Trasferimento Agente PS per incompatibilità ambientale

Transcript

Trasferimento Agente PS per incompatibilità ambientale
Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
[email protected] – www.coisp.it
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE
GIURISDIZIONALE
SEZIONE VI
Sentenza nr. 5799
del 7 gennaio 2009
Trasferimento Agente di Polizia per motivi di
opportunità e incompatibilità ambientale.
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE VI
07 gennaio 2009 Consiglio di Stato (..) Con decreto del Capo della Polizia del 29.12.1999, l’agente scelto
della Polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ è stato trasferito “per motivi di opportunità e
incompatibilità ambientale” dalla Questura di @@@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@@, per
essere stato trovato, durante un controllo di polizia e fuori dalle esigenze del servizio, in compagnia di
“persone con pregiudizi penali a loro carico”, come era avvenuto anche in altra occasione; nel
provvedimento si evidenziava che, a causa della frequentazione non occasionale di persone pregiudicate,
era venuto meno il necessario rapporto di fiducia con il dipendente, il quale non era più in condizione di
adempiere con la necessaria serenità ai compiti di istituto, con conseguente pregiudizio per l’immagine
dell’Amministrazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1922/08 Reg. Dec.
N. 5799 Reg. Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 5799/2003, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dagli
Avv.ti ...
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
ed elettivamente domiciliato ex lege presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12 per la riforma della
sentenza del TAR CAMPANIA – @@@@@@@@: Sezione I n. 3658/2002, resa tra le parti concernente
DECRETO DI TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008, relatore il Consigliere ..
FATTO
Con decreto del Capo della Polizia del 29.12.1999, l’agente scelto della Polizia di Stato @@@@@@@@
@@@@@@@@ è stato trasferito “per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale” dalla Questura di
o Regionale del Lazio
Trasferimento Agente di Polizia per motivi di
opportunità e incompatibilità ambientale.
@@@@@@@@ alla Questura di @@@@@@@@, per essere stato trovato, durante un controllo di polizia e
fuori dalle esigenze del servizio, in compagnia di “persone con pregiudizi penali a loro carico”, come era avvenuto
anche in altra occasione; nel provvedimento si evidenziava che, a causa della frequentazione non occasionale di
persone pregiudicate, era venuto meno il necessario rapporto di fiducia con il dipendente, il quale non era più in
condizione di adempiere con la necessaria serenità ai compiti di istituto, con conseguente pregiudizio per
l’immagine dell’Amministrazione. Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato per violazione delle norme e
dei principi generali in materia di trasferimenti per esigenze di servizio, per difetto di motivazione nonché per
carenza dei presupposti di fatto e di diritto dal momento che la misura si atteggiava come di natura sanzionatoria e
non era stata considerata la sua situazione familiare.
Si era costituita l’Amministrazione dello Stato, opponendosi al ricorso.
Il Tar di @@@@@@@@ con la sentenza n. 3658 del 2002 ha respinto il gravame, richiamando la consolidata
giurisprudenza amministrativa sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e sulla loro autonomia rispetto ai
provvedimenti disciplinari. Ha disatteso anche la censura sulla mancata considerazione della situazione familiare
del dipendente, coniugato e padre di due figli, sottolineando che la scelta della sede di destinazione era stata
individuata nella regione più vicina a quella originaria.
Con atto di appello notificato il 16.6.2003, il sig. @@@@@@@@ censura la sentenza che avrebbe omesso di
considerare l’illegittimità del provvedimento per sviamento di potere, dato che il trasferimento aveva la finalità di
una misura sanzionatoria, come si può dedurre dalla nota del Questore di @@@@@@@@ del 24.2.1999 nella
quale si comunica proprio l’attivazione del procedimento disciplinare.
Inoltre il giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare un’
asserita incompatibilità ambientale, non avendo il dipendente avuto nessuna frequentazione abituale con soggetti
pregiudicati; l’unica circostanza contestata era che il 17.2.1999 era stato trovato in compagnia di persone che,
solo successivamente, aveva appreso essere dei pregiudicati.
