Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 23
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Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 23
IPSASB Principio contabile internazionale (IPSAS) 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (Imposte e trasferimenti) Febbraio 2015 Exposure Draft October 2011 Comments due: February 29, 2012 International Public Sector Accounting Standards Board Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (Imposte e trasferimenti) TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB 1 Traduzione dall’inglese Eugenio Virguti Dottore Commercialista Supervisione della traduzione dall’inglese Mariarita Cafulli Ufficio traduzioni CNDCEC Elena Florimo Ufficio traduzioni CNDCEC Matteo Pozzoli Ricercatore CNDCEC Elisa Sartori Ricercatore IRDCEC Consiglieri CNDCEC Delegati Area Internazionale Giovanni Gerardo Parente Ugo Mario Pollice Il presente documento è stato pubblicato dall’International Federation of Accountants (IFAC). L’IFAC è un’organizzazione internazionale al servizio del pubblico interesse, la sua missione è quella di rafforzare la professione contabile in ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità, favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali sono maggiormente rilevanti. È possibile scaricare la pubblicazione in lingua inglese gratuitamente, esclusivamente per uso personale, sul sito dell’IPSASB www.ipsasb.org. International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation Papers, e altre pubblicazioni dell’IPSASB sono pubblicate dall’IFAC cui appartiene il copyright delle stesse. Il testo approvato di tutte le pubblicazioni dell’IFAC è quello pubblicato dall’IFAC nella versione originale inglese. IPSASB e IFAC declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente pubblicazione, siano esse causate da negligenza o altro. I loghi IPSASB, ‘International Public Sector Accounting Standards Board’, ‘IPSASB’, ‘International Public Sector Accounting Standards’ ‘IPSAS’, i loghi IFAC, ‘International Federation of Accountants’, e ‘IFAC’ sono marchi registrati dell’IFAC. Copyright © giugno 2013 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o trasmettere il presente documento, eccetto per quanto consentito dalla legge. A tal fine è possibile contattare: [email protected]. ISBN: 978-1-60815-151-6 685 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO International Federation of Accountants® 529 Fifth Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 USA Il presente principio “Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (Imposte e trasferimenti)” dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) è stato pubblicato in lingua inglese dall’International Federation of Accountants (IFAC) all’interno dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements nel giugno 2013. È stato tradotto in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014 e riprodotto con il permesso dell’IFAC. Il processo di traduzione dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è stato approvato dall’IFAC e la traduzione è stata svolta in conformità al “Policy Statement—Policy for Translating and Reproducing Standards Published by IFAC.” Il testo approvato dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è quello pubblicato dall’IFAC in lingua inglese. Testo in lingua inglese dell’IPSAS 23 “Revenue from non-exchange transactions (Taxes and transfers)” © 2013 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Testo in lingua italiana dell’IPSAS 23 “Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (Imposte e trasferimenti)” © 2014 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Titolo originale IPSAS 23: Revenue from non-exchange transactions (Taxes and transfers) - ISBN 978-1-60815-151-6 IPSAS 23 686 SETTORE PUBBLICO IPSAS 23 – PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Storia dell’IPSAS La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al 15 gennaio 2012. L’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) è stato pubblicato nel dicembre 2006. Da allora, l’IPSAS 23 è stato modificato dai seguenti IPSAS: Miglioramenti agli IPSAS 2011 (pubblicato a ottobre 2011) IPSAS 28, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (pubblicato a gennaio 2010) IPSAS 29, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (pubblicato a gennaio 2010) IPSAS 31, Attività immateriali (pubblicato a gennaio 2010) Tabella dei paragrafi modificati nell’IPSAS 23 Paragrafo modificato Tipo di modifica Modificato da Introduzione Eliminato Miglioramenti agli IPSAS ottobre 2011 5 Modificato IPSAS 29 gennaio 2010 10 Modificato IPSAS 29 gennaio 2010 37 Modificato IPSAS 28 gennaio 2010 87 Modificato IPSAS 29 gennaio 2010 105A Nuovo IPSAS 29 gennaio 2010 105B Nuovo IPSAS 29 gennaio 2010 106 Modificato IPSAS 29 gennaio 2010 124A Nuovo IPSAS 28 gennaio 2010 124B Nuovo IPSAS 29 gennaio 2010 IG27 Modificato IPSAS 31 gennaio 2010 687 IPSAS 23 Paragrafo modificato Tipo di modifica Modificato da IG54 Nuovo IPSAS 29 gennaio 2010 IPSAS 23 688 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Dicembre 2006 IPSAS 23 – PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PUBLIC SECTOR PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE SOMMARIO Paragrafo Finalità ................................................................................................ 0 Ambito di applicazione ........................................................................ 0–6 Definizioni ........................................................................................... 5.a)–25 Operazioni senza corrispettivo equivalente ................................. 0–0 Proventi ......................................................................................... 9–Errore. L'origine rife Clausole ....................................................................................... 11–Errore. L'origine rif Condizioni relative alle attività trasferite ...................................... 0–16 Vincoli sulle attività trasferite ...................................................... 17 Prevalenza della sostanza sulla forma .......................................... 0–21 Imposte ......................................................................................... 24–25 Analisi del flusso in entrata iniziale di risorse derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente ..................................................... 27 Rilevazione delle attività ..................................................................... 0–41 Controllo di un’attività ................................................................. 31–31 Evento passato .............................................................................. Errore. L'origine riferim Probabile flusso in entrata di risorse ............................................. 33 Attività potenziali ......................................................................... 34 Conferimenti della proprietà ......................................................... 35–36 Componenti con e senza corrispettivo equivalente di un’operazione Valutazione di attività alla rilevazione iniziale ............................. 38.b)–0 39–41 Rilevazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente 42–Errore. L'origine ri Valutazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente 689 44–44 IPSAS 23 Obbligazioni attuali rilevate come passività ........................................ 48–56 Obbligazione attuale ..................................................................... 50–52.iii) Condizioni relative a un’attività trasferita .................................... 53–53 Valutazione di passività alla rilevazione iniziale .......................... 54–56 Imposte ................................................................................................ 56–70 Evento imponibile ......................................................................... 63 Incassi anticipati di imposte ......................................................... e) Valutazione di attività derivanti da operazioni fiscali ................... 0–e) Costi pagati attraverso il regime fiscale e spese fiscalmente detraibili f)–70 Trasferimenti ....................................................................................... 74–0B Valutazione di attività trasferite .................................................... 78 Rimessione del debito e assunzione di passività ........................... 82–83 Sanzioni ........................................................................................ 86–87 Lasciti ........................................................................................... 89-92 Donazioni, inclusi beni in natura .................................................. 90–94 Servizi in natura ............................................................................ 96–e) Promesse di liberalità .................................................................... 102 Incassi anticipati di trasferimenti .................................................. 0 Finanziamenti agevolati ................................................................. 105A-105B Informazioni integrative ....................................................................... 0–112 Disposizioni transitorie ........................................................................ 114–120 Data di entrata in vigore ....................................................................... 122–124 Motivazioni per le conclusioni Guida applicativa IPSAS 23 690 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) è illustrato nei paragrafi 1-125. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. L’IPSAS 23 dovrebbe essere letto nel contesto della sua Finalità, delle Motivazioni per le conclusioni e della Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico. L’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche. 691 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Finalità 1. La finalità del presente Principio è di definire i requisiti informativi per il reporting economico-finanziario dei proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente, diverse da quelle che danno origine ad aggregazioni di entità. Il presente Principio tratta argomenti che devono essere considerati nella rilevazione e valutazione dei proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente, inclusa l'identificazione dei conferimenti della proprietà. Ambito di applicazione 2. Un’entità che redige e presenta il bilancio in base al principio di competenza economica deve applicare il presente Principio nella contabilizzazione dei proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente. Il presente Principio non si applica a un’aggregazione di entità che sia un’operazione senza corrispettivo equivalente. 3. Il presente Principio si applica a tutte le entità del settore pubblico diverse dalle Imprese a controllo pubblico. 4. La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico pubblicata dall’IPSASB spiega che le Imprese a controllo pubblico (ICP) applicano gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP è riportata nell’IPSAS 1 Presentazione del bilancio. 5. Il presente Principio tratta i proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente. I proventi derivanti da operazioni di scambio sono trattati nell’IPSAS 9 Proventi derivanti da operazioni di scambio. Mentre i proventi percepiti dalle entità del settore pubblico derivano sia da operazioni di scambio, sia da operazioni senza corrispettivo equivalente, la maggior parte dei proventi delle amministrazioni pubbliche e delle altre entità del settore pubblico deriva generalmente da operazioni senza corrispettivo equivalente, quali: 6. a) imposte, e b) trasferimenti (monetari o non monetari), tra cui contributi, remissioni di debiti, sanzioni, lasciti, donazioni, beni e servizi in natura e la parte fuori mercato dei finanziamenti agevolati ricevuti. Le amministrazioni pubbliche possono riorganizzare il settore pubblico fondendo insieme alcune entità del settore pubblico e scindendone altre in due o più entità separate. Un'aggregazione di entità si verifica quando due o più entità che redigono il bilancio vengono raggruppate per formare un’unica entità che redige il bilancio. Tali ristrutturazioni non comportano di solito l'acquisto di un'entità da parte di un'altra entità, ma possono comportare l’acquisizione di tutte le attività e le passività di un'altra entità da parte di IPSAS 23 692 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) un'entità nuova o esistente. L’IPSASB non ha trattato le aggregazioni di entità e le ha escluse dall’ambito di applicazione del presente Principio. Pertanto, il presente Principio non specifica se un’aggregazione di entità, che sia un’operazione senza corrispettivo equivalente, dia o meno origine a proventi. Definizioni 7. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati: Condizioni relative alle attività trasferite (Conditions on transferred assets) - Clausole che specificano che i benefici economici futuri o il potenziale di servizio incorporati nell’attività devono essere consumati dal destinatario, così come indicato, oppure che i benefici economici futuri o il potenziale di servizio devono essere restituiti al trasferente. Controllo di un’attività (Control of an asset) - Sorge quando l’entità può usare o beneficiare in altro modo delle attività per finalità proprie e può escludere o regolare l’accesso di altri a tale beneficio. Costi sostenuti attraverso il regime fiscale (Expenses paid through the tax system) - Gli importi disponibili ai beneficiari indipendentemente dal fatto che essi paghino o meno le imposte. Sanzioni (Fines) - Benefici economici o potenziale di servizio che le entità del settore pubblico hanno ricevuto o possono ricevere, secondo quanto stabilito dal tribunale o da altri organismi incaricati di far rispettare la legge, in conseguenza di violazioni di leggi o regolamenti. Vincoli relativi ad attività trasferite (Restrictions on transferred assets) Clausole che limitano o definiscono le finalità per cui un’attività trasferita può essere utilizzata, ma che non specificano che, qualora l’attività non sia utilizzata come stabilito, i benefici economici futuri o il potenziale di servizio devono essere restituiti al trasferente. Clausole relative ad attività trasferite (Stipulations on transferred assets) Clausole presenti in leggi o regolamenti, o in un accordo vincolante, imposte sull’utilizzo di una attività trasferita da entità esterne all’entità che redige il bilancio. Spese fiscalmente detraibili (Tax expenditures) - Disposizioni agevolative previste dalla normativa fiscale che accordano a specifici contribuenti vantaggi altrimenti non previsti. Evento imponibile (Taxable event) - L’evento che l’amministrazione pubblica, il legislatore o altra autorità competente ha stabilito di assoggettare a imposta. 693 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Imposte (Taxes) - Benefici economici o potenziale di servizio che devono essere obbligatoriamente corrisposti alle entità del settore pubblico o che sono da queste esigibili, in conformità a leggi e/o regolamenti tesi a procurare proventi all’amministrazione pubblica. Le imposte non comprendono le sanzioni o le altre ammende comminate per violazioni della legge. Trasferimenti (Transfers) - Entrate di benefici economici futuri o potenziale di servizio derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente, diverse dalle imposte. I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato loro attribuito negli altri Principi e sono riportati nel Glossario dei Termini pubblicato separatamente. Operazioni senza corrispettivo equivalente In alcune operazioni l’esistenza di uno scambio di valori approssimativamente uguale è evidente. Si tratta di operazioni di scambio, che sono trattate in altri IPSAS. 8. 9. 10. In altre operazioni, un’entità riceve delle risorse e in cambio fornisce un corrispettivo nullo o simbolico. Si tratta evidentemente di operazioni senza corrispettivo equivalente, che sono trattate nel presente Principio. Per esempio, i contribuenti pagano le imposte perché la normativa fiscale lo impone. Dal canto suo, l'amministrazione che ha imposto il pagamento fornirà ai contribuenti una serie di servizi pubblici, ma non a titolo di corrispettivo per il versamento delle imposte. Esiste un altro gruppo di operazioni senza corrispettivo equivalente in cui l’entità può fornire un determinato corrispettivo direttamente in cambio delle risorse ricevute, ma tale corrispettivo non corrisponde al fair value delle risorse ricevute. In tali casi, l’entità determina se sussiste una combinazione di operazioni di scambio e senza corrispettivo equivalente, rilevando separatamente ogni singola componente. Per esempio, un’entità riceve un finanziamento di UM 6 milioni da un organismo di sviluppo multilaterale. Nel contratto si stabilisce che l’entità deve rimborsare il finanziamento ricevuto di UM 5 milioni in un periodo di 10 anni, al tasso d’interesse del 5%, mentre i tassi di mercato per prestiti similari sono pari all’11%. L’entità ha di fatto ricevuto un contributo di UM 1 milione (UM 6 milioni ricevuti meno UM 5 milioni da restituire) e ha sottoscritto un finanziamento agevolato di UM 5 milioni a un tasso d’interesse di sei punti percentuali inferiore al tasso d’interesse di mercato per un prestito analogo. Il contributo di UM 1 milione ricevuto, così come la parte fuori mercato dei pagamenti per interessi come da contratto, sono da considerare come operazioni senza corrispettivo equivalente. Il capitale e i pagamenti per interessi previsti nel contratto per la durata del finanziamento sono da considerare come operazioni di scambio. IPSAS 23 694 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 11. Vi sono inoltre operazioni per le quali non è possibile stabilire immediatamente se si tratti di operazioni con o senza corrispettivo equivalente. In tali casi, sarà effettuata un’analisi della sostanza dell’operazione per determinare se si tratta di operazioni con o senza corrispettivo equivalente. Per esempio, la vendita di beni è normalmente classificata come operazione di scambio. Se, tuttavia, l’operazione è condotta a un prezzo agevolato, ovvero a un prezzo non approssimativamente uguale al fair value dei beni venduti, tale operazione rientra nella definizione di operazione senza corrispettivo equivalente. Per stabilire se la sostanza di un’operazione sia quella di un’operazione di scambio o viceversa di un’operazione senza corrispettivo equivalente, si esercita un giudizio professionale. Inoltre, le entità possono, per diverse ragioni, beneficiare di sconti commerciali, sconti basati sulla quantità o altre riduzioni sul prezzo quotato delle attività. Tali riduzioni di prezzo non implicano necessariamente che l’operazione sia senza corrispettivo equivalente. Proventi 12. I proventi sono l’insieme dei benefici economici o del potenziale di servizio ricevuti ed esigibili dall’entità che redige il bilancio, che rappresentano incrementi dell'attivo netto/patrimonio netto diversi dagli incrementi risultanti dai conferimenti della proprietà. Gli importi incassati in qualità di agente dell’amministrazione pubblica, di un altro ente pubblico o di terzi non generano un incremento delle attività nette o dei proventi dell’agente. Ciò in quanto l’entità che opera come agente non può controllare l’utilizzo delle attività incassate nel perseguimento dei propri obiettivi, né può trarne beneficio. 13. Nel caso in cui un’entità sostenga dei costi in relazione a dei proventi derivanti da un’operazione senza corrispettivo equivalente, i proventi sono rappresentati dalle entrate lorde di benefici economici futuri o del potenziale di servizio e qualsiasi flusso di risorse in uscita è rilevato come costo dell'operazione. Per esempio, se l’entità che redige il bilancio deve pagare i costi di consegna e installazione relativi al trasferimento di un elemento di un impianto da un’altra entità, tali costi sono rilevati separatamente dai proventi risultanti dal trasferimento di tale elemento dell’impianto. I costi di consegna e installazione sono inclusi nell’importo rilevato come attività, secondo quanto stabilito dall’IPSAS 17 Immobili, impianti e macchinari. Clausole 14. Le attività possono essere trasferite con l’aspettativa e/o l’intendimento che saranno usate in un determinato modo e, pertanto, che l’entità destinataria agirà o opererà in un determinato modo. Laddove esistano leggi, regolamenti 695 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) o accordi vincolanti con terzi che impongono dei termini sull’utilizzo da parte del destinatario delle attività trasferite, tali termini sono clausole rispondenti alla definizione di cui al presente Principio. Una caratteristica fondamentale delle clausole, come definite dal presente Principio, è che l’entità non può autoimporsi una clausola, né direttamente, né attraverso un’entità da essa controllata. 