Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine
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Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine
Giurisprudenza Processo penale Mezzi di prova Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine o intercettazione di dati? Cassazione penale, Sez. V, 10 marzo 2010 (c.c. 15 gennaio 2010 ), n. 9667 - Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - Ric. Z.B. L’attività di indagine, volta a seguire gli spostamenti di un soggetto localizzato attraverso il sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento e non di intercettazione, con la conseguenza che ad essa non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Cass., Sez. I, 28 maggio 2008, n. 21366 in CED Cass. Rv 240092; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396 in CED Cass. rv 239638; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2008, n. 3017 in CED Cass. rv 238679; Cass., Sez. V, 31 maggio 2004, n. 24715 in Cass. Pen., 2005, 10, 3036; Cass., Sez. IV, 1 marzo 2007, n. 8871 in CED Cass. rv 236112; Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, su Foro It. 2002, pt. 2, 635 Difformi Non sono stati rivenuti precedenti difformi. Omissis. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati e vengono rigettati. Questa Corte ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cd. gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività d’intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l’applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 266 seg. c.p.p. Donde l’infondatezza del primo motivo. Dal testo dell’Ordinanza dei giudici torinesi si apprende che il contenuto dei tabulati fu trascritto nell’annotazione di PG. del 16.2.2009, da cui sono state tratte le rilevazioni a carico degli inquisiti (pag. 4). La doglianza, quindi, perde di interesse. Né ha pregio il successivo motivo, poiché l’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. e che la sua carenza non rende inutilizzabile la risultanza, attesa la limitata intrusione nell’altrui sfera privata e l’inapplicabilità della severa disciplina propria delle intercettazioni o interruzioni delle comunicazioni. Di qui l’assenza di rilievo del motivo. L’ulteriore motivo afferente al capo c) trascura di soppesare il peso delle risultanze, esposte dall’Ordinanza impugnata, circa le rilevazioni a mezzo GPS le quali già da sole, senza necessità di ulteriore apporto probatorio, 1464 sostengono la gravità degli indizi a carico dei ricorrenti. Attiene a valutazione di fatto ed è insuscettibile di censura da parte del giudice di legittimità, la ritenuta attendibilità, nonostante l’errore della persona offesa nella descrizione delle fattezze dei prevenuti: non sfugge, d’altra parte, che il giudice cautelare rammenta al riguardo (Ord. pag. 5) la sussistenza del quadro indiziario derivante dalla concomitante risultanza d’indagine. Onde il rilievo perde di peso nell’economia complessiva della valutazione. Manifestamente infondata è la censura sulla motivazione relativa al capo e): non soltanto il giudice cautelare ha attentamente distinto la posizione di S. da quella del correo, manifestando completa disamina della risultanza, ma ha compiutamente descritto le risultanze delle rilevazioni GPS che, senza necessità di eccessiva motivazione, attestano la gravità del quadro indiziali. Gli indizi relativi al capo f) sono esposti analiticamente (pag. 6) e prescindono dai tracciamenti e dalle risultanze dei tabulati, insistendo, invece, sulle conversazioni oggetto di intercettazione, le quali vennero ritenute adeguate per identificare l’azione e d il contesto in cui essa si svolse. L’appunto difensivo non rileva. Non risponde al vero che, quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di fuga sia stato dai giudici cautelari desunto dalla nazionalità straniera, quando l’Ordinanza impugnata accenna anche ai collegamenti provati dei prevenuti con soggetti ad essi collegati all’estero, riscontrati in occasione dello spostamento in Svizzera nel marzo 2009, Diritto penale e processo 12/2010 Giurisprudenza Processo penale circostanza che connota di concretezza la prognosi effettuata dal tribunale torinese. Né la circostanza che il soggiorno elvetico del K. fosse stato consentito dalla sosta in albergo esclude l’assunto, presupponendo - comunque legame di conoscenza ed amicizia in quel territorio. Non è obbligo del giudice valutare ogni doglianza o rilievo difensivo, quando il complesso della motivazione sostenga l’assunto giudiziale: sulla posizione di Z. il provve- dimento impugnato ha dedicato sufficienti osservazioni motivazionali a sostegno delle esigenze cautelari, con passai esaurienti e logici. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p. Omissis. Il commento di Daniela Gentile L’attività di monitoraggio degli spostamenti di un soggetto indagato mediante il sistema gps costituisce una forma di pedinamento, sia pure elettronico, e resta esclusa, pertanto, dalla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Di conseguenza tale attività, in quanto ricompresa nell’ambito delle attività investigative c.d. “atipiche” riconducibili all’art. 189 c.p.p., è pienamente legittima pur in assenza di un decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari. La decisione tuttavia solleva non pochi rilievi critici, in particolar modo per la mancanza di una compiuta regolamentazione della materia che si pone così in contrasto con la tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La questione L’incessante progresso scientifico e tecnologico impone di tenere in debita considerazione gli apporti gnoseologici provenienti dalle scienze e di far così entrare i postulati nel mondo del processo penale, come dimostra la nozione di “prova scientifica” invalsa ormai nella terminologia giuridica. (1) Da qui il sempre più frequente ricorso alla Corte di cassazione per affrontare, e risolvere, problematiche legate proprio all’applicazione di siffatti nuovi approcci metodologici, dei quali è fondamentale comprendere le potenzialità onde poter ricondurre le attività di indagine tecnico-scientifiche ad un quadro normativo che preveda modalità e limiti di utilizzo ma soprattutto garantisca il rispetto dei diritti fondamentali della persona. La pronuncia in esame affronta un tema non nuovo per i giudici di legittimità, già investiti in passato di questioni analoghe, ma offre lo spunto per alcune riflessioni sul punto, alla luce della costante apertura della Suprema Corte in questa direzione. Il tema affrontato nello specifico è quello dell’acquisizione dei tabulati contenenti il monitoraggio degli spostamenti delle utenze telefoniche dei soggetti indagati, possibile attraverso la localizzazione satellitare del ricevitore gps di cui sono dotati i telefoni cellulari. Tale elemento probatorio supporta l’applicazione di una misura cautelare custodiale, sulla scorta del convincimento che l’operazione de qua costituisca, in sostanza, una forma atipica di pe- Diritto