UBS (Lux) SICAV 3

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UBS (Lux) SICAV 3
UBS (Lux) SICAV 3
Società d'investimento di diritto lussemburghese (la "Società")
Aprile 2011
Prospetto informativo
L’acquisto di azioni della Società avviene sulla base del presente prospetto informativo, dei prospetti semplificati, se
non ancora sostituiti dai Key Investor Information (i "KII"), dell’ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della
successiva relazione semestrale.
Sono valide esclusivamente le informazioni contenute nel prospetto informativo e in uno dei documenti citati nel
prospetto informativo.
L'indicazione in merito all'eventuale quotazione di un comparto della Società alla borsa di Lussemburgo è disponibile
presso l'amministrazione centrale o sul sito Internet della borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu).
Per l'emissione e il rimborso di azioni della Società si applicano le disposizioni in vigore nel relativo paese. La Società
mantiene la riservatezza su tutte le informazioni riguardanti gli investitori, ad eccezione dei casi in cui la divulgazione
sia prescritta da norme di legge o sulla vigilanza.
Le azioni di questa Società non possono essere vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Le azioni di questa Società non possono essere offerte, vendute o consegnate a cittadini statunitensi o a persone
residenti negli Stati Uniti e/o ad altre persone fisiche o giuridiche i cui redditi e/o ricavi, a prescindere dalla loro
provenienza, siano soggetti all'imposta sul reddito statunitense, e nemmeno a persone che siano soggetti statunitensi
ai sensi del Regulation S dell'US Securities Act del 1933 e/o dell'US Commodity Exchange Act, nelle rispettive versioni
vigenti.
Applicabilità delle disposizioni del presente prospetto informativo
A partire dal 1° luglio 2011, la Società dovrà conformarsi alle direttive della legge 17 dicembre 2010 relativa agli
organismi d'investimento collettivo nella versione vigente (la "Legge del 2010").
Fino al 30 giugno 2011 qualsivoglia riferimento alla Legge del 2010 nel presente prospetto informativo dovrà
intendersi come riferimento ai corrispondenti articoli della Legge 20 dicembre 2002 emendata sugli organismi
d'investimento collettivo (la "Legge del 2002").
In seguito all'assoggettamento della Società alla Legge del 2010, i prospetti semplificati dei comparti verranno
sostituiti, previo periodo di transizione, dai KII. Fino al momento della sostituzione dei prospetti semplificati con i KII,
qualsivoglia riferimento ai KII nel presente prospetto informativo va inteso come riferimento ai prospetti informativi
semplificati. Qualora in un paese di distribuzione della Società fossero ancora richiesti i prospetti semplificati o i
documenti corrispondenti, i riferimenti ai KII saranno da intendersi come riferimenti ai prospetti semplificati anche
dopo la data della sostituzione.
Gestione e amministrazione
Sede legale
33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P. 91, L-2010 Luxembourg
Consiglio di amministrazione della Società
Presidente
Robert Süttinger,
Managing Director,
UBS AG,
Basel e Zürich
Membri
Michael Kehl,
Executive Director,
UBS AG,
Basel e Zürich
Gilbert Schintgen,
Managing Director,
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Aloyse Hemmen,
Executive Director,
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Società di gestione
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxemburg 154.210 (la "Società di gestione").
La Società di gestione è stata costituita a Lussemburgo in data 1° luglio 2010 sotto forma di società per azioni con
durata illimitata. La sede sociale si trova in 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.
Lo statuto della Società di gestione è stato pubblicato mediante avviso di deposito nel "Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations" (il "Mémorial") in data 16 agosto 2010.
La versione consolidata dello statuto è depositata per consultazione presso il registro del commercio e delle imprese
(Registre de Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo. L'oggetto sociale della Società di gestione consiste, inter alia,
nella gestione di organismi d'investimento collettivo di diritto lussemburghese nonché nelle attività di emissione e
rimborso di quote relativamente a questi prodotti. Al momento dell'attuale versione del prospetto, la Società gestisce i
seguenti fondi d'investimento sotto forma di Fonds Commun de Placement (FCP): Focused Fund, UBS (Lux) Bond Fund,
UBS (Lux) Emerging Economies Fund, UBS (Lux) Equity Fund, UBS (Lux) Institutional Fund, UBS (Lux) Islamic Fund, UBS
(Lux) Medium Term Bond Fund, UBS (Lux) Money Market Fund, UBS (Lux) Money Market Invest, UBS (Lux) Strategy
Fund, UBS Sector Portfolio. Il capitale proprio della Società di gestione ammonta a EUR 10.000.000 ed è stato
interamente versato.
Consiglio di amministrazione della Società di gestione
Presidente
Andreas Schlatter,
Group Managing Director,
UBS AG,
Basel e Zürich
Membri
Tim Blackwell,
Managing Director,
UBS AG, Paris
Mario Cueni,
Group Managing Director,
UBS AG,
Basel e Zürich
Martin Thommen,
Managing Director,
UBS AG, Basel e Zürich
Gilbert Schintgen,
Managing Director,
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Christian Eibel,
Executive Director,
UBS AG,
Basel e Zürich
Direzione della Società di gestione
Gilbert Schintgen,
Membri
Managing Director,
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Christel Müller,
Executive Director,
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Gestori di portafoglio
UBS AG, UBS Global Asset Management, Zürich, Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich.
Il gestore del portafoglio è incaricato della gestione del portafoglio titoli sotto la sorveglianza e la responsabilità della
Società di amministrazione ed effettua tutte le relative operazioni nel rispetto dei limiti d'investimento indicati.
Le entità di gestione del portafoglio di UBS Global Asset Management possono trasferire i propri mandati, del tutto o
in parte, a gestori del portafoglio di UBS Global Asset Management ad esse collegati. In ogni caso il gestore del
portafoglio sopra indicato, incaricato dalla Società, mantiene comunque la responsabilità.
2
Raggruppamento di valori patrimoniali
Al fine di garantire una gestione efficiente, la Società potrà autorizzare il raggruppamento interno e/o la gestione
congiunta/pooling dei valori patrimoniali di determinati comparti. In tal caso, i valori patrimoniali di diversi comparti
saranno gestiti congiuntamente e ad essi si farà riferimento con il termine "pool". Tali "pool", tuttavia, sono utilizzati
esclusivamente per la gestione interna, non rappresentano unità distinte e non sono accessibili direttamente agli
azionisti.
Pooling
La Società potrà investire e amministrare, in tutto o in parte, il patrimonio di due o più comparti (detti a tal fine
"comparti partecipanti") sotto forma di pool. Tale pool di valori patrimoniali si ottiene trasferendo da ciascuno dei
comparti partecipanti liquidità o altre attività (a condizione che queste ultime siano conformi alla politica
d'investimento del pool interessato). In seguito la Società potrà effettuare di volta in volta ulteriori trasferimenti nei
singoli pool. Allo stesso modo, i valori patrimoniali potranno essere ritrasferiti in ciascun comparto partecipante fino a
concorrenza dell'entità della sua partecipazione.
Nell'ambito di un pool di valori patrimoniali, la quota di ciascun comparto partecipante viene valutata sulla base di
unità fittizie di pari valore. Al momento della costituzione del pool, la Società fisserà il valore iniziale delle unità fittizie
(nella valuta che riterrà più idonea) e assegnerà a ciascun comparto partecipante un numero di unità fittizie dal valore
complessivo equivalente alle liquidità (o agli altri valori patrimoniali) conferiti da tale comparto nel pool.
Successivamente il valore delle unità fittizie sarà determinato dividendo il patrimonio netto del pool per il numero delle
unità fittizie esistenti.
Ogni ulteriore conferimento o prelevamento di liquidità o di valori patrimoniali nell'ambito di un pool determina un
aumento o una diminuzione del numero di unità fittizie assegnate a ciascun comparto partecipante, pari al rapporto
tra le liquidità o i valori patrimoniali conferiti o prelevati e il valore corrente della partecipazione del rispettivo comparto
al pool. Qualora avvenga un conferimento di liquidità nel pool, a quest'ultimo sarà sottratta a fini di calcolo la somma
che la Società riterrà adeguata per tenere conto degli eventuali oneri fiscali relativi all'investimento di tali mezzi liquidi e
dei costi connessi alle negoziazioni e alle acquisizioni. In caso di prelievo di liquidità può essere effettuata un'analoga
riduzione al fine di tenere conto degli eventuali costi connessi alla vendita di titoli o di altri valori patrimoniali del pool.
I dividendi, gli interessi e le altre forme di distribuzione di proventi inerenti ai valori patrimoniali di un pool vengono
imputati al pool interessato e determinano un incremento del patrimonio netto di quest'ultimo. In caso di liquidazione
della Società i valori patrimoniali di un pool vengono assegnati ai comparti partecipanti in rapporto alle rispettive
partecipazioni nel pool stesso.
Gestione congiunta
Al fine di ridurre i costi amministrativi e di esercizio e ottenere al contempo una maggiore diversificazione degli
investimenti, la Società può decidere di gestire, in tutto o in parte, i valori patrimoniali di uno o più comparti insieme a
valori patrimoniali assegnati ad altri comparti o appartenenti ad altri organismi d'investimento collettivo. Nei paragrafi
che seguono, l'espressione "entità gestite congiuntamente" indica la Società, tutti i suoi comparti e tutti i soggetti
con i quali o tra i quali sussiste un accordo di gestione congiunta; l'espressione "valori patrimoniali gestiti
congiuntamente" si riferisce alla totalità dei valori patrimoniali delle suddette entità che in base all'accordo sopra
menzionato sono gestiti in maniera congiunta.
Nell'ambito dell'accordo di gestione congiunta, il rispettivo gestore del portafoglio è autorizzato ad adottare, su base
consolidata, decisioni che influiscono sulla composizione del portafoglio della Società e dei suoi comparti per conto
delle entità gestite congiuntamente in relazione agli investimenti (inclusa la cessione di questi ultimi). Nell'ambito della
gestione congiunta, ciascuna entità detiene una quota del patrimonio complessivo corrispondente alla partecipazione
del proprio patrimonio netto rispetto al totale dei valori patrimoniali gestiti congiuntamente. Tale partecipazione pro
quota (a questo scopo definita "Rapporto di partecipazione") vale per tutte le categorie degli investimenti detenuti
o acquisiti nell'ambito della gestione congiunta. Le decisioni relative agli investimenti e/o alla cessione di attività non
influenzano in alcun modo tale rapporto di partecipazione e i successivi investimenti vengono assegnati alle entità
gestite congiuntamente in base allo stesso rapporto. In caso di vendita di valori patrimoniali, questi ultimi vengono
detratti dai valori patrimoniali gestiti congiuntamente e detenuti dalle singole entità in maniera proporzionale.
In caso di nuove sottoscrizioni in una delle entità gestite congiuntamente, i relativi proventi vengono ripartiti tra le
entità gestite congiuntamente in base al nuovo rapporto di partecipazione determinato dall'incremento del patrimonio
netto dell'entità interessata dalle nuove sottoscrizioni, e il volume degli investimenti viene modificato tramite il
trasferimento di valori patrimoniali da un'entità all'altra, al fine di adeguarlo ai mutati rapporti di partecipazione.
Analogamente, in caso di rimborsi in una delle entità gestite congiuntamente, i mezzi liquidi necessari ad effettuare tali
rimborsi vengono prelevati dalle entità in gestione congiunta in base al nuovo rapporto di partecipazione determinato
dalla diminuzione del patrimonio netto dell'entità oggetto dei rimborsi; in tal caso, il volume globale degli investimenti
viene di volta in volta adeguato ai mutati rapporti di partecipazione.
Si informano gli azionisti che, per effetto di un accordo di gestione congiunta, la composizione del patrimonio di un
comparto può essere influenzata da avvenimenti riguardanti altre entità gestite congiuntamente, ad esempio
sottoscrizioni e rimborsi, a meno che la Società oppure gli agenti incaricati dalla Società non adottino provvedimenti
straordinari. Pertanto, in assenza di altre variazioni, le sottoscrizioni ricevute da una delle entità gestite congiuntamente
a un comparto determinano un aumento della riserva di liquidità di tale comparto. Viceversa, i rimborsi effettuati da
una delle entità gestite congiuntamente a un comparto comportano una riduzione della riserva di liquidità di tale
comparto. Le sottoscrizioni e i rimborsi possono tuttavia essere effettuati su un conto speciale aperto in riferimento a
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ciascuna entità gestita congiuntamente al di fuori dell'accordo di gestione congiunta e sul quale dovranno essere
eseguite le transazioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi. Considerata da un lato la possibilità di registrare un
numero elevato di sottoscrizioni e rimborsi sui citati conti speciali, e dall'altro l'eventualità che la Società, o uno degli
agenti da essa incaricati, decidano in qualsiasi momento di porre fine alla partecipazione del comparto all'accordo di
gestione congiunta, il comparto interessato può decidere di non effettuare ridistribuzioni nell'ambito del proprio
portafoglio qualora esse pregiudichino gli interessi della Società, dei suoi comparti e degli azionisti.
Nel caso in cui una variazione nella composizione del portafoglio della Società o di uno o più comparti dovuta a
rimborsi, al pagamento di commissioni o spese imputabili a una delle entità gestite congiuntamente (e di conseguenza
non ascrivibili alla Società o al rispettivo comparto) possa determinare una violazione dei limiti d'investimento relativi
alla Società o al comparto stesso, i valori patrimoniali interessati verranno esclusi dall'accordo di gestione congiunta
prima che intervenga la variazione nel portafoglio in modo che non subiscano gli effetti degli adeguamenti derivanti da
tale variazione.
I valori patrimoniali di ciascun comparto in gestione congiunta saranno gestiti unicamente insieme a valori patrimoniali
che presentano gli stessi obiettivi d'investimento applicabili nell'ambito della gestione congiunta al fine di garantire che
le decisioni d'investimento rispettino, sotto tutti i punti di vista, la politica d'investimento dei comparti interessati.
Nell'ambito della gestione congiunta i valori patrimoniali potranno essere gestiti unicamente insieme ad altri valori
patrimoniali per i quali il gestore del portafoglio autorizzato a prendere decisioni di investimento (inclusa la cessione di
attività) è lo stesso e per i quali anche la banca depositaria sia la stessa; in tal modo si garantisce che la banca stessa sia
in grado di assumere, nei confronti della Società e dei suoi comparti, le funzioni e le responsabilità che le competono ai
sensi della Legge del 2010 e dei requisiti di legge. La banca depositaria è tenuta a custodire i valori patrimoniali della
Società separatamente da quelli delle altre entità gestite congiuntamente in modo da poter determinare esattamente
in ogni momento il valore del patrimonio di ciascun comparto. Poiché non è necessario che la politica d'investimento
delle entità gestite congiuntamente coincida esattamente con quella di un comparto, è possibile che la politica
d'investimento comune risulti più restrittiva rispetto a quella del comparto.
La Società può decidere in ogni momento e senza preavviso di porre fine a un accordo di gestione congiunta.
Gli azionisti possono informarsi in qualsiasi momento presso la sede legale della Società in merito alla percentuale dei
valori patrimoniali gestiti congiuntamente e alle entità con le quali sussistono al momento della richiesta accordi di
gestione congiunta.
Nei bilanci annuali sono riportate le informazioni relative alla composizione e alle percentuali dei valori patrimoniali
gestiti congiuntamente.
Gli accordi di gestione congiunta con entità non lussemburghesi sono ammessi alle seguenti condizioni: (i) che
l'accordo di gestione congiunta concluso con un'entità non lussemburghese sia soggetto al diritto e alla giurisdizione
lussemburghesi, oppure (ii) che ciascuna entità gestita congiuntamente abbia la facoltà di impedire che eventuali
creditori o curatori fallimentari dell'entità non lussemburghese siano autorizzati a disporre dei valori patrimoniali o a
congelarli.
Banca depositaria e agente di pagamento principale
Ai sensi del contratto di banca depositaria e di agente di pagamento stipulato con UBS (Luxembourg) S.A., una società
per azioni (société anonyme) con sede legale in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (la "banca
depositaria"),la Società ha nominato la banca depositaria a banca depositaria e agente di pagamento principale.
La banca depositaria adempie i propri obblighi e si assume le responsabilità di cui alla Legge del 2010 e al contratto di
banca depositaria, nelle versioni di volta in volta vigenti (il "contratto di banca depositaria"). Ai sensi della Legge e
del contratto di banca depositaria, la banca depositaria è responsabile per (i) la supervisione generale su tutti i valori
patrimoniali della Società e (ii) la custodia dei valori patrimoniali della Società affidati alla banca depositaria e dalla
stessa detenuti o detenuti a suo nome e (iii) le operazioni di amministrazione in relazione ai relativi impegni.
Amministrazione centrale
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (B.P. 91, L-2010 Luxembourg).
In veste di amministrazione centrale, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. è responsabile dei compiti amministrativi
generali necessari nell’ambito dell’amministrazione della Società e prescritti dalla legge lussemburghese. Tali servizi
comprendono principalmente la domiciliazione, il calcolo del valore del patrimonio netto delle azioni, la contabilità
della Società, la tenuta del registro, l'esecuzione di domande di sottoscrizione e di rimborso e la rendicontazione.
