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16 16/11/2016 Roma, 16 Novembre 2016 Gentile Spedizioniere Doganale, alleghiamo la Newsletter N° 16 del 16 Novembre 2016. Tra gli argomenti trattati: • • • • • • Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune. Circolare n.21/D del 23.12.2015, precisazioni. Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro. Elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema informatico veterinario integrato “TRACES”. Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri: rettifica dell’elenco delle autorità nazionali designate Provvedimenti Europei Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.) CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma 1 16 Newsletter di aggiornamento professionale 16/11/2016 NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali INDICE Introduzione 1 Osservatorio Doganale Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune 2 Circolare n.21/D del 23.12.2015, precisazioni 3 Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro. 5 Elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema informatico veterinario integrato “TRACES”. 5 Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri: rettifica dell’elenco delle autorità nazionali designate 6 Provvedimenti Europei 7 Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale commune: il Regolamento in oggetto dispone – a far data dal 01/01/2017 – la sostituzione dell’allegato I Reg. (CEE) 2658/87 del 23/07/1987, che ha istituito una nomenclatura delle merci che serve come base per la dichiarazione delle merci all’importazione o all’esportazione nonché ai fini statistici per il commercio nella UE (Intrastat). La stessa NC determina inoltre quale aliquota del dazio doganale risulti applicabile e come le merci vanno trattate ai fini statistici. Obiettivo del nuovo Regolamento è di aggiornare la Nomenclatura Combinata (NC) e adeguarne la struttura per tenere conto, ad esempio, delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma 2 16 Newsletter di aggiornamento professionale 16/11//2016 politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare a impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi. Il Regolamento è disponibile al seguente link Circolare n.21/D del 23.12.2015, precisazioni con la nota prot. 118196/R.U del 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti ad integrazione della Circolare 21/D del 23.12.2015 per illustrare alcuni aspetti applicativi del D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Il primo chiarimento riguarda l’attività di assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie (art. 12), che può essere resa dagli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo. A tal proposito, l’Agenzia precisa che la stessa è limitata alle controversie relative ai tributi doganali nell’accezione di cui all’art. 34 del TULD. Ogni altro tipo di tributi è pertanto escluso dal campo di applicazione dell’articolo in questione. Conseguentemente, qualora in una controversia avente ad oggetto tributi diversi da quelli di cui all’art. 34 del TULD, il contribuente dovesse essere assistito da uno spedizioniere doganale, dovrà essere eccepito, in giudizio, il difetto di “jus postulandi” di quest’ultimo. Un ulteriore chiarimento riguarda l’art. 47, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 - “Sospensione dell’atto impugnato”. Tale articolo stabilisce che “durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”, ovvero quelli previsti dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, così come determinati nella misura di cui all’art. 4 del D.M. 21.05.2009, pari attualmente al 4,5% su base annua. L’Avvocatura Generale dello Stato, consultata dall’Agenzia delle Dogane, ha chiarito che, con l’introduzione del comma 8 bis, il legislatore ha voluto precisare, in via generale ed uniforme, senza alcun riferimento alle singole leggi di imposta, che il tasso di interesse da applicarsi in caso di sospensione cautelare giudiziale, seguita da sentenza di rigetto del ricorso, è quello previsto per la sospensione amministrativa di cui al citato D.M. 21 maggio 2009 e cioè del 4,50% su base annua. Viene tuttavia evidenziato che, qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali, il riferimento al generico tasso di interesse previsto nel citato D.M. 21 maggio 2009 è incompatibile con quanto previsto nell’art. 112, paragrafo 2, del Reg. UE n.952/2013 che, relativamente ai dazi doganali, specifica il tasso di interesse di credito da applicarsi nell’ipotesi in cui vengano accordate al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione. La sospensione cautelare giudiziale dell’esecuzione dell’atto o della sentenza può configurarsi come una facilitazione di pagamento accordata al contribuente e, quindi, qualora il giudizio afferisca a Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 3 16 Newsletter di aggiornamento professionale 16/11//2016 tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, la relativa disciplina non può che essere quella di matrice unionale. Pertanto, per quanto concerne il contenzioso avente ad oggetto risorse proprie tradizionali, il tasso di interesse di credito nelle ipotesi di sospensione cautelare giudiziale resta quello previsto dall’art.112, paragrafo 2, del Codice Doganale