Guida all`indennità di disoccupazione del personale della scuola

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Guida all`indennità di disoccupazione del personale della scuola
Guida all'indennità di disoccupazione per il personale precario della scuola
Le regole sulla modalità di accesso all'indennità di occupazione a requisiti normali hanno subito delle
modifiche con l'applicazione del D.vo n.297 del 19 dicembre 2002. Tale decreto infatti, oltre a modificare
quello precedente sulla riforma del collocamento (D.vo181/2000), ha abrogato le liste di collocamento e il
libretto di lavoro, di conseguenza la procedura in base alla quale l’iscrizione nelle liste di
collocamento era una condizione necessaria per il pagamento dell’indennità ordinaria adesso non
è più applicabile. Con il nuovo decreto infatti per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è
necessario essere nello 'stato di disoccupazione' con il quale si intende: soggetto privo di lavoro, che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo
modalità definite con i servizi competenti. Lo stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi
personalmente al Centro per l’Impiego nel territorio del proprio domicilio e firmando la dichiarazione di
immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. L’obiettivo delle nuove norme è quello di
sostenere il disoccupato attraverso un progetto individualizzato e concordato con gli operatori: un
progetto che parte dalla valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona. A tale
scopo dopo la firma della dichiarazione di “immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro”, il
lavoratore viene preso in carico dal Centro per l’impiego che, come prima cosa deve garantire
obbligatoriamente un colloquio di orientamento. La data del colloquio è fissata dal centro entro 3 mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna dell'ufficio che, deve tenere
conto anche di tutti gli altri servizi che è obbligato ad erogare. Durante il colloquio viene concordato un
piano il cui obbiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano terrà conto delle esigenze del
lavoratore. Per favorire il reintegro nel mondo del lavoro potranno essere fatte proposte di lavoro
compatibili con il livello di studio e le attitudini della persona ( salvo diversa esplicita espressione
dell'interessato), e/o potranno essere forniti strumenti e informazioni con finalità orientative e/o proposte
di corsi di formazione, di tirocini presso aziende o altre azioni che ne migliorino il profilo lavorativo e
l’occupabilità.
E' comunque sempre possibile accettare una supplenza nella scuola in qualunque fase del
percorso stabilito con il centro, anche nel cso in cui si dovesse prestare una attività lavorativa
offerta da esso.
I casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a un’indennità di
disoccupazione sono 3:
q
mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del colloquio.( Di norma per
giustificati motivi si intendono comprovati impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute,
comunque al massimo è ammesso un ritardo di 15 giorni).
q
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o
determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi
( di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non adeguata alla professionalità
del disoccupato oppure un'offerta di lavoro ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del
disoccupato)
q accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a
otto mesi
Conclusioni e suggerimenti: per ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione è indispensabile la
dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro e la presentazione al colloquio
fissato. Durante il colloquio non è opportuno rilevare che la propria presenza è dovuta semplicemente ad
ottenere l'indennità di disoccupazione e che presto vi sarà attribuita una supplenza, una simile
dichiarazione non è compatibile con lo 'stato di disoccupazione' e metterebbe in difficoltà l'operatore con il
rischio di perdere lo stato di disoccupazione e quindi l'indennità ordinaria.
Qualora lo si ritenga più opportuno o qualora si rinunci al percorso del centro dei servizi è sempre
possibile chiedere l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, per la quale la procedura non è
cambiata. Non esiste infatti incompatibilità tra le due indennità.
Si allega uno schema riassuntivo relativo alle due indennità.
REQUISITI
CONTRIBUTI
MODALITA'
PAGAMENTO
TERMINI PER
LA
PRESENTAZI
ONE DELLA
DOMANDA
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA
CON REQUISITI RIDOTTI
a) Aver
lavorato
almeno
52
settimane
nel
biennio
antecedente la data di risoluzione
dell’ultimo rapporto di lavoro (per
il calcolo valgono i giorni di ferie,
malattia, infortunio, maternità,
festività).
.Esempio: ultimo rapporto di lavoro
cessato il 30 giugno 2003; nel biennio
1° luglio 2001 – 30 giugno 2003 il
lavoratore deve essere stato retribuito
per almeno 52 settimane (o 12 mesi). a) prestazione lavorativa effettiva di almeno 78 giorni
di attività lavorativa nell’anno precedente a quello in
b) Anzianità
assicurativa
obbligatoria
contro
la
cui si presenta la domanda( si fa riferimento all'anno
disoccupazione che risalga ad
solare; festività, ferie, maternità e assimilabili
almeno due anni rispetto alla
valgono purchè retribuiti e quindi coperti da
data di cessazione dal lavoro
contribuzione). Esempio: domanda presentata nel
(Ciò significa che si deve aver
2004: nel 2003 è necessario avere lavorato 78 giorni
avuto un rapporto di lavoro b) anzianità assicurativa obbligatoria contro la
disoccupazione da almeno un biennio antecedente
(anche di una sola settimana nel
l’anno solare di riferimento . Esempio: anno di
periodo antecedente i due anni
riferimento 2003; avere lavorato, anche una sola
che precedono la data di fine
rapporto).
Esempio:
ultimo
settimana, nel periodo antecedente il 1 gennaio
rapporto di lavoro cessato il 30
2001.Avere almeno 1 settimana di contributi INPS
giugno 2003; esistenza di un
nei 2 anni solari precedenti
rapporto di lavoro, anche di una
sola settimana, da una data
qualsiasi antecedente il 1° luglio
2001;
c) È obbligatoria la dichiarazione di
immediata
disponibilità
allo
svolgimento di un lavoro c/o il
Centro per l'impiego.
I periodi di percezione dell’indennità
di disoccupazione ordinaria sono
considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati
dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna
domanda)
L’indennità ordinaria ammonta al 40%
della media delle retribuzioni lorde
percepite
nell’ultimo
trimestre
antecedente
il
licenziamento.
Il pagamento dell’indennità ordinaria
avviene tramite assegno inviato a
casa dalla Sede INPS competente in
base alla residenza.
I periodi di percezione di questa prestazione di
disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio
(non serve alcuna domanda) e sono utili per la misura di
tutte le pensioni
Viene erogata sulla base delle complessive giornate
lavorative (o retribuite) prestate nel decorso anno solare,
la corresponsione avviene con un unico assegno inviato
a casa del lavoratore. il cui importo è pari al 30% della
retribuzione
media
percepita
giornalmente
nel
precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati in tale
anno solare di riferimento (equivalente, a tali fini, a 312
giorni).
Assegno erogato entro il 120° giorno dalla data di
presentazione della domanda
Entro 68 giorni dal licenziamento.
Se la domanda viene presentata dal
1° all’ 8° giorno dalla cessazione del
lavoro, i benefici decorrono dall’
Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno
8° giorno. Se la domanda viene
presentata dal 9° al 68° giorno, i
benefici decorrono dal 5° giorno dalla
presentazione della domanda stessa.
Si ricorda che anche l'indennità di disoccupazione è un reddito imponibile e quindi soggetto alla ritenuta
IRPEF, pertanto è da aggiungere nell’annuale dichiarazione dei redditi.