Collaudo statico e collaudo generale

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Collaudo statico e collaudo generale
Collaudo statico e collaudo
generale
Premessa
L’argomento del rapporto tra collaudo generale tecnico
amministrativo e collaudo statico, con particolare riferimento
ai lavori pubblici, non risulta che sia stato sufficientemente
chiarito nelle istruzioni ufficiali (Ministero, CNR ecc.) o
sia sufficientemente delineato nei documenti di incarico della
maggior parte delle Stazioni appaltanti. Più precisamente non
traspare esplicitamente nell’ordinamento se il collaudatore
generale o la commissione di collaudo generale abbia o meno
poteri di vigilanza o di ingerenza sulle attività del
collaudatore statico, nel caso che questo sia professionista
diverso dal collaudatore generale oppure nel caso che il
collaudatore statico sia un membro della commissione di
collaudo con l’incarico specifico appunto di collaudatore
statico (fattispecie quest’ultima prescritta dal regolamento
della Merloni e ora dal Codice degli appalti). In particolare
non traspare esplicitamente se il collaudatore generale (o la
commissione) debba o meno accertare che il collaudatore
statico (eventualmente membro della commissione) abbia
adempiuto alle attività prescritte dalle norme tecniche
(acquisizione prove e certificazioni, controllo dei calcoli
statici ecc.) e verificare la completezza e adeguatezza di
tali controlli, e ancora, anche in sede di
presa d’atto del
certificato di collaudo statico, se sia o meno tenuto a
intervenire con richiesta di chiarimenti/integrazioni o con
segnalazione o contestazioni laddove riscontrasse in un esame
generale lacune in dette attività e/o nel certificato
conclusivo.
Alcune deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, inerenti principalmente soltanto le modalità di
affidamento di tali incarichi di collaudo, hanno rilevato la
unitarietà del collaudo, ma non hanno risolto tali dubbi.
La presente nota mira a pervenire a una soluzione corretta in
merito a detto argomento alla luce delle disposizioni
applicabili.
Occorre distinguere le situazioni
precedenti alla legge
Merloni, in vigenza del Regolamento n. 350/1895, da quelle
successive alla stessa.
1. Casi rientranti nella regolamentazione precedente a quella
della legge n. 109/94 e s.m.i.
1.1. COLLAUDO STATICO
Il cosiddetto collaudo statico è stato disciplinato dall’art.
7 della legge 1086/1971 tuttora vigente (recepito nell’art. 67
del DPR 380/2001 Testo Unico in materia edilizia) per le
strutture in cemento armato e metalliche, e successivamente,
in dettaglio, dalle norme tecniche per tali strutture, man
mano emanate e aggiornate con decreti ministeriali in
attuazione della stessa legge e della legge n. 64/74
(“Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”); tale
legge 1086 e
relative norme tecniche, che riguardano tutti i lavori
pubblici e privati, regolano sia il contenuto e le procedure
del collaudo stesso sia la loro progettazione ed esecuzione
(deposito preliminare al Genio Civile regionale del progetto
per le strutture in c.a. e metalliche ai sensi art. 4 legge
1086/1086 ecc.). Per gli edifici in muratura, di proprietà
privata o pubblica, il collaudo è disciplinato dalle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura del D. M. 20.11.1987 pure in applicazione
della detta legge 64/74.
Per le zone classificate sismiche, ferma la validità delle
richiamate disposizioni per le strutture in c.a., metalliche e
in muratura, la legge n. 64/74
stabilisce le ulteriori
procedure per la esecuzione e la progettazione, mentre nelle
norme tecniche emanate con i D.M. ai sensi della legge stessa
sono fissati in dettaglio gli ulteriori contenuti della
progettazione e le ulteriori regole per l’esecuzione. Tali
norme (di cui l’ultima precedente al D.M. 14.09.2005 è quella
del D.M. 16.01.96) fissano l’ulteriore contenuto del collaudo
statico nelle zone sismiche (collaudo sismico) soltanto per
gli interventi sugli edifici esistenti; la lacuna sarà
colmata, come si vedrà in prosieguo, con i più generali D.M.
