LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL`UNIONE

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LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL`UNIONE
LA SFIDA DEL NUOVO CODICE
DOGANALE DELL’UNIONE: NOVITA’ E
OBIETTIVI
Banca Sistema – 20 Giugno 2016
LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: NOVITA’ E OBIETTIVI
• Reg. UE n. 952/2013 del 09.10.2013 (Codice Doganale dell’Unione)
• Reg. delegato UE n. 2446 del 28.07.2015 (RD), che integra il CDU
• Reg. esecuzione UE n. 2447 del 24.11.2015 (RE), modalità applicazione del
CDU
• Reg. delegato transitorio UE n. 341 del 17.12.2015 (RDT), che integra il CDU
per le norme transitorie sui sistemi elettronici
SI E’ PARTITI IL 01.05.2016
• Completa digitalizzazione del processo di sdoganamento delle
merci tendente ad un progressivo abbandono della carta a favore
delle procedure automatizzate (es. fascicolo elettronico)
• Possibilità di chiedere all’amministrazione informazioni
vincolanti e decisioni amministrative su tematiche quali
classificazione, regole d’origine, procedure di transfer pricing
• Semplificazione delle procedure per gli operatori economici
autorizzati
• ‘Intensificazione’ dei rapporti Agenzia delle Dogane/Aziende
PROGETTO AMBIZIOSO
• Non semplice da realizzare tanto che verrà completato entro il
31.12.2020
• Nel frattempo c’è una fase transitoria che va gestita!!
MA PER LE AZIENDE COSA CAMBIA?
Cambia la ‘parola d’ordine’ che è necessario (meglio sarebbe dire
‘obbligatorio’) diventi
PIANIFICAZIONE
NECESSITA’ PER LE IMPRESE: ‘PIANIFICAZIONE’
• Le imprese che operano con l’estero saranno «costrette» ad
effettuare una completa rivisitazione organizzativa per non
perdere le occasioni che la riforma mette a disposizione.
• E’ impensabile che in un mercato globale e nei processi di
internazionalizzazione le aziende non diano un ruolo centrale
agli aspetti doganali nelle loro pianificazioni.
RUOLO DELL’AGENZIA?
• Tra l’altro quello di eliminare inutili adempimenti
• «Once»: sistema che soddisfa un nuovo modo di pensare ovvero
l’informazione deve essere fornita una volta sola da parte degli
operatori all’amministrazione pubblica che dovrà essere in grado
di farla girare tra le varie amministrazioni.
• E’ quello che viene definito ‘Sportello Unico Doganale’
• Va riconosciuto alla Dogana italiana che da sempre
sull’innovazione ‘tecnologica’ delle procedure è all’avanguardia
RAPPRESENTANZA DOGANALE
• ‘Chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o
indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.’
• La riserva a favore degli spedizionieri doganali della
presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità
della rappresentanza diretta viene meno.
• Se soddisfatte le previsioni dell’art. 39, lettere da a) a d) del CDU
si è abilitati a prestare servizi di rappresentanza in uno stato
membro diverso da quello in cui si è stabiliti
DECISIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE
• Sono valide nell’intero territorio UE, salvo i casi in cui l’effetto è limitato ad
uno o più stati membri.
• E’ disciplinato a livello di regolamentazione unionale, a tutela del
destinatario della decisione, il «diritto ad essere ascoltati» che deve
precedere, salvo deroga, l’adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte
L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
• Gioca un ruolo fondamentale nel Nuovo Codice Doganale
• Attraverso un audit effettuato dall’Agenzia delle Dogane si può
acquisire una certificazione che produce importanti benefici per
l’azienda consistenti sostanzialmente non solo in una
considerevole riduzione dell’attività di controllo da parte
dell’autorità ma anche nella riduzione o l’esonero dalla
«garanzia»
SDOGANAMENTO IN MARE
• Ulteriore semplificazione che consente di trasmettere le
dichiarazioni di importazione mentre la merce sta ancora
viaggiando verso porti nazionali
• Con questa procedura viene consentito agli uffici interessati
all’operazione di importazione di effetuare l’analisi dei rischi e
svincolare prima che arrivino a destino le merci per le quali non
sia previsto alcun controllo con conseguente ‘eliminazione’ dei
tempi di stazionamento in porto delle merci stesse
DECISIONI DA RICHIEDERE ALL’AUTORITA’ DOGANALE
• Sono l’ITV e l’IVO
• ITV (Informazione Tariffaria Vincolante). L’azienda/operatore
può richiedere all’agenzia di esprimersi in merito alla
classificazione di una merce
• IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine). Come per
l’ITV può essere richiesto all’Agenzia per ottenere
l’identificazione dell’origine di una determinata merce
• Sia l’ITV che l’IVO sono valide per tre anni su tutto il territorio
dell’UE e sono vincolanti per tutti gli stati aderenti all’UE
ISTITUTO DELLE ‘DECISIONI’ (ART. 22 CDU)
• Chiunque può rivolgersi alla Dogana per ottenere una posizione
sull’applicazione della normativa (e capire di conseguenza se la
propria ‘pianificazione’ basata sull’applicazione della legislazione
doganale è corretta o meno)
• L’autorità doganale dovrà rendere nota la propria posizione entro 120
gg. dalla presentazione della domanda da parte dell’operatore (il
termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30gg.
