etichettatura dei prodotti alimentari
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etichettatura dei prodotti alimentari
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: UNO STRUMENTO IN CONTINUA EVOLUZIONE Dr. Mariano SIGISMONDI Direttore Servizio Veterinario Area B ASL RM H Prof.Agostino MESSINEO Direttore SIAN ASL RM H La nascita del mercato comune e con esso del principio di libera circolazione delle merci (trattato di Roma) ha reso inderogabile la necessità di istituire una serie di norme tecnico commerciali che riguardassero in modo specifico l’informazione del consumatore. Da qui inizia il percorso di riavvicinamento delle normative nazionali in materia rispetto alle disposizioni comunitarie emanate dalla Commissione Europea, . In questo senso l’Italia, in recepimento della direttiva 79/112/CEE adottava dapprima il DPR n° 322 del 18.05.82 e successivamente il DLgs 109 del 27.01.92. Con tali disposizioni, tutte le norme sull’etichettatura incompatibili sono state abrogate, fatte salve le disposizioni in ambito metrologico, fiscale e ambientale. Successivamente ed in sintesi, in attuazione alle Direttive 89/395/ce, 89/396/CE, 90/496/CE, 2001/101/CE, 2002/67/CE il DLgs 109/92 è stato integrato/modificato con il DLgs n° 181 del 23.06.03 anche sulla spinta del nuovo orientamento della Commissione Europea che sul tema della sicurezza alimentare intendeva lasciare sempre meno potere decisionale agli Stati Membri tramite l’adozione di appositi regolamenti dei quali il Reg. CE 178/2002 (general food law) rappresenta il caposaldo della nuova normativa in materia. Le emergenze sanitarie dell’ultimo decennio,hanno accresciuto da una parte la esigenza dei consumatori sulla necessità di avere un’informazione quanto più completa e trasparente dei prodotti alimentari in commercio e questo non solo per gli effetti diretti sulla salute che il consumo di alimenti può dare, quali ad esempio la presenza di allergeni, ma anche per quelli indiretti quali le proprietà nutrizionali attese, le aree di provenienza a rischio ecc… D'altra parte le stesse contingenze emergenziali hanno contribuito nel tempo a creare da parte delle autorità politicosanitarie la consapevolezza che l’approccio più idoneo per le problematiche igienico- sanitarienutrizionali connesse al consumo di alimenti è quello basato sulla prevenzione sulla qualità e sulla promozione della salute. Quanto detto comunque è sufficiente a collocare le problematiche inerenti l’etichettatura nell’ambito di quella parte del diritto alimentare che si occupa della tutela e dei diritti dei consumatori, strumento sempre più indispensabile alla luce delle caratteristiche attuali dei mercati, delle transazioni commerciali e delle conseguenti ricadute sulla salute. L’aggiornamento costante delle norme che regolano gli aspetti connessi all’etichettatura e soprattutto l’ampliamento del loro orizzonte di azione, fa sì che siano coinvolti più competenze e diversi tavoli di lavoro: quello di chi deve garantire la correttezza delle operazioni di chi produce, commercia, trasforma prodotti alimentari, quello di chi è chiamato ad operare per la tutela della salute pubblica, quello dei diritti e delle aspettative di vita e di salute dei consumatori. L'esempio di questa interconnessione è che norme studiate da dicasteri diversi concorrono in sintonia a disciplinare il diritto alimentare comunitario nel suo complesso. Principi fondamentali quali la responsabilità diretta dell’OSA, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari, il principio di precauzione, l’etichettatura obbligatoria per alcune tipologie di prodotti ecc. non vengono mai messi in discussione anche se diverse disposizioni e leggi sono prodotte con finalità dissimili e da variegate competenze . Di seguito sono sinteticamente riassunti gli aspetti salienti di alcune tematiche recentemente oggetto di regolamentazione, che completano e ampliano gli elementi riguardanti l’etichettatura degli alimenti quali i CLAIMS, gli ALLERGENI, gli OGM. I CLAIMS Le etichette, oltre a fornire le indicazioni prescritte per gli alimenti, possono essere utilizzate quale veicolo pubblicitario e promozionale del prodotto stesso. Dal 01.07.07 è diventato operativo il regolamento CE 1924/06, che conferisce alle aziende la facoltà di menzionare liberamente le indicazioni volontarie, di dare messaggi pubblicitari dei propri prodotti a condizione che siano rispettati i principi di cui all’art. 2 del DLgs 109/92, vale a dire il divieto di fornire elementi ingannevoli o che possano indurre in errore l’acquirente. Il regolamento CE 1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali,funzionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( Regolamento Claims), ha prodotto un cambiamento radicale su come questi aspetti debbano essere gestiti; si è avuto il passaggio da una disciplina “in negativo”, cioè basata da alcuni divieti al di fuori dei quali vi era totale libertà d’azione, ad una disciplina “in positivo”, ossia basata sull’adozione di “liste” di claims consentiti e dalle relative condizioni d’uso. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute va detto che queste devono essere autorizzate ai sensi dell’artt. 15-19 del Regolamento, ogni altra espressione libera deve ritenersi vietata. Le indicazioni nutrizionali o salutistiche fornite oltre a rispettare i requisiti generali dovranno essere basate su evidenze scientifiche rispondendo alle specifiche condizioni previste dall’allegato al Regolamento secondo le modalità di cui all’art. 7 per l’etichettatura nutrizionale, e all’art. 10 per le indicazioni sulla salute. A tuttoggi molti sono ancora i punti da definire per le indicazioni nutrizionali; a tal riguardo l’EFSA sta definendo i profili da rimettere alla Commissione Europea per le decisioni da adottare entro gennaio 2009 cui dovranno attenersi gli alimenti per poter riportare tali indicazioni ai sensi dell’art. 4. I claims funzionali riguardano prodotti che possono influenzare la crescita,lo sviluppo e le funzioni fisiologiche di un normale organismo; altra cosa sono quelli che si riferiscono alle riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo e salute dei bambini. Claims nutrizionali e salutistici (funzionali e sulla salute) devono far parte di un registro comunitario di indicazioni in merito solo se basati su fondamenti scientifici. Dal punto di vista del controllo ufficiale questi aspetti si relazionano con il vecchio art. 13 della legge 283/62, con il reg. CE 178/02, il pacchetto igiene e con il cosiddetto codice del consumo (DLgs n° 206 del 06.09.05 artt. 13-17) che nel riguardare tutti i generi di consumo offre ulteriori e più efficaci provvedimenti in caso di illecito con l’attivazione di procedure più complesse e rischiose quali le ordinanze ingiunzione che ricadono sotto la giurisdizione del giudice civile rispetto al regime sanzionatorio previsto dal DLgs 109/92 che in sede amministrativa ne affida la competenza all’Autorità Garante. Di seguito sono riportate le indicazioni nutrizionali previste dal regolamento 1924/06 all’allegato(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18/1/2007 – L. 12/17): A BASSO CONTENUTO CALORICO L’indicazione che una alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore, è consentita solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 KJ/100 g. per i solidi o più di 20 kcal (80KJ/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4kcal (17KJ/dose unitaria, equivalente a 6 g. di zucchero (circa un cucchiaino). A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L’indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30% con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento. SENZA CALORIE L’indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto contiene non più di 4kcal (17KJ/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 KJ/dose unitaria equivalente a 6 g. di zucchero (circa un cucchiaino). A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se un prodotto contiene non più di 3 g. di grassi per 100 g. per i solidi o 1,5 g. di grassi per 100 ml. Per i liquidi (1,8 g. di grassi per 100 ml. Nel caso del latte parzialmente scremato). SENZA GRASSI L’indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g. di grassi per 100 g. o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura “X % senza grassi” sono proibite perché il range è stabilito dalla norma e non è consentita una pubblicizzazione diversa A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L’indicazione che una alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5g/100 g. per i solidi o 0,75g./100 ml. Per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10% dell’apporto energetico. SENZA GRASSI SATURI L’indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altre indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g. di grassi saturi per 100 g. o 100 ml. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altre indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g. di zuccheri per 100 g. per i solidi o 2,5 g. di zuccheri per 100 ml. per i liquidi. SENZA ZUCCHERI L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g. di zuccheri per 100 g. o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L’indicazione che all’allineamento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altre indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichettatura: “CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI”. A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di socio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g. di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. o 100 ml. Per le acque diverse delle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg. Di sodio per 100 ml. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE L’indicazione un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g. di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque. SENZA SODIO o SENZA SALE L’indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g. di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. FONTI DI FIBRE L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g. di fibre per 100 g. o almeno 1,5 g. di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g. di fibre per 100 g. almeno 3 g. di fibre per 100 kcal. FONTE DI PROTEINE L’indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altre indicazione che può avere significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine. FONTE DI (NOME DELLA O DELLE VITAMINE) E/O (NOME DEL O DEI MINERALI) L’indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti (GU L 404 del 30/12/06, pag.. 26). AD ALTO CONTENUTO DI (NOME DELLA O DELLE VITAMINE) E/O (NOME DEL O DEI MINERALI) L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altre indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di “(nome della o delle vitamine) e/o (nome del o dei minerali)”. CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO) L’indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all’articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell’indicazione “fonte di”. A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per consumatore sono consentite solo per il prodotto è ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione “fonte di” e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile. A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) L’indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per il quali è accettabile una differenza del 25%. LEGGERO/LIGHT L’indicazione che un prodotto è “leggero o light” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine “ridotto”; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto “leggero” o “light”. NATURALMENTE/NATURALE Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine “naturalmente/naturale” può essere inserito all’inizio dell’indicazione. Brevemente possiamo dire che il regolamento rappresenta un’ottimo strumento finalizzato al raggiungimento di un livello elevato di tutela dei consumatori attraverso l’inserimento “volontario” in etichetta di informazioni trasparenti sulle caratteristiche nutrizionali dell’alimento e soprattutto per i risvolti legati ai cosiddetti novel food, del miglioramento della libera circolazione delle merci, della correttezza delle transazioni fra gli operatori, dell’aumento della sicurezza giuridica. 2 –ALLERGENI Gli allergeni sono prodotti che possono essere causa di allergie o di intolleranze alimentari. Si intende per allergia una reazione anomala dell’organismo attivata da alimenti o sostanze in essi contenuti capaci in un primo tempo di attivare la produzione di anticorpi IgE, successivamente con le ingestioni ripetute di liberare istamina da cui derivano i tipici sintomi della allergia con tutte le sue gradazioni fino allo shoch anafilattico. L’intolleranza alimentare invece rappresenta la tendenza a sviluppare ipersensibilità. Il decorso patologico è molto più sfumato e lento anche se i sintomi sono spesso sovrapponibili. Diversamente dall’allergia è la dose del prodotto che determina la reazione e non la assenza o presenza sebbene in tracce; non vi è interessamento del sistema immunitario. La direttiva UE 89/2003 (cosiddetta Direttiva "Allergeni") è stata recepita in Italia col Decreto Legislativo 114 del 8/2/2006 e questo provvedimento modifica il precedente decreto 109/92. dettando le norme da seguire per evidenziare in etichetta le sostanze allergeniche che sono: 1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati; 2. Crostacei e prodotti derivati; 3. Uova e prodotti derivati; 4. Pesce e prodotti derivati; 5. Arachidi e prodotti derivati; 6. Soia e prodotti derivati; 7. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio); 8. Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati; 9. Sedano e prodotti derivati; 10. Senape e prodotti derivati; 11. Semi di sesamo e prodotti derivati; 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. In generale si prevede che ogni sostanza che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, se impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e rimasta nel prodotto finito ancorché modificata, sia indicata in modo chiaro sull'etichetta. Questa disposizione non si applica alle sostanze che figurano col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. Gli ingredienti indicati con il nome della categoria (es. oli vegetali) dovranno essere riportati con il nome specifico della materia prima, quando la stessa rientri nella lista delle sostanze potenzialmente allergeniche (es. arachidi, soia ecc.). La direttiva esclude gli ortaggi e la frutta candita dalle categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico. E’ abolita la c.d. "regola del 25%" che consentiva la deroga dall’elencazione dei singoli ingredienti contenuti negli "ingredienti composti",se rappresentati in percentuale inferiore al 25 per cento del prodotto finito. Ora tali ingredienti "composti" dovranno essere sempre indicati anche con le sostanze che li compongono. Si potrà evitare di specificare la composizione degli ingredienti composti nei casi in cui i medesimi sono inferiori al 2% e segnatamente nei: prodotti disciplinati da normativa comunitaria (estratti di caffè,cacao e cioccolato,latte disidratato, confetture, gelatine, marmellate, creme di marroni,succhi di frutta e similari). Miscugli di erbe o spezie meno del 2% del prodotto finito Ingredienti meno del 2% Ingredienti sostituibili purché costituiscano meno del 2% del prodotto finito. Dovrà in ogni caso venire specificata l'eventuale presenza di allergeni. Non è considerato il caso di una possibile presenza involontaria di sostanze allergeniche, ( es per modesto inquinamento dei contenitori ovvero cambio di linee produttive,crossino over ecc..) e sta al fabbricante adottare i necessari metodi per informare il consumatore della eventuale presenza involontaria di allergeni ricorrendo a menzioni dei tipo "può contenere tracce di “…” da posizionare alla fine della lista degli ingredienti. Resta comunque impregiudicato l'avviamento del sistema di allerta qualora eventuali contaminanti siano