9_1 societa in generale

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9_1 societa in generale
Società senza impresa. Società tra professionisti?
Evoluzione normativa e giurisprudenziale
Art. 2232 prescrive l'obbligo di esecuzione personale della prestazione del
professionista
Art. 2 Legge 1815/1939, vietava l’esercizio di professioni intellettuali in forma
societaria (abrogato con legge 226/1997).
Posizione giurisprudenziale originaria: il professionista non è imprenditore, le
società tra professionisti sono nulle per violazione di norme imperative e di
conseguenza sono nulli i contratti d'opera professionale stipulati dalla
società
Il Consiglio di Stato, con sentenza dell'1 ottobre 2001 n. 5193, ha affermato
che le professioni intellettuali sono da considerare imprese, confermando in
tal senso la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 2000,
n. 466.
"nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia
qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento." (Corte
di Giustizia, sent. del 23 aprile 1991, caso Hoefner, Elser/Macrotron)".
L'art. 1 l. n. 1815/1939
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La norma disponeva che per l'esercizio
associato delle professioni dovesse
necessariamente utilizzarsi la denominazione
"studio tecnico, legale, commerciale, contabile,
amministrativo o tributario", seguito dal nome e
cognome, con i titoli professionali, dei singoli
associati.
Questa disposizione è stata abrogata dalla
legge di stabilità 2012.
Innovazioni normative: la società tra
avvocati
D.lgs. 2-2-2001, n. 96, Disciplina la società tra avvocati,
consentendo lo svolgimento con lo schema societario
dell'attività professionale di avvocato.
La società tra avvocati è disciplinata secondo le regole
della s.n.c. per tutto quanto non diversamente disposto
dalla normativa speciale (v. ad es. nullità)
Tutti i soci devono essere avvocati e non possono
partecipare ad altra società tra avvocati
La società non fallisce
Va rispettato il principio di personalità della prestazione e
di responsabilità personale del professionista verso il
cliente (con deviazioni dalla disciplina della s.n.c.)
Il definitivo superamento del divieto
Con l’ art. 10 della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012)
il divieto di costituzione di società professionali è stato
superato. In particolare, la disposizione stabilisce che:
co.3. E' consentita la costituzione di societa' per
l'esercizio di attivita' professionali regolamentate
nel sistema ordinistico secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
co. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e
associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge (società tra avvocati).
co. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni,e' abrogata.
I caratteri delle STP
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Possono essere società di persone o di capitali, anche
unipersonali; se cooperative, con minimo tre soci
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La società si iscrive in una sezione speciale del registro delle
imprese (secondo la bozza di regolamento non ancora approvata)
e nell’ordine professionale
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L’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva
dell’attività professionale da parte dei soci (dubbi interpretativi
sul significato dell’espressione)
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In ogni caso, l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla
società deve essere realizzata dai soli soci professionisti,
designati dall’utente ovvero scelti dalla società e previamente
comunicati per iscritto all’utente
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La denominazione sociale deve contenere l’indicazione STP
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E’ obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile
I soci della STP
I soci possono (nei tipi in cui ciò è possibile) conferire l’opera
professionale, essere soci professionisti che però effettuano
conferimenti in denaro o in natura, o infine essere soci non
professionisti, che conferi-scono prestazioni tecniche, o
hanno finalità di investimento
In ogni caso, i soci professionisti devono essere in un
numero e con una partecipazione sociale tale da avere la
maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci
(ma cosa accade per la gestione?)
Ogni socio può partecipare solo ad una STP
Se il socio viene cancellato dall’albo con provvedimento
definitivo, deve essere escluso dalla società
Società per servizi professionali
ormai imprenditoriali
In alcuni casi le attività di prestazione di servizi
professionali hanno assunto connotati
imprenditoriali e discipline speciali escludono
implicitamente la natura intellettuale del servizio.
Ciò accade, in particolare, per le società di
revisione contabile (d.p.r. 136/1975) e per le
società di engineering (l. 109/1994)
Caratteri fondamentali del contratto
di società
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Contratto plurilaterale con comunione di scopo, non
connotato da corrispettività
Funzione
Natura
organizzativa
potenzialmente
del contratto, effetti
aperta del
che superano la
contratto:
fase genetica per
numero delle
creare una
parti variabile
organizzazione
comune
Le norme del codice civile in tema di contratti associativi (1420, 1446, 1459,
1466) sono state pensate per le società
Possibili
prestazioni
diverse per
natura
e ammontare
Elementi essenziali del
contratto di società nell'art. 2247
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Conferimenti
Esercizio in comune dell'attività
economica
Scopo di divisione degli utili (ma vedi oltre
sul tramonto dello scopo lucrativo)
Fattispecie simili: Associazione in
partecipazione
Art. 2549.
E’ il contratto con cui l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di
un determinato apporto.
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle
perdite nella stessa maniera in cui partecipa agli
utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non
possono superare il valore del suo apporto.
Profili differenziali
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L'imputazione del risultato economico dell'attività al
gruppo, prima ancora che ai singoli membri (distinzione
rispetto al c.d. Godimento turnario del bene
economico);
Imputazione dell'attività stessa al gruppo, che abilita
qualcuno (socio o terzo) ad agire nel nome e
nell'interesse del gruppo stesso (distinzione rispetto
all'associazione in partecipazione, ove manca l'attività
comune e manca il patrimonio comune destinato
all'attività; l’associazione in partecipazione è
considerata come un contratto di scambio,
consensuale, oneroso e bilaterale, escluso quindi
non solo dalla tipologia contrattuale societaria strictu
sensu, ma anche dal genere dei contratti di natura
associativa)
Lo scopo-fine delle società
A) scopo lucrativo (società di persone e società di
capitali)
B) scopo mutualistico (società cooperative, mutue
assicuratrici. artt. 2511 e 2515)
C) scopo consortile (2615-ter introdotto dalla legge
377/1996)
affinità con scopo cooperative (arg. ex art.2602)
Tramonto dello scopo di lucro?
L’art. 2332 non prevede la nullità della società per
l’assenza dello scopo di lucro;
Esiste una vasta legislazione speciale che ammette
società anche di capitali prive dello scopo di lucro:
società sportive dilettantistiche art. 90, l. 283/2002;
società di gestione dei mercati regolamentati (art. 61
Tuf);
società di gestione fondi mutualistici per lo sviluppo della
cooperazione;
Impresa sociale (d.lgs. 24-3-2006, n. 155)
Società e comunione
Art. 2248. La comunione costituita o mantenuta al
solo scopo di godimento di una o più cose è
regolata dalle norme del titolo VII del Libro III
Lo schema societario è preordinato allo
sfruttamento del bene produttivo nell'ambito
dell'attività d'impresa in comune; esso non si
adatta al mero godimento del bene, anche
quando il bene sia in condizione di contitolarità
fra più soggetti
Confronto tra principi in tema di
società e di comunione
1- uso della cosa comune
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Comunione di
godimento:
Art.
1102.
Ciascun
comproprietario può
servirsi della cosa
comune,
senza
alterarne
la
destinazione e senza
impedire agli altri di
fare altrettanto.
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Società
Art. 2256 (società semplice):
Il socio non può servirsi
senza consenso degli altri
delle cose appartenenti al
patrimonio sociale per fini
estranei a quelli della
società
Regole ancor più severe
vigono per le altre società
2- scioglimento e liberazione del
patrimonio comune dal vincolo
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Comunione
Art. 1111:
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Società
Art. 2272, art. 2484:
Ciascuno dei partecipanti Il socio non è libero di
provocare con la sua
può
domandare
lo
volontà lo scioglimento
scioglimento
della
della società; fintantochè la
comunione, a meno che
società dura, i beni sono
la divisione non comporti
vincolati
allo
scopo-mezzo,
una rilevante perdita di
ed
anche
dopo
lo
valore del bene (es.
scioglimento i soci restano
diamante)
vincolati fino a quando non
sono stati pagati i creditori
sociali
3- garanzia patrimoniale per i
creditori individuali
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Comunione
Art. 599 c.p.c.:
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Società
Art. 2270 (società semplice)
possono essere pignorati i Il creditore particolare del socio
non
può
soddisfarsi
beni
indivisi
anche
direttamente sul patrimonio
quando non tutti i
della società, ma può solo
comproprietari
sono
chiedere la liquidazione della
obbligati
verso
il
quota del suo debitore
creditore.
dimostrando che i beni
personali sono insufficienti a
soddisfare il debito
Regole ancor più restrittive
vigono per le altre società