penale e processo 12/2010 dinamento, effettuato avvalendosi di sofisticate tecnologie. Gli orientamenti della Suprema Corte in materia di monitoraggio mediante GPS La decisione in epigrafe è la risultante di orientaNota: (1) Sul rapporto tra processo e scienza si veda, per un approccio critico, F. Caprioli, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, 3520 s. In tema di prova scientifica cfr. AA.VV. La prova scientifica nel processo penale, Milano, 2007, passim; M. Chiavario, Nuove tecnologie e processo penale. Giustizia e scienza: saperi diversi a confronto, Milano, 2004, passim; AA. VV., La prova scientifica nel processo penale, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007 passim; O. Dominioni, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano 2005, passim, ove si afferma che per prova scientifica si intende: «un’espressione ellittica, che, esplicitata nei suoi contenuti, designa un complesso fenomeno, articolato e diversificato in molteplici forme di manifestazione. In generale si può dire che si tratta di operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell’ammissione, dell’assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodologie tecniche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte.»; S. Lorusso, La prova scientifica, in AA. VV., La prova penale, a cura di A. Gaito, Torino, 2008, I, 295 s., che descrive la prova scientifica come «una serie di attività, spesso svolte da periti e/o consulenti tecnici, che si avvalgono talvolta di strumenti tecnici conosciuti e consolidati, talvolta di metodi e strumenti nuovi o controversi», evidenziando altresì che «il terreno della prova scientifica ha conosciuto una progressiva espansione cui però non è corrisposta in Italia una simmetrica attenzione da parte dei giuristi,in grado di dar conto compiutamente dei riverberi e delle implicazioni sul piano sistematico e applicativo del fenomeno»; D. Pulitanò, Il diritto penale tra vincoli realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 795. 1465 Giurisprudenza Processo penale menti giurisprudenziali piuttosto consolidati, peraltro condivisi anche dalla dottrina nella quale si registrano poche voci discordanti. (2) La prospettata illegittimità della misura della custodia cautelare in carcere sorretta dal c.d. tracking devices (monitoraggio degli spostamenti degli indagati tramite segnale gps proveniente dai loro cellulari) (3), ritenuta contraria alle previsioni in tema di intercettazioni (artt. 266 e s. c.p.p.), cui veniva ricondotta l’attività di localizzazione satellitare, è stata ritenuta insussistente dai giudici di legittimità che, in poche battute, hanno ribadito come la localizzazione di un soggetto mediante gps non costituisca una forma di intercettazione di conversazione o comunicazioni (né di intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche ), bensì una ipotesi di pedinamento, sia pure elettronico (4), rientrante nelle attribuzioni della polizia giudiziaria di cui agli artt. 55 e 348 c.p.p., come tale pienamente legittima anche in assenza di un decreto autorizzativo del g.i.p. (5). Il sistema del c.d. tracking satellitare, attraverso il quale è possibile ottenere la mappatura degli spostamenti di un soggetto indagato, non costituirebbe dunque ad avviso della Corte una forma di intercettazione essendo privo della captazione di qualsivoglia messaggio, elemento fondamentale di quest’ultimo istituto, ma rientrerebbe nell’attività di pedinamento, essendo rivolto a verificare la presenza del soggetto in un dato luogo e in un dato momento senza interferire in alcun modo nel flusso di comunicazioni del soggetto medesimo. Se l’affermazione è condivisibile sotto il profilo tecnico, poiché in generale il pedinamento elettronico consiste nel tracciare, elaborare e conservare una serie d’informazioni legate alla comunicazione effettuata dall’utenza o inerenti alla sua posizione, senza possibilità di accedere al contenuto della comunicazione, benché questa, quando intercettata, debba essere accompagnata da informazioni simili a quelle proprie dei tabulati telefonici (6), tuttavia la decisione in esame solleva interrogativi di non poco conto anche perché ricalca posizioni e orientamenti nati in situazioni parzialmente diverse (7). Partendo dalla premessa che l’attività de qua rientri nella competenza della polizia giudiziaria e che «l’acquisizione dei tabulati telefonici può avvenire sulla base della semplice autorizzazione del p.m. e che la sua carenza - addirittura - non rende inutilizzabile la risultanza, attesa la limitata intrusione nell’altrui sfera privata, e l’inapplicabilità della severa disciplina propria delle intercettazioni o interruzioni 1466 Note: (2) Nella stessa direzione della sentenza in commento P. Giordano, Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni al semplice monitoraggio della posizione, in Guida dir., 2002, 23, 51; A. Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema satellitare g.p.s., in Cass. pen. 2002, 3050; A. Marandola, Prove penali, in Studium Iuris, 2002, 1243; esprimono invece rilievi critici P. Peretoli, Commento a Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, in questa Rivista, 2003, 94; L.G. Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema d’individuazione satellitare gps, in Giur. it., 2003, 12372. (3) Definizione introdotta dalla Task Force on Technology and Law Enforcement dell’American Bar Association nell’ambito degli studi sulla phisycal surveillance al fine di individuare le modalità per la gestione dei nuovi strumenti di indagine: cfr. Slobogin, Technologically-assisted phisycal surveillance: The American Bar Association’s tentative draft standards, in Harvard Journal of Law and Technology, 1997, 10, 383. (4) Sul pedinamento elettronico cfr. A. Manganelli-F. Gabrielli, Investigare. Manuale pratico delle tecniche di indagine, Padova, 2007, 147; C. Marinelli, Il “pedinamento elettronico”, in Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007, 227 s. (5) Cass., Sez. V, 15 gennaio 2010 n. 9667 consultabile sul sito di Guida al Diritto http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ ContentGuidaDiritto/Doc.aspx?IdDocumento=11482343 &IdFonteDocumentale=13&cmd=gdcasspenale&sezione=g dcasspenale Nello stesso senso si segnalano Cass., Sez. I, 28 Maggio 2008 n. 21366, in CED Cass., 240092, secondo cui «le attività di localizzazione dei soggetti effettuata attraverso l’apparecchio cellulare di cui abbiano il possesso, non sono assimilabili alle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 266 e ss. c.p.p.: la tecnica del “positioning” trattandosi di attività da cui trarre tracce o elementi di prova, può farsi rientrare tra gli atti urgenti demandati agli organi di Polizia Giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p. e, come tale, non è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, consistendo l’operazione in una sorta di pedinamento a distanza»; Cass., Sez. IV, 21 Gennaio 2008, n .3017, Besin, in CED Cass., 