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PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA
Protezione Legale - Anno II - n.5 settembre 2000
Una VISION aziendale per i prossimi anni
Sapere dove si vuole arrivare e cosa si vuole
ottenere. Questo, in poche parole, significa
per una azienda avere una VISION.
Per metterla a punto sono necessarie alcune riflessioni di fondo.
Oggi, più che in passato, il Cliente è molto
esigente, per i soldi che spende nell’acquisto
di beni o servizi pretende sempre di più e,
noi fornitori, non possiamo che adeguarci
alla sue richieste.
Il Cliente percepisce la Compagnia e
l’Agente come un’unica entità, per questo è
fondamentale che tutti i soggetti che intervengono nel processo di vendita e di assistenza siano consapevoli di dover collaborare e “parlare lo stesso linguaggio”.
Inoltre, per essere vincenti, non basta più
vendere un prodotto. Altre componenti di
servizio, ed in particolare l’assistenza postvendita, assumono rilevanza strategica e permettono di stabilire un rapporto di fiducia
con il Cliente.
È importante, dunque, per un’azienda capire
cosa preservare nelle proprie strategie, e
cosa invece modificare, adeguandosi alle
nuove esigenze di mercato.
ARAG, come leader di mercato, ha sentito la
necessità di interrogarsi su ciò che ha caratterizzato la sua crescita, ha individuato ciò
che è importante mantenere nel tempo e
stabilito verso quale futuro stimolare il proprio progresso e cambiamento. Oggi ARAG
Italia ha una VISION aziendale ben definita,
in grado di promuovere un’evoluzione
costante, consapevole dei propri obbiettivi,
sia per i dipendenti che per influenzare il
mercato in cui opera.
La VISION di ARAG Italia esprime la nostra
volontà di:
Mantenere la leadership di mercato
Oggi siamo leader di mercato nel ramo assicurativo “Tutela Giudiziaria” con una quota
pari al 19,6 per cento del mercato italiano
(al 31.12.1999). Il nostro obiettivo è quello
di mantenere tale leadership di mercato sia
in termini quantitativi, per raccolta premi,
che qualitativi, perfezionando la nostra
immagine ed elevando la qualità del servizio.
Ascoltare e soddisfare il Cliente
Il Cliente è il riferimento principale del business di ARAG Italia.
Siamo consapevoli che è il Cliente che giudica il nostro prodotto ed è la Sua soddisfazione che misura il nostro valore aggiunto.
Protezione e tranquillità al Cliente
con la garanzia della miglior difesa dei suoi
diritti ed interessi.
Sappiamo di possedere un know-how unico
nell’ambito della Tutela Giudiziaria che ci ha
permesso di diventare leader di mercato.
Dobbiamo essere consapevoli di disporre
delle conoscenze per prenderci cura del
problema del nostro Cliente e risolverglielo,
semplificandogli la vita quotidiana. Questo è
il nostro Core Business.
Con i nostri prodotti e con la qualità del
nostro servizio, vogliamo contribuire a caratterizzare ed esaltare il ruolo sociale che la
Tutela Giudiziaria svolge, così chè tutti siano
in grado di difendere e far valere i propri
diritti, a prescindere dal proprio reddito.
ARAG Italia nel mondo
L’appartenenza di ARAG Italia a un Gruppo
assicurativo internazionale consente di garantire inoltre ai Clienti:
• L’indipendenza da qualsiasi altro gruppo
assicurativo europeo;
• L’autonomia decisionale in merito alle
scelte che riguardano la difesa dei loro diritti ed interessi;
• L’assenza di conflitto di interessi con qualsiasi altra entità economica;
• L’utilizzo delle sinergie per trasferire nei
nostri prodotti tutta l’esperienza maturata in
sede internazionale.
