A tutti i clienti

Transcript

A tutti i clienti
A tutti i clienti
Circolare
Nr. 21/2016
Bolzano, 09 maggio 2016
Oggetto: novità in ambito immobiliare ed edile
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto numerose novità nell’ambito della tassazione immobiliare e
nel settore dell’edilizia in genere. Come di consueto, alla promulgazione di una legge fanno ora
seguito, seppur a singhiozzo, numerosi decreti attuativi e documenti interpretativi. Con la precedente
circolare 17/2016 Vi abbiamo già aggiornato in merito ad una prima serie di chiarimenti, che andiamo
ora ad ampliare con la seguente circolare:
Registrazione La Legge di Stabilità 2016 (comma 59) ha introdotto l’obbligo a carico locatore (e di
dei
contratti egli soltanto) di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni (dalla minore tra la
di
locazione data di decorrenza e quella di sottoscrizione del contratto) nonché di darne notizia
abitativi
entro i successivi 60 all’amministratore del condominio oltreché dell’inquilino.
In caso di omessa registrazione, il contratto è nullo e il conduttore può chiedere il
rimborso dei canoni di locazione versati.
Dal punto di vista fiscale è dunque sorto il dubbio se ad essere responsabili nei
confronti del fisco per l’omessa registrazione del contratto continuino ad essere
entrambe le parti o meno.
La domanda è stata risposta nel corso di “Telefisco”, durante il quale l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che:
-139100 Bolzano, via Crispi 9
tel +39 0471 288333, fax +39 0471 272521
e-mail [email protected]
20121 Milano
Foro Buonaparte 70
tel +39 02 36687469
39036 La Villa di Badia
Str. Ninz 63
tel +39 0471 847360
-
Locatore, conduttore ed eventualmente agente immobiliare, tranne nel caso
di contratto stipulato tramite notaio, rimangono solidalmente responsabili
per la registrazione del contratto,
-
Trovano applicazione le disposizioni in tema di “ravvedimento operoso”,
-
In caso di rinnovo tacito del contratto, questo va comunicato all’Agenzia
tramite modello RLI, contestualmente all’eventuale versamento dell’imposta
di registro dovuta.
Bonus fiscale Come noto, la Legge di Stabilità ha prolungato fino al 31.12.2016 la detrazione del
per l’acquisto 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino ad un importo di 10.000 Euro.
di mobili ed Prerogativa per poter usufruire del beneficio è che nell’immobile arredato siano stati
elettrodomesti effettuati lavori di ristrutturazione. A riguardo, il 22 Aprile 2016 in risposta alle
ci
domande della stampa specializza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due interessanti
chiarimenti:
-
Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui i mobili vengano acquistati in
un anno successivo a quello di svolgimento dei lavori suddetti (purché
successivi al 26 giugno 2012),
-
Il bonus è inoltre riconosciuto anche per quelle unità acquistate da
un’impresa costruttrice la quale ha effettuato un’opera di ristrutturazione
dell’intero edificio, grazie alla quale il contribuente ha potuto beneficiare
della detrazione del 50% (detrazione del 50% sul 25% del prezzo di
acquisto, fino ad Euro 96.000).
Prima casa – La Legge di Stabilità ha introdotto l’importante novità di permettere l’acquisto
vendita entro agevolato della prima casa (IVA 4% o imposta di registro 2%) anche nel caso in cui
1 anno
la “vecchia” prima casa non sia ancora stata venduta, purché il contribuente si
impegni a vendere quest’ultima entro un anno dalla data di acquisto della nuova.
L’Agenzia, in stretta aderenza al testo della norma, ha chiarito che l’agevolazione in
parola non riguarda l’acquisto della prima casa che si trovi nello stesso comune in
cui si trova la “vecchia” prima casa e per la quale a suo tempo non si sia beneficiato
delle agevolazioni in oggetto. In questo caso dunque, così come in passato, per poter
acquistare una nuova “prima casa” e beneficiare delle aliquote agevolate sarà prima
necessario vendere la vecchia abitazione.