• Non vale il principio del silenzio-assenso
• Le decisioni hanno valore in tutto il territorio UE e non hanno durata
REVISIONE DEI REGIMI DOGANALI
• Sono previsti regimi ‘ordinari’ e speciali
• La riforma ha ridotto e semplificato i regimi con l’obiettivo di
fornire agli operatori strumenti che dessero facilitazioni
doganali al fine di renderli più competitivi in uno scenario
internazionale.
REVISIONE REGIMI DOGANALI (ART. 5 CDU)
• Il Codice prevede quali regimi
a) Immissione in libera pratica
b) Esportazione
c) Regimi speciali
REGIMI SPECIALI (ART. 210 CDU)
a) Transito
b) Deposito
c) Uso particolare
d) perfezionamento
REGIMI SPECIALI – NOVITA’
• Inclusione delle zone franche e dell’uso finale
• Assorbimento della trasformazione sotto controllo doganale nel
perfezionamento attivo
REGIMI SPECIALI - DISCIPLINA
• Per tutti (tranne transito) è prevista una disciplina specifica comune
che prevede:
a) Rilascio di un’autorizzazione
b) Obbligo della prestazione di una garanzia per i regimi soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 211, par. 3, lett. C) CDU
c) Obbligo di tenuta delle scritture contabili
d) Possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi
e) Possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza
l’applicazione del regime del transito
f) Possibilità di utilizzo delle merci equivalenti tranne in alcuni casi
previsti esplicitamente
REGIMI SPECIALI – AMMISSIONE TEMPORANEA
(ART. 250 CDU)
• La novità riguarda la durata per cui le merci possono essere
vincolate al regime fissato in 24 mesi
• Non sono più previsti interessi compensatori per le merci
vincolate al regime
• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del
CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU
REGIMI SPECIALI – USO FINALE (ART. 254 CDU)
• Il regime consente alle merci di essere immesse in libera pratica
in esenzione daziaria o a dazio ridotto in funzione del loro uso
finale
• Non sarà più necessario che cedente e cessioanrio siano
entrambi autorizzati al regime in quano di ciò verrà data
evidenza in sede di rilascio della prima autorizzazione al primo
soggetto importatore
• L’autorizzazione dura 5 anni. Per le merci e prodotti sensibili
• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del
CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU
REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO ATTIVO
(ART. 258 CDU)
• Ha assorbito il regime di trasformazione sotto controllo doganale
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previsto dal Reg. 2913/92
E’ stato eliminato l’obbligo di riesportazione: è scelta dell’operatore la
successiva destinazione dei prodotti compensatori
. Eliminazione del sistema del rimborso a favore di quello della
sospensione
Obbligo di prestare garanzia
. Possibilità di importazione dei prodotto compensatori con
applicazione degli elementi di tassazione di questi ultimi o sulle
materie prime
Non è più prevista l’applicazione degli interessi compensatori
PERFEZIONAMENTO ATTIVO - SEGUE
• Le autorizzazioni possono essere concesse ad operatori ‘terzi’
• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del
CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU
REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO PASSIVO
(ART. 259 CDU)
Le novità riguardano la possibilità di utilizzo dell’equivalenza e
l’importazione anticipata: opportunità di importare i prodotti
compensatori ottenuti utilizzando merci equivalenti nel paese
terzo prima di inviare le materie prime comunitarie.
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO (ART. 179 CDU)
• Consente di presentare in dogana, previa autorizzazione
doganale, una dichiarazione relativa a merce fisicamente
presente in un altro ufficio doganale (ma dell’Unione Europea)
• L’utilizzo dello strumento è vincolato all’ultimazione della fase di
implementazione del sistema di sdoganamento centralizzato
all’importazione e del sistema automatizzato di esportazione che
avverranno nel corso del 2020.
PROCEDURE
• Non sono più previste
a) Dichiarazione incompleta
b) Procedura domiciliata (nel 2015 ha rappresentato l’85% delle
operazioni di import ed export)
Il nuovo codice adesso prevede l’istituto della «dichiarazione
semplificata»
PROCEDURE - SEGUE
La Dogana ha voluto «ammorbidire» questo cambiamento per non
congestionare il traffico delle merci prevendendo in alternativa
che le «domiciliate» venissero considerate «dichiarazioni normali
in dogana» con merci presentate in altro luogo approvato dalle
autorità doganali: ciò significa che i luoghi che prima erano
autorizzati per lo svolgimento delle operazioni con procedura
domiciliata verranno riconosciuti, ai fini della presentazione della
merce, alla stregua di «altri luoghi approvati dalle autorità
doganali»
STUDIO INTERDONATO
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