14.09.2005 e
D.M. 14.01.2008. Ma la legge 64/74, che
prescrive all’art. 18 (recepito nell’ art. 94 del DPR
380/2001) la preventiva autorizzazione all’inizio dei lavori
da parte del competente Ufficio Tecnico della Regione, previa
denunzia dei lavori e presentazione del progetto esecutivo
allo stesso per il relativo controllo, dispone all’art. 28 un
certificato dell’Ufficio stesso attestante la rispondenza
dell’opera alle norme sismiche, certificato che ovviamente
nella sua onnicomprensività
è equivalente al collaudo
sismico. Secondo tale art. 28 (nel DPR 380/2001 art. 62) il
rilascio delle licenze di abitabilità o agibilità da parte dei
Comuni è condizionato all’esibizione appunto sia del
certificato di collaudo statico ex legge 1086 (opere in c.a. e
metalliche) sia del detto certificato dell’Ufficio tecnico
della regione.
Con l’art. 20 della legge n. 741/1981, recante Norme per
l’accellerazione delle procedure delle opere pubbliche
(lasciato in vigore dalle disposizioni transitorie del
Regolamento della Merloni DPR n, 554/1999), è data facoltà
alle regioni di provvedere ad abolire l’autorizzazione
preventiva all’inizio dei lavori di cui al richiamato art. 18
della legge 64/74 e a definire modalità di controllo
successivo anche con metodi a campione, ferma la
responsabilità del progettista, del direttore dei lavori,
dell’impresa e del collaudatore. Non tutte le regioni si sono
avvalse di tale facoltà; ad esempio l’hanno utilizzato la
regione Campania e la Regione Abruzzo. Queste rispettivamente
con la legge n. 9/1983 e la legge n. 138/96 hanno definito
modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopprimendo
l’autorizzazione preventiva di cui al citato art. 18 e, per le
opere non soggette al controllo diretto a campione, il
certificato dell’Ufficio regionale di rispondenza alle norme
sismiche di cui all’art. 28, sostituendoli con il deposito
preventivo degli atti progettuali asseverati presso l’Ufficio
regionale del Genio Civile e con l’attribuzione delle
rispettive responsabilità dell’osservanza delle norme tecniche
e sismiche alle figure professionali impegnate progettista,
direttore dei lavori, costruttore e collaudatore in corso
d’opera; a quest’ultimo in particolare con la legge reg.
Campania n. 9/83 viene affidato il controllo prima dell’inizio
dei lavori dei calcoli statici e la vigilanza in concomitanza
con il processo costruttivo, ivi compresa la verifica dei
dettagli esecutivi. Con dette leggi regionali è stato quindi
unificato il collaudo statico e sismico e unificata per tutti
i sistemi costruttivi e per qualsiasi area del rispettivo
territorio la procedura del deposito preventivo del progetto
al Genio civile valido sia per gli effetti dell’art. 4 legge
1086 (strutture in c.a. e metalliche) sia per gli effetti
dell’art. 18 legge 64. Le dette leggi regionali stabiliscono
controlli con metodi a campione delle opere (la Campania con
la legge 9/83 rinviava a successivo provvedimento la
individuazione dei termini e modalità degli stessi, avvenuta,
sia detto per inciso, purtroppo soltanto a partire dall’anno
2001 con notevole ritardo).
1.2. COLLAUDO GENERALE
Nell’ambito dei lavori pubblici, la materia del collaudo
(collaudo in senso lato, comunemente denominato collaudo
generale tecnico amministrativo) è trattata nel Regolamento n.
350/1895 nel Capo VI e il suo oggetto segnatamente in tre
articoli: l’art. 91, 1° comma; l’art. 96, 1° comma; l’art.
102, 1° comma lettera c (in relazione al 2°, 3° e 4° comma).
Secondo tale normativa il collaudo comprende anche ogni
attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e
certificare che l’opera è stata eseguita a perfetta regola
d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite e che essa
è conforme al progetto, rientrando nelle facoltà del
collaudatore sia il giudizio sull’estensione delle
verificazioni atte al formarsi della convinzione sul buon
eseguimento dell’opera, e sia il giudizio della non
accettazione dell’opera in presenza di difetti che siano
pregiudizievoli alla stabilità dell’opera stessa e alla
regolarità del servizio (opere non collaudabili).
Gli artt. 1 e 32 della legge generale n. 64/74 (recepiti nell’
art. 52 del DPR 380/2001) stabiliscono che tutte le
costruzioni sia pubbliche che private devono essere realizzate
secondo le norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate dai Decreti ministeriali. Quindi si
intende che il buon eseguimento dell’opera o la cosiddetta
esecuzione a regola d‘arte si ha ovviamente quando la
costruzione rispetta le dette norme tecniche e le eventuali
istruzioni ufficiali.
