Vademecum Ambiente

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fax: 0461.427826
VADEMECUM AMBIENTE
La gestione dei rifiuti
Per definizione, i rifiuti prodotti dalle attività produttive sono classificati, secondo
l’origine, come rifiuti speciali. Le attività produttive possono produrre anche rifiuti che per
normativa o regolamento sono classificati come urbani, ovvero assimilati agli urbani.
I rifiuti speciali si dividono in rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La classificazione del
rifiuto deve essere svolta con particolare attenzione tenendo in considerazione l’origine del
rifiuto, la natura e le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che l’ha generato.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono adempiere ai seguenti
obblighi di legge:
a) tenuta del registro di carico e scarico o del SISTRI se produttori di rifiuti pericolosi.
b) compilazione del formulario d’identificazione dei rifiuti o della Scheda
Movimentazione SISTRI.
c) presentazione della dichiarazione annuale MUD.
Il registro di carico e scarico deve essere vidimato presso la Camera di Commercio
territorialmente competente.
Le annotazioni sul registro di carico e scarico vanno effettuate almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Qualora la produzione annua di rifiuti non pericolosi non ecceda le 10 tonnellate l’obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle Associazioni di
Categoria o loro società di servizio (SAPI) che provvedono ad annotare i dati con cadenza
mensile.
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà, per i soggetti
obbligati, l’adempimento appena descritto del registro di carico e scarico.
In riferimento alle imprese, i soggetti obbligati ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono i seguenti:
a) imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi.
b) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale rifiuti pericolosi
c) imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi.
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La norma non contempla l’obbligo d’iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
e per le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi.
A titolo semplificativo si riporta la seguente tabella riassuntiva degli adempimenti:
Tipologia
d’impresa
Produce solo
rifiuti speciali
pericolosi
Adempimenti
attuali e futuri
registro di carico e
scarico e dopo il
03 marzo 2014
utilizzerà il SISTRI
Produce solo
rifiuti speciali
non pericolosi
registro di carico e
scarico. Non è
obbligata al
SISTRI
Produce rifiuti
speciali
pericolosi e
non pericolosi
registro di carico e
scarico e dopo il
03 marzo 2014
utilizzerà il SISTRI
per la gestione dei
rifiuti pericolosi
Produce
esclusivamente
rifiuti non
pericolosi da
costruzione e
demolizione
Produce
esclusivamente
rifiuti assimilati
agli urbani
non è obbligata
alla tenuta del
registro di carico e
scarico ne al
sistema SISTRI.
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non è obbligata
alla tenuta del
registro di carico e
scarico ne al
sistema SISTRI
note informative
se la produzione
annuale di rifiuti non
supererà le 4
tonnellata può
delegare la gestione
del SISTRI a S.A.P.I.
se la produzione
annuale di rifiuti non
supera le 10 tonnellate
può delegare la
gestione del registro di
carico e scarico a
S.A.P.I.
se la produzione
annuale di rifiuti non
supererà le 4
tonnellate di pericolosi
e le 20 tonnellate di
non pericolosi la
gestione del SISTRI o
del registro può essere
delegata a S.A.P.I.
nulla
nulla
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Il trasporto dei rifiuti speciali in conto proprio:
Il trasporto in conto proprio di rifiuti può essere effettuato dall’impresa con mezzi propri
successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Albo Gestori Ambientali
rilascia ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/06. Qualora l’impresa intenda
svolgere l’attività di raccolta e trasporto conto terzi è indispensabile approfondire la
problematica. Si consiglia di rivolgersi all’ufficio Ambiente di SAPI.
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con il formulario d’identificazione, o con la
scheda SISTRI-area movimentazione quando il SISTRI sarà operativo.
Il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi può essere svolto in quantità non eccedenti i
30 kg o 30 litri al giorno. Questa attività è soggetta ad iscrizione al SISTRI nonché
all’installazione della Black-Box sul mezzo/i utilizzati per il trasporto.
Considerato le esigue quantità trasportabili, gli adempimenti del SISTRI e il rispetto delle
norme relative all’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi è consigliabile per le
imprese non effettuare il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi se non strettamente
necessario.
Il trasporto di rifiuti urbani assimilati (esclusivamente non pericolosi) presso i centri di
raccolta materiali è possibile, previa convenzione con l’ente gestore senza autorizzazione
al trasporto e senza formulario d’identificazione del rifiuto.
Il deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo per definizione è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima
della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti ad esempio all’ interno della falegnameria
o dell’officina meccanica.
Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e
nel rispetto delle norme tecniche, e per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito e l’etichettatura delle sostanze pericolose contenute.
I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
indipendentemente dalla quantità in deposito con cadenza trimestrale oppure quanto il
quantitativo dei rifiuti raggiunge complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti
pericolosi.
In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore all’anno.
La maggior parte delle imprese artigiane deve effettuare almeno uno smaltimento all’anno.
Le emissioni in atmosfera
L’articolo 269 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che “ per tutti gli stabilimenti che producono
emissioni in atmosfera deve essere richiesta un’autorizzazione”.
Le emissioni in atmosfera possono essere convogliate (camini d’espulsione) o diffuse.
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L’ autorizzazione per le emissioni in atmosfera può essere acquisita attraverso procedura
ordinaria o semplificata.
La procedura ordinaria prevede la richiesta di parere al Sindaco del Comune dove
l’impianto verrà realizzato. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l’Agenzia
Provinciale Protezione Ambiente rilascia l’autorizzazione. Le autorizzazioni hanno una
durata di 15 anni e vanno rinnovate.
La procedura semplificata consiste nell’invio all’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente
e al Comune territorialmente competente di una dichiarazione da parte del gestore, che lo
stabilimento e gli impianti che verranno installati soddisfano i requisiti stabiliti nella
determinazione provinciale per l’autorizzazione in via generale.
In provincia di Trento le dichiarazioni in via generale sono le seguenti:
modello C1: attività di autocarrozzeria
modello C2: verniciatura di oggetti vari
modello C3: falegnameria
modello C4: torrefazione
modello C5: settore alimentare
modello C6: attività generica
modello C7: settore grafico
modello C8: calcestruzzo
modello C9: pultintolavanderia
modello C10: impianti termici civili
modello C11: saldature
modello C12: segherie
modello C13: lavorazioni inerti
modello C14: stoccaggio materie prime
modello C15: lavorazioni meccaniche
modello C16: tempra
Molte attività produttive rientrano nei requisiti previsti dalle autorizzazioni in via generale.
E’ consigliabile effettuare un accurato sopraluogo presso lo stabilimento dell’impresa per
definire le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione.
Scarichi produttivi:
Se nello stabilimento dell’impresa sono presenti scarichi di acque reflue di tipo produttivo o
scarichi di acque di raffreddamento con recapito finale in pubblica fognatura, in alveo
(fiume o altri corpi recettori) ai sensi del T.U.L.P. va richiesta l’autorizzazione agli enti
competenti. (comune o Agenzia Provinciale Protezione Ambiente).
E’ consigliabile effettuare un accurato sopraluogo presso lo stabilimento dell’impresa per
definire gli scarichi produttivi soggetti ad autorizzazione
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