esportare gli alimenti: legislazione commerciale e accordi tra paesi

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esportare gli alimenti: legislazione commerciale e accordi tra paesi
ESPORTARE GLI ALIMENTI:
LEGISLAZIONE COMMERCIALE
E ACCORDI TRA PAESI
Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano
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PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE
TRATTATO CE
Art. 29: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni
quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente.
(L’art. 28 disciplina allo stesso modo la importazione)
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Art. 30 TRATTATO CE
Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i
divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al
transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della
vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o
archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e
commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE
QUANTITATIVA ALL’ESPORTAZIONE
La
definizione
di
restrizione
quantitativa
all’esportazione riguarda i provvedimenti nazionali che
hanno ad oggetto o per effetto lo specifico
restringimento delle linee di esportazione e la
costituzione di una differenza di trattamento fra il
commercio interno di uno Stato membro e il suo
commercio d’esportazione, così da assicurare un
particolare vantaggio alla produzione nazionale e
interna (cfr. ad es. Corte di Giustizia, sentt. C-15/79, C237/82, C-53/76).
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REG. CE 178/02
CONSID. 24:
Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o
riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa
comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore.
In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere
esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese
importatore vi abbia acconsentito espressamente.
Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo
consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o
riesportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio.
(Così anche il Reg. CE 852/04)
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ART. 12 “ALIMENTI E MANGIMI ESPORTATI DALLA
COMUNITÀ”
1.Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità
per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono
rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare,
salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o
diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di
condotta e altre procedure giuridiche e amministrative
eventualmente in vigore in detto paese.
[…]
2.
Laddove si applichino le disposizioni di un accordo
bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e
un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità
o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono
rispettare dette disposizioni.
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1) Quando un Paese terzo di destinazione ha stabilito proprie
norme sul livello di protezione per un determinato alimento
o mangime, gli esportatori devono conformarsi a tali
prescrizioni.
2) Quando tali prescrizioni non dovessero esistere, l’alimento
da esportare deve essere conforme alle disposizioni previste
dalla legislazione alimentare europea, o, in mancanza di
norme armonizzate, alla legislazione nazionale.
3) Nel caso di prodotti non commercializzati in Europa, in
assenza di specifiche normative, l’esportazione può avvenire
a condizione che il Paese terzo abbia acconsentito alla loro
importazione.
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Queste regole non si applicano nell’ipotesi in cui
sussista un accordo bilaterale concluso tra la
Comunità europea e/o uno Stato membro e un
Paese terzo.
In questo caso, gli alimenti esportati devono
rispettare la disposizioni stabilite nell’accordo
bilaterale.
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ART. 13 “NORME INTERNAZIONALI”:
Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati
membri agiscono come segue:
[…]
c)
contribuiscono,
ove
pertinente
e
opportuno,
all’elaborazione di accordi sul riconoscimento dell’equivalenza
di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi;
d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze
finanziarie, commerciali e di sviluppo dei paesi in via di
sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili
ostacoli alle esportazioni di tali paesi.
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GLI ACCORDI BILATERALI
IN TALUNI SETTORI CHE PRESENTANO INTERESSI
COMUNI I DUE O PIU’ PARTNER NEGOZIANO
DIVERSI ACCORDI.
GLI ACCORDI BILATERALI SI FONDANO SULLA
COOPERAZIONE FRA STATI. CIÒ SIGNIFICA CHE
NESSUN DIRITTO SOVRANO VIENE TRASFERITO A
UN’ISTANZA SUPERIORE (QUALI LA COMMISSIONE,
IL CONSIGLIO, IL PARLAMENTO O LA CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEI).
LA
LORO
APPLICAZIONE
RIENTRA
NELLE
COMPETENZE
ESCLUSIVE
DELLE
PARTI
CONTRAENTI.
GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO
L’UE STA NEGOZIANDO ALCUNI ACCORDI DI LIBERO
SCAMBIO CON I PRINCIPALI ATTORI ECONOMICI A
LIVELLO MONDIALE.
LA COMMISSIONE EUROPEA, A NOME DEGLI STATI
MEMBRI
E
CON
L’APPROVAZIONE
DEL
PARLAMENTO,
HA
GIÀ
APERTO
ALCUNI
IMPORTANTI NEGOZIATI: CON GLI STATI UNITI
(ACCORDO TTIP – luglio / novembre / dicembre 2013),
GIAPPONE E INDIA E SONO IN CORSO I NEGOZIATI
PER UN ACCORDO D’INVESTIMENTO CON LA CINA.
