Polizza di responsabilità civile patrimoniale
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Polizza di responsabilità civile patrimoniale
G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE “PATRIMONIALE” Definizione di Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e: Predispone e sottoscrive il progetto Dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori Esegue il collaudo statico dell’opera Svolge la funzione di Responsabile del Procedimento o di Supporto al Responsabile del Procedimento Svolge la funzione di Verifica e validazione dei progetti Ricopre la qualifica di Datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 Qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, allo Stato, compreso l’Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere o una Società pubblica, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto di decisioni definitive emesse da qualsiasi Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in relazione allo svolgimento della propria attività professionale Definizione di Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato 1 G P A o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno all’Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato Definizione di Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico Rischi esclusi dall'assicurazione a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo l’attività di rappresentanza c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni; d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione g) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data d’inizio della Durata del Contratto i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato 2 G P A Definizione di Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa Assicurazione prestata nella forma “CLAIMS MADE”: copre i sinistri che hanno luogo per la prima volta durante il periodo di assicurazione e siano notificati agli assicuratori durante lo stesso periodo Assicurazione “Claims made” - Retroattività L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia e non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. Definizione di Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto Garanzia Postuma L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia Altresì, nei confronti dell’Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e 3 G P A derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Definizione di Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Definizione di Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. Definizione di Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. 4 G P A COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI D. LGS. 163/2006 Art. 90. (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) Comma 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Art. 111. (Garanzie che devono prestare i progettisti) 1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Art. 112. (Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori) 4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. 5 G P A D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Art. 57. Garanzie 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro; b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto. 6 G P A TUTELA LEGALE CCNL Enti locali – Art.28 – Patrocinio legale 1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1 (RC). Valutare l’opportunità di stipulare una polizza “personale” per le fattispecie non rientranti nel citato disposto. GPA SpA Massimiliano Ghiggi 7