Polizza di responsabilità civile patrimoniale

Transcript

Polizza di responsabilità civile patrimoniale
G P A
LE COPERTURE ASSICURATIVE
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE “PATRIMONIALE”
Definizione di Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o
comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico
professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e:
Predispone e sottoscrive il progetto
Dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori
Esegue il collaudo statico dell’opera
Svolge la funzione di Responsabile del Procedimento o di Supporto al
Responsabile del Procedimento
Svolge la funzione di Verifica e validazione dei progetti
Ricopre la qualifica di Datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n.
81/2008
Qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di
Appartenenza che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in
vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della
Pubblica Amministrazione
Oggetto dell'assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi
L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per
danni cagionati a terzi, allo Stato, compreso l’Ente di Appartenenza e la Pubblica
Amministrazione in genere o una Società pubblica, in conseguenza di atti od
omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato
stesso debba rispondere ai sensi di legge.
Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile
L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare per danni involontariamente cagionati a terzi per effetto di decisioni definitive
emesse da qualsiasi Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti in relazione allo
svolgimento della propria attività professionale
Definizione di Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante
sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato
1
G P A
o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato
un danno all’Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla
Pubblica Amministrazione o allo Stato
Definizione di Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità
Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato quando agisca quale “agente
contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Rischi esclusi dall'assicurazione
a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o
la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la
fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente
Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata,o amministratore
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o
collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo
l’attività di rappresentanza
c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;
d) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con
provvedimento definitivo dell’autorità competente
e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in
generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di
qualsiasi tipo
f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli,
rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità
Civile di cui al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva normativa di attuazione
g) fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima della data
d’inizio della Durata del Contratto
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano
inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di
errore professionale da parte dell’Assicurato
j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di
radioattività
k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti
di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare,
tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
2
G P A
Definizione di Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima
volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale
viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale
gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve
un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per
Responsabilità Amministrativa
Assicurazione prestata nella forma “CLAIMS MADE”: copre i sinistri che hanno
luogo per la prima volta durante il periodo di assicurazione e siano notificati agli
assicuratori durante lo stesso periodo
Assicurazione “Claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che
abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano
regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di
Efficacia e non siano già noti all’Assicurato o già sottoposti all’esame della Corte dei
Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile
l’Assicurato dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha
ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro
quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per
giusta causa.
Definizione di Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di
retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto
Garanzia Postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di
garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del
Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il
Periodo di Efficacia
Altresì, nei confronti dell’Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi
dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo
diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un
periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal
servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e
3
G P A
derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia
quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per
giusta causa.
Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze
sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa
contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito
in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un
quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non
siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di
giustizia penale.
Definizione di Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione
economica.
Definizione di Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi
conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Definizione di Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che
non sia conseguenza di Danni Materiali.
4
G P A
COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI
D. LGS. 163/2006
Art. 90. (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici)
Comma 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero,
a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Art. 111. (Garanzie che devono prestare i progettisti)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di
gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le
varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e
per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
Art. 112. (Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori)
4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di
accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa
al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di
verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale
copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per
intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro
economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere
entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario,
qualora questi sia soggetto esterno.
5
G P A
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Art. 57. Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere
durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000
euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1,
lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000
euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di
particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro
fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una
polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata
attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
6
G P A
TUTELA LEGALE
CCNL Enti locali – Art.28 – Patrocinio legale
1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di
un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente
per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento
dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo
assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa
grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni
stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi
dell’art. 43, comma 1 (RC).
Valutare l’opportunità di stipulare una polizza “personale” per le fattispecie non
rientranti nel citato disposto.
GPA SpA
Massimiliano Ghiggi
7