15. Le clausole relative a un’attività trasferita possono essere condizioni o vincoli. Mentre le condizioni e i vincoli possono richiedere a un’entità di utilizzare o impiegare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio incorporati in un’attività per una particolare finalità (obbligazione a un risultato) al momento della rilevazione iniziale, solo le condizioni richiedono che i benefici economici futuri o il potenziale di servizio siano restituiti al trasferente in caso di inosservanza delle clausole (obbligo di restituzione). 16. Le clausole sono esecutive attraverso procedure giuridiche o amministrative. Se un termine contenuto in leggi, regolamenti o altri accordi vincolanti non è esecutivo, non è una clausola ai sensi del presente Principio. Le clausole non danno origine a obbligazioni implicite. L’IPSAS 19 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce i requisiti per la rilevazione e la valutazione delle obbligazioni implicite. Condizioni relative alle attività trasferite 17. Le condizioni relative alle attività trasferite (di seguito denominate condizioni) dispongono che l’entità consumi i benefici economici futuri o il potenziale di servizio dell'attività come specificato, o restituisca i benefici economici futuri o il potenziale di servizio al trasferente nel caso di una loro violazione. Pertanto, il destinatario assume un'obbligazione attuale a trasferire a terzi i benefici economici futuri o il potenziale di servizio quando inizialmente ottiene il controllo di un'attività soggetta a una condizione. Ciò in quanto il destinatario non è nella posizione di evitare il flusso di risorse in uscita, essendo tenuto ad impiegare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio, inclusi nell’attività trasferita, per la fornitura di particolari beni o servizi a terzi, oppure a restituirli al trasferente. Pertanto, quando rileva inizialmente un'attività soggetta a una condizione, il destinatario assume anche una passività. 18. Per comodità amministrativa, è possibile di fatto restituire un’attività trasferita, o altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio, deducendo l'ammontare da restituire dalle altre attività da trasferire per altre finalità. Nella redazione del bilancio, l’entità rileverà comunque gli importi lordi, ossia una riduzione delle attività e delle passività a seguito della restituzione dell'attività in base ai termini della condizione violata e rifletterà la rilevazione di attività, passività e/o proventi a seguito del nuovo trasferimento. IPSAS 23 696 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Vincoli sulle attività trasferite 19. Tra i vincoli sulle attività trasferite (di seguito denominati semplicemente vincoli) non figura una disposizione secondo la quale l'attività trasferita, o altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio, deve essere restituita al trasferente qualora non sia utilizzata come indicato. Pertanto, l’acquisizione del controllo di un’attività soggetta a un vincolo non pone a carico del destinatario un’obbligazione attuale a trasferire i benefici economici futuri o il potenziale di servizio a terzi nel momento in cui ha inizialmente ottenuto il controllo dell'attività. Nell’evenienza in cui il destinatario abbia violato un vincolo, il trasferente, o un altro terzo, può avere la facoltà di chiedere che al destinatario venga comminata una sanzione adendo le vie legali, oppure attraverso un procedimento amministrativo, come una direttiva ministeriale o di altra autorità, o in altro modo. A seguito di tali azioni, l’entità può essere obbligata a rispettare il vincolo oppure può incorrere in una sanzione civile o penale per non aver rispettato una sentenza di un tribunale o un provvedimento di un'altra autorità. Tale sanzione non nasce dall’acquisizione dell’attività, bensì dalla violazione del vincolo. Prevalenza della sostanza sulla forma 20. Per stabilire se una clausola sia una condizione o un vincolo, occorre considerare la sostanza dei termini della clausola e non solo la sua forma. Per esempio, la semplice indicazione che un'attività trasferita deve essere impiegata per la fornitura di beni e servizi a terzi o deve essere restituita al trasferente non è, di per sé, sufficiente a generare una passività nel momento in cui l'entità ottiene il controllo dell'attività. 21. Nel stabilire se una clausola sia una condizione o un vincolo, l’entità deve valutare se la disposizione di restituire l’attività o altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio sia esecutiva, e se il trasferente la azionerebbe. Se il trasferente non può azionare la disposizione di restituire l’attività o altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio, la clausola non soddisfa la definizione di condizione e sarà pertanto considerata un vincolo. Se l’esperienza pregressa con quel trasferente indica che, quando si verificano delle violazioni, il trasferente non aziona mai la disposizione di restituire l’attività trasferita o altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio, l’entità destinataria può stabilire che la clausola ha la forma ma non la sostanza di una condizione e che, quindi, deve essere considerata un vincolo. Se l’entità non ha esperienza pregressa con il trasferente, o se in precedenza non ha mai violato delle clausole così da indurre il trasferente a decidere se azionare la restituzione dell'attività o di altri benefici economici futuri o il potenziale di servizio, e non ha evidenza del contrario, essa deve presumere che il trasferente azionerebbe la clausola e che, pertanto, la clausola soddisfa la definizione di condizione. 697 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 22. La definizione di condizione pone a carico dell’entità destinataria un’obbligazione di risultato; ossia, il destinatario è tenuto ad impiegare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio, inclusi nell'attività trasferita, come stabilito, oppure a restituire al trasferente l’attività o altri benefici economici futuri o potenziale di servizio. Per soddisfare la definizione di condizione, l'obbligazione di risultato deve essere sostanziale, e non solo formale, e discendere dalla condizione stessa . Un termine contenuto in un accordo di trasferimento, che obblighi un'entità a svolgere una determinata azione, può indurre l'entità a concludere che tale termine nella sostanza non sia né una condizione, né un vincolo. Questo perché, in tali casi, i termini del trasferimento di per sé non impongono all'entità destinataria un'obbligazione di risultato. 23. Per soddisfare i criteri per la rilevazione come passività, è necessario che sia probabile un flusso di risorse in uscita e che il risultato di cui alla condizione sia richiesto e possa essere valutato. Pertanto, una condizione dovrà specificare la natura o la quantità dei beni da fornire e dei servizi da erogare oppure la natura delle attività da acquisire a seconda dei casi e, se pertinente, i periodi entro cui il risultato dovrà verificarsi. Inoltre, il risultato dovrà essere continuamente monitorato dal trasferente, o da terzi per conto del trasferente stesso. Ciò in particolare nel caso in cui una clausola disponga una restituzione proporzionale al valore equivalente dell’attività se l’entità adempie parzialmente a quanto disposto dalla condizione, e l’obbligo della restituzione sia stato fatto valere laddove in passato si siano verificate inadempienze significative. 24. In alcuni casi, un’attività può essere trasferita a condizione che sia restituita al trasferente qualora non si verifichi un determinato evento futuro. Questo può accadere se, per esempio, un’amministrazione pubblica centrale concede dei fondi a un’entità dell’amministrazione pubblica provinciale a condizione che l’entità raccolga una contribuzione equivalente. In tali casi non sorge alcun obbligo di restituzione, fino al momento in cui si prevede che la clausola sarà violata, e non viene rilevata alcuna passività fino a quando non siano soddisfatti i criteri di rilevazione. 25. Tuttavia, i destinatari dovranno valutare se questi trasferimenti hanno la natura di un incasso anticipato. Nel presente Principio, gli incassi anticipati si riferiscono alle risorse ricevute prima che un evento imponibile o un accordo di trasferimento diventino vincolanti. Gli incassi anticipati danno origine a un’attività e a un’obbligazione attuale perché l’accordo di trasferimento non è ancora diventato vincolante. Se tali trasferimenti hanno la natura di un'operazione di scambio, saranno trattati in conformità all’IPSAS 9. Imposte 26. Le imposte sono la maggiore fonte di proventi per molte amministrazioni pubbliche e altre entità del settore pubblico. Al paragrafo 7 le imposte sono IPSAS 23 698 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) definite come i benefici economici che devono essere obbligatoriamente corrisposti alle entità del settore pubblico o sono da queste esigibili, in conformità a leggi o regolamenti tesi a procurare proventi all’amministrazione pubblica, ad esclusione di sanzioni o altre ammende comminate per violazioni di leggi o regolamenti. I trasferimenti non obbligatori all’amministrazione pubblica o alle entità del settore pubblico, come le donazioni e il pagamento di diritti, non sono imposte, anche se possono essere il risultato di operazioni senza corrispettivo equivalente. In virtù dei propri poteri sovrani, un’amministrazione pubblica applica l’imposizione fiscale alle persone fisiche e ad altre entità, denominati contribuenti, rientranti nel proprio ordinamento giuridico. 27. La normativa e i regolamenti fiscali possono variare sensibilmente tra i vari ordinamenti giuridici, ma presentano caratteristiche comuni. La normativa e i regolamenti fiscali a) sanciscono il diritto di un'amministrazione pubblica a riscuotere le imposte, b) individuano i criteri in base ai quali viene calcolata l’imposta, e c) stabiliscono le procedure per amministrare il processo impositivo, ossia, le procedure per calcolare l’imposta esigibile e garantirne l’incasso. La normativa e i regolamenti fiscali spesso richiedono ai contribuenti di presentare periodicamente una dichiarazione all’ente pubblico che amministra una particolare imposta. Solitamente, il contribuente fornisce dettagli ed evidenze circa il livello di attività soggetto a imposizione fiscale, e si calcola l’ammontare di imposta esigibile dall’amministrazione pubblica. Le procedure di riscossione delle imposte sono molto diverse, ma di solito sono concepite per garantire che l’amministrazione pubblica riceva regolarmente dei pagamenti senza bisogno di ricorrere ad azioni legali. Le norme fiscali sono normalmente applicate con rigore e spesso prevedono sanzioni severe a carico delle persone fisiche o delle altre entità che le violano. 28. Relativamente alle imposte possono anche verificarsi incassi anticipati, trattandosi di importi ricevuti in anticipo rispetto all'evento imponibile. Analisi del flusso in entrata iniziale di risorse derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente 29. Un’entità deve rilevare un’attività derivante da un’operazione senza corrispettivo equivalente quando ottiene il controllo delle risorse che soddisfano la definizione di attività e sono conformi ai criteri di rilevazione. In alcune circostanze, come nel caso in cui un creditore rimette una passività, può verificarsi una riduzione del valore contabile di una passività precedentemente rilevata. In tali casi l’entità, invece di rilevare un’attività, riduce il valore contabile della passività. In alcuni casi, ottenere il controllo dell’attività può anche comportare delle obbligazioni che l'entità rileverà come passività. I conferimenti della proprietà non generano proventi, per cui si analizza ciascun tipo di operazione e i conferimenti della proprietà sono 699 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) contabilizzati separatamente. In linea con l’approccio esposto nel presente Principio, le entità devono analizzare le operazioni senza corrispettivo equivalente per stabilire quali elementi del bilancio redatto per scopi di carattere generale devono essere rilevati a seguito delle operazioni. Il diagramma di flusso della pagina seguente illustra il processo analitico che un’entità intraprende, in presenza di un flusso in entrata di risorse, per stabilire se ne deriva un provento. Il presente Principio segue la struttura del diagramma di flusso. Le disposizioni per il trattamento delle operazioni sono riportate nei paragrafi 30-115. IPSAS 23 700 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Illustrazione dell’analisi degli afflussi iniziali di risorse 1 No Il flusso in entrata dà origine ad una voce che corrisponde alla definizione di attività? Non rilevare un incremento in un'attività, considerare le informazioni integrative.(Paragrafo 34) (IPSAS 1) Sì No Il flusso in entrata soddisfa i criteri per la rilevazione di un’attività?2 (Paragrafo 31) Non rilevare un incremento in un'attività, considerare le informazioni integrative.(Paragrafo 34) Sì Il flusso in entrata deriva da conferimenti della proprietà (Paragrafi 35 – 38) No Si tratta di un’operazione senza corrispettivo equivalente? (Paragrafi 38.b) – 0) No Fare riferimento a altri IPSAS Sì Sì Fare riferimento a altri IPSAS L’entità ha soddisfatto tutti le obbligazioni attuali relativi ai flussi in entrata? (Paragrafi 50 – 56)3 No Rilevare un’attività e i proventi nella misura in cui non venga anche rilevata una passività; e una passività nella misura in cui le obbligazioni attuali non siano state soddisfatte. (Paragrafi 44-45) Sì Rilevare un’attività e rilevare i proventi (Paragrafo 44) 1. Il diagramma di flusso ha scopo unicamente illustrativo e non sostituisce il presente Principio. Esso costituisce un aiuto nell’interpretazione del presente Principio. 2. In alcune circostanze, come nel caso in cui un creditore condona una passività, può risultare una riduzione del valore contabile di una passività precedentemente rilevata. In questi casi, invece di rilevare un’attività, l’entità riduce il valore contabile della passività. 3. Nello stabilire se l’entità ha soddisfatto tutte le obbligazioni attuali, si considerano l’applicazione della definizione di condizioni sull’attività trasferita e i criteri per la rilevazione delle passività. 701 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Rilevazione delle attività 30. Le attività sono definite nell’IPSAS 1 come risorse controllate dall’entità come risultato di eventi passati e dalle quali sono attesi benefici economici o il potenziale di servizio futuri per la stessa. 31. Un flusso di risorse in entrata derivanti da un’operazione senza corrispettivo equivalente, diversa da un servizio in natura, che soddisfa la definizione di attività deve essere rilevato come attività se: a) è probabile che perverranno all’entità i benefici economici futuri o il potenziale di servizio associati all’attività, e b) il fair value dell’attività può essere valutato attendibilmente. Controllo di un’attività 32. La capacità di escludere o regolare l’accesso di altri ai benefici di un’attività è un elemento essenziale del controllo che distingue le attività di un’entità dai beni pubblici cui hanno accesso e di cui beneficiano tutte le entità. Nel settore pubblico, le amministrazioni pubbliche esercitano un ruolo di regolamentazione su alcune attività, per esempio sulle istituzioni finanziarie o sui fondi pensione. Questo ruolo di regolamentazione non implica necessariamente che tali elementi regolamentati soddisfino la definizione di attività di un’amministrazione pubblica, né tantomeno che siano conformi ai criteri per la rilevazione come attività nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’amministrazione pubblica che regolamenta tali attività. In linea con quanto disposto dal paragrafo 98, le entità possono, ma non sono tenute, a rilevare i servizi in natura. 33. L’annuncio di un’intenzione a trasferire risorse a un’entità del settore pubblico non è di per sé sufficiente a identificare le risorse come controllate dal destinatario. Per esempio, nel caso in cui una scuola pubblica sia stata distrutta da un incendio divampato in una foresta e un’amministrazione pubblica abbia annunciato di voler trasferire i fondi per la ricostruzione, al momento dell’annuncio la scuola non deve rilevare un flusso di risorse in entrata (risorse esigibili). Nei casi in cui sia richiesto un accordo di trasferimento prima di poter trasferire le risorse, l'entità destinataria non dovrà identificare le risorse come controllate fino al momento in cui l'accordo diventerà vincolante, in quanto essa non può impedire, né regolamentare l’accesso alle risorse da parte del trasferente. In molti casi, prima di poter rilevare un’attività, l’entità dovrà stabilire l'esecutività del proprio controllo delle risorse. Se un’entità non ha un titolo esecutivo sulle risorse, non ha la facoltà di escludere, né di regolamentare l’accesso del trasferente a tali risorse. IPSAS 23 702 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Evento passato 34. Le entità del settore pubblico solitamente ottengono le attività ricevendole dalle amministrazioni pubbliche o da altre entità, inclusi i contribuenti, oppure acquistandole o producendole. Pertanto, l’evento passato che genera il controllo di un’attività può essere un acquisto, un evento imponibile o un trasferimento. Le operazioni o gli eventi futuri attesi non danno di per sé origine ad attività; questo significa, per esempio, che l'intenzione di applicare delle imposte non è un evento passato che dà origine a un’attività sotto forma di un diritto nei confronti di un contribuente. Probabile flusso in entrata di risorse 35. Un flusso di risorse in entrata è considerato probabile quando è più verosimile che esso si verifichi, piuttosto che il contrario. L’entità basa tale determinazione sulla propria esperienza passata con tipologie analoghe di flussi di risorse e sulle proprie aspettative nei confronti del contribuente o del trasferente. Per esempio, se: a) un’amministrazione pubblica accetta di trasferire fondi a un’entità del settore pubblico (entità che redige il bilancio), b) l’accordo è vincolante e c) l’amministrazione pubblica ha un’esperienza consolidata di trasferimento delle risorse concordate, è probabile che il flusso in entrata si verifichi nonostante i fondi non siano stati trasferiti alla data di riferimento del bilancio. Attività potenziali 36. Qualora un elemento possieda le caratteristiche essenziali di un’attività senza però soddisfare le condizioni previste per la rilevazione, può essere necessario esporlo nelle note come attività potenziale (vedere IPSAS 19). Conferimenti della proprietà 37. I conferimenti della proprietà sono definiti nell’IPSAS 1. Affinché un’operazione sia definita come conferimento della proprietà deve possedere le caratteristiche indicate in tale definizione. Per determinare se un’operazione soddisfa la definizione di conferimento della proprietà, bisogna considerarne la sostanza piuttosto che la forma. Il paragrafo 38 indica la forma che può assumere il conferimento della proprietà. Se, nonostante la forma dell’operazione, la sostanza è evidentemente quella di un finanziamento o altro tipo di passività, ovvero di un provento, l’entità rileva l’operazione come tale e, se significativa, inserisce un’informativa adeguata nelle note al bilancio redatto per scopi di carattere generale. Per esempio, se un’operazione intende essere un conferimento della proprietà, ma si specifica che l'entità che redige il bilancio pagherà dei dividendi fissi al trasferente, assicurando al trasferente un rendimento dell’investimento in un determinato periodo, le caratteristiche di tale operazione richiamano maggiormente quelle di un finanziamento. Per quanto riguarda gli accordi contrattuali, l'entità, quando distingue le passività 703 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) dai conferimenti della proprietà, deve tener conto anche delle linee guida dell’IPSAS 28 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio. 38. Un conferimento della proprietà può essere desunto, per esempio: a) da una designazione formale del trasferimento (o di una classe di tali trasferimenti) da parte del partecipante o dell’entità controllante del partecipante secondo cui esso costituisce parte dell’attivo netto/patrimonio netto conferito del destinatario, prima del conferimento o in concomitanza con esso; b) da un accordo formale, relativo al conferimento, che istituisca o incrementi un’interessenza finanziaria esistente nell’attivo netto/patrimonio netto del destinatario che può essere venduta, trasferita o rimborsata, o c) dall'emissione, in relazione al conferimento, di strumenti rappresentativi di capitale che possono essere venduti, trasferiti o rimborsati. Componenti con e senza corrispettivo equivalente di un’operazione 39. I seguenti paragrafi 40 e 0 trattano i casi in cui un’entità ottiene il controllo di risorse che incorporano benefici economici futuri o un potenziale di servizio diversi dai conferimenti della proprietà. 