivazione
Il Consiglio federale ha esaminato approfonditamente il fenomeno della sottrazione d'imposta
e dell'elusione fiscale l'ultima volta nell'ormai lontano 1962, in un rapporto intitolato "Bericht
des Bundesrates an die Bundesversammlung zur Motion Eggenberger betreffend wirksamere
Bekämpfung der Steuerdefraudation" (FF 1962 I 1057 segg., versione tedesca). Nel rapporto
di allora si stimava l'entità del gettito sottratto ai tre livelli statali a un volume totale compreso
tra 268 e 346 milioni di franchi. Oggi il contesto fiscale è evidentemente più complesso, ma da
allora sono evoluti anche i metodi scientifici a disposizione per indagare il fenomeno. In tempi
recenti si sono fatti diversi tentativi, da parte di persone e istituzioni, per stimare l'entità attuale
della sottrazione d'imposta nel nostro Paese. I risultati dipendono dal metodo e dall'approccio
prescelti. A seconda dello studio, l'entità delle imposte sottratte annualmente è stimata tra i 5
e i 20 miliardi di franchi. Seguendo un nuovo approccio basato su uno studio realizzato (nel
2014) dall'ONG Tax Research UK, ho calcolato l'entità complessiva della sottrazione
d'imposta e dell'elusione fiscale in Svizzera, giungendo a un importo compreso tra 23,5 e 28,9
miliardi di franchi l'anno (in base ai dati del 2011). Quest'ordine di grandezza potrebbe
corrispondere fino al 15 per cento delle entrate complessive degli enti pubblici. Un rapporto
del Consiglio federale sull'entità dell'evasione fiscale consentirebbe di mettere ordine in
questa confusione di cifre e di analizzare sistematicamente i pregi e i difetti dei vari approcci.
Lo stesso Consiglio federale ha dovuto riconoscere che negli ultimi anni l'etica fiscale in
Svizzera è sensibilmente peggiorata (cfr. risposta all'interpellanza Kiener Nellen 10.3311,
"Significativo peggioramento dell'etica fiscale"). Inoltre, nel rapporto complementare sulla
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riforma dell'imposizione delle imprese III (pag. 63), sostiene che la sottrazione d'imposta
comporta annualmente perdite considerevoli di gettito per la Confederazione.
Parere del Consiglio federale del 11.02.2015
Al fine di ottenere un bilancio della situazione, il Consiglio federale è disposto a discutere i
punti forti e quelli deboli dei diversi approcci per valutare l'ampiezza della sottrazione
d'imposta e ad allestire un rapporto che non indichi solo questi punti forti e deboli ma anche le
misure per arginare la sottrazione d'imposta.
Mentre la sottrazione d'imposta è caratterizzata dalla dissimulazione o dalla falsificazione
della base di calcolo lorda e/o dall'indicazione di un dispendio superiore alla realtà, la
pianificazione e l'elusione fiscale vogliono conseguire, nel quadro delle possibilità d'azione
legali, l'ottimizzazione della base di calcolo lorda o del dispendio.
Il concetto di elusione fiscale è molto ampio e può includere la riduzione del volume del
lavoro, degli investimenti, del risparmio e del perfezionamento causata dalle imposte. Di
conseguenza, definire l'elusione fiscale e poterne quindi valutare il volume in maniera
affidabile è pressoché impossibile. Nel rapporto, l'elusione fiscale legale non sarà quindi
tematizzata.
Il rapporto si concentrerà poi sulle imposte sul reddito e sull'utile. Per quanto concerne la
portata della sottrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha già pubblicato nel 2013 un documento di lavoro (Alowin Moes,
Indikatoren der Mehrwertsteuer-Compliance. Die Schweiz im internationalen Vergleich,
pubblicato all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Dokumentation> Zahlen und Fakten>
Arbeitspapiere).
Per l'allestimento del rapporto insorgeranno costi per un mandato esterno.
Proposta del Consiglio federale del 11.02.2015
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Documenti
Bollettino ufficiale - verbali
Cronologia / verbali
Data
Consiglio
20.03.2015
CN
Opposizione; discussione differita.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (13)
Allemann Evi Badran Jacqueline
Birrer-Heimo Prisca
Chopard-Acklin Max
e-parl 27.04.2015 11:18
Fehr Jacqueline Graf-Litscher Edith Jans Beat Kiener Nellen Margret
Masshardt Nadine Munz Martina Pardini Corrado Schenker Silvia
Steiert Jean-François
Soggetti (in tedesco):
Aiuto
Ergänzende Erschliessung:
24
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3289 – Postulato
Unitary tax. Imposizione di imprese multinazionali come un'unità
Depositato da
Kiener Nellen
Margret
Data del deposito
15.04.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto in cui descriva i vantaggi e gli
svantaggi di un'imposizione delle imprese multinazionali come un'unità.
Motivazione
Dalla sua entrata in borsa, la Glencore non paga praticamente imposte in Svizzera. Anche
Eric Schmidt, manager di Google, si vanta del fatto che la sua impresa non paga praticamente
imposte negli Stati Uniti e in Europa, così come Starbucks, Apple, Facebook o Intel.
Attraverso stratagemmi legali, le imprese multinazionali di questo genere trasferiscono i propri
utili in luoghi in cui non vengono praticamente tassate. Dalle dichiarazioni di "Offshore Leaks"
emerge che le piazze finanziarie offshore e le sedi di holding rivestono un ruolo fondamentale
al riguardo.
Secondo le statistiche della Banca nazionale svizzera, anche le imprese svizzere ricorrono a
tale metodo. Nel 2011 oltre 173 miliardi di franchi, vale a dire il 17 per cento di tutti gli
investimenti diretti svizzeri all'estero, sono stati depositati in piazze finanziarie offshore. Se si
considerano le holding del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, nel 2011 oltre il 30 per cento degli
investimenti diretti svizzeri è affluito nei paradisi fiscali, a fronte però di un esiguo 1,8 per
cento dell'effettivo di personale totale impiegato dalle filiali svizzere all'estero. Le PMI non
dispongono di queste prassi per eludere l'imposta. Anzi, devono sopportare l'intero onere
dell'imposta, mentre i grandi gruppi si sottraggono.
