Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all`ufficiale

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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all`ufficiale
Comune di Erba – 14 aprile 2015
Separazioni e divorzi secondo il
D.L. n. 132/2014
Gabrie le
Casoni
1
Fonti normative
Legge 01/12/1970, n. 898, Disciplina scioglimento del matrimonio
Legge 31/05/1985, n. 218, Diritto internazionale privato
D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Regolamento dello stato civile
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, T.U. documentazione amministrativa
D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito in Legge 10/11/2014, n. 162
D.M. 09/12/2015 (modifica del Formulario D.M. 05/04/2002)
Regolamento CE 27/11/2003, n. 2201
Regolamento CE 20/12/2010, n. 1259
Riferimenti operativi
Circolare Ministero dell’Interno 01/10/14 , n. 16
Circolare Ministero dell’Interno 28/11/14 , n. 19
Notizia Ministero dell’Interno 24/03/15 , moduli di rilevazione stat.
2
Entrata in vigore
Decreto Legge 12/09/2014, n. 132:
13/09/2014
Legge 10/11/2014, n. 162:
11/11/2014
Art. 12, D.L. n. 132/2014 conv. L. n. 162/2014:
11/12/2014
L’entrata in vigore della nuova disciplina dei casi di separazione
personale, scioglimento e cessazione degli effetti civili, non
preclude la possibilità per i coniugi di avvalersi delle procedure
dall’ordinamento previste con ricorso al giudice.
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D.L. 12/09/2014, n. 132, prima della conversione in legge
Art. 6 - Negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori,
di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti […].
Sono validi gli atti eventualmente trascritti dal 13 settembre all'11 novembre, data di
entrata in vigore dell'art. 6 della legge di conversione.
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D.L. 12/09/2014, n. 132, dopo la conversione in legge
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
«1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio».
«… da almeno un avvocato per parte …», significa che ciascuna parte può essere
rappresentata anche da più di un avvocato.
Formula n. 193-ter (D.M. del 09/12/14) recita: «… avendo ricevuto dall'avvocato ...
quale avvocato di ... in data ... protocollo ... e dall'avvocato... quale avvocato di...
in data... protocollo... la copia autenticata dell'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di...».
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 2. Primo periodo.
«In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il
nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 […]».
Non è indicato un termine entro il quale gli avvocati trasmettano l'accordo al
Procuratore. Si ritiene applicabile il termine di 10 giorni, come previsto per la ipotesi
della presenza di figli minori.
In mancanza di nulla osta l'ufficiale dello stato civile non può accettare l'accordo di
negoziazione assistita pur in presenza delle altre condizioni. Il nullaosta rappresenta,
quindi, una condicio sine qua non per procedere.
Gli avvocati, in possesso del nullaosta, trasmetteranno, entro 10 giorni - dalla
ricezione dello stesso - all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è iscritto o
trascritto l’atto di matrimonio, l'accordo raggiunto in copia conforme unitamente al
nullaosta e corredato dal certificato di autografie delle firme e attestante la
conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico di cui
all'art. 5 del D.L. n. 132; quest'ultima certificazione potrà essere inserita nella stessa
convenzione.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 2. Secondo periodo.
«[…] In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di
dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale,
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando
ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i
successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3».
Gli avvocati trasmettano l'accordo al Procuratore entro dieci giorni. Se l'accordo
risponda all'interesse dei figli il Procuratore lo autorizza. Diversamente lo trasmette,
entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta
giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
A seguito del ricevimento dell'autorizzazione, gli avvocati trasmetteranno, nei 10
giorni dalla suddetta data di ricezione, l'accordo medesimo al Comune.
Allorquando, invece, non venga rilasciata l'autorizzazione, si instaura un
procedimento davanti al Presidente del Tribunale.
L'accordo autorizzato produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari in
materia di separazione e di divorzi e di modifiche delle condizioni.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Differenza tra autorizzazione e nulla osta.
L'autorizzazione è quel provvedimento attraverso il quale l'autorità pubblica
nell'esercizio di un'attività discrezionale provvede alla rimozione di un limite
legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una
potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Si
tratta di provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone
l'esercizio, a carattere ampliativi della sfera soggettiva dei privati, ma non
costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma
legittima solo l'esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto.
Il nullaosta, invece, è l'atto con cui un'autorità dichiara di non aver osservazioni da
fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità o
soggetto.
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Trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita.
Adempimenti a carico dell’Ufficiale dello stato civile
L’accordo trasmesso dagli avvocati deve essere trascritto, senza indugio, in parte II
serie C dei registri di matrimonio, utilizzando la Formula n. 193- ter.
Separazione
Divorzio
Annotazione
Form. 175-quater
Annotazione
Form. 138-bis
Annotazione
Form. 175-sexies
Comunicazione
Atto di matrimonio
Atto di nascita
Atto di matrimonio
Anagrafe
Si noti che mentre le sentenze di separazione (giudiziale) e divorzio (non
consensuale) che continueranno ad essere pronunciate dall'A.G. in Italia non
verranno trascritte, ma solo annotate [art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R.
396/2000], le convenzioni di separazione consensuale o di divorzio davanti agli
avvocati, per effetto della modifica dell'art. 63 del D.P.R. n. 396/2000, andranno
trascritte, oltre che annotate.
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Legge 01/12/1970, n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Decorrenza degli accordi di separazione ai fini del divorzio (tre anni)
in virtù del modificato art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.
Art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.
«[…] In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura
di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (*) […]».
(*) parole aggiunte dall’art. 12, comma 4 del D.L. n. 132/2014
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Decorrenza degli accordi di separazione ai fini del divorzio (tre anni)
in virtù del modificato art. 3, comma 1, lett. b), 2° capoverso.
La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella
della «data certificata» dagli avvocati negli accordi stessi.
Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella
scheda anagrafica degli interessati.
Detta regola è tradotta in termini pratici nelle formule: 138-bis (divorzio annotato
sull'atto di nascita); formula n. 175-quater (separazione annotata sull'atto di
matrimonio); formula n. 175-sexies (divorzio annotato sull'atto di matrimonio).
Il divorzio è dunque proponibile trascorsi tre anni ininterrotti a far tempo dalla
avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art. 6), ovvero dalla data
dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale
dello stato civile (art. 12).
