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FORUM PA 2006 “ Sicurezza e salute dei lavoratori
del comune e della provincia” Roma 11 maggio 2006
Metodi, criteri e qualità della
formazione dei Responsabili del SPP
Patrizia Serranti – SPP CNR Bologna
Principi di Prevenzione CECA (1967)
…4) “per tutte le azioni di sicurezza è essenziale che la
Direzione dell’impresa ed i vari reparti di quest’ultima
possano avvalersi dei consigli di un servizio
specializzato di sicurezza posto direttamente alle
dipendenze della Direzione, senza che ciò esoneri gli
stessi reparti dai propri obblighi fondamentali al riguardo”
Direttiva 89/391 CEE
Art.7 :“……il datore di lavoro designa uno o più lavoratori
per occuparsi delle attività di prevenzione dei rischi
professionali nell’impresa e/o stabilimento” ed inoltre
“….in ogni caso : i lavoratori designati devono possedere
le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti…..”
– “… le persone o servizi esterni consultati devono
possedere attitudini necessarie e disporre dei mezzi
professionali richiesti…”
626 OLD capo II art. 8
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio
in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie
e disporre di mezzi e di tempo adeguati per
lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
4, Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro deve
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione – omissis –
8,
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate”
Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Quinta sezionenella causa C-49/00 fra la Commissione delle Comunità
Europee e la Repubblica Italiana ha sentenziato il 15
novembre 2001
Condanna dell’Italia per errato recepimento della Direttiva
89/391/CEE art. 7 nn. 3,5,e 8, non avendo definito le
capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso
le persone responsabili delle attività di protezione e di
prevenzione dei rischi professionali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Attitudine
Disposizione innata per certe attività; insieme della capacità e abilità
necessarie per svolgere un’attività professionale (Vocabolario G.
Devoto- G.C. Oli)
Capacità
Possibilità propria di un soggetto
(Vocabolario G. Devoto- G.C. Oli)
di
effettuare
qualcosa
Ambiente
Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprende l’aria, l’aria,
l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora , la fauna, gli esseri umani e
le loro interrelazioni (UNI EN ISO 14001:1996)
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni).
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative.
QUALE FORMAZIONE
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
o esterni).
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi
di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
GLI ENTI DI FORMAZIONE
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dall‘ amministrazione della Difesa, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori
possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
SPECIFICITA’ della FORMAZIONE per RSPP
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali.
FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni).
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
•sapere (conoscenze)
•saper fare (atteggiamenti facilitanti)
•saper essere (abilità pratiche)
Aree di competenza / azione del RSPP e del
SPP:
Area gestionale e organizzativa
Area Tecnica
Area della Comunicazione
Comunicative
la funzione appare evolversi verso la promozione
e lo sviluppo della cultura della prevenzione con
azioni di supporto per l’efficacia del
coordinamento interno del SPP e del personale
da coinvolgere nella valutazione dei rischi
per le attività di consultazione, informazione e
formazione
organizzative
intese come capacità di adottare comportamenti
organizzativi efficaci cioè quei comportamenti in
grado di trasferire all’organizzazione aziendale
nel modo più efficace il patrimonio specialistico di
cui si è portatori
economiche, gestionali
Valutazione costi/benefici dei provvedimenti di
sicurezza e prevenzione, etc
GESTIONE INTEGRATA
MC
Struttura
organizzativa
della P.A.
Datore di Lavoro
SPP
Formatori
Dirigenti
Preposti
Risorse Umane
Ufficio Tecnico
………………..
RLS e Lavoratori
Consiglio di Direzione
GESTIONE INTEGRATA & DVR
Documento di Valutazione dei Rischi come strumento
della Gestione Integrata della Sicurezza per:
•Favorire la pianificazione della prevenzione
•Favorire l’interazione tra i soggetti incaricati
dell’attività di prevenzione e le funzioni aziendali
(come da Indirizzi per la Redazione del DVR – Regione Lombardia 2004)
GESTIONE INTEGRATA & DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi costituisce uno
degli strumenti per la Gestione Integrata della Sicurezza
in quanto in esso trovano spazio:
•sintesi di differenti punti di vista conseguenti al confronto
•un linguaggio comune
•strumento unico di lavoro
•espressione di interazione
•programmi di intervento e tempistiche condivise
GESTIONE INTEGRATA & FORMAZIONE
La formazione su salute e sicurezza deve coerentemente muoversi
sui diversi piani dell’apprendimento:
• delle conoscenze
• delle capacità
• della motivazione.
