Collaudo statico e collaudo generale
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Collaudo statico e collaudo generale
Collaudo statico e collaudo generale Premessa L’argomento del rapporto tra collaudo generale tecnico amministrativo e collaudo statico, con particolare riferimento ai lavori pubblici, non risulta che sia stato sufficientemente chiarito nelle istruzioni ufficiali (Ministero, CNR ecc.) o sia sufficientemente delineato nei documenti di incarico della maggior parte delle Stazioni appaltanti. Più precisamente non traspare esplicitamente nell’ordinamento se il collaudatore generale o la commissione di collaudo generale abbia o meno poteri di vigilanza o di ingerenza sulle attività del collaudatore statico, nel caso che questo sia professionista diverso dal collaudatore generale oppure nel caso che il collaudatore statico sia un membro della commissione di collaudo con l’incarico specifico appunto di collaudatore statico (fattispecie quest’ultima prescritta dal regolamento della Merloni e ora dal Codice degli appalti). In particolare non traspare esplicitamente se il collaudatore generale (o la commissione) debba o meno accertare che il collaudatore statico (eventualmente membro della commissione) abbia adempiuto alle attività prescritte dalle norme tecniche (acquisizione prove e certificazioni, controllo dei calcoli statici ecc.) e verificare la completezza e adeguatezza di tali controlli, e ancora, anche in sede di presa d’atto del certificato di collaudo statico, se sia o meno tenuto a intervenire con richiesta di chiarimenti/integrazioni o con segnalazione o contestazioni laddove riscontrasse in un esame generale lacune in dette attività e/o nel certificato conclusivo. Alcune deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, inerenti principalmente soltanto le modalità di affidamento di tali incarichi di collaudo, hanno rilevato la unitarietà del collaudo, ma non hanno risolto tali dubbi. La presente nota mira a pervenire a una soluzione corretta in merito a detto argomento alla luce delle disposizioni applicabili. Occorre distinguere le situazioni precedenti alla legge Merloni, in vigenza del Regolamento n. 350/1895, da quelle successive alla stessa. 1. Casi rientranti nella regolamentazione precedente a quella della legge n. 109/94 e s.m.i. 1.1. COLLAUDO STATICO Il cosiddetto collaudo statico è stato disciplinato dall’art. 7 della legge 1086/1971 tuttora vigente (recepito nell’art. 67 del DPR 380/2001 Testo Unico in materia edilizia) per le strutture in cemento armato e metalliche, e successivamente, in dettaglio, dalle norme tecniche per tali strutture, man mano emanate e aggiornate con decreti ministeriali in attuazione della stessa legge e della legge n. 64/74 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”); tale legge 1086 e relative norme tecniche, che riguardano tutti i lavori pubblici e privati, regolano sia il contenuto e le procedure del collaudo stesso sia la loro progettazione ed esecuzione (deposito preliminare al Genio Civile regionale del progetto per le strutture in c.a. e metalliche ai sensi art. 4 legge 1086/1086 ecc.). Per gli edifici in muratura, di proprietà privata o pubblica, il collaudo è disciplinato dalle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura del D. M. 20.11.1987 pure in applicazione della detta legge 64/74. Per le zone classificate sismiche, ferma la validità delle richiamate disposizioni per le strutture in c.a., metalliche e in muratura, la legge n. 64/74 stabilisce le ulteriori procedure per la esecuzione e la progettazione, mentre nelle norme tecniche emanate con i D.M. ai sensi della legge stessa sono fissati in dettaglio gli ulteriori contenuti della progettazione e le ulteriori regole per l’esecuzione. Tali norme (di cui l’ultima precedente al D.M. 14.09.2005 è quella del D.M. 16.01.96) fissano l’ulteriore contenuto del collaudo statico nelle zone sismiche (collaudo sismico) soltanto per gli interventi sugli edifici esistenti; la lacuna sarà colmata, come si vedrà in prosieguo, con i più generali D.M. 14.09.2005 e D.M. 14.01.2008. Ma la legge 64/74, che prescrive all’art. 18 (recepito nell’ art. 94 del DPR 380/2001) la preventiva autorizzazione all’inizio dei lavori da parte del competente Ufficio Tecnico della