Nel frattempo il G-20 e l'OCSE hanno annunciato di voler lottare contro questa erosione della
base imponibile e trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting, BEPS). Quale
possibile soluzione il professor Sol Picciotto dell'Università di Lancaster propone una "unitary
tax", ovvero che le imprese multinazionali vengano tassate secondo un principio unitario
invece di considerare singolarmente gli utili conseguiti nei vari Paesi.
e-parl 27.04.2015 11:18
L'UE sta elaborando un sistema simile, ovvero la "base imponibile consolidata comune per
l'imposta sulle società" (CCCTB), che prevede il consolidamento degli utili e delle perdite delle
imprese attive in diversi Stati, il divieto di prezzi di trasferimento all'interno dei gruppi e la
possibilità di presentare un'unica dichiarazione d'imposta. L'utile consolidato del gruppo viene
ripartito tra i diversi Paesi in cui è stato effettivamente conseguito in base ai tre fattori cifra
d'affari, lavoro e patrimonio. In tal modo gli utili vengono tassati secondo le aliquote locali. Un
gruppo svizzero con una filiale nell'UE rientrerebbe in questo sistema, che avrebbe il pregio di
ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi e di rafforzare l'equità fiscale.
Parere del Consiglio federale del 29.05.2013
La ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese deve essere fatta sia a livello
intercantonale, qualora la società sia attiva in diversi cantoni, sia a livello internazionale, se
l'attività è svolta in diversi Stati.
A livello intercantonale non sembra sussistere alcun elemento che indichi la necessità di
sottoporre a revisione i metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese.
Sul piano internazionale è necessario che i metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle
imprese attive in diversi Stati siano coordinati a livello bilaterale o multilaterale allo scopo di
evitare le doppie imposizioni. In assenza di una base di imposizione mondiale uniforme, la
ripartizione internazionale è attualmente effettuata sulla base delle norme stabilite dall'OCSE,
che fanno riferimento principalmente alla nozione di stabile organizzazione e alle regole
riguardanti i prezzi di trasferimento.
Nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifiting) avviato dall'OCSE, è stata
sollevata la problematica dei metodi di ripartizione degli utili e delle perdite delle imprese.
Un'analisi approfondita è attualmente in corso per sondare le soluzioni attuabili, come pure
l'elaborazione di un piano d'azione. Quest'ultimo dovrà essere presentato al comitato degli
affari fiscali nel mese di giugno del 2013.
La Svizzera si impegna contro l'evasione fiscale. Per questo motivo essa partecipa e sostiene
attivamente le discussioni in seno all'OCSE sulle possibilità di arginare l'evasione fiscale ed
esamina l'attuazione dei risultati in Svizzera. In questo ambito è importante garantire
condizioni di concorrenza uguali per tutti gli attori.
Un'analisi della problematica e delle sue possibili soluzioni svolta in seno all'OCSE con la
partecipazione della Svizzera è quindi più appropriata di un'analisi condotta autonomamente
dal nostro Paese. Il Consiglio federale informerà a tempo debito.
Proposta del Consiglio federale del 29.05.2013
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (20)
Aebischer Matthias Aubert Josiane Birrer-Heimo Prisca Chopard-Acklin Max
Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline Fridez Pierre-Alain Friedl Claudia Gross Andreas
Hadorn Philipp Heim Bea Maire Jacques-André Marra Ada Piller Carrard Valérie
Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Steiert Jean-François
Tornare Manuel Voruz Eric
e-parl 27.04.2015 11:18
Soggetti (in tedesco):
AiutoUnternehmenssteuer multinationales Unternehmen
Steuerausweichung
Steuerveranlagung
Besteuerungsgrundlage
24
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Ergänzende
Erschliessung:
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3333 – Mozione
Tassa sulle transazioni finanziarie anche in Svizzera
Depositato da
Kiener Nellen
Margret
Data del deposito
17.04.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) - in
analogia alle proposte della Commissione europea per undici Stati membri dell'UE - con
effetto dal 1° gennaio 2015. Al riguardo le transazioni in borsa e fuori borsa di azioni e
obbligazioni devono essere tassate almeno con un'aliquota dello 0,1 per cento, mentre quelle
dei derivati con almeno un'aliquota dello 0,01 per cento. La tassa deve comprendere anche i
fondi d'investimento, i fondi hedge, i contratti derivati e i prodotti strutturati.
Motivazione
Il 22 gennaio 2013 la Commissione europea ha deciso di introdurre una TTF in undici Stati
membri dell'UE. Il tributo sulle operazioni bancarie e di borsa dovrebbe produrre entrate per
circa 33 miliardi di euro e la sua introduzione è prevista per il 1° gennaio 2014.
La Commissione europea ha riflettuto su cosa fare per evitare l'elusione fiscale attraverso
trasferimenti su altre piazze finanziarie.
Per impedire questi trasferimenti a istituti finanziari al di fuori degli undici Stati partecipanti, si
propone di fissare nella legge il principio secondo cui ai fini della tassazione è determinante il
luogo di emissione del prodotto finanziario negoziato. In altre parole, sono assoggettati alla
TTF anche gli Stati in cui avviene una negoziazione con titoli emessi in uno di questi undici
Paesi.
Questo varrà anche per Stati terzi come la Svizzera. La piazza finanziaria svizzera è pertanto
fortemente interessata dalla TTF.
Introducendo la TTF, la Svizzera contribuirebbe a stabilizzare i mercati finanziari. Nel
contempo i cantoni potrebbero compensare almeno in parte le considerevoli perdite fiscali
dovute alla riforma II dell'imposizione delle imprese.
e-parl 27.04.2015 11:18
Oltre ad apportare entrate fiscali supplementari, la TTF avrebbe effetti regolatori, in particolare
per quanto riguarda il trading ad alta frequenza, che comporta sempre un elevato rischio per
la stabilità.
L'industria finanziaria svizzera lotta da anni per accedere ai mercati finanziari europei. Un
adeguamento alla TTF dell'UE verrebbe certamente valutato positivamente da quest'ultima.
L'introduzione della TTF un anno dopo rispetto all'UE darà all'industria finanziaria svizzera il
tempo necessario per effettuare gli adeguamenti richiesti.
