R.C. AUTO - Credito Cooperativo di Brescia

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R.C. AUTO - Credito Cooperativo di Brescia
Informazioni generali sulla banca quale intermediario assicurativo
Intermediario assicurativo
Imprese di Assicurazione
di cui sono offerti i prodotti
Autorità competente alla
vigilanza
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA – Società cooperativa
- sede legale in Brescia, via Reverberi 1
- sede amministrativa in Nave (BS), via Brescia 118
- iscritta in data 1 febbraio 2007 con il n. D000026924 nella Sezione D
del Registro degli Intermediari Assicurativi
- recapito: tel. 030-25391
fax 030-2537695
- sito web: www.creditocooperativodibrescia.it
- indirizzo di posta elettronica: [email protected]
- ASSIMOCO SPA
- ASSIMOCO VITA SPA
- BCC VITA SPA
- ARAG SE
- IVASS: per l’attività di intermediazione assicurativa e i relativi prodotti
- CONSOB: limitatamente alla trasparenza informativa e alle regole di
condotta relative ai prodotti assicurativi dei rami III e V, con esclusione
delle forme pensionistiche;
- COVIP: per i prodotti relativi alle forme di previdenza complementare
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
Informazioni relative all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti (R.C. AUTO)
Le provvigioni percepite relativamente ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto da Assimoco Spa
sono pari a:
- 7,94% del premio globale (pari al 10% del premio netto imponibile) per autovetture, macchine agricole e natanti;
- 6,35% del premio globale (pari all’8% del premio netto imponibile) per autobus e veicoli trasporto cose;
- 5,56% del premio globale (pari al 7% del premio netto imponibile) per ciclomotori e motocicli;
e, pertanto, corrispondono agli importi indicati nella seguente tabella a titolo esemplificativo:
R.C. AUTO
Provvigioni dell'intermediario
% provvigione su premio netto
% provvigione su PREMIO GLOBALE
autovetture, macchine operatrici e
autobus e veicoli per trasporto
agricole, natanti e motocarri
Cose
10,00%
7,94%
8,00%
6,35%
premio lordo (euro)
ciclomotori e motocicli
7,00%
5,56%
PROVVIGIONI PERCEPITE DALL'INTERMEDIARIO (EURO)
100,00
7,94
6,35
5,56
200,00
15,88
12,70
11,12
300,00
23,82
19,05
16,68
400,00
31,76
25,40
22,24
500,00
39,70
31,75
27,80
600,00
47,64
38,10
33,36
700,00
55,58
44,45
38,92
800,00
63,52
50,80
44,48
900,00
71,46
57,15
50,04
1.000,00
79,40
63,50
55,60
1.100,00
87,34
69,85
61,16
1.200,00
95,28
76,20
66,72
1.300,00
103,22
82,55
72,28
1.400,00
111,16
88,90
77,84
1.500,00
119,10
95,25
83,40
2.000,00
158,80
127,00
111,20
3.000,00
238,20
190,50
166,80
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse
a) La Banca di Credito Cooperativo di Brescia non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto delle Imprese di assicurazione sopraindicate di cui sono offerti i prodotti;
b) Le Imprese di assicurazione sopraindicate non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto della Banca di Credito Cooperativo di Brescia;
c) La Banca di Credito Cooperativo di Brescia, pur in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva, propone solamente
i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
1. relativamente al ramo auto: Assimoco Spa;
2. relativamente ai rami danni: Assimoco Spa e Arag SE;
3. relativamente al ramo vita: Assimoco Vita Spa e Bcc Vita Spa.
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati
per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario
stesso;
b) è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per
iscritto all’impresa; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato
dall’impresa
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n.
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa, gli intermediari:
a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di
modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del
documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al
contraente -in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal
fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste
pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano
per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano
quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; pertanto, al fine di garantire la continuità dei
versamenti, il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla compagnia la variazione delle
coordinate bancarie (almeno sessanta gironi prima della scadenza della rata successiva);
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile
auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità
civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun
contratto.
Agosto 2014