40. Il paragrafo 5.a) definisce le operazioni di scambio e le operazioni senza corrispettivo equivalente, e il paragrafo 10 evidenzia che un’operazione può comprendere due componenti, con e senza corrispettivo equivalente. 41. Se un’attività è acquisita attraverso un’operazione che presenta una componente con corrispettivo equivalente e una senza, l’entità rileva la componente con corrispettivo equivalente attenendosi ai principi e alle disposizioni di altri IPSAS. La componente senza corrispettivo equivalente è rilevata invece in conformità ai principi e alle disposizioni del presente IPSAS. Per stabilire se un’operazione ha delle componenti con o senza un corrispettivo identificabile, si esercita il giudizio professionale. Ove non sia possibile distinguere tra componenti con o senza corrispettivo equivalente separate, l’operazione è trattata come un’operazione senza corrispettivo equivalente. Valutazione di attività alla rilevazione iniziale 42. Un’attività acquisita attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente deve essere inizialmente valutata al suo fair value alla data di acquisizione. 43. In conformità all’IPSAS 12 Rimanenze, all’IPSAS 16 Investimenti immobiliari e all’IPSAS 17, le attività acquisite attraverso operazioni senza IPSAS 23 704 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) corrispettivo equivalente sono rilevate al rispettivo fair value alla data di acquisizione. Rilevazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente 44. Un flusso in entrata di risorse derivante da un’operazione senza corrispettivo equivalente rilevata come attività sarà rilevato come provento, a meno che non si rilevi contemporaneamente una passività a fronte dello stesso flusso di risorse in entrata. 45. Quando un’entità soddisfa un’obbligazione attuale rilevata come passività a fronte di un flusso in entrata di risorse da un’operazione senza corrispettivo equivalente rilevata come attività, essa deve ridurre il valore contabile della passività rilevata e rilevare un provento di ammontare pari a tale riduzione. 46. Quando un’entità rileva un incremento nell’attivo netto a seguito di un’operazione senza corrispettivo equivalente, deve rilevare un provento. Se ha rilevato una passività in contropartita a un flusso di risorse in entrata derivanti dall’operazione senza corrispettivo equivalente, l’entità deve rilevare un provento nel momento in cui la passività si è successivamente ridotta perché è stata soddisfatta una condizione o si è verificato un evento imponibile. Se un flusso di risorse in entrata rispecchia la definizione di conferimento della proprietà, esso non viene rilevato come provento né come passività. 47. La tempistica di rilevazione dei proventi è determinata dalla natura delle condizioni e dalla loro regolamentazione. Per esempio, se una condizione specifica che l’entità deve fornire beni o servizi a terzi, o restituire al trasferente i fondi inutilizzati, i proventi sono rilevati nel momento in cui i beni o servizi sono forniti. Valutazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente 48. I proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente devono essere valutati al valore dell’incremento nell’attivo netto rilevato dall’entità. 49. Quando, a seguito di un’operazione senza corrispettivo equivalente, un’entità rileva un’attività, essa rileva anche un provento equivalente al valore dell’attività determinato in conformità al paragrafo 42, a meno che non sia anche richiesto di rilevare una passività. In tal caso, dovrà essere valutata una passività secondo le disposizioni di cui al paragrafo 57, e l'eventuale ammontare dell'incremento nell’attivo netto sarà rilevato come provento. Quando successivamente si riduce una passività, perché si verifica l’evento imponibile o è soddisfatta una condizione, il valore della riduzione della passività sarà rilevato come provento. 705 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Obbligazioni attuali rilevate come passività 50. Un’obbligazione attuale derivante da un’operazione senza corrispettivo equivalente che soddisfa la definizione di passività sarà rilevata come passività se, e solo se: a) è probabile che per adempiere all’obbligazione sia necessario un flusso di risorse in uscita atte a produrre benefici economici futuri o un potenziale di servizio, o b) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. Obbligazione attuale 51. Un’obbligazione attuale rappresenta un dovere di comportarsi o di agire in una determinate maniera, e può dare origine a una passività rispetto ad eventuali operazioni senza corrispettivo equivalente. Le obbligazioni attuali possono essere imposte da clausole previste in leggi o regolamenti o accordi vincolanti che definiscano i criteri dei trasferimenti. Esse possono anche nascere dal normale ambiente operativo, come la rilevazione di incassi anticipati. 52. In molti casi, l’applicazione di imposte e il trasferimento di attività alle entità del settore pubblico nell’ambito di operazioni senza corrispettivo equivalente nascono da leggi, regolamenti o altri accordi vincolanti che impongono clausole circa il loro impiego per fini particolari. Per esempio: 53. a) le imposte, il cui utilizzo è vincolato da leggi o regolamenti a fini specifici; b) i trasferimenti, stabiliti da un accordo vincolante contenente condizioni imposte: i) da amministrazioni pubbliche centrali ad amministrazioni pubbliche provinciali, statali o locali; ii) da amministrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche locali; iii) da amministrazioni pubbliche ad altre entità del settore pubblico; iv) da enti governativi creati da leggi o regolamenti per svolgere funzioni specifiche con autonomia operativa, quali organi istituzionali, consigli o autorità regionali, e v) da fondazioni benefiche ad amministrazioni pubbliche o ad altre entità del settore pubblico. centrali/provinciali ad Nel normale svolgimento delle attività operative, un’entità che redige il bilancio può accettare risorse prima del verificarsi di un evento imponibile. In IPSAS 23 706 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) tali circostanze, viene rilevata una passività di valore pari all’ammontare dell’incasso anticipato fino al verificarsi dell’evento imponibile. 54. Se un’entità che redige il bilancio riceve risorse prima che sia posto in essere un accordo di trasferimento vincolante, essa rileva una passività per incasso anticipato fino al momento in cui l’accordo diventa vincolante. Condizioni relative a un’attività trasferita 55. Le condizioni relative a un’attività trasferita danno origine a un'obbligazione attuale al momento della rilevazione iniziale, che sarà rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 50. 56. Le clausole sono definite nel paragrafo 7. I paragrafi 11-25 forniscono linee guida per determinare se una clausola è una condizione o un vincolo. Un’entità deve analizzare tutte le clausole relative a un flusso in entrata di risorse per determinare se tali clausole impongono condizioni o vincoli. Valutazione di passività alla rilevazione iniziale 57. L’importo rilevato come passività deve rappresentare la migliore stima dell’importo necessario per estinguere l’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. 58. La stima tiene conto dei rischi e delle incertezze inerenti gli eventi da cui deriva la passività da rilevare. Se il valore temporale del denaro è rilevante, la passività sarà valutata al valore attuale dell’importo che si prevede sarà necessario per estinguere l’obbligazione. Questa disposizione è conforme ai principi stabiliti nell’IPSAS 19. Imposte 59. Un’entità deve rilevare un’attività relativa alle imposte quando si verifica l’evento imponibile e sono soddisfatti i criteri per la rilevazione dell'attività. 60. Le risorse derivanti da imposte soddisfano la definizione di attività quando l’entità controlla le risorse a seguito di un evento passato (l’evento imponibile) e prevede di ricevere benefici economici futuri o un potenziale di servizio da tali risorse. Le risorse derivanti da imposte soddisfano i criteri per la rilevazione come attività quando è probabile che si verifichi il flusso in entrata di risorse e il loro fair value può essere valutato attendibilmente. Il grado di probabilità del flusso di risorse in entrata è determinato sulla base delle evidenze disponibili al momento della rilevazione iniziale comprendenti, tra l’altro, l’indicazione dell’evento imponibile da parte del contribuente. 61. Il provento fiscale sorge solo per l’amministrazione pubblica impositrice, e non per le altre entità. Per esempio, se l’amministrazione pubblica centrale 707 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) applica un’imposta che viene riscossa dalla propria agenzia tributaria, le attività e i proventi maturano a favore dell’amministrazione, non dell’agenzia tributaria. Inoltre, nel caso in cui un’amministrazione centrale applichi un’imposta sulle vendite e trasferisca alle amministrazioni locali tutti i relativi proventi, sulla base di uno stanziamento continuativo, l'amministrazione centrale rileva attività e proventi per tale imposta, oltre a una riduzione delle attività e a un costo per il trasferimento alle amministrazioni locali. Le amministrazioni locali rilevano attività e proventi per il trasferimento. Se un’unica entità riscuote imposte per conto di diverse altre entità, essa opera in qualità di agente per queste ultime. Per esempio, se un’agenzia tributaria locale riscuote le imposte sul reddito per conto dell’amministrazione locale e di diverse amministrazioni comunali, essa non deve rilevare i proventi relativi alle imposte riscosse; piuttosto, sono le singole amministrazioni che applicano le imposte a rilevare attività e proventi relativamente a quelle imposte. 62. Le imposte non soddisfano la definizione di conferimenti della proprietà, perché il pagamento delle imposte non dà ai contribuenti il diritto di ricevere a) la distribuzione da parte dell’entità di benefici economici futuri o di un potenziale di servizio, nel corso della propria vita, né b) la distribuzione di eventuali eccedenze di attività sulle passività nel caso in cui l’amministrazione pubblica cessi di esistere. Né il pagamento delle imposte conferisce ai contribuenti un diritto di proprietà nell’amministrazione pubblica che possa essere venduto, scambiato, trasferito o riscattato. 63. Le imposte soddisfano la definizione di operazione senza corrispettivo equivalente in quanto il contribuente trasferisce risorse all’amministrazione pubblica senza ricevere direttamente in cambio un valore approssimativamente uguale. Benché il contribuente possa beneficiare di una serie di politiche sociali istituite dall’amministrazione pubblica, queste non sono fornite direttamente a titolo di corrispettivo per il pagamento delle imposte. 64. Come osservato nel paragrafo 52, alcune imposte si applicano per fini specifici. Se l’amministrazione pubblica deve rilevare una passività a fronte delle condizioni relative alle attività rilevate come conseguenza di imposte per fini specifici, essa non rileva un provento finché non viene soddisfatta la condizione e non viene ridotta la passività. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, non si prevede che le imposte applicate per fini specifici diano origine a una passività perché i fini specifici equivalgono a dei vincoli e non a delle condizioni. Evento imponibile 65. In molti ordinamenti giuridici si applicano tipologie di imposte similari. L’entità che redige il bilancio deve analizzare la normativa fiscale vigente nel proprio ordinamento giuridico per stabilire quale sia l’evento imponibile per le IPSAS 23 708 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) diverse imposte applicate. A meno che non sia diversamente specificato in leggi o regolamenti, è probabile che l’evento imponibile per: a) l'imposta sul reddito sia il conseguimento di reddito imponibile da parte del contribuente durante l’esercizio fiscale; b) l’imposta sul valore aggiunto sia l’avvio da parte del contribuente di un’attività soggetta a imposizione durante l’esercizio fiscale; c) l’imposta sui beni e servizi sia l’acquisto o la vendita di beni o servizi soggetti a imposizione durante l’esercizio fiscale; d) il dazio doganale sia il transito di beni o servizi soggetti a dazio dal confine doganale; e) l’imposta di successione sia il decesso di una persona che possiede proprietà soggette a imposizione, e f) l’imposta patrimoniale sia lo scadere della data in cui viene applicata l’imposta, o il periodo di applicazione dell'imposta, se l'imposta è applicata su base periodica. Incassi anticipati di imposte 66. In linea con le definizioni di attività, passività e con le disposizioni di cui al paragrafo 59, le risorse relative alle imposte incassate prima del verificarsi dell’evento imponibile sono rilevate come attività e passività (incassi anticipati), perché a) non si è verificato l’evento che dà origine al diritto alle imposte dell’entità, e b) non sono stati soddisfatti i criteri per la rilevazione dei proventi fiscali (vedere paragrafo 59), nonostante l’entità abbia già ottenuto un flusso in entrata di risorse. Gli incassi anticipati relativi alle imposte non sono sostanzialmente diversi da altri incassi anticipati, per cui una passività è rilevata fino a quando non si sia verificato l’evento imponibile. Quando si verifica l’evento imponibile, si estingue la passività e si rileva il provento. Valutazione di attività derivanti da operazioni fiscali 67. Il paragrafo 42 stabilisce che le attività derivanti da operazioni fiscali siano valutate al rispettivo fair value alla data di acquisizione. Le attività derivanti da operazioni fiscali sono rilevate in base alla migliore stima del flusso di risorse in entrata all’entità. Le entità che redigono il bilancio devono elaborare politiche contabili per la valutazione di attività derivanti da operazioni fiscali conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 42. Le politiche contabili che disciplinano la stima di tali attività devono considerare sia la probabilità che le risorse derivanti dalle operazioni fiscali pervengano all’amministrazione pubblica, sia il fair value delle attività risultanti. 709 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 68. Nel caso in cui vi sia una separazione tra il momento dell’evento imponibile e quello della riscossione dell’imposta, le entità del settore pubblico possono valutare attendibilmente le attività derivanti da operazioni fiscali utilizzando, per esempio, modelli statistici basati sull’esperienza legata alla riscossione di quella particolare imposta negli esercizi precedenti. Tali modelli prenderanno in considerazione i tempi di riscossione dei tributi dai contribuenti, le dichiarazioni presentate dai contribuenti e la relazione tra le imposte esigibili e altri eventi economici. I modelli di valutazione terranno conto di ulteriori fattori quali: a) la normativa fiscale, che concede ai contribuenti un periodo per presentare le dichiarazioni superiore a quello consentito dall’amministrazione pubblica per la pubblicazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale; b) i ritardi nella presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti; c) la valutazione delle attività non monetarie ai fini della determinazione delle imposte; d) la complessità della normativa fiscale, che prevede periodi prolungati per la valutazione delle imposte dovute per alcune tipologie di contribuenti; e) l’eventualità che i costi finanziari e politici legati all’applicazione rigorosa delle normative fiscali e alla riscossione delle imposte dovute per legge all’amministrazione pubblica possano superare i benefici ricevuti; f) la normativa fiscale, che consente ai contribuenti di differire il pagamento di alcune imposte, e g) una serie di circostanze specifiche delle singole imposte e dei singoli ordinamenti giuridici. 69. Dalla valutazione delle attività e dei proventi derivanti da operazioni fiscali mediante modelli statistici, può risultare che l'importo a consuntivo delle attività e dei proventi rilevati differisca dagli importi determinati come dovuti dai contribuenti negli esercizi successivi ma di competenza dell’esercizio corrente. Le revisioni delle stime sono effettuate in conformità all’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. 70. In alcuni casi, le attività derivanti da operazioni fiscali e i relativi proventi non possono essere valutati attendibilmente se non dopo un certo periodo dal verificarsi dell'evento imponibile. Ciò può accadere se il valore ai fini fiscali è volatile e non è possibile effettuare una stima attendibile. In molti casi, le attività e i proventi possono essere rilevati nell’esercizio successivo al verificarsi dell’evento imponibile. Tuttavia, in circostanze eccezionali IPSAS 23 710 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) possono trascorrere diversi esercizi prima che un evento imponibile comporti un flusso di risorse in entrata che incorpora benefici economici futuri o un potenziale di servizio che è in linea con la definizione di attività e soddisfa i criteri per la rilevazione come attività. Per esempio, possono essere necessari diversi anni per determinare e valutare attendibilmente l’ammontare dell’imposta di successione dovuta a fronte di un cospicuo asse ereditario, poiché esso comprende una serie di pezzi d’antiquariato e opere d’arte di pregio che richiedono stime specialistiche. Di conseguenza, i criteri di rilevazione non possono essere soddisfatti fino a quando il pagamento non sia ricevuto o esigibile. Costi pagati attraverso il regime fiscale e spese fiscalmente detraibili 71. I proventi fiscali devono essere determinati al lordo. Tale importo non deve essere ridotto dei costi corrisposti attraverso il regime fiscale. 72. In alcuni ordinamenti giuridici, l’amministrazione pubblica usa il regime fiscale come un metodo pratico per corrispondere ai contribuenti dei benefici che sarebbero stati altrimenti corrisposti attraverso un diverso metodo di pagamento: con un assegno, depositando l'importo direttamente sul conto corrente bancario del contribuente oppure attuando delle compensazioni nei confronti del contribuente. Per esempio, nell’intento di favorire la diffusione di un’assicurazione sanitaria tra i residenti, un’amministrazione pubblica può farsi carico di una parte dei premi assicurativi riducendo la passività fiscale della persona fisica, pagando con un assegno oppure riconoscendo direttamente un importo alla compagnia assicurativa. In tali casi, l’importo è dovuto indipendentemente dal fatto che la persona fisica paghi le imposte. Esso è quindi un costo dell'amministrazione pubblica e deve essere rilevato separatamente nel prospetto del risultato economico. I proventi fiscali devono essere incrementati dell’importo corrispondente a tali costi pagati attraverso il sistema fiscale. 73. I proventi fiscali non devono essere calcolati al lordo delle spese fiscalmente detraibili. 74. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, le amministrazioni pubbliche utilizzano il sistema fiscale per incoraggiare alcuni comportamenti finanziari e scoraggiarne altri. Per esempio, in alcuni ordinamenti giuridici, ai proprietari di case è consentito dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi sui mutui ipotecari e le imposte patrimoniali ai fini del calcolo del reddito imponibile. Tali concessioni sono disponibili solo per i contribuenti. Se un’entità (inclusa una persona fisica) non paga le tasse, non ha diritto a tale concessione. Tali concessioni sono denominate spese fiscalmente detraibili. Le spese fiscalmente detraibili sono mancati proventi, non costi, e non danno origine a 711 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) flussi di risorse in entrata o in uscita; ossia, non danno origine ad attività, passività, proventi o spese dell'amministrazione impositrice. 75. La distinzione fondamentale tra costi pagati attraverso il sistema fiscale e spese fiscalmente detraibili è che, nel caso dei costi pagati attraverso il sistema fiscale, l’importo è reso disponibile per i destinatari indipendentemente dal fatto che essi paghino le imposte o si avvalgano di un meccanismo particolare per pagare le imposte. L’IPSAS 1 vieta la compensazione tra voci di proventi e costi, a meno che non sia consentita da un altro principio. Non è consentita la compensazione tra proventi fiscali e costi pagati attraverso il regime fiscale. Trasferimenti 76. Un’entità deve rilevare un’attività relativa ai trasferimenti, subordinatamente al paragrafo 98, quando le risorse trasferite rispondono alla definizione di attività e soddisfano i criteri per la rilevazione come attività. 77. I trasferimenti comprendono contributi, remissione di debiti, sanzioni, lasciti, donazioni e beni e servizi in natura. Tutti questi elementi hanno in comune la caratteristica di trasferire risorse da un'entità all'altra senza un corrispettivo di valore approssimativamente uguale, e non sono imposte secondo la definizione riportata nel presente Principio. 78. I trasferimenti soddisfano la definizione di attività quando l’entità controlla le risorse a seguito di un evento passato (il trasferimento) e prevede di ricevere benefici economici futuri o un potenziale di servizio da tali risorse. I trasferimenti soddisfano i criteri per la rilevazione come attività quando il flusso di risorse in entrata è probabile e il loro fair value può essere determinato attendibilmente. In alcune circostanze, come nel caso in cui un creditore rimetta una passività, può verificarsi una riduzione nel valore contabile di una passività precedentemente rilevata. In tali casi, invece di rilevare un’attività a seguito del trasferimento, l’entità riduce il valore contabile della passività. 79. Un’entità ottiene il controllo delle risorse trasferite quando le risorse sono state trasferite all’entità o l’entità vanta un diritto esecutivo nei confronti del trasferente. Molti accordi per il trasferimento di risorse diventano vincolanti per tutte le parti prima che il trasferimento di risorse abbia luogo. Tuttavia, talvolta un’entità non trasferisce risorse pur avendo promesso di farlo. Di conseguenza, le attività, le passività e/o i proventi saranno rilevati solo se a) un diritto è esecutivo e b) l’entità valuta che il flusso di risorse in entrata è probabile. Fino a tale momento, l’entità non può impedire, né regolare l’accesso di terzi ai benefici delle risorse di cui è stato previsto il trasferimento. IPSAS 23 712 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 80. I trasferimenti di risorse che soddisfano la definizione di conferimenti della proprietà non generano proventi. Gli accordi a) che specificano che l’entità che fornisce le risorse ha diritto a percepire i benefici economici futuri o il potenziale di servizio nel corso della vita dell’entità destinataria, o la distribuzione di eventuali eccedenze di attività rispetto alle passività nel caso di cessazione dell’entità destinataria, o b) che specificano che l’entità che fornisce le risorse acquisisce un’interessenza finanziaria nell’entità destinataria che può essere venduta, scambiata, trasferita o riscattata, sono, nella sostanza, accordi relativi a conferimenti della proprietà. 81. I trasferimenti soddisfano la definizione di operazione senza corrispettivo equivalente perché il trasferente fornisce delle risorse all’entità destinataria senza ricevere in cambio un corrispettivo di valore approssimativamente uguale. Se un accordo stabilisce che l’entità destinataria debba corrispondere un valore approssimativamente uguale, allora non si tratterà di un accordo di trasferimento bensì di un contratto relativo a un’operazione di scambio da contabilizzare secondo quanto disposto dall’IPSAS 9. 82. Un’entità deve analizzare tutte le clausole contenute negli accordi di trasferimento per stabilire se, nell’accettare le risorse trasferite, sostiene una passività. Valutazione di attività trasferite 83. Come disposto dal paragrafo 42, le attività trasferite sono valutate al rispettivo fair value alla data di acquisizione. Le entità elaborano politiche contabili per la rilevazione e la valutazione di attività coerenti con gli IPSAS. Come osservato in precedenza, rimanenze, immobili, impianti, macchinari, o investimenti immobiliari acquisiti attraverso operazioni senza corrispettivo equivalente devono essere inizialmente valutati al rispettivo fair value alla data di acquisizione, secondo quanto disposto dagli IPSAS 12, 16 e 17. Anche gli strumenti finanziari, incluse le disponibilità liquide e i trasferimenti esigibili che soddisfano la definizione di strumento finanziario e le altre attività, saranno valutati al fair value alla data di acquisizione, secondo quanto stabilito dal paragrafo 42 e dal principio contabile pertinente. Remissione del debito e assunzione di passività 84. Talvolta i finanziatori rinunciano al diritto di riscuotere un debito dovuto da un’entità del settore pubblico, di fatto cancellandolo. Per esempio, un’amministrazione pubblica centrale può cancellare un finanziamento dovuto da un’amministrazione pubblica locale. In tali circostanze, l’amministrazione pubblica locale rileva un incremento delle attività nette perché è stata estinta una passività rilevata in precedenza. 713 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 85. Le entità rilevano dei proventi a fronte di una remissione del debito quando il debito contratto in precedenza non soddisfa più la definizione di passività, né risponde ai criteri per la rilevazione come passività, purché la remissione del debito non soddisfi la definizione di conferimento della proprietà. 86. Nel caso in cui un’entità controllante cancelli il debito dovuto da un’entità interamente controllata, o ne assuma le passività, l'operazione può essere considerata come un conferimento della proprietà, come descritto nei paragrafi 37-38. 87. I proventi risultanti dalla remissione del debito sono valutati al valore contabile del debito cancellato. Sanzioni 88. Le sanzioni sono i benefici economici o un potenziale di servizio ricevuti o da ricevere da un’entità del settore pubblico, da persone fisiche o da altre entità, secondo quanto stabilito da un tribunale o da altro organismo incaricato di far rispettare la legge, a seguito della violazione di disposizioni di leggi o regolamentari da parte della persona fisica o di altra entità. In alcuni ordinamenti giuridici, i funzionari delle forze dell’ordine hanno la facoltà di comminare sanzioni a coloro che si ritiene abbiano violato la legge. In tali casi, il soggetto potrà scegliere se pagare la sanzione o rivolgersi al tribunale per presentare ricorso. Se il convenuto raggiunge un accordo con l’attore in giudizio che prevede il pagamento di una penale in luogo del giudizio processuale, tale pagamento deve essere rilevato come sanzione. 89. Normalmente le sanzioni richiedono a un’entità di trasferire all’amministrazione pubblica un determinato ammontare di disponibilità liquide e non impongono all’amministrazione obbligazioni che potrebbero essere rilevate come passività. Pertanto, le sanzioni sono rilevate come provento quando il credito soddisfa la definizione di attività e risponde ai criteri per la rilevazione come attività ai sensi del paragrafo 31. Come evidenziato nel paragrafo 12, se un’entità incassa le sanzioni in qualità di agente di riscossione, esse non costituiranno proventi. Le attività derivanti da sanzioni sono valutate in base alla migliore stima del flusso in entrata di risorse all’entità. Lasciti 90. Un lascito è un trasferimento effettuato in base alle disposizioni testamentarie di una persona deceduta. Nel caso di un lascito, l’evento passato che dà origine al controllo delle risorse contenenti benefici economici futuri o un potenziale di servizio si verifica quando l’entità ha un diritto esecutivo, per esempio alla morte del testatore o alla devoluzione del patrimonio del defunto, a seconda della normativa vigente nell’ordinamento giuridico. IPSAS 23 714 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 91. I lasciti che soddisfano la definizione di attività sono rilevati come attività e proventi quando è probabile che l’entità riceva benefici economici futuri o un potenziale di servizio e quando il fair value delle attività può essere valutato attendibilmente. Se intercorre un certo lasso di tempo tra la morte del testatore e il momento in cui l'entità percepisce delle attività, può essere problematico determinare la probabilità di un flusso in entrata di benefici economici futuri o di un potenziale di servizio. L’entità dovrà stabilire se l’asse ereditario è sufficiente per soddisfare tutti gli aventi diritto e tutti i lasciti. L'eventuale impugnazione del testamento inciderà sulla probabilità che le attività affluiscano all’entità. 92. Il fair value delle attività oggetto del lascito testamentario viene determinato come avviene per le donazioni, secondo le modalità descritte al paragrafo 7. Negli ordinamenti giuridici in cui gli assi ereditari sono soggetti a tassazione, è possibile che l’autorità fiscale abbia già determinato il fair value dell’attività data in lascito all’entità e che l’importo corrispondente sia a disposizione dell’entità. I lasciti sono valutati al fair value delle risorse ricevute o da ricevere. Donazioni, inclusi beni in natura 93. Le donazioni sono trasferimenti volontari di attività, normalmente senza clausole, effettuati da un’entità a vantaggio di un’altra e che comprendono le disponibilità liquide o altre attività monetarie, i beni e i servizi in natura. Il trasferente può essere un’entità o una persona fisica. Per le donazioni di disponibilità liquide o altre attività monetarie e di beni in natura, l’evento passato che dà origine al controllo delle risorse che includono benefici economici futuri o un potenziale di servizio è normalmente il ricevimento della liberalità. La rilevazione delle donazioni di servizi in natura è trattata nei paragrafi 98-e) seguenti. 94. I beni in natura sono attività materiali trasferite a un’entità in un’operazione senza corrispettivo equivalente che non prevede un corrispettivo, ma che può essere soggetta a clausole. Spesso l’assistenza esterna fornita da agenzie di sviluppo multilaterale o bilaterale comprende una componente di beni in natura. 95. Le donazioni (diverse dai servizi in natura) sono rilevate come attività e proventi quando è probabile che pervengano all’entità benefici economici futuri o un potenziale di servizio e il fair value delle attività può essere valutato attendibilmente. Nel caso delle donazioni, l’evento della liberalità e il trasferimento del titolo legale sono spesso simultanei; in tali circostanze è certo che perverranno all'entità benefici economici futuri. 96. I beni in natura sono rilevati come attività nel momento in cui sono ricevuti o quando è in essere un accordo vincolante relativo alla loro ricezione. Se i beni 715 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) in natura sono ricevuti senza condizioni, il provento viene rilevato immediatamente. Se sono presenti delle condizioni, si rileva una passività; quando le condizioni sono soddisfatte, tale passività viene ridotta e si rileva il provento. 97. Alla rilevazione iniziale, le donazioni comprendenti beni in natura sono valutate al rispettivo fair value alla data di acquisizione, che può essere accertata facendo riferimento a un mercato attivo o attraverso una perizia. Una perizia sul valore di un’attività è generalmente svolta da un esperto in valutazione in possesso di qualifiche professionali riconosciute e pertinenti. Per molte attività, il fair value può essere prontamente determinato facendo riferimento ai prezzi quotati in un mercato attivo e liquido. Per esempio, in genere è possibile reperire i prezzi di mercato di terreni, fabbricati senza destinazioni specifiche, veicoli a motore e molti tipi di impianti e macchinari. Servizi in natura 98. Un’entità può rilevare i servizi in natura come un provento e un’attività, pur non sussistendo un obbligo in tal senso. 99. I servizi in natura sono servizi forniti da persone fisiche a entità del settore pubblico nell’ambito di un’operazione senza corrispettivo equivalente. Tali servizi soddisfano la definizione di attività in quanto l’entità controlla una risorsa da cui prevede di ricevere benefici economici futuri o un potenziale di servizio. Tali attività sono, tuttavia, utilizzate immediatamente e, per riflettere l’utilizzo immediato di tali servizi in natura, viene anche rilevata un'operazione di pari valore. Per esempio, una scuola pubblica che riceve servizi di volontariato dagli assistenti, il cui fair value può essere valutato attendibilmente, può rilevare un incremento di un’attività e un provento e un decremento di una passività e un costo. In molti casi, l’entità rileverà un costo per il consumo dei servizi in natura. Tuttavia, i servizi in natura possono essere impiegati anche per costruire un'attività e, in tal caso, il corrispondente importo rilevato è incluso nel costo dell'attività in costruzione. 100. Le entità del settore pubblico possono essere destinatarie di servizi in natura in virtù di piani volontari o non volontari realizzati nell’interesse pubblico. Per esempio: a) assistenza tecnica da parte di altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni internazionali; b) le persone condannate per reati commessi possono essere obbligate a svolgere servizi sociali per un’entità del settore pubblico; c) gli ospedali pubblici possono ricevere servizi di volontari; d) le scuole pubbliche possono ricevere servizi di volontariato da genitori, assistenti scolastici o membri del consiglio d’istituto, e IPSAS 23 716 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) e) le amministrazioni pubbliche locali possono ricevere i servizi dei vigili del fuoco a titolo volontario. 101. Alcuni servizi in natura non soddisfano la definizione di attività perché l’entità non ha un controllo sufficiente sui servizi forniti. In altre circostanze, l’entità può avere il controllo sui servizi in natura forniti, ma può non essere in grado di valutarli attendibilmente, per cui essi non soddisfano i criteri per la rilevazione come un’attività. Le entità, tuttavia, possono essere in grado di valutare il fair value di alcuni servizi in natura, come i servizi professionali o di altro genere, che siano prontamente disponibili sul mercato nazionale o internazionale. Quando determina il fair value dei tipi di servizi in natura descritti al paragrafo 100, l’entità può concludere che il valore dei servizi non è rilevante. In molti casi, i servizi in natura sono resi da persone non adeguatamente formate e differiscono sostanzialmente dai servizi che l'entità acquisterebbe se essi non fossero disponibili. 102. A causa delle tante incertezze che caratterizzano i servizi in natura, tra cui la capacità di esercitare il controllo su di essi e di valutarne il fair value, il presente Principio non richiede la rilevazione dei servizi in natura. Il paragrafo 108 tuttavia, suggerisce di indicare la natura e il tipo di servizi in natura ricevuti nel corso dell'esercizio. Come tutte le informazioni integrative, anche quelle relative ai servizi in natura sono fornite solo se rilevanti. Per alcune entità del settore pubblico, i servizi forniti da volontari non sono rilevanti in termini di importo ma possono esserlo per quanto attiene alla loro natura. 103. Quando si elabora un principio contabile su una classe di servizi in natura, occorre considerare diversi fattori, tra cui gli effetti di tali servizi in natura sulla posizione patrimoniale e finanziaria, sul risultato e sui flussi finanziari dell’entità. Il grado di dipendenza di un’entità da una classe di servizi in natura per la realizzazione dei propri obiettivi può influenzare la politica contabile di un’entità in merito alla rilevazione di attività. Per esempio, è più probabile che un’entità che dipende da una classe di servizi in natura per realizzare i propri servizi rilevi quelli che soddisfano la definizione di attività e che sono in linea con i criteri di rilevazione. Per stabilire se rilevare una classe di servizi in natura, devono essere considerate anche le prassi di entità similari operanti in contesti analoghi. Promesse di liberalità 104. Le promesse di liberalità sono degli atti non vincolanti con cui un soggetto si impegna a trasferire attività all’entità destinataria. Le promesse di liberalità non soddisfano la definizione di attività perché l’entità destinataria non è in grado di controllare l’accesso del trasferente ai benefici economici futuri o al potenziale di servizio incorporati nell’oggetto della promessa. Le entità non 717 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) rilevano quanto promesso come attività o provento. Se l’oggetto della promessa viene successivamente trasferito all’entità destinataria, esso viene rilevato come donazione, secondo quanto disposto nei precedenti paragrafi 90947. In base alle disposizioni dell’IPSAS 19, le promesse di liberalità possono dover essere indicate come attività potenziali. Incassi anticipati di trasferimenti 105. Se un’entità riceve risorse prima che un accordo di trasferimento diventi vincolante, queste sono rilevate come attività nel momento in cui soddisfano la definizione di attività e sono conformi ai criteri per essere rilevate come attività. Se l’accordo di trasferimento non è ancora vincolante, l’entità rileverà anche una passività per incasso anticipato. Gli incassi anticipati relativi ai trasferimenti non sono sostanzialmente diversi da altri tipi di incassi anticipati; pertanto, si rileva una passività fino a quando non si verifica l'evento che rende vincolante l'accordo di trasferimento e non sono soddisfatte tutte le altre condizioni da esso prescritte. Quando tale evento si verifica e sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dall’accordo, la passività viene eliminata e si rileva un provento. Finanziamenti agevolati 105A. I finanziamenti agevolati sono finanziamenti ricevuti da un’entità a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. La quota parte del finanziamento da rimborsare, comprensiva degli interessi, rappresenta un’operazione di scambio e deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell’IPSAS 29 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. L’entità valuta se le differenze tra il prezzo dell’operazione (proventi dal finanziamento) e il fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale (vedere IPSAS 29) debbano essere considerate come dei proventi senza corrispettivo equivalente da contabilizzare in conformità al presente Principio. 