Regione, previa denunzia dei lavori e presentazione del progetto esecutivo allo stesso per il relativo controllo, dispone all’art. 28 un certificato dell’Ufficio stesso attestante la rispondenza dell’opera alle norme sismiche, certificato che ovviamente nella sua onnicomprensività è equivalente al collaudo sismico. Secondo tale art. 28 (nel DPR 380/2001 art. 62) il rilascio delle licenze di abitabilità o agibilità da parte dei Comuni è condizionato all’esibizione appunto sia del certificato di collaudo statico ex legge 1086 (opere in c.a. e metalliche) sia del detto certificato dell’Ufficio tecnico della regione. Con l’art. 20 della legge n. 741/1981, recante Norme per l’accellerazione delle procedure delle opere pubbliche (lasciato in vigore dalle disposizioni transitorie del Regolamento della Merloni DPR n, 554/1999), è data facoltà alle regioni di provvedere ad abolire l’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori di cui al richiamato art. 18 della legge 64/74 e a definire modalità di controllo successivo anche con metodi a campione, ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa e del collaudatore. Non tutte le regioni si sono avvalse di tale facoltà; ad esempio l’hanno utilizzato la regione Campania e la Regione Abruzzo. Queste rispettivamente con la legge n. 9/1983 e la legge n. 138/96 hanno definito modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopprimendo l’autorizzazione preventiva di cui al citato art. 18 e, per le opere non soggette al controllo diretto a campione, il certificato dell’Ufficio regionale di rispondenza alle norme sismiche di cui all’art. 28, sostituendoli con il deposito preventivo degli atti progettuali asseverati presso l’Ufficio regionale del Genio Civile e con l’attribuzione delle rispettive responsabilità dell’osservanza delle norme tecniche e sismiche alle figure professionali impegnate progettista, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore in corso d’opera; a quest’ultimo in particolare con la legge reg. Campania n. 9/83 viene affidato il controllo prima dell’inizio dei lavori dei calcoli statici e la vigilanza in concomitanza con il processo costruttivo, ivi compresa la verifica dei dettagli esecutivi. Con dette leggi regionali è stato quindi unificato il collaudo statico e sismico e unificata per tutti i sistemi costruttivi e per qualsiasi area del rispettivo territorio la procedura del deposito preventivo del progetto al Genio civile valido sia per gli effetti dell’art. 4 legge 1086 (strutture in c.a. e metalliche) sia per gli effetti dell’art. 18 legge 64. Le dette leggi regionali stabiliscono controlli con metodi a campione delle opere (la Campania con la legge 9/83 rinviava a successivo provvedimento la individuazione dei termini e modalità degli stessi, avvenuta, sia detto per inciso, purtroppo soltanto a partire dall’anno 2001 con notevole ritardo). 1.2. COLLAUDO GENERALE Nell’ambito dei lavori pubblici, la materia del collaudo (collaudo in senso lato, comunemente denominato collaudo generale tecnico amministrativo) è trattata nel Regolamento n. 350/1895 nel Capo VI e il suo oggetto segnatamente in tre articoli: l’art. 91, 1° comma; l’art. 96, 1° comma; l’art. 102, 1° comma lettera c (in relazione al 2°, 3° e 4° comma). Secondo tale normativa il collaudo comprende anche ogni attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite e che essa è conforme al progetto, rientrando nelle facoltà del collaudatore sia il giudizio sull’estensione delle verificazioni atte al formarsi della convinzione sul buon eseguimento dell’opera, e sia il giudizio della non accettazione dell’opera in presenza di difetti che siano pregiudizievoli alla stabilità dell’opera stessa e alla regolarità del servizio (opere non collaudabili). Gli artt. 1 e 32 della legge generale n. 64/74 (recepiti nell’ art. 52 del DPR 380/2001) stabiliscono che tutte le costruzioni sia pubbliche che private devono essere realizzate secondo le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate dai Decreti ministeriali. Quindi si intende che il buon eseguimento dell’opera o la cosiddetta esecuzione a regola d‘arte si ha ovviamente quando la costruzione rispetta le dette norme tecniche e le eventuali istruzioni ufficiali. La legge 2.03.1949 n. 143 che contiene