Determinazio
In merito abbiamo già fornito alcune informazioni: A seguito delle modifiche
ne e revisone introdotte dalla legge finanziaria per il 2016 (L. n. 208 del 28 dicembre 2015, Art. 1,
delle Rendite commi 21- 24) al fine della determinazione della rendita catastale gli impianti e
catastali
macchinari infissi al suolo (cd. imbullonati) facenti parte di un immobile a
-2-
destinazione speciale, (in particolare nelle categorie catastali dei gruppi D ed E),
rilevano soltanto qualora risultino rilevanti e caratteristici per l’immobile stesso
oggetto di valutazione. La nuova disposizione tocca anche gli immobili già
accatastati e pertanto prevede la possibilità di presentare un istanza per la
rideterminazione dei valori, qualora la vecchia rendita tenga conto anche degli
impianti non caratteristici e significativi per il fabbricato. Viene altresì precisato
che, limitatamente all'anno 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15
giugno 2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto retroattivo al 1° gennaio
2016. Il 29 gennaio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software per la
presentazione dell’istanza in oggetto (DOCFA 4.00.3). In data 27 aprile 2016 invece
l’Agenzia ha divulgato un’ampia circolare contenente ulteriori dettagli riguardanti in
particolare gli impianti fotovoltaici e le centrali elettriche. La circolare contiene
numerose informazioni in merito all’aggiornamento delle rendite catastali, che
alleghiamo alla presente circolare con l’invito di inoltrarla ai geometri e tecnici
incaricati a presentare l’istanza di rideterminazione della rendita catastale.
Trasferimento In seguito un ulteriore chiarimento in merito alla legge finanziaria del 2016: La legge
delle
in oggetto prevede la possibilità per pensionati con reddito imponibile fino a 7.500
detrazioni su Euro e per i titolari di reddito da lavoro subordinato fino a 8.000 Euro di cedere la
ristrutturazio propria detrazione fiscale derivante dagli interventi di riqualificazione energetica (65
ni all’impresa %) su parti comuni, in quanto altrimenti non potrebbero fruire del beneficio della
che effettua i detrazione. Il trasferimento può avvenire verso i fornitori che hanno effettuato i
lavori
lavori. Possono essere cedute detrazioni per spese sostenute su lavori effettuati tra il
6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. Col provvedimento del 22 marzo 2016 sono
state emanate le necessarie disposizioni attuative che consistono in quanto segue:
-
La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti con reddito
incapiente di cui sopra che quindi non sono
tenuti
al versamento
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per le spese sostenute nel 2016, tale condizione deve sussistere nel periodo
d’imposta precedente, ovvero il 2015.
-
Le spese devono riguardare spese sostenute dal condominio a partire dal
1/1/2016 fino al 31/12/2016, anche se riguardanti interventi effettuati (ma
non pagati) a partire dal 6 giugno 2013.
-
La detrazione dovrà essere calcolata in base ai millesimi posseduti sulla
parte comune oggetto dell’intervento di riqualificazione.
-
La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica
le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
-3-
-
I fornitori , a loro volta, comunicano in forma scritta al condominio di
accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del
corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
-
Al fine del trasferimento delle detrazioni sono inoltre previsti in capo
all’amministratore condominiale specifici obblighi di comunicazione
all’Agenzia delle Entrate, i quali dovranno essere convalidate dall’assemblea
condominiale.
-
I fornitori potranno far valere il credito d’imposta mediante compensazione
in F24 a partire dal 10 aprile 2017 e in 10 rate dello stesso importo da
ripartire in 10 anni.
Qualora siate interessati al caso in esame Vi preghiamo di mettervi in contatto con
noi per ulteriori dettagli. Da tener presente che nel caso estremo l’impresa si
vedrebbe accreditare subito soltanto il 35 % del corrispettivo e per il rimanente 65 %
concederebbe un finanziamento infruttifero della durata di 10 anni al cliente.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
-
Allegato: Chiarimenti operativi alla rideterminazione della rendita catastale
-4-