• Mezzi finanziari per soddisfare ogni biso-
1
In questo numero
Esempi pratici di Tutela Giudiziaria:
• Moto riparata e tuta nuova
• Franchigia recuperata
• Aggredita da due pitbull
Focus
L’approfondimento giuridico:
• Mobbing, ovvero abusi sul posto di lavoro
• Il danno edonistico
gno di sicurezza e garantire la Protezione
Legale ad un prezzo ragionevole.
• L’utilizzo delle più moderne tecnologie per
facilitare l’offerta del prodotto e l’erogazione
del servizio.
La qualità del prodotto/servizio
La sfida che ci attende nel prossimo futuro è
quella di far sentire il Cliente veramente
“unico” e “speciale”.
Il percorso di sviluppo che intendiamo intraprendere segue tre direzioni:
1. L’affinamento del prodotto assicurativo di Tutela Giudiziaria che dovrà
essere ulteriormente ampliato e perfezionato, adeguandolo alle sempre maggiori aspettative del Cliente, sia in relazione alla consulenza e all’assistenza, insita nel prodotto stesso, sia in termini di rapporto qualità/prezzo.
2. Ampliamento dei servizi anche di
quelli non prettamente assicurativi per
rispondere al crescente bisogno di strutture
organizzate di riferimento che si occupino
delle più diverse esigenze del Cliente.
3. La sfida del futuro è rappresentata da
prodotti che offrano una consulenza
legale e non, sia al privato (mass-market)
che alle aziende (business to business).
Sono convinto che saremo capaci di fare
nostro questo grosso impegno che la
VISION comporta, così da trasferirlo in ogni
quotidiana attività lavorativa; rafforzare la
leadership significherà vantaggi per il Cliente,
per la Compagnia e per l’Agente.
C’è ancora molto lavoro da fare ma sono
sicuro che siamo sulla giusta strada e possiamo guardare al futuro con fiducia.
Ole Neuhaus
Moto riparata
e tuta nuova
Risarcimento in tempi rapidi
Come ogni mattina, il signor Palmiro inforca la sua moto per recarsi al lavoro.
Non fa però in tempo a raggiungere il
primo incrocio che un automobilista, forse
ancora addormentato, lo urta facendogli
perdere il controllo del mezzo.
Per fortuna la caduta non è rovinosa, vista
anche la moderata velocità, e l’uomo non
resta ferito. Il contatto con l’asfalto, però,
provoca danni alla moto e agli abiti.
La tuta che indossava risulta provvidenziale, perché il signor Palmiro
esce incolume dall’incidente, ma
con un’abrasione sulla manica sinistra diventa inutilizzabile.
Rialzatosi e ripresosi dallo spavento, il signor Palmiro e l’automobilista investitore compilano il
modulo blu di constatazione
amichevole.
La dinamica dell’incidente è chiara.
Con la sua copia firmata, il signor
Palmiro si rivolge alla propria
Compagnia di assicurazione per il
risarcimento.
Dopo qualche giorno, il suo
agente lo chiama al telefono e gli
dice che con la procedura CID
non avrebbe potuto ottenere
alcun risarcimento per la tuta, in
quanto l’art. 2 della convenzione per l’indennizzo diretto stabilisce che essa è
applicabile solo ai danni del veicolo.
L’indennizzo per danni alle persone, alle
cose trasportate, agli indumenti e agli effetti d’uso si può avere, infatti, solo con la procedura ordinaria.
Avviata la procedura ordinaria, sorgono a
questo punto difficoltà sul riconoscimento
della responsabilità, così si allungano i tempi
di liquidazione del danno.
L’agente gli ricorda allora che può tutelare
meglio i propri interessi attivando la sua
polizza di Tutela Giudiziaria per la circolazione. Palmiro non ricordava più neppure
di averla sottoscritta.
Rinfrancato dalla notizia, si reca in agenzia e
“apre” il sinistro per recuperare i danni.