238679; Cass., Sez. IV, 1 marzo 2007, n. 8871, Navarro, in CED Cass., 236112; Cass., Sez. VI, 11 Aprile 2008, n. 15396, Sitzia ed altri, in CED Cass., 239635; Cass., Sez. V, 31 maggio 2004, n. 24715, in Cass. pen., 2005, 3036; Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, in Foro it. 2002, II, 635. (6) Per approfondimenti sugli aspetti pratici dell’intercettazione sulle reti cellulari, le intercettazioni di dati e la localizzazione dei target si rimanda a G. Nazzaro, Le intercettazioni sulle reti cellulari, Fidenza, 2010, passim. (7) Nel corso degli anni si è assistito al passaggio dal monitoraggio degli spostamenti mediante istallazione di un ricevitore gps ad opera della polizia giudiziaria (ad esempio nell’autoveicolo del soggetto) all’attività di positioning resa possibile grazie al tracciamento del telefono cellulare di proprietà dell’individuo, dotato di ricevitore gps. Non è di poco rilievo la circostanza che si tratti di apparecchi di proprietà del soggetto ‘controllato’, dal momento che il discrimine tra attività di intercettazione e pedinamento, secondo taluni, va individuato proprio nella titolarità del dispositivo che emette il segnale. Occorre altresì ricordare che il monitoraggio elettronico può realizzarsi secondo diverse modalità: a) in tempo reale, rappresentando una modalità alternativa del classico pedinamento, pur tuttavia effettuato in modo indiretto e con maggiori probabilità che il soggetto non si accorga di essere sorvegliato; b) ex post, riuscendo a ricomporre gli spostamenti di un individuo mediante le tracce che normalmente lascia, attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici da cui desumere i dati relativi all’ubicazione da cui sono partite le chiamate. Diritto penale e processo 12/2010 Giurisprudenza Processo penale delle comunicazioni», (8) la Corte di cassazione arriva infatti alla conclusione di far rientrare un’attività di tale delicatezza tra quelle espletabili dalla polizia giudiziaria, legittimata così ad operare motu proprio, non solo in assenza di un decreto autorizzativo del g.i.p. ma ancora di più in mancanza di un autorizzazione del p.m., ritenuta dai giudici di legittimità fonte di semplice irregolarità. Ulteriore problema, di non poco rilievo, concerne l’individuazione della norma che legittima la polizia giudiziaria ad acquisire i tabulati telefonici presso i gestori telefonici. Immediatamente percepibili, infine, sono i possibili contrasti di tale procedura con la protezione dei dati personali, e più in generale con la tutela della privacy (9). Sono di immediata percezione le potenzialità che il sistema gps può offrire a fini investigativi (10); la sua evoluzione e il costo d’utilizzo relativamente basso, inoltre, permettono oggi di fruire di ricevitori gps installati su nuovissimi apparecchi elettronici, dai pc ai palmari, ai navigatori satellitari e sempre più spesso, sui telefoni cellulari (si pensi all’i-phone ) (11) aprendo varchi indefinibili sui possibili impieghi di questo sistema, dalla semplice navigazione satellitare al monitoraggio per fini investigativi. Il tutto, in casi come quello del cellulare dotato di gps, utilizzando apparecchi di proprietà del soggetto indagato. tivo sequestro del terminale per l’installazione del software di pedinamento e un pagamento delle connessioni ad insaputa dell’utenza. Tracking satellitare, scambio di flussi informativi e intercettazioni (11) «Il telefono cellulare è stato presentato come un sistema “embedded” ossia un sistema digitale dotato di microprocessore-memoria ed una serie di interfacce che a tutti gli effetti contiene gli elementi tipici di un computer (…). Nel cellulare vengono identificati i due elementi fondamentali: Sim e Terminale radiomobile (…) in particolare per il terminale radiomobile si hanno diverse informazioni quali: (…) Map and position information» (M. Mattiucci-R. Olivieri, Sintesi dell’intervento Smart cell phone Forensics, ICT LAW International Conference, Roma, 18 novembre 2006, consultabile sul sito internet: http://www.marco mattiucci.it/smartphone20061118Roma.pdf Il discrimine tra intercettazione e pedinamento è normalmente individuato nello scambio (o meno) di una qualsivoglia forma di comunicazione. Si ritiene così in dottrina che nel caso del tracking mediante gps verrebbe a mancare l’apprensione di qualunque dato relativo ad una comunicazione (12), e anche ad avviso della giurisprudenza, la disciplina delle intercettazioni risulta estranea all’attività di indagine volta a seguire gli spostamenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare a Note: (8) Con questa motivazione la suprema Corte rigetta nella sentenza in epigrafe il secondo motivo d’impugnazione, fondato sull’omessa autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici. (9) Solleva dubbi sul rispetto dell’altrui sfera privata G. Nazzaro, in Le intercettazioni sulle reti, cit., 4 s., nell’ipotesi in cui il cellulare debba essere modificato prima dell’inizio del pedinamento, ad insaputa dell’utenza, affinché possa essere installato al suo interno un software in grado di fornire all’esterno la posizione in termini di longitudine e latitudine e l’invio della posizione verso il sistema di ricezione delle posizioni avvenga necessariamente tramite l’utenza stessa cioè tramite invio di un SMS verso una numerazione prefissata oppure tramite connessione GPRS. In entrambi i casi quest’attività sulla rete cellulare è pagata dall’utenza oggetto del pedinamento, comportando quindi un preven- Diritto penale e processo 12/2010 (10) È opportuno dar conto di cosa s’intenda per GPS e quali siano le sue possibilità d’impiego (attuali e future). Il termine - acronimo di Global Positioning System - indica un complesso sistema di radio-navigazione di proprietà del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che fornisce, in modo affidabile, informazioni su posizionamento, spostamenti e misurazione del tempo in ogni parte del mondo ed in qualsiasi condizione atmosferica . Esso è composto da un complesso di 24 satelliti disposti su sei piani orbitali posizionati ad altezza di 20.200 Km che compiono due rotazioni del pianeta al giorno; le orbite sono studiate in modo da garantire che ogni punto del pianeta sia raggiunto da almeno 4 satelliti contemporaneamente che attraverso onde elettromagnetiche inviano in modo continuo informazioni sulla loro posizione. I satelliti sono controllati da 4 stazioni di tracciamento (Main Tracking Station) ed una di calcolo (computing center), situati nel territorio degli Stati Uniti. Un ricevitore gps, elaborando l’insieme delle informazioni fornite da almeno 4 satelliti è in grado di definire con un’approssimazione di circa 15 metri le proprie coordinate geografiche, la latitudine e longitudine della propria posizione nonché l’orario, la velocità e la direzione in cui si muove il ricevitore. In particolare, per il caso di specie, il monitoraggio di un telefono cellulare è possibile grazie alle SRB - stazioni radio di base - che permettono di stabilire una comunicazione, mediante onde radio, tra l’apparecchio cellulare ed una stazione radio dotata di diverse celle con più canali; attraverso l’individuazione e l’etichettatura della cella è possibile identificare, sia pure con un margine e di approssimazione la posizione dell’apparecchio cellulare anche se non è in funzione e individuarne gli spostamenti poiché, automaticamente quando ci si allontana troppo da una cella, la comunicazione si sposta sulla cella più vicina senza interrompere le comunicazioni; per approfondimenti sul funzionamento del sistema gps si può consultare il sito internet: http://www.cellularmagazine.it/blog/2107/a-gps-cerchiamo-di-fare-chiarezza. (12) Sostengono queste argomentazioni P. Giordano, Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni, cit, 52; A. Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza, cit., 3052, che condivide le affermazioni del Supremo Collegio sostenendo che «nel controllo a distanza attuato con sistema satellitare gps non vi è alcuna intrusione nelle conversazioni o comunicazioni che la persona monitorata invia o riceve, giacché l’apparecchio di ricezione riceve passivamente segnali attinenti alla propria posizione geografica»; L.G. Velani, Nuove tecnologie e prova penale, in Giur. It. cit., 2003, 2372, il quale ritiene che «è possibile parlare di comunicazione esclusivamente laddove esista un passaggio di dati da un soggetto trasmittente ad un altro ricevente, entrambi necessariamente attivi ed interessati all’interscambio, alla decodificazione e all’apprendimento del contenuto del messaggio oggetto della trasmissione, ma non può dirsi esistente alcuna comunicazione qualora uno dei due terminali si limiti a ricevere passivamente il segnale trasmesso». Diversamente P. Peretoli, Commento a Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, in questa Rivista, cit, 96, pur non arrivando ad affermare che i messaggi gps integrino una forma di comunicazione, ritiene che «sarebbe opportuno aggiornare il significato del termine, ampliandone il senso in considerazione della maggior facilità di intrusione dei nuovi ritrovati della tecnica». 1467 Giurisprudenza Processo penale distanza non già il flusso delle comunicazioni che egli invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l’itinerario seguito e gli incontri avuti (13). La comunicazione, infatti, presuppone uno scambio di informazioni, dati o notizie che avviene tra un emittente ed un ricevente, richiedendo dunque almeno due terminali attivi, anche se il flusso risultasse essere poi unidirezionale. Il suo fondamento, però, sta nel messaggio e nella sua ricezione, elemento assente qualora uno dei due terminali si limiti a ricevere le informazioni e i dati dell’emittente. Va precisato che integra una comunicazione non solo lo scambio orale di informazioni (colloquio telefonico) ma altresì l’invio di una e-mail, di un fax o di un sms, nonché qualsiasi trasmissione volta a far percepire un messaggio, mancante nel caso di procedure completamente automatizzate, come nel caso del gps, nel quale si realizza una mera ricezione passiva di coordinate. Ecco perché, comunemente, non si riconduce detta ipotesi alla nozione di intercettazione. Allo stesso modo non rientra nella disciplina delle intercettazioni l’installazione del sistema di blocco delle utenze disturbate (sistema bud), possibile a seguito di decreto autorizzativo del p.m., (14) né tantomeno la rilevazione e utilizzazione dei dati del display di un apparecchio di telefonia mobile, acquisibile motu proprio della p.g. per individuare tracce ed elementi di prova. (15) Ma è proprio vero che il flusso di informazioni tra l’emittente e il ricevitore gps non integra mai una forma di intercettazione? Bisogna dar conto di orientamenti parzialmente discordanti, maturati nell’ambito delle investigazioni scientifiche ed espressi da esperti di digital forensis e di ingegneria informatica. Secondo questa corrente di pensiero il discrimine, ossia il momento in cui il tracking mediante gps travalicherebbe i confini del semplice pedinamento elettronico per entrare nel campo delle intercettazioni vero e proprio, starebbe nella titolarità del ricevitore gps. Nel caso di positioning effettuato attraverso un ricevitore gps di proprietà della polizia giudiziaria installato su un autoveicolo del soggetto destinatario dell’atto (o su qualsiasi altro oggetto), pertanto, il flusso di informazioni apparterrebbe alla polizia giudiziaria, senza compromettere la privacy del soggetto. Al contrario, qualora l’osservazione del flusso si ottenga utilizzando i dati di un ricevitore gps in dotazione e di proprietà del soggetto destinatario dell’atto (un telefonino cellulare o un palmare), l’attività integrerebbe gli estremi di una vera e propria intercettazione digitale 1468 avente ad oggetto un flusso la cui titolarità appartiene al soggetto medesimo. Spingendosi ancora oltre, si potrebbe addirittura configurare un sequestro di dati a distanza e non una semplice intercettazione, laddove occorresse sequestrare preventivamente, e all’insaputa del soggetto inciso, il terminale al fine di potervi istallare il software gps per consentire il pedinamento (16). Sarebbe allora auspicabile che anche le considerazioni maturate in altri settori del sapere costituissero uno spunto per poter avviare un dibattito teso a riconsiderare l’attuale significato del termine ‘comunicazione’, favorendo l’elaborazione di una compiuta disciplina della materia in esame. Acquisizione dei dati esterni di una comunicazione e pedinamento satellitare Il concetto di intercettazione è in realtà frutto di elaborazione dottrinale, mancando nel codice di rito qualsiasi definizione in proposito (17). Secondo un’opinione ormai consolidata, ad ogni modo, per intercettazione di conversazione o comunicazione deve intendersi un’attività occulta ed insidiosa, consistente nella presa di conoscenza operata in via clandestina - da un terzo e con l’ausilio di mezzi meccanici o elettronici di captazione del suono Note: (13) Si veda Cass., Sez. VI, 11 Aprile 2008, n. 15396, Sitzia, in C.E.D. Cass., 239638, ove si afferma che la «localizzazione mediante il sistema satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, si traduce in una sorta di pedinamento non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Ne consegue, che non vi è alcuna necessità di autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendo escludersi l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e ss.»; nonché Cass., Sez. Un., 8 maggio 2000, n. 6, D’Amuri, in Giur. it. 2001, 1701, con nota di C. Idda, I dati esteriori delle conversazioni telefoniche e la loro pretesa riconducibilità al concetto di comunicazione, ivi, 1702 . (14) Cass., Sez. V, 08 febbraio 2005, n. 11949, in C.E.D. Cass., 231710. (15) Allo stesso modo è escluso dalla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni il c.d. “digesistem” vale a dire l’acquisizione dei dati ricavati dalla rilevazione automatica delle