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
La trasmissione dell’accordo da parte degli avvocati
non necessita di istanza
(Circolare Ministero dell’Interno 01/10/2014, n. 16)
«[…] Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l'avvocato, in sede
di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore
seguito.
Pertanto, sulla base della disposizione in commento, compete all'ufficiale di stato
civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, secondo le indicazione
che seguono, curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal
ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata. […]»
Se non vi è istanza, non vi è neppure applicazione dell’imposta di bollo come, in
presenza della stessa, è previsto dall'art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 3. Secondo periodo.
«Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno
informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno
informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con
ciascuno dei genitori.»
Se non vi è tale menzione, l’accordo non potrà essere trascritto ….
ma se l’accordo risulta munito dell’autorizzazione o del nullaosta del Procuratore
della Repubblica, l’atto dovrà essere trascritto e l’ufficiale dello stato civile segnalerà
l’omissione al Procuratore.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 3. Terzo periodo.
«L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto,
copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui
all'articolo 5.»
… ma entro dieci giorni da quando?
Entro dieci giorni da quando all’avvocato è pervenuta l’autorizzazione o il nullaosta
da parte del procuratore della Repubblica o il provvedimento del Presidente del
Tribunale.
Sarà a carico dell’avvocato dimostrare tale data (dalla norma non è chiaro come gli
avvocati debbano trasmettere l’accordo – ciò significando che possono trasmetterlo
con ogni mezzo).
Trasmettere, non pervenire!!! Come facciamo a sapere la data di trasmissione?
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 3. Terzo periodo.
«L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.»
… Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto?
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 16/2014 recita: «Ai fini della corretta
individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio
iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel Comune di
celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso
(concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel Comune di
celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel Comune
di residenza o di iscrizione Aire».
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Comma 4.
Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatario
«All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui
devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
Presidente
della
Repubblica
3 novembre
2000,iln.quale
396.»devono essere eseguite le
… qual è il
Comune
competente
presso
annotazioni?
Il dettato normativo potrebbe trarre in inganno perché più d’uno potrebbero essere i
Comuni che devono apporre le annotazioni.
Ma sembra logico che il Comune competente ad irrogare la sanzione debba essere il
Comune che ha proceduto alla trascrizione e annotazione dell'accordo, per avere
quest’ultimo la data certa in cui l’accordo è pervenuto [soluzione funzionale al
‘processo’ (processo? o procedimento?)].
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatario
Chi è l’organo competente
Il dirigente o responsabile di settore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 a
cui compete il procedimento attinente l'attività sanzionata, salva diversa disposizione
nello specifico decreto sindacale.
In mancanza di regolamentazione interna, e in via residuale, se altrimenti non
determinato o determinabile, spetterebbe al segretario comunale, specie nei piccoli
Comuni.
Considerando che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014,
afferma che «… da tale innovazione discende che l'ufficiale dello stato civile dovrà
ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti
adempimenti e, trascorso il termine di dieci gironi, dovrà avviare l'iter per
l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che ...», sarà il dirigente del servizio
dello stato civile a comminare la sanzione.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Irrogazione della sanzione all’avvocato ritardatario
Determinazione dell’entità della sanzione
In mancanza di apposito regolamento comunale, è da farsi riferimento all'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge sulla depenalizzazione), che statuisce
quanto segue: «E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle
ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».
Un criterio logico ed equo potrebbe essere quello di graduare l'entità della sanzione in
rapporto al ritardo dell'invio, partendo dal minimo della sanzione, ad esempio, per un
ritardo di qualche giorno, per arrivare al massimo nel caso di ritardo di vari mesi.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
L’esiguo ambito discrezionale dell’ufficiale dello stato civile
in sede di ricevimento e trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita
L’Ufficiale dello stato civile non è un organo di controllo
sull'operato delle parti e dei legali.
L’Ufficiale dello stato civile, se l’accordo è munito del nullaosta o
dell’autorizzazione, procede alla trascrizione ed alle annotazioni anche se:
-l’accordo è trasmesso oltre i dieci giorni;
-l’accordo è privo della menzione del tentativo di conciliazione;
-l’accordo è privo dell’informazione circa la possibilità della mediazione famigliare;
-la situazione famigliare è diversa da quella attestata nell’accordo;
-l’accordo riporta il nulla osta anziché l’autorizzazione del P.M.;
-la richiesta di trascrizione perviene da parte di un solo avvocato;
-per il divorzio non risulti trascorso il periodo di tre anni dalla data della separazione.
Successivamente alla trascrizione
comunicazione dell’evenienza al P.M.
l’ufficiale
dello
stato
civile
darà
Rimane ovviamente opzione dell’ufficiale dello stato civile richiedere ai legali
eventuale documentazione integrativa.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
L’esiguo ambito discrezionale dell’ufficiale dello stato civile
in sede di ricevimento e trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita
Ipotesi di intrascrivibilità
-
incompetenza;
assenza delle sottoscrizioni delle parti;
assenza delle sottoscrizioni dei legali;
assenza del nulla osta del P.M.;
assenza dell’autorizzazione del P.M.;
assenza del provvedimento del Presidente del Tribunale.
L’Ufficiale dello stato civile opporrà rifiuto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.
396/2000 e ne darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Trascrizione per intero o per sunto?
Secondo il D.P.R. n. 396/2000 si trascrivono per intero soltanto le ipotesi di cui all'art. 19, comma 1°, e
quelle di cui all'art. 63, comma 2°, lettere a)-b), (atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune davanti ai
ministri di culto e atti dei matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 109 c.c. su delega) mentre tutti gli altri atti si
trascrivono per sunto ex art. 12, comma 10°.
Il D.L. 132 ha modificato l'art. 63, commi 1° e 2° del D.P.R. 396/2000 ma non il comma 3°. La legge di
conversione a sua volta, non è intervenuta a integrare il suddetto comma 3° dell'art. 63 del D.P.R. n.
396/2000,.
Quindi, dal punto di vista strettamente giuridico, la registrazione della convenzione di
negoziazione assistita da avvocati deve essere trascritta per sunto.
