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FORUM PA 2006 “ Sicurezza e salute dei lavoratori del comune e della provincia” Roma 11 maggio 2006 Metodi, criteri e qualità della formazione dei Responsabili del SPP Patrizia Serranti – SPP CNR Bologna Principi di Prevenzione CECA (1967) …4) “per tutte le azioni di sicurezza è essenziale che la Direzione dell’impresa ed i vari reparti di quest’ultima possano avvalersi dei consigli di un servizio specializzato di sicurezza posto direttamente alle dipendenze della Direzione, senza che ciò esoneri gli stessi reparti dai propri obblighi fondamentali al riguardo” Direttiva 89/391 CEE Art.7 :“……il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell’impresa e/o stabilimento” ed inoltre “….in ogni caso : i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti…..” – “… le persone o servizi esterni consultati devono possedere attitudini necessarie e disporre dei mezzi professionali richiesti…” 626 OLD capo II art. 8 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. 4, Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro deve avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione – omissis – 8, Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate” Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Quinta sezionenella causa C-49/00 fra la Commissione delle Comunità Europee e la Repubblica Italiana ha sentenziato il 15 novembre 2001 Condanna dell’Italia per errato recepimento della Direttiva 89/391/CEE art. 7 nn. 3,5,e 8, non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Attitudine Disposizione innata per certe attività; insieme della capacità e abilità necessarie per svolgere un’attività professionale (Vocabolario G. Devoto- G.C. Oli) Capacità Possibilità propria di un soggetto (Vocabolario G. Devoto- G.C. Oli) di effettuare qualcosa Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprende l’aria, l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora , la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni (UNI EN ISO 14001:1996) Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. QUALE FORMAZIONE Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. GLI ENTI DI FORMAZIONE Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall‘ amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. SPECIFICITA’ della FORMAZIONE per RSPP Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. FORMAZIONE PERMANENTE Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. •sapere (conoscenze) •saper fare (atteggiamenti facilitanti) •saper essere (abilità pratiche) Aree di competenza / azione del RSPP e del SPP: Area gestionale e organizzativa Area Tecnica Area della Comunicazione Comunicative la funzione appare evolversi verso la promozione e lo sviluppo della cultura della prevenzione con azioni di supporto per l’efficacia del coordinamento interno del SPP e del personale da coinvolgere nella valutazione dei rischi per le attività di consultazione, informazione e formazione organizzative intese come capacità di adottare comportamenti organizzativi efficaci cioè quei comportamenti in grado di trasferire all’organizzazione aziendale nel modo più efficace il patrimonio specialistico di cui si è portatori economiche, gestionali Valutazione costi/benefici dei provvedimenti di sicurezza e prevenzione, etc GESTIONE INTEGRATA MC Struttura organizzativa della P.A. Datore di Lavoro SPP Formatori Dirigenti Preposti Risorse Umane Ufficio Tecnico ……………….. RLS e Lavoratori Consiglio di Direzione GESTIONE INTEGRATA & DVR Documento di Valutazione dei Rischi come strumento della Gestione Integrata della Sicurezza per: •Favorire la pianificazione della prevenzione •Favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell’attività di prevenzione e le funzioni aziendali (come da Indirizzi per la Redazione del DVR – Regione Lombardia 2004) GESTIONE INTEGRATA & DVR Il Documento di Valutazione dei Rischi costituisce uno degli strumenti per la Gestione Integrata della Sicurezza in quanto in esso trovano spazio: •sintesi di differenti punti di vista conseguenti al confronto •un linguaggio comune •strumento unico di lavoro •espressione di interazione •programmi di intervento e tempistiche condivise GESTIONE INTEGRATA & FORMAZIONE La formazione su salute e sicurezza deve coerentemente muoversi sui diversi piani dell’apprendimento: • delle conoscenze • delle capacità • della motivazione. Non esiste una separazione rigida nelle competenze cognitivomentali e quelle legate alla destrezza operativa (è un grave errore metodologico presumere di fare apprendere