chiamate in partenza da apparecchi telefonici pubblici e dirette ad utenze private (Cass., Sez. II, 25 ottobre 2005, n. 41052, in Cass. pen., 2006, 4089). (16) Sull’argomento si veda G. Nazzaro, Le intercettazioni sulle reti cellulari, cit., passim.; AA. VV., Manuale di investigazione criminale. Accertamenti tecnici su cellulari e smartphone, Roma 2008, passim. (17) Per una disamina sulle intercettazioni si veda P.F. Bruno, voce Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, in Digesto delle discipline penalistiche, VII, Torino, rist.1995, 176 s.; F. Falato, Intercettazioni telefoniche e dettato costituzionale. A proposito di un consolidata giurisprudenza, in Cass. pen. 2000, 2028 s.; G. Fazio, La disciplina delle intercettazioni telefoniche: i più recenti e significativi approdi della giurisprudenza di legittimità. Studi e Appunti, in Foro Amb., 2006, 499 s. Diritto penale e processo 12/2010 Giurisprudenza Processo penale delle comunicazioni tra persone, attuate in forma diversa dallo scritto (18). La captazione presuppone necessariamente uno spazio precluso a quanti non siano mittenti o destinatari delle comunicazioni e che i terzi, per poter prendere cognizione delle notizie scambiate, debbano porre in essere qualche artificio, non integrandosi dunque attività di intercettazione nella captazione di messaggi con l’uso di emittenti a irradiazione circolare, poiché in quest’ultimo caso il flusso di informazioni è acquisibile da chiunque sia dotato di un apparecchio ricevente sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda (19). Si è concordi nel ritenere l’intercettazione una captazione di comunicazione tra due o più persone che «consiste in un certo senso nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione» (20). È utile soffermarsi ora sulla procedura prevista per il caso di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico a fini investigativi (21), anche in vista del dibattito aperto in dottrina sulla possibilità di estendere questa procedura all’acquisizione dei tabulati contenenti dati relativi all’ubicazione. Su tale materia è intervenuta dapprima la legge che ha ratificato la Convenzione di Budapest in tema di reati informatici (22) (l. 18 marzo 2008, n. 48) sulla conservazione dei dati telematici e poi il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della Direttiva comunitaria 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (23) che imponeva agli Stati membri di armonizzare le discipline relative alle tipologie di dati passibili di acquisizione e ai tempi di conservazione degli stessi (24). La vigente disciplina prevede un catalogo dettagliato - tassativo e suscettibile di specificazioni mediante decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per la P.A. e l’innovazione, di concerto con i Ministri per le Politiche europee, dello Sviluppo economico, dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze e della Difesa, sentito il Garante - dei dati che è possibile acquisire, relativi sia alla telefonia che ai sistemi informatici, per ottenere informazioni sulla fonte, i soggetti coinvolti, la durata, il tipo di comunicazione e le attrezzature impiegate (25). Per l’acquisizione dei dati è necessario un decreto motivato del p.m. (anche a seguito di istanza del difensore, dell’imputato, dell’indagato, della persona offesa o delle altre parti private) . Questo vale sia per i dati del traffico telefonico che per quelli del traffico telematico, in conformità a quanto stabilito circa Diritto penale e processo 12/2010 i tempi di conservazione. È da segnalare poi che il mancato rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) (26) - in presenza di acquisizioni compiute da soggetti non autorizzati o in difetto dei requisiti stabiliti per legge - comporta la violazione di un divieto Note: (18) Secondo Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 36747, in Giust. pen., 2004, IV, 3, 202, «le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. C.p.p. consistono nella captazione occulta e contestuale di un comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere gli altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezioni tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere privato». nello stesso senso Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2005, n. 12189, in C.E.D. Cass., 231049. (19) In questo senso Cass., Sez. VI, 20 gennaio 1995, Ventura, in Guida dir., 1995, 21, 68; Cass., Sez. II, 22 novembre 1994, n. 2533 Seminara, in Cass. pen. 1196, 861. Parte della dottrina, viceversa, sostiene che per aversi intercettazione sia sufficiente l’impiego delle mere facoltà sensoriali, come ad esempio nel caso dell’origliamento (P.F. Bruno, Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, rist.1995, 179; L. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 3). (20) Cass., Sez. V, 7 maggio 2004, n. 24715 Massa, in Cass. pen., 2005, 3016; in senso conforme Cass., Sez. V., 27 febbraio 2002, n. 16130 Bresciani, in Foro. it., 2002, III, 635, con nota di A. Scaglione, Attività atipica di polizia giudiziaria e controllo satellitare, ivi, 635 s. (21) Un’isolata sentenza di legittimità individua nell’acquisizione dei dati esteriori di un comunicazione «una forma di intercettazione telematica, come tale prevista e regolata dall’art. 266 bis c.p.p. nonché dalle altre disposizioni contenute nel capo quarto del titolo III del codice di procedura penale. A questo risultato la Suprema Corte perviene osservando che nella telefonia, in specie quella mobile, le informazioni di cui si tratta sono ormai trasmesse come segnali (bit) in forma numerica codificati e poi decodificati, che sono tipici della comunicazione telematica» (Cass., Sez. Un., 13 luglio 1999, n. 3972, in Giur. It. 1999, 1693. Per alcune considerazioni critiche si veda I. Calamandrei, Acquisizione dei dati esteriori di una comunicazione ed utilizzazione delle prove c.d. incostituzionali, in Giur. it., 1999, 1692 s. (22) Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, che introduce modifiche al c.p., al c.p.p., al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy). (23) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2006 consultabile su www.privacy.it/dir0242006.html. (24) Per un approfondimento cfr. C. Conti, L’attuazione della Direttiva Frattini: un bilanciamento insoddisfacente tra riservatezza e diritto alla prova, in AA. VV., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova 2008, 3 s. (25) In materia è intervenuto anche il Garante della privacy, con provvedimento emanato il 17 Gennaio 2008 e modificato il 24 Luglio 2008 per adeguarlo al sopravvenuto d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109, consultabile su www.garanteprivacy.it. (26) Codice modificato dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito nella l. 26 febbraio 2004 n. 45, che è intervenuto sull’art. 132 del Codice della privacy. 