Parere del Consiglio federale del 14.06.2013
La tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) proposta dalla Commissione europea si prefigge di
imporre, nella misura del possibile, tutte le transazioni del mercato secondario e i contratti di
derivati. Ai sensi di un obiettivo d'incentivazione si prende coscientemente in considerazione
un sensibile calo delle transazioni indotto dal carico fiscale, conformemente all'idea della tassa
Tobin. Per contro, la tassa di negoziazione svizzera, disciplinata dalla legge federale del 27
giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), persegue unicamente un obiettivo fiscale e
si concentra deliberatamente sui segmenti meno mobili per pregiudicare nel minor modo
possibile l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. A tale scopo la legge esonera
espressamente determinate transazioni (art. 14 LTB), determinati investitori (art. 17a LTB) e
determinate parti contraenti (art. 19 LTB).
Il Consiglio federale, che segue le discussioni condotte sul piano internazionale in merito alla
TTF, ha constatato che non esiste consenso sull'introduzione di una simile tassa né tra i Paesi
membri del G-20, per quanto riguarda una TTF a livello mondiale, né tra i Paesi dell'UE, per
quanto concerne una TTF a livello europeo. L'introduzione di una TTF viene respinta
soprattutto da Stati che ospitano piazze finanziarie importanti come la Gran Bretagna
(Londra), il Lussemburgo e i Paesi scandinavi come la Svezia, la Finlandia e la Danimarca. Il
Consiglio federale ha inoltre constatato che undici Paesi dell'UE favorevoli a una TTF (Belgio,
Germania, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Austria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna)
collaborano strettamente dall'autunno 2012 per far avanzare il progetto. Si può dunque
supporre che il campo d'applicazione della TTF si limiterà a questi undici Paesi, con le riserve
legate a tutte le questioni non ancora risolte concernenti, da un lato, l'applicazione del
principio di residenza a tutte le persone implicate nella transazione e, dall'altro lato,
l'applicazione del principio del luogo di emissione a tutti i prodotti finanziari negoziati.
Il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione nell'ambito della TTF. Al momento non
vede tuttavia alcun motivo per scostarsi dalla posizione assunta in occasione della sua seduta
del 28 aprile 2010 e confermata da allora a varie riprese: per mantenere la stabilità finanziaria
intende accordare la priorità a vincoli regolatori con le banche. Tale metodo è infatti più
efficace dell'applicazione di misure fiscali incentivanti. Per il Consiglio federale le misure fiscali
potrebbero entrare in linea di conto se una procedura coordinata si delineasse sul piano
internazionale. Esso riesaminerebbe pertanto la propria posizione se venisse adottata una
soluzione che associ i Paesi membri del G-20 e le principali piazze finanziarie.
Proposta del Consiglio federale del 14.06.2013
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (25)
e-parl 27.04.2015 11:18
Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline Carobbio Guscetti Marina
Friedl Claudia Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Hardegger Thomas
Heim Bea Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada Masshardt Nadine
Nordmann Roger Nussbaumer Eric Reynard Mathias Rossini Stéphane
Schelbert Louis Schenker Silvia Schneider Schüttel Ursula Schwaab Jean Christophe
Semadeni Silva Tornare Manuel Tschümperlin Andy
Soggetti (in tedesco):
Aiuto
Steuer auf Finanztransaktionen
Derivate
Hedgefonds
Ergänzende Erschliessung:
24
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Kapitalanlage
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3439 – Postulato
Imposizione secondo il dispendio. Confronto internazionale e importanza per
l'economia nazionale
Depositato da
Darbellay
Christophe
Data del deposito
13.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Nel quadro del messaggio concernente l'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione
forfettaria, il Consiglio federale è incaricato di eseguire un confronto tra Paesi e di indicare
quali altri Paesi applicano modelli simili all'imposizione secondo il dispendio come pure le
misure da essi utilizzate per favorire l'insediamento di contribuenti privati facoltosi. Occorre
inoltre illustrare l'importanza per l'economia nazionale dell'imposizione secondo il dispendio
con riferimento alle regioni svizzere interessate nonché il potenziale futuro.
Motivazione
L'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione forfettaria intende sopprimere la possibilità
di imporre le persone private straniere benestanti secondo il loro tenore di vita. Al riguardo si
critica ripetutamente che nel confronto internazionale tra i modelli dell'imposizione secondo il
dispendio la Svizzera è sola. In questo contesto è importante conoscere e capire quali altri
Paesi applicano modelli d'imposizione analoghi. Nonostante sia noto che un gran numero di
Paesi applica modelli d'imposizione che presentano analogie (ad es. Gran Bretagna, Austria,
Portogallo, Malta), manca tuttavia un confronto internazionale esaustivo tra Paesi. Alla luce
del fatto che il Consiglio federale in un prossimo futuro licenzierà il messaggio concernente
l'iniziativa popolare sull'abolizione dell'imposizione forfettaria, è opportuno eseguire il
confronto richiesto direttamente nel quadro del messaggio e non in un rapporto separato. In
vista degli imminenti dibattimenti è altresì importante che il messaggio del Consiglio federale
illustri il significato per l'economia nazionale dell'imposizione secondo il dispendio con
riferimento alle regioni svizzere interessate nonché il relativo potenziale futuro.
Parere del Consiglio federale del 21.08.2013
Il messaggio concernente la revisione dell'imposizione secondo il dispendio (FF 2011 5433)
licenziato dal Consiglio federale il 29 giugno 2011 contiene numerose indicazioni sul
e-parl 27.04.2015 11:18
significato economico dell'imposizione forfettaria. Il messaggio espone anche le
regolamentazioni degli altri Stati riguardo all'imposizione dei cittadini stranieri. Nel quadro del
dibattito parlamentare, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha messo a disposizione
della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati altre ampie informazioni
in merito.
Contiene indicazioni analoghe anche il messaggio concernente l'iniziativa popolare "Basta ai
privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)", che il Consiglio federale
ha trasmesso alle Camere federali il 26 giugno 2013. Il Consiglio federale ritiene pertanto
adempiuta la richiesta del postulato.
Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (9)
Amherd Viola Brunner Toni Buttet Yannick Feller Olivier Gschwind Jean-Paul
Moret Isabelle Pelli Fulvio Regazzi Fabio Rime Jean-François
Soggetti (in tedesco):
Pauschalsteuer
Volksinitiative
Aiuto
Ländervergleich
Evaluation
wirtschaftliche Auswirkung
Ergänzende Erschliessung:
24
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Steuerrecht
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3466 – Mozione
Rendere fiscalmente deducibili le spese legate all'esercizio del volontariato
Depositato da
Quadri Lorenzo
Data del deposito
18.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Con la seguente mozione si chiede una revisione della legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e della legge federale sull'imposta federale
diretta alfine da rendere deducibili, ad esempio tramite dei forfait, le spese legate all'esercizio
del volontariato.
Motivazione
Il volontariato, specie nel settore sociale, diventa un supporto sempre più importante all'attività
dell'ente pubblico, di fondazioni o di organizzazioni private.
La casistica è innumerevole e variegata. Un esempio fra i molti possibili è quello dei volontari
attivi nelle case per anziani, spesso una compagnia ed un sostegno di grande valore per molti
anziani soli.
In un studio realizzato dall'Associazione ticinese Terza Età sulla base dei dati statistici 2008,
si ipotizzava che a livello svizzero il valore del volontariato organizzato (immaginando che ogni
ora prestata "valga" 25 franchi) superasse i 6,7 miliardi di franchi annui.
In altre valutazioni le cifre indicate sono anche superiori (una realizzata nel 1997 parla di 19,4
miliardi di franchi).
Il rapporto sul volontariato in Svizzera del 2004, a pagina 12, rileva come i fornitori di
prestazioni volontarie sempre più spesso si aspettino degli incentivi.
Ed è anche corretto che questi incentivi ci siano. L'importante attività del volontariato merita
un riconoscimento anche di tipo economico, senza voler entrare nella logica della
remunerazione monetaria della prestazione, che contraddirebbe lo spirito del volontariato.
Al proposito tuttavia si osserva che, mentre le cosiddette liberalità sono fiscalmente deducibili,
lo stesso non vale per le spese affrontate dai volontari nell'esercizio delle loro attività di utilità
e-parl 27.04.2015 11:18
pubblica. Dal 2011 sono inoltre deducibili, fino ad un massimo di 10 000 mila franchi, anche le
donazioni ai partiti politici.
Il problema è noto da vari anni a livello federale ed è tutt'ora irrisolto. L'ultimo tentativo al
proposito risale al 2006 quando, seguendo il parere del Consiglio federale, venne respinto il
postulato 01.3004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, dato
(appunto) 2001.
A dodici anni di distanza dalla presentazione del citato postulato, e con nel frattempo
l'aggiunta della possibilità di dedurre le donazioni ai partiti, una nuova rivalutazione del tema
nell'ottica di rendere deducibili, quanto meno in modo forfettario, le spese legate all'esercizio
del volontariato, si giustifica.
Parere del Consiglio federale del 28.08.2013
Il Consiglio federale sostiene gli sforzi per promuovere il lavoro di pubblica utilità, poiché chi si
impegna per la comunità a titolo volontario contribuisce al funzionamento della società. La
deducibilità fiscale delle liberalità ai partiti politici fino a 10 000 franchi introdotta per
considerazioni d'ordine istituzionale non può però essere paragonata alle spese dei volontari
nell'attività di pubblica utilità.
Come già spiegato dal Consiglio federale nei suoi pareri al postulato CET-N 01.3004, alla
mozione Streiff-Feller 11.3083 e alla mozione Moret 11.3636, gli sgravi fiscali non
costituiscono tuttavia sempre lo strumento di sostegno idoneo. In linea di principio la politica
fiscale dovrebbe promuovere obiettivi non fiscali soltanto alle seguenti tre condizioni che
devono essere soddisfatte cumulativamente: in primo luogo deve effettivamente sussistere un
problema sostanziale di politica economica, sociale e/o collettiva (necessità di intervento).
Secondariamente, l'impiego dello strumento di politica fiscale deve essere in grado di risolvere
almeno in parte questo problema (effettività). Infine, i provvedimenti di politica fiscale devono
presentare un miglior grado di efficienza rispetto ad altri strumenti di politica economica
(efficienza).
Il Consiglio federale ritiene che nell'ambito del lavoro di pubblica utilità non esista attualmente
alcun problema sostanziale di politica economica, sociale o collettiva. Anche in riferimento
all'effettività e all'efficienza, una nuova deduzione non è opportuna, in quanto genera effetti di
trascinamento dato che il lavoro di pubblica utilità viene svolto in misura considerevole anche
senza deduzioni fiscali. In considerazione della natura del sistema, i contribuenti con un
reddito elevato otterrebbero maggiori sgravi fiscali a causa della progressione delle tariffe. Per
contro, le persone attive nel volontariato senza un reddito imponibile o con un reddito al di
sotto della soglia minima di imponibilità non potrebbero beneficiare di questa deduzione.
Ai fini della promozione del lavoro di pubblica utilità, il governo non ritiene pertanto opportuno
indennizzare finanziariamente in modo indiretto questa attività introducendo una nuova
deduzione nel diritto tributario. A prescindere da queste considerazioni di fondo, l'introduzione
di una nuova deduzione non organica per il lavoro di pubblica utilità complicherebbe il diritto
tributario e solleverebbe nuovi problemi di delimitazione. L'esecuzione e la tassazione
risulterebbero più difficili. Tuttavia, anche l'introduzione di una deduzione forfettaria non
consentirebbe di raggiungere l'obiettivo, poiché le fattispecie sono troppo diverse per
applicare un importo forfettario sensato.
Occorre evidenziare che il diritto vigente prevede già incentivi volti a promuovere le
organizzazioni di pubblica utilità e quindi l'attività di pubblica utilità in forma istituzionalizzata.
Le liberalità versate alle organizzazioni di pubblica utilità sono ammesse in deduzione e le
organizzazioni stesse sono esentate dalle imposte dirette di Confederazione, cantoni e
comuni.
Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
e-parl 27.04.2015 11:18
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (1)
Pantani Roberta
Soggetti (in tedesco):
ehrenamtliche Tätigkeit
soziale Betreuung
Aiuto
freiwillige Arbeit
Steuerabzug
Ergänzende Erschliessung:
24;28
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Steuerrecht
private Hilfe im Inland
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3482 – Postulato
Basi giuridiche per la gogna fiscale
Depositato da
Müller-Altermatt
Stefan
Data del deposito
19.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione giuridica e sulla prassi
attuale in materia di incasso dei debiti fiscali da parte dei comuni e dei cantoni. Occorre in
particolare illustrare:
1. quali sono le basi giuridiche relative alla protezione dei dati a livello federale e cantonale
che disciplinano la pubblicazione dei debiti fiscali;
2. quali sono le differenze tra i cantoni per quanto riguarda la pubblicazione dei debiti fiscali;
3. quali sarebbero le modifiche necessarie nel diritto federale per legalizzare una gogna
fiscale;
4. come bisognerebbe impostare questa gogna fiscale affinché i diritti della personalità del
defraudatore non siano violati (ad es. tramite definizione dei criteri di pubblicazione,
svolgimento vincolante della procedura, ecc.).
Motivazione
Per cantoni e comuni l'esazione delle imposte rappresenta viepiù una grossa sfida. Il calo
della morale di pagamento e il forte potenziamento della protezione dei dati fanno in modo
che gli importi impagati a titolo di imposte e tributi crescano continuamente. A seguito di
questa situazione insoddisfacente, alcuni comuni hanno adottato provvedimenti che hanno
oltrepassato i limiti della legalità. Ad esempio, le autorità comunali di Egerkingen si sono rese
punibili con una gogna fiscale. Infatti la denuncia pubblica di concittadini che non versano le
imposte dovute è discutibile nell'ottica della loro protezione della personalità. È però anche
preoccupante che persone si nascondano dietro questa protezione della personalità e non
paghino quanto devono alla collettività.
e-parl 27.04.2015 11:18
È quindi opportuno trovare soluzioni per risolvere i conflitti tra protezione della personalità e
defraudazione fiscale. L'interpretazione delle basi giuridiche e delle possibilità nonché della
prassi dovrebbe fare la necessaria chiarezza.
Parere del Consiglio federale del 28.08.2013
L'autore del postulato incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto sulla pubblicazione
dei debiti fiscali presso i cantoni e i comuni che valuti in particolare la possibilità di introdurre
una gogna fiscale per i debitori in mora.
In base alla vigente legislazione fiscale a livello federale e cantonale chiunque sia incaricato
dell'esecuzione delle leggi fiscali è tenuto a serbare il segreto sui fatti accertati e sulla
situazione economica del contribuente (cfr. art. 110 della legge federale del 14 dicembre 1990
sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). Questo obbligo risponde al nome di
mantenimento del segreto fiscale. L'introduzione di una "gogna fiscale" contraddirebbe questo
principio.
La Confederazione, i cantoni e i comuni devono attenersi alle disposizioni della legge federale
dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) per l'incasso delle
imposte di loro competenza. Il legislatore ha sempre evitato di dotare il fisco, nella riscossione
dei crediti di diritto pubblico, di strumenti speciali di cui i creditori privati non dispongono. È
vero che i cantoni e i comuni incontrano grandi difficoltà per riscuotere i debiti fiscali di un
certo numero di contribuenti. I creditori privati possono tuttavia incontrare difficoltà del tutto
analoghe nell'esigere i propri crediti. Introdurre una gogna fiscale, come auspicato dall'autore
del postulato, che andrebbe a solo vantaggio del fisco risulterebbe quindi problematico in
un'ottica di parità di trattamento dei creditori.
L'autore del postulato evidenzia egli stesso la problematica della protezione dei dati e della
personalità in caso di introduzione di una gogna fiscale. Un simile strumento non
consentirebbe più di salvaguardare i diritti delle persone interessate. Il suo obiettivo è infatti
quello di spingere i debitori a saldare i propri debiti indicandone pubblicamente i nomi. La
violazione dei diritti della persona sarebbe quindi voluta o, in ogni caso, almeno presa in
considerazione.
In conclusione, l'introduzione di una gogna fiscale è pertanto incompatibile con l'ordinamento
giuridico vigente, ragione per cui bisogna rinunciare all'allestimento del rapporto richiesto
dall'autore del postulato.
Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (6)
Borer Roland F.
Fluri Kurt Hadorn Philipp Heim Bea
Soggetti (in tedesco):
Schläfli Urs
Wobmann Walter
Aiuto
Auslegung des Rechts Steuer Steuerpflichtige/r Steuerausweichung Informationsverbreitung
Personendaten Datenschutz Steuererhebung Verschuldung Kantonsvergleich
Recht des Einzelnen Güterabwägung Bericht
Ergänzende Erschliessung:
e-parl 27.04.2015 11:18
24;12
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3490 – Mozione
Centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC
Depositato da
Gruppo BD
Portavoce
Guhl Bernhard
Data del deposito
19.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di creare un centro di competenza nazionale per la sicurezza
in ambito delle TIC.
Motivazione
In molte aziende per i responsabili dell'IT le minacce da Internet sono una realtà e pane
quotidiano. Le informazioni sui nuovi virus e le vulnerabilità nei sistemi circolano e molte
aziende si tengono in contatto tra di loro per coordinarne la difesa. Tuttavia, manca un servizio
nazionale che abbia un quadro completo e coordini il tutto. Gli attuali numerosi servizi
decentralizzati impediscono un'azione rapida ed efficace. Un centro di competenze del genere
deve lavorare in stretta collaborazione con i provider e con il settore privato, tra l'altro con
Switch, CSC, Swisscom e UFIT.
Questo centro di competenza deve inoltre organizzare tavole rotonde specifiche al settore e
promuovere lo scambio di informazioni tra industria, Confederazione e cantoni in materia di
sicurezza TIC. In caso il servizio dovesse constatare lacune nella legislazione, bisogna
elaborare le relative proposte di miglioramento all'attenzione del legislatore. In particolare,
occorre discutere le possibilità sul modo di sostenere le autorità penali nella lotta contro la
criminalità informatica. Anche la cooperazione internazionale deve essere organizzata
attraverso questo centro di competenza.
Parere del Consiglio federale del 21.08.2013
Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di una stretta collaborazione tra Stato e
industria privata già nel 2004. Per questo motivo l'esecutivo ha istituito Melani, la Centrale
d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione, che ha avviato la sua attività il 1°
ottobre 2004.
Melani ha il compito di allertare preventivamente i gestori di infrastrutture critiche su pericoli
cibernetici e di supportarli in via sussidiaria in caso di crisi. A tale scopo Melani gestisce in
e-parl 27.04.2015 11:18
Svizzera una "Public Private Partnership" (partenariato pubblico-privato) con i gestori di
infrastrutture critiche. Tra questi gestori rientrano ad esempio le aziende del settore
energetico, delle telecomunicazioni, della finanza, dei trasporti e della logistica.
Tutti i partner hanno già dato prova più volte di essere in grado, nel loro settore di
competenza, di procedere in modo rapido, efficiente, mirato e con successo contro le minacce
cibernetiche. Già oggi hanno regolarmente luogo tavole rotonde (in particolare per i settori
della finanza, dell'energia e delle telecomunicazioni) allo scopo di promuovere lo scambio di
informazioni tra industria, cantoni e Confederazione.
Nell'ambito dell'elaborazione della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i
cyber-rischi (SNCP) è stata più volte discussa la possibilità di centralizzare organi periferici
come SCOCI, Melani, Milcert, CSIRT UFIT ecc. In particolare i rappresentanti dell'industria
privata si sono pronunciati contro una simile centralizzazione. Nella strategia nazionale per la
protezione della Svizzera contro i cyber-rischi del il 27 giugno 2012, Il Consiglio federale ha
pertanto deciso di continuare a mantenere un'organizzazione decentralizzata.
Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) è un
conglomerato, costituito dalle autorità cantonali di polizia e dall'amministrazione federale. Già
oggi il SCOCI è in grado di sostenere le autorità inquirenti nella lotta contro la criminalità
cibernetica. Nel quadro della misura 6 della SNCP, il SCOCI elabora una panoramica di casi
alquanto complessi che può, a sua volta, confluire nei lavori delle autorità inquirenti.
Il 15 maggio 2013 il Consiglio federale ha approvato il piano di attuazione della SNCP. Per
l'attuazione delle 16 misure all'interno dell'amministrazione federale descritte nella SNCP,
l'esecutivo ha autorizzato 28 posti di lavoro aggiuntivi. Occorre ora definire le priorità affinché
le misure possano essere attuate entro i termini previsti. A questo scopo, presso Melani è
stato istituito con due posti di lavoro il Servizio di coordinamento per l'attuazione della SNCP.
Nel quadro di un'analisi dell'efficacia, il Consiglio federale deciderà alla fine del 2017
sull'ulteriore modo di procedere in relazione alla SNCP e, in quest'occasione, riesaminerà
eventualmente la variante di un centro di competenza centrale.
L'istituzione di un centro di competenza per la sicurezza in ambito TIC, auspicata dagli autori
della mozione, è già attuata in maniera decentralizzata sin dal 2004 ed è costantemente
elaborata.
Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Soggetti (in tedesco):
Aiuto
Informatik (speziell) angewandte Informatik Computerkriminalität Koordination
Produktesicherheit Schaffung neuer Bundesstellen Leistungsauftrag neue Technologie
sektorale Beihilfe
Ergänzende Erschliessung:
34
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3504 – Mozione
Stessi termini per la fatturazione del medico e l'obbligo di rimborso delle casse
malati
Depositato da
Hardegger Thomas
Data del deposito
20.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
La legislazione sulle assicurazioni complementari è da adeguare in modo che i termini
dell'obbligo di rimborso delle fatture per le cure nell'ambito delle assicurazioni complementari,
che danno diritto a una restituzione conformemente al contratto concluso, siano gli stessi dei
termini della fatturazione da parte del fornitore di prestazioni. Il termine dovrebbe essere di
cinque anni dopo l'ultimo trattamento.
Motivazione
Un medico può fatturare ai pazienti le prestazioni effettuate fino a cinque anni precedenti.
Nell'ambito delle assicurazioni complementari, la cassa malati rimborsa tuttavia solo le spese
delle prestazioni il cui termine del trattamento risale al massimo a due anni.
Accade regolarmente che ai pazienti venga rifiutato il rimborso perché il medico ha lasciato
passare troppo tempo dalla fatturazione.
Parere del Consiglio federale del 21.08.2013
L'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione
complementare) cui allude l'autore della mozione, soggiace alle disposizioni sul contratto
d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Secondo l'articolo 46 capoverso 1 LCA i crediti derivanti
dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata
l'obbligazione.
Nel quadro della consultazione sulla revisione totale della LCA era fuori discussione che il
breve termine di due anni non fosse più attuale. L'avamprogetto prevedeva quindi, per le
prestazioni assicurative, un termine di prescrizione di dieci anni.
e-parl 27.04.2015 11:18
La revisione totale è stata rinviata dalle Camere (CN 13 dicembre 2012; CS 20 marzo 2013) al
Consiglio federale con il mandato di effettuare una revisione parziale della LCA. Attraverso la
revisione parziale, il Consiglio federale deve fra l'altro proporre un'adeguata estensione dei
termini di prescrizione. Esiste dunque già un mandato conferito al Consiglio federale per
prolungare i termini di prescrizione di tutti i contratti assicurativi. Un adeguamento soltanto per
il settore parziale dell'assicurazione malattie complementare non è quindi opportuno.