Nel giro di tre settimane, la Compagnia di
Tutela Giudiziaria, con la collaborazione
dell’avvocato, scelto dal signor Palmiro,
ottiene dalla controparte le spese
sostenute per la riparazione della moto e
per l’acquisto di una nuova tuta.
una rinfrescata all’appartamento», era stato
il suo commento.
Ma la seconda tornata di lavori l’aveva fatto
arrabbiare e si era sentito defraudato, oltre
che impotente: oltre al danno, si aggiungeva
la beffa.
Quando i danni si erano ripetuti per la
terza volta, esasperato aveva allora deciso
di risolvere in altro modo la questione.
Anche perché le sue rimostranze in assemblea condominiale non avevano sortito
alcun effetto: «sfortunato lui ad avere l’appartamento nella zona dell’impianto di
riscaldamento più a rischio di rottura»,
l’avevano liquidato gli altri condomini.
Il signor Franco attivò la sua polizza di
Protezione Legale, incaricando l’amico,
avvocato Giulio, di tutelare i suoi interessi.
Non venne ravvisata la necessità di andare
in giudizio, considerati i più che buoni rapporti con gli altri condomini, e si stabilì così
che la trattenuta della franchigia non doveva penalizzare il danneggiato.
Fu dunque deciso che sarebbe stato il condominio a farsi carico dell’importo non
corrisposto dall’assicurazione.
Il signor Franco venne anche rimborsato di
quanto precedentemente aveva sborsato.
Franchigia recuperata
Il condominio si fa carico
dell’importo non corrisposto
Quando si dice sfortuna.
Per ben tre volte in sette anni il signor
Franco ha dovuto far lavori nel proprio
appartamento, in seguito ai danni causati
dalla rottura della rete aerea di riscaldamento, in dotazione al condominio.
Nella disavventura, però, il condominio era
assicurato, quindi ogni volta la Compagnia
lo rimborsava della spesa effettuata per il
ripristino, detraendo comunque, come da
contratto, una franchigia.
Al primo intervento degli operai in casa, il
signor Franco aveva reagito con filosofia:
«poco male, ne ho approfittato per dare
2
Aggredita
da due pitbull
La Tutela Giudiziaria è a portata
di tutti. Basta saperlo
Caterina è una donna minuta di mezza
età, infaticabile malgrado gli impegni
gravosi che la vedono mezza giornata alla
casa di riposo, dove lavora come
inserviente, e tre ore la sera occupata ad
assistere una persona inferma.
us
foc
Eppure Caterina trova il tempo per far
visita alle amiche, per fare la spesa alla vicina senz’auto e …per occuparsi degli
amati gatti. Non suoi, ma dell’intero rione:
puntualmente alle sette di sera è lei che
porta il cibo, raccolto un po’ ovunque, agli
adorati quattro zampe.
Ed è stato proprio durante questo rito
quotidiano che Caterina è stata assalita da
due pitbull. Era quasi arrivata al giardinetto, dove dietro lo stesso cespuglio deposita ogni sera gli avanzi, quando ha visto i
due cani feroci. Erano a pochi passi da lei,
lasciati liberi nello stesso spazio verde e
annusavano l’aria cogliendo l’odore del
cibo nei sacchetti di plastica.
All’improvviso si sono lanciati all’attacco,
uno strattonandole i pantaloni, l’altro
azzannandole il braccio, senza mollare la
presa.
Richiamato dalle urla di Caterina, il proprietario dei due cani, che era entrato nel bar
all’angolo per salutare un amico, è subito
accorso ma le sue “belve” non gli davano
ascolto, come impazzite dall’odore del
sangue.
Caterina ha subito una complessa e
dolorosa operazione al braccio, i medici
hanno impiegato non poco a ricostruire la
fascia muscolare dilaniata.
La donna, assistita dal nipote avvocato, ha
denunciato il proprietario per ottenere il
risarcimento dei danni subiti, ma chiunque,
in una situazione simile - e la stampa
riporta ogni giorno episodi di questo
genere - con un premio annuo molto contenuto può avere garantita la Tutela
Giudiziaria, senza, nel momento del bisogno, dover sostenere alcuna spesa legale.
La TG è infatti a portata di tutti, e per le
controverse più diverse. Purtroppo, però,
sono ancora in pochi a saperlo.
Una legge per i cani feroci e i loro padroni
L’opinione pubblica mette al bando le razze di cani feroci, da combattimento, come i pitbull.
Dopo gli episodi di persone aggredite, ferite anche gravemente per strada o nei parchi, si rendono necessari dei provvedimenti nei
confronti di questi animali e dei loro padroni. La pericolosità di alcune razze (dal doberbann al rottweiler, al dago) è confermata da
numerose iniziative di legge: in Francia è partita una campagna di sterilizzazione per i cani più pericolosi. La Germania, dopo l’episodio di un bambino ucciso da un pitbull, ha adottato i primi provvedimenti quali il divieto dell’allevamento delle razze più feroci in tutto
lo Stato. Cani, dunque, che diventano fuorilegge.
In Italia non esiste attualmente una legge specifica sui cani da combattimento. Un disegno di legge approvato nel 1999 dal Consiglio
dei Ministri è attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera. È una legge che merita di essere approvata in tempi
stretti, prima che avvengano altri gravi incidenti.
In sintesi, il disegno di legge prevede il divieto di importare, allevare, vendere o regalare pitbull. Chi ne possiede uno deve custodirlo
con particolare attenzione. Ci sarà l’obbligo di denuncia del possesso alla Prefettura. I cani andranno identificati tramite un microchip
e inseriti in una anagrafe elettronica. Sarà obbligatoria una polizza per la RC danni contro i terzi e verranno vietati incroci e addestramento che mirano a sviluppare l’aggressività. Chi violerà le disposizioni della legge incorrerà in multe salate e rischierà, in alcuni
casi, l’arresto e la reclusione.
Se verrà approvata la legge sui cani pericolosi, nel caso di aggressione da parte di un cane feroce sarà possibile attivare la polizza di
Tutela Giudiziaria e richiedere i danni alla Compagnia di responsabilità civile, che assicura il cane. Ben più utile risulterà la polizza se il
cane non è assicurato o il padrone si trova in situazioni vietate dalla legge. (A.S.)
3
Noi e la legge - L’approfondimento giuridico
Mobbing,
ovvero abusi
sul posto di lavoro
Si scrive Mobbing, si legge abuso sul posto
di lavoro. Sta ad indicare la pratica della
persecuzione di dipendenti ignari delle
manovre perpetrate ai loro danni. In
Europa le vittime del mobbing sono 12
milioni (8,1% dei lavoratori dell’Unione), in
Italia 1 milione (cioè il 5% della forza
lavoro): un allarme sociale di non minimizzabile gravità.
In Italia non c’è ancora una legislazione
specifica: nel nostro Paese la magistratura si
è preoccupata di tutelare gli interessi delle
vittime “mobbizzate”, attraverso l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 2087
c.c. “Tutela delle condizioni di lavoro”, che
impone al datore di lavoro di adottare
tutte le misure necessarie a difendere l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
Qualcosa comunque si sta muovendo, a
livello legislativo, infatti è in discussione al
Parlamento una proposta di legge contro
la persecuzione sul posto di lavoro con cui
Il danno edonistico
Una recente sentenza del Tribunale di
Firenze ha contribuito ad alimentare il
dibattito sulla possibilità di estendere i confini del risarcimento del danno, oggi limitati
al danno biologico, al danno morale e al
danno patrimoniale.
Nel caso specifico, si trattava di una causa
promossa dagli eredi di due persone
trasportate sulla macchina di un terzo, il
quale per propria colpa ne perdeva il controllo, causando la morte dei trasportati.