Revisore contabile della Società
Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann - Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Agenti di pagamento
UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (B.P. 2, L-2010 Luxembourg) e altri agenti di
pagamento nei vari paesi di distribuzione.
Agenti di distribuzione e rappresentanti per la distribuzione, denominati agenti di distribuzione nel
prospetto informativo
UBS AG, Basel e Zürich, e altri agenti di distribuzione nei vari paesi di distribuzione.
4
Profilo dell'investitore tipo
UBS (Lux) SICAV 3 –PortableAlpha Short Term
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term
I comparti si rivolgono in particolare a investitori con profilo di rischio piuttosto basso o medio e un orizzonte
d'investimento a medio termine, desiderosi tuttavia di sfruttare i vantaggi e le opportunità della selezione titoli
all'interno dell'universo azionario, senza esporsi troppo ai rischi di mercato collegati a questi titoli.
Performance storica
La performance storica dei singoli comparti è indicata nei KII o nei corrispondenti documenti per i paesi di distribuzione
della Società relativi al rispettivo Comparto.
Profilo di rischio
Gli investimenti dei comparti possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni e non è possibile garantire che il valore di
un'azione acquistata non scenda al di sotto del relativo prezzo di costo.
I fattori che possono determinare tali fluttuazioni o influire sulla relativa entità sono (l’elenco non è esaustivo):
 variazioni inerenti a specifiche imprese,
 variazioni dei tassi d'interesse,
 variazioni dei tassi di cambio,
 variazione di fattori congiunturali quali occupazione, spesa e indebitamento pubblici, inflazione,
 variazione del quadro normativo,
 variazione della fiducia degli investitori nei confronti di categorie d'investimento (ad esempio azioni), mercati,
paesi, segmenti, settori e
 variazioni dei prezzi delle materie prime.
Attraverso la diversificazione degli investimenti, il gestore del portafoglio mira a ridurre parzialmente gli effetti negativi
di tali rischi sul valore del Comparto.
Nel caso di comparti i cui investimenti comportano rischi particolari, le indicazioni riguardo a tali rischi sono riportate
nella politica d'investimento del comparto interessato.
Total Expense Ratio ("TER")
Il TER è il rapporto tra l'ammontare lordo dei costi a carico della Società e il valore del patrimonio netto medio. Il TER di
ciascun comparto è indicato nel rispettivo prospetto semplificato, se non ancora sostituito dai KII.
Portfolio Turnover ("PTO")
Il PTO si calcola sulla base dell'esercizio finanziario secondo la seguente formula:
acquisti di titoli = X
sottoscrizioni di azioni del comparto = S
vendite di titoli = Y
rimborsi di azioni del comparto = T
totale 1 = totale delle operazioni in titoli = X+Y
totale 2 = totale delle transazioni in azioni del comparto
= S+T
patrimonio complessivo medio mensile = M
turnover = [(totale 1 – totale 2)/M]*100
Il PTO di ciascun comparto è indicato nel rispettivo prospetto semplificato, se non ancora sostituito dai KII.
Aspetti legali
La Società
La Società offre all’investitore diversi comparti ("umbrella construction"), che investono ciascuno secondo la politica
d'investimento illustrata nel presente prospetto informativo. Le caratteristiche specifiche dei singoli comparti sono
definite nel presente prospetto informativo, che viene aggiornato ogni volta alla costituzione di un nuovo comparto.
Ragione sociale della Società:
Forma giuridica:
Data di costituzione:
Numeri di iscrizione al registro del
commercio e delle imprese:
Esercizio:
Assemblea generale ordinaria:
UBS (Lux) SICAV 3
Fondo d'investimento di tipo aperto avente forma giuridica di "Société
d’Investissement à Capital Variable" ("SICAV") conforme alla parte I della
Legge del 2010.
5 marzo 2008
R.C.S. B 137.430
dal 1° ottobre al 30 settembre
ogni anno, il 20 marzo alle ore 10.45 presso la sede della Società.
Qualora il 20 marzo non fosse un giorno lavorativo (un giorno in cui le
banche sono regolarmente aperte in Lussemburgo), l'Assemblea generale si
5
Statuto:
Data della prima
pubblicazione
Modifiche
Società di gestione
terrà il giorno lavorativo successivo.
21 aprile 2008
Pubblicata nel "Mémorial"
25 marzo 2009
Pubblicata nel "Mémorial"
8 aprile 2011
Sono pubblicate sul "Mémorial"
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxemburg B 154.210.
La versione consolidata dello statuto della Società è depositata per consultazione presso il registro del commercio e
delle imprese (Registre de Commerce et des Sociétés) di Lussemburgo. Ogni modifica allo stesso viene pubblicata sul
"Mémorial", in un quotidiano lussemburghese ed eventualmente negli organi di stampa dei singoli paesi di
distribuzione, tramite avviso di deposito. Le modifiche diventano giuridicamente vincolanti su autorizzazione
dell'Assemblea generale degli azionisti.
Il totale del patrimonio netto dei singoli comparti costituisce il patrimonio netto complessivo della Società, che
corrisponde in qualunque momento al capitale azionario della Società ed è rappresentato da azioni interamente
versate senza valore nominale (le"azioni").
Indipendentemente dalle differenze di valore delle azioni nei diversi comparti, in occasione delle Assemblee generali gli
azionisti hanno diritto a un voto per ogni azione da loro detenuta. Le azioni di un determinato comparto danno diritto
a un voto per ogni azione in occasione di Assemblee che riguardano detto comparto.
La Società rappresenta un'entità giuridica. Rispetto agli azionisti, ogni comparto è considerato come entità autonoma. I
valori patrimoniali di un comparto rispondono soltanto dei debiti contratti dal comparto stesso.
La Società può in qualsiasi momento liquidare i comparti esistenti e/o costituire nuovi comparti nonché istituire diverse
classi di azioni con caratteristiche specifiche all'interno di tali comparti. La costituzione di un nuovo comparto ovvero di
un’ulteriore classe di azioni comporta l’aggiornamento del presente prospetto informativo.
La Società non è soggetta a limiti né in termini di tempo né in termini di importi.
UBS (Lux) SICAV 3 è stata costituita in data 5 marzo 2008, conformemente alla parte I della Legge del 2002, sotto
forma di fondo d'investimento di tipo aperto avente forma giuridica di SICAV e a partire dal 1° luglio 2011 la Società si
conformerà alla Legge del 2010. La Società ha nominato UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. quale propria
Società di gestione con efficacia a decorrere dal 15 aprile 2011.
Attualmente sono offerti i comparti e le classi di azioni di seguito indicati (per i relativi chiarimenti consultare le note in
calce alle seguenti tabelle).
6
Le classi di azioni in sintesi:
UBS (Lux) SICAV 3 –PortableAlpha Short Term
Moneta di calcolo del comparto:
EUR
Moneta
Primo
prezzo di
emissione 1)
Periodo/data
di lancio*
Sottoscrizione
minima
Unità
minima
negoziabile
(EUR) P-acc
EUR
100
30/05/2008
-
0,001
(EUR) N-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) H-acc
EUR
300.000
-
0,1
(EUR) K-1-acc
EUR
3 milioni
-
0,1
(EUR) K-2-acc
EUR
100.000
-
0,001
(EUR) F-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) Q-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) I-28-acc
EUR
100
-
0,001
Classe di
azioni
(EUR) I-24-acc
EUR
100
(EUR) I-20-acc
EUR
100
(EUR) I-6.5-acc
EUR
100
(EUR) I-X-acc
EUR
100
(EUR) U-X-acc
EUR
10.000
CHF
100
(CHF hedged)
P-acc
(CHF hedged)
N-acc
(CHF hedged)
H-acc
(CHF hedged)
K-1-acc
(CHF hedged)
K-2-acc
(CHF hedged)
F-acc
(CHF hedged)
Q-acc
(CHF hedged)
I-28-acc
(CHF hedged)
I-24-acc
(CHF hedged)
I-20-acc
(CHF hedged)
I-6,5-acc
(CHF hedged)
I-X-acc
(CHF hedged)
U-X-acc
CHF
100
CHF
500.000
CHF
5 milioni
CHF
100.000
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
10.000
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
30/05/2008
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
5
milioni**
20
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,1
-
0,1
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
10
milioni**
30
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
7
Commissione
massima
annua
(commissione
di gestione
massima
annua)
0,720%2) ;
(0,580%)
0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,360%2) ;
(0,290%)
0,280%2) ;
(0,220%))
0,240%2) ;
(0,190%))
0,200%2) ;
(0,160%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,720%2) ;
(0,580%)
0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,360%2) ;
(0,290%)
0,280%2 ;
(0,220%))
0,240%2) ;
(0,190%))
0,200%2) ;
(0,160%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
Taxe
d’abon
nement
annua
Forma di
custodia
Utilizzo
dei proventi
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term
Moneta di calcolo del comparto:
EUR
Moneta
Primo
prezzo di
emissione 1)
Periodo/data
di lancio*
Sottoscrizione
minima
(EUR) P-acc
EUR
100
30/05/2008
-
0,001
(EUR) N-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) H-acc
EUR
300.000
-
0,1
(EUR) K-1-acc
EUR
3 milioni
-
0,1
(EUR) K-2-acc
EUR
100.000
-
0,001
(EUR) F-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) Q-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) I-30-acc
EUR
100
-
0,001
Classe di
azioni
(EUR) I-26-acc
EUR
100
(EUR) I-22-acc
EUR
100
(EUR) I-6.5-acc
EUR
100
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EUR
100
(EUR) U-X-acc
EUR
10.000
CHF
100
CHF
100
CHF
500.000
CHF
5 milioni
CHF
100.000
CHF
100
CHF
100
CHF
100
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P-acc
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N-acc
(CHF hedged)
H-acc
(CHF hedged)
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K-2-acc
(CHF hedged)
F-acc
(CHF hedged)
Q-acc
(CHF hedged)
I-30-acc
(CHF hedged)
I-26-acc
(CHF hedged)
I-22-acc
(CHF hedged)
I-6,5-acc
(CHF hedged)
I-X-acc
(CHF hedged)
U-X-acc
(USD hedged)
P-acc
(USD hedged)
N-acc
(USD hedged)
H-acc
(USD hedged)
K-1-acc
(USD hedged)
K-2-acc
(USD hedged)
F-acc
(USD hedged)
Q-acc
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
10.000
USD
100
USD
100
USD
500.000
USD
5 milioni
USD
100.000
USD
100
USD
100
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
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non ancora
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non ancora
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non ancora
disponibile
30/05/2008
non ancora
disponibile
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non ancora
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disponibile
non ancora
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non ancora
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non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
17/03/2010
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
Unità
minima
negoziabile
5
milioni**
20
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,1
-
0,1
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
10
milioni**
30
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,1
-
0,1
-
0,001
-
0,001
-
0,001
8
Commissione
massima
annua
(commissione
di gestione
massima
annua)
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0,850%2) ;
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0,400%2) ;
(0,320%))
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0,220%2) ;
(0,180%))
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0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
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0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,400%2) ;
(0,320%))
0,300%2) ;
(0,240%)
0,260%2) ;
(0,210%))
0,220%2) ;
(0,180%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,780%2) ;
(0,620%)
0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,400%2) ;
(0,320%))
Taxe
d’abon
nement
annua
Forma di
custodia
Utilizzo
dei proventi
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
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I-30-acc
(USD hedged)
I-26-acc
(USD hedged)
I-22-acc
(USD hedged)
I-6.5-acc
(USD hedged)
I-X-acc
(USD hedged)
U-X-acc
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
10.000
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
-
0,001
10
milioni**
30
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
0,300%2) ;
(0,240%)
0,260%2) ;
(0,210%))
0,220%2) ;
(0,180%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
Taxe
d’abon
nement
annua
Forma di
custodia
Utilizzo
dei proventi
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term
Moneta di calcolo del comparto:
EUR
Moneta
Primo
prezzo di
emissione 1)
Periodo/data
di lancio*
Sottoscrizione
minima
Unità
minima
negoziabile
(EUR) P-acc
EUR
100
30/05/2008
-
0,001
(EUR) N-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) H-acc
EUR
300.000
-
0,1
(EUR) K-1-acc
EUR
3 milioni
-
0,1
(EUR) K-2-acc
EUR
100.000
-
0,001
(EUR) F-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) Q-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) I-36-acc
EUR
100
-
0,001
(EUR) I-30-acc
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
100
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EUR
10.000
CHF
100
CHF
100
CHF
500.000
CHF
5 milioni
CHF
100.000
CHF
100
CHF
100
CHF
100
Classe di
azioni
(CHF hedged)
P-acc
(CHF hedged)
N-acc
(CHF hedged)
H-acc
(CHF hedged)
K-1-acc
(CHF hedged)
K-2-acc
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Q-acc
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(CHF hedged)
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(CHF hedged)
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(CHF hedged)
I-6,5-acc
(CHF hedged)
I-X-acc
(CHF hedged)
U-X-acc
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
100
CHF
10.000
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
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disponibile
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non ancora
disponibile
30/05/2008
non ancora
disponibile
non ancora
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disponibile
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disponibile
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disponibile
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non ancora
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non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
5
milioni**
20
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,1
-
0,1
-
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
10
milioni**
30
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
9
Commissione
massima
annua
(commissione
di gestione
massima
annua)
0,780%2) ;
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0,360%2) ;
(0,290%))
0,300%2) ;
(0,240%)
0,240%2) ;
(0,190%))
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(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,780%2) ;
(0,620%)
0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,400%2) ;
(0,320%))
0,360%2) ;
(0,290%))
0,300%2) ;
(0,240%)
0,240%2) ;
(0,190%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
(USD hedged)
P-acc
(USD hedged)
N-acc
(USD hedged)
H-acc
(USD hedged)
K-1-acc
(USD hedged)
K-2-acc
(USD hedged)
F-acc
(USD hedged)
Q-acc
(USD hedged)
I-36-acc
(USD hedged)
I-30-acc
(USD hedged)
I-24-acc
(USD hedged)
I-6.5-acc
(USD hedged)
I-X-acc
(USD hedged)
U-X-acc
Note a piè
di pagina:
*
**
***
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
USD
100
USD
100
USD
500.000
USD
5 milioni
USD
100.000
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
100
USD
10.000
17/03/2010
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
non ancora
disponibile
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non ancora
disponibile
non ancora
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non ancora
disponibile
-
0,001
-
0,001
-
0,1
-
0,1
-
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-
0,001
-
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-
0,001
10
milioni**
30
milioni***
0,001
0,001
-
0,001
-
0,001
-
0,001
0,780%2) ;
(0,620%)
0,850%2) ;
(0,680%)
0,600%2) ;
(0,480%)
0,500%2) ;
(0,400%)
0,300%3) ;
(0,240%)
0,450%3) ;
(0,360%)
0,400%2) ;
(0,320%))
0,360%2) ;
(0,290%))
0,300%2) ;
(0,240%)
0,240%2) ;
(0,190%))
0,065%4) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,000%5) ;
(0,000%)
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,05%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,05%
portatore
accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
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accumulazione
0,01%
portatore7)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
0,01%
nominative6)
accumulazione
Nella tabella sopra riportata la dicitura "non ancora disponibile" si riferisce alle classi di azioni non ancora lanciate o il cui periodo o
data di lancio non sono ancora stabiliti al momento della pubblicazione del presente prospetto informativo. Per ulteriori informazioni
preghiamo gli investitori di prendere contatto con il proprio consulente finanziario.
Per la sottoscrizione
(i)
è prevista una sottoscrizione minima come da tabella (o l'equivalente in valuta) oppure
(ii)
è necessario che, in virtù di un accordo scritto tra l'investitore istituzionale e UBS AG (ovvero un partner contrattuale da
questa autorizzato), il patrimonio complessivo dell'investitore amministrato presso UBS o il portafoglio in investimenti
collettivi di capitale presso UBS ammonti a più di CHF 30.000.000 (o l'equivalente in valuta).
Per la sottoscrizione
(i)
è prevista una sottoscrizione minima come da tabella (o l'equivalente in valuta) oppure
(ii)
è necessario che, in virtù di un accordo scritto tra l'investitore istituzionale e UBS AG (ovvero un partner contrattuale da
questa autorizzato), il patrimonio complessivo dell'investitore amministrato presso UBS o il portafoglio in investimenti
collettivi di capitale presso UBS ammonti a più di CHF 100.000.000 (o l'equivalente in valuta).
Oltre alla commissione di emissione non superiore al 6% e alle eventuali spese per bolli e imposte.
Commissione forfettaria di gestione della Società. Viene prevista per l'amministrazione, la banca depositaria, la gestione del portafoglio
e la distribuzione dei comparti e per la copertura delle spese. L'importo tra parentesi indica il valore per la commissione di gestione
massima, che ammonta all'80% del valore della commissione forfettaria di gestione.
Commissione forfettaria di gestione della Società. Viene prevista per l'amministrazione, la banca depositaria, la gestione del portafoglio
e la distribuzione dei comparti e per la copertura delle spese. Viene inoltre addebitata una commissione fissata mediante un contratto
separato tra l’investitore e UBS AG o un partner per la distribuzione da essa autorizzato. L'importo tra parentesi indica il valore per la
commissione di gestione massima, che ammonta all'80% del valore della commissione forfettaria di gestione.
