2 Terza Lezione I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Archivo
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2 Terza Lezione I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Archivo
Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO 3 TERZA LEZIONE - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I SOGGETTI del diritto privato Terza Lezione Argomenti della terza lezione 1.Struttura del Libro I del Codice civile 2. I soggetti del diritto privato 3. La persona fisica 4. I diritti della personalità 5. La persona giuridica 6. Autonomia privata e negozio giuridico 7. Invalidità I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I SOGGETTI I IL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 1. STRUTTURA DEL LIBRO PRIMO Il libro primo tratta delle persone e della famiglia I soggetti del diritto privato 1 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Struttura del Libro I del codice civile Struttura del Libro I del codice civile Titolo Denominazione Articoli Titolo I Delle persone fisiche 1 – 10 Titolo II Delle persone giuridiche 11 – 42 Titolo III Del domicilio e della residenza 43 – 47 Titolo IV Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta 48 – 73 Titolo V Della parentela e della affinità 74 – 78 Titolo VI Del matrimonio 79 – 230bis Titolo VII Dello stato di figlio 231 – 290 Titolo VIII Dell’adozione di persone maggiori di età 291 – 314 Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio 315 – 337 Titolo X Della tutela e dell’emancipazione 343 – 399 Titolo XI (Dell’affiliazione e) dell’affidamento 400 – 403 Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia 404 – 432 Titolo XIII Degli alimenti 433 – 448 Titolo XIV Degli atti dello stato civile 449 – 455 LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA DELLE PERSONE FISICHE DELLE PERSONE GIURIDICHE DEL DOMICILIO E DELLE FONDAZIONI DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA' DEL MATRIMONIO DELLO STATO DI FIGLIO DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA DEGLI ALIMENTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO LE PERSONE FISICA Persona fisica è l’uomo PERSONA GIURIDICA Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico Attribuisce la qualità di soggetto di diritto. E’ SOGGETTO DI DIRITTO IL TITOLARE DI POSIZIONI GIURIDICHE. POSSONO ESSERE SOGGETTI DI DIRITTO LE PERSONE FISICHE E LE PERSONE GIURIDICHE. I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli II I SOGGETTI LA PERSONA FISICA Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 2. LA PERSONA FISICA … alla persona fisica si collegano le nozioni di capacità giuridica e capacità di agire… 2 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LA PERSONA FISICA: 1 CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE 2 SEDE DELLA PERSONA FISICA 3 STATUS FAMILIARE: LA PARENTELA. AFFINITÀ. CONIUGIO 4 LA CITTADINANZA 5 CESSAZIONE DELLA PERSONA FISICA 6 SCOMPARSA ASSENZA MORTE PRESUNTA 7 INCAPACITÀ 8 ATTI DELLO STATO CIVILE LE PERSONE FISICA Persona fisica è l’uomo PERSONA GIURIDICA Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico Attribuisce la qualità di soggetto di diritto. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 1 Codice civile Capacità giuridica. — La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LA PERSONA FISICA: LA CAPACITA’ GIURIDICA E LA CAPACITA’ DI AGIRE CAPACITÀ GIURIDICA GIURIDICA è l’idoneità ad essere soggetti di diritti e obblighi CAPACITA’ DI AGIRE è l’idoneità di un soggetto ad Acquistare, a disporre, a Esercitare, da solo, con il Proprio volere i propri diritti, e ad assumere obblighi I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione La capacità giuridica è l'idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi. La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1) Tutte le persone fisiche hanno la capacità giuridica I Vincenzo Franceschelli 3 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Per alcuni atti, la legge stabilisce, eccezionalmente, una età diversa dalla maggiore età CAPACITÀ DI AGIRE La capacità di agire è l'idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, ad esercitare, da solo, con il proprio volere, i propri diritti e ad assumere obblighi. La capacità di agire si raggiunge con la maggiore età (art. 2). La maggiore età si raggiunge al compimento del 18 anno • • • • • • • ► capacità di contrarre matrimonio ► riconoscimento del figlio naturale ► esercizio di una impresa ► diritto d'autore ► adozione ► milizia ► lavoro I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Sede della persona fisica. Domicilio, residenza e dimora 3. • Domicilio, residenza e dimora sono concetti che collegano la persona fisica al territorio. SEDE DELLA PERSONA FISICA • Anche le persone giuridiche sono collegate al territorio: si parla, in questo caso, di sede della persona giuridica. • Le nozioni di domicilio, residenza e dimora (così come la nozione di sede), attengono alla sede giuridica delle persone … Domicilio, residenza e dimora sono concetti che collegano la persona fisica al territorio … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DOMICILIO RESIDENZA DIMORA Domicilio, residenza e dimora sono concetti che collegano la persona fisica al territorio. Anche le persone giuridiche sono collegate al territorio: si parla, in questo caso, di sede della persona giuridica. I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione DOMICILIO: domicilio è il luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Si possono avere più domicili, per determinati affari (domiciliazione) I Vincenzo Franceschelli 4 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli RESIDENZA: residenza è il luogo dove la persona fisica ha la dimora abituale. La residenza è una sola DIMORA: dimora è il luogo dove la persona fisica si trova I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LA PARENTELA E L’AFFINITÀ 4. STATUS FAMILIAE PARENTELA • PARENTELA • AFFINITA’ • CONIUGIO CONIUGIO AFFINITÀ Parentela è il vincolo di sangue che unisce persone discendenti dalla stessa persona o stipite Con il matrimonio sorge tra i coniugi il vincolo di coniugio Affinità è il vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell’altro coniuge …… I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 74 Codice civile Parentela. — La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Titolo V Della parentela e dell'affinità Art. 74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. I Vincenzo Franceschelli 5 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 75 Codice civile Linee della parentela. — Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Art. 76 Codice civile Computo dei gradi. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 77 Codice civile Limite della parentela. — La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Art. 76 Codice civile Computo dei gradi. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia) Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote). Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini. I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 6 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 78 Codice civile L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 78. Affinità. — Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.. AFFINES INTER SE NON SUNT AFFINES I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli CONIUGIO È IL RAPPORTO CHE LEGA I CONIUGI I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 5. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli CITTADINANZA CITTADINANZA …(Legge 1912 n. 555 – Legge 5 febbraio 1992, n. 91– Dpr 1993 n. 572) … Status che determina l’appartenenza al popolo, ed al quale la Costituzione collega diritti e doveri I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 7 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli CITTADINANZA ITALIANA Chi è cittadino italiano? ? • È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Como si acquista la cittadinanza italiana? Prof. Vincenzo Franceschelli ? La cittadinanza italiana si acquista •Per nascita (jus sanguinis) •Per matrimonio (lo straniero che sposa il cittadino diventa cittadino) •Per concessione (per atto dello Stato) I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni • • • • • ius sanguinis è cittadino italiano il figlio (legittimo, naturale o adottivo) di padre o madre cittadini italiani iuris comunicatio per matrimonio con cittadino italiano o per adozione da parte di cittadino italiano Completa uguaglianza tra uomo e donna Trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis” Acquisto per nascita sul territorio italiano “iure soli” solo in casi particolari Possibilità di mantenere la doppia cittadinanza Manifestazione espressa di volontà per acquisto e perdita della cittadinanza ius soli acquista la cittadinanza italiana l’apolide nato in Italia I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione I Vincenzo Franceschelli 8 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 6. Il cittadino di uno Stato membro della Unione Europea è cittadino europeo (art. 8 del Trattato) CESSAZIONE DELLA PERSONA FISICA I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • Nascita e morte sono eventi naturali. Il diritto si affida alle altre scienze per determinarne la nozione. • L'ordinamento prende in considerazione la nascita e la morte in relazione al sorgere e al cessare dei diritti riferibili alla persona. • Attengono alla cessazione della persona fisica la commorienza, la scomparsa, l'assenza e la morte presunta • La morte pone termine alla capacità giuridica. • Con la morte si estinguono i diritti strettamente inerenti alla persona; gli altri diritti della persona si trasmettono agli eredi. • L'accertamento della morte e la sua registrazione sono funzione amministrativa dello Stato (ufficio dello stato civile). Stabilire l'esatto momento della morte ha precisi effetti sulla disciplina delle successioni. I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 7. Art. 4. Commorienza. — Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento SCOMPARSA ASSENZA MORTE PRESUNTA TITOLO IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta CAPO I — Dell'assenza. CAPO II — Della dichiarazione di morte presunta. I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 9 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli SCOMPARSA: La persona fisica viene considerata « scomparsa » quando essa non appare più nella sua ultima residenza, o nel suo domicilio, e non se ne hanno più notizie ASSENZA: Quando sono trascorsi due anni dalla scomparsa o dall'ultima notizia di una persona, a richiesta degli interessati, il Tribunale, ai sensi dell'art. 49 dichiara, con sentenza, « l'assenza » I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli MORTE PRESUNTA: Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale può dichiarare con sentenza la morte presunta nel giorno a cui risale l'ultima notizia SCOMPARSA ⇓ dopo due anni dalla scomparsa ASSENZA ⇓ dopo dieci anni dall’ultima notizia MORTE PRESUNTA I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 48. Curatore dello scomparso. — Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 49. Dichiarazione di assenza. — Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 10 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. — Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone , può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza. indicate nei capoversi dell'art. 50 8. INCAPACITÀ e MISURE DI PROTEZIONE … il codice disciplina le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (404 432)… I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli NOZIONE DI INCAPACITÀ NOZIONE DI INCAPACITÀ • È incapace chi non è in grado di curare i propri interessi. • Giuridicamente, l'incapacità consiste nella mancanza di capacità di agire • In relazione al grado di intensità, si distingue altresì tra incapacità assoluta e incapacità relativa. Sono ipotesi di incapacità assoluta la minore età e l'interdizione. Sono ipotesi di incapacità relativa l'emancipazione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. • Si distingue, altresì, tra incapacità legale e incapacità naturale. Sono ipotesi di incapacità legale la minore età, l'interdizione e l'amministrazione di sostegno. • È invece incapace naturale chi, pur essendo legalmente capace, si trovi in una situazione (temporanea) di incapacità di intendere o di volere I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli L’INCAPACITÀ L’INCAPACITÀ NATURALE INCAPACITÀ ASSOLUTA INCAPACITÀ LEGALE I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione RELATIVA I Vincenzo Franceschelli 11 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli INCAPACITÀ 1. 2. 3. 4. 