R.C. AUTO - Credito Cooperativo di Brescia
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Informazioni generali sulla banca quale intermediario assicurativo Intermediario assicurativo Imprese di Assicurazione di cui sono offerti i prodotti Autorità competente alla vigilanza BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA – Società cooperativa - sede legale in Brescia, via Reverberi 1 - sede amministrativa in Nave (BS), via Brescia 118 - iscritta in data 1 febbraio 2007 con il n. D000026924 nella Sezione D del Registro degli Intermediari Assicurativi - recapito: tel. 030-25391 fax 030-2537695 - sito web: www.creditocooperativodibrescia.it - indirizzo di posta elettronica: [email protected] - ASSIMOCO SPA - ASSIMOCO VITA SPA - BCC VITA SPA - ARAG SE - IVASS: per l’attività di intermediazione assicurativa e i relativi prodotti - CONSOB: limitatamente alla trasparenza informativa e alle regole di condotta relative ai prodotti assicurativi dei rami III e V, con esclusione delle forme pensionistiche; - COVIP: per i prodotti relativi alle forme di previdenza complementare Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). Informazioni relative all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti (R.C. AUTO) Le provvigioni percepite relativamente ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto da Assimoco Spa sono pari a: - 7,94% del premio globale (pari al 10% del premio netto imponibile) per autovetture, macchine agricole e natanti; - 6,35% del premio globale (pari all’8% del premio netto imponibile) per autobus e veicoli trasporto cose; - 5,56% del premio globale (pari al 7% del premio netto imponibile) per ciclomotori e motocicli; e, pertanto, corrispondono agli importi indicati nella seguente tabella a titolo esemplificativo: R.C. AUTO Provvigioni dell'intermediario % provvigione su premio netto % provvigione su PREMIO GLOBALE autovetture, macchine operatrici e autobus e veicoli per trasporto agricole, natanti e motocarri Cose 10,00% 7,94% 8,00% 6,35% premio lordo (euro) ciclomotori e motocicli 7,00% 5,56% PROVVIGIONI PERCEPITE DALL'INTERMEDIARIO (EURO) 100,00 7,94 6,35 5,56 200,00 15,88 12,70 11,12 300,00 23,82 19,05 16,68 400,00 31,76 25,40 22,24 500,00 39,70 31,75 27,80 600,00 47,64 38,10 33,36 700,00 55,58 44,45 38,92 800,00 63,52 50,80 44,48 900,00 71,46 57,15 50,04 1.000,00 79,40 63,50 55,60 1.100,00 87,34 69,85 61,16 1.200,00 95,28 76,20 66,72 1.300,00 103,22 82,55 72,28 1.400,00 111,16 88,90 77,84 1.500,00 119,10 95,25 83,40 2.000,00 158,80 127,00 111,20 3.000,00 238,20 190,50 166,80 Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse a) La Banca di Credito Cooperativo di Brescia non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle Imprese di assicurazione sopraindicate di cui sono offerti i prodotti; b) Le Imprese di assicurazione sopraindicate non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca di Credito Cooperativo di Brescia; c) La Banca di Credito Cooperativo di Brescia, pur in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva, propone solamente i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: 1. relativamente al ramo auto: Assimoco Spa; 2. relativamente ai rami danni: Assimoco Spa e Arag SE; 3. relativamente al ramo vita: Assimoco Vita Spa e Bcc Vita Spa. Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a) i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; b) è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; pertanto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla compagnia la variazione delle coordinate bancarie (almeno sessanta gironi prima della scadenza della rata successiva); 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. Agosto 2014