La legge 2.03.1949 n. 143 che contiene la tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali dell’Ingegnere e
dell’Architetto (valida sia per le opere pubbliche sia per le
private), stabilisce all’art. 19-a che il collaudo dei lavori
e forniture comprende “l’esame, le verifiche e le prove
necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e
forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di
contratto, ….omissis…. e infine il rilascio del certificato di
collaudo”, e all’art. 19-b che “il collaudo deve essere
eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni
stabilite per la collaudazione delle opere statali….” Le
competenze del collaudo, nella sua accezione più ampia di
validazione generale, possono comprendere anche la revisione
dei calcoli di stabilità se richiesta nell’incarico, come si
deduce anche dall’art. 19-f di tale legge.
Si nota che in tutti testi surriportati si parla di opere o
lavori nella loro interezza e non soltanto delle loro parti
aventi funzioni statiche.
1.3. RAPPORTO TRA COLLAUDO STATICO E COLLAUDO GENERALE
Da tutto quanto sopra si deduce che i compiti del collaudo
statico sono compresi in quelli del collaudo generale cioè
sono una parte di essi; in entrambi si tratta di verificare
la rispondenza dell’opera eseguita al progetto e alle regole
dell’arte, salvo che per il primo sono stabilite dalla
normativa specifica di settore regole più dettagliate.
Quindi nessun problema sussiste se il collaudatore statico è
lo stesso collaudatore generale. I problemi e le incertezze
sorgono quando sono due persone diverse come è accaduto quasi
sempre finora prima della regolamentazione della Merloni,
perché in tal caso due figure diverse dovrebbero fare la
stessa cosa; cioè le verifiche riguardanti le parti aventi
funzione statica (struttura dell’organismo) dovrebbero essere
fatte sia dal collaudatore statico propriamente detto sia dal
collaudatore generale (finale o in corso d’opera). In base ad
un principio di ragionevolezza e di buon senso è logico che
siano evitati doppioni di verifiche; peraltro fra le
attribuzioni del collaudatore tecnico amministrativo fissate
dalle citate disposizioni sui lavori pubblici non è compresa
un’ attività direttamente finalizzata al controllo del
collaudatore statico (e non lo poteva essere trattandosi di
norme anteriori). Quindi il collaudo statico, comportante una
serie di ben precisi e complessi accertamenti indicati nella
normativa e certificato in un documento autonomo formato con
procedure proprie ai sensi della normativa stessa, è
condizione per l’espletamento delle funzioni di collaudo
generale di cui ai citati tre articoli del regolamento:
conseguentemente sussiste l’obbligo del collaudatore tecnico
amministrativo di recepire e prendere atto del certificato di
collaudo statico, il quale per le finalità del regolamento
entra a far parte integrante e sostanziale del collaudo
generale. Ma per l’osservanza della normativa, il cui obbligo
incombe anche sul collaudatore generale, tale recepimento non
può essere acritico nel senso che questo ometta colpevolmente
di rilevare manifeste anomalie, agevolmente riscontrabili con
l’adozione della normale diligenza, nell’esecuzione delle
opere o nella procedura di collaudazione statica ovvero nella
sue conclusioni, come ad esempio quando la relazione di
collaudo statico si palesi logicamente contraddittoria ovvero
contrasti con le risultanze contabili e di fatto riscontrate
in sede di collaudo tecnico amministrativo. In simili casi
deve ritenersi sussistere un autonomo potere di accertamento
del collaudatore generale finalizzato anche alla verifica
della staticità e comunque un dovere di rilievo e
segnalazione. Al di fuori di casi del genere non sembra
sussistere un obbligo o potere del collaudatore generale
tecnico amministrativo di eseguire verifiche statiche o
indagini dirette esclusivamente a riscontrare la staticità
dell’opera. Dette considerazioni risultano sostanzialmente
anche nella Circolare LL.PP. n. 19581 del 31.07.1979 e nelle
direttive a suo tempo emanate da Amministrazioni pubbliche in
occasione di lavori importanti (Comitato di coordinamento
delle Commissioni di collaudo del Comune di Napoli per i
lavori finanziati ex legge 219/81, adottate anche in sede di
lavori finanziati con la stessa legge gestiti dal Commissario
straordinario Presidente GRC).