1469 Giurisprudenza Processo penale probatorio e di conseguenza l’inutilizzabilità del dato acquisito (27). Pedinamento satellitare e prove non disciplinate dalla legge L’impiego nella fattispecie dell’art. 189 c.p.p., cui la giurisprudenza riconduce il pedinamento elettronico, solleva non pochi dubbi interpretativi (28). La possibilità di acquisire al processo penale nuovi strumenti tecnico-scientifici (29) è alla base di tale lettura (30) che legittima l’uso del pedinamento elettronico nel procedimento penale. In realtà la collocazione sistematica della norma e l’utilizzo del termine ‘prova’ suggerirebbe un impiego riservato esclusivamente alla fase processuale stricto sensu anche se, per opinione consolidata, essa conterrebbe dei principi-guida, e sarebbe dunque destinata ad operare anche nella fase investigativa per consentire l’impiego di quei mezzi nuovi o di elevata specializzazione (31). Se è vero che la prima parte dell’art. 189 c.p.p. può trovare applicazione anche nella fase procedimentale, la stessa affermazione non vale per la seconda parte della norma, che prevede un contradditorio anticipato dinanzi al giudice allo scopo di individuare le modalità di assunzione della prova atipica, destinata ad essere applicata esclusivamente nella fase processuale. Quanto al rispetto dei due parametri contenuti nella norma de qua il mezzo investigativo atipico in esame sembra non porre particolari difficoltà. Sulla sua idoneità ai fini dell’accertamento dei fatti da provare, valutata in astratto e parametrata alla capacità della prova che si intende utilizzare per fornire elementi utili alla ricostruzione del thema probandum, sorgono infatti pochi dubbi, considerato l’elevato grado di attendibilità dei dati che le rivelazioni tramite gps riescono a fornire, essendo gli stessi in grado di offrire strumenti adeguati per una ricostruzione veritiera dei fatti (32). Quanto al secondo requisito richiesto dall’art. 189 c.p.p., ossia la necessità che lo strumento impiegato non incida sulla libertà morale del soggetto alterando la sua determinazione, trattandosi di mezzo investigativo in grado di produrre risultati solo qualora il soggetto sottoposto a controllo non sia a conoscenza del tracking, ne consegue che lo stesso non possa esservi in alcun modo condizionato, pena l’inefficacia del procedimento, e che, dunque, la sua autodeterminazione non subisce alcuna compressione. Chiariti tali aspetti di carattere sistematico, rimane insoluto il problema di fondo relativo al modo in cui i dati del pedinamento satellitare possono essere utilizzati dal giudice dibattimentale. Gli atti delle inda- 1470 gini preliminari - com’è noto - svolgono considerevoli funzioni, sia in caso di eventuali procedimenti incidentali che nell’ipotesi di instaurazione di riti differenziati deflattivi del dibattimento. Il loro trattamento in sede dibattimentale, tuttavia, è diversificato a seconda che siano ripetibili o irripetibili, prescindendo quindi dalla tipicità della tipologia probatoria che s’impiega. Ebbene, l’atto ripetibile si ritiene pacificamente possa trovare accesso in fase dibattimentale previo esperimento compiuto dinanzi al giudice - le cui modalità, in caso di atto atipico, andranno concordate preventivamente e nel contradditorio tra le parti, ai sensi dell’art. 189, comma 2, c.p.p. - mentre invece gli atti irripetibili fanno ingresso sulla scena dibattimentale ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b) c.p.p. e sono utilizzabili come prova dal giudice per la decisione finale. Note: (27) Sempre in tema di privacy e riservatezza dei soggetti estranei e non alle indagini - e in contemperamento con le esigenze di accertamento - si deve dar conto, de iure condendo, del controverso disegno di legge n. 1415c del 30 giugno 2008 (trasmesso al Senato l’11 giugno 2010, discusso in Assemblea il 30 Luglio 2010) di modifica alle regole sulla pubblicazione e segretazione degli atti in ambito di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. In argomento cfr. V. Maffeo, La riforma in itinere delle intercettazioni, tra tutela della privacy ed esigenze dell’accertamento in questa Rivista, 2009, 510 s. (28) Ritiene P. Peretoli, commento a Cass., Sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, in questa Rivista, cit., 100, che «l’assenza di specifiche ed adeguate regolamentazioni sul punto determina un continuo e quasi automatico riferimento generico all’art. 189 c.p.p. che diventa, per così dire, una sorta di norma contenitore, attraverso la quale si tende a dare una copertura di legittimità anche alle attività investigative e di indagine più invasive». In senso estremamente critico sull’utilizzo dell’art. 189 c.p.p. in quest’ambito cfr. L.G. Velani, Nuove tecnologie e prova penale, cit., 2374. (29) Sull’adeguamento del sistema processuale alle evoluzioni scientifiche cfr A. Laronga, Le prove atipiche nel processo penale, Padova, 2002, passim. (30) Secondo Cass. Sez., VI, 7 luglio 1998, n. 2072 in Cass. pen., 2000, 689, «le suddette attività non sono intrusive, come le ispezioni, le perquisizioni, o i sequestri, cui dunque non sono omologhe, e vanno quindi inquadrate nel novero dei mezzi destinati all’acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, ma espressamente consentite in forza del principio di libertà della prova di cui all’art. 189 c.p.p.». Per giurisprudenza consolidata tra le prove atipiche rientrano tra le altre: il riconoscimento fotografico, ovverosia la identificazione da un soggetto di mediante fotografia così come le videoregistrazioni eseguite da parte di uno dei soggetti presenti sulla cui legittimità si veda C. Angeloni, In tema di videoregistrazioni, prove atipiche, in Giur. it., 2009, 1521 s. (31) L’art. 189 c.p.p. conterrebbe un vero e proprio catalogo dei principi-guida da osservarsi in materia probatoria e come tali logicamente applicabili “ all’intero arco del procedimento, anche in via analogica, fuorché nei casi in cui norme speciali dettate per le diverse fasi, o peculiari previsioni di legge, non le deroghino” così Nobili in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, Vol. II Torino 1990, 387. (32) Si veda G.F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, 537 s. Diritto penale e processo 12/2010 Giurisprudenza Processo penale Sulle modalità concrete di acquisizione delle risultanze investigative del pedinamento satellitare è opportuno qualche ulteriore chiarimento. L’art. 431 comma 1, lett. b) c.p.p. parla di verbali di atti irripetibili da acquisire, ma in realtà nella fattispecie siamo di fronte a rappresentazioni tramite cartografie elettroniche, in quanto le elaborazioni dei dati ottenuti mediante il monitoraggio tramite gps vengono poi trasferite su appositi supporti elettronici (cdrom). Per quel che concerne l’acquisizione degli atti irripetibili, assodato che essa debba avvenire mediante verbale, resta da chiarire se vada acquisito il solo verbale che documenta compiutamente l’attività di pedinamento elettronico o, invece, anche il supporto informatico contenente le elaborazioni. Le posizioni dottrinali sul punto