la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’Ingegnere e dell’Architetto (valida sia per le opere pubbliche sia per le private), stabilisce all’art. 19-a che il collaudo dei lavori e forniture comprende “l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, ….omissis…. e infine il rilascio del certificato di collaudo”, e all’art. 19-b che “il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali….” Le competenze del collaudo, nella sua accezione più ampia di validazione generale, possono comprendere anche la revisione dei calcoli di stabilità se richiesta nell’incarico, come si deduce anche dall’art. 19-f di tale legge. Si nota che in tutti testi surriportati si parla di opere o lavori nella loro interezza e non soltanto delle loro parti aventi funzioni statiche. 1.3. RAPPORTO TRA COLLAUDO STATICO E COLLAUDO GENERALE Da tutto quanto sopra si deduce che i compiti del collaudo statico sono compresi in quelli del collaudo generale cioè sono una parte di essi; in entrambi si tratta di verificare la rispondenza dell’opera eseguita al progetto e alle regole dell’arte, salvo che per il primo sono stabilite dalla normativa specifica di settore regole più dettagliate. Quindi nessun problema sussiste se il collaudatore statico è lo stesso collaudatore generale. I problemi e le incertezze sorgono quando sono due persone diverse come è accaduto quasi sempre finora prima della regolamentazione della Merloni, perché in tal caso due figure diverse dovrebbero fare la stessa cosa; cioè le verifiche riguardanti le parti aventi funzione statica (struttura dell’organismo) dovrebbero essere fatte sia dal collaudatore statico propriamente detto sia dal collaudatore generale (finale o in corso d’opera). In base ad un principio di ragionevolezza e di buon senso è logico che siano evitati doppioni di verifiche; peraltro fra le attribuzioni del collaudatore tecnico amministrativo fissate dalle citate disposizioni sui lavori pubblici non è compresa un’ attività direttamente finalizzata al controllo del collaudatore statico (e non lo poteva essere trattandosi di norme anteriori). Quindi il collaudo statico, comportante una serie di ben precisi e complessi accertamenti indicati nella normativa e certificato in un documento autonomo formato con procedure proprie ai sensi della normativa stessa, è condizione per l’espletamento delle funzioni di collaudo generale di cui ai citati tre articoli del regolamento: conseguentemente sussiste l’obbligo del collaudatore tecnico amministrativo di recepire e prendere atto del certificato di collaudo statico, il quale per le finalità del regolamento entra a far parte integrante e sostanziale del collaudo generale. Ma per l’osservanza della normativa, il cui obbligo incombe anche sul collaudatore generale, tale recepimento non può essere acritico nel senso che questo ometta colpevolmente di rilevare manifeste anomalie, agevolmente riscontrabili con l’adozione della normale diligenza, nell’esecuzione delle opere o nella procedura di collaudazione statica ovvero nella sue conclusioni, come ad esempio quando la relazione di collaudo statico si palesi logicamente contraddittoria ovvero contrasti con le risultanze contabili e di fatto riscontrate in sede di collaudo tecnico amministrativo. In simili casi deve ritenersi sussistere un autonomo potere di accertamento del collaudatore generale finalizzato anche alla verifica della staticità e comunque un dovere di rilievo e segnalazione. Al di fuori di casi del genere non sembra sussistere un obbligo o potere del collaudatore generale tecnico amministrativo di eseguire verifiche statiche o indagini dirette esclusivamente a riscontrare la staticità dell’opera. Dette considerazioni risultano sostanzialmente anche nella Circolare LL.PP. n. 19581 del 31.07.1979 e nelle direttive a suo tempo emanate da Amministrazioni pubbliche in occasione di lavori importanti (Comitato di coordinamento delle Commissioni di collaudo del Comune di Napoli per i lavori finanziati ex legge 219/81, adottate anche in sede di lavori finanziati con la stessa legge gestiti dal Commissario straordinario Presidente GRC). In conclusione si deduce che l’organo di collaudo generale tecnico amministrativo deve esercitare un potere di rilievo sulla condotta del collaudatore statico e/o funzioni specifiche di verifica statica soltanto qualora rilevasse omissioni o manifeste anomalie agevolmente riscontrabili, con l’adozione della normale diligenza, nelle procedure di collaudo statico e nella relazione che si palesi illogica o contraddittoria e/o nell’esecuzione delle opere. 2. Casi rientranti nella regolamentazione della legge n. 109/94 (DPR n. 554/99) e poi del Codice degli appalti. Le disposizioni successive a quelle trattate nel preced. Capitolo 1 avvalorano ancor più le conclusioni finali esposte nel punto 1.3. 2.1. COLLAUDO STATICO Le leggi n. 1086/1971 e n. 64/1074 e in Campania la legge regionale n. 9/1983 sono tuttora in vigore, e recepiti, per la parte di interesse, nel Testo Unico in materia edilizia DPR 380/2001. I decreti ministeriali in applicazione di dette leggi sono stati man mano aggiornati e corredati di Circolari di istruzioni; in particolare da ultimo il D.M. 14.09.2005 e poi il D.M. 14.01.2008, rispettivamente nel capitolo 8 e nel capitolo 9, sanciscono in modo generalizzato che il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni portanti e ne disciplinano compiutamente le attività; in queste sono compresi il controllo di quanto prescritto per le opere regolamentate ai sensi delle leggi 1086 e 64/74 e l’esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate. Tale disciplina vale unitariamente per tutte le costruzioni civili e industriali e qualunque sia il sistema costruttivo adottato e in qualunque zona del territorio, ovviamente anche sismica. Il cap. 9 del detto D.M. 14.01.2008 ribadisce anche che le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Con i detti decreti sono quindi confermati, rafforzati e precisati i contenuti del collaudo statico richiamati nel preced. punto 1.1. 2.2. COLLAUDO GENERALE Nell’ambito dei lavori pubblici, la materia del collaudo (sempre collaudo in senso lato, comunemente denominato collaudo generale tecnico amministrativo) è trattata nel Regolamento in vigore emanato con DPR n. 554/1999 (ai sensi della legge 109/94) nel Titolo XII e il suo oggetto segnatamente in tre articoli: l’art. 187; l’art 188; l’art. 192; l’art. 197, 3° comma (in relazione al 1° e 2° comma), l’art. 206. Secondo l’art. 187 il collaudo comprende anche ogni attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l’opera è stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite e in conformità del contratto e comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; l’art. 188, comma 6, prescrive ancora che il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche. Secondo dette norme inoltre rientra nelle facoltà del collaudatore sia il giudizio sull’estensione delle verifiche, entro il tempo assegnato per la collaudazione, atte al formarsi della convinzione sulla buona esecuzione di un lavoro, e sia il giudizio della non accettazione dell’opera in presenza di difetti che pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio (opere non collaudabili). Tutta la detta disciplina è pienamente operante anche dopo la riforma introdotta dal Codice dei contratti pubblici D.lgs 163/2006 (in particolare art. 120, art. 141); il detto art. 187 è riprodotto all’art. 215 dello schema di regolamento in itinere ex art. 215 del Codice. Gli artt. 1 e 32 della legge generale n. 64/74, richiamati al precedente punto 1.2, e la legge 2.03.1949 n. 143, recante la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’Ingegnere e dell’Architetto, pure richiamata nel precedente punto 1.2, sono tuttora in vigore ma per i lavori pubblici non aggiungono alcunché a quanto compiutamente stabilito nelle norme del Regolamento ora citate. 2.3. RAPPORTO TRA COLLAUDO STATICO E COLLAUDO GENERALE Da tutte le norme testualmente riportate sulle materie di cui trattasi, si ha conferma che il collaudo statico, che riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni portanti (e per il quale sono stabilite dalla normativa specifica di settore regole dettagliate), è un attività di verifica tecnica ricompresa tra i più ampi accertamenti oggetto del collaudo generale e cioè è una parte specialistica della più ampia attività del collaudo tecnico amministrativo dell’opera. Questo comprende infatti adempimenti sia più propriamente amministrativi sia strettamente tecnici. Ma la nuova normativa ha risolto alla radice le perplessità accennate in premessa affrontate nel precedente punto 1.3, stabilendo al citato art. 188 del regolamento che, per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo oppure a uno dei componenti della commissione di collaudo (formata di tre membri secondo quanto prescritto sia dalla legge Merloni sia dal regolamento), deve essere affidato anche il collaudo statico, il ché conferma il carattere generale e onnicomprensivo della prestazione di collaudo. L’unitarietà del collaudo è sottolineata anche dalle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato in sede di parere reso sul terzo decreto correttivo del Codice dei contratti nell’adunanza del 14 luglio 2008, citato nella deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 2 del 25 febbraio 2009. Ebbene laddove non è nominata una commissione, il collaudatore unico compie tutte le attività specialistiche e tecnico amministrative, allegando alla documentazione di collaudo il certificato di collaudo statico come parte integrante e sostanziale della stessa. Nel caso di presenza della commissione, questa, per adempiere alle rammentate competenze di carattere tecnico e settoriale stabilite nei citati artt. 187 e 188, comma 6, e in virtù della detta unitarietà della prestazione di collaudo, deve recepire e fare proprio ugualmente tra i documenti di collaudo come loro parte integrante e sostanziale il certificato di collaudo statico redatto da un suo componente. Tale recepimento da parte della Commissione, per il fatto stesso della presenza al suo interno del componente collaudatore statico, a più forte ragione non può essere acritico nelle ipotesi prospettate in via esemplificativa nel precedente punto 1.3, in quanto l’art. 206 del regolamento prevede esplicitamente il caso di assunzione a maggioranza delle conclusioni di collaudo e il diritto del dissenziente di esporre le ragioni del dissenso negli atti di collaudo. Il diritto/dovere di dissenso motivato da parte di un componente dell’Organo di collaudo (in corso d’opera o solo finale) o il dovere di rilievo da parte della maggioranza e/o il potere di accertamento autonomo della stessa finalizzato alla verifica della staticità si configurano laddove, con l’adozione della normale diligenza, si riscontrano agevolmente manifeste anomalie nell’esecuzione delle opere o nella collaudazione statica, come ad esempio quando la relazione di collaudo statico si palesi logicamente contraddittoria ovvero chiaramente contrasti con la normativa o con le risultanze contabili e di fatto accertate durante le operazioni di collaudo tecnico amministrativo. In tali casi il mancato esercizio del detto potere/dovere omissione. costituirebbe colpevole Questa conclusione è ancora più valida ed è favorevole alla sicurezza e alla buona riuscita dell’intervento per opere importanti, ove si pensi che il collaudo generale in corso d’opera è prescritto appunto per opere di particolare complessità (art. 28 comma 6 lettera b della legge Merloni) e per lavori che richiedono l’apporto di più professionalità. 3. Conclusioni. All’esito dell’analisi precedente può affermarsi: Sia nel regime disciplinato dalla regolamentazione della legge Merloni e attualmente dal Codice dei contratti pubblici, sia in vigenza della regolamentazione precedente alla legge Merloni, le attribuzioni di collaudo statico costituiscono parte specialistica del collaudo generale tecnico amministrativo. Il certificato di collaudo statico va recepito nella collaudazione generale e costituisce parte della documentazione di questo. Dopo la legge Merloni il collaudo statico è svolto dallo stesso collaudatore generale o da uno dei tre membri della commissione di collaudo generale. L’organo di collaudo generale tecnico amministrativo deve esercitare un potere di rilievo o dissenso sulla condotta del collaudatore statico e/o funzioni specifiche di verifica statica quando e soltanto quando rilevasse omissioni o manifeste anomalie o violazioni di norme agevolmente riscontrabili, con l’adozione della normale diligenza, nelle procedure di collaudo statico e nella relazione che si palesi illogica o contraddittoria e/o nell’esecuzione delle opere. Giuseppe Merola Copyright © - Riproduzione riservata (maggio 2009)