In conclusione si deduce che l’organo di collaudo generale
tecnico amministrativo deve esercitare un potere di rilievo
sulla condotta del collaudatore statico e/o funzioni
specifiche di verifica statica soltanto qualora rilevasse
omissioni o manifeste anomalie agevolmente riscontrabili, con
l’adozione della normale diligenza, nelle procedure di
collaudo statico e nella relazione che si palesi illogica o
contraddittoria e/o nell’esecuzione delle opere.
2. Casi rientranti nella regolamentazione della legge n.
109/94 (DPR n. 554/99) e poi del Codice degli appalti.
Le disposizioni successive a quelle trattate nel preced.
Capitolo 1 avvalorano ancor più le conclusioni finali esposte
nel punto 1.3.
2.1. COLLAUDO STATICO
Le leggi n. 1086/1971 e n. 64/1074 e in Campania la legge
regionale n. 9/1983 sono tuttora in vigore, e recepiti, per la
parte di interesse, nel Testo Unico in materia edilizia DPR
380/2001. I decreti ministeriali in applicazione di dette
leggi sono stati man mano aggiornati e corredati di Circolari
di istruzioni; in particolare da ultimo il D.M. 14.09.2005 e
poi il D.M. 14.01.2008, rispettivamente nel capitolo 8 e nel
capitolo 9, sanciscono in modo generalizzato che il collaudo
statico riguarda il giudizio sul comportamento e le
prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzioni
portanti e ne disciplinano compiutamente le attività; in
queste sono compresi il controllo di quanto prescritto per le
opere regolamentate ai sensi delle leggi 1086 e 64/74 e
l’esame del progetto dell’opera, dell’impostazione generale
della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico,
degli schemi di calcolo e delle azioni considerate. Tale
disciplina vale unitariamente per tutte le costruzioni civili
e industriali e qualunque sia il sistema costruttivo adottato
e in qualunque zona del territorio, ovviamente anche sismica.
Il cap. 9 del detto D.M. 14.01.2008 ribadisce anche che le
opere non possono essere poste in esercizio prima
dell’effettuazione del collaudo statico. Con i detti decreti
sono quindi confermati, rafforzati e precisati i contenuti del
collaudo statico richiamati nel preced. punto 1.1.
2.2. COLLAUDO GENERALE
Nell’ambito dei lavori pubblici, la materia del collaudo
(sempre collaudo in senso lato, comunemente denominato
collaudo generale tecnico amministrativo) è trattata nel
Regolamento in vigore emanato con DPR n. 554/1999 (ai sensi
della legge 109/94) nel Titolo XII e il suo oggetto
segnatamente in tre articoli: l’art. 187; l’art 188; l’art.
192; l’art. 197, 3° comma (in relazione al 1° e 2° comma),
l’art. 206. Secondo l’art. 187 il collaudo comprende anche
ogni attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e
certificare che l’opera è stata eseguita a regola d’arte e
secondo le prescrizioni tecniche stabilite e in conformità del
contratto e comprende altresì tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore; l’art. 188, comma 6,
prescrive ancora che il collaudo è esteso alla verifica
dell’osservanza delle norme sismiche. Secondo dette norme
inoltre rientra nelle facoltà del collaudatore sia il giudizio
sull’estensione delle verifiche, entro il tempo assegnato per
la collaudazione, atte al formarsi della convinzione sulla
buona esecuzione di un lavoro, e sia il giudizio della non
accettazione dell’opera in presenza di difetti che
pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del
servizio (opere non collaudabili). Tutta la detta disciplina è
pienamente operante anche dopo la riforma introdotta dal
Codice dei contratti pubblici D.lgs 163/2006 (in particolare
art. 120, art. 141); il detto art. 187 è riprodotto all’art.
215 dello schema di regolamento in itinere ex art. 215 del
Codice.
Gli artt. 1 e 32 della legge generale n. 64/74, richiamati al
precedente punto 1.2, e la legge 2.03.1949 n. 143, recante la
tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dell’Ingegnere e dell’Architetto, pure richiamata nel
precedente punto 1.2, sono tuttora in vigore ma per i lavori
pubblici non aggiungono alcunché a quanto compiutamente
stabilito nelle norme del Regolamento ora citate.
2.3. RAPPORTO
TRA
COLLAUDO
STATICO
E
COLLAUDO
GENERALE
Da tutte le norme testualmente riportate sulle materie di cui
trattasi, si ha conferma che il collaudo statico, che riguarda
il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti
dell’opera che svolgono funzioni portanti (e per il quale sono
stabilite dalla normativa specifica di settore regole
dettagliate), è un attività di verifica tecnica ricompresa tra
i più ampi accertamenti oggetto del collaudo generale e cioè
è una parte specialistica della più ampia attività del
collaudo tecnico amministrativo dell’opera. Questo comprende
infatti adempimenti sia più propriamente amministrativi sia
strettamente tecnici.