In ogni caso la copia presentata al Comune è destinata a fare parte del fascicolo degli allegati all'atto di
trascrizione in p. II. s. C. e depositata nell'archivio della Prefettura. Di conseguenza, gli interessati potrebbero
sempre richiederne una copia.
L'ufficiale dello stato civile deve limitarsi alla trascrizione per sunto della parte dell'accordo di natura
personale.
Sarebbe veramente extra ordinem che i registri di stato civile riportassero, ad esempio, l'elenco e la
descrizione degli immobili oggetto di trasferimento, con i dati catastali, la partita, le particelle, subalterno,
l'indicazione del Comune nel cui territorio insiste l'immobile, ecc.
Si abbia presente che qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale relativo a
beni immobili dovrà comunque essere registrato presso altri organi pubblici
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Trascrizione … entro quando?
La norma non prevede un tempo massimo entro il quale l’accordo deve
essere trascritto.
Quindi la trascrizione deve avvenire secondo ordinaria diligenza.
Secondo ordinaria diligenza, considerata la natura dell’atto e gli effetti che ne
derivano, significa senza indugio.
E’ evidente che l’ufficiale dello stato civile dovrà pertanto valutare le
priorità istruttorie secondo l’urgenza di ciascuna.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Si deve procedere alle annotazioni? NO!
La norma è apertamente silente. Nulla è detto circa le annotazioni di questa
natura, né il D.P.R. n. 396/2000 (art. 69) è stato modificato in questo
senso.
Il D.M. del 09/12/2014, di approvazione delle nuove formule, non ha
previsto alcunché per quanto riguarda le annotazioni degli accordi di
modifiche ai patti di separazione e di divorzio.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 - Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte
Rilascio di copia integrale dell’accordo trascritto
In relazione al rilascio ai soggetti legittimati di un estratto per copia integrale
dell'atto di stato civile trascritto non si intravedono impedimenti ai sensi dell'art. 107
del D.P.R. 396/2000, come integrato dall'art. 177, comma 3, del D.Lgs. n. 196 del 20
giugno 2003.
Stante la particolare natura dell'atto trascritto, è da escludersi, invece, il rilascio di
estratto per riassunto di cui all'art. 106 del D.P.R. 396/2000.
Resta ferma la competenza degli avvocati a rilasciarne agli interessati una copia
conforme all'originale deposito presso di loro.
Ciò lo si ricava dal fatto che, a norma dell'art. 11 del D.L. n. 132, i difensori devono
trasmettere una "copia" al Consiglio dell'Ordine circondariale e non "l'originale" che,
si presume, debba rimanere presso l'avvocato medesimo.
In considerazione del fatto che la copia dell'accordo trascritto risulti in un atto di
stato civile, sull'estratto rilasciato per intero dovrebbe essere riportata la dizione,
quando è rilasciata a privati, imposta dall'art. 40, comma 01, del D.P.R. 445/2000,
come riformulato dal D.Lgs. n. 183 del 12-11-13: "Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi". Già la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 2-3-12 equiparava
i "certificati" agli "estratti" ivi compresi gli estratti per copia integrale.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 11 – Raccolta di dati
Comma 1. «I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della
convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del
luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è
iscritto uno degli avvocati.».
Ministero dell’Interno (sito)
Settore: Stato Civile - Data: 24/03/2015
E’ stato predisposto, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, il modulo
standard, disponibile in formato pdf,per la trasmissione ai Comuni della
Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 (link sulla
legge).
Sono stati altresì predisposti dall’ISTAT di concerto con il Ministero dell’interno e
condivisi con il Ministero di Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense i formulari
-SC.6sd e SC.12sd – disponibili in formato pdf (link sul tipo di modulo) da
utilizzare dagli ufficiali di stato civile, come modelli di rilevazione statistica, ai
fini degli adempimenti previsti dagli artt. 6, 11 e 12 del summenzionato decreto
legge 132/2014.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Comma 1. «I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato
civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un
accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma,
numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio».
Organo competente a ricevere l’accordo: Ufficiale dello stato civile.
Per ricevere l’accordo, non serve alcun atto suppletivo rispetto alla delega ordinaria.
26
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Competenza
Comma 1. «I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a
norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto
o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un
accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma,
numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio».
Comune competente a ricevere l’accordo:
-Comune di residenza degli sposi (se risiedono nello stesso Comune);
-Comune di residenza di uno degli sposi (se risiedono in Comuni diversi);
-Comune ove è iscritto l’atto di matrimonio;
-Comune ove è trascritto l’atto di matrimonio religioso o acattolico;
-Comune ove è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
Non è competente a ricevere l’accordo:
-il Comune che ha trascritto l’atto per residenza degli sposi che hanno contratto
matrimonio in Italia.
27
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Competenza
Il Console è competente?
La competenza del Console è circoscritta ai casi previsti dalla legge. La normativa di
cui al D.L. n. 132/2014, affida la procedura al sindaco (ufficiale dello stato civile) come
previsto dall'art. 1 dello stesso D.P.R. 396/2000, e non ad atre figure. Né può
rinvenirsi nel D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, sull'Ordinamento degli uffici consolari
prevede una competenza in materia di separazione o di divorzio all'Autorità consolare.
Quindi, la mancata contemplazione di altre figure istituzionali comporta che il
Console non possa essere adito - per difetto assoluto di competenza
funzionale - dalle parti per rendere le dichiarazioni di separazione o di
divorzio.
Per le stesse ragioni non potranno essere competenti a ricevere le dichiarazioni di
separazione consensuale o di divorzio congiunto i comandanti di navi, i commissari di
bordo, i comandanti di aeromobili, e (a maggior ragione) i direttori sanitari.
28
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Competenza
Cambiamento di residenza tra la data dell'accordo e quella di conferma.
Comune competente rimane il Comune che per primo ha ricevuto la
dichiarazioni di separazione o divorzio.
Ciò che è richiesto dalla norma è che il criterio della competenza correlata
alla residenza debba sussistere al momento in cui si formi l'accordo di
separazione o di divorzio.
E se la conferma dell’accordo viene resa in un secondo Comune diverso da
quello che per primo ha ricevuto la dichiarazione?
Non succede nulla.
nulla La separazione o il divorzio rimarranno efficaci … almeno
fino a che l’atto non verrà impugnato ed il giudice si esprimerà.