Non esiste una separazione rigida nelle competenze cognitivomentali e quelle legate alla destrezza operativa (è un grave errore
metodologico presumere di fare apprendere comportamenti
‘corretti’ senza agire sui processi cognitivi di attribuzione di
significato che i destinatari della formazione metteranno in atto e
senza collocare il rapporto tra conoscenze e comportamento
effettivo in un quadro motivazionale).
GESTIONE INTEGRATA & FORMAZIONE
Occorre una formazione che fornisca a ogni destinatario buone
ragioni (conoscenze, capacità e motivazione) per ‘scegliere’ di
assumere nella parte discrezionale del proprio ruolo i
comportamenti più adeguati alla tutela della salute e della
sicurezza propria e dei colleghi.
L’attenzione alla motivazione implica considerare come il
processo formativo specifico su salute e sicurezza si collochi nel
più ampio contesto della formazione e comunicazione
organizzativa.
Quali competenze per l’ RSPP?
Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro
e delega al Governo in materia di sorveglianza sanitaria” n. 1047
“Art. 2.(Requisiti) 1. Il responsabile del servizio di prevenzione
e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio,
conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale,
organizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in
particolare, dei seguenti requisiti:
a) competenza tecnica nel campo specifico dell’attività
svolta dal datore di lavoro;
b) conoscenza della normativa e delle tecniche di
prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia,
igiene del lavoro, prevenzione incendi, protezione ambientale;
Quali competenze per l’ RSPP?
c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei
rischi, di individuazione delle misure di sicurezza
tecniche, organizzative e procedurali e di verifica
dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo delle misure di
sicurezza adottate, nonchè, ove necessario, in relazione
alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità
dell’attività svolta, capacità di scegliere ed organizzare i
soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per
l’individuazione e progettazione dei provvedimenti;
d) capacità organizzative necessarie per definire una politica aziendale
riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie
riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani
che incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le
misure di sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e
le registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove
necessario in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità
dell’attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie per
realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel
quale siano definite le politiche e le strategie dell’azienda,
l’articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli
strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli
obiettivi della prevenzione;
e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione
e formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.
Il testo della bozza inerente il percorso formativo è da
tempo nota e consta di tre moduli definiti A,B,C.
• Il modulo A di 28 ore costituisce la parte normativa
• Il modulo C di 24 ore è specifico per il RSPP
• Il modulo B costituirebbe la parte specifica per i
diversi contesti ”aziendali” e varia dalle 12 alle 68 ore.
• Per la Pubblica Amministrazione il modulo B consta di
24 ore, quindi un nuovo addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione per una P.A. dovrà
frequentare 52 ore di corso a cui si aggiungeranno 24
ore del modulo C per il Responsabile del SPP
valutazione dell’apprendimento
->test, colloqui individuali, simulazioni di ruolo
->verifiche intermedie e finali dei vari moduli formativi.
• Il problema dell’adattare le metodologie formative
all’aula, dell’efficacia ed efficienza del sistema
formativo, della qualità dell’ente di formazione,
della misurazione dell’apprendimento in termini
scientifici tramite metodi validati è solo accennato
• è totalmente assente il tirocinio o stage formativo
che rappresenterebbe un sistema di
professionalizzazione di maggior efficacia.
Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità”
1. Livello minimo di legge (tutti i
soggetti autorizzati)
2. Livello di qualità (ulteriori
parametri oltre il minimo di legge)
3. Livello di Eccellenza (ulteriori
parametri oltre il minimo di qualità)
Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità”
1. Livello minimo di legge (tutti i
soggetti autorizzati)
2. Livello di qualità (ulteriori
parametri oltre il minimo di legge)
3. Livello di Eccellenza (ulteriori
parametri oltre il minimo di qualità)
Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità”
Parametri
1. Soggetto Formatore (credibilità)
2. Soggetto Formatore (organizzazione)
3. Modulo “A”
4. Modulo “B”
5. Modulo “C”
Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità”
• Soggetto Formatore = 100 punti
(55 credibilità + 45 organizzazione)
• Modulo “A” = 75 punti + 25
• Modulo “B” = 100 punti
• Modulo “C” = 75 punti + 25
Decreto 195/03 eppur si muove!
ATTIVAZIONE CORSI
↕
1.a NOVITA’
¾ REGIONE LOMBARDIA
ha APPROVATO la
CIRCOLARE n. 13 SAN 06
GIA’ OPERATIVA
Decreto 195/03 è sanzionato!
RICORDARSI sempre che:
¾ il Datore di lavoro: è sanzionato
combinato disposto Art. 4, c. 4, a) e b) Art. 8 e 8bis
¾ RSPP e ASPP decadono dall’incarico
(o non possono essere più nominati)
Se non sono rispettati requisiti e
capacità professionali oggi previste
GRAZIE!!!!
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