Testo presentato - Consiglio Veneto

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Testo presentato - Consiglio Veneto
AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 22/06/2011 - 0009187
CONSIGLIO R E G I O N A L E D E L V E N E T O
S Consiglio regionale del Veneto
Interno del 22/06/2011
Num. 0009187
CRV
CRV
spc-UPA
Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
e, p.c.
Al Signor Presidente
della Giunta regionale
Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari
Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari
!X L1;X5VSIATURA
Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale
Al Signor Segretario generale
della programmazione
Loro sedi
oggetto:
Progetto di legge n. 177
Disegno di legge relativo a "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30
DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36
"NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL
DELTA DEL PO"".
Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto
il progetto di legge indicato in oggetto.
La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria
Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.
relazione al
La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda
Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.
DlRIÌZKDNE
RAPPORTI A'mVITÀ
ISTITUZIONALI
Ufficio
atti
istituzionali
San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia
+39 041 2701233 te/
+39 041 2701271 f a x
[email protected]
www.consialioveneto.it
Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio
parere alla Commissione referente.
Cordiali saluti.
II/RRESIDENTE
IX Legislatura
(Clodovaldo Ruttato)
2 2 6IU. 2011
L SEGREmRIO feEMERALE
(dott. RobenijZanonh
Dott. QlomiQ ViDAU
GV/sd
pdl\pcil 177
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 177
DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 11/DDL del 21 giugno 2011)
MODIFICHE A L L ' A R T I C O L O 30 D E L L A L E G G E REGIONALE 8
SETTEMBRE 1997, N . 36 " N O R M E PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE DEL D E L T A DEL PO"
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 giugno 2011.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri
regionali.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8
SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE DEL DELTA DEL PO"
Relazione:
Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di aggiornare la
normativa regionale relativa alla realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica nell'ambito delle aree afferenti ai comuni ricadenti nel Parco
regionale del Delta del Po a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3107
del 2011 riguardante la realizzazione della centrale termoelettrica di Porto ToUe,
alimentata a carbone e biomasse vergini.
La decisione del Consiglio di Stato, che ha annullato ìl giudìzio di
compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale
termoelettrica di Porto folle, rilasciato dal Ministero dell 'ambiente nel 2009, si
fonda sulla previsione dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n.
36, che, a parere del giudice, "si limita ad esprimere - in considerazione delle
esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente
pone - un'opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti
alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a
condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto
ambientale ".
E noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se
non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido di
carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni dì particelle solide e di
ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la normativa regionale
laddove si vogliano utilizzare, come prevede l'articolo 30, altre fonti alternative
al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale.
Peraltro, trattasi dì disposizione di legge datata nel tempo che non tiene
conto delle nuove tecnologie dì abbattimento degli inquinanti per impianti diversi
dal metano.
Stante quanto sopra, si propone pertanto un 'integrazione alla normativa
in parola che, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi
impiantì, consenta, ove vi siano impianti già esistenti, di poter applicare una
disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in
atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle norme statali già
esistenti.
Va, infine, rilevato come il presente disegno di legge sia il frutto, a seguito
dì un percorso concordato con le partì socìali/sindacali/istituzionali, di un
approfondimento operato dalle competenti strutture regionali costituite in gruppo
dì lavoro ex DGR n. 711 del 24 maggio 2011, con le direzioni dei competenti
ministeri.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8
SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO
REGIONALE DEL DELTA DEL PO"
Art. 1 - Modifiche aU'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36.
1. Dopo la lettera a), del comma 1, dell'articolo 30, della legge regionale 8
settembre 1997, n. 36 è aggiunta la seguente:
"a bis) nel caso di impiantì di produzione di energìa elettrica alimentati ad olio
combustibile superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in
vigore della legge istitutiva del Parco regionale Delta del Po, per i quali sia stata
richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai
sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle
emissioni dì almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti
dì combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell 'allegato II alla parte
V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tal caso non trovano
applicazione le disposizioni di cui alla lettera a); ".
2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre
1997, n. 36
3
PDLRn. 177
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all'articolo 1
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997)
NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL
PO
Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di
estrazione di idrocarburi.
1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del
Po si applicano le seguenti norme:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas
metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;
b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l'estrazione di
idrocarburi nel sottosuolo. (1)
(1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 22 febbraio 1999,
n. 7.
Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dispone che "I
piani di conversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono
essere presentati all'ente Parco entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge".
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
Parte quinta
Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Allegato II
Grandi impianti di combustione
Parte II
Valori limite di emissione.