dell’Unione. Per tutti gli altri tributi la cui amministrazione è affidata all’Agenzia troverà, invece, applicazione il tasso di interesse di cui al D.M. 21.5.2009 (4,50% su base annua), in conformità alle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato. Ulteriori precisazioni riguardano anche gli istituti del reclamo e della mediazione (Art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992). A tale proposito, l’Agenzia ribadisce che sono esclusi dalla mediazione, ma non dal reclamo, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da risorse proprie tradizionali, mentre può essere oggetto di reclamo e di mediazione l’IVA riscossa all’importazione posto che, relativamente a tale tributo “...laddove il legislatore ha voluto escluderla (es. nel caso della transazione fiscale ex art.182 ter del R.D. 267/1942) tale esclusione è stata affermata e ribadita”. Inoltre, il nuovo comma 7 dell’art. 17 bis prevede che, nel caso di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. In proposito si chiarisce che tale percentuale del 35% del minimo si applica, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto di recupero del tributo e della relativa sanzione, sia nell’ipotesi in cui oggetto del ricorso/reclamo è un atto con il quale viene esclusivamente irrogata la sanzione. presenza di coobbligati, si precisa che la disposizione di cui all’art. 1306 c.c. attiene alla opponibilità al creditore, da parte di un coobbligato in solido, della sentenza definitiva pronunciata nei confronti di altro coobbligato solidale e, quindi, “..come tale non è equiparabile al provvedimento che definisce il procedimento di reclamo/mediazione”. In ordine all’interpretazione dell’art. 69, comma 1, che ha stabilito il principio generale dell’immediata esecutività di tutte le sentenze di condanna dell’Ente impositore al pagamento di somme in favore del contribuente, si precisa che il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo o lo svincolo dalla garanzia, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente. Gli Uffici delle Dogane, in tali ipotesi, dovranno costituirsi nei giudizi di ottemperanza eventualmente promossi dai contribuenti eccependo che la condanna al rimborso non può essere eseguita nella pendenza della lite e che l’eventuale ordine di provvedere al rimborso ciononostante emesso, sia subordinato alla prestazione di idonea garanzia indipendentemente dall’ammontare del rimborso stesso. Infine, l’Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso le indicazioni fornite dall’Agenzia nella Circolare n. 21/D, secondo le quali le disposizioni di cui all’art. 17 bis (reclamo e mediazione) debbano trovare applicazione soltanto rispetto ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2016. La Nota è disponibile al seguente link Per quanto riguarda invece l’applicazione del reclamo e/o della mediazione in Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 4 16 Newsletter di aggiornamento professionale 16/11//2016 La Comunicazione è disponibile al seguente link Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro. Art. 303 TULD - Dazio da recuperare inferiore a 10 euro: applicazione delle cause di non punibilità: con Comunicazione del 20 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane risponde ad un quesito relativo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 303, terzo comma, lettera a), del TULD (D.P.R. n.43/1973) nell’ipotesi di errata indicazione, nel documento doganale di importazione, del valore delle merci a causa di una inesatta distribuzione delle spese di nolo e/o assicurazione, qualora i diritti dovuti ammontino ad un importo non superiore a 10 (dieci) euro. Il caso rappresentato ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 868, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il quale stabiliva che non si dovesse procedere al recupero a posteriori dei dazi all’importazione (o all’esportazione) quando l’importo da recuperare fosse inferiore, per pratica, a 10 euro. Dopo aver consultato l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia precisa che la fattispecie descritta può essere inquadrata nel disposto dell’art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto, in virtù del citato art. 868, la violazione non incide sul versamento del tributo e costituisce mera violazione formale. Elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema informatico veterinario integrato “TRACES”. Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione del 27 ottobre 2016 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema informatico veterinario integrato “TRACES”: come noto, la decisione 2009/821/CE della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri, riportati nell'allegato I della stessa, abilitati ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale. In seguito ald alcune comunicazioni da parte di Belgio, Francia, Italia e Paesi Bassi, si è reso necessario modificare le voci relative al posto d'ispezione frontaliero di Brussels South Charleroi Airport in Belgio, del porto di Marsiglia in Francia, dell'aeroporto di Milano-Malpensa in Italia e dell'aeroporto di Amsterdam nei Paesi Bassi. Inoltre, la Grecia ha sospeso il posto d'ispezione frontaliero Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 5 16 Newsletter di aggiornamento