29
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
I coniugi non possono farsi rappresentare (!?)
L'art. 12, comma 3, prevede il ricevimento da parte dell'ufficiale di stato civile
della dichiarazione delle
parti
di
volersi
separare,
o
di
volersi
divorziare, personalmente.
La dichiarazione è negozio giuridico di natura personale ed esclude la
rappresentanza volontaria e quella legale.
La dichiarazione si configura alla stregua di atto c.d. "personalissimo".
Non sarà possibile ricevere la dichiarazione dal procuratore, anche se munito di
procura speciale notarile, o dal tutore.
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 28 novembre 2014 precisa al
riguardo: «In ordine all'iter procedurale, il comma 3 dell'art. 12 del D.L. n. 132/2014
prevede che l'ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti, personalmente,
la dichiarazione di volontà" e poi "deve, inoltre, porsi in rilievo che l'opera
professionale dell'avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza
e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascun dei
coniugi, l'avvocato non può sostituire davanti all'ufficiale dello stato civile la parte
assistita».
Tuttavia ./..
30
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
I coniugi possono farsi rappresentare
In giurisprudenza è stato ammesso il "divorzio per procura" sulla base
dell'applicazione analogica delle disposizioni che consentono il matrimonio per
procura.
Tribunale di Verona: «Qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di
divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il tribunale, stante
l'essenzialità della comparizione personale di entrambi i coniugi nel procedimento
camerale, può autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un
procuratore speciale all'udienza dell'instaurando procedimento, in applicazione
analogica di quanto previsto per il matrimonio per procura (nella specie,
l'autorizzazione è stata chiesta dal marito e accordata alla moglie, che viveva in
America con tre figli da accudire)» (Trib. Verona, 02/04/1988, in Foro It., 1988, I,
2390).
Sarà dunque possibile che, qualora venisse presentata richiesta congiunta di
separazione consensuale o di divorzio da parte di una coppia tramite un procuratore
di uno dei coniugi munito di procura speciale notarile e dell'autorizzazione
dall'Autorità giudiziaria, ben possa procedere l'ufficiale dello stato civile agli
adempimenti di sua competenza.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il coniuge interdetto
Corte di Cassazione: «In mancanza di una specifica disposizione normativa che
preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può
proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'art. 4,
comma 5, della Legge n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo
di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c.,
legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la
cui nomina può essere richiesta dal tutore» (Cassazione civile, Sez. I, 21 luglio 2000,
n. 9582).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato si potrebbe sostenere che ove uno
dei coniugi fosse interdetto, lo stesso non potrà essere ammesso all'accordo di
separazione o di divorzio per mancanza proprio della capacità di agire; nemmeno
potrà essere sostituito dal tutore nella procedura di separazione consensuale o di
richiesta congiunta di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile perché l'atto da
compiersi è un atto personalissimo che esclude la rappresentanza legale.
Tuttavia, qualora si presentasse il curatore speciale appositamente nominato
dall'Autorità giudiziaria per tale procedura amministrativa, l'ufficiale dello
stato civile potrebbe ricevere le dichiarazioni di cui si sta discutendo.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno
Tutto dipende dal provvedimento del giudice in ordine alla capacità o meno del
soggetto a porre in essere tale atto di separazione consensuale o richiesta congiunta
di divorzio.
33
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
L’inabilitato
La questione è dubbia !
Qualora l'ufficiale dello stato civile dovesse essere a conoscenza di tale stato di
incapacità totale o parziale (atteso che la interdizione, l'amministrazione di sostegno
e la inabilitazione sono annotate sull'atto di nascita) dovrebbe rifiutarsi di procedere
e dichiarare la richiesta irricevibile salva diversa statuizione dell'A.G.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Impossibilità di uno e entrambi i coniugi di recarsi in Comune
La norma non prevede il caso (la possibilità) dell’uscita dalla sede comunale
per ricevere la dichiarazione e la conferma dell’accordo e non è possibile
applicare per analogia le previsioni di legge per il matrimonio fuori dalla
casa comunale.
Possibili soluzioni: •espressa autorizzazione del Prefetto all'ufficiale dello stato civile a recarsi, col
seguito, in una sede diversa dal Comune, per ricevere le dichiarazioni dei coniugi con
conseguente adattamento delle relative formule; •presentazione, in luogo del coniuge impedito, di un procuratore speciale munito di
procura notarile e di autorizzazione del Tribunale.
35
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
La presenza facoltativa degli avvocati
Comma 3
«L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con
l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento
secondo condizioni tra di esse concordate».
Si rammenti che nella procedura di cui all'art. 12 l'avvocato non deve redigere o
produrre all’ufficiale dello stato civile alcun provvedimento scritto, in quanto
le dichiarazioni delle parti sono recepite dall'ufficiale dello stato civile e racchiuse
nel verbale predisposto con D.M. del 09/12/2014.
Si suggerisce, nella ipotesi di assenza dell’avvocato, di opportunamente
menzionare tale circostanza nel verbale; la mancata menzione potrebbe
ingenerare il sospetto che l'avvocato fosse stato presente di fatto, ma che non fosse
stato indicato per errore dell'ufficiale dello stato civile rogante.
Le parti possono anche farsi assistere dallo stesso avvocato; in questo caso
le generalità dell’avvocato dovranno essere ripetute in corrispondenza di entrambi i
coniugi
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Figlio di uno solo dei due coniugi
Ministero dell'Interno, Circolare n. 19 del 28 novembre 2014:
«È di immediata evidenza ... la necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da
ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una
sola parte - ricadenti nelle predette condizioni...».
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione o divorzio tra coniugi senza figli: tra la data della dichiarazione
e quella di conferma la moglie mette alla luce un bambino.
Può l’ufficiale dello stato civile ricevere la conferma dell’accordo?
SI
Perché:
•è rilevante la data della dichiarazione.
•a quella data tra i coniugi non sussisteva alcun impedimento.
•a quella data non esistevano figli della coppia o anche di una sola parte.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Divorzio da parte di coniugi separati in casa.
Gli effetti della separazione non cessano perché non risulta essere avvenuta né la
riconciliazione espressa che oggi viene resa davanti all'ufficiale dello stato civile, né
per fatti concludenti.