Commissione della Società. I costi per l’amministrazione del Fondo (costituiti dai costi della Società, dell’amministrazione, della banca
depositaria e del gestore del portafoglio nonché da altri costi sostenuti) vengono addebitati direttamente al patrimonio del comparto
per mezzo di una commissione. I costi per la gestione del patrimonio e per la distribuzione vengono addebitati all'investitore nell'ambito
di un contratto separato con UBS AG o con un partner per la distribuzione da essa autorizzato.
Commissione della Società. I costi relativi ai servizi da erogare per le classi di azioni "I-X" e "U-X" vengono pagati attraverso gli
indennizzi spettanti a UBS AG sulla base di un contratto separato con l’investitore.
Le azioni nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS AG.
La banca depositaria garantisce che le azioni al portatore possano essere emesse e trasferite esclusivamente a favore di investitori
istituzionali.
Le classi di azioni il cui nome contiene "-mdist" sono azioni a distribuzione con distribuzione mensile.
Descrizione delle tipologie di classi di azioni
Non tutte le tipologie di classi di azioni di seguito descritte sono necessariamente disponibili in ogni momento. Le classi
di azioni attualmente offerte sono indicate nella tabella riportata sopra. La Società può decidere al momento
opportuno di creare e offrire classi di azioni corrispondenti a tali tipologie. In ciascuna successiva modifica al prospetto,
le seguenti descrizioni e le tabelle di cui alla sezione "Le classi di azioni in sintesi" verranno opportunamente adeguate,
se necessario.
"P"
"N"
Le azioni delle classi il cui nome contiene "P" sono offerte a tutti gli investitori. La classe di azioni "P"
differisce dalle classi di azioni "H" e "K-1" per l'importo della commissione forfettaria di gestione. Sono
rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "N" (= azioni con limitazioni relative ai partner o paesi di
distribuzione) sono emesse esclusivamente a favore di agenti di distribuzione a tal fine autorizzati da UBS AG
10
"H"
"K-1"
"K-2"
"F"
"Q"
"I-"
"I-6.5"
"I-X"
"U-X"
"hedged"
con sede in Spagna, Italia, Portogallo e Germania, o eventualmente in altri paesi di distribuzione, su
decisione della Società. Sono rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "H" sono offerte a tutti gli investitori. La classe di azioni "H"
differisce dalle classi di azioni "P" e "K-1" per l'importo della commissione forfettaria di gestione. Sono
rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "K-1" sono offerte a tutti gli investitori. La classe di azioni "K-1"
differisce dalle classi di azioni "P" e "H" per l'importo della commissione forfettaria di gestione. Sono
rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "K-2" sono offerte esclusivamente agli investitori che hanno
stipulato con UBS AG o con un partner contrattuale da essa autorizzato un mandato di gestione
patrimoniale scritto o un mandato di consulenza scritto che preveda un investimento minimo di CHF
10.000.000 o controvalore corrispondente al summenzionato importo nella valuta di riferimento del
portafoglio attribuito al mandato di gestione patrimoniale o al mandato di consulenza. Sono rilasciate
esclusivamente azioni nominative.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "F" sono emesse esclusivamente a favore di investitori che hanno
stipulato un mandato di gestione patrimoniale scritto con UBS AG o con una sua banca controllata
selezionata. Con la revoca del mandato di gestione patrimoniale, l'investitore perde il diritto di prendere
ulteriormente parte alla Società. UBS AG o le sue banche controllate selezionate sono autorizzate a restituire
gratuitamente tali azioni alla Società stessa al valore del patrimonio netto corrente. Sono rilasciate
esclusivamente azioni nominative.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "Q" sono riservate a investitori professionali del settore finanziario
che investono:
(a) a nome proprio;
(b) a nome dei clienti nell'ambito di mandati discrezionali dagli stessi conferiti;
oppure
(c) per conto di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") gestito da un
professionista del settore finanziario, a condizione che:
(i) tale professionista del settore finanziario sia stato autorizzato per iscritto da UBS AG a
sottoscrivere la classe di azioni in oggetto; e
(ii) tale professionista del settore finanziario, in riferimento alle lettere (b) e (c), sia stato
regolarmente autorizzato dall'autorità cui è soggetto ad eseguire tali operazioni, e sia domiciliato in
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria o Regno
Unito, oppure agisca in nome e per conto di un altro professionista del settore finanziario in
possesso di un'autorizzazione scritta di UBS AG e domiciliato in uno dei suddetti paesi.
La decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione agli investitori di altri paesi di distribuzione spetta
alla Società.
Sono rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "I-36", "I-30", "I-28", "I-26", "I-24", "I-22" e "I-20" sono
offerte esclusivamente a investitori istituzionali. Sono rilasciate esclusivamente azioni al portatore.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "I-6.5" vengono offerte esclusivamente a investitori istituzionali
che hanno sottoscritto con UBS AG o con un partner contrattuale da essa autorizzato un contratto di
gestione patrimoniale scritto, un mandato di consulenza scritto o un accordo finalizzato all’investimento in
comparti di questa Società. I costi per l’amministrazione del Fondo (costituiti dai costi della Società,
dell'amministrazione e della banca depositaria) vengono addebitati direttamente al Comparto per mezzo di
una commissione. I costi per la gestione patrimoniale e la distribuzione sono addebitati all'investitore
nell'ambito degli accordi sopra citati. Sono rilasciate esclusivamente azioni nominative.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "I-X" vengono offerte esclusivamente a investitori istituzionali che
hanno sottoscritto con UBS AG o con un partner contrattuale da essa autorizzato un contratto di gestione
del portafoglio, un advisory agreement o un accordo finalizzato all’investimento in comparti di questo Fondo
a comparti. I costi per la gestione del patrimonio e l'amministrazione del Fondo (costituiti dai costi della
Società, dell’amministrazione e della banca depositaria) e per la distribuzione vengono addebitati
all'investitore nell'ambito dell'agreement o dell'accordo sopra citati. Sono rilasciate esclusivamente azioni
nominative.
Le azioni delle classi il cui nome contiene "U-X" vengono offerte esclusivamente a investitori istituzionali che
hanno sottoscritto con UBS AG o con un partner contrattuale da essa autorizzato un contratto di gestione
patrimoniale scritto, un mandato di consulenza scritto o un accordo finalizzato all’investimento in comparti
di questa Società. I costi per la gestione patrimoniale e l'amministrazione del Fondo (costituiti dai costi della
Società, dell’amministrazione e della banca depositaria) e per la distribuzione vengono addebitati
all'investitore nell'ambito degli accordi sopra citati. Sono rilasciate esclusivamente azioni nominative.
Nelle classi di azioni con monete di riferimento diverse da quella di calcolo del Comparto e che recano
"hedged" nella loro denominazione ("classi di azioni in valuta estera") il rischio di oscillazione del corso
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della loro moneta di riferimento viene coperto rispetto alla moneta di riferimento del Comparto. È prevista
una copertura compresa tra il 90% e il 110% del patrimonio netto totale della classe di azioni in valuta
estera. Eventuali variazioni del valore di mercato del portafoglio ed eventuali sottoscrizioni e rimborsi nelle
classi di azioni in valuta estera possono comportare una temporanea violazione dei limiti di copertura
appena citati.
La copertura descritta non produce effetti sui possibili rischi valutari derivanti da investimenti quotati in
valute diverse da quella di calcolo del rispettivo comparto.
Obiettivo d’investimento e politica d’investimento dei comparti
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo d'investimento della Società consiste nel realizzare un reddito elevato, tenendo conto della sicurezza del
capitale e della liquidità del patrimonio della Società.
Politica d'investimento
I patrimoni dei comparti vengono investiti secondo il principio fondamentale della diversificazione del rischio.
Salvo laddove diversamente disposto, i comparti investono i rispettivi patrimoni a livello internazionale in azioni, quote
di capitale assimilabili ad azioni, come quote cooperative, buoni di godimento e certificati di partecipazione (titoli e
diritti di partecipazione), titoli a breve termine, strumenti del mercato monetario e certificati d'opzione su titoli, così
come in titoli e diritti di credito. Tra i titoli e i diritti di credito figurano, inter alia, obbligazioni, note, simili titoli a
reddito fisso e a tasso variabile, tutti i tipi di asset backed securities, obbligazioni convertibili, note convertibili e prestiti
a opzione.
I comparti possono altresì investire in "american depositary receipt" (ADR), "global depositary receipt" (GDR) e
prodotti strutturati correlati ad azioni, come ad esempio equity linked note. Le equity linked note sono obbligazioni i
cui rendimenti sono legati all'andamento di un'azione.
I comparti possono investire anche in "collateralized debt obligation" (CDO), "credit default note" (CDN) e "inflation
linked note" (ILN). I CDN sono titoli a reddito fisso incorporanti uno strumento derivato che, in termini di applicazione,
è simile ai corrispondenti credit default swap. Gli ILN sono titoli a reddito fisso o a tasso variabile i cui proventi da
interessi sono legati a un tasso d’inflazione.
I comparti possono investire il proprio patrimonio anche in titoli con un rating compreso tra C e BB+ (Standard &
Poors), un rating equiparabile di un'altra agenzia di rating riconosciuta o - nel caso di nuove emissioni per le quali non
esiste ancora un rating ufficiale o di emissioni che non hanno alcun rating - un rating interno di UBS equivalente;
tuttavia la quota massima investita in obbligazioni con rating compreso tra CCC e C non può superare il 10% del
patrimonio. Gli investimenti con un rating compreso tra BB+ e C offrono un potenziale di rendimento superiore alla
media rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim'ordine, ma possono anche comportare un maggiore rischio
di insolvenza.
I comparti possono anche investire in titoli e diritti di credito, così come in diritti di partecipazione, emessi o garantiti da
emittenti aventi sede o principalmente operanti nei mercati emergenti.
Come stabilito ai punti 1.1 g) e 4 delle sezione "Criteri d'investimento", la Società può utilizzare quale elemento
fondamentale per il conseguimento della politica d'investimento di ciascun comparto, entro i limiti prescritti dalla
legge, tecniche e strumenti finanziari particolari aventi per oggetto titoli, strumenti del mercato monetario e altri
strumenti finanziari. Il tipo e la portata di utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti sono descritti in maggiore
dettaglio nel prospetto semplificato, se non ancora sostituito dai KII.
A titolo accessorio ogni comparto può detenere disponibilità liquide.
I comparti mirano inoltre a un'ampia ripartizione (diversificazione) di tutti gli investimenti in base a mercati, settori,
emittenti, rating e società. A tale scopo, se non diversamente previsto dalla politica d’investimento dei singoli comparti,
questi ultimi possono investire fino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e OIC preesistenti.
Per quel che riguarda i titoli summenzionati si tratta di titoli ai sensi dell'articolo 41 della Legge lussemburghese del
2010, secondo quanto stabilito nei limiti d'investimento descritti in seguito.
Gli obiettivi d'investimento specifici dei rispettivi comparti sono descritti nel successivo paragrafo.
I rendimenti e i rischi insiti negli investimenti azionari dei comparti UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Short Term,
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term e UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term,
(unitamente i "comparti") possono approssimativamente essere suddivisi in due gruppi:
- potenziale di rendimento / rischio basato sui rendimenti / rischi del mercato selezionato in generale (rischio di
mercato)
- potenziale di rendimento / rischio basato sulla selezione dei titoli all'interno del rispettivo mercato (selezione
titoli dal segmento azionario)
L'obiettivo principale della politica d'investimento di tutti i comparti è il trasferimento del potenziale di rendimento
basato sulla selezione di titoli dal segmento azionario a un portafoglio con profilo di rischio da basso a medio. Il rischio
di mercato degli investimenti azionari deve però essere ampiamente coperto. L'intero profilo di rischio del comparto è
paragonabile a quello di un fondo obbligazionario con la struttura di durata rispettivamente indicata nel nome del
comparto, senza però assumere il rischio di mercato degli investimenti azionari. Le oscillazioni nei rendimenti dei
comparti dovrebbero quindi solitamente risultare simili alle oscillazioni di un portafoglio obbligazionario
corrispondente, ma pur sempre influenzate in certa misura dalla selezione di titoli nel segmento azionario.
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UBS (Lux) SICAV 3 –PortableAlpha Short Term
La componente del nome "Short Term" riflette il basso rischio di questo comparto paragonabile a un indice di mercato
di obbligazioni a breve scadenza.
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term
La componente del nome "Medium Term" riflette il rischio da basso a medio di questo comparto paragonabile a un
indice di mercato di obbligazioni a scadenza intermedia.
UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term
La componente del nome "Long Term" riflette il rischio medio di questo comparto paragonabile a un indice di mercato
di obbligazioni a scadenza più lunga.
Per conseguire il proprio obiettivo d'investimento, i comparti investono almeno l'85% dei loro patrimoni, nel rispetto
dei criteri descritti nel presente prospetto informativo, in azioni diversificate a livello globale o regionale (titoli non
caratterizzati da credito) e strumenti finanziari derivati (p.es. low exercise price option (Lepo)), che conferiscono ai
comparti un diritto integrale o parziale di partecipare alla performance di azioni. In questa prima fase, i comparti
puntano a superare i rendimenti dell'indice di mercato sottostante il portafoglio selezionato del rispettivo comparto
ricorrendo alla selezione attiva di singoli titoli. Una parte di questi investimenti può anche riprodurre passivamente un
indice di mercato con lo scopo di gestire il rischio attivo derivante dalla selezione di titoli (si veda la tabella precedente).
In una seconda fase, i comparti poi coprono ampiamente tutti i rischi di mercato derivanti dagli investimenti in singoli
titoli impiegando strumenti finanziari derivati. A questo proposito si usano strumenti come alcuni derivati su azioni
(total return swap, forward, future, opzioni con delta elevato o basso), panieri su azioni e indici e alcuni derivati su
panieri e indici (total return swap, forward, future, opzioni con delta elevato o basso, accreting strike option) (l'elenco
non è esaustivo). In relazione a questi strumenti si ricorre alla possibilità del "prestito titoli" conformemente alle
disposizioni del presente prospetto informativo. Per realizzare il profilo di rischio (struttura di durata) desiderato e
menzionato nel nome del rispettivo comparto, i comparti creano, nuovamente con l'impiego di strumenti finanziari
derivati, le corrispondenti posizioni nel segmento del mercato monetario od obbligazionario e controllano così i rischi di
credito, di tasso d'interesse e di cambio in modo indipendente l'uno dall'altro. A questo scopo si utilizzano strumenti
come alcuni derivati su titoli a reddito fisso (interest rate swap su interessi a breve e a lungo termine), interest rate
future, derivati di credito su singoli emittenti e indici e panieri (CDS single name e CDS su indici), derivati di credito su
indici parziali, contratti su cambi (a pronti e a termine), opzioni su valute e future su valute (l'elenco non è esaustivo). Il
gestore del portafoglio si accerta che in ogni momento gli indici, ovvero gli indici parziali, selezionati soddisfino le
condizioni di cui in articolo 44 della legge del 2010 e che nell'ambito dei derivati su panieri il rischio complessivo dei
valori sottostanti non superi i limiti d'investimento di cui in articolo 43 della legge del 2010.
Non è tuttavia possibile fornire alcuna garanzia sul conseguimento degli obiettivi d'investimento.
I comparti investono inoltre, conformemente alle disposizioni del presente prospetto informativo, negli strumenti
derivati ivi indicati. Tra questi figurano in particolare, ma non esclusivamente, contratti a termine, opzioni e contratti di
swap (swap, total return swap, credit default swap e inflation swap).
Al fine di ottenere un’ampia ripartizione (diversificazione) di tutti gli investimenti in base a mercati, settori, emittenti,
rating e società, i comparti possono inoltre investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in OICVM e OIC
esistenti. I relativi costi sono descritti nella sezione "Costi a carico della Società".
Considerazioni sui rischi
Essendo il portafoglio di ogni singolo comparto esposto a oscillazioni di mercato, non è possibile garantire che gli
obiettivi dei diversi comparti del Fondo verranno effettivamente conseguiti.
I potenziali azionisti sono invitati a informarsi approfonditamente sul quadro legislativo e normativo attualmente
vigente e, all'occorrenza, a rivolgersi a un esperto per una consulenza sulla sottoscrizione, sull'acquisto, sul possesso e
sulla vendita di azioni nel proprio paese di cittadinanza, residenza o domicilio.
I futuri investitori intenzionati all'acquisto di azioni del Fondo dovrebbero decidere l'investimento solo dopo averne
valutato la compatibilità con la propria situazione.
I rischi specifici per ciascun comparto sono descritti nella parte dedicata alle Informazioni dettagliate sul comparto
interessato. In generale, vanno considerati i seguenti rischi:
Rischi connessi all'investimento in organismi d'investimento collettivo
Gli organismi d'investimento collettivo offrono una forma d'investimento caratterizzata dalla diversificazione del
rischio. Non si può tuttavia escludere la presenza di rischi connessi a un investimento in organismi d'investimento
collettivo, risultanti in particolare dalla politica d'investimento dei comparti e dalle immobilizzazioni contenute nei
comparti. Dal punto di vista delle opportunità e dei rischi, le quote e/o le azioni di organismi d'investimento collettivo
sono comparabili a titoli, anche eventualmente in combinazione con strumenti e tecniche.
