13345/16 ADD 1 1 GIP 1B

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13345/16 ADD 1 1 GIP 1B
Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 3 novembre 2016
(OR. en)
13345/16
ADD 1
PV/CONS 50
ENV 662
CLIMA 142
PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
Oggetto:
3491ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (Ambiente),
tenutasi a Lussemburgo il 17 ottobre 2016
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IT
PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA 1
Pagina
PUNTI "A" (13125/16 PTS A 77)
1.
Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento
(CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti
delle aziende ferroviarie [prima lettura] ....................................................................................... 3
2.
Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento
(CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia [prima lettura] ..................................................................................... 3
3.
Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di
passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria [prima lettura] ................. 4
PUNTI "B" (13122/16 OJ CONS 49 ENV 651 CLIMA 138)
4.
Settori non ETS ............................................................................................................................ 5
5.
Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione sostenibile delle risorse idriche ................. 6
*
*
1
*
Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione
europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del
regolamento interno del Consiglio).
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DELIBERAZIONI LEGISLATIVE
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
PUNTI "A"
1.
Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il
regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la
normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie [prima lettura]
=
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio
12858/16 CODEC 1377 TRANS 373
11197/16 TRANS 296 CODEC 1056
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 12.10.2016
Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del
Consiglio. (Base giuridica: articoli 91 e 109 del TFUE).
2.
Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di
trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia [prima lettura]
=
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio
12859/16 CODEC 1378 TRANS 374
+ ADD 1
11198/16 TRANS 297 CODEC 1057
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 12.10.2016
Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del
Consiglio. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE).
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Dichiarazione della Germania
"La Germania si compiace dell'accordo raggiunto sulla proposta di modifica del regolamento
(CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia. Riguardo alle disposizioni sociali contenute nel summenzionato regolamento (si
vedano i considerando 16 e 17 nel regolamento (CE) n. 1370/2007 e l'articolo 4, paragrafi 5 e
6, nella versione vigente e nella versione modificata dalla proposta, incluso il nuovo
considerando), la Germania ritiene che in futuro, dopo che il regolamento sarà stato
modificato, gli Stati membri abbiano la facoltà - com'è avvenuto finora nel quadro della
legislazione in vigore - di adottare ulteriori disposizioni di diritto nazionale più ampie per dare
attuazione alle norme europee. Ciò comprende espressamente anche il diritto di adottare
disposizioni di diritto nazionale più vincolanti di quelle previste nel regolamento per
disciplinare il trasferimento del personale in caso di cambiamento dell'operatore. La Germania
ritiene che questa sua interpretazione giuridica sia confermata da corrispondenti osservazioni
formulate dalla Commissione europea e dalla presidenza (ad esempio nella 2581ª riunione del
Coreper (parte prima) del 13 aprile 2016)."
3.
Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto
nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
[prima lettura]
=
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del
Consiglio
12860/16 CODEC 1379 TRANS 375
+ ADD 1
11199/16 TRANS 298 CODEC 1058
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
+ ADD 1 COR 1 REV 2
approvato dal Coreper, parte prima, del 12.10.2016
Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294,
paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del
Consiglio. (Base giuridica: articolo 91 del TFUE).
Dichiarazione della Germania
"La Repubblica federale di Germania sostiene i compromessi raggiunti sul pilastro politico
del quarto pacchetto ferroviario, che continuano a consentire l'esistenza di sistemi integrati e
nel contempo prevedono una regolamentazione rigorosa ed efficace e la trasparenza dei flussi
finanziari.
La Repubblica federale di Germania ritiene importante sottolineare che l'articolo 7 quinquies
stabilisce le condizioni per il controllo dei trasferimenti finanziari, ad esempio in ordine al
pagamento di dividendi e crediti, e che il considerando 17 non apre alla possibilità di
disposizioni aggiuntive in tal senso.
Inoltre, la Repubblica federale di Germania interpreta l'articolo 7 quinquies e il considerando 18
nel senso che è possibile per i gestori dell'infrastruttura far pervenire al proprietario entrate e
dividendi direttamente o attraverso un'altra entità giuridica nell'ambito dell'impresa. Il concetto
di "proprietari dell'impresa", ai quali possono essere trasmesse le entrate di cui all'articolo 7
quinquies, va inteso in senso tale da comprendere non solo lo Stato in quanto proprietario
diretto dell'impresa di infrastruttura, bensì anche lo Stato in quanto proprietario finale."
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PUNTO "B"
4.
Settori non ETS
a)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le
riduzioni annuali vincolanti di emissioni di gas serra da parte degli Stati membri
dal 2021 al 2030 per garantire un'Unione dell'energia resiliente e rispettare gli
impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre
informazioni in materia di cambiamenti climatici [prima lettura]
Fascicolo interistituzionale: 2016/0231 (COD)
11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432
COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55
+ ADD 1
+ ADD 1 REV 1 (it, da)
+ REV 1 (it, da)
b)
=
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'inclusione
delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del
suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro per le
politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e che modifica il regolamento n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre
informazioni in materia di cambiamenti climatici [prima lettura]
Fascicolo interistituzionale: 2016/0230 (COD)
11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88
CODEC 1101 IA 56
+ ADD 1
Dibattito orientativo
12696/16 CLIMA 124 ENV 618 ENER 339 TRANS 366 AGRI 511
FORETS 50 COMPET 512 ECOFIN 852 ONU 107
CODEC 1338 IA 76
Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulle proposte della Commissione
summenzionate in base a una nota informativa e a due quesiti elaborati dalla presidenza, che
figurano nel doc. 12696/16. A seguito del dibattito, in cui hanno preso la parola tutte le
delegazioni, il presidente del Consiglio ha concluso dicendo che i loro contributi forniranno
validi orientamenti per le ulteriori discussioni sulle proposte.
13345/16 ADD 1
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IT
ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE
(Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
5.
Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione sostenibile delle risorse idriche
=
Adozione
12681/16 ENV 614 CLIMA 121 AGRI 508 IND 202 PROCIV 62
RELEX 802 MED 45 DEVGEN 208
Il Consiglio ha adottato le conclusioni summenzionate e ha svolto un dibattito pubblico sulla
gestione sostenibile delle risorse idriche.
Nel corso del dibattito i ministri hanno ribadito che le risorse idriche rimangono una priorità
assoluta dell'UE, sottolineandone l'importanza in quanto risorsa naturale limitata nonché il
ruolo strategico in termini ambientali, sanitari ed economici. Hanno espresso ampio sostegno
alle conclusioni, evidenziando la necessità di integrare gli obiettivi della politica in materia di
acque negli altri settori strategici pertinenti, quali l'agricoltura, la pesca, l'energia, i trasporti,
l'industria e la pianificazione territoriale. I ministri hanno invitato la Commissione a
coinvolgere tutti gli Stati membri, nonché le relative parti interessate, nel processo
preparatorio alla revisione della direttiva quadro sulle acque del 2019. Pur riconoscendo che
le sfide in materia di acqua sono differenti nei diversi Stati membri dell'UE e che pertanto
questi ultimi devono godere di una certa flessibilità nella scelta delle misure volte a
conseguire gli obiettivi della politica in materia di acque, i ministri e il commissario Vella
hanno convenuto sulla necessità di mantenere un quadro giuridico rigoroso ed un alto livello
di ambizione dei pertinenti obiettivi strategici per il periodo successivo al 2027.
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