Infatti, è vero che gli effetti della separazione possano farsi cessare con un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, ma il
semplice fatto che i coniugi separati risultino iscritti anagraficamente nella stessa
abitazione non esclude che essi abbiano voluto rimanere separati in casa.
La iscrizione anagrafica dei due coniugi separati non è causa sufficiente a dare luogo
alla riconciliazione e quindi alla interruzione dello status di separati.
Il fatto che oggi i coniugi richiedano il divorzio e il fatto che non si siano attivati per
manifestare una riconciliazione espressa davanti all'ufficiale dello stato civile o far
constatare dal giudice l'eventuale ripresa della vita coniugale derivante da fatti
concludenti sono circostanze tutte che depongono nel senso di ritenere non
verificatasi la cessazione dello stato di separazione.
Tuttavia, la tacita riconciliazione potrebbe avere valore se risultante da un
accertamento giudiziario annotato sull'atto di matrimonio.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Divieto di patti patrimoniali
Ministero dell'Interno, Circolare n. 19 del 28 novembre 2014:
«Per quanto concerne, altresì, la esclusione dei patti di trasferimento patrimoniale , si
richiama l'attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere
qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione
dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.
In assenza di specifiche indicazioni normative, va, pertanto, esclusa dall'accordo
davanti all'ufficiale dello stato civile qualunque clausola avente carattere
dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa
coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità
economica tra i coniugi dichiaranti».
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D.L. 12/09/2014, n. 132
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Preliminarmente
Il ricevimento della dichiarazione è un ‘procedimento’? NO!
La prassi: il ricevimento della dichiarazione
L’Ufficiale dello stato civile si trova a dover contemperare diverse necessità:
•organizzazione e gestione del processo
•rispetto della norma;
•velocità di esecuzione;
•verifica della propria competenza e di quanto dichiarato.
41
D.L. 12/09/2014, n. 132
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il processo di ricevimento della dichiarazione
Art. 12, comma 3
«L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con
l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo
condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di
trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e
sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al
presente comma».
Ciò tuttavia non significa che l’ufficiale dello stato civile debba ricevere
senza alcun preavviso i coniugi, che questi ultimi rendano la dichiarazione
verbale e che si debba procedere nello stesso momento alla redazione
dell’atto.
Le prassi sono dissimili a seconda che la pratica riguardi una separazione o un
divorzio.
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D.L. 12/09/2014, n. 132
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il processo di ricevimento della dichiarazione
Si ritiene che i coniugi debbano comunque produrre una dichiarazione sostitutiva,
necessaria alle verifica di quanto dichiarato e per l’accertamento di eventuali
elementi che impediscono il buon fine della pratica.
Infatti i contenuti della dichiarazione che verrà messa a verbale secondo le formule
121-ter e 121-quater non sono sufficienti allo scopo di verificare l’inesistenza di
elementi ostativi.
43
D.L. 12/09/2014, n. 132
Art. 12 – Separazione davanti all’ufficiale dello stato civile
Il processo di ricevimento della dichiarazione
1/4 La dichiarazione sostitutiva (Form. 121-ter)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
di avere contratto matrimonio in data ..., in ..., dinanzi a ..., di cui all'atto
iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ..., n. ... parte ...
serie ... anno ...); (si rammenti l’art. 108, comma 3, D.P.R. n. 396/2000)
di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente la separazione
personale tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l'autorità giudiziaria); di non essere genitori di figli minori; di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci; di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; di volersi separare consensualmente.
ma necessita di sapere anche dell’eventuale esistenza
maggiorenni capaci, autosufficienti e privi di handicap grave.
di
figli
44
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione davanti all’ufficiale dello stato civile
2/4 Successivamente o contestualmente all’acquisizione della dichiarazione
sostitutiva
L’ufficiale dello stato civile provvede:
•alla
•alla
•alla
•alla
redazione dell’atto;
fissazione della data di comparizione per la conferma dell’accordo;
sottoscrizione dell’atto unitamente alle parti ed agli avvocati se presenti;
consegna dell’invito a comparire con firma di una copia per ricevuta.
3/4 Verifica del contenuto della dichiarazione
4/4 Redazione della conferma dell’accordo (o rifiuto espresso)
45
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il processo di ricevimento della dichiarazione
1/4 La dichiarazione sostitutiva (Form. 121-quater)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
di avere contratto matrimonio in data …, in …, dinanzi a …, di cui all’atto iscritto/trascritto nei
registri dello stato civile del Comune di …, n. … parte … serie … anno …);
di essere/non essere parti in giudizio pendente, concernente lo scioglimento (o la cessazione
degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l’autorità
giudiziaria);
di essere legalmente separati a seguito di … (indicare il provvedimento/la convenzione di
negoziazione assistita/l’accordo che ha determinato la separazione, con tutti i dati per
identificarlo) e di trovarsi in uno dei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera
b), legge 10 dicembre 1970, n. 898;
di non essere genitori di figli minori;
di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci;
di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
di volere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
ma necessita di sapere anche la data certa della separazione e dell’eventuale
esistenza di figli maggiorenni capaci, autosufficienti e privi di handicap grave.
46
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
2/4 Successivamente o contestualmente all’acquisizione della dichiarazione
sostitutiva
L’ufficiale dello stato civile provvede:
•alla
•alla
•alla
•alla
redazione dell’atto;
fissazione della data di comparizione per la conferma dell’accordo;
sottoscrizione dell’atto unitamente alle parti ed agli avvocati se presenti;
consegna dell’invito a comparire con firma di una copia per ricevuta.
3/4 Verifica del contenuto della dichiarazione
4/4 Redazione della conferma dell’accordo (o rifiuto espresso)
47
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato
civile
Elementi di criticità in fase di verifica della dichiarazione
La determinazione dell’autosufficienza dei figli maggiorenni
Nei casi dubbi si suggerisce di rivolgersi all’Autorità giudiziaria
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il rifiuto espresso
Nel caso in cui:
-prima della dichiarazione di separazione o divorzio, l’ufficiale dello stato civile
accerti la propria incompetenza territoriale;
-prima della dichiarazione di separazione o divorzio, l’ufficiale dello stato civile
accerti la sussistenza di elementi ostativi con riguardo all’esistenza di figli minorenni
o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti;
-tra la prima dichiarazione e la conferma dell’accordo, l’ufficiale dello stato civile
accerti la sussistenza di elementi ostativi con riguardo all’esistenza di figli minorenni
o maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti:
l’ufficiale dello stato civile opporrà rifiuto espresso alla redazione
dell’atto, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 396/2000.
