regolamento assegnazione lotti pip

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regolamento assegnazione lotti pip
COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano
REGOLAMENTO PER LA
ASSEGNAZIONE DI LOTTI NEL PIANO
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 26.07.2011
Art. 1 – Finalità del regolamento.
1. Il piano per gli insediamenti produttivi di Santa Giusta (più avanti per brevità chiamato anche
“piano), sito in località “Sa Terrixedda, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 21.01.1986 e decreto dell’Assessore Regionale agli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica n. 1042/U del 13.10.1986, ha la finalità di mettere a disposizione ad imprenditori
economici lotti urbanizzati, necessari per l’esercizio delle seguenti attività:
a) attività di piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro);
b) attività artigianali di tipo produttivo, cioè attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazione di servizi; ad esempio: manifatture, costruzioni, istallazioni e simili;
c) attività commerciali.
2. Scopo del presente regolamento è quello di definire le procedure di assegnazione dei lotti e le
modalità di utilizzazione degli stessi.
Art. 2 – Criteri e requisiti per l’assegnazione dei lotti.
1. Per partecipare ai bandi di assegnazione dei lotti, le imprese devono possedere i seguenti requisiti
soggettivi alternativi:
- iscrizione al Registro delle imprese;
- iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane.
2. Hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei lotti, nell’ordine:
a) soggetti espropriati per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi;
b) soggetti inseriti in strumenti di programmazione negoziata;
c) soggetti in possesso di formale comunicazione di finanziamento per la realizzazione di struttura
produttiva;
d) per le imprese legalmente costituite e/o già insediate, soggetti aventi sede legale e/o insediamento
produttivo nel territorio del Comune di Santa Giusta;
e) per le imprese da costituire, soggetti il cui titolare o almeno uno dei soci siano residenti a Santa
Giusta.
3. Fatti salvi i diritti di precedenza stabiliti dal comma precedente, l’assegnazione dei lotti viene
effettuata, mediante procedura ad evidenza pubblica, in base ad una graduatoria redatta e approvata
dal Responsabile del Servizio Tecnico mediante applicazione dei seguenti criteri:
titolare o almeno uno dei soci residente a Santa Giusta (per ogni anno)
Residenza
0,30
titolare o almeno uno dei soci residente dalla nascita a Santa Giusta
1
(punteggio aggiuntivo)
titolare o almeno uno dei soci nato e residente a Santa Giusta per almeno
10 anni e successivamente emigrato (per ogni anno - punteggio 0,30
aggiuntivo)
Sede
impresa operante in edificio collocato nel centro abitato
4
impresa operante in edificio dichiarato non idoneo
3
impresa operante in edificio per il quale sia stata emessa ordinanza di
2
sfratto non causata da inadempienze contrattuali o immoralità
Età
impresa operante in edificio in comunione con altra impresa
1
titolare o legale rappresentante di età inferiore a 35 anni
2
titolare o legale rappresentante di età superiore a 35 anni
1
inferiore a euro 25.000,00 annui lordi
Reddito
imponibile pari o superiore a euro 25.000,00 e fino a 50.000,00 annui lordi
superiore a 50.000,00 annui lordi
3
2
1
4. Di norma, ad ogni richiedente può essere assegnato un solo lotto.
Art. 3 - Domanda di assegnazione.
1. La domanda di assegnazione, in bollo, deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio
Tecnico e contenere i seguenti elementi:
- relazione tecnico–economica sull’attività e programma di realizzazione dell’insediamento
(business plan);
- progetto preliminare dell’insediamento.
Art. 4 – Istruttoria e concessione delle aree.
1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile
del procedimento redige la graduatoria, in base ai criteri previsti all’art. 2.
2. La graduatoria viene comunicata agli interessati contestualmente alla convocazione per
l’individuazione del lotto.
3. In caso di mancata presentazione, non adeguatamente motivata, l’assegnatario decade dal diritto
di scelta del lotto e il Responsabile del Servizio Tecnico procede all’assegnazione mediante
scorrimento della graduatoria.
4. Ultimata l’individuazione dei lotti, il Responsabile del Servizio Tecnico pubblica all’albo
pretorio del Comune il prospetto degli assegnatari e dei lotti assegnati.
5. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunica a ciascun assegnatario il numero del lotto
assegnato, la superficie e il prezzo di vendita, fissando un termine massimo di 60 giorni per la
stipula del contratto.
6. Soddisfatte le richieste di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria, qualora restino lotti liberi da
assegnare, il Responsabile del Servizio Tecnico provvede all’assegnazione, verificati i requisiti di
partecipazione, in ordine di graduatoria.
Art. 5 – Attività insediabili.
1. I lotti assegnati dal Comune possono essere destinati alle seguenti attività:
a) attività di piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro);
b) attività artigianali di tipo produttivo, cioè attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di
prestazione di servizi; ad esempio: manifatture, costruzioni, istallazioni e simili;
c) attività commerciali.
2. Gli assegnatari titolari di attività artigianali di tipo produttivo possono esercitare nello stesso
insediamento attività di vendita di articoli similari o accessori a quelli prodotti artigianalmente,
purché nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti o con essi comunicanti e purché in
misura non prevalente rispetto all’attività artigianale principale.
3. Gli assegnatari titolari di attività artigianali di tipo produttivo possono esercitare nello stesso
insediamento attività di vendita e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, purché
nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti o con essi comunicanti e purché in misura non
prevalente rispetto all’attività artigianale principale.
4. Gli insediamenti realizzati sui lotti assegnati dal Comune non potranno essere destinati:
a) ad attività agricole;
b) ad attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;
c) ad attività non produttive.
5. Saranno ammesse le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari.
6. Gli assegnatari potranno realizzare nell’insediamento produttivo una costruzione esclusivamente
destinata alla guardiania ed uffici, entro i limiti del 20% del volume massimo edificabile.
7. Le attività di cui ai precedenti commi saranno esercitabili anche negli insediamenti produttivi
realizzati in data anteriore alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.
8. I lotti disponibili saranno ceduti in proprietà.
Art. 6 - Prezzo di vendita dei lotti.
1. Il prezzo di vendita dei lotti viene determinato ogni anno dalla Giunta Comunale, prima
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio successivo, sulla base della stima dei
costi a metro cubo edificabile sostenuti o da sostenere da parte del Comune per l’acquisizione e
l’urbanizzazione dell’area.
2. Il ricavato dalla vendita dei lotti acquisiti e/o urbanizzati con contributo regionale sarà riutilizzato
dal Comune per la realizzazione di opere o interventi nel piano per gli insediamenti produttivi.
Art. 7 - Modalità di pagamento.
1. Il prezzo di vendita stabilito dalla Giunta Comunale deve essere pagato dal concessionario in due
rate: il 50% prima della stipula del contratto e il 50% entro 12 mesi dalla stipula.
2. Il Servizio Tecnico può autorizzare una dilazione di pagamento del saldo per un massimo di
ulteriori mesi 12, previa richiesta motivata e documentata.
Art. 8 – Contratto di vendita dei lotti.
1. Gli assegnatari vengono invitati dal Responsabile del Servizio Tecnico a presentarsi al Comune
per la sottoscrizione del contratto, nel giorno indicato con lettera raccomandata a/r, previo
pagamento del prezzo del lotto e delle spese contrattuali.
2. La consegna del lotto è contestuale alla stipula del contratto.
3. Il contratto per il trasferimento del diritto di proprietà é stipulato per atto pubblicoamministrativo, a rogito del Segretario Comunale.
4. Il contratto di vendita deve stabilire:
a) il prezzo di vendita;
b) le caratteristiche tipologiche degli edifici da realizzare;
c) le sanzioni a carico dell’acquirente per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto;
d) i casi di decadenza della concessione;
e) la clausola che il terreno non può essere alienato.
5. Le spese di registrazione, trascrizione, voltura, diritti, imposte od onorari sono a carico
dell’acquirente.
Art. 9 - Oneri a carico dell’assegnatario.
1. Gli assegnatari dovranno presentare allo sportello unico attività produttive una dichiarazione
unica autocertificativa di attività produttiva, entro il termine di 120 giorni dalla data di stipula del
contratto di acquisto del lotto.