5. minore età interdizione inabilitazione amministrazione di sostegno incapacità naturale 8.1 INCAPACITÀ 1) minore età … I minori di anni 18 anni si trovano in uno stato di incapacità legale… I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Minore età. I minori di anni 18 anni si trovano in uno stato di incapacità legale. La mancanza di capacità di agire importa che i minori sono incapaci di porre in essere atti giuridici (contratti, negozi, dichiarazioni di volontà). I minori possono però porre in essere fatti giuridici. Per esempio possono effettuare pagamenti, oppure acquistare la proprietà di un bene per occupazione (art.923) Il minore, essendo incapace, è soggetto alla potestà dei genitori. In mancanza, è affiancato da un tutore. Se il minore è incapace di agire egli può però avere la capacità naturale. Può, per es. contrarre in nome altrui (art.1389). Emancipazione. Il minore emancipato acquista la capacità (ridotta) di compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli altri atti è assistito da un curatore. L'emancipato ha quindi piena capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli INCAPACITÀ LEGALI 8.2 MINORE ETÀ INCAPACITÀ 2) interdizione INTERDIZIONE GIUDIZIALE INTERDIZIONE LEGALE … Anche i maggiorenni possono trovarsi in una situazione di incapacità a provvedere ai propri interessi.… I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione I Vincenzo Franceschelli 12 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli INTERDIZIONE GIUDIZIALE lo stato di interdizione viene accertato in giudizio e dichiarato con sentenza INTERDIZIONE LEGALE lo stato di interdizione deriva dalla legge, quando un soggetto viene condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni 8.3 INCAPACITÀ 3) inabilitazione … Vi possono, però, essere situazioni nelle quali lo stato psico fisico del soggetto non richiede la privazione assoluta della capacità di agire..… I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli INABILITAZIONE INABILITAZIONE L'inabilitato conserva piena capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Non può invece compiere atti di straordinaria amministrazione. Nel compimento di tali atti è assistito dal curatore, con particolari formalità. E’ una ipotesi di incapacità relativa 8.4 INCAPACITÀ 4) amministrazione di sostegno …..… I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO • L'amministrazione di sostegno è stata introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6. Il nuovo istituto è diretto a proteggere la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Essa può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. • L'amministrazione di sostegno è un istituto previsto a tutela di soggetti recanti patologie che li mettono, permanentemente o temporaneamente, nella situazione di non essere in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo ecc… I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione I Vincenzo Franceschelli 13 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO • E' un istituto che mira a proteggere le persone che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella loro vita quotidiana. • Alle persone disabili sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire. • L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo una valutazione di opportunità effettuata dallo stesso Giudice. 8.5 INCAPACITÀ 5) incapacità naturale …..… I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Una persona può essere maggiorenne e non interdetta e tuttavia essere, per un periodo limitato, incapace « di intendere e di volere » (per ubriachezza, droga, ipnotismo, etc.). Mentre le incapacità legali sono, come si è visto, predeterminate dalla legge, l'incapacità naturale è valutata ex post. 9. ATTI DELLO STATO CIVILE . ..I Registri di Stato Civile sono quattro: nascita, cittadinanza, matrimonio e morte … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Registri Civile • L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte di Stato Registro delle nascite Registro della cittadinanza Registro matrimoni dei Registro delle morti I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione I Vincenzo Franceschelli 14 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. III I SOGGETTI DIRITTI DELLA PERSONALITA • Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Natura dei diritti della personalità 1. DIRITTI della Attengono alla persona fisica i diritti della personalità. I diritti della personalità proteggono l'uomo come individuo e come membro della società civile. I diritti dell'uomo, o diritti della persona, sono diritti soggettivi assoluti. PERSONALITÀ I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Fonti Fonti Alcuni diritti della personalità hanno rilevanza Costituzionale Alcuni diritti della personalità trovano fondamento nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ratificata in Italia nel 1955) ..La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo….. Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 15 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Fonti Prof. Vincenzo Franceschelli COSTITUZIONE Sono inviolabili: Alcuni diritti della personalità li troviamo disciplinati nel Codice civile o in leggi speciali Art. 13 La libertà personale Art. 14 Il domicilio Art. 15 La libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione Art. 24, comma 2 Il diritto alla difesa Art. 32 Il diritto alla salute Prof. Vincenzo Franceschelli COSTITUZIONE Norme costituzionali che tutelano la dignità e il rispetto della persona umana Art. 3, comma 1- tutti i cittadini hanno pari dignità sociale Art. 36, comma 1 –deve essere assicurata al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa Art. 32, comma 2- la non obbligatorietà di un trattamento sanitario se non per legge Art. 29, comma 2-uguaglianza morale dei coniugi Art. 30, uguaglianza sociale dei figli Prof. Vincenzo Franceschelli Quali sono le caratteristiche dei diritti della personalità? Prof. Vincenzo Franceschelli I diritti della personalità sono assoluti inviolabili Sono assoluti in quanto possono essere esercitati erga omnes Prof. Vincenzo Franceschelli I diritti della personalità sono inalienabili Sono inviolabili. Essi godono di protezione costituzionale (art. 2 della Costituzione) indisponibili Sono indisponibili in quanto il titolare non né può disporre intrasmissibili Sono intrasmissibili in quanto non possono essere trasmessi, ne per atto tra vivi né mortis causa. Nascono con la persona e si estinguono con essa, e sono intrasmissibili agli eredi Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione ? imprescrittibili Sono inalienabili in quanto il titolare non ne può disporre verso un corrispettivo. I diritti della personalità non hanno contenuto patrimoniale. L’onore non ha un prezzo, né si può cedere il proprio nome verso un corrispettivo. Un atto di cessione di un diritto della personalità sarebbe quindi nullo. Sono imprescrittibili in quanto non si perdono per non uso, né la tolleranza alla violazione del diritto lo fa estinguere. 