Gli eredi dei due occupanti hanno chiesto,
tra le altre cose, il risarcimento del danno
relativo alla perdita dello status di congiunto e del relativo rapporto di parentela con
la vittima (il cosiddetto danno edonistico).
Il Tribunale di Firenze, accogliendo le richieste dei congiunti delle vittime, ha affermato che questo danno ‹‹attiene alla perdita
di una sorta di status connesso al partico-
la Commissione Lavoro della Camera
intende ampliare l’area dei diritti dei lavoratori.
La novità consisterebbe nell’introduzione
di un dovere, del datore di lavoro e delle
rappresentanze sindacali, di prevenire e
rimuovere la persecuzione psicologica e
professionale della vittima nei luoghi di
lavoro.
In sintesi:
- l’articolo 1 specifica i concetti di violenza
e persecuzione psicologica, che devono
avere come caratteristica la sistematicità, la
durevolezza e la predeterminazione.
- l’articolo 2 prevede l’annullabilità degli
atti discriminatori (es. variazioni di qualifiche o mansioni, trasferimenti, ecc) a richiesta del lavoratore .
- l’articolo 3 rinvia ad un decreto del
Ministero del Lavoro per l’individuazione
delle violenze e persecuzioni psicologiche.
Prevede l’obbligo per i datori di lavoro e le
rappresentanze sindacali di adottare tutte
le iniziative necessarie a prevenire le ipotesi tutelate dalla presente legge.
- l’articolo 4 prevede l’applicazione delle
sanzioni della responsabilità disciplinare a
carico del mobber.
- l’articolo 5 prevede che il lavoratore, vittima delle persecuzioni, qualora non intenda avvalersi delle procedure di conciliazione previste nei contratti collettivi, ma
intenda adire il giudizio (con l’applicazione
del procedimento di lavoro), può promuovere il tentativo di conciliazione. Il giudice
condannerà il responsabile al risarcimento
del danno, che liquiderà in via equitativa.
- l’articolo 6 introduce la possibilità, su
istanza della parte interessata che può fare
omettere il proprio nome, di dare pubblicità al provvedimento di condanna all’interno dell’azienda ove si sono originati i comportamenti sanzionati.
L’articolo 5 del progetto di legge renderà
oltremodo utile una polizza di Tutela
Giudiziaria, che permette l’intervento di un
legale specializzato in diritto del lavoro,
capace di suggerire e predisporre le misure più idonee (conciliazione o azione
giudiziaria) a tutela degli interessi del lavoratore, vittima del mobbing.
lare rapporto che lega il soggetto con la
persona colpita dall’evento dannoso: così il
coniuge per effetto della perdita o grave
menomazione dell’altro coniuge, i genitori
per la perdita del figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione di quell’insieme di rapporti, connessi al coniugio
nell’un caso e nell’altro della condizione
parentale filiale››.
In particolare, il senso proprio del “danno
edonistico” va ricercato nella privazione
della ‹‹stabilità di situazioni connesse alla
loro posizione, anche legalmente riconosciute con un insieme di diritti ed obblighi,
nei confronti della vittima diretta››. Si può
dunque parlare a tutti gli effetti di danno
risarcibile.
Sulla quantificazione del danno, il Tribunale
ha sostenuto che ‹‹un sicuro metro di valutazione è addirittura impossibile, non
essendo in alcun modo compensabile la
perdita di una situazione come quella di
venire privato di un figlio; andrà quindi fatto
ricorso all’equità …›› liquidando il danno,
‹‹in mancanza assoluta di parametri, nella
misura pari alla metà di quanto indicato
per il danno morale…››.
Questa sentenza, come altre relative ai
“danni riflessi”, contribuirà a portare profondi mutamenti nel sistema tradizionale
del risarcimento del danno.
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Fabio Picariello
Fabio Luciani
Periodico a cura di
ARAG Assicurazioni S.p.A.
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