Proposta del Consiglio federale del 21.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (29)
Aebischer Matthias Birrer-Heimo Prisca Böhni Thomas Bortoluzzi Toni
Carobbio Guscetti Marina Chopard-Acklin Max Fehr Hans-Jürg Fehr Jacqueline
Glanzmann-Hunkeler Ida Glättli Balthasar Hadorn Philipp Hardegger Thomas
Heim Bea Ingold Maja Jans Beat Kiener Nellen Margret Lohr Christian Marra Ada
Nussbaumer Eric Quadranti Rosmarie Regazzi Fabio Rossini Stéphane
Schelbert Louis Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François
Tschäppät Alexander Weibel Thomas Ziörjen Lothar
Soggetti (in tedesco):
Zusatzversicherung
Krankenkasse
Aiuto
Krankenversicherung
Fakturierung
Ergänzende Erschliessung:
2841
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Frist
Rückzahlung
Arzt/Ärztin
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3513 – Mozione
Assoggettare il commercio di metalli preziosi alla legge sul riciclaggio di
denaro
Depositato da
von Graffenried
Alec
Data del deposito
20.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il commercio di metalli preziosi e pietre preziose deve essere assoggettato alla legge sul
riciclaggio di denaro (LRD).
Motivazione
I flussi finanziari connessi al settore delle materie prime, e in particolare il fenomeno
dell'evasione fiscale e dei trasferimenti illeciti (legati in particolare al riciclaggio di denaro e alla
corruzione) sono diventati un importante oggetto di discussione a livello internazionale. Questi
fenomeni sono considerati un ostacolo considerevole alla mobilitazione delle risorse interne
dei Paesi in sviluppo ed emergenti.
Nel rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale sostiene di rifiutare e combattere
l'afflusso nel nostro Paese di denaro guadagnato in modo illecito. In materia di lotta al
riciclaggio di denaro, la Svizzera attua gli standard internazionali e sotto certi aspetti va oltre
l'operato di altri Paesi. Tuttavia, non intende assoggettare le materie prime alla legge sul
riciclaggio di denaro (LRD). Giustifica questa posizione adducendo che il criterio di
assoggettamento alla LRD consiste nella fornitura a titolo professionale di servizi nel settore
finanziario (intermediazione finanziaria). L'arsenale predisposto per la lotta al riciclaggio di
denaro è pertanto incentrato sui servizi di intermediazione finanziaria anche nel settore delle
materie prime e garantisce così l'inclusione sistematica nel dispositivo di lotta anche delle
attività in questo settore. Se l'estrazione di materie prime avviene ad esempio in violazione dei
diritti umani, l'immissione dei proventi di origine criminale nel traffico dei pagamenti per il
tramite di una banca attiva il meccanismo di controllo previsto dalla LRD.
A questo riguardo occorre tuttavia considerare che gli averi di origine criminale non giungono
in Svizzera soltanto sotto forma di denaro, bensì anche di materie prime quali metalli preziosi
e pietre preziose, per essere immessi sotto questa forma nel circuito economico regolare. In
questo caso l'attivazione del meccanismo di lotta non è garantita.
e-parl 27.04.2015 11:18
L'assoggettamento del commercio di metalli preziosi e pietre preziose alla LRD consentirebbe
di colmare questa lacuna di legge.
Parere del Consiglio federale del 28.08.2013
L'autore della mozione chiede di assoggettare il commercio di materie prime sotto forma di
metalli preziosi e pietre preziose alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Secondo il diritto
vigente, né il commercio di materie prime per conto proprio, né gli stessi commercianti per
conto proprio sono sottoposti a questa legge (cfr. anche la risposta alla mozione Wyss Ursula
11.4161, "Nessun riciclaggio di denaro nel commercio di materie prime per conto proprio").
Tuttavia, se una persona commercia materie prime per conto di terzi, essa può essere
assoggettata alla LRD in qualità di intermediario finanziario, sempreché siano soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD. Secondo la LRD sono considerati intermediari
finanziari le "persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali
di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli". I commercianti di materie prime per conto
proprio non soddisfano questo criterio poiché non intrattengono relazioni con clienti né hanno
facoltà di disporre su valori patrimoniali di terzi.
Inoltre, il commercio (fuori borsa) di materie prime sottostà alla LRD soltanto se le materie
prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in
ogni momento (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. b
dell'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione
finanziaria, OAIF). Solo sotto questa forma possono essere oggetto di un'operazione
finanziaria. Di regola, però, le pietre preziose non soddisfano questo requisito. Per contro, il
commercio di metalli preziosi bancari è sempre ritenuto un'operazione finanziaria e sottostà
alla LRD (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. c OAIF). Sono
considerati metalli preziosi bancari le verghe e le granaglie d'oro, d'argento, di platino e
palladio con determinati titoli minimi (art. 178 cpv. 2 dell'ordinanza sul controllo dei metalli
preziosi, OCMP).
L'assoggettamento alla LRD di determinate attività commerciali, richiesto dall'autore della
mozione, è già stato esaminato in occasione dei lavori relativi all'attuazione delle
raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) del 2003 come pure nelle
raccomandazioni del GAFI del 2012. Questo assoggettamento è stato principalmente respinto
perché la LRD è basata sul principio dell'intermediazione finanziaria che si limita alle
operazioni finanziarie, e poiché gli obblighi di diligenza sanciti nella LRD sono difficilmente
applicabili ai commercianti attivi per conto proprio. Questi ultimi sono infatti controparte e
aventi economicamente diritto alla merce. Ciò significa che essi dovrebbero applicare gli
obblighi di diligenza a sé stessi e chiarire le circostanze della propria transazione.
Come menzionato nella mozione, nel commercio di materie prime il dispositivo di lotta al
riciclaggio di denaro è incentrato sull'intermediazione finanziaria. Gli obblighi di diligenza, di
notifica e di blocco sanciti nella LRD scaturiscono non appena i proventi di origine criminale
confluiscono nel traffico dei pagamenti per il tramite di un intermediario finanziario. In questo
contesto l'intermediario finanziario non è tenuto a verificare in particolare se le stesse materie
prime commercializzate sono di origine criminale (cfr. anche la risposta all'interpellanza
Masshardt 13.3344, "Rapporto sulle materie prime. Misure incisive e più trasparenza"). La
problematica dell'estrazione delle materie prime in condizioni discutibili deve dunque essere
considerata nell'ambito del rapporto di base sulle materie prime e non nella LRD.
