Condizioni complementari (CC) per l`assicurazione veicoli Vario

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Condizioni complementari (CC) per l`assicurazione veicoli Vario
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni complementari (CC)
per l’assicurazione veicoli Vario
Edizione 01.2012
Prestazioni e veicoli assicurati
Sono assicurati tutti i veicoli indicati nell’elenco relativo a questa flotta.
Valgono le prestazioni convenute nell’elenco dei veicoli. Veicoli aggiunti
durante l’anno: le prestazioni convenute si considerano garantite dalla
data di validità dell’attestato di assicurazione o in base a quanto specificato dalla conferma di copertura. L’estensione dell’assicurazione dipende
Allianz Suisse; in mancanza di un tale accordo,
c) da quanto previsto in termini di prestazioni indicate nell’elenco dei
veicoli e per la corrispondente categoria di veicoli; in presenza di
prestazioni di differente natura, valgono quelle più convenienti per il
contraente.
a) da quanto previsto nella conferma provvisoria di copertura; in man canza di quest’ultima,
L’estensione dell’assicurazione specificata nell’elenco e nel sistema di
gestione delle polizze è considerata valida ad avvenuta registrazione del
veicolo nell’elenco dei veicoli ovvero nella polizza di flotta.
b) da quanto stabilito in un eventuale accordo stipulato tra il contraente e
Condizioni generali d’assicurazione (CG) e condizioni complementari (CC) determinanti
1. Condizioni valide per il veicolo
In caso di modifica delle condizioni generali o delle condizioni comple mentari, la Compagnia ha il diritto di applicarne, in sede di ogni variazione
contrattuale e di ogni nuova immatricolazione, l’edizione aggiornata.
Le condizioni valide per il rispettivo veicolo sono riportate nell’elenco dei
veicoli.
2. Nuove condizioni
Durata del contratto
In deroga alle Condizioni generali, relative alla durata del contratto, vale la
seguente clausola:
numero di flotta. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non
viene disdetto per iscritto tre mesi prima del possibile termine di disdetta.
La disdetta deve pervenire alla controparte entro il giorno precedente
l’inizio del periodo di preavviso.
Se è stata convenuta una durata contrattuale di un anno o più, la data di
scadenza indicata nella polizza rappresenta il primo termine di disdetta
possibile. La disdetta vale sempre per tutti i veicoli assicurati sotto questo
Adattamento contrattuale
La Compagnia comunica al contraente le modifiche tariffarie generali al
più tardi 30 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo in corso.
Sono determinanti le Condizioni generali. A integrazione delle Condizioni
generali la Compagnia ha il diritto di adattare i premi e/o i tassi di premio,
di apportare modifiche di copertura e/o di franchigia se l’onere dei sinistri
(= pagamenti relativi a sinistri più accantonamenti in percentuali del premio versato) di un anno civile supera la quota dell’80%.
A tale scopo la Compagnia comunica al contraente le modifiche contrat tuali al più tardi 30 giorni prima della scadenza principale del premio in cui
entrano in vigore.
A questo punto, il contraente ha il diritto di disdire il contratto. Se la
Compagnia non riceve alcuna disdetta entro e non oltre l’ultimo giorno
dell’anno assicurativo, essa riterrà che il contraente abbia accettato gli
adattamenti contrattuali.
Conteggio mensile
Addebiti e rimborsi di premi connessi a variazioni del numero di veicoli
delle flotte vengono effettuati a cadenza mensile. In presenza di un saldo
pari a CHF 0 e in assenza di movimenti bancari non viene emesso alcun
estratto conto.
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