Ma la nuova normativa ha risolto alla radice le perplessità
accennate in premessa affrontate nel precedente punto 1.3,
stabilendo al citato art. 188 del regolamento che, per lavori
comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo
oppure a uno dei componenti della commissione di collaudo
(formata di tre membri secondo quanto prescritto sia dalla
legge Merloni sia dal regolamento), deve essere affidato anche
il collaudo statico, il ché conferma il carattere generale e
onnicomprensivo della prestazione di collaudo. L’unitarietà
del collaudo è sottolineata anche dalle osservazioni espresse
dal Consiglio di Stato in sede di parere reso sul terzo
decreto correttivo del Codice dei contratti nell’adunanza del
14 luglio 2008, citato nella deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza n. 2 del 25 febbraio 2009.
Ebbene laddove non è nominata una commissione, il collaudatore
unico compie tutte le attività specialistiche
e tecnico
amministrative, allegando alla documentazione di collaudo il
certificato di collaudo statico come parte integrante e
sostanziale della stessa. Nel caso di presenza della
commissione, questa, per adempiere alle rammentate competenze
di carattere tecnico e settoriale stabilite nei citati artt.
187 e 188, comma 6, e in virtù della detta unitarietà della
prestazione di collaudo, deve recepire e fare
proprio
ugualmente tra i documenti di collaudo come loro parte
integrante e sostanziale il certificato di collaudo statico
redatto da un suo componente. Tale recepimento da parte della
Commissione, per il fatto stesso della presenza al suo interno
del componente collaudatore statico, a più forte ragione non
può essere acritico nelle ipotesi prospettate in via
esemplificativa nel precedente punto 1.3, in quanto l’art. 206
del regolamento prevede esplicitamente il caso di assunzione a
maggioranza delle conclusioni di collaudo e il diritto del
dissenziente di esporre le ragioni del dissenso negli atti di
collaudo. Il diritto/dovere di dissenso motivato da parte di
un componente dell’Organo di collaudo (in corso d’opera o solo
finale) o il dovere di rilievo da parte della maggioranza e/o
il potere di accertamento autonomo della stessa finalizzato
alla verifica della staticità si configurano laddove, con
l’adozione della normale diligenza, si riscontrano agevolmente
manifeste anomalie nell’esecuzione delle opere o nella
collaudazione statica, come ad esempio quando la relazione di
collaudo statico si palesi logicamente contraddittoria ovvero
chiaramente contrasti con la normativa o con le risultanze
contabili e di fatto accertate durante le operazioni di
collaudo tecnico amministrativo. In tali casi il mancato
esercizio del detto potere/dovere
omissione.
costituirebbe colpevole
Questa conclusione è ancora più valida ed è favorevole alla
sicurezza e alla buona riuscita dell’intervento per opere
importanti, ove si pensi che il collaudo generale in corso
d’opera è prescritto appunto per opere di particolare
complessità (art. 28 comma 6 lettera b della legge Merloni) e
per lavori che richiedono l’apporto di più professionalità.
3. Conclusioni.
All’esito dell’analisi precedente può affermarsi:
Sia nel regime disciplinato dalla regolamentazione della
legge Merloni e attualmente dal Codice dei contratti
pubblici, sia in vigenza della regolamentazione
precedente alla legge Merloni, le attribuzioni di
collaudo statico costituiscono parte specialistica del
collaudo generale tecnico amministrativo.
Il certificato di collaudo statico va recepito nella
collaudazione generale e costituisce parte della
documentazione di questo.
Dopo la legge Merloni il collaudo statico è svolto dallo
stesso collaudatore generale o da uno dei tre membri
della commissione di collaudo generale.
L’organo di collaudo generale tecnico amministrativo
deve esercitare un potere di rilievo o dissenso sulla
condotta del collaudatore statico e/o funzioni
specifiche di verifica statica quando e soltanto quando
rilevasse omissioni o manifeste anomalie o violazioni di
norme agevolmente riscontrabili, con l’adozione della
normale diligenza, nelle procedure di collaudo statico e
nella relazione che si palesi illogica o contraddittoria
e/o nell’esecuzione delle opere.
Giuseppe Merola
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(maggio 2009)