2. L’assegnatario deve:
a) destinare il lotto alle finalità indicate nel regolamento e nel contratto di vendita;
b) non apportare modifiche all’insediamento senza l’autorizzazione del Comune;
c) rispettare in fase esecutiva le prescrizioni della concessione edilizia;
d) attivare l’insediamento produttivo previsto, ovvero effettuare il trasferimento completo
della preesistente attività produttiva, entro il termine di efficacia del titolo edilizio;
e) non cedere a terzi l’immobile prima di 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, fatte salve le ipotesi
di cui all’art. 10.
3. I titolari dei lotti che alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento
risultino, ad una verifica del Servizio Tecnico Comunale, inedificati e privi di titolo edilizio valido,
dovranno essere invitati dal Responsabile del Servizio Tecnico a presentare dichiarazione unica
autocertificativa per attività produttiva allo sportello unico per le attività produttive del Comune,
entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche al
presente regolamento e perfezionare le eventuali integrazioni entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrenti dalla data della richiesta.
4. I titolari dei lotti che alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento
risultino, ad una verifica del Servizio Tecnico Comunale, inedificati, in possesso di un titolo edilizio
in corso di validità, i quali non abbiano iniziato i lavori dell’insediamento produttivo o non li
abbiano conclusi alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, dovranno
ultimare l’insediamento programmato, entro i termini di validità del titolo edilizio.
5. I titolari dei lotti dovranno comunicare allo sportello unico delle attività produttive e al Servizio
Tecnico comunale l’inizio dei lavori, entro il termine perentorio di 12 mesi decorrenti dalla data di
presentazione della dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva; in caso negativo, il
Responsabile del Servizio Tecnico dovrà procedere alla risoluzione del contratto di vendita o di
concessione di diritto di superficie del lotto e alla sua riacquisizione al patrimonio del Comune.
I titolari dei lotti dovranno ultimare l’insediamento programmato, entro il termine perentorio di 36
mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori, fatte salve le disposizioni della normativa vigente;
in caso negativo, il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà procedere alla risoluzione del contratto
di vendita o di concessione di diritto di superficie del lotto e alla sua riacquisizione al patrimonio
del Comune.
6. I lotti riacquisiti dal Comune dovranno essere assegnati dal Responsabile del Servizio Tecnico
mediante bando pubblico, con le modalità e i criteri previsti dagli artt. 2 e seguenti, nel caso in cui
non vi sia una graduatoria in corso di validità.
Art. 10 – Facoltà di alienazione.
1. Nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell’atto di compravendita e la data di ultimazione
dell’insediamento, il lotto venduto dal Comune è inalienabile, fatte salve le ipotesi previste dal
comma 2.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione di inizio lavori e la data di ultimazione
dell’insediamento, su richiesta dell’assegnatario, il Responsabile del Servizio Tecnico può
autorizzare la vendita del lotto a terzi e del manufatto su di esso realizzato, nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento della residenza del titolare o di almeno uno dei soci in Comune distante non meno
di 50 km. dal Comune di Santa Giusta, documentato con certificato di residenza del Comune dove è
stato trasferito;
b) trasferimento della sede dell’impresa in Comune distante non meno di 50 km dal Comune di
Santa Giusta, documentata dalla visura camerale e dai documenti presentati al SUAP competente; le
suddette attestazioni possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
c) riduzione del reddito familiare del titolare o di almeno uno dei soci, tale da comportare
un’aumentata incidenza dell'annualità di mutuo a carico dell'assegnatario, in misura non inferiore al
30% (trenta per cento); tale dichiarazione deve essere supportata da documentazione fiscale e
bancaria;
d) decesso dell'assegnatario o di almeno uno dei soci, su domanda degli eredi con allegata copia
della denuncia di successione.
3. Qualora l’attivazione dell’insediamento produttivo previsto, ovvero il trasferimento completo
della preesistente attività produttiva, non vengano ultimati entro il termine previsto dall’art. 9,
eventualmente prorogato, il contratto di compravendita viene risolto dal Responsabile del Servizio
Tecnico e il lotto viene retrocesso al Comune.