105B. Se un’entità stabilisce che la differenza tra il prezzo dell’operazione (proventi dal finanziamento) e il fair value del finanziamento alla rilevazione iniziale è un provento senza corrispettivo equivalente, rileva tale differenza come provento, tranne nei casi in cui esista un’obbligazione attuale, per esempio, se le condizioni specifiche imposte sulle attività trasferite dal destinatario comportano un’obbligazione attuale. Se esiste un’obbligazione attuale, questa deve essere rilevata come passività. Quando l’entità estingue l’obbligazione attuale, la passività si riduce e si rileva un provento di pari importo. Informazioni integrative 106. Nei prospetti del bilancio redatto per scopi di carattere generale o nelle note un’entità deve indicare: IPSAS 23 718 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) l’importo dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente rilevati nell’esercizio suddivisi tra le classi principali, indicando separatamente: a) i) imposte, riportando una distinzione tra le principali classi di imposte, e ii) trasferimenti, riportando una distinzione tra le principali classi di proventi da trasferimenti; b) l’ammontare dei crediti rilevato relativamente ai proventi senza corrispettivo equivalente; c) l’ammontare delle passività rilevate in merito alle attività trasferite soggette a condizioni; (cA) l’ammontare delle passività rilevate a fronte di finanziamenti agevolati soggetti a condizioni sulle attività trasferite; d) l’ammontare delle attività rilevate che sono soggette a vincoli e la natura di tali vincoli; e) l’esistenza e gli importi relativi a incassi anticipati riferiti a operazioni senza corrispettivo equivalente, e f) l'ammontare delle eventuali passività rimesse. 107. Nelle note al bilancio redatto per scopi di carattere generale un’entità deve rilevare: a) i principi contabili adottati per la rilevazione dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente; b) per le principali classi di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente, il criterio in base al quale è stato rilevato il fair value delle risorse affluite; c) per le principali classi di proventi fiscali che l’entità non è in grado di valutare attendibilmente nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile, le informazioni sulla natura dell’imposta, e d) la natura e la tipologia delle principali classi di lasciti e donazioni, indicando separatamente le principali classi dei beni in natura ricevuti. 108. Si consiglia alle entità di indicare la natura e la tipologia delle principali classi di servizi in natura ricevuti, inclusi quelli non rilevati. Il grado di dipendenza di un'entità da una classe di servizi in natura determina le informazioni integrative che essa fornisce relativamente a tale classe. 719 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 109. Le informazioni integrative richieste dai paragrafi 106 e 107 assistono l’entità che redige il bilancio nel soddisfare gli obiettivi del reporting economicofinanziario stabiliti dall'IPSAS 1, ossia fornire informazioni utili per il processo decisionale e dimostrare l’appropriata gestione da parte dell'entità delle risorse assegnatele. 110. L’indicazione delle principali classi di proventi aiuta gli utilizzatori del bilancio a formulare giudizi più accurati sull’esposizione dell’entità a particolari flussi di proventi. 111. Le condizioni e i vincoli impongono dei limiti all’utilizzo delle attività, influenzando le attività operative dell’entità. L’indicazione a) degli importi delle passività rilevate a fronte delle condizioni e b) degli importi delle attività soggette a vincoli, aiuta gli utilizzatori del bilancio a formulare giudizi sulla capacità dell'entità di utilizzare le proprie attività a propria discrezione. Si suggerisce alle entità di disaggregare per classe le informazioni da indicare secondo le disposizioni del paragrafo 106 c). 112. Il paragrafo 106 e) richiede alle entità di indicare l'esistenza di incassi anticipati relativi a operazioni senza corrispettivo equivalente. A tali passività è correlato il rischio per l'entità di dover sacrificare benefici economici futuri o un potenziale di servizio nel caso in cui l'evento imponibile non si verifichi o un accordo di trasferimento non diventi vincolante. L’indicazione di tali incassi anticipati aiuta gli utilizzatori del bilancio a formulare dei giudizi sulla situazione dell’entità relativamente ai proventi futuri e all’attivo netto. 113. Come osservato nel paragrafo 68, in molti casi un’entità sarà in grado di valutare attendibilmente le attività e i proventi derivanti da operazioni fiscali impiegando, per esempio, modelli statistici. Comunque, in circostanze eccezionali l’entità può non essere in grado di valutare attendibilmente le attività e i proventi derivanti finché non siano trascorsi uno o più esercizi dal verificarsi dell'evento imponibile. In questi casi, l’entità fornisce indicazioni sulla natura delle principali classi di imposte che non possono essere valutate attendibilmente, e quindi rilevate, nel corso dell'esercizio in cui si verifica l'evento imponibile. Tali indicazioni aiutano gli utilizzatori del bilancio a formulare giudizi più accurati sulla situazione futura dell’entità relativamente ai proventi e all’attivo netto. 114. Il paragrafo 107 d) richiede alle entità di fornire delle indicazioni sulla natura e sulla tipologia delle principali classi di donazioni e lasciti ricevuti. Questi flussi di risorse in entrata sono ricevuti a discrezione del trasferente, esponendo l’entità al rischio che, negli esercizi futuri, tali fonti di risorse possano cambiare in maniera significativa. Tali indicazioni aiutano gli utilizzatori del bilancio a formulare giudizi più accurati sulla situazione futura dell’entità relativamente ai proventi e all’attivo netto. 115. Laddove i servizi in natura soddisfino la definizione di attività e siano conformi ai criteri per la rilevazione come attività, le entità possono scegliere IPSAS 23 720 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) di rilevare tali servizi in natura e valutarli al rispettivo fair value. Il paragrafo 108 consiglia all’entità di fornire delle indicazioni sulla natura e sulla tipologia di tutti i servizi in natura ricevuti, siano essi rilevati o meno. Tali indicazioni possono aiutare gli utilizzatori del bilancio a formulare giudizi più accurati a) sul contributo fornito da tali servizi alla realizzazione degli obiettivi dell'entità nel corso dell'esercizio e b) sulla dipendenza dell'entità da tali servizi per la realizzazione dei suoi obiettivi in futuro. Disposizioni transitorie 116. Le entità non sono tenute a modificare le proprie politiche contabili rispetto alla rilevazione e alla valutazione dei proventi fiscali per gli esercizi che hanno inizio entro cinque anni dalla data della prima adozione del presente Principio. 117. Le entità non sono tenute a modificare le proprie politiche contabili rispetto alla rilevazione e alla valutazione dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente, diversi dai proventi fiscali, per gli esercizi che hanno inizio entro tre anni dalla data della prima adozione del presente Principio. 118. I cambiamenti delle politiche contabili relative alla rilevazione e alla valutazione dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente effettuati prima dello scadere del periodo di cinque anni consentito dal paragrafo 116, o del periodo di tre anni consentito dal paragrafo 117, saranno apportati solo per una maggiore conformità ai principi contabili del presente IPSAS. Le entità possono modificare le proprie politiche contabili riguardo ai proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente in base alla classe di appartenenza. 119. Se un’entità applica le disposizioni transitorie contenute nei paragrafi 114 o 117, tale fatto deve essere indicato. L’entità dovrà inoltre indicare a) quali classi di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente sono rilevate in base al presente IPSAS, b) le classi di proventi che sono state rilevate attenendosi a un principio contabile non in linea con le disposizioni del presente IPSAS, e c) il progresso compiuto dall’entità relativamente all’implementazione di principi contabili coerenti con il presente IPSAS. L’entità deve indicare il suo piano di adozione di principi contabili coerenti con il presente IPSAS. 120. Se un’entità applica le disposizioni transitorie per un secondo o un successivo esercizio di riferimento, dovranno essere indicati i dettagli delle classi di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente precedentemente rilevati in base a criteri diversi, ma che attualmente sono rilevati in conformità al presente Principio. 721 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 121. Mediante le disposizioni transitorie si vuole concedere alle entità un esercizio per elaborare modelli attendibili per la valutazione dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente durante l’esercizio di transizione. Le entità possono adottare politiche contabili per la rilevazione di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente non conformi alle disposizioni del presente Principio. Le disposizioni transitorie consentono alle entità di applicare il presente Principio in modo progressivo a diverse classi di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente. Per esempio, le entità possono essere in grado di rilevare e valutare le imposte patrimoniali e alcune classi di trasferimenti secondo quanto disposto dal presente Principio a partire dalla data di applicazione, ma possono impiegare fino a cinque anni per elaborare un modello attendibile per la valutazione dei proventi derivanti dalle imposte sul reddito. 122. Quando un’entità beneficia delle disposizioni transitorie contenute nel presente Principio, le sue politiche contabili per ciascuna classe di proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente possono essere modificate unicamente per una maggiore conformità al presente Principio. L’entità può confermare le politiche contabili esistenti fino a quando non decide di applicare integralmente le disposizioni del presente Principio, oppure fino alla scadenza delle disposizioni transitorie, a seconda di quale delle due condizioni si verifica prima, oppure può cambiarle per applicare progressivamente le disposizioni del presente Principio. Un’entità può, per esempio, passare da un principio di rilevazione per cassa a un principio per cassa modificato o a un principio di competenza economica modificato prima di applicare integralmente il presente Principio. 123. Gli obblighi d’informativa del paragrafo 119 aiutano gli utilizzatori del bilancio a controllare i progressi compiuti dall’entità nel conformare le proprie politiche contabili alle disposizioni del presente IPSAS durante gli esercizi cui si applicano le disposizioni transitorie. L'indicazione di tali informazioni integrative agevola il raggiungimento dell’obiettivo di piena rendicontazione e trasparenza. Data di entrata in vigore 124. Un’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 30 giugno 2008 o da data successiva. Se ne consiglia un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 30 giugno 2008, tale fatto deve essere indicato. 124A. L’IPSAS 28 ha modificato il paragrafo 37. L'entità deve applicare la modifica a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Se l’entità applica l’IPSAS 28 a partire da un esercizio antecedente il 1° gennaio 2013, la modifica deve essere applicata anche per quell’esercizio precedente. IPSAS 23 722 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 124B. L’IPSAS 29 ha modificato i paragrafi 5, 10, 87 e 106 e ha inserito i paragrafi 105A e 105B. L'entità deve applicare le modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Se l’entità applica l’IPSAS 29 a partire da un esercizio antecedente il 1° gennaio 2013, le modifiche devono essere applicate anche per quell’esercizio precedente. 125. Quando, ai fini del bilancio, un'entità adotta il principio di competenza economica come definito dagli IPSAS ai fini del reporting economicofinanziario successivamente a questa data di entrata in vigore, il presente Principio si applica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dalla data di adozione o da data successiva. 723 IPSAS 23 SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Motivazioni per le conclusioni Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all’IPSAS 23, ma non ne costituiscono parte integrante. BC1. Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni dell’IPSASB nel pervenire alle conclusioni contenute nell’IPSAS 23. I singoli componenti dell’IPSASB hanno attribuito ad alcuni fattori una importanza maggiore rispetto ad altri. Nel formulare il proprio parere, i membri dell’IPSASB hanno attentamente valutato a) le opinioni espresse dallo Steering Committee sui proventi non rivenienti da operazioni di scambio nell’Invito a presentare osservazioni Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti), pubblicato nel gennaio 2004, b) le opinioni espresse dagli utenti che hanno risposto alla consultazione su tale Invito a presentare osservazioni, e c) le opinioni di coloro che hanno commentato la Exposure Draft (ED) 29 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti). BC2. Nell’elaborare il presente IPSAS, l’IPSASB ha considerato le disposizioni degli IFRS pertinenti pubblicati dallo IASB, in particolare l’International Accounting Standard (IAS) 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica e lo IAS 41 Agricoltura. BC3. L’IPSASB è a conoscenza del progetto avviato dallo IASB sulla rilevazione dei proventi e anche della sua Exposure Draft delle Modifiche Proposte allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. L’IPSASB continuerà a monitorare tali progetti e, al momento opportuno, considererà le implicazioni delle eventuali modifiche agli IFRS per i progetti riguardanti gli IPSAS e l’IPSASB. Tuttavia, l’IPSASB non ritiene opportuno anticipare il risultato della procedura di consultazione dello IASB e le modifiche agli IFRS. Inoltre, data l’importanza dei proventi senza corrispettivo equivalente per molte entità del settore pubblico, l’IPSASB non ritiene opportuno differire la pubblicazione del presente IPSAS in attesa che sia reso noto il risultato dei progetti dello IASB. Premessa BC4. La maggior parte dei proventi delle amministrazioni pubbliche e di molte altre entità del settore pubblico derivano da operazioni senza corrispettivo equivalente. Tali operazioni comprendono prevalentemente l’imposizione fiscale ma anche i trasferimenti. Il presente IPSAS tratta questo tipo di operazioni dal punto di vista di un’entità del settore pubblico. BC5. Nel 2002, l’IPSASB (all'epoca denominato PSC) avviò un progetto per l’elaborazione di un IPSAS per la rilevazione e la valutazione dei proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (inclusi imposte e IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 724 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) trasferimenti). L’IPSASB istituì uno Steering Committee per elaborare un Invito a presentare osservazioni sull’argomento e formulare delle raccomandazioni iniziali. Lo Steering Committee era composto da esperti del reporting economico-finanziario per il settore pubblico di vari paesi ed era presieduto da un membro dell’IPSASB. Un Invito a presentare osservazioni fu pubblicato nel gennaio 2004, con richiesta di far pervenire i commenti entro il 30 giugno 2004. Furono ricevuti cinquantuno commenti. Nel novembre 2004, l’IPSASB analizzò tali commenti e iniziò a stilare la Exposure Draft 29, pubblicata a gennaio 2006, con richiesta di far pervenire i commenti entro il 30 giugno 2006. BC6. Nel novembre 2006, l’IPSASB svolse un’analisi approfondita delle risposte alla ED 29 e preparò il presente IPSAS di cui approvò la pubblicazione. Approccio BC7. Il presente IPSAS stabilisce i principi di massima per la rilevazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente e fornisce delle linee guida per l'applicazione di tali principi alle più importanti fonti di proventi delle amministrazioni pubbliche e delle altre entità del settore pubblico. Nell’elaborare il presente Principio, l’IPSASB ha valutato se adottare un approccio che si concentrasse sull’elaborazione di disposizioni per la contabilizzazione di proventi derivanti da una serie di tipologie specifiche di operazioni senza corrispettivo equivalente. Tuttavia, l’IPSASB ha osservato e concordato con lo Steering Committee che tale approccio comporta il rischio che il Principio risultante non rappresenti una guida esaustiva per tutti i proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente. L’IPSASB è del parere che l’approccio adottato nel presente Principio garantisca la definizione di opportuni principi generali per la rilevazione dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente e che tali principi possano essere applicati a tutti i proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente. Aggregazioni di entità BC8. Il presente Principio non specifica se le aggregazioni di entità risultanti da operazioni senza corrispettivo equivalente generano proventi. Ciò in quanto l’IPSASB non ha considerato il reporting economico-finanziario delle aggregazioni di entità del settore pubblico, inclusa la possibilità di applicare l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali alle entità del settore pubblico. Attività monetarie e non monetarie BC9. Il presente Principio non prevede disposizioni diverse per i proventi ricevuti o esigibili come attività monetarie o non monetarie. L’IPSASB ritiene che, sebbene le attività non monetarie facciano sorgere ulteriori perplessità circa la valutazione, di per sé non giustificano trattamenti contabili diversi. 725 IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Esecutività delle clausole BC10. Il presente Principio definisce le clausole, le condizioni e i vincoli come i termini contenuti in un accordo di trasferimento, in una legge o in altri accordi vincolanti che gravano sull'utilizzo delle attività trasferite. Il Principio riflette l’opinione secondo cui, per essere validi, clausole, condizioni e vincoli debbano essere esecutivi. L’Invito a presentare osservazioni e la ED 29 riflettevano anche il principio secondo cui le clausole imposte sull'utilizzo delle attività trasferite sono contenute in leggi, regolamenti o in altri accordi vincolanti e sono per definizione esecutive. L’IPSASB ritiene che questo principio sia necessario per impedire differimenti inappropriati nella rilevazione dei proventi o l'indicazione di vincoli non sostanziali. Clausole – Condizioni BC11. Il presente Principio stabilisce che, qualora il trasferimento di un'attività imponga una condizione al destinatario, al momento della rilevazione iniziale dell'attività quest’ultimo deve rilevare una passività riguardo al trasferimento. Ciò in quanto il destinatario non è in grado di evitare un flusso in uscita di risorse, poiché deve impiegare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio inclusi nell’attività trasferita nella fornitura a terzi di particolari beni o servizi, ovvero restituirli al trasferente. A seconda della natura della condizione, essa può essere soddisfatta progressivamente, consentendo all’entità di ridurre l’ammontare della passività e di rilevare il provento progressivamente, oppure può essere soddisfatta solo al verificarsi di un particolare evento futuro, nel qual caso l’entità cancella la passività e rileva i proventi quando tale evento si verifica. BC12. Alcuni ritengono che una passività debba essere rilevata solo quando è probabile che non siano soddisfatte le condizioni inerenti al flusso di risorse in entrata e che i benefici economici futuri o il potenziale di servizio debbano essere restituiti al trasferente. L’IPSASB ha respinto tale proposta perché potrebbe comportare una rilevazione prematura dei proventi da parte delle entità, in quanto l’entità rileverebbe come provento l’intero fair value dell’attività quando essa ne ottiene inizialmente il controllo, nonostante il flusso in uscita di risorse necessarie a soddisfare la condizione. In bilancio, pertanto, non verrebbe rilevata l’obbligazione attuale per soddisfare la condizione imposta dal trasferimento o per restituire al trasferente i benefici economici futuri o il potenziale di servizio. IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 726 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Clausole – Vincoli BC13. Il presente Principio non consente alle entità di rilevare una passività relativa a un vincolo quando l'attività trasferita è rilevata inizialmente. Questo perché, come definito nel presente Principio, di per sé i vincoli non impongono all’entità destinataria un’obbligazione attuale a sacrificare benefici economici futuri o un potenziale di servizio per soddisfare il vincolo. La violazione di un vincolo può, in ultima analisi, determinare una penale, ad esempio una sanzione comminata all'entità destinataria; tale penale, tuttavia, è il risultato di procedure esecutive derivanti