16 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 2. I DIRITTI della Cosa si intende per «diritto della personalità»? PERSONALITÀ ? I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla vita e all’integrità fisica I diritti della personalità 1. Diritto alla vita e all'integrità fisica 2. Diritto al nome 3. Diritto all'immagine e al ritratto 4. Diritto all'onore, alla reputazione e al decoro 5. Diritto all'identità personale. 6. Diritto morale dell'autore 7. Diritto alla riservatezza 8. Diritto di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla vita e all’integrità fisica • La vita è il presupposto di ogni diritto, sociale o politico, e la sua difesa è il compito primo della società civile. • Collegato al diritto alla vita è il diritto all'integrità fisica. Ai sensi dell'art. 5 del codice civile, gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume Prof. Vincenzo Franceschelli Diritto al nome (art. 6) La donazione di organi e i trapianti • Il trapianto di organi tra persone viventi è vietato, perché cagiona una permanente diminuzione della integrità fisica. • E’ ammesso il trapianto tra persona defunta e persona vivente (la c.d. donazione di organi) Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione • Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito (art. 6). • Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. 17 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Cognome della moglie Diritto all’immagine e al ritratto • Nell'ambito della disciplina della famiglia, si pone il problema del cognome della moglie. • Ai sensi dell'art. 143-bis, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. • Il diritto all'immagine e al ritratto trovano protezione nell'art. 10 del codice civile e negli art. 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941 n. 633). • Dispone l'art. 96 che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa Prof. Vincenzo Franceschelli Diritto all’immagine e al ritratto La scriminante della notorietà • Il diritto al ritratto trova un limite nella notorietà del soggetto ritratto. • Ai sensi dell'art. 97 della Legge sul diritto d'autore, non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Prof. Vincenzo Franceschelli Diritto all'onore, alla reputazione e al decoro Diritto all’identità personale • Collegato al diritto all'immagine è il diritto all'onore e alla reputazione. • Il diritto all'identità personale è inteso come sintesi degli elementi (esperienze passate, convinzioni ideologiche, scelte politiche e morali, condizione presente) che concorrono a formare la personalità dell'individuo. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Diritto morale dell'autore 3. La legge sul diritto d'autore riconosce e protegge il diritto morale dell'autore dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale si scompone in specifiche e determinate facoltà: Diritti della personalità • • • • — il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21); — il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera e a ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'opera stessa (art. 20); — il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24); — il diritto di ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142 e 143). DIRITTO alla RISERVATEZZA I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 18 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla riservatezza Cos’à il «diritto alla riservatezza» ? ? Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla riservatezza FONTI DIRETTIVA CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995 n. 46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati Prof. Vincenzo Franceschelli Convenzione di Strasburgo - Flusso transfrontaliero dei dati - Il diritto alla riservatezza consiste essenzialmente nel diritto ad essere lasciati in pace mentre si vive la propria vita privata Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla riservatezza FONTI Convenzione del Consiglio di Europa del 28 gennaio 1981 (Convenzione di Strasburgo) • Scopo della Convenzione è garantire ad ogni persona fisica il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata, in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale che la riguardano Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla riservatezza Il Codice in materia di protezione dei dati personali La Convenzione si basa su due caposaldi • La creazione di un sistema normativo nazionale quanto più possibile uniforme • Il divieto di impedire il flusso transfrontaliero, una volta costruito un sistema uniforme Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione • La tutela della riservatezza informatica è regolata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.L. 30 giugno 2003 n. 196. • (la legge che ha introdotto il diritto alla riservatezza è LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 denominata tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ) 19 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto alla riservatezza Il Codice in materia di protezione dei dati personali • Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. IV Prof. Vincenzo Franceschelli I SOGGETTI LA PERSONA GIURIDICA Prof. Vincenzo Franceschelli Argomenti La persona giuridica Associazioni e fondazioni Imprese sociali – Volontariato – Onlus Associazioni non riconosciute e comitati LE PERSONE FISICA Persona fisica è l’uomo PERSONA Vedremo poi L’autonomia privata e il negozio giuridico GIURIDICA Persona giuridica è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico Attribuisce la qualità di soggetto di diritto. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO E’ SOGGETTO DI DIRITTO IL TITOLARE DI POSIZIONI GIURIDICHE. POSSONO ESSERE SOGGETTI DI DIRITTO LE PERSONE FISICHE E LE 1. LA PERSONA GIURIDICA Tipi di persone giuridiche: Associazioni Fondazioni Associazioni non riconosciute Comitati Imprese sociali – Volontariato -Onlus PERSONE GIURIDICHE. I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione I Vincenzo Franceschelli 20 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Associazioni Fondazioni Associazioni non riconosciute Comitati Imprese sociali – Volontariato Onlus Prof. Vincenzo Franceschelli PERSONE ed ENTI Enti pubblici Enti privati Gli enti possono classificarsi in enti pubblici (che hanno fini di interesse generale o pubblico) ed enti privati (che hanno fini di interesse privato o particolare). I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Vari tipi di enti: enti con personalità giuridica ed enti non personificati PUBBLICI (con fini di interesse generale o pubblico) ENTI PRIVATI (con fini di interesse privato o particolare) Prof. Vincenzo Franceschelli PERSONE GIURIDICHE (enti cui l’ordinamento ha attribuito capacità giuridica generale) ENTI NON PERSONIFICATI (enti che non hanno personalità giuridica e che hanno capacità Giuridica parziale) Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione • Alcuni enti hanno piena capacità di agire nel traffico. Altri, di regola meno complessi, hanno capacità limitata. Si distinguono enti con personalità giuridica ed enti non personificati. • Vi sono enti cui l'equiparazione alla persona fisica è perfetta. Vi sono altri enti che, pur presenti nel traffico, non vengono del tutto distinti dalle persone fisiche che li compongono. Prof. Vincenzo Franceschelli LA PERSONA GIURIDICA La persona giuridica può essere definita come un complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l'ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto. La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica 21 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli LA PERSONA GIURIDICA Prof. Vincenzo Franceschelli La persona giuridica gode di capacità giuridica e di capacità di agire Distinzione tra persone giuridiche pubbliche private •Regioni •Associazioni •Provincie •Fondazioni •Comuni •Società di capitali •Enti Pubblici Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Teorie sulla persona giuridica Quali sono le teorie che giustificano la personalità giuridica? ? Prof. Vincenzo Franceschelli La persona giuridica è il frutto di una finzione Teoria della giuridica. È un soggetto artificiale creato dal diritto, per finzione riferire, per far capo a questa creazione del diritto un fascio di rapporti giuridici (persona ficta et repraesentata). Teoria organica Le persone giuridiche sono veri e propri organismi sociali. Questi organismi si distinguono, nella volontà e negli interessi, dalle persone fisiche che li compongono (soci, associati, etc.). Sono organismi dotati di volontà propria e di interessi propri. Prof. Vincenzo Franceschelli Acquisto della personalità giuridica Come si acquista la personalità giuridica? ? Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione L'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (art. 1, comma 1o, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 22 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Le Società Società di persone e società di capitali Art. 2247 • Dispone l'art. 13, che “Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V”. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Società di persone capitali •La società semplice •La società per azioni •La società in nome •La società in collettivo accomandita per azioni •La società in •La società a accomandita semplice responsabilità limitata 2. ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI Associazioni e fondazioni sono persone giuridiche. Nelle associazioni prevale l'elemento personale (gli associati). Nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale (il patrimonio). Le Onlus sono enti costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI Libro I Capo II (art. 14-35) 23 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • ASSOCIAZIONE • L’associazione è un ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo • FONDAZIONE • La fondazione è un ente con personalità giuridica costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo 3. ASSOCIAZIONI … Una associazione è un complesso di persone fisiche costituito per realizzare uno scopo non lucrativo… I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI L'ASSOCIAZIONE È UN ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA, COSTITUITO DA UNA ORGANIZZAZIONE E DA UN COMPLESSO DI PERSONE, CHE PERSEGUE UNO SCOPO NON LUCRATIVO Nell'ASSOCIAZIONE domina l'elemento personale. L’associazione si costituisce stipulando l'atto costitutivo. Le regole dell'associazione sono contenute nello statuto Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ASSOCIAZIONI Art.14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento. L'atto costitutivo (14) è un negozio giuridico plurilaterale costitutivo della associazione. L'atto costitutivo della associazione è soggetto al requisito di forma solenne dell'atto pubblico. Deve essere redatto da notaio I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 24 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12. ASSOCIAZIONI Lo statuto (16) è l'insieme delle norme, volute dai fondatori dell'associazione, che regolano la vita dell'associazione stessa, indicano e regolano l'organizzazione dell'associazione, ne determinano i fini, fissano la struttura dell'associazione, e disciplinano i rapporti interni. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LE FONDAZIONI 4. LA FONDAZIONE È COSTITUITA DA UN COMPLESSO ORGANIZZATO DI BENI DESTINATI DA UN FONDATORE ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SCOPO NON LUCRATIVO. FONDAZIONI … nella fondazione prevale l'elemento patrimoniale… I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli LE FONDAZIONI Prevale, rispetto alle associazioni, l'elemento patrimoniale. Anche le fondazioni, come le associazioni, si costituiscono attraverso l'« atto costitutivo », che deve avere la forma di atto pubblico (14). La fondazione può anche essere disposta per testamento ( 14, secondo comma). Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione FONDAZIONI Il patrimonio della fondazione (art. 17). Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (per esempio donazione o disposizione testamentaria). Organi: gli amministratori. La fondazione è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione. Controllo (art. 25). Vigilanza e controllo sulle fondazioni sono esercitate dall'autorità governativa. 