Le quote e/o le azioni di organismi d'investimento collettivo denominate in valuta estera implicano opportunità e rischi
legati alle oscillazioni dei tassi di cambio. L'acquirente otterrà un utile dalla vendita delle proprie quote e/o azioni solo
se il loro incremento di valore supera il supplemento di emissione eventualmente corrisposto all'atto dell'acquisto,
tenendo conto anche della commissione di rimborso. Un supplemento di emissione può infatti ridurre il rendimento
(performance) per un investitore o addirittura generare una perdita.
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I costi generali e quelli connessi all'investimento in fondi esistenti sono descritti in dettaglio nelle sezioni "Criteri
d'investimento", punto 2.4 c), e "Costi a carico del Fondo".
Rischi connessi agli investimenti dei comparti
Rischi generali legati ai titoli
La scelta degli strumenti in cui investire è prevalentemente dettata dalle aspettative sul loro rendimento. A tal proposito
occorre ricordare che i titoli offrono certamente opportunità in termini di plusvalenze e reddito ma che comportano
anche il rischio di un possibile calo di quotazione al di sotto del prezzo di acquisto.
Particolarità dei titoli a reddito fisso
I fattori che determinano variazioni nel prezzo dei titoli a reddito fisso sono soprattutto gli andamenti dei tassi
d'interesse sui mercati dei capitali, a loro volta influenzati da fattori macroeconomici. A fronte di interessi in rialzo sul
mercato dei capitali i titoli a reddito fisso possono subire perdite di quotazione, mentre possono segnare incrementi di
quotazione quando i tassi del mercato dei capitali scendono. Le variazioni di quotazione dipendono anche dalla durata,
ovvero dalla durata residua, dei titoli a reddito fisso. Solitamente, i titoli a reddito fisso a breve termine presentano
rischi di quotazione minori rispetto alle controparti di maggiore durata. Tuttavia tendono a offrire opportunità di
rendimento inferiori e, per via della maggiore frequenza delle scadenze, comportano anche maggiori costi di
reinvestimento.
Particolarità dei certificati d'opzione
Oltre ai summenzionati rischi relativi ai titoli ed eventualmente derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio, i certificati
d'opzione implicano anche il rischio (o l'opportunità, a seconda della situazione) del cosiddetto effetto leva. Ad
esempio nel caso delle opzioni call, questo effetto leva è dato dal minore impiego di capitale necessario all'atto
dell'acquisto di questi certificati rispetto a quello necessario per l'acquisto diretto degli strumenti sottostanti. Lo stesso
si può dire per le opzioni put. Quanto maggiore è questa leva, tanto più accentuata sarà la variazione di prezzo del
certificato d'opzione in caso di una variazione di prezzo dello strumento patrimoniale sottostante (rispetto al prezzo di
esercizio fissato per l'opzione). Conseguentemente, le opportunità e i rischi dei certificati d'opzione tendono ad
aumentare in proporzione alla leva. Poiché vengono solitamente emessi solo per una durata determinata, non si può
escludere che i certificati d'opzione risultino privi di valore al momento della scadenza, se il prezzo dello strumento
sottostante scende al di sotto del prezzo d'esercizio fissato al momento dell'emissione delle opzioni call, ovvero se lo
supera nel caso delle opzioni put.
I certificati d'opzione per l'acquisto o la vendita di contratti finanziari a termine e opzioni su indici di borsa implicano
anche ulteriori rischi legati all'esercizio di due operazioni di borsa a termine collegate in serie. Questi rischi dipendono
dai contratti finanziari a termine o dalle operazioni di opzione che si vengono a creare e possono situarsi ben al di
sopra del prezzo originariamente corrisposto per il certificato d'opzione.
Il rischio di solvibilità
Anche con un'accurata selezione dei titoli da acquistare, non è possibile escludere il rischio di solvibilità, ossia il rischio
di perdita in caso di insolvenza dell'emittente (rischio di emittente).
Opzioni
Le opzioni sono legate a rischi particolari, di entità differente a seconda della posizione assunta:
 Il prezzo di acquisto di un'opzione call o put acquistata può andare perso a scadenza.
 Quando si vende un'opzione call, il rischio è che i comparti non partecipino più a un andamento
particolarmente positivo dello strumento sottostante. Quando si vende un'opzione put, il rischio è che i
comparti siano obbligati a ritirare gli strumenti sottostanti al prezzo di esercizio concordato sebbene il loro
valore di mercato sia nettamente inferiore.
 L'effetto leva delle opzioni può incidere sul valore dei comparti con maggiore intensità di quanto accadrebbe
con l'acquisto diretto degli strumenti sottostanti.
 I rischi da accordi di copertura dai tassi d'interesse (forward interest-rate agreements - FRA) e da accordi con
limite sui tassi d'interesse (cap, floor e collar) sono paragonabili a quelli derivanti da operazioni su opzioni.
 L'esercizio di due operazioni di borsa a termine collegate in serie (p.es. operazioni di opzione su contratti
finanziari a termine e opzioni su indici di borsa) può comportare rischi aggiuntivi dipendenti dai contratti
finanziari a termine o dalle operazioni di opzione che si vengono a creare, che possono situarsi ben al di sopra
dell'impegno iniziale, ossia del prezzo corrisposto per il diritto di opzione o il certificato d'opzione.
Contratti finanziari a termine
I contratti finanziari a termine sono legati a notevoli opportunità, ma anche a notevoli rischi, in quanto deve essere
corrisposta immediatamente sempre solo una minima parte del volume del contratto (deposito di garanzia iniziale). Se
le aspettative del Consiglio di amministrazione non si concretizzano, il rispettivo comparto si fa carico della differenza
tra il prezzo presupposto all'atto della stipulazione e il prezzo di mercato, al più tardi al momento della scadenza
dell'operazione. L'entità del rischio di perdita è pertanto sconosciuta all'inizio e può anche superare eventuali garanzie
prestate.
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Contratti di swap
I contratti di swap incorporano in particolare un rischio di controparte derivante dall'eventualità che la controparte non
tenga fede ai propri obblighi di pagamento, lo faccia solo in parte o in ritardo. Gli swap comportano anche un rischio
di mercato legato alla variazione dei parametri di mercato determinanti per la definizione dei prezzi.
Per gli swap che implicano una conversione in valuta estera esistono inoltre opportunità e rischi legati ai tassi di cambio
nonché il cosiddetto rischio di trasferimento, esistente anche per altri swap con transazioni internazionali.
Rischi di perdita con operazioni di opzione su titoli, contratti finanziari a termine, operazioni di opzione su
contratti finanziari a termine e opzioni su indici di borsa
Le operazioni di opzione su titoli, i contratti finanziari a termine e le operazioni di opzione su contratti finanziari a
termine e opzioni su indici di borsa (diritti di opzione e certificati d'opzione) sono operazioni di borsa a termine.
Poiché le opportunità di guadagno da simili operazioni sono legate anche a elevati rischi di perdita, gli investitori
devono ricordare che
 i diritti a termine acquistati con operazioni di borsa a termine decadono o possono subire perdite di valore;
 l'entità del rischio di perdita è sconosciuta all'inizio e può anche superare eventuali garanzie prestate;
 talvolta non è possibile, o è possibile solo a un prezzo di mercato svantaggioso, eseguire operazioni volte a
eliminare o mitigare i rischi su operazioni di borsa a termine;
 il rischio di perdita aumenta se si ricorre a un finanziamento per soddisfare i propri impegni derivanti da
operazioni di borsa a termine o se l'impegno derivante da operazioni di borsa a termine o dalla corrispondente
contropartita sono espressi in un'unità contabile o moneta estera;
 oltre ai rischi già menzionati relativi all'esercizio di due operazioni di borsa a termine collegate in serie,
possono insorgere altri rischi dipendenti dai contratti finanziari a termine/dalle opzioni su indici di borsa che si
vengono a creare, che possono situarsi ben al di sopra dell'impegno originario, ossia del prezzo corrisposto per
il diritto di opzione o per il certificato d'opzione.
I rischi legati alle operazioni di borsa a termine assumono entità differenti a seconda della posizione assunta per il
rispettivo comparto. Di conseguenza, le perdite possono
 limitarsi al prezzo corrisposto per un diritto di opzione oppure
 situarsi ben al di sopra delle garanzie prestate (p.es. depositi di garanzia iniziale) e di ulteriori garanzie;
condurre a un indebitamento e quindi risultare a carico del rispettivo comparto, senza che sia possibile determinare
sempre il rischio di perdita in anticipo.
Rischi con prodotti strutturati
I prodotti strutturati sono prodotti composti. Nei prodotti strutturati possono essere incorporati anche derivati e/o altre
tecniche d'investimento e altri strumenti. Pertanto, oltre alle caratteristiche di rischio proprie dei titoli, occorre
considerare anche le caratteristiche di rischio proprie degli strumenti derivati come di altre tecniche d'investimento e di
altri strumenti. In generale sono esposti ai rischi dei mercati, ovvero degli strumenti, sottostanti. A seconda della loro
composizione possono risultare più volatili e quindi incorporare rischi maggiori rispetto a investimenti diretti, e può
altresì esistere il rischio di perdita dei ricavi o addirittura di perdita totale del capitale investito a seguito delle oscillazioni
dei prezzi del mercato o dello strumento sottostante.
Rischi relativi ai mercati emergenti
I mercati emergenti si trovano in una prematura fase di sviluppo e sono caratterizzati da un elevato rischio di esproprio,
nazionalizzazione e instabilità sociale, politica ed economica.
Ecco una panoramica dei rischi generali dei mercati emergenti:
 Falsificazione di titoli – A causa delle scarse strutture di controllo, è possibile che i titoli acquistati dal comparto
siano falsificati. e che di conseguenza comportino una perdita.
 Vincoli alla liquidità – L'acquisto e la vendita di titoli possono comportare costi maggiori, richiedere tempi più
lunghi, risultare in genere più complessi rispetto ai mercati più sviluppati. I vincoli alla liquidità possono inoltre
aumentare la volatilità delle quotazioni. Infatti, molti mercati emergenti sono piccoli, hanno un ridotto volume
di scambi, sono poco liquidi ed esposti ad una maggiore volatilità dei prezzi.
 Oscillazioni valutarie – Le valute dei paesi in cui i comparti investono, rispetto alla moneta di calcolo del
rispettivo comparto, possono subire forti oscillazioni dopo che il comparto ha investito in tali valute. Tali
oscillazioni possono influire fortemente sull’utile del comparto. Non per tutte le valute dei mercati emergenti è
possibile adottare tecniche di copertura del rischio di cambio.
 Limitazioni all'esportazione di moneta – Non si può escludere che i mercati emergenti limitino o sospendano
provvisoriamente l'esportazione di moneta. Conseguentemente, i comparti potrebbero percepire con ritardo
gli eventuali proventi delle vendite. Per minimizzare un eventuale impatto sulle domande di rimborso, i
comparti investono in numerosi mercati.
 Rischi di pagamento e deposito – I sistemi di pagamento e deposito nei mercati emergenti non sono così
evoluti come quelli dei mercati sviluppati. Gli standard non sono altrettanto elevati e le autorità di vigilanza
non hanno lo stesso livello di esperienza. Di conseguenza sono possibili ritardi nei pagamenti, con ripercussioni
negative sulla liquidità e sui titoli.
 Limitazioni all'acquisto e alla vendita – In alcuni casi i mercati emergenti possono limitare l'acquisto di titoli da
parte di investitori esteri. I comparti potrebbero quindi non riuscire ad accedere ad alcuni titoli per via del
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superamento del numero massimo di titoli che può essere detenuto da investitori esteri. Inoltre, l'investimento
da parte di investitori esteri potrebbe essere soggetto a ulteriori restrizioni o autorizzazioni statali. I mercati
emergenti possono inoltre limitare la vendita di titoli da parte di investitori esteri. In caso di divieto, in virtù di
una simile limitazione, di cedere i propri titoli in un mercato emergente, il comparto tenterà di ottenere
un'autorizzazione straordinaria dalle autorità competenti oppure di compensare l'impatto negativo di tale
limitazione tramite investimenti in altri mercati. Il comparto investirà solo nei mercati le cui limitazioni risultino
accettabili. Tuttavia non si può escludere l'imposizione di ulteriori limitazioni successive.
 Contabilità – Gli standard, i metodi, le procedure e le comunicazioni di registrazione contabile, revisione dei
conti e rendicontazione richiesti alle società nei mercati emergenti sono diversi da quelli dei mercati sviluppati
per quanto riguarda il contenuto, la qualità e la frequenza delle informazioni agli investitori. Di conseguenza la
corretta valutazione delle possibilità d'investimento può risultare difficoltosa.
Rischi connessi all'utilizzo di strumenti derivati
Gli strumenti finanziari derivati non sono strumenti d’investimento indipendenti, bensì diritti, la cui valutazione viene
ricavata soprattutto dal prezzo e dalle oscillazioni e dalle aspettative relative al prezzo di uno strumento di base
sottostante. Gli investimenti in strumenti derivati sono soggetti al rischio generale di mercato, al rischio di gestione, al
rischio di credito e di liquidità.
Per via delle condizioni speciali relative agli strumenti finanziari derivati, i rischi sopra menzionati possono presentare
caratteristiche differenti ed essere talvolta maggiori dei rischi associati a un investimento nello strumento sottostante.
Pertanto l’impiego di strumenti derivati non richiede solo una comprensione del sottostante, ma anche solide
conoscenze dei derivati stessi.
In genere il rischio di credito relativo agli strumenti derivati negoziati in una borsa valori è inferiore rispetto al rischio
connesso agli strumenti derivati negoziati sul mercato libero, in quanto le stanze di compensazione che operano come
emittente o controparte di ogni strumento derivato negoziato in una borsa valori forniscono una garanzia di buon fine.
Al fine di ridurre il rischio globale di insolvenza, tale garanzia è accompagnata da un sistema di pagamento quotidiano
gestito dalla stanza di compensazione nell'ambito del quale vengono calcolati i valori patrimoniali necessari per la
copertura. Per gli strumenti derivati negoziati sul mercato libero non esiste alcuna garanzia analoga da parte della
stanza di compensazione; pertanto nella valutazione del potenziale rischio di credito la Società dovrà tenere conto della
solvibilità di ciascuna controparte di uno strumento derivato negoziato sul mercato libero.
Esistono anche rischi di liquidità, in quanto determinati strumenti possono essere difficili da acquistare o vendere. Se le
operazioni in strumenti derivati sono di entità particolarmente elevata o il mercato corrispondente è illiquido (come
potrebbe avvenire per strumenti derivati negoziati sul mercato libero), in determinate circostanze potrebbe risultare
impossibile perfezionare interamente le operazioni, oppure una posizione potrebbe essere liquidata solo dietro
pagamento di maggiori costi.
Ulteriori rischi legati all’impiego di strumenti derivati sono associati a una determinazione dei corsi o a una valutazione
degli strumenti derivati non corrette. Inoltre sussiste la possibilità che gli strumenti derivati non presentino una
correlazione completa con i valori patrimoniali, i tassi d’interesse e gli indici sottostanti. Molti strumenti derivati sono
complessi e spesso sono oggetto di valutazioni soggettive. Valutazioni inadeguate possono determinare elevate
richieste di pagamenti in contanti da parte delle controparti oppure una perdita di valore per il rispettivo comparto.
Non sempre gli strumenti derivati sono in rapporto diretto o parallelo rispetto al valore dei valori patrimoniali, dei tassi
d’interesse o degli indici dai quali sono ricavati. Pertanto l’utilizzo di strumenti derivati da parte della Società non
sempre rappresenta un mezzo efficace per il conseguimento dell’obiettivo d’investimento del comparto e talvolta può
avere addirittura effetti controproducenti.
Collateral Management
Eseguendo transazioni fuori borsa (operazioni OTC), la Società può esporsi a rischi legati all'affidabilità creditizia delle
controparti OTC: con la stipulazione di contratti a termine, opzioni e operazioni di swap o con l'utilizzo di altre tecniche
su derivati, la Società è soggetta al rischio che una controparte OTC non adempia (o non possa adempiere) ai propri
obblighi sanciti in un determinato contratto o in più contratti. Il rischio di controparte può essere mitigato attraverso la
presentazione di garanzie. La garanzia eventualmente ottenuta dalla Società in virtù degli accordi vigenti viene
conservata dalla banca depositaria/dall'agente di custodia a favore della Società. Eventuali casi di fallimento e
insolvenza, ovvero di inadempienza, facenti capo alla banca depositaria o avvenuti all'interno della sua rete di agenti di
custodia/banche corrispondenti possono ritardare o limitare in altro modo i diritti della Società in relazione alla
garanzia. Se, in virtù di accordi, la Società è tenuta a presentare alla controparte OTC una garanzia, tale garanzia deve
essere trasferita alla controparte OTC secondo quanto pattuito tra la Società e la controparte OTC. Eventuali casi di
fallimento e insolvenza, ovvero di inadempienza, facenti capo alla controparte OTC, alla banca depositaria o avvenuti
all'interno della sua rete di agenti di custodia/banche corrispondenti possono rimandare, limitare o addirittura
annullare i diritti o il riconoscimento della Società in relazione alla garanzia, costringendo eventualmente la Società a
soddisfare i propri obblighi in virtù della transazione OTC, a prescindere da eventuali garanzie precedentemente
prestate a copertura di tali obblighi.
