9_1 societa in generale
Transcript
9_1 societa in generale
Società senza impresa. Società tra professionisti? Evoluzione normativa e giurisprudenziale Art. 2232 prescrive l'obbligo di esecuzione personale della prestazione del professionista Art. 2 Legge 1815/1939, vietava l’esercizio di professioni intellettuali in forma societaria (abrogato con legge 226/1997). Posizione giurisprudenziale originaria: il professionista non è imprenditore, le società tra professionisti sono nulle per violazione di norme imperative e di conseguenza sono nulli i contratti d'opera professionale stipulati dalla società Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'1 ottobre 2001 n. 5193, ha affermato che le professioni intellettuali sono da considerare imprese, confermando in tal senso la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 2000, n. 466. "nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento." (Corte di Giustizia, sent. del 23 aprile 1991, caso Hoefner, Elser/Macrotron)". L'art. 1 l. n. 1815/1939 La norma disponeva che per l'esercizio associato delle professioni dovesse necessariamente utilizzarsi la denominazione "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati. Questa disposizione è stata abrogata dalla legge di stabilità 2012. Innovazioni normative: la società tra avvocati D.lgs. 2-2-2001, n. 96, Disciplina la società tra avvocati, consentendo lo svolgimento con lo schema societario dell'attività professionale di avvocato. La società tra avvocati è disciplinata secondo le regole della s.n.c. per tutto quanto non diversamente disposto dalla normativa speciale (v. ad es. nullità) Tutti i soci devono essere avvocati e non possono partecipare ad altra società tra avvocati La società non fallisce Va rispettato il principio di personalità della prestazione e di responsabilità personale del professionista verso il cliente (con deviazioni dalla disciplina della s.n.c.) Il definitivo superamento del divieto Con l’ art. 10 della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) il divieto di costituzione di società professionali è stato superato. In particolare, la disposizione stabilisce che: co.3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. co. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (società tra avvocati). co. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,e' abrogata. I caratteri delle STP - Possono essere società di persone o di capitali, anche unipersonali; se cooperative, con minimo tre soci - La società si iscrive in una sezione speciale del registro delle imprese (secondo la bozza di regolamento non ancora approvata) e nell’ordine professionale - L’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci (dubbi interpretativi sul significato dell’espressione) - In ogni caso, l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società deve essere realizzata dai soli soci professionisti, designati dall’utente ovvero scelti dalla società e previamente comunicati per iscritto all’utente - La denominazione sociale deve contenere l’indicazione STP - E’ obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile I soci della STP I soci possono (nei tipi in cui ciò è possibile) conferire l’opera professionale, essere soci professionisti che però effettuano conferimenti in denaro o in natura, o infine essere soci non professionisti, che conferi-scono prestazioni tecniche, o hanno finalità di investimento In ogni caso, i soci professionisti devono essere in un numero e con una partecipazione sociale tale da avere la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci (ma cosa accade per la gestione?) Ogni socio può partecipare solo ad una STP Se il socio viene cancellato dall’albo con provvedimento definitivo, deve essere escluso dalla società Società per servizi professionali ormai imprenditoriali In alcuni casi le attività di prestazione di servizi professionali hanno assunto connotati imprenditoriali e discipline speciali escludono implicitamente la natura intellettuale del servizio. Ciò accade, in particolare, per le società di revisione contabile (d.p.r. 136/1975) e per le società di engineering (l. 109/1994) Caratteri fondamentali del contratto di società Contratto plurilaterale con comunione di scopo, non connotato da corrispettività Funzione Natura organizzativa potenzialmente del contratto, effetti aperta del che superano la contratto: fase genetica per numero delle creare una parti variabile organizzazione comune Le norme del codice civile in tema di contratti associativi (1420, 1446, 1459, 1466) sono state pensate per le società Possibili prestazioni diverse per natura e ammontare Elementi essenziali del contratto di società nell'art. 2247 Conferimenti Esercizio in comune dell'attività economica Scopo di divisione degli utili (ma vedi oltre sul tramonto dello scopo lucrativo) Fattispecie simili: Associazione in partecipazione Art. 2549. E’ il contratto con cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa maniera in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. Profili differenziali L'imputazione del risultato economico dell'attività al gruppo, prima ancora che ai singoli membri (distinzione rispetto al c.d. Godimento turnario del bene economico); Imputazione dell'attività stessa al gruppo, che abilita qualcuno (socio o terzo) ad agire nel nome e nell'interesse del gruppo stesso (distinzione rispetto all'associazione in partecipazione, ove manca l'attività comune e manca il patrimonio comune destinato all'attività; l’associazione in partecipazione è considerata come un contratto di scambio, consensuale, oneroso e bilaterale, escluso quindi non solo dalla tipologia contrattuale societaria strictu sensu, ma anche dal genere dei contratti di natura associativa) Lo scopo-fine delle società A) scopo lucrativo (società di persone e società di capitali) B) scopo mutualistico (società cooperative, mutue assicuratrici. artt. 2511 e 2515) C) scopo consortile (2615-ter introdotto dalla legge 377/1996) affinità con scopo cooperative (arg. ex art.2602) Tramonto dello scopo di lucro? L’art. 2332 non prevede la nullità della società per l’assenza dello scopo di lucro; Esiste una vasta legislazione speciale che ammette società anche di capitali prive dello scopo di lucro: società sportive dilettantistiche art. 90, l. 283/2002; società di gestione dei mercati regolamentati (art. 61 Tuf); società di gestione fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione; Impresa sociale (d.lgs. 24-3-2006, n. 155) Società e comunione Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III Lo schema societario è preordinato allo sfruttamento del bene produttivo nell'ambito dell'attività d'impresa in comune; esso non si adatta al mero godimento del bene, anche quando il bene sia in condizione di contitolarità fra più soggetti Confronto tra principi in tema di società e di comunione 1- uso della cosa comune Comunione di godimento: Art. 1102. Ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di fare altrettanto. Società Art. 2256 (società semplice): Il socio non può servirsi senza consenso degli altri delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società Regole ancor più severe vigono per le altre società 2- scioglimento e liberazione del patrimonio comune dal vincolo Comunione Art. 1111: Società Art. 2272, art. 2484: Ciascuno dei partecipanti Il socio non è libero di provocare con la sua può domandare lo volontà lo scioglimento scioglimento della della società; fintantochè la comunione, a meno che società dura, i beni sono la divisione non comporti vincolati allo scopo-mezzo, una rilevante perdita di ed anche dopo lo valore del bene (es. scioglimento i soci restano diamante) vincolati fino a quando non sono stati pagati i creditori sociali 3- garanzia patrimoniale per i creditori individuali Comunione Art. 599 c.p.c.: Società Art. 2270 (società semplice) possono essere pignorati i Il creditore particolare del socio non può soddisfarsi beni indivisi anche direttamente sul patrimonio quando non tutti i della società, ma può solo comproprietari sono chiedere la liquidazione della obbligati verso il quota del suo debitore creditore. dimostrando che i beni personali sono insufficienti a soddisfare il debito Regole ancor più restrittive vigono per le altre società