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REGOLAMENTO ENAC ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D’IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI Finalmente con la pubblicazione dell’edizione n.2 del febbraio 2014 del presente Regolamento anche la nostra Civil Aviation Authority – ENAC – è diventata simile a tutte le altre Civil Aviation Europee. Simile come struttura organizzativa aeromedica (AMS) che finalmente sovraintende alla applicazione dei requisiti psicofisici riferiti ai piloti di aeromobile (EASA PartMED) e agli equipaggi di cabina (EASA Part-CC) come riportati dall’allegato IV del Regolamento Aircrew (UE) n. 1178/2011 e come modificato dal Regolamento Aircrew (UE) n.290/2012. Il tutto racchiuso nella cornice del Regolamento basico (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo che stabilisce le regole comuni nel settore dell’Aviazione Civile e che istituisce l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) per controllare i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi. Pertanto la nostra informativa riguarderà le procedure che sono state modificate dai suddetti Regolamenti Europei cominciando dalle nuove espressioni quali: • La Visita Medica Addizionale prevista per i titolari di licenza o attestato e che risponde alle condizioni previste dal MED.A.020 “Diminuzione dell’idoneità medica” dell’allegato IV del Regolamento Aircrew (UE) n. 1178/2011. Queste condizioni erano già previste dalle JAR-FCL 3.040 “Decrease in medical fitness” e dalle JAR-FCL 3.110/115 “Requirements for medical assessment. Anche allora il titolare della licenza doveva senza indebiti ritardi acquisire il parere dell’AMS, di un AeMC o di un AME. La modifica principale riguarda il concetto dei 21 giorni di malattia o infortunio che faceva scattare la Visita Straordinaria da effettuare presso gli IML (ora IMAS) dell’A.M. Adesso il navigante andrà dal medico SASN che gli consegnerà il certificato di “apertura malattia” e se ritiene di trovarsi di fronte ad una patologia significativa (prognosi >21 gg) gli ricorderà che al termine della malattia, dopo aver ricevuto il “certificato definitivo”, dovrà prenotare una visita addizionale presso un AeMC che dovrà possibilmente avvenire il giorno successivo. Tale visita non sarà straordinaria e potrà essere fatta presso qualunque AeMC. Nel caso del navigante in malattia per una patologia che viene certificata da altri medici del Servizio Sanitario Nazionale o fiduciari del SASN non AME, al termine dei giorni di prognosi dovrà prenotarsi presso un AeMC o un AME abilitato per una visita addizionale. E’ il caso di ricordare che ci sono in Italia 12 AeMC di cui 10 ambulatori AeMC del SASN e 2 IML alias IMAS, 117 AME di Classe 2, 8 di Classe 3. • AME-Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza di Classe 2 o di un attestato aeronautico. Prima non c’erano ora ne abbiamo 117 più altri che saranno nominati a breve. Il problema nasce quando un medico competente aziendale o del lavoro, di nomina del datore di lavoro di Compagnia aerea, viene nominato AME da ENAC. Come medico competente aziendale esprime già un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, D. Lgs 81/08); ovviamente non può esprimere un ulteriore giudizio di idoneità al volo. In effetti il Regolamento ENAC parla di non rapporto medico da medici del lavoro per gli equipaggi di cabina. In Italia abbiamo norme come il DPR 620/80 che stabiliscono che le funzioni medicolegali nei confronti del personale aeronavigante sono di competenza dello Stato. Inoltre il su richiamato Regolamento n.1178/2011 nelle considerazioni al comma 3 riporta: “Il regolamento (CE) n.216/2008, tuttavia, prevede la possibilità che medici generalisti possano svolgere funzioni di esaminatori aeromedici a determinate condizioni e se la normativa nazionale lo permette”. La normativa italiana attualmente non lo permette. • Al giudizio medico si aggiunge, come prevedevano le JAR-FCL 3, la Clausola di flessibilità o del rinvio per giudizio di idoneità all’AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew. Questa procedura di deferimento della decisione all’AMS diventa a mio avviso un giudizio professionale oltre che medico perché l’AMS nell’esprimere il giudizio si dovrà avvalere di esperti in operazioni volo per valutare: il deficit medico in relazione al contesto operativo, la capacità, l’abilità e l’esperienza del soggetto, valutare l’effettuazione di un test in volo/simulatore se necessario, ed in ultimo applicare eventuali limitazioni da scrivere sul certificato medico. Come abbiamo sempre rimarcato non può essere un centro medico a dire al pilota se garantisce la sicurezza del volo. Il medico esaminatore deve verificare la carenza di un parametro medico, ma spetta all’autorità dei brevetti dire se la sua esperienza e abilità può compensare la carenza medica riscontrata e questo è il lavoro qualificato della Struttura Aeromedica AMS dell’ENAC. Quando il titolare di licenza non soddisfa pienamente i requisiti del certificato medico l’AMS può rilasciare una OML – Operational Multi-pilot Limitation (Class 1 only). Questo procedimento di revisione prende il nome di Revisione di primo livello. • La Revisione di secondo livello è il procedimento del ricorso avverso il giudizio medico entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito della visita medica. Tale ricorso viene fatto all’ENAC, non più direttamente alla Commissione Sanitaria di Appello CSA dell’A,M. per gli aeronaviganti di cui all’art. 26 della legge n.859, cioè gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo. Per gli altri possessori di certificato medico l’ENAC si avvale della Commissione Medica d’Appello del Ministero della Salute. Queste due Commissioni sono le stesse previste dall’art 38 del DPR n. 566/88. Conclusioni L’EASA, Gruppo di standardizzazione, ha comunicato ad ENAC che dal 23 al 27 giugno ci sarà l’audit per verificare se le attuazioni e i cambiamenti riportati nel Regolamento ENAC sono conformi alle norme e ai Regolamenti Europei. Il Parlamento e la Commissione Europea, con la creazione dell’EASA hanno chiaramente stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative per la gestione dell’Aviazione civile con strutture civili. Sorge spontaneo allora dover mandare un grande RINGRAZIAMENTO agli IML e alla CSA del Comando Logistico del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare per aver garantito al Paese (per oltre mezzo secolo) che alla guida e al controllo degli aerei civili ci fossero delle persone psicofisiologicamente idonee e valide: Chapeau! Nella confusione dei ruoli tra Sanità, Trasporti, Difesa e nella vacuità organizzativa della organizzazione sanitaria per le certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e attestati dell’allora Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGAC) l’Aeronautica militare con la sua struttura sanitaria ha garantito la Sicurezza del volo e delle operazioni aeronautiche. V.presidente Comitato Assistiti Giampaolo Meotti Membro Comitato Assistiti Filippo Savini