4. Il lotto assegnato o venduto in proprietà può essere assegnato ad altro componente il nucleo
familiare del titolare, o di uno dei soci dell’impresa se l’assegnatario originario sia una società di
persone o di capitali, in possesso degli stessi requisiti dell’assegnatario, su domanda motivata e
documentata, con determinazione di autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
5. In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio Tecnico deve provvedere alla revoca
dell’assegnazione del lotto, alla risoluzione del contratto di vendita e all’assegnazione a favore di
altri aventi diritto collocati nella graduatoria redatta in occasione del bando pubblico.
6. Le pertinenze dell’insediamento realizzato sul lotto venduto dal Comune (ad esempio: rimessa,
magazzino, cortile, locale tecnico, edificio per la guardiania ed uffici, ecc.) non possono essere
cedute separatamente.
7. L’insediamento realizzato sul lotto venduto dal Comune, con le relative pertinenze, può essere
alienato e su di esso possono essere costituiti diritti reali (servitù, usufrutto, ecc.) o di garanzia
(pegni, ipoteche, ecc.) a favore di terzi, senza necessità di autorizzazione del Comune.
8. In caso di vendita dell’insediamento realizzato, il venditore non potrà partecipare a successivi
bandi per l’assegnazione di lotti del piano per gli insediamenti produttivi.
9. La facoltà di alienazione e costituzione di diritti reali o di garanzia sugli insediamenti realizzati,
di cui al precedente comma 8, è esercitabile anche per gli insediamenti realizzati in data anteriore
all’approvazione del presente regolamento.
10. E’ fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che regolino la realizzazione e la
cessione degli insediamenti nei piani per gli insediamenti produttivi.
11. Il titolare può trasferire ai soci o ad uno di essi l’insediamento realizzato sul lotto, con le relative
pertinenze, a condizione che il lotto sia edificato e gli immobili accatastati nel nuovo catasto
edilizio urbano.
12. In caso di accensione di mutuo ipotecario da parte dell’assegnatario del lotto, l’istituto di credito
concedente il mutuo può procedere, in caso d’insolvenza, alla vendita forzosa del lotto e/o
dell’insediamento realizzato, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, senza
alcuna autorizzazione del Comune.
13. Nel caso di procedura esecutiva, disposta dall’autorità giudiziaria, avente ad oggetto il lotto o
l'insediamento costruito sul lotto assegnato in proprietà nel piano per gli insediamenti produttivi, il
lotto o l'insediamento potranno essere venduti a terzi, o su di essi potranno essere costituiti diritti
reali di godimento o di garanzia, senza alcuna autorizzazione del Comune.
Art. 11 – Sanzioni.
1. Nel caso in cui la costruzione dell’insediamento produttivo sul lotto assegnato, decorso il termine
previsto dall’art. 9, eventualmente prorogato, sia iniziata e non sia ultimata, l'assegnatario è tenuto
al pagamento al Comune di una sanzione pari a tre volte il prezzo del lotto, che viene applicata dal
Responsabile del Servizio Tecnico.
2. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel regolamento, il
Responsabile del Servizio Tecnico, messo in mora l’assegnatario, deve provvedere alla revoca
dell’assegnazione del lotto e alla risoluzione del contratto di vendita.
3. Al concessionario inadempiente non spetta alcun rimborso, né del corrispettivo pagato per
l’acquisto del lotto, né per eventuali investimenti effettuati, né altro indennizzo comunque
quantificato.
Art. 12 - Opere di urbanizzazione.
1. Le opere di urbanizzazione dei lotti sono a totale carico del Comune di Santa Giusta.
Art. 13 - Controversie interpretative.
1. L'interpretazione del presente regolamento é di competenza del Responsabile del Servizio
Tecnico e del Responsabile del Servizio Vigilanza, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza,
che vi procederanno secondo i principi generali del diritto, lo statuto, i regolamenti comunali e le
normative di settore.
2. Se della norma regolamentare sono possibili più interpretazioni, deve essere seguita quella più
favorevole all’assegnatario.
3. Nel caso in cui l’interpretazione non sia possibile, per carenze del testo regolamentare o norme
sopravvenute, il Responsabile del Servizio propone le modifiche o integrazioni necessarie al
Consiglio Comunale, cui compete l’esame delle problematiche e l’eventuale approvazione.
Art. 14 – Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente sui piani per
gli insediamenti produttivi, sull’impresa industriale, artigianale e commerciale e al codice civile.
Art. 15 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia.