esportare gli alimenti: legislazione commerciale e accordi tra paesi
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esportare gli alimenti: legislazione commerciale e accordi tra paesi
ESPORTARE GLI ALIMENTI: LEGISLAZIONE COMMERCIALE E ACCORDI TRA PAESI Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino – Milano 1 PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE TRATTATO CE Art. 29: Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. (L’art. 28 disciplina allo stesso modo la importazione) 2 Art. 30 TRATTATO CE Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. 3 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL’ESPORTAZIONE La definizione di restrizione quantitativa all’esportazione riguarda i provvedimenti nazionali che hanno ad oggetto o per effetto lo specifico restringimento delle linee di esportazione e la costituzione di una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d’esportazione, così da assicurare un particolare vantaggio alla produzione nazionale e interna (cfr. ad es. Corte di Giustizia, sentt. C-15/79, C237/82, C-53/76). 4 REG. CE 178/02 CONSID. 24: Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio. (Così anche il Reg. CE 852/04) 5 ART. 12 “ALIMENTI E MANGIMI ESPORTATI DALLA COMUNITÀ” 1.Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese. […] 2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni. 6 1) Quando un Paese terzo di destinazione ha stabilito proprie norme sul livello di protezione per un determinato alimento o mangime, gli esportatori devono conformarsi a tali prescrizioni. 2) Quando tali prescrizioni non dovessero esistere, l’alimento da esportare deve essere conforme alle disposizioni previste dalla legislazione alimentare europea, o, in mancanza di norme armonizzate, alla legislazione nazionale. 3) Nel caso di prodotti non commercializzati in Europa, in assenza di specifiche normative, l’esportazione può avvenire a condizione che il Paese terzo abbia acconsentito alla loro importazione. 7 Queste regole non si applicano nell’ipotesi in cui sussista un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e/o uno Stato membro e un Paese terzo. In questo caso, gli alimenti esportati devono rispettare la disposizioni stabilite nell’accordo bilaterale. 8 ART. 13 “NORME INTERNAZIONALI”: Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come segue: […] c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all’elaborazione di accordi sul riconoscimento dell’equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi; d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi. 9 GLI ACCORDI BILATERALI IN TALUNI SETTORI CHE PRESENTANO INTERESSI COMUNI I DUE O PIU’ PARTNER NEGOZIANO DIVERSI ACCORDI. GLI ACCORDI BILATERALI SI FONDANO SULLA COOPERAZIONE FRA STATI. CIÒ SIGNIFICA CHE NESSUN DIRITTO SOVRANO VIENE TRASFERITO A UN’ISTANZA SUPERIORE (QUALI LA COMMISSIONE, IL CONSIGLIO, IL PARLAMENTO O LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEI). LA LORO APPLICAZIONE RIENTRA NELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DELLE PARTI CONTRAENTI. GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO L’UE STA NEGOZIANDO ALCUNI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CON I PRINCIPALI ATTORI ECONOMICI A LIVELLO MONDIALE. LA COMMISSIONE EUROPEA, A NOME DEGLI STATI MEMBRI E CON L’APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO, HA GIÀ APERTO ALCUNI IMPORTANTI NEGOZIATI: CON GLI STATI UNITI (ACCORDO TTIP – luglio / novembre / dicembre 2013), GIAPPONE E INDIA E SONO IN CORSO I NEGOZIATI PER UN ACCORDO D’INVESTIMENTO CON LA CINA. 11 ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO CONCLUSI SVIZZERA MESSICO COREA DEL SUD CILE SUD AFRICA ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO IN NEGOZIAZIONE Ad esempio CANADA INDIA SINGAPORE MALESIA REGIONE DEL GOLFO 12 L’ESEMPIO DELLA SVIZZERA A CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI I, SONO SORTI NUOVI INTERESSI RECIPROCI. UN SECONDO CICLO DI TRATTATIVE È SFOCIATO NELLA CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI II CHE AMPLIANO LA COOPERAZIONE AD ALTRI SETTORI ECONOMICI QUALI L’INDUSTRIA ALIMENTARE, LA PIAZZA FINANZIARIA O IL TURISMO. L’ATTUALE COOPERAZIONE È STATA ESTESA, TRA L’ALTRO, AD AMBITI POLITICI QUALI L’ASILO, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE. 13 In linea di massima, l’Unione europea non preleva più dazi doganali all’importazione per la categoria dei prodotti alimentari (cioccolato, biscotti, caramelle, ecc.) e non versa sovvenzioni all’esportazione (ad esempio, a favore dei produttori italiani di pasta); dal canto suo la Svizzera riduce i dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’UE così come le sovvenzioni all’esportazione verso l’Unione europea per un importo pari alla differenza di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE. 14 Nello specifico. Per quanto concerne, ad esempio, DOP e IGP, UE e Svizzera hanno convenuto di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni. Ogni parte protegge le IG dell’altra parte. 15 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE - COREA DEL SUD luglio 2011 Progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi legati al commercio tra i due blocchi commerciali. Drastico abbattimento dei dazi (elettronica, automobili, alimentari …): L’UE ha una forte presenza agricola sul mercato coreano con esportazioni di suini, whisky e prodotti alimentari; con l’accordo i dazi coreani sui prodotti agricoli, in genere molto alti, sono eliminati (quelli sul vino, per es., sono eliminati il primo giorno; quelli sul whisky il terzo anno). 16 L’Accordo riconosce la tutela reciproca della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche europee. Ad esempio, nei vini: Chianti, Barbaresco, Barolo, Brunello di Montalcino, Sassicaia, Franciacorta, Lambrusco, Valdobbiadene. E ancora: Champagne, Irish whisky, Grappa, Ouzo, Wódka, Vinho Verde, Tokaji , Bordeaux, Rioja … Nei formaggi: Italia: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Provolone Valpadana, Taleggio, Asiago, Fontina, Pecorino Romano e Mozzarella di Bufala Campana. (Francia: Comté, Reblochon, Roquefort, Camembert de Normandie, Brie de Meaux, Emmental di Savoia - Grecia: Feta Portogallo: Queijo de São Jorge - Spagna: Mahón-Menorca, Queso Manchego). 17 Esempio di ACCORDI BILATERALI DELL’ITALIA CON L’EGITTO cooperazione nel settore della agricoltura e dei prodotti agroalimentari e loro promozione CON LA CINA cooperazione nel settore dell’agricoltura e dei prodotti alimentari anche per facilitare le esportazioni CON LA RUSSIA promozione del commercio agricolo e scambio di informazioni (anche in ambito legislativo) CON ISRAELE cooperazione nel settore della agricoltura 18 REGOLE SPECIFICHE v. ad esempio, la Russia: decisione delle autorità russe di accogliere la registrazione del Parmigiano Reggiano come Denominazione di Origine su tutto il territorio della Federazione Russa, ottenuta il 19 giugno scorso e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Servizio federale di proprietà intellettuale il 12 luglio 2013. 19 CASI PRATICI Esportazione di un prodotto e problematiche relative alle indicazioni in etichetta. V. ad esempio il Giappone. Blocco in dogana USA per l’etichettatura nutrizionale dei prodotti (ora la Commissione sta rivedendo la doppia etichetta). In Europa riconoscimento della responsabilità dell’importatore a fronte di problematiche di natura igienico-sanitaria. 20