49
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Effetti della separazione o del divorzio
Gli effetti della separazione o del divorzio decorrono dalla data dell'accordo
raggiunto in sede di primo appuntamento.
E' consigliabile che, nonostante sia stata fissata nell'accordo la data della conferma,
e che la stessa si presuma conosciuta dalle parti in quanto contenuta nell'atto dalle
stesse sottoscritto, venga rilasciato dall'ufficiale dello stato civile un invito
scritto a comparire per la conferma dell'accordo.
L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è
tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale
sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero
a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di
separazione oggetto di modifica. A tali fini l'ufficiale dello stato civile acquisirà dalle
parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria
competente a ricevere la descritta comunicazione.
50
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Accertamento del periodo di tre anni di separazione.
Requisito propedeutico per poter avanzare richiesta di divorzio consensuale è che, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. b) della legge sul divorzio n. 898 del 1970, come integrata dall'art. 12, 4 comma, del
D.L. n. 132/2014, ci sia il decorso di tre anni di separazione ininterrotta protratta a far tempo:
•dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale (sia giudiziale e sia consensuale omologata);
•dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da avvocati;
•dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile.
I coniugi separati che richiedano il divorzio consensuale dovrebbero esibire, in questa
prima fase, il provvedimento da cui emerga la data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale. Nel futuro, a seconda dei casi, sarà l'ufficiale dello stato civile ad
acquisire d’ufficio copia dell'accordo con l'assistenza degli avvocati (ex art. 6 del D.L.) trascritto nei
registri di stato civile ovvero dell'accordo reso dalle parti davanti all'ufficiale dello stato civile ed
iscritto nei registri di matrimonio di un Comune italiano (ex art. 12 del D.L.).
1/2
51
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Accertamento del periodo di tre anni di separazione.
La circostanza dell'avvenuta separazione potrà essere anche dichiarata dalle parti ma dimostrata,
nella fase istruttoria, dall'esibizione del provvedimento.
Quanto alla richiesta di ufficio da parte dell'ufficiale di stato civile procedente di copia del
provvedimento di separazione alla cancelleria del tribunale competente vi sono forti dubbi atteso che
la normativa di cui al D.P.R. 445/2000 concerne, tra l'altro, la trasmissione e richiesta di atti e
documenti da parte degli organi della pubblica amministrazione tra loro, ossia l'acquisizione di atti
amministrativi; nel caso in esame, invece, si tratterebbe di acquisizione di una sentenza di
separazione o di una omologazione di separazione consensuale, atti tipicamente non amministrativi.
Per tali ragioni, saranno le parti a presentare il provvedimento.
Non appare sufficiente acquisire la copia integrale dell'atto di matrimonio su cui è riportata, ai sensi
dell'art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000, l'annotazione della separazione giudiziale o di
quella consensuale omologata, perché in detta annotazione è riportata la data del provvedimento
finale, ma non della data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, nella fase del
tentativo di riconciliazione come previsto dagli artt. 708 (separazione giudiziale) e 711 (separazione
consensuale) del c.p.c.
Ciò che interessa all'ufficiale dello stato civile, al fine del calcolo dei tre anni, è la data di
comparizione davanti al Presidente del Tribunale come richiede l'art. 3, lett. b) del numero 2 del
primo comma della legge n. 898 del 1° dicembre 1970. L'accertamento si pone obbligatorio specie
quando il periodo di separazione oscilli intorno ai tre anni, a seconda della data (termine a quo) da
cui si parte per il computo.
2/2
52
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Computo dei 30 giorni.
Comma 3. Ultimo periodo.
«Nei soli casi di separazione personale […] l'ufficiale dello stato civile, quando riceve
le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta
giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo […]».
Art. 2963 Codice Civile
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il
calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine
scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi
si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se
nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
Quindi:
- Non si conta il giorno della dichiarazione.
- Si inizia a contare dal giorno successivo alla dichiarazione.
- Dal trentesimo giorno è possibile rendere la conferma dell’accordo.
Il legislatore non è intervenuto a precisare il termine finale.
Ciò non significa tuttavia che il procedimento possa essere protratto con l'indicazione di un termine
di anni, in contrasto con i principi di economia procedurale e di efficacia e di snellimento dell'attività
della pubblica amministrazione. Questa problematica, insieme ad altre, è stata sottoposta al
Ministero, con l'auspicio di conoscere il proprio orientamento.
53
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Differimento del termine fissato
dall’ufficiale dello stato civile?
SI
La presenza di una giusta causa (lutto, incidente,
malattia, viaggio all'estero, ecc.) comunicata dalle
parti o da una di esse prima della data di
formazione del secondo atto può rappresentare un
motivo di differimento giustificato della data di
conferma. Tale circostanza verrà riportata nell'atto
da redigersi. 54
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Atto di mancata conferma dell’accordo
Deve essere iscritto nello stesso giorno fissato per la comparizione.
Non può essere iscritto il giorno e nei giorni successivi
Suggerimenti … ovvi!! ….
La mancata conferma non da seguito ad alcuna annotazione.
I coniugi si rifanno vivi dopo la mancata conferma?
Niente da fare. Si ricomincia da capo con altro e distinto procedimento.
Tale assunto deriva dal fatto che il primo procedimento si è concluso con la redazione
dell'atto di mancata conferma.
55
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Ricorso avverso l’atto di mancata conferma dell’accordo
Nulla è previsto dalla nuova normativa circa i mezzi di impugnazione o di ricorso in
caso di mancata conferma risultante dall'atto di stato civile formato con la formula n.
121- sexies.
Trattandosi di atti di stato civile, privi del carattere della discrezionalità, si ritiene che
con il ricorso debba essere adita l'Autorità giudiziaria ordinaria, in omaggio al principio
che oggetto di valutazione sono i diritti soggettivi e gli status delle persone.
