Trib. TO 2008 caso Bottega Veneta marchio di forma
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Trib. TO 2008 caso Bottega Veneta marchio di forma
Trib. Torino 14.11 2008 sez. spec. (Riv. dir. ind. 2009, II, 289), caso Bottega Veneta LE PARTI: Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2007, Cosci F.lli di F. e S. & C. S.a.s., conveniva in giudizio Bottega Veneta International S.a.r.l. per sentir accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 0001011026 di cui era titolare la convenuta. In subordine, l'attrice chiedeva al Tribunale dì accertare e dichiarare che essa attrice usava lecitamente, « e da data anteriore al deposito della domanda di marchio della convenuto Bottega Veneta, la lavorazione di cuoio e/o pelle ad intreccio (c.d. intrecciato) » di cui era causa, e che per tale motivo aveva a il diritto di continuare l'uso di tale lavorazione, anche ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), penultima frase, e.p.i. ». Chiedeva inoltre al Tribunale di accertare e dichiarare che non. aveva compiuto atti di contraffazione del predetto marchio italiano né atti di concorrenza sleale sotto alcun profilo. Esponeva l'attrice: - che la S.a.s. C., fondata nel 1968, . s v o l g e v a da ormai 40 anni la propria attività nel settore della produzione artigianale e vendita, in Italia ed all'estero, di articoli di pelletteria; - che, in particolare, orma da decenni produceva articoli di pelletteria (borse, scarpe, portafoglio, borsellini, cinture ecc.) in «cuoio intrecciato », ottenuto ricorrendo ad un tipo particolare di lavorazione del cuoio da lungo tempo nota e diffusa sia in Italia che all'estero; - che la convenuta Bottega Veneta International S.a.r.l. (società avente sede nel Lussemburgo e che apparteneva, dal 2001, al Gruppo Gucci), commercializzava, tra gli altri prodotti, borse, scarpe ed altri accessori in pelle; - che la convenuta era titolare del marchio italiano n. 0001011026, depositato il 9 dicembre 2005; - che tale marchio, costituito dall'immagine fotografica di una porzione di pezza di cuoio intrecciato (nella registrazione era espressamene detto che « il marchio consiste nella figura come da esemplare allegato ») [??? che significa “costituito dalla immagine fotografica...”? nota la diversità di formulazione rispetto al caso Bang Olufsen ove è chiaro che si chiede protezione per una forma: “il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito raffigurato: …”] , rivendicava « cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non comprese in altre classi, pelle di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria », e « calzature »; - che tale marchio era nullo in quanto: 1) si risolveva nel prodotto stesso per cui era stato registrato e di conseguenza era in contrasto con il principio dell'estraneità del marchio al prodotto; 2) violava il disposto di cui all'art. 9 c.p.i. perché il cuoio intrecciato rispondeva ad esigenze essenzialmente estetiche prima ancora che distintive (e quindi era una «forma che da valore sostanziale al prodotto ») e perché, al tempo stesso, consisteva nella « forma imposta dalla natura del prodotto »; 3) era privo di capacità distintiva perché l'uso del cuoio intrecciato nel settore della pelletteria era largamente diffuso almeno dal 1980 e quindi si trattava di una forma ormai standardizzata; 4) era privo di novità perché Cosci usava il cuoio intrecciato almeno dal 1980, cioè 25 anni prima del deposito della domanda di registrazione risalente al 9 dicembre 2005; che di conseguenza, il preuso del cuoio intrecciato da parte di Cosci non violava alcun diritto della convenuta e non costituiva concorrenza sleale e comunque le conferiva il diritto di continuare ad usare il marchio nei limiti del preuso ex art. 12, n. 1, lett. b), c.p.i. Bottega Veneta International S.a.r.l. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 10 gennaio 2008, chiedendo il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che l'uso dell'intrecciato di pelle nelle borse prodotte e vendute da C. specificate in narrativa, costituiva contraffazione del marchio n. 1011026 in titolarità di essa convenuta, nonché atto di concorrenza sleale, di accertare e dichiarare che Cosci S.a.s., con la produzione, pubblicizzazione e vendita della borsa di cui ai docc. nn. 3, 141, 142 e 144, costituente imitazione del modello « Cabat », si era resa responsabile di concorrenza sleale; di inibire la prosecuzione degli illeciti e di emanare le conseguenti statuizioni ancillari, e di condannare l'attrice alla restituzione degli utili ed al risarcimento dei danni. In particolare la convenuta sottolineava che ciò di cui essa Bottega Veneta rivendicava l'esclusiva non era qualsiasi tipo di cuoio intrecciato, bensì « il suo » particolare intrecciato caratterizzato da una trama di striscioline di pelle intrecciate in modo da comporre dei piccoli quadrati/rettangoli dal lato di circa 1 cm. e inclinati di 45° rispetto al piano - intrecciato che si poneva come una variazione arbitraria tra le tante disponibili. In relazione alle contestazioni ex art. 9 c.p.i., la convenuta si difendeva osservando che il marchio era stato registrato non solo per il cuoio ma anche per scarpe, borse ed altri articoli di pelletteria di cui alla classe n. 18 e sottolineava )e tali prodotti restavano quello che erano, cioè una borsa o un paio di scarpe fiche se erano realizzati in cuoio intrecciato. Quanto al rilievo che il marchio era costituito dalla <<forma imposta dalla natura stessa del prodotto» Bottega Veneta faceva presente che tale impedimento si riferiva ai soli casi dei marchi costituiti dalla forma generale di un prootto, necessaria per ricondurlo alla sua categoria (quale per esempio la caratteristica forma di uno schiaccianoci, necessaria perché esso possa svolgere la sua funzione ed essere considerato uno schiaccianoci) e ribadiva che l'intrecciato per cui è causa non coincideva con caratteristiche essenziali o necessarie di scarpe, borse, cuoio ecc. Inoltre, con riferimento al rilievo che il marchio era costituito la una «forma che da valore sostanziale at prodotto» la convenuta sottolineava che l'utilizzo di un particolare tipo di intrecciato non attribuiva al bene alcun particolare pregio estetico che eccedesse la normalità di un aspetto particolarmente gradevole, costituendo un motivo d'acquisto determinante per il pubblico. IL TRIBUNALE: Il principio di estraneità del marchio al prodotto richiede che il segno sia, almeno astrattamente, separabile dal bene a cui si riferisce e che la natura del bene non risulti modificata qualora non si consideri il marchio: di conseguenza poiché nel caso la rappresentazione grafica del marchio consiste nella fotografia di una pezza di pellame intrecciato, è evidente che, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto «cuoio intrecciato», viene rimosso anche il prodotto stesso. Nel divieto di registrazione come marchio d'impresa dei «segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto» di cui all'art. 9 c.p.i.. non rientrano soltanto i segni costituiti dalla forma generale o standardizzata di un prodotto necessaria perché lo stesso appartenga alla sua categoria; il richiamo effettuato dalla norma è più ampio e comprende oltre alla forma del prodotto finito in quanto tale, anche la forma del prodotto materia prima con il quale vengono realizzati i prodotti finali , quando la natura di tale materia prima è tale per cui «quella forma» è quella che la stessa deve assumere alla fine del processo di produzione. Poiché la forma «cuoio intrecciato» è la forma che tale prodotto deve avere alla fine del processo di lavorazione del cuoio ad intreccio, si deve concludere che anch'essa è forma imposta dalla natura stessa del prodotto. La forma intrecciata del cuoio risulta necessaria anche per conseguire specifici vantaggi funzionati legati alla maggiore flessibilità e resistenza del materiale e si pone in contrasto anche con il divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ». La registrazione « cuoio intrecciato » non integra. « una forma che dà valore sostanziale al prodotto » perché non. sembra che la lavorazione ciel cuoio ad intreccio dia al bene realizzato con quel tipo di materiale un vantaggio competitivo significativo, cioè un vantaggio che induca i consumatori a preferire per ciò solo un prodotto realizzato con quel materiale. >>