Regolamento 43^ - 1-4-2006 - 1-4-2016 TV IT0004041775
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Regolamento 43^ - 1-4-2006 - 1-4-2016 TV IT0004041775
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA 43^ EMISSIONE 06/04/2006-01/04/2016 TASSO VARIABILE Art. 1 - Importo e taglio dei titoli Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura 06/04/2006-01/04/2016 43^ emissione Tasso Variabile” è emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 7.500.000,00 (Settemilionicinquecentomila). Le obbligazioni non sono cartolarizzabili e sono emesse in regime di dematerializzazione, con taglio minimo di sottoscrizione di Euro 10.000,00 e successivi multipli di Euro 1.000,00 . Art. 2 - Prezzo di emissione Le obbligazioni sono emesse alla pari (100/100), oltre al rateo interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione. Art. 3 - Durata del prestito. Periodo di collocamento La durata del prestito è di nove anni e 360 giorni. Periodo di collocamento: dal 06/04/2006 al 29/09/2006, salvo chiusura anticipata per raggiungimento dell’ammontare complessivo. Il periodo di collocamento potrà essere prorogato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 4 - Data di godimento, interessi e cedole Il prestito ha godimento a partire dal 06/04/2006. Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse pagato in via posticipata e calcolato ad un tasso determinato secondo la seguente formula: Capitale * (Parametro di indicizzazione +/- eventuale spread) * tempo in giorni 36500 Le cedole sono pagabili in rate semestrali posticipate alle seguenti date: 01/10/2006; 01/04/2007; 01/10/2007; 01/04/2008; 01/10/2008; 01/04/2009; 01/10/2009; 01/04/2010; 01/10/2010; 01/04/2011; 01/10/2011; 01/04/2012; 01/10/2012; 01/04/2013; 01/10/2013; 01/04/2014; 01/10/2014; 01/04/2015; 01/10/2015; 01/04/2016. La prima cedola di interessi relativa al periodo 06/04/2006-01/10/2006 e riferita a 178 giorni conteggiati secondo l’anno civile sarà calcolata al tasso del 2,74% annuo lordo, corrispondente al tasso del 2,3975% annuo netto, dedotta la ritenuta d’imposta prevista dalla legge alla data del presente regolamento, come descritto all’art.7 . Le cedole successive saranno indicizzate al tasso Euribor 3 mesi/365 del quinto giorno lavorativo antecedente il giorno di godimento della cedola, arrotondato allo 0,05 più vicino. La quotazione dell’Euribor sarà rilevata sulle pagine del quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero rilevata sui principali quotidiani a diffusione nazionale. Qualora alla data di determinazione del parametro, stabilita come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo rilevare l’Euribor, si farà riferimento all’ultima quotazione disponibile, sempre relativa al dato comunicato dallo stesso quotidiano “Il Sole 24 Ore”, ovvero dai principali quotidiani a diffusione nazionale. Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi. Art. 5 - Servizio del prestito Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca emittente, che provvederà, a fronte della non materialità del titolo, all’accredito degli importi netti sulle posizioni di competenza della clientela. Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699 Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850 Trib. di Mondovì n. 474 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 41735- Cod. Fisc. e P.Iva 00167420041- Cab. 46820 - Cod. Abi 8833 - Iscr. Albo Naz. Banche Pagina 1 di 3 Art. 6 - Termini di prescrizione e di decadenza I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile. Art. 7 - Regime fiscale Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50% (art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi; art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art.68 del medesimo testo unico. L’imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997. Art. 8 - Rimborso Il rimborso ordinario verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un’unica soluzione, il 01/04/2016. Art. 9 – Facoltà di rimborso anticipato La banca emittente si riserva la facoltà, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta delle obbligazioni, di procedere al rimborso anticipato delle stesse, in concomitanza delle scadenze cedolari. La facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: qualora la media trimestrale del tasso Euribor 3 mesi/365 sia pari o superiore al 3,50%, nel mese relativo all’ultimo pagamento di interessi effettuato ed i due successivi. La media dei tassi sarà calcolata sulla base dei dati rilevati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in alternativa, dai principali quotidiani a diffusione nazionale. Il rimborso anticipato avverrà alla pari (100/100) e senza alcuna deduzione di spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato. Art. 10 - Garanzie Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38 . Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito. Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699 Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850 Trib. di Mondovì n. 474 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 41735- Cod. Fisc. e P.Iva 00167420041- Cab. 46820 - Cod. Abi 8833 - Iscr. Albo Naz. Banche Pagina 2 di 3 Art. 11 - Foglio informativo L’analisi dettagliata e relativa esposizione di caratteristiche strutturali, profili di rischio e rendimento della presente emissione è inserita nel Foglio Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria, che la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura consegna al sottoscrittore unitamente al presente regolamento al momento della richiesta di sottoscrizione. Art. 12 - Varie Tutte le comunicazioni dell’emittente Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, tranne quanto previsto dall’art. 4, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La sottoscrizione ovvero il successivo acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente il Foro definito dalle disposizioni del Codice Civile. Aderente al Fondo Nazionale di Tutela dei Depositanti Sede Legale: 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Via F. Vallauri 24 – Telefono 0172-659600 – Fax 0172-659699 Sede Amministrativa: 12030 Casalgrasso (CN) - Via Torino 34 - Telefono:(011) 9755811 - Fax (011) 9755850 Trib. di Mondovì n. 474 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 41735- Cod. Fisc. e P.Iva 00167420041- Cab. 46820 - Cod. Abi 8833 - Iscr. Albo Naz. Banche Pagina 3 di 3