Pertanto, si è dell'avviso che il ricorso debba essere presentato al Tribunale ai sensi
dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, anche se il verbale di mancata conferma non si
configuri esattamente con il "rifiuto".
Tutto lascia pensare che sia preferibile procedere all'avvio di un separato e distinto
procedimento ex novo, sempre che ci siano i presupposti, che esperire un ricorso
giudiziario. Però, nell'eventualità che fosse emesso un provvedimento dell'Autorità
giudiziaria di accoglimento del ricorso, l'ufficiale dello stato civile ne darebbe
esecuzione procedendo alla conferma e gli effetti dell'accordo, in questo caso, si
farebbero decorrere dalla data del primo accordo.
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Rilascio copia di accordo alle parti prima della conferma? NO!!
E' stata posta la domanda se, su richiesta anche di una sola parte, si possa rilasciare
copia del verbale dell'accordo raggiunto prima della conferma e iscritto nel registro di
matrimonio in P.II.S.C.
Al riguardo, si è dell'avviso che - a differenza della convenzione di negoziazione
assistita da avvocati di cui all'art. 6 del D.L. n. 132 (vedi paragrafo 2.23) - non sia
possibile tale rilascio per il semplice fatto che l'accordo in esame non è ancora efficace
e produttivo di effetti, e rappresenta un atto endoprocedimentale. Sin tanto che la
fattispecie progressiva non si sia completata, non appare ragionevole rilasciare copia
di un atto di accordo potendosi pure verificare che quell'accordo non produca effetti,
ad esempio, per mancata conferma.
Solo a seguito dell'atto di conferma, l'accordo dispiegherà retroattivamente i suoi
effetti e solo allora, a parere personale, potrà essere rilasciato all'interessato; alla
stessa stregua potrà essere rilasciata la copia dell'atto di conferma. Stante la
particolare natura dell'atto iscritto, è da escludersi, invece, il rilascio di estratto per
riassunto di cui all'art. 106 del D.P.R. 396/2000.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 6 e 12. Il cittadino straniero!!
Gli accordi devono essere annotati negli atti di matrimonio trascritti ex art. 19, D.P.R. n.
396/2000?
Non è chiaro se l'ufficiale dello stato civile possa procedere anche all'annotazione dell'accordo
stesso sull'atto di matrimonio trascritto in virtù dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000. Che l'ufficiale dello stato civile possa procedere alla annotazione sull'atto di matrimonio
dell'accordo si desumerebbe dal fatto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del
03/08/2011, facendo proprio il parere del Consiglio di Stato emesso in data 12/07/2011, ha
consentito che sugli atti di matrimonio trascritti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 396/2000 potesse
essere annotata la convenzione notarile di separazione dei beni come causa di scioglimento della
eventuale comunione, in ragione degli aspetti patrimoniali che ne derivano.
Ora, non essendovi dubbi che le sentenze di separazione e di divorzio determinino, tra l'altro, lo
scioglimento della comunione legale e considerato che gli accordi di separazione o di divorzio
producano gli stessi effetti e tengano luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i
procedimenti di separazione e di divorzio, ne deriva che come si annotavano i provvedimenti
giurisdizionali di separazione e di divorzio, così dovrebbero essere annotati gli accordi in parola.
In mancanza di trascrizione del matrimonio, è evidente che nessuna annotazione potrà essere
eseguita, salvo che le parti ci accingano a farne richiesta di trascrizione a norma del menzionato
art. 19 del D.P.R. 396/2000.
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Accordi sulle modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.
Rispetto all'accordo di separazione o di divorzio, l'accordo di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio si
esaurisce in un unico atto ed è immediatamente produttivo di effetti. Per esso non è ammesso il ripensamento.
E', comunque, dovuto il diritto fisso di almeno 16 euro.
Afferma la Circolare n. 19 del 28 novembre 2014: " L'ultimo periodo del comma 3, introdotto in sede di conversione,
prevede il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi,
diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio".
Quanto alle annotazioni di tali accordi di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, la novella legislativa è
silente.
Infatti, le disposizioni introdotte dall'art. 12, 5° comma, del D.L. n. 132, sulle modifiche apportate al D.P.R. 396/2000,
non hanno subìto modifiche in sede di conversione, per cui si procederà alle annotazioni sull'atto di nascita (art. 49,
comma 1, lett. g- ter) e sull'atto di matrimonio (art. 69, comma 1, lett. d- ter) dei soli accordi di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, e non anche degli accordi relativi
alle modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.
Conferma tale linea il fatto che il D.M. del 9-12-2014, di approvazione delle nuove formule, non abbia previsto
alcunché per quanto riguarda le annotazioni degli accordi di modifiche ai patti di separazione e di divorzio.
Per altro, per il passato, l'art. 69, comma 1, del D.P.R. 396/2000, nella sua versione originaria, non aveva previsto
alcuna annotazione per le modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio concluse davanti all'Autorità giudiziaria.
Un addentellato normativo, in materia di separazione, è dato dall'art. 710 del c.p.c. che
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Possibili patti non patrimoniali.
Dalla considerazione che gli accordi di separazione e di divorzio non possano essere posti in essere
in presenza di figli minori, ecc. e non possano contenere patti di trasferimenti patrimoniali, come
precisato dalla Circolare n. 19 del 28 novembre 2014, ne discende che nemmeno gli accordi di
modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio non potranno comprendere aspetti
patrimoniali e non potranno essere conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile.
E allora, in che cosa consisterebbero queste modifiche alle condizioni di separazione e di divorzio
davanti all'ufficiale dello stato civile non potendosi intervenire sul terreno patrimoniale/obbligatorio
tra coniugi o di mantenimento o affidamento dei figli?
Un esempio, potrebbe essere la modifica all'affidamento del cagnolino o dell'animale di affezione, o
il cambio dell'affidamento dell'urna cineraria del congiunto (figlio); oppure l'assunzione
dell'impegno morale a darsi reciproco avviso a mezzo di lettera raccomandata in caso di
cambiamento di residenza e di dimora; il rafforzamento dell'impegno morale di reciproco rispetto e
lealtà, o il contegno da tenere da ciascuna delle parti; la disciplina delle eventuali visitazioni tra loro
quando il rapporto affievolito o sciolto sia rimasto privo di astio e rancore; offerta di ospitalità al
coniuge separato o divorziato nell'abitazione dell'altro (i c.d. coniugi separati in casa).