25 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. 5. IMPRESE SOCIALI – VOLONTARIATO - ONLUS … Il legislatore ha introdotto la nozione di “impresa sociale” … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ONLUS I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Le associazioni di promozione sociale L'Onlus è un modo di essere di una associazione, riconosciuta o non, (ma anche di un comitato, di una fondazione, di una cooperativa o di un altro ente) caratterizzata da finalità sociali e dalla assenza di scopo lucrativo. Le Onlus sono regolate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Prof. Vincenzo Franceschelli 6. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI … L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale” … Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione • Le associazioni di promozione sociale sono state introdotte e regolate dalla legge n. 383 del 2000, che ha fissato una disciplina quadro per l'associazionismo sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo. • La legge definisce come associazioni di promozione sociale le « associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati » (art. 2). Prof. Vincenzo Franceschelli • Associazioni e fondazioni non esauriscono i fenomeni associativi presenti nel traffico. L'ordinamento riconosce l'esistenza di altre formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale. • Associazioni non riconosciute e dei comitati sono enti non personificati aventi una limitata capacità giuridica 26 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 7. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ENTI con personalità giuridica parziale COMITATI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE … L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale” … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute L'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA È UNA ASSOCIAZIONE (E QUINDI UNA ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE PERSEGUE UNO SCOPO COMUNE NON LUCRATIVO) CHE NON È ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE ED È QUINDI PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA • Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell'associazione non riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. • Solidalmente e personalmente rispondono poi le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. • Non rispondono gli associati Prof. Vincenzo Franceschelli ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Atto costitutivo e Statuto L'associazione non riconosciuta nasce attraverso (gli“accordi degli associati”) (36) l'“atto costitutivo“ e ha uno “statuto”. Il codice (36) preferisce parlare di “accordi degli associati” Capacità processuale (36, secondo Le associazioni non riconosciute hanno la capacità comma) processuale. Le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione Patrimonio - fondo comune (37) Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta è costituito con contributi degli associati e dai beni acquistati con i contributi. Finché vive l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né chiedere la quota in caso di recesso Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 37. Fondo comune I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso. I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 27 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I COMITATI 8. IL COMITATO È UNA ORGANIZZAZIONE DI PERSONE CHE PERSEGUE UNO SCOPO ALTRUISTICO MEDIANTE LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI (es. comitato di beneficenza; comitato per l'organizzazione di una mostra; comitato per festeggiamenti) COMITATI … L'ordinamento riconosce l'esistenza di formazioni elementari, enti non personificati dotati di personalità giuridica parziale” … Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I COMITATI I COMITATI Responsabilità e rappresentanza nei comitati I comitati non riconosciuti, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali Responsabilità degli organizzatori verso il comitato ( 40) Responsabilità dei componenti verso i terzi ( 41) Rappresentanza processuale (41, ultimo comma) Prof. Vincenzo Franceschelli Organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti rispondono personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione Rispondono personalmente e solidalmente i componenti del comitato delle obbligazioni assunte.I sottoscrittori sono solo tenuti al conferimento delle oblazioni promesse Il comitato sta in giudizio nella persona del presidente Prof. Vincenzo Franceschelli Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente. V I SOGGETTI AUTONOMIA PRIVATA E NEGOZIO GIURIDCO I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 28 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 1. L’AUTONOMIA PRIVATA e IL NEGOZIO GIURIDICO Qual è la definizione di «negozio giuridico»? ? I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il negozio giuridico è espressione di autonomia privata IL NEGOZIO GIURIDICO IL NEGOZIO GIURIDICO È UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DIRETTA AD EFFETTI GIURIDICI, CHE L’ORDINAMENTO RICONOSCE COME MERITEVOLE DI TUTELA Prof. Vincenzo Franceschelli L'autonomia privata è la facoltà di regolare nel modo voluto i rapporti giuridici con gli altri soggetti (dal greco αυτός νόμος) Prof. Vincenzo Franceschelli Il negozio giuridico come categoria generale Il negozio giuridico (o l’atto di autonomia) • Atti umani e volontari modificativi della realtà giuridica • La legge attribuisce alla manifestazione di volontà delle parti l’effetto di modificare la realtà giuridica. Art. 1322 c.c.: Libertà nel dare matrimonio testamento contratto Libertà di creare tipi di contratti non regolati: es. leasing Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione contenuto al contratto: es. condizionare un contratto all’interesse di una parte 29 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il negozio giuridico è manifestazione di volontà 2. CLASSIFICAZION E DEI NEGOZI GIURIDICI: La manifestazione di volontà, per essere produttiva di effetti giuridici, deve essere libera e consapevole NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, BILATERALE E PLURILATERALE I Vincenzo Franceschelli