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ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CONCLUSI
SVIZZERA
MESSICO
COREA DEL SUD
CILE
SUD AFRICA
ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO IN NEGOZIAZIONE
Ad esempio
CANADA
INDIA
SINGAPORE
MALESIA
REGIONE DEL GOLFO
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L’ESEMPIO DELLA SVIZZERA
A CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI I, SONO
SORTI NUOVI INTERESSI RECIPROCI.
UN SECONDO CICLO DI TRATTATIVE È SFOCIATO
NELLA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI
II CHE AMPLIANO LA COOPERAZIONE AD ALTRI
SETTORI
ECONOMICI
QUALI
L’INDUSTRIA
ALIMENTARE, LA PIAZZA FINANZIARIA O IL
TURISMO.
L’ATTUALE COOPERAZIONE È STATA ESTESA, TRA
L’ALTRO, AD AMBITI POLITICI QUALI L’ASILO, LA
SICUREZZA E L’AMBIENTE.
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In linea di massima, l’Unione europea non preleva più
dazi doganali all’importazione per la categoria dei
prodotti alimentari (cioccolato, biscotti, caramelle,
ecc.) e non versa sovvenzioni all’esportazione (ad
esempio, a favore dei produttori italiani di pasta); dal
canto suo la Svizzera riduce i dazi doganali sulle
importazioni provenienti dall’UE così come le
sovvenzioni all’esportazione verso l’Unione europea
per un importo pari alla differenza di prezzo delle
materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE.
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Nello specifico.
Per quanto concerne, ad esempio, DOP e IGP, UE e
Svizzera hanno convenuto di promuovere tra di loro lo
sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e
alimentari e di facilitare, mediante la loro protezione, i
flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e
alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro
rispettive regolamentazioni.
Ogni parte protegge le IG dell’altra parte.
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ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE - COREA DEL SUD
luglio 2011
Progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e
servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio
tra i due blocchi commerciali.
Drastico abbattimento dei dazi (elettronica, automobili,
alimentari …):
L’UE ha una forte presenza agricola sul mercato coreano con
esportazioni di suini, whisky e prodotti alimentari; con l’accordo
i dazi coreani sui prodotti agricoli, in genere molto alti, sono
eliminati (quelli sul vino, per es., sono eliminati il primo giorno;
quelli sul whisky il terzo anno).
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L’Accordo riconosce la tutela reciproca della proprietà
intellettuale e delle indicazioni geografiche europee.
Ad esempio, nei vini: Chianti, Barbaresco, Barolo, Brunello di
Montalcino, Sassicaia, Franciacorta, Lambrusco, Valdobbiadene.
E ancora: Champagne, Irish whisky, Grappa, Ouzo, Wódka,
Vinho Verde, Tokaji , Bordeaux, Rioja …
Nei formaggi: Italia: Grana Padano, Parmigiano Reggiano,
Gorgonzola, Provolone Valpadana, Taleggio, Asiago, Fontina,
Pecorino Romano e Mozzarella di Bufala Campana.
(Francia: Comté, Reblochon, Roquefort, Camembert de
Normandie, Brie de Meaux, Emmental di Savoia - Grecia: Feta Portogallo: Queijo de São Jorge - Spagna: Mahón-Menorca,
Queso Manchego).
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Esempio di ACCORDI BILATERALI DELL’ITALIA
CON L’EGITTO cooperazione nel settore della agricoltura e dei
prodotti agroalimentari e loro promozione
CON LA CINA cooperazione nel settore dell’agricoltura e dei
prodotti alimentari anche per facilitare le esportazioni
CON LA RUSSIA promozione del commercio agricolo e
scambio di informazioni (anche in ambito legislativo)
CON ISRAELE cooperazione nel settore della agricoltura
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REGOLE SPECIFICHE
v. ad esempio, la Russia:
decisione delle autorità russe di accogliere la
registrazione del Parmigiano Reggiano come
Denominazione di Origine su tutto il territorio della
Federazione Russa, ottenuta il 19 giugno scorso e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Servizio federale
di proprietà intellettuale il 12 luglio 2013.
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CASI PRATICI
Esportazione di un prodotto e problematiche relative
alle indicazioni in etichetta. V. ad esempio il Giappone.
Blocco in dogana USA per l’etichettatura nutrizionale
dei prodotti (ora la Commissione sta rivedendo la
doppia etichetta).
In Europa riconoscimento della responsabilità
dell’importatore a fronte di problematiche di natura
igienico-sanitaria.
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