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Investimenti in valuta estera
Rischi valutari
La moneta di calcolo dei singoli comparti si riferisce unicamente alla valuta in cui è calcolato il valore del patrimonio
netto del rispettivo comparto, e non alla moneta in cui il comparto effettua gli investimenti. Gli investimenti dei
comparti sono effettuati nella moneta più adatta a favorire l'aumento di valore e vengono gestiti attivamente nei
confronti della moneta di calcolo. L'investimento in valuta estera e le operazioni in valuta estera comportando
opportunità e rischi legati ai tassi di cambio. Occorre inoltre considerare che gli investimenti in valute estere sono
esposti al rischio di trasferimento.
Operazioni di copertura da oscillazioni del cambio
Le operazioni di copertura da oscillazioni del cambio servono a mitigare i rischi di cambio. Poiché queste operazioni di
copertura talvolta coprono solo una parte del patrimonio del comparto oppure coprono solo limitatamente le perdite
su cambi, non si può escludere che le variazioni dei tassi di cambio si ripercuotano negativamente sull'andamento del
patrimonio del rispettivo comparto.
Contratti a termine su divise
I costi e le eventuali perdite derivanti da contratti a termine su divise o dall'acquisto di diritti di opzione e di certificati
d'opzione corrispondenti riducono il risultato del rispettivo comparto. Lo stesso vale per le operazioni di opzione su
titoli e i contratti finanziari a termine.
Partecipazione a UBS (Lux) SICAV 3
Condizioni per l’emissione e il rimborso delle azioni
Le azioni di un comparto vengono emesse o rimborsate in ciascun giorno lavorativo previsto per il calcolo del valore del
patrimonio netto (giorno di valutazione). Per "giorno lavorativo" in questo contesto si intendono i consueti giorni
lavorativi di banca (ovvero ogni giorno in cui le banche sono aperte durante il normale orario di sportello) in
Lussemburgo, fatta eccezione per singoli giorni di chiusura non previsti dalla legge in Lussemburgo e per i giorni in cui
le borse dei principali paesi in cui investe il rispettivo comparto sono chiuse, ovvero in cui non è possibile valutare
adeguatamente almeno il 50% degli investimenti del comparto.
I "giorni di chiusura non previsti dalla legge" sono i giorni in cui le banche e gli istituti finanziari sono chiusi.
Non si effettuano emissioni o rimborsi nei giorni in cui la Società ha deliberato di non calcolare il valore del patrimonio
netto, come descritto nella sezione "Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell’emissione, del
rimborso e della conversione di azioni". La Società ha inoltre il diritto di respingere a propria discrezione le domande di
sottoscrizione.
La Società non consente di effettuare transazioni che a suo giudizio potrebbero nuocere agli interessi degli azionisti,
quali ad esempio il "market timing" e il "late trading". Può respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione o
conversione se la ritiene finalizzata a tali pratiche. La Società può inoltre attuare tutte le misure considerate necessarie
al fine di tutelare gli azionisti contro tali operazioni.
Le domande di sottoscrizione e di rimborso pervenute presso l'amministrazione centrale o presso l'ufficio centrale
preposto al disbrigo di tali domande di UBS Investment Bank in Svizzera - un'entità di UBS AG – entro le ore 16.00 (ora
dell'Europa centrale, orario di cut-off) di un giorno lavorativo (giorno d'incarico), saranno evase il giorno lavorativo
successivo (giorno di valutazione), sulla base del valore del patrimonio netto calcolato in tale giorno. Per quanto
concerne le domande presentate ai rappresentanti per la distribuzione sul territorio nazionale e all'estero, l'orario limite
per la presentazione delle stesse può essere anticipato al fine di garantirne il tempestivo inoltro all'amministrazione
centrale o all'ufficio centrale preposto al disbrigo di tali pratiche di UBS Investment Bank in Svizzera. Tali orari possono
essere ottenuti presso il rispettivo rappresentante per la distribuzione. Per le domande di sottoscrizione e rimborso
pervenute presso l'amministrazione centrale o presso l'ufficio centrale preposto al disbrigo di tali domande di UBS
Investment Bank in Svizzera – un'unità di UBS AG – dopo le ore 16.00 (ora dell'Europa centrale) di un giorno
lavorativo, si considera come giorno d'incarico il giorno lavorativo successivo.
Lo stesso vale per le domande di conversione di azioni di un comparto in azioni di altri comparti della Società eseguite
sulla base dei valori del patrimonio netto dei comparti interessati.
Pertanto il valore del patrimonio netto utilizzato per il calcolo del prezzo non è ancora noto al momento del
conferimento dell'incarico (forward pricing). Il calcolo è effettuato nel giorno di valutazione sulla base degli ultimi
prezzi di mercato noti (ovvero dei corsi di chiusura o, se la Società di gestione ritiene che questi non riflettano
adeguatamente il valore di mercato, degli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione). I singoli principi di
valutazione sono illustrati nel paragrafo seguente.
Valore del patrimonio netto, prezzo di emissione, di rimborso e di conversione
Il valore del patrimonio netto nonché il prezzo di emissione, di rimborso e di conversione per azione di ogni singolo
comparto, ovvero di ogni singola classe di azioni, sono espressi nelle rispettive valute di riferimento in cui sono
denominati i diversi comparti ovvero le diverse classi di azioni, e sono determinati in ciascun giorno lavorativo dividendo
il patrimonio netto complessivo di ogni comparto, attribuito a ciascuna classe di azioni, per il numero delle azioni in
circolazione della relativa classe di azioni di tale comparto.
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La percentuale di valore del patrimonio netto attribuibile alle rispettive classi di azioni di un comparto è determinata,
tenendo in considerazione le commissioni applicate alla rispettiva classe di azioni, in base al rapporto tra le azioni
emesse in ogni classe ed il totale delle azioni emesse del comparto e varia ad ogni emissione o rimborso di azioni.
Nel caso in cui, in un giorno di negoziazione, la somma delle sottoscrizioni ovvero dei rimborsi di tutte le classi di azioni
di un comparto determinasse un afflusso o un deflusso netto di capitali, il valore del patrimonio netto del comparto
interessato potrebbe subire incrementi o riduzioni. L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore del patrimonio
netto. Possono essere presi in considerazione sia i costi stimati delle operazioni e gli oneri fiscali che possono insorgere
a carico del comparto, sia il differenziale lettera/denaro stimato dei valori patrimoniali in cui investe il comparto.
L’adeguamento comporta un incremento del valore del patrimonio netto se i movimenti netti determinano un
aumento di tutte le azioni del comparto interessato. Si avrà invece una riduzione del valore del patrimonio netto se i
movimenti netti determinano una riduzione delle azioni. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione può
fissare un valore soglia per ogni comparto. Tale valore soglia può essere rappresentato dal rapporto tra i movimenti
netti in un giorno di contrattazione e il patrimonio netto del fondo o da un importo assoluto denominato nella moneta
del comparto interessato. Un adeguamento del valore del patrimonio netto avverrebbe quindi solo in caso di
superamento di tale valore soglia in un giorno di negoziazione.
Il patrimonio di ciascun comparto è valutato come di seguito indicato.
a) Il valore delle disponibilità liquide (siano esse sotto forma di giacenze in contanti o depositi bancari) nonché di
cambiali, titoli a vista e crediti, anticipi su costi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati ma non
ancora ricevuti equivale al loro valore intero, salvo laddove il loro intero pagamento o la loro intera riscossione
risultassero improbabili; in questo caso il loro valore sarà calcolato in modo da comprendere una detrazione
adeguata per riflettere correttamente il loro valore reale.
b) I titoli, gli strumenti derivati e gli altri investimenti che sono quotati in una borsa sono valutati agli ultimi prezzi
di mercato noti. Qualora tali titoli, strumenti derivati o altri investimenti siano quotati in più borse, viene
impiegato l’ultimo prezzo disponibile della borsa che rappresenta il mercato principale per tali investimenti.
Per i titoli, gli strumenti derivati e gli altri investimenti la cui negoziazione in una borsa sia limitata e per i quali
esista un mercato secondario fra intermediari in titoli con una formazione del prezzo conforme al mercato, la
Società può valutare tali titoli, strumenti derivati e altri investimenti sulla base di questi prezzi. I titoli, gli
strumenti derivati e gli altri investimenti che non sono quotati in una borsa valori ma che sono negoziati in un
altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, sono valutati al loro
ultimo prezzo disponibile su questo mercato.
c) I titoli e gli altri investimenti che non sono quotati in una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato
e per i quali non è disponibile un prezzo adeguato sono valutati dalla Società conformemente ad altri criteri
stabiliti da quest'ultima in buona fede sulla base dei prezzi prevedibili di vendita.
d) La valutazione degli strumenti derivati non quotati in una borsa (derivati OTC) avviene sulla base di fonti
indipendenti per i prezzi. Se per uno strumento derivato è disponibile una sola fonte indipendente per i prezzi,
la plausibilità di tale corso di valutazione viene ricostruita per mezzo di modelli di calcolo riconosciuti dalla
Società e dal revisore contabile della Società sulla base del valore di mercato del valore sottostante dal quale è
ricavato lo strumento derivato.
e) Le quote di altri organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o organismi d’investimento
collettivo (OIC) sono valutate al loro ultimo valore del patrimonio netto noto. Determinate quote o azioni di
altri OICVM e/o OIC possono essere valutate sulla base di una stima del loro valore (stima del prezzo), la quale
è messa a disposizione dai prestatori di servizi affidabili, che sono indipendenti dal gestore di portafoglio o dal
consulente commerciale del fondo target.
f) (i) Se il comparto è un fondo del mercato monetario,
il valore di strumenti del mercato monetario non negoziati in una borsa valori o in un altro mercato
regolamentato e aperto al pubblico sarà determinato sulla base di curve appropriate. La valutazione
basata sulle curve si riferisce alle componenti di tasso d'interesse e di spread del credito. In questo caso si
applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato monetario si procede all'interpolazione dei
tassi d'interesse più vicini alla scadenza residua. Il tasso d'interesse così calcolato è convertito in un valore
di mercato con l'aggiunta di uno spread del credito che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante.
Questo spread del credito viene modificato in presenza di una variazione significativa della solvibilità del
debitore.
gli interessi attivi del singolo comparto maturati tra il giorno d'incarico e la data valuta vengono inclusi
nella valutazione del patrimonio di quel comparto. Il valore d'inventario per azione al rispettivo giorno di
valutazione contempla quindi anche gli interessi attivi previsti.
(ii) Per gli altri comparti che non rientrano nel regolamento di cui a lit. f) (i) si applica il seguente
regolamento: Per quanto concerne gli strumenti del mercato monetario, partendo dal prezzo netto di acquisto
e tenuto conto dei rendimenti che ne derivano, il corso di valutazione è gradualmente adeguato al prezzo di
rimborso. In caso di variazioni rilevanti delle condizioni di mercato, i criteri di valutazione dei singoli
investimenti vengono adeguati ai nuovi livelli di rendimento del mercato.
g) I titoli, gli strumenti del mercato monetario, i derivati e gli altri investimenti denominati in una moneta diversa
da quella di calcolo del relativo comparto e non coperti mediante operazioni su divise, sono valutati al tasso di
cambio medio (tra il corso denaro e lettera) calcolato in Lussemburgo oppure, qualora non sia possibile, nel
mercato più rappresentativo per la valuta interessata.
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h) I depositi vincolati e quelli di natura fiduciaria sono valutati al loro valore nominale maggiorato degli interessi
maturati.
i) Il valore dei contratti swap viene calcolato da un fornitore esterno e viene eseguito anche un secondo calcolo
indipendente da parte di un altro fornitore esterno. Il calcolo si basa sul valore attuale (net present value) di
tutti i cash flow (flussi di cassa) in entrata e in uscita. In determinati casi possono essere utilizzati calcoli interni
(basati su modelli e dati di mercato di Bloomberg) così come valutazioni di Broker Statement. I metodi di
calcolo dipendono dal rispettivo titolo e sono stabiliti compatibilmente con la UBS Global Valuation Policy.
Qualora, a causa di circostanze particolari, non fosse praticabile o dovesse dimostrarsi non corretta una valutazione
secondo i criteri suddetti, la Società è autorizzata ad applicare in buona fede altri criteri di valutazione generalmente
accettati e verificabili, per conseguire un’equa valutazione del patrimonio netto.
In circostanze straordinarie possono essere effettuate ulteriori valutazioni nel corso della giornata, valide per
l’emissione ed il rimborso successivi delle azioni.
Emissione di azioni
I prezzi di emissione delle azioni dei comparti sono calcolati secondo le modalità indicate nella sezione "Valore del
patrimonio netto, prezzo di emissione, di rimborso e di conversione".
Dopo la prima emissione, il prezzo di emissione si basa sul valore del patrimonio netto per azione oltre a una
commissione di emissione pari al 6% massimo del valore del patrimonio netto, a beneficio degli agenti di distribuzione.
Verranno inoltre addebitate le imposte, i diritti o altre tasse eventualmente dovute nei paesi di distribuzione.
Le sottoscrizioni di azioni della Società sono accettate al prezzo di emissione del comparto dalla Società,
dall'amministrazione centrale o dalla banca depositaria, nonché dagli agenti di distribuzione e pagamento, che le
inoltrano alla Società.
Le azioni possono essere sottoscritte anche attraverso piani di risparmio, di ammortamento o di conversione secondo
gli standard di mercato vigenti a livello locale. Per informazioni a tale riguardo, è possibile rivolgersi agli agenti di
distribuzione locali.
Per tutte le domande di sottoscrizione pervenute presso l’amministrazione centrale o presso l’ufficio centrale preposto
al disbrigo di tali domande di UBS Investment Bank in Svizzera – un’entità di UBS AG – dopo le ore 16.00 (ora
dell’Europa centrale) di un giorno lavorativo, si considera come giorno d’incarico il giorno lavorativo successivo. ll
pagamento del prezzo di emissione delle azioni di un comparto avviene al più tardi entro il terzo giorno lavorativo dal
pertinente giorno d'incarico (data valuta) sul conto della banca depositaria, a favore del comparto.
L'agente di pagamento locale si occuperà delle corrispondenti transazioni in qualità di mandatario su incarico
dell'investitore finale. I costi per i servizi dell'agente di pagamento possono essere addebitati all'investitore.
La Società può accettare a propria discrezione sottoscrizioni totali o parziali in natura. In tal caso il conferimento in
natura deve essere conforme alla politica d’investimento e ai limiti d'investimento del comparto in oggetto. Tali
investimenti vengono inoltre controllati dal revisore contabile incaricato dalla Società. I relativi costi sono a carico
dell'investitore.
Gli eventuali certificati vengono consegnati su richiesta senza ritardi ingiustificati, in seguito alla determinazione del
prezzo di emissione, con addebito delle consuete spese bancarie di consegna.
Per ogni comparto possono essere rilasciati solo certificati rappresentativi di azioni al portatore o nominativi in
frazionamenti da una o più azioni. Tutte le azioni emesse e in circolazione godono di pari diritti. Gli statuti prevedono
tuttavia la possibilità di emettere diverse classi di azioni con caratteristiche specifiche contestualmente a un comparto.
Inoltre per tutti i comparti e le classi di azioni possono essere emesse anche frazioni di quote. Per tali frazioni di quote,
tuttavia, non vengono emessi certificati, bensì esse sono accreditate a favore dell'azionista registrandole su un deposito
titoli di sua scelta. Queste frazioni di quote vengono espresse con un massimo di tre cifre decimali e non hanno diritto
di voto nelle assemblee generali, ma danno diritto a partecipare a un'eventuale distribuzione degli utili o a
un'eventuale distribuzione proporzionale del ricavo derivante da una liquidazione del comparto o della classe di azioni
interessati.
Rimborso di azioni
Le domande di rimborso, corredate dagli eventuali certificati emessi, sono accettate dalla Società di gestione,
dall’amministrazione centrale, dalla banca depositaria o da un altro agente di distribuzione e pagamento a ciò
autorizzato.
Per tutte le domande di sottoscrizione pervenute presso l’amministrazione centrale o presso l’ufficio centrale preposto
al disbrigo di tali domande di UBS Investment Bank in Svizzera – un’entità di UBS AG – dopo le ore 16.00 (ora
dell’Europa centrale) di un giorno lavorativo, si considera come giorno d’incarico il giorno lavorativo successivo.
Il controvalore delle azioni di un comparto presentate per il rimborso viene pagato il terzo giorno lavorativo successivo
al giorno d’incarico pertinente (data valuta) salvo il caso in cui, in conformità a disposizioni legislative quali restrizioni
valutarie e nei trasferimenti, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, il
trasferimento dell’importo del rimborso nel paese in cui il rimborso è stato richiesto si riveli impraticabile.