ricalcano quanto già evidenziato con riferimento ad altri casi - dalle acquisizioni di intercettazioni alle riprese visive - con l’affermazione che nel fascicolo per il dibattimento debbano confluire sia il verbale che il supporto informatico (33). Il vero problema, ad ogni modo, nasce dal costante orientamento giurisprudenziale che attribuisce agli atti concernenti il pedinamento elettronico una naturale irripetibilità, con la conseguenza che un’attività lasciata nella libera disponibilità della polizia giudiziaria (anche prescindendo dal decreto del p.m.), senza necessità di autorizzazione da parte del g.i.p., compiuta nella fase delle indagini e senza le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici non ripetibili, finisca per fare ingresso nel processo senza il benché minimo filtro (34). Tracking satellitare e tutela della privacy: dal dato costituzionale all’esperienza comparata Da un confronto di tale approccio giurisprudenziale con il dettato costituzionale, ed in particolare con i diritti inviolabili riconosciuti nella prima parte della Costituzione nasce poi la possibilità di individuare altre regole di esclusione probatoria. Occorre mettere in relazione gli artt. 13, 14 e 15 Cost. con l’art. 112 Cost., la cui attuazione può condurre ad avviso della Consulta alla compressione delle altre libertà garantite nella prima parte della Costituzione, pur se nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Seguendo tale impostazione, che si è tradotta in una serie di sentenze interpretative, è stato possibile elaborare la categoria delle c.d. ‘prove incostituzionali’ (35), con cui hanno dovuto confrontarsi altri mezzi investigativi atipici quali le videoriprese (36) o l’home watching (37). Secondo la Corte co- Diritto penale e processo 12/2010 stituzionale il giudice può porre a base del proprio convincimento esclusivamente le prove acquisite nel pieno rispetto dei diritti inviolabili delle persone. Per non incorrere nell’esclusione probatoria dovuta all’incostituzionalità della prova, quindi, il procedimento acquisitivo della stessa deve essere in grado di rispettare una doppia riserva, di legge e di giurisdizione. Il pedinamento satellitare, alla luce di tale assunto, Note: (33) A tal proposito si veda: A. Camon Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sule prove incostituzionali, in Cass. Pen. 1999 p 1192 e ss. (34) Sono state avanzate anche altre ipotesi di inquadramento codicistico del pedinamento satellitare: si è pensato di farla rientrare nell’ambito degli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi del’art. 354 c.p.p., ma l’obbligo del previo avviso all’interessato e della possibilità di farsi assistere da un difensore rende impossibile aderire a questa interpretazione giacché siamo di fronte ad un attività che spiega i suoi effetti migliori se condotta all’insaputa dell’indagato; ancora, si ritiene di poter ricomprendere quest’attività nell’ambito delle consulenze tecniche considerando che non si registrano particolari conoscenze o competenze tecniche per poter elaborare le informazioni ottenute con il rilevamento. Per una disamina di questi orientamenti cfr. L.G. Velani, Nuove tecnologie, in Giur. It, cit., 2373. (35) Per una panoramica sulle prove incostituzionali si rinvia a F. Caprioli, Riprese visive nel domicilio e intercettazione “per immagini”, in Giur. cost., 2002, 2176; C. Mainardis, L’utilizzabilità processuale delle prove incostituzionali, in Quad. cost., 2000, 371 s. (36) Recentemente la Suprema Corte si è espressa sulla legittimità delle video riprese in relazione al tema della privacy affermando che «sono legittime le video riprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione, attraverso un apparecchio esterno ad un edificio che ne inquadri l’ingresso, i balconi ed il cortile, non configurando esse un’intrusione nell’altrui privata dimora o nell’altrui domicilio» Cass. Sez. V, 13 agosto 2008, n. 33430, con commento di C. Angeloni in Giur. It., 2009, 6, 1521. Sulle video riprese e sul loro rispetto alla Costituzione C. Conti Le video-riprese tra prova atipica e prova incostituzionale: Le sezioni Unite elaborano la categoria dei luoghi “riservati” in questa Rivista, 2006, 1354 s.; De Falco, Sulle videoriprese più ombre che luci. Non basta il dictum delle Sezioni Unite in Dir. Giust. 2006, 45, 70; Sulla videosorveglianza è inoltre da segnalare un recentissimo Provvedimento del Garante della Privacy del 8 aprile 2010 consultabile su http://www.garanteprivacy.it/ garante/doc.jsp?ID=1712680. Recentemente, inoltre, la Suprema Corte si è espressa favorevolmente sulla possibilità di effettuare riprese visive in stanze di degenze ospedaliere, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e con provvedimenti congruamente motivati, escludendo, quindi, l’ospedale dal concetto di “privata dimora”. Sul punto si veda M.C. Marzo, Il concetto di “privata dimora” relativamente alle intercettazioni ambientali in ospedale, commento a Cass. Sez. VI, 3 Giugno, 2009, n. 22836 in Giur. It., 2010, 425 (37) A tal proposito L. Filippi, La Consulta riconosce che l’home watching è una prova incostituzionale, in Giust. pen., 2008, 343 s., afferma che la Corte costituzionale, nella sent. 16 maggio 2008 n. 149, ribadisce il principio secondo cui “i primi divieti probatori si trovano in Costituzione e in assenza di una disciplina normativa rispettosa della doppia riserva di legge e di giurisdizione, l’home watching è attualmente una prova incostituzionale e quindi inutilizzabile in malam partem”. 1471 Giurisprudenza Processo penale sarebbe da inquadrare nell’attività di polizia giudiziaria e dunque, come detto, risulterebbe possibile anche in difetto di un decreto autorizzativo del giudice; ma, soprattutto, non potrebbe rispettare la riserva di legge - che prevede “casi” e “modi” di acquisizione - essendo il mezzo di prova atipica insuscettibile per definizione di regolazione ex ante. Quanto al dibattito che coinvolge l’art. 14 Cost. destinato ad operare in situazioni analoghe, il punto nevralgico è costituito dal concetto di ‘privata dimora’ - e in particolare la riconducibilità ad esso dell’autoveicolo (38) - nell’ipotesi di istallazione di ricevitori gps all’interno di autoveicoli nella disponibilità degli indagati al fine di poterne monitorare gli spostamenti, in assenza delle garanzie previste dal precetto costituzionale richiamato qualora l’autoveicolo sia equiparato ad un luogo di privata dimora. (39) Fondamentale è focalizzare l’attenzione sulla legittimità del pedinamento elettronico in relazione alla riservatezza, desumibile dall’art. 15 Cost. (40). L’orientamento della Corte di cassazione in esame porta a considerare rispettata la prescrizione costituzionale sulla segretezza delle comunicazioni posto che, non integrandosi attività di intercettazione, non ci sarebbe alcun dato relativo a qualsivoglia forma di comunicazione da apprendere. Occorre però chiarire se i limiti all’indebita intrusione nell’altrui sfera privata si