Sezione 1
Valori limite di emissione di SOL
Combustibili solidi
1. Valori limite di emissione S02 espressi in mg/Nm3 (tenore di 02 di
riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli
Potenza termica nominale Valore limite di emissione SO 2 (mg/Nm 3 )
(P) (MW)
50<P< 175
1700
Il valore limite si calcola attraverso la seguente
175<P<500
formula:
Valore limite = 2400 - 4 * P
P>500
400
2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti anteriori al 1988 e gli impianti anteriori al
2006, di potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW e che utilizzano
esclusivamente combustibili solidi, i quali, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2015, non siano in funzione per più di 2000 ore armue e, a partire dal
1° germaio 2016, non siano in funzione per più di 1500 ore annue, sono soggetti
ad un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm3. Il
numero di ore di funzionamento è calcolato come media mobile su un periodo di 5
armi. Il gestore è tenuto a presentare ogni armo all'autorità competente un
documento in cui sono registrate le ore annue di funzionamento degli impianti.
B.
Valori limite di emissione 802 espressi in mg/Nm3 (tenore di 02 di riferimento:
6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili
solidi ad eccezione delle turbine a gas.
Potenza termica
Valore limite di emissione SO 2 (mg/Nm 3 )
nominale (P) (MW)
50<P< 100
P> 100
850
200
Sezione 4
Valori limite di emissione di NO x. (misurati come N02)
A.
1. Valori limite di emissione NOx- espressi in mg/Nm^ (tenore di O2 di
riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi)
che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori
al 2006:
Combustibile solido
Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x
(mg/Nm 3 )
50<P<500
600
P>500
200
Combustibile liquido
Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x
(mg/Nm 3 )
450
50<P<500
200
P>500
Combustibile gassoso
Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x
(mg/Nm 3 )
50<P<500
300
P>500
200
2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti anteriori al 1988, di potenza termica
nominale superiore a 500 MW e che utilizzano esclusivamente combustibili
solidi, i quali, a partire dal 1° germaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, non siano
in fìanzione per più di 2000 ore annue sono soggetti ad un valore limite di
emissione di ossidi di azoto pari a 600 mg/Nm^. A partire dal 1° geimaio 2016, gli
impianti suddetti che non siano in fimzione per più di 1500 ore aimue, sono
soggetti ad un valore limite di emissione di ossidi di azoto pari a 450 mg/Nml II
numero di ore di fimzionamento è calcolato come media mobile su un periodo di 5
armi. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un
documento in cui sono registrate le ore annue di funzionamento degli impianti.
B.
1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm (tenore di 02 di
riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi)
che devono essere applicati agli impianti nuovi ad eccezione delle turbine a gas:
Combustibili solidi
Potenza termica nominale (P)
Valore limite di emissione NO x
(MW)
(mg/Nm 3 )
50<P< 100
100<P<300
200
(300 nel caso in cui il
combustibile utilizzato sia
costituito da biomasse)
P>300
200
Combustibili liquidi
Potenza termica nominale (P)
(MW)
50<P< 100
P> 100
Valore limite di emissione NO x
(mg/Nm 3 )
400
200
Combustibile gassosi (gas naturale )[4]
Potenza termica nominale (P)
Valore limite di emissione NO x
(mg/Nm 3 )
(MW)
150
100
50<P<300
P>300
2. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm^ (tenore di O2 di riferimento:
15%) che devono essere applicati alle turbine a gas, ai sensi dell'articolo 273,
comma 2:
Potenza termica alle condizioni ISO
> 50 MWth
Tipo di combustibile
Gas naturale
50
Combustibili liquidi
120
Combustibili gassosi (diversi dal gas
naturale)
120
2.1. I valori della tabella non si applicano alle turbine a gas per i casi di
emergenza, le quali funzionano meno di 500 ore all'anno. I gestori sono tenuti a
presentare ogni anno all'autorità competente una dichiarazione in cui sono
registrate le ore di fimzionamento.
2.2. In fase di riimovo dell'autorizzazione integrata ambientale l'autorità
competente può applicare alle turbine a gas di potenza termica nominale maggiore
o uguale a 300MW un valore limite di emissione medio giornaliero per gli ossidi
di azoto pari a 30 mg/Nm^ in funzione delle prestazioni effettivamente
conseguibili dall'impianto.
Sezione 5
Valori limite di emissione delle polveri
A.
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm^ (tenore di O2 di
riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi)
che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori
al 2006:
Valore limite di emissione polveri
Tipo di combustibile
(mg/Nm 3 )
Solido
50
Liquido
50
Gassoso
5 di regola
10 per i gas di altoforno
50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono
essere impiegati altrove
B.
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm^ (tenore di O2 di
riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi)
che devono essere applicati agli impianti nuovi, ad eccezione delle turbine a gas:
Combustibili solidi
Potenza termica nominale (P)
(MW)
50<P< 100
P> 100
Valore limite di emissione polveri
(mg/Nm 3 )
50
30
Combustibili liquidi
Potenza termica nominale (P)
(MW)
50<P< 100
P> 100
Valore limite di emissione polveri
(mg/Nm 3 )
50
30
Combustibili gassosi
Tipo di combustibile
Gas di altifomi
Gas prodotti dall'industria
siderurgica che possono essere usati
altrove
Altri gas
Valore limite di emissione polveri
(mg/Nm 3 )
10
30
5