DLGC/2015/26 - Comune di Rovigo
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DLGC/2015/26 - Comune di Rovigo
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE DLGC/2015/26 OGGETTO Piano fabbisogni assunzionali 2015-2017: mobilità reciproca tra enti e copertura categoria protette L’anno duemilaquindici addì 09 del mese di Febbraio ore 16:05 nel Palazzo Comunale e nella Sala Giunta, è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 11.08.2014 per trattare il presente oggetto con i poteri della Giunta Comunale. Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dr. Massimo Zavagli, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. 26122 del 16.07.2014. Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Michela Targa. Il Commissario Straordinario, adotta il provvedimento in oggetto indicato. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ex art. 48 D.Lgs. 267/2000) RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 2014, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Rovigo e nominato il dott. Claudio Ventrice Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco; Considerato quanto segue. Con delibera di Giunta n. 409 del 22 ottobre 2013 era stata approvata la programmazione dei fabbisogni assunzionali triennio 2013 -2015 (a tempo indeterminato e con forme flessibili) e i piani annuali 2013 e 2014. Con successiva delibera di Giunta n. 26 del 28 gennaio 2014, oltre alla verifica della ricognizione annuale (2014) delle eccedenze ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001, veniva disposta una sospensione delle assunzioni programmate per il 2014 (ad esclusione di una assistente sociale per le nuove modalità di gestione del servizio di assistenza domiciliare e della somministrazione di educatrici di asilo nido per ragioni sostitutive) in attesa della verifica finanziaria in corso sulla svalutazione crediti segnalata dal dirigente del servizio finanziario il 16 gennaio 2014. Rispetto al blocco delle assunzioni disposte con delibera n. 26/2014 citata, essendo stato approvato il bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016, sono da intendersi concluse le verifiche e le analisi contabili finalizzate a superare le criticità che erano state segnalate dalla Ragioneria con la citata comunicazione del 16 gennaio 2014, sulla base della quale la delibera n. 26 era stata adottata. Con delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 22 settembre 2014 è stato quindi approvato un primo piano di assunzioni flessibili (proroga assunzione a tempo determinato di un’assistente sociale per il progetto “home care premium” finanziato da INPDAP e somministrazioni lavoro temporaneo di educatrici Asilo per ragioni sostitutive), mentre per le assunzioni a tempo indeterminato già previste nella delibera 409/2013 e cioè: 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D per esigenze SUAP, 1 istruttore direttivo contabile cat. D per Servizio Ragioneria, 1 istruttore contabile cat. C per Risorse Umane (previste nel 2013); nel 2014 un passaggio da 30 a 36 ore dell’addetto portineria cat B1, originariamente assunto a part time, per esigenze Protocollo/Portineria; un passaggio da 18 ore a tempo pieno di un esecutore cat B1, originariamente assunto a part time, per esigenze Ufficio Ambiente; un passaggio da 25 ore a tempo pieno di un operatore museale di supporto cat B1, originariamente assunto a part time; era stato considerato quanto segue. “Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche se riferite a quelle già programmate nel 2013 e nel 2014 e poi sospese con la delibera n. 26/2014 (o situazioni assimilate, quali passaggi a tempo pieno di part time originariamente assunti con tale modalità – ricondotti dalla normativa alle medesime limitazioni previste per nuove assunzioni - ), bisogna tenere conto di quanto spiegato e prescritto nella circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 4/28.4.2014 a proposito di eccedenze/soprannumeri e conseguenti esuberi/disponibilità di personale. Nella circolare si precisa che tra le situazioni che possono determinare situazioni di eccedenze vi è anche quella prevista dall'art.4 del D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014. Si tratta di piani obbligatori di riorganizzazione e razionalizzazione e riduzioni di dotazioni organiche previsti dal 2° e 3° periodo del comma 1 del citato articolo, da adottare in presenza e concomitanza con i piani di recupero di somme erogate in eccesso sui fondi per la contrattazione decentrata a seguito di verificata violazione dei vincoli finanziari sulla costituzione complessiva dei fondi di anni pregressi. Come noto, i piani di recupero sono stati al momento sospesi (nell’ambito delle delibere n. 6 e n. 7 del 12 agosto 2014 di indirizzi per la contrattazione) in attesa di riscontri definitivi del MEF – Ragioneria dello Stato -1- rispetto alle deduzioni che l’ente ha fornito da ultimo con nota prot. 25269 del 15/5/2014. Se si dovessero attuare i piani di recupero e quelli obbligatori di riorganizzazione, la circolare n. 4/2014 precisa che non sono consentite assunzioni finché non è riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l'eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.” In merito ai piani di razionalizzazione e riduzione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 4 del DL 16/2014, occorre in realtà precisare che il 3° periodo di detto comma, letto in combinato disposto con l’ultimo periodo, impone (rende cioè obbligatori) i piani di razionalizzazione a quegli enti locali che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 4, dovranno ridurre le dotazioni organiche entro i parametri di cui all’art. 263 comma 2 del D.Lgs 267/2000. Per contro, per gli enti che si trovino già al di sotto dei rapporti medi dipendenti/popolazione per classe demografica previsti, ai sensi della normativa, da ultimo dal D.M. 24 luglio 2014, non è da ritenersi obbligatorio un ulteriore piano di riduzione delle dotazioni qualora sia necessario applicare i recuperi previsti dall’art. 4 del DL 16/2014. In particolare questo ente ha 52.099 abitanti ed un numero di dipendenti pari a 295 alla data dell’1/11/2014. Il rapporto è pertanto di 1/176, molto più basso di quello previsto dal DM citato per la corrispondente classe demografica (1/133). A proposito di ricognizione annuale delle eccedenze (quella del 2014, come detto, è richiamata nella delibera di Giunta n. 26/28.1.2014), per l’anno 2015 non vi sono eccedenze o soprannumeri di personale derivanti da ragioni funzionali o finanziarie, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 165/2001 (art. 2 comma 3 DL 101/2013 convertito in L. 125/2013 che richiama l’art. 2 comma 14 e comma 11 lettera a del D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012) così come verificato acquisendo le relative attestazioni di ciascun dirigente e del settore Finanziario, tenuto conto della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4/2014 sopra citata. Con successiva delibera n. 91 del 9 dicembre 2014 fu confermata in ogni caso la sospensione delle procedure assunzionali e dei passaggi a tempo pieno previsti dalla sopra richiamata delibera di Giunta n.409/2013, con riserva di riesaminarli nella programmazione 2015-2017 in relazione al bilancio previsionale e previa verifica dei nuovi e diversi limiti assunzionali e di spesa previsti dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 114/11 agosto 2014, valevoli dal 2014, atteso che le assunzioni del piano di cui alla delibera n. 409/2013 (poi sospese fino ad oggi) erano state previste invece nel 2013. Sempre con la delibera citata n. 91/2014 è stato previsto invece lo scambio tra due mobilità volontarie e cioè tra un istruttore amministrativo di questo ente ed un istruttore di pari categoria dell’Università di Padova (mobilità reciproca tra enti soggetti a limitazioni alle assunzioni e quindi neutre rispetto ai limiti delle facoltà assunzionali di cui sopra, sia nel calcolo della mobilità in uscita che nel calcolo della mobilità in entrata). Tale forma di mobilità “reciproca” fra enti è ammessa, come risulta nelle delibere della Corte dei Conti in sede di controllo, Sezione Veneto n. 65/2013 e Sezione Regione Sicilia n. 13/2014. E’ stato considerato che tale scambio non altera inoltre i limiti di spesa complessivi di personale di cui all’art. 1 comma 557 e comma 557 quater della legge 296/2006, così come più avanti affermato, e quindi il rispetto degli stessi nel piano 2014-2016. La relativa spesa infatti è prevista e contenuta nel bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016, e nella relazione del Collegio dei Revisori che accompagna il documento di bilancio si da conto del rispetto dei predetti limiti di contenimento della spesa. Con riguardo al limite della spesa complessiva di personale, l’art. 3 comma 5 bis del citato DL n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, ha anche stabilito, inserendo un comma 557 quater alla legge 296/2006, una diversa modalità per il conteggio della riduzione di spesa di personale con riferimento cioè, a decorrere -2- dal 2014, al valore medio della spesa sostenuta (Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 25/2014) del triennio 2011-2013 (quindi sulla base di un dato temporale fisso di raffronto e di una dato di spesa effettivamente sostenuta, esclusi quindi effetti prenotativi o altri voci di spesa “virtuali”). Nella delibera n. 91/2014 si disponeva altresì la proroga di due rapporti a tempo determinato a part time (25 ore) di due assistenti sociali per le nuove modalità di gestione sperimentale del servizio di assistenza domiciliare fino al 31/12/2016, dando atto dei seguenti limiti normativi per le forme flessibili: l’art. 11 comma 4 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. 114/11 agosto 2014 ha stabilito che le limitazioni previste dall’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 poste alle facoltà assunzionali con forme flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (si richiama il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, n. 274/2014 che verte sulla non applicabilità in questo caso del limite della spesa sostenuta nel 2009). Si dava atto nella delibera 91/2014 che il calcolo della spesa derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato (mobilità reciproca tra due istruttori amministrativi) e con forme flessibili era previsto e contenuto nel bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016 e nella relazione del Collegio dei Revisori che accompagna il documento di bilancio si dava conto del rispetto dei predetti limiti di contenimento della spesa. Si dava atto altresì del rispetto del patto di stabilità 2013 e 2014 e degli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall’art. 9 comma 3-bis DL 185/2008 convertito in L n. 2/2009, come modificato dall'art. 27 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in l. 89/2014 (inadempimenti sanzionati, tra l’altro, con il blocco delle assunzioni), come comunicato dall’ufficio Ragioneria il 18/9/2014. Ora, in sede di programmazione dei fabbisogni assunzionali 2015 -2017, va tenuto conto che il quadro normativo è ulteriormente cambiato essendo intervenuta la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 che all’art. 1 comma 424 impone nuovi obblighi e priorità assunzionali per gli enti locali ai fini del riassorbimento del personale delle Province collocato in mobilità nel quadro del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/7.4.2014; gli enti locali dovranno destinare per gli anni 2015 e 2016 fino al 100% delle risorse destinabili alle proprie facoltà assunzionali in base all’art. 3 comma 5 del DL n. 90/2014 (calcolate in termini di percentuali di spesa annua rispetto alle cessazioni – importi annui – 2014/2015). Sono in corso le procedure (secondo i tempi e le modalità previsti dai commi 422 e 423 del comma 1 della legge di stabilità 2015 che richiamano gli ambiti, le procedure e gli osservatori di cui all’accordo previsto dall’art. 1 comma 91 della legge 56/2014) per la individuazione del personale da collocare in mobilità ai fini del predetto riassorbimento. Nel frattempo si da atto che la mobilità per interscambio di due istruttori amministrativi già deliberata con la delibera n. 91/2014 non si computa in detti limiti alle facoltà assunzionali (che obbligatoriamente l’ente dovrà destinare al personale delle Province) essendo “neutra” rispetto al calcolo di detti budget assunzionali. La circolare Ministeriale n. 1/2015 del 30/1/2015, che detta linee guida in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ai sensi dell’art. 1 commi da 418 a 430 della legge 190/2014 e della legge 56/2014, a proposito della mobilità volontaria preclude la possibilità di bandire nuove procedure di mobilità volontaria a meno che queste non siano riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. Questa precisazione della circolare è con tutta evidenza impeditiva rispetto a procedure di mobilità in entrata che, costituendo nuove immissioni di personale aggiuntive rispetto a quello in servizio, potrebbero pregiudicare il prioritario ricollocamento del personale in soprannumero degli enti di area vasta. Lo scambio contestuale previsto in questa sede (mobilità in entrata corrispondente e condizionata ad una mobilità in uscita) non configura l’ipotesi impedita dalla circolare. In questa sede si dispone altresì un’altra mobilità reciproca e contestuale tra Comuni sottoposti a vincoli (e quindi neutra rispetto agli obblighi di destinazione delle risorse per assunzioni al personale delle province di cui sopra si è detto): si tratta di dare corso alle due domande di mobilità reciproca pervenute da un dirigente di questo ente verso il Comune di Milano e di un dirigente del Comune di Milano verso il Comune di Rovigo in data 15/1/2015, rispetto alle quali si richiama il parere e la nota del Commissario Straordinario prot.3657 del 21 gennaio 2015. -3- Tale forma di mobilità “reciproca” fra enti è ammessa, come risulta nelle delibere della Corte dei Conti in sede di controllo, Sezione Veneto n. 65/2013 e Sezione Regione Sicilia n. 13/2014. Tale scambio non altera inoltre i limiti di spesa complessivi di personale di cui all’art. 1 comma 557 e comma 557 quater della legge 296/2006 e quindi il rispetto degli stessi anche nel piano 2015-2017. La relativa spesa infatti era ed è prevista e contenuta nel bilancio pluriennale 2014-2016, e nella relazione del Collegio dei Revisori che accompagnava il bilancio 2014 e 2014-2016 si dava conto del rispetto dei predetti limiti di contenimento della spesa. Vale quanto detto sopra a proposito del concorso tra la procedura di mobilità (neutra rispetto ai limiti alle facoltà assunzionali) e gli obblighi di riassorbimento del personale delle Province, anche tenuto conto della circolare Ministeriale n. 1/2015, come sopra argomentato. Con l’ultimo prospetto informativo annuale inviato agli uffici provinciali per il collocamento mirato nel mese di gennaio 2015, ai sensi dell’art. 9 comma 6, L. 68/99, recante la situazione degli obblighi occupazionali destinati alle categorie protette (articoli 3,4, 18 della legge n.68/99), è emersa una scopertura nella categoria dei disabili (ultima cessazione di un dipendente di categoria A operatore servizi ausiliari, verificatasi dal 5 