comportamenti ‘corretti’ senza agire sui processi cognitivi di attribuzione di significato che i destinatari della formazione metteranno in atto e senza collocare il rapporto tra conoscenze e comportamento effettivo in un quadro motivazionale). GESTIONE INTEGRATA & FORMAZIONE Occorre una formazione che fornisca a ogni destinatario buone ragioni (conoscenze, capacità e motivazione) per ‘scegliere’ di assumere nella parte discrezionale del proprio ruolo i comportamenti più adeguati alla tutela della salute e della sicurezza propria e dei colleghi. L’attenzione alla motivazione implica considerare come il processo formativo specifico su salute e sicurezza si collochi nel più ampio contesto della formazione e comunicazione organizzativa. Quali competenze per l’ RSPP? Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro e delega al Governo in materia di sorveglianza sanitaria” n. 1047 “Art. 2.(Requisiti) 1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale, organizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti: a) competenza tecnica nel campo specifico dell’attività svolta dal datore di lavoro; b) conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro, prevenzione incendi, protezione ambientale; Quali competenze per l’ RSPP? c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali e di verifica dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo delle misure di sicurezza adottate, nonchè, ove necessario, in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità dell’attività svolta, capacità di scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per l’individuazione e progettazione dei provvedimenti; d) capacità organizzative necessarie per definire una politica aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonchè, ove necessario in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla pericolosità dell’attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel quale siano definite le politiche e le strategie dell’azienda, l’articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi della prevenzione; e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso. Il testo della bozza inerente il percorso formativo è da tempo nota e consta di tre moduli definiti A,B,C. • Il modulo A di 28 ore costituisce la parte normativa • Il modulo C di 24 ore è specifico per il RSPP • Il modulo B costituirebbe la parte specifica per i diversi contesti ”aziendali” e varia dalle 12 alle 68 ore. • Per la Pubblica Amministrazione il modulo B consta di 24 ore, quindi un nuovo addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per una P.A. dovrà frequentare 52 ore di corso a cui si aggiungeranno 24 ore del modulo C per il Responsabile del SPP valutazione dell’apprendimento ->test, colloqui individuali, simulazioni di ruolo ->verifiche intermedie e finali dei vari moduli formativi. • Il problema dell’adattare le metodologie formative all’aula, dell’efficacia ed efficienza del sistema formativo, della qualità dell’ente di formazione, della misurazione dell’apprendimento in termini scientifici tramite metodi validati è solo accennato • è totalmente assente il tirocinio o stage formativo che rappresenterebbe un sistema di professionalizzazione di maggior efficacia. Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità” 1. Livello minimo di legge (tutti i soggetti autorizzati) 2. Livello di qualità (ulteriori parametri oltre il minimo di legge) 3. Livello di Eccellenza (ulteriori parametri oltre il minimo di qualità) Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità” 1. Livello minimo di legge (tutti i soggetti autorizzati) 2. Livello di qualità (ulteriori parametri oltre il minimo di legge) 3. Livello di Eccellenza (ulteriori parametri oltre il minimo di qualità) Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità” Parametri 1. Soggetto Formatore (credibilità) 2. Soggetto Formatore (organizzazione) 3. Modulo “A” 4. Modulo “B” 5. Modulo “C” Progetto CIIP “Corsi RSPP di qualità” • Soggetto Formatore = 100 punti (55 credibilità + 45 organizzazione) • Modulo “A” = 75 punti + 25 • Modulo “B” = 100 punti • Modulo “C” = 75 punti + 25 Decreto 195/03 eppur si muove! ATTIVAZIONE CORSI ↕ 1.a NOVITA’ ¾ REGIONE LOMBARDIA ha APPROVATO la CIRCOLARE n. 13 SAN 06 GIA’ OPERATIVA Decreto 195/03 è sanzionato! RICORDARSI sempre che: ¾ il Datore di lavoro: è sanzionato combinato disposto Art. 4, c. 4, a) e b) Art. 8 e 8bis ¾ RSPP e ASPP decadono dall’incarico (o non possono essere più nominati) Se non sono rispettati requisiti e capacità professionali oggi previste GRAZIE!!!! [email protected]