Per comparti con più classi di azioni denominate in monete diverse, il controvalore del rimborso richiesto può essere
rimborsato all'azionista solo nella moneta della rispettiva classe di azioni o nella moneta di calcolo del comparto
corrispondente.
Verranno addebitate eventuali imposte, diritti o altre tasse dovute nei paesi di distribuzione.
Potrà essere addebitata una commissione di rimborso fino al 2% (calcolata sul valore del patrimonio netto) a favore
degli agenti di distribuzione.
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La differenza per eccesso o per difetto del prezzo di rimborso rispetto al prezzo di emissione pagato dall’azionista
dipende dall’andamento del valore del patrimonio netto.
Qualora venga presentato un numero considerevole di domande di rimborso, la Società può decidere di liquidare una
domanda di rimborso solo dopo aver venduto senza ritardi ingiustificati i valori patrimoniali corrispondenti della Società
stessa. Qualora si renda necessario tale provvedimento, tutte le domande di rimborso pervenute lo stesso giorno sono
liquidate allo stesso prezzo.
L'agente di pagamento locale si occuperà delle corrispondenti transazioni in qualità di mandatario su incarico
dell'investitore finale. I costi per i servizi dell'agente di pagamento possono essere addebitati all'investitore.
A sua discrezione, la Società può offrire agli investitori rimborsi interamente o parzialmente in natura. In tal caso il
rimborso in natura deve essere conforme alla politica e ai limiti d'investimento del comparto interessato. Inoltre, tali
esborsi vengono controllati dal revisore contabile incaricato dalla Società e non devono avere alcuna ripercussione
negativa sugli azionisti che rimangono nella Società. I relativi costi sono a carico dell'investitore.
Conversione di azioni
Gli azionisti possono passare in qualsiasi momento da un comparto a un altro o da una classe di azioni a un'altra dello
stesso comparto. Per la presentazione delle domande di conversione si applicano le stesse modalità previste per
l’emissione e il rimborso di azioni.
Il numero di azioni nel quale l'azionista desidera convertire il suo portafoglio viene calcolato in base alla seguente
formula:
*  * 
 = ------------
laddove:
 = numero di azioni del nuovo comparto o classe di azioni in cui avviene la conversione
 = numero delle azioni del comparto o classe di azioni da cui deve essere effettuata la conversione
 = valore del patrimonio netto delle azioni presentate per la conversione
 = tasso di cambio fra i comparti interessati o le classi di azioni interessate. Se entrambi i comparti o
entrambe le classi di azioni sono denominati nella stessa moneta di calcolo, questo coefficiente avrà
valore 1
 = valore del patrimonio netto delle azioni del comparto o della classe di azioni oggetto di conversione, oltre
a imposte, spese o altre tasse
Per la conversione può essere addebitata una commissione di conversione non superiore al 3% (calcolata sul valore del
patrimonio netto delle azioni del comparto o della classe di azioni in cui avviene la conversione) a beneficio degli agenti
di distribuzione.
Eventuali tasse, imposte e spese per bolli che dovessero essere applicate nei singoli paesi in caso di passaggio da un
comparto all'altro, sono a carico degli azionisti.
Nel caso di conversione, gli eventuali nuovi certificati vengono consegnati su richiesta senza ritardi ingiustificati, con
addebito delle consuete spese bancarie di consegna.
Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
Gli agenti di distribuzione della Società sono tenuti a osservare le disposizioni della legge lussemburghese del 12
novembre 2004 contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento ad associazioni terroristiche nelle versioni di volta in
volta in vigore, nonché le vigenti disposizioni amministrative e le circolari della CSSF.
Gli investitori devono inoltre dimostrare la propria identità all’agente di distribuzione o di vendita che ritira la loro
domanda di sottoscrizione. L’agente di distribuzione o di vendita dovrà richiedere agli investitori all'atto della
sottoscrizione almeno i seguenti documenti o dati: in caso di persone fisiche, una copia autenticata del
passaporto/carta d'identità (autenticata dall’agente di distribuzione o di vendita o dall’autorità amministrativa locale);
in caso di società o altre persone giuridiche, una copia autenticata dell’atto costitutivo e una copia autenticata
dell’estratto del registro delle imprese, nonché una copia dell’ultimo bilancio pubblicato e il nome completo del
beneficiario effettivo. A seconda della fattispecie concreta, l'agente di distribuzione o di vendita deve richiedere agli
investitori all'atto della sottoscrizione o del rimborso ulteriori documenti e dati.
L’agente di distribuzione dovrà provvedere affinché gli agenti di vendita osservino strettamente la suddetta procedura
di identificazione. UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. e la Società possono richiedere in qualsiasi momento all’agente
di distribuzione la garanzia del rispetto di tale procedura. UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. controlla il rispetto
delle direttive su esposte per tutte le domande di sottoscrizione/rimborso ricevute da agenti di distribuzione o di
vendita di paesi in cui non sono previsti requisiti equivalenti a quelli previsti dal diritto lussemburghese o UE per la lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
Inoltre gli agenti di distribuzione e i loro agenti di vendita dovranno osservare tutte le direttive contro il riciclaggio e il
finanziamento al terrorismo in vigore nei rispettivi paesi di distribuzione.
Sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto e dell’emissione, del rimborso e della conversione di
azioni
La Società è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto di uno o più
comparti, l’emissione e il rimborso di azioni nonché la conversione fra singoli comparti:
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- qualora una o più borse o altri mercati, che rappresentano la base di valutazione per una parte considerevole del
patrimonio netto, o i mercati valutari in cui è negoziata la moneta di calcolo del valore del patrimonio netto o
una quota considerevole del patrimonio netto, siano chiusi al di fuori dei consueti giorni festivi, o le
contrattazioni siano sospese o qualora tali borse e mercati siano soggetti a restrizioni oppure a considerevoli
oscillazioni delle quotazioni nel breve periodo;
- qualora, a causa di eventi che esulano dalla responsabilità o dalla sfera di influenza della Società e/o della
Società di gestione, sia impossibile disporre in modo regolare del patrimonio netto senza pregiudicare
considerevolmente gli interessi degli azionisti;
- qualora a seguito di un’interruzione nei collegamenti dei servizi di informazione o per un qualsivoglia motivo
non sia possibile determinare il valore di una parte considerevole del patrimonio netto;
- qualora la Società non riuscisse a rimpatriare fondi con i quali corrispondere gli importi per le domande di
rimborso nel comparto o qualora il Consiglio di amministrazione della Società ritenesse impossibile eseguire a
normali tassi di scambio un trasferimento di fondi per la cessione o l'acquisizione di investimenti o pagamenti in
seguito al rimborso di azioni;
- qualora a causa di circostanze di natura politica, economica, militare o di altro tipo, che esulano dalla sfera di
influenza della Società, fosse impossibile disporre in modo regolare delle attività della Società senza pregiudicare
gli interessi degli azionisti;
- qualora, per altri motivi, i prezzi degli investimenti in un comparto non potessero essere calcolati puntualmente
o correttamente;
- qualora venisse pubblicata una convocazione a un'assemblea straordinaria degli azionisti a scopo di liquidazione
della Società;
- nella misura in cui una simile sospensione sia giustificata per la tutela degli azionisti, dopo la pubblicazione di
una convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti a scopo di fusione della Società o di un comparto o
dopo la pubblicazione di una comunicazione agli azionisti a proposito di una delibera del Consiglio di
amministrazione della Società per la fusione di uno o più comparti; e
- qualora eventuali restrizioni alla circolazione di valute o capitali ostacolino lo svolgimento delle operazioni per
conto della Società.
La sospensione del calcolo dei valori del patrimonio netto, la sospensione dell'emissione e del rimborso di azioni e la
sospensione della conversione tra i singoli comparti sono comunicate immediatamente a tutte le autorità competenti
dei paesi in cui le azioni della Società sono autorizzate alla distribuzione pubblica, e pubblicate in un quotidiano
lussemburghese ed eventualmente negli organi di pubblicazione dei singoli paesi in cui avviene la distribuzione.
La Società di gestione è inoltre tenuta a chiedere agli investitori che non soddisfano più i requisiti per detenere una
classe di azioni:
a) di restituire le loro azioni entro 30 giorni solari in conformità alle disposizioni sul rimborso delle azioni; oppure
b) di trasferire le loro azioni a una persona che soddisfi i summenzionati requisiti per l’acquisto della classe di
azioni; oppure
c) di convertirle in azioni di un’altra classe di azioni del comparto interessato i cui requisiti per l’acquisto siano
soddisfatti da tali investitori.
Inoltre la Società è autorizzata a
a) respingere a propria discrezione una domanda di acquisto di azioni;
b) rimborsare in qualsiasi momento azioni acquistate malgrado una clausola di esclusione.
Distribuzione degli utili
L'Assemblea generale degli azionisti del rispettivo comparto stabilisce su proposta del Consiglio di amministrazione
della Società dopo la chiusura del bilancio d'esercizio se e in quale misura i rispettivi comparti e classi di azioni
provvederanno alla distribuzione di utili. Le distribuzioni non possono avere come effetto una riduzione del patrimonio
netto della Società al di sotto del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora siano effettuate distribuzioni, esse
verranno eseguite entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato a deliberare in merito al pagamento di anticipi sul dividendo
nonché alla sospensione della distribuzione di utili.
I diritti a distribuzioni di utili e assegnazioni che non siano fatti valere entro cinque anni da quando dovuti cadono in
prescrizione e sono riassegnati al rispettivo comparto o alla rispettiva classe di azioni. Se tale comparto o classe di
azioni è già stato/a liquidato/a, le distribuzioni di utili e le assegnazioni vengono attribuite agli altri comparti della
Società o alle altre classi di azioni del comparto interessato, in proporzione al rispettivo patrimonio netto. L'Assemblea
generale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Società, può inoltre decidere di emettere azioni gratuite
nell’ambito della destinazione dell’utile netto e delle plusvalenze di capitale. Affinché le distribuzioni corrispondano al
diritto effettivo agli utili, viene calcolata una riconciliazione di questi ultimi.
Le distribuzioni di utili vengono effettuate su presentazione delle cedole. La Società definisce le modalità di
pagamento.
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Imposte e costi
Regime fiscale
La Società è soggetta al diritto lussemburghese. In conformità alla legislazione attualmente in vigore in Lussemburgo, la
Società non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese alla fonte, sul reddito, sulle plusvalenze di capitale o sul
patrimonio. Sul patrimonio netto complessivo di ogni comparto è tuttavia effettuato un prelievo a favore del
Granducato di Lussemburgo ("taxe d’abonnement") pari allo 0,05% annuo - per alcune classi di azioni ridotto allo
0,01% annuo (per ulteriori dettagli al riguardo consultare la sezione "Le classi di azioni in sintesi"), pagabile alla fine
del trimestre cui si riferisce. La base di calcolo è rappresentata dal patrimonio netto di ogni comparto relativo alla fine
del trimestre interessato.
Si informano gli azionisti che con la legge lussemburghese del 21 giugno 2005 è stata recepita nel diritto
lussemburghese la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio. Essa prevede che dal 1° luglio 2005 i pagamenti di interessi tra diversi paesi a favore di persone fisiche
residenti nell'UE sono soggetti a un'imposta alla fonte o a uno scambio automatico d'informazioni. Ciò si applica tra
l'altro alle distribuzioni e ai dividendi relativi a fondi d'investimento che investono più del 15%, nonché ai ricavi
derivanti dalla cessione o dal rimborso di azioni di fondi d'investimento che investono più del 25% in titoli e diritti di
credito ai sensi della fiscalità del risparmio nell’UE. L’agente di distribuzione o di vendita potrà, ove necessario,
richiedere agli investitori all'atto della sottoscrizione il codice identificativo fiscale ("SIN") rilasciato dallo Stato in cui
essi risiedono ai fini fiscali. I valori imponibili forniti si basano sugli ultimi dati disponibili al momento del calcolo.
A condizione che il comparto interessato non sia soggetto alle norme sulla fiscalità del risparmio nell'UE o che le stesse
non si applichino all'azionista, quest'ultimo, secondo la legislazione fiscale attualmente in vigore, non è tenuto a
versare in Lussemburgo alcuna imposta sul reddito, sulle donazioni, di successione o altre imposte, sempre che non
abbia residenza, domicilio o una sede secondaria permanente nel paese o non sia stato in passato residente in
Lussemburgo e possieda più del 10% del capitale azionario della Società.
Il 13 novembre 2008 la Commissione europea ha accolto una proposta di modifica alla direttiva sulla tassazione del
risparmio. Se venisse applicata, questa proposta di modifica produrrebbe, inter alia, (i) l'estensione del campo di
applicazione della tassazione dei redditi da risparmio UE anche a pagamenti erogati da determinate strutture
intermediarie (a prescindere che abbiano o meno sede in uno Stato membro dell'UE) e destinati in ultima istanza a
favore di persone private residenti nell'UE e (ii) l'ampliamento della definizione di interessi che rientrano nella direttiva
sulla tassazione dei redditi da risparmio UE. Al momento della redazione del presente prospetto informativo non è
ancora dato sapere se e quando la proposta di modifica entrerà in vigore.
Quanto sopra riportato costituisce una sintesi delle implicazioni sul piano fiscale e non ha alcuna pretesa di
completezza. Spetta agli acquirenti delle azioni informarsi sulla legislazione e sulle norme relative all'acquisto, al
possesso e all'eventuale vendita di azioni in vigore in funzione del paese in cui risiedono o di cui hanno la cittadinanza.
Investitori nel Regno Unito
Ai fini fiscali, la Società si classifica come fondo estero ai sensi delle leggi (fiscali) del Regno Unito relative ai fondi esteri,
entrate in vigore il 1° dicembre 2009 a integrazione del vigente regime fiscale applicabile a investimenti in fondi esteri.
I redditi ottenuti da investitori nel Regno Unito tramite la cessione (p.es. trasferimento o rimborso) di quote di un fondo
d'investimento estero ammesso ai sensi delle leggi relative ai fondi esteri sono soggetti all'imposta sui redditi di capitale
(ovvero all'imposta sui redditi di società sugli utili imponibili) e non all'imposta sul reddito.
I redditi ricavati da investitori nel Regno Unito tramite la cessione (p.es. trasferimento o rimborso) di quote di un fondo
d'investimento estero non ammesso ai sensi delle leggi relative ai fondi esteri sono soggetti, in determinate circostanze,
all'imposta sul reddito (anziché all'imposta sui redditi di capitale).
Dopo il 1° dicembre 2009, solo per un periodo di transizione, i fondi esteri possono presentare domanda presso HM
Revenue & Customs (autorità fiscale del Regno Unito) per essere ammessi in qualità di fondi esteri con status di "Fondi
a distribuzione" o "Reporting Fund".
La domanda può essere presentata per uno o più comparti all'interno di un fondo multicomparto (umbrella fund),
oppure per una o più classi di azioni specifiche di un comparto. Ai fini dell'imposizione fiscale nel Regno Unito, a un
investimento in classi di azioni con status di "Fondo a distribuzione" o "Reporting Fund" si applica lo stesso regime
fiscale applicabile a un investimento in un fondo estero ammesso.
Dopo il periodo di transizione verranno trattati come investimenti in un fondo estero ammesso solo gli investimenti in
un comparto o in una classe di azioni di un determinato comparto qualificato/a come "Reporting Fund".
La Società può, a propria discrezione, presentare domanda affinché determinati comparti o classi di azioni del
comparto ottengano lo status di fondo estero ammesso.
Nei casi in cui viene presentata questa domanda, i membri del Consiglio di amministrazione intendono amministrare la
Società in modo che un investimento in determinate classi di azioni valga come investimento in fondi esteri ammessi
per tutti i periodi di bilancio e altresì in modo da garantire di fronte al HM Revenue & Customs che i corrispondenti
requisiti siano o verranno soddisfatti. I membri del Consiglio di amministrazione della Società non forniscono tuttavia
alcuna garanzia che questi requisiti verranno effettivamente soddisfatti, ovvero che HM Revenue & Customs
confermerà la soddisfazione di questi requisiti.
Per le classi di azioni il cui nome contiene "UKdist" e che si qualificano come "Reporting Fund", la Società intende
distribuire annualmente un importo pari al 100% dei proventi con obbligo di rendicontazione ai sensi delle disposizioni
vigenti nel Regno unito per i "Reporting Funds". Con riferimento alle classi di azioni "UKdist", la Società non intende
mettere a disposizione dati fiscali in altri paesi.
22
Le persone abitualmente residenti nel Regno Unito devono fare riferimento alle disposizioni di cui al libro 13, capitolo 2
della legge sulla tassazione del reddito "Income Tax Act 2007" ("Trasferimento di valori patrimoniali all'estero"), ai
sensi delle quali potrebbero, in determinate circostanze, dover corrispondere un'imposta sul reddito per gli utili e i
proventi non distribuiti conseguiti con l'investimento in uno o più comparti, ovvero per gli utili e i proventi così
conseguiti e che non possono essere riscossi da queste persone nel Regno Unito.