esauriscano davvero nella captazione delle sole comunicazioni. Di pari passo con il progresso tecnologico è cresciuta infatti anche la necessità di protezione per i cittadini dei c.d. “dati sensibili”; e il monitoraggio satellitare comporta senza dubbio una maggiore invasione della sfera privata individuale rispetto al classico pedinamento, proprio per la capillarità dell’indagine e la possibilità di protrarla per lunghi periodi. Tali decisive implicazioni sono rimaste ingiustificatamente ai margini del dibattito teorico e applicativo, e il legislatore non ha saputo cogliere le potenzialità intrusive di tale mezzo investigativo e il conflitto latente con i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. Non è solo la libertà di comunicazione a dover essere protetta e garantita ma anche le libertà di nuova formazione legate al progresso tecnico-scientifico, che consentono sempre più ampie possibilità di violazione della vita privata (41). Un sintetico raffronto con le esperienze di common law fa emergere alcune importanti riflessioni (42), legate alla necessità di una compiuta regolamentazione del monitoraggio satellitare, specie se condotto per lunghi periodi, quando è più concreto il ri- 1472 schio che il soggetto stazioni anche in luoghi di privata dimora. L’attuale snodarsi delle relazioni sociali porta infatti le persone a sviluppare parte delle proprie attività a contatto con il pubblico, o comunque al di fuori dei luoghi di privata dimora. Da tale assunto deriva che le persone rinunciano in tal modo spontaneamente alla propria riservatezza, nel momento in cui i propri pensieri o azioni entrano in contatto con altri soggetti o comunque sono espressi in luoghi liberamente accessibili da estranei. Tale innegabile constatazione, però, non può legittimare qualsiasi forma di intrusione nella sfera privata, che potrebbe ingenerare negli individui la sensazione di essere continuamente oggetto di controllo generando indubitabili effetti pregiudizievoli che evocano il c.d. effetto panopticon, inibitore dell’animo umano nel momento in cui sviluppa l’ossessione di essere costantemente sotto controllo (43). Note: (38) Sull’argomento si registra un vivace dibattito. Per la riconduzione dell’autoveicolo a luogo di privata dimora si veda C. Botti, Ma il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe violare il domicilio? - la decisione della Corte confligge con l’art. 14 Cost., in Dir. & Giust., 2002, 22, 16; C. Fanuele, Il concetto di privata dimora ai fini delle intercettazioni ambientali, in Cass. pen., 2001, 2746. In senso sostanzialmente contrario P. Giordano, Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni, cit., 51 s. (39) Anche la giurisprudenza si è occupata più volte del tema; in senso favorevole a ricomprendere l’autoveicolo nei luoghi di privata dimora Cass., Sez. I 18 ottobre 2000 n. 1350, Galli, in Cass. Pen. 2001, 2746; Cass., Sez. II, 10 giugno 1998, n. 1831 in CED Cass. rv 211142. Interpretano restrittivamente il concetto di privata dimora Cass., Sez. I, 31 marzo 2009, n. 13979 in CED Cass. rv243556; Cass., Sez. VI 23 gennaio 2001, De Palma, in Cass.Pen. 2001, 2751; Cass., Sez. II 4 maggio 2001, n. 26015 Berlingeri, in Arch. Giur. Cir., 2001,818; Cass., Sez. II, 12 marzo 1998 n. 1141, in Riv. Pen. 1998, 1177. (40) Sul tema della riservatezza si veda M. Bonetti, Riservatezza e processo penale, Milano 2003. - XIII; D. Lyon, L’occhio elettronico: privacy e filosofia della sorveglianza, Milano 1997, passim. (41) Sul tema della sempre più crescente invasione della privacy si veda D. Lyon, La società sorvegliata: tecnologie di controllo della vita quotidiana, Milano, 2002, passim. (42) Per un’analisi comparativa con l’esperienza degli Stati federali La localizzazione tecnologicamente assistita in G. Di Paolo, Tecnologie del controllo e prova penale - L’esperienza statunitense e spunti per la comparazione, Padova, 2008, 251 e s. (43) Concetto rielaborato da M. Foucault, Sorvegliare e punire, Torino, 2005, 67 secondo il quale: «Il Panopticon era la somma incarnazione di una moderna istituzione disciplinare. Consentiva una costante osservazione caratterizzata dalla “veduta diseguale”. Infatti, forse la più importante caratteristica del Panopticon risiedeva nella progettazione costruttiva grazie alla quale il recluso non poteva mai sapere quando (e se) effettivamente era sorvegliato. In tale modo, per l’appunto, la “veduta diseguale” determinava l’interiorizzazione dell’individualità disciplinare, ed il corpo docile richiesto per gli internati. Ciò significa che si è meno indotti a trasgredire leggi o regole se si crede di essere osservati, anche quando in realtà la sorveglianza non è (momentaneamente) praticata». (segue) Diritto penale e processo 12/2010 Giurisprudenza Processo penale Alla luce di tali constatazioni è stata elaborata la categoria del c.d. “diritto all’anonimato” (44), consistente nel diritto di ciascuno a non ricevere indebite e prolungate intrusioni nella propria sfera individuale, anche quando per libera scelta agisca in luoghi pubblici. Tale concetto, riconducibile alla disciplina della privacy intesa in una nuova e più avanzata accezione (45), funzionale alla tutela delle altre libertà fondamentali, potrebbe aprire una breccia significativa favorevole ad una futura presa di coscienza a livello legislativo che individui i punti critici della disciplina in tema di pedinamento elettronico, cui porre rimedio con una normativa di dettaglio che superi incertezze e forzature interpretative, valorizzando contestualmente le garanzie difensive. Diritto penale e processo 12/2010 Note: (continua nota 43) Dell’effetto panopticon in riferimento all’esperienza anglosassone e avendo riguardo alla possibilità di introdurre anche in Italia forme di electroning monitoring - sistema di controllo destinato a detenuti - cfr M. Marinari, Dal panopticon settecentesco ai controlli elettronici di fine millennio, in questa Rivista, 1999, 10, 1195 e s. (44) Per un’analisi di questa categoria cfr. G. Di Paolo, Acquisizione dinamica dei dati relativi all’ubicazione del cellulare ed altre forme di localizzazione tecnologicamente assistita. Riflessioni a margine dell’esperienza statunitense, in Cass. pen., 2008, 1219 s., ove si segnala il contributo dell’American Bar Association all’elaborazione di Standards for electronic surveillance and physical surveillance (disponibile su www.abanet.org/crimjust/ standards/taps_toc.html) che indicano le possibili linee guida da seguire nell’elaborazione di un disciplina che tuteli il diritto all’anonimato. (45) Il diritto a mantenere l’anonimato potrebbe desumersi da una serie di diritti costituzionalmente garantiti, che contribuirebbero a formare una sorta di “diritti impliciti” ed essere concepito in funzione di tutti gli altri diritti di libertà dal quale sarebbe un ausiliario; la vera libertà tutelata sarebbe infatti quella alla libera autodeterminazione del soggetto. 1473
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