Vademecum Ambiente
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www.sapi.tn.it [email protected] tel:0461.803750 fax: 0461.427826 VADEMECUM AMBIENTE La gestione dei rifiuti Per definizione, i rifiuti prodotti dalle attività produttive sono classificati, secondo l’origine, come rifiuti speciali. Le attività produttive possono produrre anche rifiuti che per normativa o regolamento sono classificati come urbani, ovvero assimilati agli urbani. I rifiuti speciali si dividono in rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La classificazione del rifiuto deve essere svolta con particolare attenzione tenendo in considerazione l’origine del rifiuto, la natura e le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che l’ha generato. I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono adempiere ai seguenti obblighi di legge: a) tenuta del registro di carico e scarico o del SISTRI se produttori di rifiuti pericolosi. b) compilazione del formulario d’identificazione dei rifiuti o della Scheda Movimentazione SISTRI. c) presentazione della dichiarazione annuale MUD. Il registro di carico e scarico deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Le annotazioni sul registro di carico e scarico vanno effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Qualora la produzione annua di rifiuti non pericolosi non ecceda le 10 tonnellate l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle Associazioni di Categoria o loro società di servizio (SAPI) che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà, per i soggetti obbligati, l’adempimento appena descritto del registro di carico e scarico. In riferimento alle imprese, i soggetti obbligati ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono i seguenti: a) imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi. b) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale rifiuti pericolosi c) imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. [Digitare il testo] www.sapi.tn.it [email protected] tel:0461.803750 fax: 0461.427826 La norma non contempla l’obbligo d’iscrizione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e per le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi. A titolo semplificativo si riporta la seguente tabella riassuntiva degli adempimenti: Tipologia d’impresa Produce solo rifiuti speciali pericolosi Adempimenti attuali e futuri registro di carico e scarico e dopo il 03 marzo 2014 utilizzerà il SISTRI Produce solo rifiuti speciali non pericolosi registro di carico e scarico. Non è obbligata al SISTRI Produce rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi registro di carico e scarico e dopo il 03 marzo 2014 utilizzerà il SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi Produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione Produce esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani non è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico ne al sistema SISTRI. [Digitare il testo] non è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico ne al sistema SISTRI note informative se la produzione annuale di rifiuti non supererà le 4 tonnellata può delegare la gestione del SISTRI a S.A.P.I. se la produzione annuale di rifiuti non supera le 10 tonnellate può delegare la gestione del registro di carico e scarico a S.A.P.I. se la produzione annuale di rifiuti non supererà le 4 tonnellate di pericolosi e le 20 tonnellate di non pericolosi la gestione del SISTRI o del registro può essere delegata a S.A.P.I. nulla nulla www.sapi.tn.it [email protected] tel:0461.803750 fax: 0461.427826 Il trasporto dei rifiuti speciali in conto proprio: Il trasporto in conto proprio di rifiuti può essere effettuato dall’impresa con mezzi propri successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Albo Gestori Ambientali rilascia ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/06. Qualora l’impresa intenda svolgere l’attività di raccolta e trasporto conto terzi è indispensabile approfondire la problematica. Si consiglia di rivolgersi all’ufficio Ambiente di SAPI. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con il formulario d’identificazione, o con la scheda SISTRI-area movimentazione quando il SISTRI sarà operativo. Il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi può essere svolto in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno. Questa attività è soggetta ad iscrizione al SISTRI nonché all’installazione della Black-Box sul mezzo/i utilizzati per il trasporto. Considerato le esigue quantità trasportabili, gli adempimenti del SISTRI e il rispetto delle norme relative all’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi è consigliabile per le imprese non effettuare il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi se non strettamente necessario. Il trasporto di rifiuti urbani assimilati (esclusivamente non pericolosi) presso i centri di raccolta materiali è possibile, previa convenzione con l’ente gestore senza autorizzazione al trasporto e senza formulario d’identificazione del rifiuto. Il deposito temporaneo dei rifiuti Il deposito temporaneo per definizione è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti ad esempio all’ interno della falegnameria o dell’officina meccanica. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche, e per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito e l’etichettatura delle sostanze pericolose contenute. I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento indipendentemente dalla quantità in deposito con cadenza trimestrale oppure quanto il quantitativo dei rifiuti raggiunge complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore all’anno. La maggior parte delle imprese artigiane deve effettuare almeno uno smaltimento all’anno. Le emissioni in atmosfera L’articolo 269 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che “ per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta un’autorizzazione”. Le emissioni in atmosfera possono essere convogliate (camini d’espulsione) o diffuse. [Digitare il testo] www.sapi.tn.it [email protected] tel:0461.803750 fax: 0461.427826 L’ autorizzazione per le emissioni in atmosfera può essere acquisita attraverso procedura ordinaria o semplificata. La procedura ordinaria prevede la richiesta di parere al Sindaco del Comune dove l’impianto verrà realizzato. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente rilascia l’autorizzazione. Le autorizzazioni hanno una durata di 15 anni e vanno rinnovate. La procedura semplificata consiste nell’invio all’Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e al Comune territorialmente competente di una dichiarazione da parte del gestore, che lo stabilimento e gli impianti che verranno installati soddisfano i requisiti stabiliti nella determinazione provinciale per l’autorizzazione in via generale. In provincia di Trento le dichiarazioni in via generale sono le seguenti: modello C1: attività di autocarrozzeria modello C2: verniciatura di oggetti vari modello C3: falegnameria modello C4: torrefazione modello C5: settore alimentare modello C6: attività generica modello C7: settore grafico modello C8: calcestruzzo modello C9: pultintolavanderia modello C10: impianti termici civili modello C11: saldature modello C12: segherie modello C13: lavorazioni inerti modello C14: stoccaggio materie prime modello C15: lavorazioni meccaniche modello C16: tempra Molte attività produttive rientrano nei requisiti previsti dalle autorizzazioni in via generale. E’ consigliabile effettuare un accurato sopraluogo presso lo stabilimento dell’impresa per definire le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione. Scarichi produttivi: Se nello stabilimento dell’impresa sono presenti scarichi di acque reflue di tipo produttivo o scarichi di acque di raffreddamento con recapito finale in pubblica fognatura, in alveo (fiume o altri corpi recettori) ai sensi del T.U.L.P. va richiesta l’autorizzazione agli enti competenti. (comune o Agenzia Provinciale Protezione Ambiente). E’ consigliabile effettuare un accurato sopraluogo presso lo stabilimento dell’impresa per definire gli scarichi produttivi soggetti ad autorizzazione www.sapi.tn.it [Digitare il testo] [email protected] tel:0461.803750 fax: 0461.427826