Si rimanda inoltre alle disposizioni di cui al paragrafo 13 della legge sulla tassazione degli utili da cessione (Taxation of
Chargeable Gains Act) del 1992, valide per la distribuzione di utili imponibili di società non domiciliate nel Regno
Unito; qualora la società avesse sede nel Regno Unito si tratterebbe di una "Close Company" (società di capitali con
pochi soci). Questi utili vengono distribuiti a investitori abitualmente residenti o con domicilio permanente nel Regno
Unito. Gli utili così distribuiti sono imponibili per tutti gli investitori ai quali, singolarmente o insieme a persone
consociate, spetta una quota superiore al 10% dell'utile distribuito. La Società intende intraprendere ogni misura
possibile al fine di garantire che i comparti non vengano classificati come società che, se avessero sede nel Regno
Unito, rappresenterebbero una "Close Company" ai sensi del paragrafo 13 della legge sulla tassazione degli utili da
cessione. Nel quadro della verifica degli effetti derivanti dal paragrafo 13 della Legge sulla tassazione degli utili da
cessione (Taxation of Chargeable Gains Act) del 1992, bisogna altresì considerare le disposizioni di cui alla
Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra Regno Unito e Lussemburgo.
Costi a carico della Società
Per le classi di azioni "P", "N", "H", "K-1", "K-2", "F", "Q", "I-36", "I-30", "I-28", "I-26", "I-24", "I-22" e "I-20",
la Società versa a cadenza mensile una commissione di gestione forfetaria massima calcolata sul valore del patrimonio
netto medio dei comparti.
Tale commissione viene utilizzata per l'amministrazione del Fondo (rappresentata dai costi della Società,
dell'amministrazione e della banca depositaria), la gestione del patrimonio e la distribuzione dei comparti, nonché per
la copertura dei costi sostenuti. La commissione forfettaria di gestione massima applicabile viene addebitata solo al
lancio delle classi di azioni corrispondenti. Per una panoramica sulla commissione forfettaria di gestione massima si
veda il paragrafo "Le classi di azioni in sintesi".
La commissione forfettaria di gestione sopra descritta è impiegata dalla Società per coprire tutti i costi relativi
all'amministrazione, alla gestione del portafoglio e alla custodia del patrimonio della Società, nonché alla distribuzione,
quali:
- le commissioni annuali e i costi per le autorizzazioni e la vigilanza sulla Società in Lussemburgo e all'estero;
- le altre commissioni dell'Autorità di vigilanza;
- la stampa degli statuti e dei prospetti informativi nonché delle relazioni annuali e semestrali;
- la redazione dei KII o dei documenti corrispondenti per i paesi di distribuzione della Società;
- la pubblicazione dei prezzi e delle comunicazioni agli azionisti;
- le commissioni connesse a un'eventuale quotazione della Società e alla distribuzione nazionale ed estera;
- le commissioni e i costi sostenuti dalla banca depositaria per la custodia del patrimonio della Società,
l'esecuzione delle operazioni di pagamento e gli altri compiti previsti dalla legge del 2010;
- le commissioni e gli altri costi connessi al pagamento di eventuali dividendi agli azionisti e
- il compenso del revisore contabile.
La banca depositaria, l'amministrazione centrale e la Società hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese per le
disposizioni straordinarie adottate nell'interesse degli investitori, ovvero i relativi costi sono imputati direttamente alla
Società.
Per consentire il confronto con le strutture di commissioni di altri offerenti di fondi, che non conoscono la commissione
forfettaria di gestione, si fa corrispondere la "commissione di gestione massima" all'80% della commissione forfettaria
di gestione.
Inoltre sono a carico della Società tutti i costi di transazione connessi all'amministrazione del patrimonio della Società
(provvigioni conformi al mercato, commissioni, tasse, ecc.).
Sono infine a carico della Società tutte le tasse relative ai valori patrimoniali e al reddito della Società stessa, in
particolare lataxe d’abonnement.
Per le classi di azioni "K-2" e "F" viene addebitata una commissione aggiuntiva fissata mediante un contratto separato
tra l’azionista e UBS AG o un partner per la distribuzione da essa autorizzato.
Per la classe di quote "I-6.5" viene addebitata una commissione che copre i costi per l'amministrazione del Fondo
(costituiti dai costi della Società, dell'amministrazione centrale e della banca depositaria). I costi per la gestione del
patrimonio e la distribuzione sono addebitati esternamente alla Società in maniera diretta e sono oggetto di un
contratto separato stipulato tra l'azionista e UBS Global Asset Management o uno dei suoi rappresentanti autorizzati.
I costi relativi ai servizi da erogare per le classi di azioni "I-X" e "U-X" per la gestione del patrimonio e
l’amministrazione del Fondo (costituiti dai costi della Società, dell’amministrazione e della banca depositaria) e per la
distribuzione vengono addebitati come rimborsi spettanti a UBS AG sulla base di un contratto separato con
l’investitore.
Eventuali costi attribuibili ai singoli comparti vengono imputati ai comparti stessi.
I costi imputabili alle classi di azioni saranno addebitati a queste ultime. Qualora i costi si riferiscano a più o a tutti i
comparti o classi di azioni, essi saranno imputati ai comparti o alle classi di azioni interessate proporzionalmente al
rispettivo valore del patrimonio netto.
23
Ai comparti che, nell'ambito della propria politica d'investimento, sono autorizzati a investire in altri OIC od OICVM
esistenti, possono essere applicate commissioni sia a livello del fondo d’investimento interessato, sia a livello del
comparto stesso.
Nel caso di investimento in quote di fondi che sono amministrati direttamente o indirettamente dalla Società di
gestione o da un'altra società ad essa collegata tramite amministrazione congiunta o controllo, oppure tramite
partecipazione diretta o indiretta, le relative commissioni di emissione e di rimborso del fondo target non possono
essere addebitate al comparto che effettua l'investimento.
Informazioni per gli azionisti
Relazioni e pubblicazioni regolari
In relazione a ciascun comparto e alla Società il 30 settembre viene pubblicata la relazione annuale e il 31 marzo la
relazione semestrale. Nelle suddette relazioni i dati relativi ad ogni comparto o classe di azioni sono espressi nelle
rispettive monete di calcolo. Lo stato patrimoniale consolidato della Società è espresso in EUR.
Il bilancio annuale, pubblicato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, comprende i conti annuali
certificati dai revisori dei conti indipendenti.
Tali relazioni sono a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e della banca depositaria.
Il prezzo di emissione e quello di rimborso delle azioni di ciascun comparto vengono resi noti in Lussemburgo presso la
sede della Società e della banca depositaria.
Le comunicazioni agli azionisti sono altresì pubblicate in un quotidiano lussemburghese ed eventualmente in quotidiani
esteri.
Deposito dei documenti
Presso la sede della Società e/o della Società di gestione sono depositati i seguenti documenti, di cui è possibile
prendere visione:
1) lo statuto della Società nonché della Società di gestione
2) i contratti stipulati fra la banca depositaria e la Società. Tali convenzioni possono essere modificate d’intesa fra
le parti contrattuali.
Liquidazione della Società e dei suoi comparti, fusione di comparti
Liquidazione della Società e dei suoi comparti
La Società può essere sciolta in qualsiasi momento su delibera dell'Assemblea generale degli azionisti, secondo i
requisiti di presenza e maggioranza previsti dalla legge.
Qualora il patrimonio netto complessivo della Società scendesse al di sotto di 2/3 o di 1/4 del capitale minimo previsto
per legge, il Consiglio di amministrazione della Società deve sottoporre la questione dello scioglimento della Società
all'Assemblea generale degli azionisti. In caso di liquidazione della Società, la relativa esecuzione sarà condotta da uno
o più liquidatori. Questi ultimi sono nominati dall'Assemblea generale degli azionisti, che decide sull'entità dei loro
poteri e sul loro compenso. I liquidatori realizzano il patrimonio della Società nel migliore interesse degli azionisti e
distribuiscono il ricavo netto della liquidazione dei comparti proporzionalmente tra gli azionisti dei comparti e/o delle
classi di azioni. Eventuali ricavi della liquidazione che non è possibile distribuire agli azionisti alla chiusura della
liquidazione stessa sono depositati presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino allo scadere del periodo di
prescrizione.
Lo scioglimento e la liquidazione di comparti a scadenza avvengono automaticamente allo scadere della rispettiva
durata.
Qualora il valore complessivo del patrimonio di un comparto o di una classe di azioni di un comparto non
raggiungesse, o scendesse al di sotto di, una determinata soglia necessaria a consentire una gestione economicamente
efficiente di questo comparto o di questa classe di azioni, o qualora mutassero sensibilmente le condizioni politiche,
economiche o di politica monetaria, ovvero nel quadro di una strategia di razionalizzazione, la Società può decidere di
ritirare e annullare tutte le azioni della/e classe/i di azioni corrispondente/i al valore del patrimonio netto (considerando
i corsi di realizzazione effettivi e i costi di realizzazione degli investimenti) del giorno o del momento di valutazione in
cui entra in vigore la delibera.
Ferme restando le facoltà del Consiglio di amministrazione della Società, l'Assemblea generale degli azionisti di un
comparto, su proposta del Consiglio di amministrazione della Società, può ridurre il capitale sociale annullando azioni
emesse nel comparto stesso e rimborsando agli azionisti il valore del patrimonio netto delle loro azioni. A tal fine, il
valore del patrimonio netto viene calcolato per il giorno in cui entra in vigore tale decisione, tenendo conto del prezzo
ottenuto in occasione della realizzazione degli investimenti patrimoniali nonché di tutti i costi effettivamente sostenuti
nell'ambito di tale annullamento.
Gli azionisti del comparto interessato sono informati della delibera, adottata dall'Assemblea generale degli azionisti o
dal Consiglio di amministrazione della Società, concernente il ritiro e l'annullamento delle azioni tramite la
pubblicazione di tale delibera sul "Mémorial" e su un quotidiano lussemburghese, nonché, ove necessario, negli organi
di pubblicazione dei singoli paesi di distribuzione. Il controvalore dei valori del patrimonio netto di azioni annullate che
non sono state presentate per il rimborso dagli azionisti è depositato per un periodo di sei mesi presso la banca
24
depositaria e, allo scadere di tale termine, qualora in tale data non fosse ancora stato richiesto il rimborso delle azioni
annullate, presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino allo scadere del periodo di prescrizione.
Fusione della Società o di comparti con un altro organismo di investimento collettivo ("OIC") o con comparti
dello stesso; fusione di comparti
Le "fusioni" sono operazioni in cui
a) all'atto dello scioglimento senza liquidazione, uno o più OICVM o suoi comparti "OICVM incorporati",
trasferiscono tutte le proprie attività e passività a un altro OICVM esistente o a un suo comparto"OICVM
incorporante", e in cambio i suoi/loro azionisti ricevono azioni dell'OICVM incorporante ed eventualmente un
pagamento in contanti pari a un massimo del 10% del valore del patrimonio netto di queste azioni;
b) all'atto dello scioglimento senza liquidazione, due o più OICVM o suoi comparti "OICVM incorporati",
trasferiscono tutte le proprie attività e passività a un OICVM da loro costituito o a un suo comparto"OICVM
incorporante", e in cambio i suoi/loro azionisti ricevono azioni dell'OICVM incorporante ed eventualmente un
pagamento in contanti pari a un massimo del 10% del valore del patrimonio netto di queste azioni;
c) uno o più OICVM o suoi comparti, "OICVM incorporati", che continuano a esistere fino ad ammortamento
delle passività, trasferiscono il loro patrimonio netto a un altro comparto dello stesso OICVM, a un OICVM da
loro costituito o a un altro OICVM esistente o un comparto di questo OICVM, "OICVM incorporante".
Le operazioni di fusione sono consentite conformemente con le premesse di cui alla Legge del 2010. Le conseguenze
legali di una fusione sono disciplinate dalla Legge del 2010.
Alle premesse descritte nella sezione "Liquidazione della Società e dei suoi comparti", il Consiglio di amministrazione
della Società può decidere di assegnare attività di un comparto e/o di una classe di azioni a un altro comparto e/o
classe di azioni esistente della Società oppure a un altro OIC lussemburghese ai sensi della parte I della Legge del 2010
o, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge del 2010, a un OICVM estero e di convertite le azioni del/i
comparto/i ovvero della classe di azioni corrispondente/i in azioni di un altro comparto o di un'altra classe di azioni (in
seguito a divisione o consolidamento, se necessario, e al pagamento di un importo corrispondente al diritto
proporzionale degli azionisti). Fermi restando i poteri del Consiglio di amministrazione della Società descritti nel
precedente paragrafo, la decisione di una fusione, come qui descritta, può essere anche presa dall'Assemblea generale
degli azionisti interessati del comparto.
Gli azionisti vengono informati della decisione secondo la medesima modalità sopra illustrata per il rimborso e
l'annullamento di azioni. Gli azionisti interessati dalla fusione hanno il diritto di chiedere il rimborso di tutte o di una
parte delle proprie azioni al valore del patrimonio netto vigente, come da procedura di cui al capitolo "Rimborso di
azioni" (senza commissione di rimborso o altre commissioni amministrative), entro trenta giorni dalla pubblicazione
della delibera. Le azioni non presentate per il rimborso vengono convertite in base al valore del patrimonio netto del
rispettivo comparto, calcolato per il giorno in cui entra in vigore tale decisione. In caso di assegnazione di quote di un
fondo d'investimento avente la forma giuridica di "Fonds Commun de Placement" la decisione è vincolante
unicamente per gli investitori che hanno votato a favore di questa assegnazione.
Assemblea generale della Società ovvero degli azionisti del comparto interessato
Tanto per la liquidazione quanto per la fusione di comparti non è necessario alcun quorum costitutivo per l'Assemblea
generale della Società, ovvero degli azionisti, del rispettivo comparto e la delibera può essere adottata a maggioranza
semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea generale.
Diritto applicabile, foro competente e lingua contrattuale
Per tutte le controversie legali tra gli azionisti, la Società, la Società di gestione e la banca depositaria, è competente il
Tribunale distrettuale di Lussemburgo. Si applica il diritto lussemburghese. Tuttavia la Società e/o la banca depositaria
possono decidere che esse stesse sottostiano al foro competente dei paesi in cui le azioni sono offerte e vendute, per
quanto riguarda i diritti degli investitori di tali paesi.
Fa fede la versione in lingua tedesca del presente prospetto informativo. Tuttavia la Società può riconoscere vincolanti
per sé le traduzioni da lei approvate nelle lingue dei paesi in cui le azioni vengono offerte e vendute, per quanto
concerne le azioni che sono state vendute a investitori di tali paesi.
Criteri d'investimento
Per gli investimenti di ciascun comparto si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
1
Investimenti ammessi della Società
1.1 Gli investimenti della Società possono comprendere esclusivamente uno o più dei seguenti elementi:
a) titoli e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un "mercato regolamentare", come definito dalla
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati per strumenti
finanziari;
25
b)
titoli e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al
pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato membro. Il termine "Stato membro" designa uno Stato
membro dell'Unione europea; gli Stati contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo che tuttavia non
sono Stati membri dell'Unione europea sono equiparati a Stati membri dell'Unione europea entro i limiti di questo
accordo e dei relativi trattati;
c) titoli e strumenti del mercato monetario ammessi a quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato non
membro dell'Unione europea, o negoziati in un altro mercato regolamentare, riconosciuto, aperto al pubblico e
regolarmente funzionante di un paese dell'Europa, dell'America, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania (di seguito
"Stato riconosciuto") riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
d) titoli e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione includano l’obbligo
di richiesta di ammissione a quotazione o a negoziazione in una delle borse valori o in uno dei mercati
regolamentati indicati al punto da 1.1 a) a 1.1 c) e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
e) quote di OICVM ammessi ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2)
lettera a) e b) della direttiva 2009/65/CE, aventi sede in uno Stato membro ai sensi della Legge del 2010 o in uno
Stato terzo, a condizione che:
questi altri OIC siano stati autorizzati in virtù di norme giuridiche in base alle quali risultano soggetti a una
vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dal diritto comunitario e che sussistano sufficienti
garanzie di collaborazione tra le autorità,
il livello di tutela garantito ai possessori di quote degli altri OIC sia equivalente al livello di tutela garantito agli
azionisti della Società e in particolare le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l’assunzione
e la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano
equivalenti ai requisiti previsti dalla direttiva 2009/65/CE;
l’attività degli altri OIC costituisca oggetto di relazioni semestrali e annuali tali da consentire la formulazione
di un giudizio sulle attività e sulle passività, sul reddito e sulle operazioni nel periodo di riferimento e
in conformità al proprio regolamento di gestione o al proprio atto costitutivo, l’OICVM o questo altro OIC le
cui quote devono essere acquistate non possa investire complessivamente oltre il 10% del proprio patrimonio
in quote di altri OICVM o altri OIC.