rilevati /accertati al punto da costìituire - a giudizio del valutatore - un pericoloso per la salute umana. Il periodo transitorio è superato al 25.11.07 data della decadenza delle esenzioni dei prodotti di cui all’allegato del DLgs 114.06. Si deve considerare che le norme riguardano l'etichettatura dei prodotti in commercio per il consumo e poiché i ristoratori (che pur acquistano tali prodotti per trasformarli ) non sono destinatari della norma (Dlgs 109/92) essi non sono tenuti ad indicare nei menu' gli allergeni nei vari piatti preparati 3-OGM Occorre anzitutto dire che gli OGM costituiscono uno degli aspetti più attuali e spinosi per i risvolti sanitari, economici, etici ed ambientali che sono collegati , e il mondo scientifico è conseguentemente chiamato a dare risposte e sciogliere dubbi ancor esistenti sulla pericolosità di questi prodotti destinati sia alla produzione di alimenti per animali che per l’uomo, Si definiscono OGM gli organismi - ad eccezione degli esseri umani - il cui materiale genetico è stato modificato in modo tale che non si generano più in maniera naturale per moltiplicazione o ricombinazione. I "derivati" sono distinti dagli OGM in quanto non hanno potere riproduttivo. L’etichettatura e le modalità di applicazione lungo tutta la filiera costituiscono lo strumento principe per tutelare il diritto dei consumatori all’informazione sugli OGM A tal fine entra in gioco anche il reg. CE 178/02 attraverso l’obbligo di attivazione di sistemi di tracciabilità, ovvero della capacità di rintracciare gli OGM o i prodotti derivati in tutte le fasi dell’immissione in commercio. I regolamenti CE . 1829/03 e 1830/03, che hanno armonizzato il quadro normativo europeo, mettono in stretta relazione tracciabilità (art. 3, par. 3, reg. n. 1830/2003) ed etichettatura in applicazione del principio di precauzione, uno dei cardini della normativa generale europea in materia di sicurezza alimentare. In vigore dal 18 aprile 2004, disciplinano e fanno chiarezza sugli aspetti relativi all’etichettatura di questa nuova tipologia di prodotti. Sono soggetti alla normativa; A. Gli alimenti geneticamente modificati destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività nella comunità, ovvero gli alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati o sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (art. 12 ss., Reg. CE n. 1829/2003); B. I mangimi geneticamente modificati, ossia che contengono o sono costituiti da OGM, o sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (art. 24 ss., Reg. CE n. 1829/2003); C. I prodotti contenenti OGM, o da essi costituiti (art. 4, Reg. CE n. 1830/2003); D. Gli additivi e gli aromi, per l’impiego in alimenti e mangimi (Cons. 12 e 13, Reg. CE n. 1829/2003). La finalità delle disposizioni è quello di rendere obbligatoria ed evidente in etichetta la segnalazione al momento dell’acquisto o del consumo della presenza di OGM negli alimenti e nei mangimi . Quanto sopra si applica anche a tutti quegli alimenti trasformati prima di essere venduti al pubblico per i quali l’etichetta deve riportare obbligatoriamente la dicitura «Prodotto a partire da “--“ GM». Il quadro normativo si estende anche gli additivi e gli aromi, che comunque vengono aggiunti nella preparazione degli alimenti spesso in piccolissime quantità durante le fasi della trasformazione e preparazione, diventando così parte stessa dell’alimento. Gli OGM per poter circolare liberamente circolare nella Comunità Europea devono rispondere ai seguenti requisiti; Non presentare rischi per la salute umana o animale; Non essere ingannevoli per i consumatori; Non differire dagli altri ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati, senza comportare svantaggi nutrizionali a seguito del normale consumo; Sono esclusi dall’applicazione dei regolamenti citati e quindi derogano all’obbligo di etichettatura ai sensi dell’art. 21 Direttiva 2001/18/CE: gli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12, Reg. CE n. 1829/2003); i mangimi che contengono materiali che a loro volta contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 24, Reg. CE n.1829/2003). La soglia dello 0,9 per cento riferita alla quantità dei singoli ingredienti garantisce il consumatore da fenomeni di accumulo qualora siano presenti diversi ingredienti OGM. Gli aspetti relativi alle tolleranze ( è superata la norma transitoria della tolleranza dello 0,5 % per l’obbligo dell’etichettatura degli OGM non autorizzati) unitamente alle dizioni tecnicamente inevitabile o accidentale costituiscono certamente elementi poco chiari e suscettibili di interpretazioni soggettive. Il DLgs. 8 luglio 2003, n. 224, in attuazione della Direttiva 2001/18/CE, per quanto riguarda i controlli, stabilisce che all’art. 32 che la competenza nell’attività di vigilanza sulle disposizioni in materia di etichettatura spetta all’Autorità Nazionale Competente, ovvero dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 2), dalle Regioni e Province Autonome, dagli Enti Locali. Lo stesso decreto legislativo considera quale illecito amministrativo le violazioni per l’immissione sul mercato di un organismo geneticamente modificato senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione, comprese quelle sull’etichettatura e sull’imballaggio, e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 a euro 46.500 (art. 35, comma 5).