La sentenza, poi, non avrebbe rilevato la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento sulla situazione
familiare del dipendente, senza alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti ed avrebbe illegittimamente
condannato il dipendente alle spese del giudizio.
Si è costituito anche nel presente grado il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata.
All’udienza del 19 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è da respingere.
Trattasi del trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente scelto della Polizia di Stato, che era stato
trovato in compagnia di una donna, da lui indicata come sua fidanzata, e di un conoscente risultato parente della
medesima, entrambi pregiudicati; in particolare nella nota della Questura di @@@@@@@@ del 24.2.1999 si
segnalava (pur tra i vari omissis) che il dipendente “già in altra occasione si accompagnava…” alla predetta
fidanzata e precisamente il 30.3.1997 quando personale del Commissariato di P.S. di @@@@@@@@
interveniva per sedare una lite tra l’agente scelto ed altro soggetto, che avrebbe fatto apprezzamenti nei confronti
della stessa fidanzata.
L’art. 55, comma 4, del d.p.r. n. 335 del 1982, in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato,
prevede che il trasferimento “può essere disposto anche in soprannumero…quando la permanenza del
dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione…”
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che, nei riguardi di un agente di pubblica sicurezza,
preposto per compiti di istituto alla tutela della sicurezza pubblica e che, come tale, deve riscuotere la fiducia
2
o Regionale del Lazio
Trasferimento Agente di Polizia per motivi di
opportunità e incompatibilità ambientale.
nell’ambiente di lavoro e nella collettività che alle forze di polizia affida la propria sicurezza, è sufficiente che dal
provvedimento emergano elementi logici e chiari, che siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da
ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’ufficio. E’ stato anche riconosciuto che la
valutazione da parte della p.a. dei fatti i quali possono far ritenere nociva, per il prestigio dell’ufficio, l’ulteriore
permanenza nella sede di servizio va correlata alla delicatezza delle funzioni che sono affidate alle forze di polizia.
Nella specie i fatti sono stati puntualmente descritti e non è credibile, e peraltro non è rilevante ai fini del
provvedimento in esame, che l’agente di p.s. non fosse a conoscenza dei precedenti penali per truffa di una
persona che egli stesso qualifica come sua fidanzata, frequentata almeno dal 1997, due anni prima degli attuali
accertamenti.
La disposta misura non ha carattere di sanzione disciplinare (la quale può, comunque, essere adottata all’esito del
relativo procedimento, che sembra essere stato avviato), ma ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio
della Polizia di Stato che possono essere pregiudicati da atteggiamenti dei singoli, noti ai colleghi e ai superiori e
che ridondano sulla collettività che si aspetta dalle forze di polizia comportamenti adeguati alle specifiche funzioni
loro affidate.
Gli stessi fatti poi possono essere qualificati, a diversi fini, dalle diverse norme; nel caso in esame i fatti sono stati
giudicati rientrare nella fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale, indipendentemente dal loro
rilievo disciplinare.
Quanto poi alla rilevanza che nel trasferimento per incompatibilità ambientale possono assumere le condizioni
personali e familiari del dipendente, la giurisprudenza consolidata ha affermato che il provvedimento consegue ad
una valutazione dei fatti che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, sì che la sua adozione
non presuppone né una valutazione comparativa della amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei
propri uffici, né la espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici della
incompatibilità ai fini della individuazione della sede più opportuna, con la conseguenza che le condizioni personali
e familiari del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e
del prestigio dell’amministrazione stessa (Cons. di Stato, VI, n. 1504 del 2006).
Nel caso di specie, peraltro, l’Amministrazione ha tenuto conto delle esigenze familiari prospettate dall’agente
scelto ed ha individuato, tra le varie destinazioni possibili, una delle sedi (Questura di @@@@@@@@) più
vicine a quella di provenienza (Questura di @@@@@@@@).
Quanto infine alla condanna alle spese operata dal giudice di primo grado e censurata dall’appellante, essa è
conseguente alla sorte del ricorso che è stato respinto.
In conclusione l’appello non può essere accolto, ma le spese processuali della presente fase del giudizio possono
essere compensate in considerazione delle reciproche difese delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sesta sezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe; spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008 con l'intervento dei Signori:…….
3