Salvo laddove diversamente stabilito nella relativa politica d’investimento, i comparti possono investire fino a un
massimo del 10% del proprio patrimonio in altri OICVM od OIC.
f) depositi a vista o depositi rimborsabili con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito, laddove
l'istituto di credito interessato abbia sede in uno Stato membro dell'UE o, qualora la sede si trovi in uno stato
terzo, l'istituto di credito sia soggetto a disposizioni sulla sorveglianza ritenute dalla CSSF equivalenti alle
disposizioni del diritto comunitario;
g) strumenti finanziari derivati ("strumenti derivati"), inclusi strumenti equivalenti liquidati in contanti, negoziati in
un mercato regolamentare di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in
una borsa valori ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
i valori sottostanti siano rappresentati da strumenti ai sensi dei paragrafi 1.1 a) e 1.1 b), oppure siano indici
finanziari o macroeconomici, tassi d'interesse, valute o altri valori sottostanti nei quali la Società è autorizzata
ad investire, in conformità alla sua politica d'investimento, direttamente o tramite OIC o OICVM preesistenti;
le controparti in caso di operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza ufficiale
appartenenti alle categorie ammesse dalla CSSF e
gli strumenti derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia
possibile, in qualsiasi momento, venderli a un valore corrente adeguato, liquidarli o regolarli mediante
operazioni di compensazione su iniziativa della Società.
h) strumenti del mercato monetario, ai sensi delle disposizioni illustrate nella sezione "Politica d’investimento", non
negoziati in un mercato regolamentato, purché l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano già soggetti a
norme sulla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano
emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla
Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo
o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di
diritto pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri, oppure
emessi da un’impresa i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati menzionati ai punti 1.1 a), b) e c);
emessi o garantiti da un istituto soggetto a sorveglianza secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario
oppure da un istituto soggetto e che si attiene a disposizioni sulla sorveglianza ritenute dalla CSSF non meno
rigide di quelle previste dal diritto comunitario, oppure emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria
riconosciuta dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme per la tutela
degli investitori equivalenti a quelle menzionate al primo, al secondo o al terzo trattino, e altresì a condizione
che l’emittente sia un’impresa con capitale proprio non inferiore a dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e il
cui bilancio d’esercizio sia conforme alle norme della quarta direttiva 78/660/CEE o un soggetto di diritto
appartenente a un gruppo imprenditoriale comprendente una o più società quotate in borsa e responsabile
del finanziamento di tale gruppo, o ancora un soggetto di diritto che debba finanziare col ricorso a titoli la
copertura di debiti mediante l’utilizzo di una linea di credito concessa da una banca.
1.2 In deroga ai limiti d’investimento di cui al punto 1.1, ogni comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio
netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli menzionati al punto 1.1.;
26
1.3 La Società garantisce che il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati non ecceda il valore netto
complessivo del portafoglio della Società. Nel quadro della sua strategia d’investimento, ogni comparto può
investire in strumenti derivati, nel rispetto dei limiti stabiliti ai punti 2.2 e 2.3, a condizione che il rischio
complessivo dei titoli sottostanti non ecceda i limiti d’investimento di cui al punto 2.
1.4 Ciascun comparto può detenere disponibilità liquide a titolo accessorio.
2
Diversificazione del rischio
2.1 Secondo il principio della diversificazione del rischio, non è consentito alla Società investire oltre il 10% del
patrimonio netto di un comparto in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso organismo. La Società
non può investire oltre il 20% del patrimonio netto di un comparto in depositi dello stesso organismo. In caso di
operazioni con strumenti derivati OTC effettuate da un comparto, il rischio di insolvenza non può eccedere il 10%
del patrimonio del comparto interessato, qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo 1.1,
lettera f); per le operazioni con altre controparti il rischio massimo di insolvenza si riduce al 5%. Il valore
complessivo di tutte le posizioni in titoli e strumenti del mercato monetario di quegli organismi nei quali è investito
oltre il 5% del patrimonio netto di un comparto non può superare il 40% del patrimonio netto di tale comparto.
Tale limite non si applica ai depositi e alle operazioni con strumenti derivati OTC effettuati con istituti finanziari
soggetti a vigilanza.
2.2 A prescindere dai limiti massimi stabiliti al punto 2.1, ciascun comparto non può investire nello stesso organismo
più del 20% del proprio patrimonio netto in una combinazione di:
titoli e strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo,
depositi presso tale organismo e/o
strumenti derivati OTC negoziati con questo organismo,
2.3 In deroga alle summenzionate regole, valgono le disposizione di seguito riportate:
a) Il limite del 10% indicato al punto 2.1 può essere incrementato fino al 25% per determinate obbligazioni emesse
da istituti di credito con sede in uno degli Stati membri dell’UE in cui per legge essi siano soggetti a una
particolare vigilanza pubblica atta a tutelare i possessori di tali titoli. In particolare i fondi derivanti dall’emissione di
tali obbligazioni devono essere investiti per legge in valori patrimoniali che, nel corso dell’intera durata delle
obbligazioni, coprano sufficientemente gli obblighi derivanti dalle obbligazioni e che presentino un diritto di
prelazione, ai fini del rimborso del capitale e degli interessi, in caso di insolvenza da parte del debitore. Se un
comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto in simili obbligazioni di uno stesso emittente, il valore
complessivo di questi investimenti non deve superare l'80% del valore del patrimonio netto del comparto.
b) Il medesimo limite del 10% può essere incrementato fino al 35% per i titoli o gli strumenti del mercato monetario
emessi o garantiti da uno Stato membro dell’UE, o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da
organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell’UE.
I titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui al punto 2.3, lettere a) e b), non sono considerati in sede di
determinazione del suddetto limite massimo del 40% relativo alla diversificazione del rischio.
c) I limiti menzionati ai punti 2.1, 2.2, 2.3, lettere a) e b), non possono essere cumulati; gli investimenti in titoli o
strumenti del mercato monetario dello stesso organismo o in depositi di tale organismo o in strumenti derivati
dello stesso illustrati in tali punti non possono pertanto eccedere il 35% del patrimonio netto di un determinato
comparto.
d) Le società che, per quanto concerne la redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE (1) o
in conformità ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale, appartengono allo stesso gruppo
imprenditoriale sono considerate un unico emittente nel calcolo dei limiti d’investimento previsti nel presente
articolo.
Gli investimenti di un comparto in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo imprenditoriale
possono tuttavia raggiungere complessivamente il 20% del patrimonio del comparto interessato.
e) La Società è autorizzata a investire, secondo il principio della diversificazione del rischio, fino al 100% del
patrimonio netto di un comparto in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o
garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti locali, da un altro Stato riconosciuto o da organismi
internazionali di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'UE. Tali titoli o strumenti del mercato
monetario devono essere suddivisi su almeno sei diverse emissioni; i titoli o gli strumenti del mercato monetario di
una medesima emissione non possono eccedere il 30% dell’importo complessivo del patrimonio netto di un
comparto.
2.4 Per quanto riguarda gli investimenti in OICVM o altri OIC si applicano le seguenti disposizioni:
a) La Società può investire nella misura massima del 20% del patrimonio netto di un Comparto in quote di uno
stesso OICVM o di un altro OIC. Ai fini dell’applicazione dei limiti d’investimento di cui sopra, ogni comparto di un
OIC che comprende diversi comparti è considerato un unico emittente, a condizione che sia garantita la
separazione della responsabilità dei comparti nei confronti di terzi.
b) Gli investimenti complessivi in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare il 30% del patrimonio
netto del comparto. Gli strumenti d’investimento dell’OICVM o di un altro OIC nel quale sono stati effettuati
investimenti non sono considerati ai fini della determinazione dei limiti massimi stabiliti ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
c) Per i comparti che, in linea con la loro politica d’investimento, investono una parte considerevole del loro
patrimonio in quote di altri OICVM e/o altri OIC, le commissioni di gestione massime prelevate dal comparto stesso
27
e dagli OICVM e/o dagli altri OIC nei quali quest’ultimo intende investire sono descritte nel capitolo "Costi a carico
della Società".
2.5 I comparti possono sottoscrivere, acquistare e/o detenere azioni emesse o da emettere da parte di uno o più altri
comparti, purché:
il comparto target non investa a sua volta nei comparti che investono in esso; e
ai sensi del proprio prospetto o del proprio statuto, i comparti target di cui si desidera acquistare le quote non
possano investire una quota complessiva del proprio patrimonio superiore al 10% in quote di altri OIC; e
l'eventuale diritto di voto connesso ai titoli sia sospeso per il periodo in cui essi sono detenuti dal comparto
interessato, a prescindere che possano essere adeguatamente iscritte nei bilanci e nelle relazioni periodiche; e
in ogni caso, per il periodo in cui questi titoli sono detenuti dal rispettivo comparto, il loro valore non verrà
incluso nel calcolo del patrimonio netto del comparto a scopi di verifica della percentuale minima di
patrimonio imposta dalla Legge del 2010; e
non vi sia alcun doppio calcolo delle commissioni per la gestione/sottoscrizione o il rimborso, da un lato a
livello del comparto che ha investito nel comparto target, e dall'altro a livello del comparto target.
2.6 La Società può investire fino al 20% del patrimonio di un comparto in azioni e/o obbligazioni di uno stesso
emittente qualora, conformemente alla politica d'investimento del comparto interessato, l'obiettivo del comparto
fosse quello di riprodurre un determinato indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF. Devono
tuttavia essere soddisfatte le seguenti premesse:
la composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
l'indice rappresenta una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce;
l'indice viene pubblicato in modalità ritenute opportune.
Questo limite è del 35% laddove ciò risultasse giustificato alla luce di circostante di mercato eccezionali, verificatisi
in particolare su mercati regolamentati sui quali determinati titoli o strumenti del mercato monetario risultano
dominanti. Un investimento fino a questo limite superiore è consentito solo per un unico emittente.
Qualora i limiti di cui ai punti 1 e 2 siano superati involontariamente o a seguito dell’esercizio di diritti di opzione, nelle
proprie vendite la Società dovrà porsi come obiettivo primario quello di normalizzare questa situazione tenendo in
considerazione gli interessi degli azionisti.
Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i comparti di nuova costituzione non sono tenuti ad osservare
i limiti indicati in merito alla diversificazione del rischio per un periodo di sei mesi dalla loro autorizzazione.
3
Limiti d'investimento
Alla Società non è consentito:
3.1 acquistare titoli, la cui cessione, sulla base di accordi contrattuali, sia soggetta a qualsivoglia restrizione;
3.2 acquistare azioni con diritto di voto che consentano alla Società, eventualmente insieme ad altri fondi
d'investimento da essa amministrati, di influire sostanzialmente sulla gestione di un emittente;
3.3. acquistare oltre il:
10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso organismo,
10% delle obbligazioni di uno stesso organismo,
25% delle quote di uno stesso OICVM od OIC,
10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.
Negli ultimi tre casi suddetti non è necessario osservare le limitazioni d’acquisto quando l’ammontare lordo delle
obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario e l’ammontare netto delle quote emesse non possono essere
accertati al momento dell’acquisto.
Sono esclusi dalle cifre 3.2 e 3.3:
titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o da suoi enti territoriali,
ovvero da un altro Stato riconosciuto;
titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico a cui appartengono
uno o più Stati membri dell'Unione europea;
azioni detenute nel capitale di una società di uno Stato terzo, la quale investe il proprio patrimonio principalmente
in titoli di emittenti residenti nello stesso Stato terzo, se una simile partecipazione rappresenta, per via di
normative di questo Stato terzo, l'unico modo per effettuare investimenti in titoli di emittenti di questo Stato
terzo. A tal proposito vanno osservate le premesse di cui alla Legge del 2010; e
azioni detenute nel capitale di controllate, le quali controllate operano solo nel proprio paese di residenza
fornendo determinati servizi di gestione, consulenza e distribuzione esclusivamente per la Società con riferimento
al rimborso di quote su richiesta degli azionisti.
3.4 effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti menzionati al punto 1.1
e), g) e h);
3.5 acquistare metalli preziosi o relativi certificati;
3.6 investire in beni immobili e acquistare o vendere merci o contratti su merci;
3.7 assumere prestiti, ad eccezione dei seguenti casi:
per acquistare divise tramite un "back-to-back loan";
in caso di assunzione temporanea di prestiti nella misura massima del 10% del patrimonio netto del
comparto interessato;
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3.8 concedere crediti o costituirsi come garante per conto terzi. Tale restrizione non è in contrasto con l’acquisto di
titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti menzionati al punto 1.1 e), g) e h) non interamente
versati;
In qualsivoglia momento la Società può fissare, nell’interesse degli azionisti, ulteriori limiti d'investimento, ove ciò sia
necessario ai fini del rispetto delle leggi e disposizioni dei paesi in cui le azioni della Società sono offerte e vendute.
4
Tecniche e strumenti particolari aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato monetario
Come stabilito al punto 1.1 g), la Società, ai fini della realizzazione della politica d'investimento, può utilizzare per
ciascun comparto, alle condizioni legalmente stabilite ed entro i limiti prescritti dalla legge, tecniche e strumenti
finanziari particolari aventi come valori sottostanti titoli, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari.
La Società deve adottare una procedura di gestione del rischio che le consenta di sorvegliare e misurare in qualsiasi
momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento nonché la rispettiva quota in relazione al profilo di rischio
complessivo del portafoglio d'investimento; essa deve inoltre adottare una procedura che consenta una valutazione
precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. La Società deve comunicare periodicamente alla CSSF, in conformità
alle regole stabilite da quest'ultima (les règles détaillées), la tipologia di derivati utilizzati, i rischi connessi a ciascuno
degli strumenti sottostanti, i limiti di investimento e i metodi utilizzati per la misurazione dei rischi inerenti alle
operazioni in derivati.
La Società è inoltre autorizzata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla CSSF, a utilizzare tecniche e
strumenti aventi per oggetto titoli e strumenti del mercato monetario, a condizione che l'utilizzo di tali tecniche e
strumenti sia funzionale a una gestione efficiente del portafoglio. Nel caso in cui tali operazioni prevedano l'utilizzo di
derivati, le relative condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della legge del 2010.
L'esecuzione delle operazioni sopra descritte non deve in nessun caso indurre la Società a discostarsi dai rispettivi
obiettivi d'investimento.
La Società garantisce che il rischio complessivo connesso agli strumenti derivati non ecceda il valore netto complessivo
del suo portafoglio.
Nel calcolo dei rischi si tiene conto del valore di mercato dei titoli sottostanti, del rischio di insolvenza, dell'andamento
futuro prevedibile dei mercati e della data di liquidazione delle posizioni.
La Società può investire in strumenti derivati entro i limiti stabiliti al punto 1.1 g) nell'ambito della sua strategia
d'investimento, a condizione che il rischio complessivo dei titoli sottostanti non ecceda i limiti d'investimento di cui alla
sezione 2 "Diversificazione del rischio". Gli investimenti di un OICVM in strumenti derivati basati su indici non devono
essere tenuti in considerazione per i limiti d’investimento di cui al punto 2 "Diversificazione del rischio".
Qualora sia integrato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, uno strumento derivato deve essere
tenuto in considerazione per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2 "Diversificazione del
rischio".
La Società può anche dare in prestito parte del suo portafoglio titoli a terzi ("securities lending"). In generale i prestiti
di titoli possono essere effettuati solo tramite organismi di compensazione riconosciuti come Clearstream International
o Euroclear, nonché tramite primari istituti finanziari specializzati in questa attività, nell’ambito delle condizioni quadro
da questi stabilite.
Nel caso di un prestito di titoli, in linea di principio la Società dovrà ricevere delle garanzie il cui valore, alla stipula del
contratto, corrisponda almeno alla valutazione complessiva dei titoli prestati e degli interessi eventualmente maturati.
Tali garanzie devono essere emesse sotto forma di garanzie finanziarie consentite dalla normativa lussemburghese.
Non sono necessarie garanzie di questo tipo qualora il prestito di titoli sia effettuato tramite Clearstream International
o Euroclear o qualsiasi altra istituzione attraverso la quale alla Società sia garantito il rimborso del valore dei titoli
prestati.
La Società può, su base accessoria, effettuare per un comparto operazioni con patto di riacquisto ("repurchase
agreement" e "reverse repurchase agreement") consistenti in acquisti e vendite di titoli in virtù dei quali il
venditore abbia il diritto o l’obbligo di riacquistare dall’acquirente i titoli ceduti a un determinato prezzo ed entro un
determinato termine, concordati da entrambe le parti alla stipula del contratto.
Nelle operazioni con patto di riacquisto la Società può operare sia come acquirente che come venditore. La
partecipazione a tali operazioni è soggetta tuttavia alle seguenti norme:
- i titoli possono essere acquistati o venduti mediante un’operazione con patto di riacquisto soltanto qualora la
controparte sia un istituto finanziario di primaria solvibilità specializzato in questo tipo di operazioni;
- per tutta la durata di un’operazione con patto di riacquisto i titoli acquistati non possono essere ceduti prima
dell’esercizio del diritto al riacquisto di tali titoli o prima della scadenza del termine per il riacquisto.
- deve essere inoltre garantito che il volume degli impegni relativi a operazioni con patto di riacquisto sia tale
che il comparto interessato possa far fronte in ogni momento ai propri impegni per il rimborso delle azioni.
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