Infine, è necessario precisare che nel quadro della procedura di consultazione concernente
l'attuazione delle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, nelle attività commerciali verrà
rafforzato il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro, nel senso che le operazioni di vendita
eccedenti i 100 000 franchi dovranno essere effettuate imperativamente per il tramite di un
intermediario finanziario. Oltre a questa misura legislativa, un gruppo di lavoro
interdipartimentale sta preparando l'attuazione di un'ulteriore raccomandazione del GAFI.
Quest'ultima prevede che nel quadro di un cosiddetto National Risk Assessment ogni Paese
analizzi e valuti i rischi sistemici del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e
combatta tali rischi con un approccio basato sul rischio.
e-parl 27.04.2015 11:18
Proposta del Consiglio federale del 28.08.2013
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (16)
Carobbio Guscetti Marina Fehr Jacqueline Glättli Balthasar Hadorn Philipp
Hodgers Antonio John-Calame Francine Leuenberger Ueli Masshardt Nadine
Nordmann Roger Rytz Regula Schelbert Louis Thorens Goumaz Adèle Trede Aline
Tschümperlin Andy van Singer Christian Wermuth Cédric
Soggetti (in tedesco):
Handelsgeschäft
Aiuto
Edelmetall
Edelstein
Geldwäscherei
Ergänzende Erschliessung:
15;24
Competenza
Dipartimento delle Finanze (DFF)
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Wirtschaftsstrafrecht
e-parl 27.04.2015 11:18
L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero
Curia Vista - Atti parlamentari
13.3533 – Postulato
Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo
Depositato da
Fehr Jacqueline
Data del deposito
20.06.2013
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato delle deliberazioni
Non ancora trattato dalla Camera
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto il coinvolgimento nella problematica
dei flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo ("illicit financial flow") della
piazza finanziaria svizzera e della Svizzera quale Stato di sede di imprese commerciali attive
mondialmente, i rischi di reputazione per la Svizzera, la posizione del governo nei confronti
dell'estero sulla questione e come intende impedire l'afflusso di questo denaro in Svizzera.
Motivazione
L'OCSE quantifica i flussi finanziari illeciti provenienti dai Paesi in sviluppo in un volume annuo
compreso tra gli 850 e i 1000 miliardi di dollari, come affermato dal Consiglio federale nella
sua risposta all'interpellanza 12.3797. "Tutti sono d'accordo sul fatto che i mezzi dirottati dai
Paesi in via di sviluppo corrispondano a un multiplo dei mezzi destinati all'aiuto pubblico allo
sviluppo". La Svizzera ha pertanto "un evidente interesse a impedire sistematicamente che
flussi finanziari di provenienza illecita o dubbia ('illicit financial flows') affluiscano verso il nostro
Paese". Il concetto "illicit financial flow" comprende l'impostazione legale ma abusiva di prezzi
di trasferimento infragruppo ai fini dell'evasione e dell'elusione fiscale, di manipolazioni delle
valutazioni nel commercio di beni nonché di fattispecie illegali come riciclaggio di denaro e
corruzione. Recentemente la problematica dei flussi finanziari illeciti "illicit financial flow" è
sempre più nel mirino delle discussioni dell'OCSE, della Banca mondiale, del FMI e
dell'Unione Africana. Anche in occasione del 39esimo vertice del G8 tenutosi il 17 e 18 giugno
2013 a Lough Erne i temi concernenti imposte, commercio e trasparenza e in particolare la
fuga di capitali nelle oasi fiscali sono stati prioritari nell'agenda sullo sviluppo di "beyond aid".
Anche il G20 ha intensificato la collaborazione per coordinare gli sforzi sulla lotta contro
l'evasione fiscale e la fuga di capitali. Il Consiglio federale è incaricato di presentare questa
discussione internazionale, di analizzarla, di illustrare quali sono i rischi di reputazione per la
Svizzera in quanto piazza finanziaria e piazza commerciale (per le materie prime), il suo
coinvolgimento nell'organizzazione e accettazione di "illicit financial flow" e gli strumenti con i
quali il Consiglio federale intende lottare.
e-parl 27.04.2015 11:18
Parere del Consiglio federale del 04.09.2013
Negli ultimi anni la discussione internazionale (G8/G20, OCSE, ONU) sui flussi finanziari sleali
e illegali si è molto intensificata. Sebbene non esista una definizione accettata a livello
internazionale di questo fenomeno e non sia possibile quantificare con precisione l'entità
esatta di questi flussi finanziari, la problematica colpisce in particolare i Paesi in sviluppo.
Nella lotta contro questi flussi finanziari assumono una grande importanza le condizioni
quadro che caratterizzano i Paesi di provenienza. Nel contempo sono sollecitati anche i Paesi
cui confluiscono mezzi finanziari sleali e illegali. La Svizzera si prefigge pertanto di impedire
nella misura possibile siffatti flussi finanziari con misure concrete (lotta contro il riciclaggio di
denaro, l'evasione e l'elusione fiscale, la corruzione e i fondi dei potentati come pure
l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto di base sulle materie prime).
Nel quadro di questi lavori si renderà conto delle questioni sollevate nel postulato. Il Consiglio
federale è tuttavia disposto a presentare un rapporto che illustri in una visione globale questa
tematica e i relativi lavori.
Proposta del Consiglio federale del 04.09.2013
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Documenti
Bollettino ufficiale - verbali
Cronologia / verbali
Data
Consiglio
27.09.2013
CN
Opposizione; discussione differita.
Camera prioritaria
Consiglio nazionale
Cofirmatari (25)
Aebischer Matthias Allemann Evi Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina
Chopard-Acklin Max Friedl Claudia Gross Andreas Hadorn Philipp
Haller Vannini Ursula Hodgers Antonio Jans Beat Maire Jacques-André Marra Ada
Masshardt Nadine Naef Martin Nussbaumer Eric Reynard Mathias Riklin Kathy
Schelbert Louis Schenker Silvia Semadeni Silva Thorens Goumaz Adèle
Tornare Manuel von Graffenried Alec Wermuth Cédric
Soggetti (in tedesco):
Aiuto
Entwicklungsland Finanzplatz Schweiz Kapitalflucht Kapitaltransaktion Steuerhinterziehung
transnationales Unternehmen Buchführung Rohstoff Rohstoffmarkt Steuerstrafrecht
Ergänzende Erschliessung:
24