Comunque, sono aspetti, questi, che la giurisprudenza avrà modo di affrontare e risolvere. Difficile,
ora, affermare, in modo asettico, in mancanza di precedenti, e risolvere con cognizione di causa,
ipotesi limiti, poste sul filo del rasoio.
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Il costo
Il D.L. n. 132/2014, con l'art. 12, comma 6, ha apportato delle modifiche alla
Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 che disciplina l'entità e la
riscossione dei diritti di segreteria.
Il costo a carico dei coniugi che si rivolgono all'ufficiale dello stato civile per rendere
le dichiarazioni di separazione, di divorzio e di modifiche delle condizioni di
separazione e di divorzio in una cifra - chiamata "diritto fisso" - che non può essere
superiore all'importo dell'imposta di bollo vigente al momento in cui si effettuano le
pubblicazione di matrimonio: l'importo, oggi, è pari a euro 16,00.
Il dettato della norma in esame fa anche intendere che il diritto fisso di cui si discute
debba essere stabilito dal Comune in misura pari o anche inferiore all'imposta fissa
del bollo.
Nulla è detto in ordine alla utilizzazione di tale introito che potrebbe essere
destinato, anche in parte, dai Comuni per compensare le spese (anche di formazione
e aggiornamento professionale) derivanti dai nuovi adempimenti connessi all'art. 12
del D.L. n. 132/2014.
Competente a decidere in materia de qua è la Giunta comunale, salvo apposito
regolamento comunale di competenza del Consiglio.
Si suggerisce di proporre l'aggiornamento dei Diritti di segreteria alle nuove
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tipologie.
D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di
cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
Fonti normative
Trattato istitutivo della CE
«Articolo 249. Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente
trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione
adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il
regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da
essa designati.»
Regolamento comunitario n. 2201/2003, per la competenza
Regolamento comunitario n. 1259/2010, per la legge applicabile
Legge n. 218/1995, applicabile in via residuale
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di
cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
L’Ufficiale dello stato civile è competente?
SI!!
Regolamento comunitario n. 2201/2003
«Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento si applica,
indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative: a) al
divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio; […]»
«Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti
definizioni: 1. ‘autorità giurisdizionale’: tutte le autorità degli Stati membri
competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento a norma dell'articolo 1» […]
Dunque, l’Ufficiale dello stato civile è competente proprio in virtù dell’art. 12
del D.L. n. 132/2014
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di
cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
La competenza
Regolamento comunitario n. 2201/2003, art. 3:
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte
di cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
La competenza
In assenza di uno dei requisiti di cui al reg. Com. 2201/2003 si
applica l’art. 31 della Legge n. 218/1995 in combinato disposto con
il D.L. n. 132/2014
Sostanzialmente, la competenza si determina in base a:
•Cittadinanza degli sposi;
•Residenza degli sposi;
•Luogo della celebrazione del matrimonio.
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri,
sia comunitari, sia extracomunitari.
La competenza
1. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto in Italia.
Competenza: Comune italiano perché uno degli sposi è cittadino italiano (art. 32,
legge n. 218/95) ed in particolare il Comune in cui trovasi iscritto il matrimonio
(art.12, D.L. n. 132/14);
2. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto all'estero e
coniugi residenti all'estero.
Competenza: Comune italiano in cui trovasi trascritto il matrimonio e perché uno
degli sposi possiede la cittadinanza italiana (art. 3 Regol. CE n. 2201/2003, art.32
Legge n. 218/95 e art. 12, comma 1, D.L. n. 132/14);
3. matrimonio di uno straniero con cittadino italiano contratto all'estero ma
residenti in Italia.
Competenza: Comune in cui risiedono entrambi o uno dei coniugi oppure il Comune
di trascrizione dell'atto di matrimonio, ed anche perché uno dei coniugi è cittadino
italiano (art. 3, Regolamento CE n. 2201/03, art. 32, Legge n. 218/95 e art. 12,
comma 1, D.L. n. 219/95).
4. matrimonio celebrato in Italia da cittadini stranieri residenti in Italia.
Competenza: Comune in cui risiedono entrambi i coniugi o uno di loro oppure il
Comune in cui trovasi iscritto il matrimonio (art. 3 Reg. n. 2201/03, art. 3 e 32,
Legge n. 218/95 e art.12, comma 1, D.L. n. 132/14);
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di cittadini stranieri,
sia comunitari, sia extracomunitari.
La competenza
5. matrimonio celebrato in Italia tra cittadini stranieri residenti all'estero
Competenza: Comune in cui è iscritto il matrimonio (art. 32, Legge n. 218/95 e art.
12, comma 1, D.L. n. 132/14).
6. matrimonio di stranieri celebrato all'estero e residenti in Italia con
trascrizione dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
396/2000.
Competenza: Comune di residenza o Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio
(art. 3 Reg. CE n. 2201/03, art. 3, Legge n. 218/95, art. 12, comma 1, D.L. n.
132/2014).
7. matrimonio di stranieri celebrato all'estero e residenti in Italia senza
trascrizione del matrimonio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000.
Competenza: Comune di residenza (art. 3, Reg. CE n. 2201/03, art. 3, Legge n.
218/95, art. 12, comma 1, D.L. n. 132/2014.
Non esiste competenza dell’ufficiale dello stato civile nel caso di cittadini stranieri non
residenti e matrimonio celebrato all'estero.
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D.L. 12/09/2014, n. 132.
Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di
cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
La legge applicabile
Regolamento comunitario n. 1259/2010, art. 5:
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti
leggi:
a)la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della
conclusione dell’accordo; o
b)la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di
essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo (scelta);
c)la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al
momento della conclusione dell’accordo (scelta); o
d)la legge del foro.
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Art. 12 – Separazione, divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile
Separazione consensuale e richiesta congiunta di divorzio da parte di
cittadini stranieri, sia comunitari, sia extracomunitari.
La legge applicabile
La domanda è:
come può l’ufficiale dello stato civile conoscere le leggi applicabili
dagli Stati esteri?
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