professionale 16/11//2016 presso la ferrovia di Idomeni, mentre la Spagna ha comunicato che vi sono state modifiche ai centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Barcellona. Infine, in Italia è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Napoli, mentre il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Genova è stato soppresso. Lo stesso è accaduto per il posto d'ispezione frontaliero presso la ferrovia di Kelebia, in Ungheria. doganale e Agricola: in GUUE serie C 396 del 27/10/2016 è stato pubblicato l’elenco aggiornato e rettificato delle autorità in questione, per il quale si rimanda alla consultazione della relativa tabella acclusa alla Rettifica in oggetto. La Rettifica è disponibile al seguente link La Decisione è disponibile al seguente link Mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri: rettifica dell’elenco delle autorità nazionali designate Rettifica dell’elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 6 Newsletter di aggiornamento professionale 16 16/11//2016 In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex. • • • • EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene: l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line, funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità, la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento. • Nella GU UE L 293 del 28.10.2016 sono stati pubblicati: • La Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1892&from=IT • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1896 della Commissione, del 27 ottobre 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2016 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1896&from=IT • La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1899 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti da alcune parti dell'Egitto [notificata con il numero C(2016) 6791] (Testo rilevante ai fini del SEE) Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 7 Newsletter di aggiornamento professionale 16 16/11//2016 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1899&from=IT • La Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 20 gennaio 2016, che sostituisce il protocollo n. 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1901] http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016D1901&from=IT • Nella GU UE L 294 del 28.10.2016 è stato pubblicato: • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1821&from=IT • Nella GU UE L 276 del 21.9.2016 è stato pubblicato: • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1810&from=IT • Nella GU UE C 398 del 28.10.2016 è stato pubblicato: • L’ Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome della società soggetta al dazio antidumping dei produttori esportatori disposti a collaborare all’inchiesta http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1028(03)&from=IT Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 8 Newsletter di aggiornamento professionale 16 16/11//2016 • Nella GU UE L 295 del 29.10.2016 è stato pubblicato: • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1906 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante duecentocinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1906&from=IT • Nella GU UE C 401 del 29.10.2016 è stato pubblicato: • L’Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1029(01)&from=IT • Nella GU UE L 296 dell’1.11.2016 sono stati pubblicati: • La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2016) 6835] (Testo rilevante ai fini del SEE) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1917&from=IT • La Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del 12.7.2006 ) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013R(07)&from=IT • Nella GU UE L 299 del 5.11.2016 è stato pubblicato : • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 9 Newsletter di aggiornamento professionale 16 16/11//2016 sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=IT • Nella GU UE L 301 del 9.11.2016 sono stati pubblicati : • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1956 della Commissione, del 4 novembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1956&from=IT • il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1958 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1958&from=IT • Nella GU UE L 303 del 10.11.2016 è stata pubblicata : • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione, del 7 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1962&from=IT • Nella GU UE L 304 dell’11.11.2016 è stata pubblicata : • La Decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1970&from=IT Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Via XX Settembre, 3 – 00187, Roma 10 Newsletter di aggiornamento professionale 16 16/11//2016 • Nella GU UE C 415 dell’11.11.2016 è stata pubblicata : • La Modifica alle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(02)&from=IT • Nella GU UE L 305 del 12.11.2016 è stato pubblicato : • Il Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1977&from=IT • Nella GU UE C 418 del 12.11.2016 è stato pubblicato : • La Avviso di scadenza di alcune misure antidumping http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_418_R_0003&from=IT Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - 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