dalla violazione, non dalla rilevazione iniziale dell'attività. Operazioni con componenti con e senza corrispettivo equivalente BC14. Il presente Principio evidenzia che una singola operazione può avere due componenti, con e senza corrispettivo equivalente. In tali casi, l’IPSASB ritiene che le componenti dell’operazione debbano essere distinte e rilevate separatamente. La distinzione tra le componenti accresce la trasparenza del bilancio e soddisfa la caratteristica qualitativa di rendicontare la sostanza delle operazioni. Conferimenti della proprietà BC15. Il presente Principio individua degli esempi di documentazione che possono attestare i conferimenti della proprietà nel settore pubblico (paragrafo 38). Molte entità del settore pubblico ricevono risorse dalle entità che le controllano, le posseggono o che ne fanno parte. In alcuni casi, il flusso in entrata di risorse sarà designato come un conferimento della proprietà. Nonostante la documentazione che evidenzia la forma di un flusso di risorse in entrata o la sua designazione da parte di un’entità controllante, il presente Principio riflette l’opinione secondo cui, affinché un flusso di risorse in entrata sia classificato come conferimento della proprietà, la sostanza dell'operazione deve essere coerente con tale classificazione. Valutazione di attività BC16. Il presente Principio richiede che le attività acquisite attraverso operazioni senza corrispettivo equivalente siano inizialmente rilevate al rispettivo fair value alla data di acquisizione. L’IPSASB è del parere che ciò sia appropriato per riflettere la sostanza dell’operazione e le conseguenze per il destinatario. In un’operazione di scambio, il costo di acquisizione è una valutazione del fair value dell'attività acquisita. Tuttavia, per definizione, in un’operazione senza corrispettivo equivalente il corrispettivo fornito per l'acquisizione di un'attività non è approssimativamente uguale al fair value dell'attività acquisita. Più attendibilmente, il fair value rappresenta il valore effettivo attribuito all’entità del settore pubblico come risultato dell'operazione. La valutazione iniziale delle attività acquisite attraverso 727 IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) operazioni senza corrispettivo equivalente al rispettivo fair value è coerente con l’approccio adottato nell’IPSAS 16 Investimenti immobiliari e nell’IPSAS 17 Immobili, impianti e macchinari per le attività acquisite a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. L’IPSASB ha apportato delle modifiche consequenziali all'IPSAS 12 Rimanenze, all’IPSAS 16 e all’IPSAS 17 per uniformare pienamente tali IPSAS alle disposizioni del presente Principio. Conti correnti bancari di entità BC17. Il presente IPSAS presuppone che tutto il denaro depositato su un conto corrente bancario di un’entità soddisfi la definizione di attività e sia conforme ai criteri per la rilevazione di un’attività dell’entità. L’IPSASB ha stabilito questo principio nei paragrafi 1.2.6 e 1.2.7 dell’IPSAS per il principio di cassa, Informazioni contabili in base al principio di cassa. Il Principio richiede anche la rilevazione di una passività per qualsiasi importo che l’entità ha riscosso e depositato sul proprio conto corrente bancario fungendo da agente di un'altra entità. Valutazione delle passività BC18. Il presente Principio dispone che, qualora un’entità rilevi una passività relativa a un flusso di risorse in entrata, tale passività deve essere inizialmente valutata in base alla migliore stima dell’importo necessario per estinguere l’obbligazione alla data di riferimento del bilancio. Tale criterio di valutazione è coerente con l’IPSAS 19. L’IPSASB è anche a conoscenza delle modifiche proposte allo IAS 37 (il cui titolo dovrà essere modificato in Passività non finanziarie), su cui si basa l’IPSAS 19, e controllerà, e a tempo debito valuterà, la propria risposta agli eventuali sviluppi dello IAS 37. Evento imponibile BC19. Il presente Principio definisce un evento imponibile come l’evento passato che l’amministrazione pubblica, il legislatore o altra autorità competente ha stabilito debba essere soggetto ad imposta. Il Principio evidenzia che questo è il primo momento utile per rilevare attività e proventi derivanti da un’operazione fiscale ed è il punto in cui si verifica l'evento passato che genera il controllo dell'attività. L’IPSASB ha valutato un punto di vista alternativo secondo cui un’entità ottiene il controllo delle risorse derivanti dall’imposizione fiscale soltanto nel momento in cui le ha ricevute. Pur ammettendo che possono esservi delle difficoltà nel valutare attendibilmente alcuni flussi fiscali, l'IPSASB ha respinto tale approccio ritenendolo non adeguato al principio di competenza economica. IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 728 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Incassi anticipati BC20. Il presente Principio richiede a un’entità che riceve risorse prima del verificarsi dell’evento imponibile, o prima che un accordo di trasferimento diventi esecutivo, di rilevare un’attività e una passività di importo equivalente. Ciò è coerente con il principio di competenza economica che prevede di rilevare i proventi nell’esercizio in cui si verifica l’evento che dà origine al provento. Nel caso in cui l'evento imponibile non si sia verificato, oppure l'accordo di trasferimento non sia diventato esecutivo, può accadere che l'entità debba restituire le risorse, per intero o in parte. Alcuni ritengono che, nel caso in cui le risorse siano incassate in anticipo rispetto all'evento imponibile, l'entità debba rilevare una passività solo se considera probabile un successivo flusso di risorse in uscita. L’IPSASB ritiene che tale provento non dovrebbe essere rilevato fino al verificarsi dell’evento imponibile ed estende il principio ai trasferimenti affinché, nel caso in cui le risorse siano incassate prima che un accordo di trasferimento diventi vincolante, l’entità rilevi un’attività e una passività per l’incasso anticipato. Costi pagati attraverso il regime fiscale e spese fiscalmente detraibili BC21. Il presente Principio stabilisce che i costi pagati attraverso il sistema fiscale siano distinti dalle spese fiscalmente detraibili e che, nel bilancio redatto per scopi di carattere generale, i primi siano rilevati separatamente dal provento. Ciò in quanto, come definito nel presente Principio, i costi pagati attraverso il sistema fiscale soddisfano la definizione di costi e, in conformità ai principi sanciti nell’IPSAS 1, non è consentito compensare i costi con i proventi. Come definito nel presente Principio, le spese fiscalmente detraibili sono uno dei tanti fattori impiegati per determinare il valore dei proventi fiscali ricevuti o da ricevere e non sono rilevate separatamente dai proventi. Secondo l’IPSASB questo trattamento è coerente con i principi stabiliti nel presente IPSAS. BC22. Il trattamento indicato nel presente Principio per i costi pagati attraverso il sistema fiscale è diverso da quello attualmente indicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le dichiarazioni statistiche dei paesi membri. Attualmente, l’OCSE richiede che i proventi fiscali siano esposti al netto dei costi pagati attraverso il sistema fiscale (oppure dei crediti fiscali rimborsabili) purché il debito d’imposta di un singolo contribuente sia azzerato e i pagamenti a un contribuente siano esposti come costi.1 L’IPSASB ritiene che l’attuale trattamento dell’OCSE non sia conforme ai principi concettuali che sono alla base degli IPSAS, né alla disposizione dell'IPSAS 1 di non compensare elementi di proventi e costi. Si sta attualmente procedendo alla revisione dei quadri statistici sul reporting economico-finanziario; in particolare, è attualmente in fase di 1 OCSE, Revenue Statistics (Parigi: OCSE, 2000): p. 267, § 20-21. 729 IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) elaborazione una nuova edizione del System of National Accounts delle Nazioni Unite, la cui pubblicazione è prevista per il 2008. Il quadro di riferimento modificato può cambiare l’attuale disposizione sulla rendicontazione dei crediti fiscali. La revisione del System of National Accounts spesso precede le revisioni di altri quadri statistici. La perdita di gettito (tax gap) BC23. Per alcune imposte, le entità che redigono il bilancio sono consapevoli che l’importo che l’amministrazione pubblica ha diritto di incassare in base alla normativa fiscale è superiore all’importo che sarà incassato, ma non sono in grado di valutare attendibilmente l’ammontare di tale differenza. L’importo incassato è inferiore a causa dell’economia sommersa (o mercato nero), di frodi, evasione fiscale, non conformità alla normativa fiscale ed errori. La differenza tra quanto dovuto per legge e quanto l'amministrazione pubblica riuscirà effettivamente a incassare è indicata come tax gap, ossia perdita di gettito. Gli importi che in precedenza sono stati inclusi nei proventi fiscali ritenuti non incassabili non fanno parte del tax gap. BC24. L’IPSASB ritiene che il tax gap non rientri nella definizione di attività, in quanto non si prevede che all’amministrazione pubblica perverranno risorse afferenti a tali importi. Di conseguenza, relativamente al tax gap non saranno rilevati attività, passività, proventi o costi. IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 730 (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Servizi in natura BC25. Il presente Principio consente, ma non impone, la rilevazione dei servizi in natura. Esso accoglie il punto di vista secondo cui molti servizi in natura soddisfano la definizione di attività e, in linea di principio, dovrebbero quindi essere rilevati. In tali casi possono, tuttavia, sussistere delle difficoltà circa la possibilità di ottenere valutazioni attendibili. In altri casi, i servizi in natura non soddisfano la definizione di attività perché l’entità non ha un controllo sufficiente sui servizi forniti. L’IPSASB ha concluso che, a causa delle difficoltà legate alla valutazione e al controllo, la rilevazione dei servizi in natura debba essere consentita ma non imposta. Contributi obbligatori per programmi di assistenza sociale BC26. Il presente Principio non esclude dal proprio ambito di applicazione i contributi obbligatori versati in programmi di assistenza sociale che sono operazioni senza corrispettivo equivalente. Nei vari ordinamenti esistono diversi accordi per il finanziamento dei programmi di assistenza sociale. Gli accordi specifici dei singoli piani stabiliscono se i contributi obbligatori ai programmi di assistenza sociale diano o meno origine a operazioni senza corrispettivo equivalente; bisogna esercitare un giudizio professionale per stabilire se i contributi a un programma di assistenza sociale devono essere rilevati in conformità ai criteri stabiliti nel presente Principio o a quelli dei principi nazionali e internazionali che trattano tali programmi. 731 IPSAS 23 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Guida applicativa La presente Guida Applicativa è allegata all’IPSAS 23 ma non ne costituisce parte integrante. Valutazione, rilevazione e presentazione in bilancio dei proventi derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente Imposta sul reddito (paragrafo 65) IG1. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) applica un'imposta del 25 per cento sul reddito personale prodotto nel paese. I datori di lavoro devono trattenere le imposte dalla busta paga e versare le ritenute su base mensile. Le persone fisiche con redditi significativi non derivanti da salari (ma, per esempio, da investimenti) devono effettuare pagamenti fiscali stimati su base trimestrale. Inoltre, le persone fisiche devono presentare una dichiarazione dei redditi all’ufficio imposte entro il 15 aprile dell’anno successivo all’anno fiscale (anno solare) e devono versare le imposte dovute residue (o devono richiedere un rimborso) a quella data. L’esercizio di riferimento dell’amministrazione pubblica termina il 30 giugno. IG2. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa – credito da imposte sul reddito – quando si verifica l’evento imponibile, ossia la produzione di reddito imponibile da parte dei contribuenti. Alla chiusura dell’esercizio di riferimento, l'amministrazione pubblica rileva attività e proventi afferenti alle imposte sul reddito personale prodotto durante tale esercizio, nella misura in cui può determinarlo attendibilmente. Le attività e i proventi devono essere rilevati anche rispetto alle imposte sul reddito prodotto in esercizi precedenti, ma che fino all'esercizio corrente non soddisfacevano la definizione di attività o non rispettavano i criteri per la rilevazione come attività. Valutazione di proventi fiscali (paragrafi 0-e) IG3. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) applica l’imposta sul reddito personale di tutte le persone fisiche che producono reddito nel proprio ordinamento giuridico. L’imposta è stata applicata per la prima volta circa settanta anni prima dell’esercizio di riferimento corrente e sono disponibili delle statistiche per l'intero periodo. L’esercizio fiscale e l’esercizio di riferimento vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. I contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 aprile di ogni anno ed entro il 30 giugno devono pagare le imposte dovute. L’amministrazione pubblica è tenuta per legge a presentare all’organo legislativo entro il 31 marzo un bilancio redatto per scopi di carattere generale consolidato e sottoposto a revisione contabile. IG4. I proventi derivanti dalle imposte sul reddito devono essere rilevati nell’esercizio in cui si è verificato l’evento imponibile, cioè in cui il reddito tassabile è stato prodotto. Poiché il sistema fiscale non consente IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 732 all'amministrazione pubblica di valutare direttamente le imposte sul reddito esigibili fino a quando non sia stato pubblicato il bilancio redatto per scopi di carattere generale, l'amministrazione pubblica elabora un modello per determinare indirettamente i proventi da imposte sul reddito che prevede di ricevere. Per elaborare un modello attendibile, l’amministrazione pubblica confronta l’esperienza statistica nella riscossione delle imposte sul reddito con altri fenomeni osservabili. Tra gli altri fenomeni possono essere comprese altre statistiche economiche, come il prodotto interno lordo, fenomeni finanziari, come le rateazioni delle imposte sul reddito dedotte dai datori di lavoro, la riscossione delle imposte sulle vendite (se tale imposta è applicata) e le statistiche bancarie raccolte dalla banca centrale. L’amministrazione pubblica può avvalersi dell’assistenza di econometristi per elaborare il modello, mentre il revisore esterno verifica la validità del modello sulla base dei principi di revisione nazionali e internazionali. IG5. Il modello consente all’entità che redige il bilancio di valutare attendibilmente le attività e i proventi maturati nel corso dell’esercizio che vengono poi rilevati ed esposti nel bilancio redatto per scopi di carattere generale. Le note al bilancio redatto per scopi di carattere generale devono indicare i principi contabili, incluso il criterio di valutazione dei proventi da imposte sul reddito. In tali circostanze, è possibile modificare in un esercizio successivo le stime dei proventi fiscali relative a un determinato esercizio di riferimento. I cambiamenti nelle stime sono rilevati prospetticamente, secondo quanto stabilito dall'IPSAS 3. 1 Imposta sul valore aggiunto (paragrafo 65) IG6. IG7. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) applica un'imposta sul valore aggiunto (IVA) a tutte le imprese. L’imposta è pari al 15% del valore aggiunto e i commercianti la riscuotono dai clienti (contribuenti) al momento della vendita. Le imprese di medie e grandi dimensioni devono presentare settimanalmente le dichiarazioni IVA per via elettronica all’ufficio imposte; le piccole imprese, tuttavia, possono presentare a mano le dichiarazioni IVA su base trimestrale. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa, nel caso specifico il credito IVA, quando si verifica l’evento imponibile, ossia l’avvio di un’attività imponibile nel corso dell’esercizio di riferimento, come la vendita di beni o servizi a valore aggiunto. L’amministrazione pubblica rileva le attività e i proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio in cui ha luogo l'attività imponibile, o successivamente, appena può valutare attendibilmente il credito d’imposta. In molte circostanze, l’esercizio indicato nelle dichiarazioni fiscali non coincide con l'esercizio di riferimento. In tal caso, è possibile modificare in un esercizio successivo le stime dei proventi 1 Alcuni ordinamenti giuridici usano i termini imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta sui beni e servizi in modo intercambiabile. 733 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) fiscali per l’esercizio di riferimento. I cambiamenti nelle stime sono rilevati prospetticamente, secondo quanto stabilito dall'IPSAS 3. Imposta sui beni e servizi (paragrafo 65) IG8. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) applica un’imposta sulla vendita di beni e servizi. L’imposta è pari al 10 per cento del valore dei beni e servizi venduti. La maggior parte dei venditori di beni e servizi deve presentare settimanalmente la propria dichiarazione per via elettronica all'ufficio imposte. Le piccole imprese, tuttavia, possono presentare a mano le dichiarazioni su base trimestrale. IG9. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa, un credito d’imposta sui beni e servizi, quando si verifica l’evento imponibile, ossia la vendita di beni e servizi tassabili nel corso dell’esercizio di riferimento. L’amministrazione pubblica rileva le attività e i proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell'esercizio in cui le vendite e gli acquisti si verificano oppure, se l'imposta esigibile non può essere valutata attendibilmente alla fine dell'esercizio di riferimento, la rilevazione avviene successivamente, appena può valutare attendibilmente l'imposta esigibile. Dazi doganali (paragrafo 63) IG10. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) impone dei dazi doganali su tutte le importazioni di beni. I dazi variano in funzione del tipo di beni importati e sono fissati su livelli tali da garantire che, nel mercato al dettaglio, i beni di produzione nazionale siano più economici. I beni importati sono stoccati in magazzino fino a quando l'importatore paga i dazi. Gli importatori devono presentare all’ufficio doganale le dichiarazioni relative alle importazioni e versare immediatamente i dazi. La maggior parte degli importatori presenta queste dichiarazioni per via elettronica prima dell’arrivo dei beni, ed effettua dei bonifici elettronici all'ufficio doganale nel momento in cui le merci sono scaricate dalla nave o dall’aereo, o in cui i treni o gli autocarri attraversano il confine doganale. IG11. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa, nel caso specifico il credito da dazi, quando si verifica l’evento imponibile, cioè quando i beni attraversano il confine doganale. L’amministrazione pubblica rileva le attività e i proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio di riferimento in cui i beni attraversano il confine, o successivamente, appena può valutare attendibilmente il dazio esigibile. Imposta di successione (paragrafo 63) IG12. Un’amministrazione pubblica centrale (entità che redige il bilancio) applica un’imposta di successione del 40 per cento su tutti i patrimoni di valore superiore a UM 500.000. I medici e gli impresari di pompe funebri devono notificare tutti i decessi all’ufficio imposte. Poi un perito effettua una IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 734 valutazione provvisoria del patrimonio al fine di stabilire se l'imposta è dovuta. Gli esecutori testamentari dovranno presentare un inventario del patrimonio all'ufficio imposte, il quale valuta il patrimonio e determina l'imposta dovuta. Il testamento non potrà essere omologato finché l’imposta non sarà stata integralmente versata. A seguito delle complessità della normativa in materia di successione e dei frequenti appelli delle valutazioni, si impiegano in media quattro anni per completare la divisione dei patrimoni e incassare l’imposta dovuta. IG13. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa, nel caso specifico un credito da imposta di successione, quando si verifica l’evento imponibile, ossia il decesso di una persona proprietaria di attività assoggettabili all’imposta. L’amministrazione rileva le attività e i proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio in cui si verifica il decesso della persona o successivamente, non appena può valutare attendibilmente le attività. Imposta patrimoniale (paragrafo 635) IG14. Un’amministrazione pubblica locale (entità che redige il bilancio) applica un’imposta dell’uno per cento del valore stimato di tutte le proprietà rientranti nel proprio ordinamento giuridico. L’esercizio di riferimento dell’amministrazione pubblica va dal 1° luglio al 30 giugno. L’imposta è applicata il 31 luglio, gli avvisi di valutazione sono inviati ai proprietari in luglio, il pagamento è dovuto entro il 31 agosto. In caso di ritardato pagamento, i proprietari sono tenuti al versamento degli interessi di mora nella misura del tre per cento al mese dell'importo dovuto. La normativa fiscale consente all'amministrazione pubblica locale di confiscare e vendere una proprietà al fine di riscuotere le imposte dovute. IG15. L’amministrazione pubblica controlla una risorsa, nel caso specifico un credito da imposte patrimoniali, quando si verifica l’evento imponibile, ossia il trascorrere della data in cui sono applicate le imposte, il 31 luglio. L’amministrazione pubblica rileva attività e proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio di riferimento in cui rientra tale data. Incassi anticipati dell’imposta sul reddito (paragrafo 66) IG16. L’amministrazione pubblica A (entità che redige il bilancio) applica l’imposta sul reddito a tutti i residenti nel proprio ordinamento giuridico. L’esercizio fiscale e l’esercizio di riferimento vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. I contribuenti lavoratori autonomi devono versare un’imposta sul reddito stimata per l’esercizio entro il 24 dicembre dell'anno immediatamente antecedente l'inizio dell'esercizio fiscale. La normativa fiscale fissa la stima come l’ammontare dovuto per l’ultima valutazione completa realizzata, più un decimo, a meno che il contribuente non fornisca, entro il 24 dicembre, una spiegazione che giustifichi un importo inferiore (saranno applicate delle 735 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) sanzioni se la valutazione del contribuente si dimostra significativamente inferiore all'importo finale dovuto). Al termine dell’esercizio fiscale, i contribuenti lavoratori autonomi presentano le dichiarazioni dei redditi e ricevono i rimborsi o pagano all'amministrazione pubblica ulteriori imposte. IG17. Le risorse ricevute da contribuenti lavoratori autonomi entro il 24 dicembre sono degli anticipi delle imposte dovute per l’anno successivo. L’evento imponibile è la produzione di reddito nel corso dell’esercizio fiscale non iniziato. L’entità che redige il bilancio deve rilevare un incremento di un’attività (disponibilità liquide in banca) e un incremento di una passività (incassi anticipati). Contributo a un altro livello di amministrazione pubblica (paragrafi 11-Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.6, 746) IG18. L’amministrazione pubblica centrale (trasferente) versa un contributo di UM 10 milioni a un’amministrazione pubblica locale sita in un’area socioeconomicamente svantaggiata. L’amministrazione pubblica locale (entità che redige il bilancio) è tenuta istituzionalmente a realizzare diversi programmi sociali; tuttavia, essa dispone di risorse insufficienti per svolgere tutti questi programmi senza alcuna assistenza. Il contributo non è gravato da clausole. Tutte le amministrazioni pubbliche locali devono preparare e presentare bilanci redatti per scopi di carattere generale sottoposti a revisione contabile. IG19. Questi contributi non sono gravati da clausole, né da un'obbligazione di risultato, per cui i trasferimenti sono rilevati come attività e proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio in cui essi sono ricevuti o esigibili dall’amministrazione pubblica locale. Trasferimento con clausole che non soddisfano la definizione di condizione (paragrafi 20-25) IG20. Un’amministrazione centrale effettua un trasferimento di disponibilità liquide di UM 50 milioni a un’amministrazione locale che si occupa di edilizia sociale, specificando che essa: a) incrementi il numero di alloggi sociali di ulteriori 1.000 unità in via prioritaria rispetto a tutti gli altri incrementi pianificati, o b) usi il trasferimento di disponibilità liquide in altri modi per sostenere i propri obiettivi legati all’edilizia sociale. Qualora non adempia ad alcuna di tali clausole, l’entità destinataria deve restituire le disponibilità liquide all’amministrazione pubblica centrale. IG21. L’amministrazione locale che si occupa di edilizia sociale rileva un incremento di attività (disponibilità liquide) e un provento per un importo di UM 50 milioni. Le clausole dell’accordo di trasferimento sono formulate in modo così ampio da non imporre al destinatario un’obbligazione di risultato; IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 736 l’obbligazione di risultato è imposta dal mandato operativo dell’entità, non dai termini del trasferimento. Trasferimento con vincoli a una università pubblica (paragrafi 179 e 746) IG22. L’amministrazione pubblica centrale (trasferente) trasferisce a un’università (entità che redige il bilancio) 200 ettari di terreno in un’importante città per la realizzazione di un campus universitario. L’accordo di trasferimento specifica che il terreno deve essere utilizzato per un campus, ma non specifica che, laddove ciò non avvenga, esso dovrà essere restituito. IG23. L’università rileva il terreno come un’attività nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio in cui essa ne ottiene il controllo. Il terreno deve essere rilevato al suo fair value in conformità all’IPSAS 17. Il vincolo non soddisfa la definizione di passività, né soddisfa i requisiti per la rilevazione come passività. Pertanto, l’università rileva il provento relativo al terreno nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio in cui il terreno è rilevato come un’attività. Contributo a un altro livello di amministrazione pubblica con condizioni (paragrafi 07 18) IG24. L’amministrazione pubblica centrale (trasferente) eroga un contributo di UM 10 milioni a un’amministrazione pubblica provinciale (entità che redige il bilancio) da destinare al miglioramento e alla manutenzione dei sistemi di trasporto di massa. Nello specifico, è previsto che si utilizzi il denaro nel modo seguente: 40 per cento per la modernizzazione del sistema ferroviario e tramviario esistente, 40 per cento per nuovi sistemi ferroviari o tramviari e 20 per cento per acquisti di materiale rotabile e miglioramenti. In base ai termini che regolano l’erogazione del contributo, il denaro può essere utilizzato soltanto come stabilito e l’amministrazione pubblica provinciale deve inserire una nota nel proprio bilancio redatto per scopi di carattere generale, sottoposto a revisione contabile, in cui spiega dettagliatamente come è stato speso il contributo ricevuto. L’accordo prevede che il contributo debba essere speso, come specificato, nell'esercizio corrente oppure restituito all'amministrazione pubblica centrale. IG25. L’amministrazione pubblica provinciale rileva il contributo ricevuto come un’attività. Rileva inoltre una passività relativa alla condizione associata al contributo. Quando soddisfa la condizione, ossia nel momento in cui sostiene le spese autorizzate, l’amministrazione pubblica provinciale riduce la passività e rileva un provento nel prospetto del risultato economico dell’esercizio in cui la passività è stata eliminata. 737 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Contributi per la ricerca (operazioni di scambio nella sostanza)(paragrafo 8) IG26. Una grande impresa produttrice di detergenti (trasferente) versa del denaro a una università pubblica (entità che redige il bilancio) affinché conduca una ricerca sull’efficacia di alcuni composti chimici per la rimozione rapida dei graffiti. L’impresa stabilisce che deve essere resa partecipe dei risultati della ricerca prima della loro divulgazione, e che ha il diritto di richiedere il brevetto del composto. IG27. Questa è un’operazione di scambio. In cambio del contributo, l’università fornisce servizi di ricerca e un’attività immateriale, ossia il diritto (un beneficio economico futuro) di trarre un vantaggio economico dai risultati della ricerca. A questa operazione si applicano l’IPSAS 9 e l’IPSAS 31 Attività immateriali. Remissione del debito (paragrafi 82-837) IG28. L’amministrazione pubblica centrale (trasferente) ha prestato a un’amministrazione pubblica locale (entità che redige il bilancio) UM 20 milioni per la costruzione di un impianto per il trattamento dell'acqua. A seguito di un cambiamento delle politiche interne, l'amministrazione pubblica centrale decide di rimettere il prestito. Non sono previste clausole circa la remissione del prestito. L’amministrazione pubblica centrale scrive all’amministrazione pubblica locale informandola della propria decisione; allega anche la documentazione del prestito recante l'annotazione che il prestito è stato rimesso. IG29. Quando riceve la lettera e la documentazione da parte dell’amministrazione pubblica centrale con cui è comunicata la decisione, l’amministrazione pubblica locale storna la passività per il finanziamento e rileva un provento nel prospetto del risultato economico dell'esercizio in cui la passività viene stornata. Acquisto di immobili con componenti con e senza corrispettivo equivalente (paragrafi 11, 38.b)0) IG30. Una scuola pubblica (entità che redige il bilancio) acquista da un’amministrazione pubblica locale un terreno con un fair value di UM 100.000 al costo di UM 50.000. L’entità che redige il bilancio conclude che l’operazione senza corrispettivo equivalente comprende due componenti, una componente di scambio e una componente senza corrispettivo equivalente. Una componente implica l’acquisto della metà di un terreno per UM 50.000, l'altra componente è un'operazione senza corrispettivo equivalente con cui viene trasferita l’altra metà del terreno alla scuola. IG31. Nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio in cui si verifica l’operazione, la scuola pubblica rileva il terreno per UM 100.000 (un IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 738 costo di UM 50.000 e un trasferimento di UM 50.000), una riduzione nelle proprie disponibilità liquide di UM 50.000 e un provento derivante da un’operazione senza corrispettivo equivalente di UM 50.000 (il fair value dell’incremento dell’attivo netto rilevato). Lascito (paragrafi 90-92) IG32. Una neolaureata venticinquenne (trasferente) di un'università pubblica indica l’università (entità che redige il bilancio) come principale beneficiario nel proprio testamento. L’informazione viene comunicata all’università. La laureata è nubile e senza figli e ha un patrimonio attualmente stimato in UM 500.000. IG33. L’università pubblica non rileva attività o proventi nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell'esercizio in cui viene fatto il testamento. Nel caso di un lascito testamentario, l’evento passato è la morte della testatrice (trasferente), che non si è verificata. Promesse di liberalità – Appello televisivo per un ospedale pubblico (paragrafo 1024) IG34. La sera del 30 giugno 20X5, un'emittente televisiva locale trasmette un appello per una raccolta di fondi a favore di un ospedale pubblico (entità che redige il bilancio). La data di riferimento annuale del bilancio dell’ospedale pubblico è il 30 giugno. Gli spettatori telefonano o mandano e-mail con la promessa di inviare donazioni di un certo importo. Al termine dell’appello, sono stati impegnati UM 2 milioni. Le promesse di liberalità non sono vincolanti per coloro che effettuano l’offerta. Analoghe esperienze precedenti indicano che sarà effettivamente donato circa il 75 per cento delle promesse di liberalità. IG35. L’ospedale pubblico non rileva alcun importo nel bilancio redatto per scopi di carattere generale relativamente alle promesse di liberalità. L’entità non controlla le risorse legate alle promesse di liberalità perché non può escludere, né regolare l'accesso dei potenziali trasferenti ai benefici economici o al potenziale di servizio delle risorse impegnate; pertanto, non può rilevare l’attività, né il relativo provento fino a quando la liberalità non diventa vincolante per il donatore. Sanzione (paragrafi 8889) IG36. Un’importante società è ritenuta colpevole di aver inquinato un fiume. A titolo di penale, deve bonificare l'inquinamento causato e pagare una sanzione di UM 50 milioni. La società ha una situazione finanziaria solida ed è in grado di pagare la sanzione. La società ha annunciato che non ricorrerà in appello. 739 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) IG37. L’amministrazione pubblica (entità che redige il bilancio) rileva un credito e un provento di UM 50 milioni nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell'esercizio in cui viene comminata la sanzione. Assistenza esterna rilevata (paragrafi 74-782) IG38. L’amministrazione pubblica centrale A (entità che redige il bilancio) stipula un contratto di assistenza esterna con l’amministrazione pubblica centrale B, per l’erogazione all’amministrazione A di contributi di assistenza allo sviluppo al fine di sostenere gli obiettivi sanitari della stessa amministrazione per un biennio. Il contratto di assistenza esterna è vincolante per entrambe le parti. Esso specifica i dettagli dell’assistenza allo sviluppo che l’amministrazione pubblica centrale A deve ricevere. L’amministrazione A stima il fair value dell’assistenza allo sviluppo nella misura di UM 5 milioni. IG39. Quando l’accordo di assistenza esterna diventa vincolante, l’amministrazione pubblica centrale A rileva un'attività (un credito) di UM 5 milioni e un provento di pari importo. Le risorse soddisfano la definizione di attività e rispettano i criteri per la rilevazione, nel momento in cui il contratto diventa vincolante. Il contratto non contiene condizioni che richiedano all’entità di rilevare una passività. Provento di un’agenzia di assistenza (paragrafi 76, 93-97) IG40. L’agenzia Green-Aid è finanziata da un gruppo di amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche hanno firmato un accordo formale in cui si stabilisce la percentuale del bilancio di previsione approvato da Green-Aid che ciascuna amministrazione pubblica è disposta a finanziare. Green-Aid può utilizzare i fondi soltanto per sostenere le spese del bilancio di previsione per il quale sono stati stanziati. L’esercizio finanziario di Green-Aid inizia il 1° gennaio. Il bilancio di previsione di Green-Aid è approvato nell’ottobre precedente e le fatture vengono spedite alle singole amministrazioni pubbliche dieci giorni dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Alcune amministrazioni pubbliche pagano prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, mentre altre pagano nel corso dell'esercizio. Tuttavia, in base all’esperienza passata, è poco probabile che alcune amministrazioni pubbliche paghino quanto dovuto nel corso dell'esercizio finanziario o in futuro. IG41. Per il bilancio di previsione 20X8, il profilo degli importi e della tempistica era il seguente: IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 740 (UM Milioni) Bilancio di previsione approvato il 24 ottobre 20X7 55 Importo fatturato il 4 novembre 20X7 55 Trasferimenti ricevuti il 31 dicembre 20X7 15 Trasferimenti ricevuti nel corso del 20X8 38 Importo non ricevuto al 31 dicembre 20X8 e che è improbabile sarà ricevuto 2 IG42. Nel 20X7, Green-Aid rileva un'attività di UM 15 milioni relativa a trasferimenti ricevuti prima dell'inizio del 20X8, in quanto essa detiene il controllo su un’attività nel momento in cui il trasferimento è stato ricevuto e depositato sul proprio conto bancario. È rilevata una passività equivalente di UM 15 milioni relativa a proventi ricevuti in anticipo. IG43. Nel 20X8, Green-Aid rileva UM 53 milioni di proventi derivanti da trasferimenti. Nelle note al bilancio redatto per scopi di carattere generale, essa indica che sono stati fatturati UM 55 milioni e che è stato effettuato un accantonamento per crediti di dubbia esigibilità pari a UM 2 milioni. Beni in natura rilevati come proventi (paragrafi 42, 93-97) IG44. L’amministrazione pubblica trasferente A ha un accordo con l’entità del settore pubblico che redige il bilancio, la Aid Agency Inc., in virtù del quale l’amministrazione pubblica A fornisce riso per onorare gli impegni finanziari assunti nei confronti della Aid Agency Inc. Considerata la variabilità dei risultati forniti in passato dall’amministrazione pubblica A nel rispettare i propri impegni, la Aid Agency Inc. ha adottato una politica contabile che prevede di non rilevare l'attività e il provento finché non viene ricevuto il riso promesso. L’amministrazione pubblica A promette di fornire alla Aid Agency Inc. UM 300.000 nel 20X5. Successivamente, il 12 gennaio 20X5, l’amministrazione pubblica A trasferisce 1.000 tonnellate di riso alla Aid Agency Inc. Il trasferimento del riso ha luogo in uno dei porti del paese trasferente. Secondo i dettagli dell’accordo di finanziamento tra la Aid Agency Inc. e l’amministrazione pubblica A, il riso è valutato in base all'importo precedentemente pattuito di UM 300 a tonnellata; pertanto, il trasferimento di 1.000 tonnellate di riso estingue completamente l’impegno finanziario di UM 300.00 assunto dall’amministrazione pubblica A. Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 20X5, la Aid Agency Inc. fornisce il riso a una rete di distributori locali nei paesi B e C per rispondere alle esigenze delle persone che soffrono la fame. IG45. Il 12 gennaio 20X5, il prezzo di mercato di 1.000 tonnellate di riso era: UM 280.000 nel paese dell’amministrazione pubblica A; UM 250.000 sul mercato 741 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) internazionale delle merci, UM 340.000 nello stato di destinazione B e UM 400.000 nello stato di destinazione C. IG46. Occorre determinare il fair value del riso al momento della liberalità per determinare il provento rilevato da Aid Agency Inc. L’accordo finanziario in essere tra il donatore e l’agenzia di assistenza internazionale, che consente al riso di essere valutato UM 300 a tonnellata, dipende da un accordo privato tra le due parti e non riflette necessariamente il fair value del riso. La Aid Agency Inc. e l’amministrazione pubblica donatrice A hanno entrambe l’opzione di acquistare il riso sul mercato mondiale al minor prezzo di UM 250.000. I prezzi di mercato dei singoli paesi sembrano soggetti a fluttuazioni (a motivo di barriere commerciali o, nel caso dei paesi destinatari, delle temporanee alterazioni dovute alle gravi carenze di derrate alimentari) e possono non riflettere un trasferimento tra un acquirente e un venditore consapevoli e disponibili in un regolare mercato. Pertanto, il prezzo del mercato mondiale di UM 250.000 è quello che riflette nella maniera più significativa e attendibile il fair value del riso donato. La Aid Agency Inc. rileva un incremento di un’attività (rimanenze di riso) e un provento di UM 250.000 nel bilancio redatto per scopi di carattere generale dell’esercizio in cui riceve il trasferimento. Esposizione nel bilancio di servizi in natura non rilevati (paragrafi 98,-102, 108) IG47. Le politiche contabili di un ospedale pubblico (entità che redige il bilancio) prevedono che i servizi su base volontaria ricevuti debbano essere rilevati come attività e proventi nel momento in cui soddisfano la definizione di attività e rispettano i criteri per la rilevazione come attività. L’ospedale accoglie i servizi dei volontari nell’ambito di un programma organizzato. Lo scopo principale del programma è quello di avvicinare i volontari all’ambiente ospedaliero e di promuovere la professione infermieristica. I volontari devono aver compiuto almeno sedici anni di età e il loro impegno iniziale prevede di lavorare in un turno settimanale di quattro ore al mattino o al pomeriggio per un periodo di sei mesi. Il primo turno di ogni volontario consiste in una sessione di addestramento e di orientamento. Molte scuole superiori locali consentono agli studenti di intraprendere quest’attività nell’ambito del loro piano formativo. I volontari operano sotto la supervisione di un’infermiera professionale e svolgono compiti non propriamente infermieristici, come fare visita ai pazienti o leggere per loro. L’ospedale pubblico non retribuisce i volontari né, qualora questi non fossero disponibili, assumerebbe dei dipendenti per svolgere il loro lavoro. IG48. L’ospedale analizza gli accordi in essere con i volontari e conclude di avere, almeno per i primi sei mesi di attività di ciascun nuovo volontario, un controllo sui servizi che il volontario deve fornire sufficiente a soddisfare la definizione di controllo di un’attività. L’ospedale conclude inoltre di ricevere dai volontari un potenziale di servizio che soddisfa la definizione di attività. IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 742 Tuttavia, esso conclude di non poter valutare attendibilmente il fair value dei servizi forniti dai volontari, perché non vi sono posizioni retribuite equivalenti nell’ospedale o in altre strutture sanitarie o socio-assistenziali nell’area geografica di riferimento. L’ospedale non rileva i servizi in natura erogati dai volontari. L’ospedale indica in bilancio il numero di ore di servizio fornite dai volontari nel corso dell’esercizio di riferimento e una descrizione dei servizi forniti. Conferimenti della proprietà (paragrafi 37-38) IG49. Nel 20X0 le città contigue di Altonae, Berolini e Cadomi fondano la TriCities Electricity Generating Service (TCEGS) (entità che redige il bilancio). L’atto costitutivo della TCEGS è vincolante per le amministrazioni municipali e stabilisce quote di partecipazione uguali per tutte, modificabili solo previo accordo. Le città contribuiscono all’istituzione della TCEGS versando ciascuna UM 25 milioni. Tali contributi soddisfano la definizione di conferimenti della proprietà, che l’entità rileva pertanto come tali. L’atto costitutivo dispone, inoltre, che le città debbano acquistare il prodotto della TCEGS in proporzione alla propria quota proprietaria. Il prezzo di acquisto equivale ai costi complessivi di produzione. Nel 20X9, la città di Berolini approva la costruzione di una fonderia di alluminio in città, che raddoppierà il fabbisogno energetico della città. Le tre città convengono di modificare l’atto costitutivo della TCEGS per consentire alla città di Berolini di conferire quote della proprietà per consentire la produzione di capacità energetica aggiuntiva. Dopo una valutazione indipendente della TCEGS, le città convengono che Berolini può conferire una quota pari a UM 50 milioni e aumentare la propria partecipazione al 49,9%, mentre Altonae e Cadomi mantengono ciascuna il 25,05%. Quando la modifica dell’atto costitutivo diventa vincolante, la TCEGS rileva un incremento nelle attività di UM 50 milioni (disponibilità liquide o crediti per conferimenti della proprietà) e un conferimento della proprietà di UM 50 milioni. Termini del contratto di concessione che non richiedono la rilevazione di una passività (paragrafi 20-250) IG50. L'Ente Parco Nazionale (entità che redige il bilancio) del paese A riceve un contributo di UM 500.000 dall’agenzia di assistenza bilaterale del paese B. Il contratto di concessione stabilisce che il contributo dovrà essere impiegato per risanare le aree deforestate delle riserve naturali del paese A e che, nel caso non sia usato per lo scopo indicato, il denaro dovrà essere restituito al paese B. I termini del contratto di concessione sono azionabili in sede giudiziale presso i tribunali del paese A e i tribunali internazionali. Questo è il tredicesimo anno in cui l'Ente Parco Nazionale riceve un contributo di questo tipo dallo stesso trasferente. Negli anni precedenti, il contributo non è stato utilizzato come stabilito, bensì per acquistare ulteriore terreno adiacente da annettere ai parchi. Negli ultimi tredici anni, l’Ente Parco Nazionale non ha effettuato alcun risanamento delle aree deforestate. L’ente di assistenza bilaterale del paese B è consapevole della violazione dei termini del contratto. 743 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) IG51. L’Ente Parco Nazionale analizza l’operazione e conclude che, benché i termini del contratto di concessione siano esecutivi, dal momento che nel passato l’ente di assistenza bilaterale non ha azionato la condizione, né ha mai dato segni di volerlo fare, detti termini hanno la forma ma non la sostanza di una clausola e di una condizione. L’Ente Parco Nazionale rileva un incremento di un’attività (disponibilità liquide in banca) e un provento da contributi ricevuti; non rileva una passività. Informativa fornita nel bilancio dell’amministrazione pubblica A (paragrafi 106108) Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X2, l’Amministrazione pubblica A prepara e presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IPSAS. Nel bilancio include la seguente informativa: IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 744 Prospetto del risultato economico 20X2 (UM’,000 ) 20X1 (UM’,000 ) Proventi da imposte sul reddito (note 4 e 8) XXX XXX Imposta sui beni e servizi (nota 5Errore. Non è stato specificato un nome segnalibro.) XXX XXX XX XX XXX XXX Donazioni, beni in natura (nota 13) X X Servizi in natura (note 15 e 16) X X XX XX XX XX X X XXX XXX XX XX XX XX X X Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente Proventi fiscali Imposte di successione (note 6 e 9) Proventi derivanti da trasferimenti Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche (nota 7) Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria Attività correnti Disponibilità liquide in banca Crediti per imposte Crediti per imposte su beni e servizi (nota 5) Crediti per trasferimenti Crediti per trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche (nota 7) Attività non correnti Terreni (nota 11) Impianti e macchinari (note 12 e 14) Passività correnti Passività rilevate in base ad accordi di trasferimento (nota 10) Incassi anticipati Imposte 745 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) Trasferimenti IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA X 746 X Note al bilancio Principi contabili Rilevazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente 1. Le attività e i proventi derivanti da operazioni fiscali sono rilevati secondo le disposizioni dell’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti). Tuttavia, l’amministrazione pubblica si avvale delle disposizioni transitorie previste in tale Principio relative alle imposte sul reddito e di successione. A prescindere dalle imposte sul reddito e di successione, le attività e i proventi derivanti da operazioni fiscali sono rilevati nell'esercizio in cui si verifica l'evento imponibile, purché le attività soddisfino la definizione di attività e rispettino i criteri per la rilevazione come attività. Le imposte sul reddito e le imposte di successione sono rilevate nell’esercizio in cui si riceve il pagamento dell’imposta (vedere note 4 e 6). 2. Le attività e i proventi derivanti da operazioni di trasferimento sono rilevati nell'esercizio in cui l'accordo di trasferimento diventa vincolante, a eccezione di alcuni servizi in natura. L’amministrazione pubblica rileva solo i servizi in natura ricevuti nell'ambito di un programma organizzato e per i quali può determinare il fair value facendo riferimento ai tassi di mercato. Non sono rilevati altri servizi in natura. 3. Se un trasferimento è soggetto a condizioni che, se non soddisfatte, richiedono la restituzione delle risorse trasferite, l’amministrazione pubblica rileva una passività finché tali condizioni sono soddisfatte. Criteri di valutazione di proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente Imposte 4. I proventi derivanti da imposte sul reddito sono valutati al valore nominale delle disponibilità liquide, e mezzi equivalenti, ricevuti nel corso dell’esercizio di riferimento. L’amministrazione pubblica sta attualmente elaborando un modello statistico per determinare i proventi derivanti da imposte sul reddito in base al principio della competenza economica. Tale modello utilizza le statistiche fiscali compilate sin dal 19X2 e anche altre informazioni statistiche, come i redditi settimanali medi, il prodotto interno lordo e gli indici dei prezzi al consumo e alla produzione. L’amministrazione pubblica prevede che il modello le consentirà di valutare attendibilmente i proventi derivanti dalle imposte sul reddito secondo il principio della competenza economica per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X4. L’amministrazione pubblica non rileva alcun importo per i crediti relativi a imposte sul reddito. 747 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 5. Le attività e i proventi derivanti da imposte su beni e servizi sono inizialmente rilevati al fair value delle attività spettanti all'amministrazione pubblica durante l'esercizio di riferimento, principalmente disponibilità liquide, mezzi equivalenti e crediti da imposte su beni e servizi. L’informativa è compilata sulla base delle dichiarazioni relative alle imposte su beni e servizi presentate dai contribuenti durante l'anno e di altri importi che si stima siano dovuti all'amministrazione pubblica. I contribuenti hanno un tasso di conformità elevato e un tasso di errore ridotto, grazie al sistema elettronico di presentazione delle dichiarazioni dei redditi istituito nel 20X0. Il tasso di conformità elevato e il tasso di errore ridotto hanno consentito all’amministrazione pubblica di elaborare un modello statistico attendibile per la valutazione dei proventi derivanti da imposte. I crediti relativi alle imposte su beni e servizi sono la stima dell’importo dovuto per le imposte imputabili all’esercizio di riferimento che è insoluto al 31 dicembre 20X2, al netto di un accantonamento relativo a crediti inesigibili. 6. La tassa di successione del 40% è applicata a tutti gli assi ereditari; tuttavia i primi UM 400.000 di ciascun asse ereditario sono esenti dall’imposta. Le attività e i proventi derivanti dalle imposte di successione sono determinate al valore nominale delle disponibilità liquide ricevute durante l'esercizio di riferimento, o al fair value alla data di acquisizione di altre attività ricevute nel corso dell'esercizio, stabilito facendo riferimento alle valutazioni di mercato o mediante una perizia indipendente da parte di un perito professionista. Proventi derivanti da trasferimenti 7. Le attività e i proventi rilevati come conseguenza di un trasferimento sono valutati al fair value delle attività rilevate alla data di rilevazione. Le attività monetarie sono valutate al rispettivo valore nominale, a meno che il valore temporale del denaro non sia significativo, nel qual caso si utilizza il valore attuale calcolato usando un tasso di attualizzazione che rifletta i rischi insiti nel possesso dell’attività. Le attività non monetarie sono valutate al rispettivo fair value, determinato facendo riferimento a valori di mercato osservabili o attraverso una perizia indipendente svolta da un perito professionista. I crediti sono rilevati quando esiste un accordo di trasferimento vincolante, ma non sono state ricevute disponibilità liquide, né altre attività. Imposte non valutabili attendibilmente nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile 8. L’amministrazione pubblica non è in grado di valutare direttamente le attività derivanti dalle imposte sul reddito nell'esercizio in cui tutti i contribuenti realizzano un reddito e, pertanto, beneficia delle disposizioni transitorie dell'IPSAS 23 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) per elaborare un modello per la valutazione indiretta dei proventi fiscali nell'esercizio in cui i contribuenti producono il reddito. IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 748 L’amministrazione pubblica prevede di essere in grado di valutare attendibilmente l’imposta sul reddito secondo il principio della competenza economica, utilizzando il modello, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X4. 9. Per quanto riguarda le imposte di successione, a causa dell’elevata mancanza di conformità alle disposizioni di legge, l'amministrazione pubblica non è in grado di determinare il valore delle attività e dei proventi che maturano nell'esercizio in cui decedono i proprietari di immobili assoggettabili a tassazione. Pertanto, l'amministrazione pubblica rileva le imposte di successione quando riceve il pagamento corrispondente. L’ufficio imposte continua a lavorare all’elaborazione di un metodo affidabile per la determinazione del valore dei crediti e dei proventi nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile. Passività rilevate relativamente ai trasferimenti 10. Al 31 dicembre 20X2, l’amministrazione pubblica ha rilevato una passività di UM XX.000 relativa a un trasferimento effettuato in suo favore con la condizione che esso fosse impiegato per la costruzione di un ospedale pubblico. Al 31 dicembre, l’amministrazione pubblica aveva ricevuto un pagamento in contanti ma non aveva iniziato la costruzione dell’ospedale, nonostante le gare di appalto fossero state indette il 30 novembre 20X2. Attività soggette a vincoli 11. Un terreno con un fair value di UM XX.000 è stato donato nel 20X2, con il vincolo che dovesse essere utilizzato per finalità legate alla sanità pubblica e che non dovesse essere venduto per un periodo di 50 anni. Il terreno era stato acquistato dal trasferente in un'asta pubblica subito prima del suo trasferimento e il prezzo d'asta è il suo fair value. 12. Gli impianti e i macchinari comprendono un importo di UM XX.000, pari al valore contabile di un dipinto donato nel 19X2 a una galleria d’arte controllata dall’amministrazione pubblica, con il vincolo che non fosse venduto per un periodo di 40 anni. Il dipinto viene valutato al suo fair value stabilito da una perizia indipendente. Principali classi di lasciti, donazioni e beni in natura ricevuti 13. I trasferimenti sono ricevuti sotto forma di donazioni e beni in natura: soprattutto forniture mediche e scolastiche (rimanenze), apparecchiature mediche e scolastiche e opere d’arte (classificate come macchinari). Le donazioni arrivano principalmente da benefattori privati. Ospedali, scuole e gallerie d’arte controllati dall’amministrazione pubblica rilevano queste attività quando ne assumono il controllo, generalmente quando ricevono delle risorse, siano esse disponibilità liquide o impianti e macchinari. L’amministrazione pubblica non accetta che tali trasferimenti siano gravati da 749 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) condizioni o vincoli, a meno che il valore del trasferimento non superi UM XX.000. 14. Durante il 20X2, nell’ambito dell’accordo di assistenza esterna con l’amministrazione pubblica C, all’amministrazione pubblica sono state fornite delle apparecchiature informatiche con un fair value pari a UM XX.000, a condizione che fossero utilizzate dal ministero dell’istruzione oppure restituite all’amministrazione pubblica C. Servizi in natura 15. Gli ospedali controllati dall’amministrazione pubblica hanno ricevuto servizi medici in natura da professionisti medici nell’ambito del programma di volontariato organizzato dalla professione medica. Tali servizi in natura sono rilevati come proventi e costi nel prospetto del risultato economico al rispettivo fair value, così come stabilito facendo riferimento al tariffario ufficiale dei medici professionisti. 16. Ospedali, scuole e gallerie d’arte controllati dall’amministrazione pubblica hanno ricevuto anche il sostegno di volontari nell’ambito di programmi organizzati per addetti al ricevimento e guide di gallerie d’arte, assistenti scolastici e guide per i visitatori degli ospedali. I volontari prestano un contributo prezioso a queste entità per realizzare i propri obiettivi; tuttavia, i servizi forniti non possono essere valutati attendibilmente, in quanto nei mercati locali non sono presenti posizioni equivalenti retribuite e, in assenza di volontari, i servizi non sarebbero erogati. L’amministrazione pubblica non rileva tali servizi nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, né nel prospetto del risultato economico. Mutui agevolati (paragrafi da 105A a 105B) IG54. Un’entità riceve UM 6 milioni da un’agenzia di sviluppo multilaterale per costruire 10 scuole nei successivi 5 anni. Il finanziamento è erogato alle seguenti condizioni: non sarà necessario restituire UM 1 milione del finanziamento a patto che le scuole siano state costruite; UM 5 milioni del finanziamento devono essere restituiti con le seguenti modalità: Anno 1: nessun rimborso di capitale Anno 2: rimborso del 10% del capitale Anno 3: rimborso del 20% del capitale Anno 4: rimborso del 30% del capitale Anno 5: rimborso del 40% del capitale IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 750 l’interesse è fissato al 5% annuo per la durata del finanziamento (supponiamo che l'interesse sia pagato ogni anno posticipatamente); il tasso di interesse di mercato per un prestito analogo è del 10%; nella misura in cui le scuole non sono state costruite, il finanziamento erogato deve essere restituito al donatore (supponendo che il donatore disponga di sistemi di monitoraggio efficaci e abbia già in passato richiesto la restituzione dei fondi non spesi); nel corso del finanziamento, l'entità ha costruito le seguenti scuole: Anno 1: 1 scuola completata Anno 2: 3 scuole completate Anno 3: 5 scuole completate Anno 4: 10 scuole completate Analisi L’entità ha, di fatto, ricevuto un contributo di UM 1 milione e un finanziamento di UM 5 milioni (nota: l’entità dovrebbe considerare se la sostanza del milione di UM è un conferimento della proprietà o un provento; ai fini di quest’esempio si supponga che il milione di UM sia un provento). L’entità ha ricevuto un ulteriore contributo di UM 784.550 (che è la differenza tra i proventi del finanziamento di UM 5 milioni e il valore attuale dei flussi finanziari contrattuali del finanziamento, attualizzati al relativo tasso d’interesse di mercato del 10%). Il contributo di UM 1 milione + UM 784.550 è contabilizzato in conformità al presente Principio, mentre il finanziamento con i pagamenti per capitale e interessi contrattuali è contabilizzato in conformità all'IPSAS 29. 1. In sede di rilevazione iniziale, l’entità rileverà quanto segue: Dr 2. Banca UM 6.000.000 Cr Finanziamento UM 4.215.450 Cr Passività UM 1.784.550 Anno 1: l’entità rileverà quanto segue: Dr Passività Cr UM 178.455 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente UM 178.455 (1/10 delle scuole costruito X UM 1.784.550) (Nota: L'esempio non riporta le registrazioni contabili per il rimborso degli interessi e dei ratei passivi di capitale e interessi , in quanto finalizzato ad illustrare la rilevazione dei proventi derivanti da mutui agevolati. Esempi esaustivi sono inclusi negli Esempi illustrativi dell’IPSAS 29). 751 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) 3. Anno 2: l’entità rileverà quanto segue (assumendo che l’entità successivamente valuti il mutuo agevolato al costo ammortizzato): Dr Passività Cr UM 356.910 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente UM 356.910 3/10 delle scuole costruito X UM 1.784.500 – UM 178.455 già rilevate) 4. Anno 3: l’entità rileverà quanto segue: Dr Passività Cr UM 356.910 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente (5/10 delle scuole costruito X UM 1.784.500 – UM 535.365 già rilevate) IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 752 UM 356.910 5. Anno 4: l’entità rileverà quanto segue: Dr Passività Cr UM 892.275 Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente UM 892.275 (Tutte le scuole costruite, 1.784.550 UM – 892.275 UM) Se il mutuo agevolato è stato concesso senza condizioni, alla rilevazione iniziale l’entità rileverebbe quanto segue: Dr Banca UM 6.000.000 Cr Finanziamento UM 4.215.450 Cr Proventi da operazioni sena corrispettivo equivalente UM 1.784.550 753 IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA SETTORE PUBBLICO PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) PROVENTI DA OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO EQUIVALENTE (IMPOSTE E TRASFERIMENTI) IPSAS 23 GUIDA APPLICATIVA 754