I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, BILATERALE E PLURILATERALE • La nozione di negozio giuridico si collega alla teoria della manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici. • Il negozio giuridico è manifestazione di volontà. ►Negozio giuridico unilaterale significa negozio con una sola manifestazione di volontà, ►negozio giuridico bilaterale significa negozio con due manifestazioni di volontà, ►negozio giuridico plurilaterale significa negozio con più manifestazioni di volontà NEGOZIO GIURIDICO • UNILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di una sola parte (es: testamento) • BILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di due parti (es: contratto) • PLURILATERALE è il negozio costituito dalla volontà di più parti (es: società) Prof. Vincenzo Franceschelli Negozio giuridico Prof. Vincenzo Franceschelli Recettizio Non recettizio NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE RECETTIZIO la dichiarazione si dice recettizia quando è rivolta ad un determinato soggetto. Per produrre effetti deve pervenire a conoscenza del destinatario. Es.: (Proposta) (Dichiarazione di remissione di debito art. 1236) NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE NON RECETTIZIO la dichiarazione si dice non recettizia quando è rivolta a soggetti indeterminati. Produce effetti dal momento in cui la manifestazione di volontà si è formata e esteriorizzata, senza bisogno di giungere a conoscenza del destinatario. Es.: (Promessa al pubblico art. 1989) Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI (SEGUE) 30 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli inter vivos Negozio giuridico mortis causa • I negozi mortis causa sono quei negozi che disciplinano una determinata situazione dopo la morte di un soggetto. Nel negozio giuridico mortis causa gli effetti del negozio presuppongono la morte della persona (es. testamento). • I negozi giuridici inter vivos invece sono quelli che disciplinano una determinata situazione giuridica prescindendo evidentemente dal fatto della morte. • Tipico negozio mortis causa è il testamento. Esempio di negozio inter vivos è il contratto di compravendita Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli patrimoniale • • Negozio giuridico • non patrimoniale Prof. Vincenzo Franceschelli I negozi patrimoniali sono quelli che producono immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto I negozi non patrimoniali attengono a rapporti giuridici non economicamente valutabili I negozi giuridici patrimoniali possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso ⇒ I negozi a titolo gratuito (tipico esempio, la donazione) consistono in una attribuzione patrimoniale cui non fa riscontro una attribuzione patrimoniale effettuata dal soggetto beneficiato. ⇒ Nei negozi a titolo oneroso l'attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto trova riscontro nella attribuzione patrimoniale che lo stesso soggetto compie a favore del primo. Nei negozi a titolo oneroso arricchimento e diminuzione patrimoniale sono collegati e simmetrici (es. vendita, permuta). Prof. Vincenzo Franceschelli 3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO Quali sono gli elementi di «negozio giuridico»? ? I Vincenzo Franceschelli Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 31 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Elementi essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico ESSENZIALI Si chiamano elementi essenziali (essentialia negotii) gli elementi che determinano il sorgere del negozio. La mancanza di uno degli elementi essenziali determina la nullità del negozio. elementi accidentali Si chiamano elementi (accidentalia negotii) accidentali (accidentalia negotii) quegli elementi che non sono necessari al sorgere del negozio, che quindi possono esserci o non esserci. elementi essenziali (essentialia negotii) ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO ACCIDENTALI Prof. Vincenzo Franceschelli Sono elementi essenziali del negozio giuridico la volontà, l'oggetto, la causa e la forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità. Sono elementi accidentali la condizione, il termine e il modo. Prof. Vincenzo Franceschelli a) La manifestazione di volontà Si chiamano elementi essenziali gli elementi che determinano il sorgere del negozio. La mancanza di uno di degli elementi essenziali determina la nullità del negozio Sono elementi essenziali del negozio giuridico •La volontà •L’oggetto •La causa •La forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità • La manifestazione di volontà, per essere produttiva di effetti giuridici, deve essere libera e consapevole. La volontà negoziale del soggetto deve estrinsecarsi. Essa, cioè, deve essere idonea ad essere percepita come tale dal traffico. • Non basta volere, per ottenere l'effetto giuridico. Occorre che la volontà si esteriorizzi. Prof. Vincenzo Franceschelli • La manifestazione di volontà può essere espressa o tacita. • La manifestazione di volontà di regola e assume la forma espressa, ma può anche derivare da un comportamento concludente Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli espressa Manifestazione di volontà tacita 32 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli c) forma c) forma • La forma è elemento essenziale del negozio solo se espressamente prevista dalla legge a pena di nullità (cfr., per i contratti, l'art. 1325 n. 4). • Al di fuori di queste ipotesi, i negozi sono a forma libera. La forma ad substantiam costituisce un elemento essenziale del negozio. O il negozio sorge in tale forma, o non viene ad esistenza. La forma ad probationem riguarda la prova del negozio. Il negozio può essere posto in essere validamente senza forma alcuna, ma per provarlo occorre che sia stato stipulato nel rispetto della forma (es., contratto di assicurazione o di agenzia, 1742 20 comma). Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 4. Si chiamano elementi accidentali quegli elementi che non sono necessari al sorgere del negozio, che quindi possono esserci o non esserci ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO Sono elementi accidentali del negozio giuridico •Condizione •Termine •Modo I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • Condizione ► la condizione è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi o il non realizzarsi del negozio • Termine ► il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio • Modo ►il modo è il peso che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli SOSPENSIVA La condizione è sospensiva se gli effetti del negozio non si verificheranno che all’avvalersi della condizione La condizione può essere RISOLUTIVA La condizione può essere risolutiva se gli effetti del contratto si verificheranno subito e cesseranno all’eventuale verificarsi della condizione 33 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VI I SOGGETTI INVALIDITA 1. L'INVALIDITÀ. NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO … L’ invalidità è una sanzione … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Le categorie e i confini dell’invalidità • INESISTENZA • NULLITÀ • INVALIDITÀ • ANNULLABILITà • INEFFICACIA I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli La nozione di atto invalido si contrappone a quella di atto valido MATRIMONIO E’ valido l’atto idoneo a produrre gli effetti giuridici MATRIMONIO NULLO MATRIMONIO PUTATIVO MATRIMONIO INESISTENTE NON PUÒ PRODURRE GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO PUTATIVO previsti dall’ordinamento E’ invalido l’atto che non è idoneo a produrre gli effetti giuridici previsti dall’ordinamento Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 34 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli L’invalidità del negozio giuridico Nullità ed annullabilità • La legge predetermina talune caratteristiche che l’atto di volontà deve avere per produrre certi effetti: se no l’atto è invalido • Il contratto invalido può essere nullo od annullabile a seconda del tipo di vizio che lo inficia annullabilità nullità Prof. Vincenzo Franceschelli • La nozione di invalidità distingue tra nullità e annullabilità • NULLITÀ E ANNULLABILITÀ SONO SANZIONI. • Nullità e annullabilità sono sanzioni di diversa intensità, la prima più grave, la seconda meno grave. Prof. Vincenzo Franceschelli QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFFECTUM Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Nullità se difetto strutturale del contratto; illiceità del medesimo; contrarietà a norme imperative. Alla base della nullità, violazione interesse generale Annullabilità in genere in casi di vizio nella formazione della volontà di una delle parti: alla base, violazione interesse particolare di uno dei contraenti Prof. Vincenzo Franceschelli • la nullità è costruita e comminata a protezione di un interesse di natura generale, • l’annullabilità è diretta alla protezione di un interesse particolare, riferito a un determinato soggetto. Prof. Vincenzo Franceschelli • Il negozio nullo è immediatamente improduttivo di effetti. • Il negozio annullabile produce gli stessi effetti di un negozio valido fino a che e fino a quando non sia esercitata con successo l'azione di annullamento 35 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli La volontà negoziale deve essere libera e consapevole, ed esente da vizi. Se la volontà manca, o è viziata, il negozio è invalido 2. L'INVALIDITÀ. ANNULLABILITÀ I VIZI DEL CONSENSO … L’ invalidità è una sanzione … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli I TRE VIZI DELLA VOLONTA’ SONO ? Quali sono i vizi del consenso? ERRORE VIOLENZA DOLO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Vizi del volere SCHEMA DELLE DISTINZIONI OSTATIVO ERRORE VIZIO • Contratto concluso con volontà viziata di uno dei contraenti a seguito di PSICHICA O RELATIVA O MORALE Errore VIOLENZA FISICA O ASSOLUTA DOLO Violenza Dolo DETERMINANTE Ostativo INCIDENTE Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Vizio 36 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli 3. L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà I VIZI DEL CONSENSO ERRORE ERRORE VIZIO È errore che incide sulla formazione della volontà. L’errore vizio attiene al processo formativo della volontà dando luogo al vizio del volere. ERRORE OSTATIVO E l’errore che cade sulla dichiarazione. … L’ invalidità è una sanzione … L’errore ostativo attiene alla discordanza tra manifestazione di volontà e l’espressione che di essa si ha nella stessa manifestazione. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Errore 4. • Deve essere essenziale e riconoscibile Perché sia effettivamente rilevante ai fini dell’invalidità: elenco in art. 1429. Sull’oggetto del contratto, sulla prestazione; sull’altro contraente; di diritto Per tutela affidamento controparte Rigore, invece, in tema di errore sui motivi I VIZI DEL CONSENSO VIOLENZA … L’ invalidità è una sanzione … I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • LA VIOLENZA È COERCIZIONE DELLA VOLONTÀ. • La coercizione può essere fisica (minaccia fisica), e allora si avrà una vis absoluta, che determina la nullità del negozio per mancanza assoluta della volontà negoziale. • La coercizione può essere morale o psichica (minaccia). Il consenso espresso è viziato, e il negozio annullabile per vizio del consenso Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione Prof. Vincenzo Franceschelli Del contraente VIOLENZA Del terzo 37 Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato- I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il dolo consiste in artifici e raggiri posti in essere per coartare o 5. alterare la volontà negoziale della vittima I VIZI DEL CONSENSO DOLO DOLO DETERMINANTE È determinante dal consenso contrattuale e cioè “causa” la conclusione del contratto, che senza il dolo non sarebbe stato concluso DOLO INCIDENTE Non è “determinante” del contratto. … L’ invalidità è una sanzione … Il contratto sarebbe stato agevolmente concluso anche senza dolo. Ma sarebbe stato concluso a condizioni diverse. I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Dolo • Dolo 6. Dolo: artifici e raggiri inducono una parte a contrarre. Il dolo del terzo rileva solo se conosciuto dall’interessato Il negozio giuridico L’APPARENZA …… Dolo determinante, se senza il dolo non avrei contrattato Dolo incidente se avrei contrattato, ma a condizioni diverse. Risarcimento danni I Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli • Il principio dell'apparenza postula una divergenza tra situazione di diritto e situazione di fatto, così come è percepita dal terzo. • La teoria dell'apparenza è diretta a tutelare il traffico e si collega alla tutela dell'affidamento incolpevole Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 38