dicembre 2014). Al riguardo, stante l’obbligo di coprire detta quota sancito dalla legge, considerate le esigenze rappresentate dalla dirigenza per la sostituzione della figura di operatore servizi ausiliari con una più qualificata figura di esecutore amministrativo/applicato di cat B (base B1), si è ritenuto di procedere in tal senso attraverso una proposta di convenzione di programma ex art. 11, comma 1, della legge n. 68/99 fatta con nota in data 29 gennaio 2013 agli uffici Provinciali competenti al collocamento dei disabili. La procedura consiste nell’attivazione delle modalità previste dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 (verifica di eventuale ricollocazione di personale in disponibilità, riservando la comunicazione da inviare agli uffici competenti a personale appartenente alle categorie protette); in caso di esito negativo si procederà ad un avviso di selezione per mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni sempre riservato a categorie protette; in caso, ancora, di esito negativo si procederà con la richiesta numerica di avvio a selezione, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 7 comma 2 del DPR 333/2000 (regolamento di esecuzione della legge n. 68/99) e del DPR 246/18.6.97. In caso di avviso di mobilità volontaria, secondo quanto indicato nella circolare Ministeriale n. 1/2015, si darà priorità al personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in detti enti nelle categorie protette. In ogni caso, trattandosi di una copertura di una quota d’obbligo destinata a categorie protette, non si applica a detta assunzione alcun limite di spesa o di facoltà assunzionali previsto dall’art. 3 comma 5 del citato DL 90/2014 (art. 3 comma 6 del medesimo DL 90) e pertanto non concorre con gli obblighi di riassorbimento del personale delle Province ex art. 1 comma 424 della legge 190/2014. Anche in questo caso si richiama la circolare Ministeriale n. 1/2015 che fa espressamente salvo l’obbligo di copertura delle quote di riserva anche in presenza dei divieti previsti dal citato articolo 1 comma 424. Inoltre le assunzioni di personale ai fini della copertura delle quote d’obbligo sono da effettuarsi in deroga ai divieti di nuove assunzioni ed anche se l’amministrazione si trova in situazione di soprannumero (art. 7 comma 6 DL 101/2013 convertito in legge 125/2013). Si è verificato infine il rispetto delle seguenti condizioni, in assenza delle quali si determinerebbe il divieto di procedere ad assunzioni (con l’eccezione comunque delle categorie protette per la copertura delle percentuali d’obbligo, che sono svincolate da vincoli, limiti e divieti): rispetto dell'art. 9 comma 3 bis DL 185/2008 convertito in L n. 2/2009 come modificato dall'art. 27 comma 2 del DL 66/2014 convertito in legge 89/2014 in tema di certificazioni dei crediti (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015); -4- rispetto dei tempi medi di pagamento (anno di riferimento 2014) indicati all'art. 41 comma 2 (in riferimento al comma 1) del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015); rispetto patto stabilità del 2014 e che l'ente, allo stato attuale e in sede prognostica, è in grado di assicurarne il rispetto anche per il 2015 (nota Ragioneria del 3 febbraio 2015). Per tutto quanto sopra; VISTO l’art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l’art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale; PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: - del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: - del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: ATTESO che la delibera è stata proposta dall’ufficio Risorse Umane; RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento; D E L I B E RA 1. di approvare la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato (mobilità contestuali –scambio - tra due amministrazioni di due istruttori amministrativi e di due dirigenti e assunzione di un esecutore amministrativo/applicato di cat B (base B1) per la copertura di quota d’obbligo L. 68/99) richiamate e descritte in premessa anche per quanto attiene i rispettivi limiti alle relative facoltà assunzionali; 2. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Collegio dei Revisori per la certificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 10 bis del DL n. 90/2014 convertito in L. 114/2014; 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in particolare alla copertura della quota d’obbligo delle categorie protette. -5- COMUNE DI ROVIGO SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/26 del 06/02/2015 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla regolarità tecnica. Lì, 06/02/2015 IL DIRIGENTE Targa Michela COMUNE DI ROVIGO Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/26 del 06/02/2015 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1, 267/2000 D.LGS. N. Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla regolarità contabile. IL DIRIGENTE Dott.ssa Nicoletta Cittadin IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dr. Claudio Ventrice IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Michela Targa