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 REGOLAMENTO ENAC ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D’IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI Finalmente con la pubblicazione dell’edizione n.2 del febbraio 2014 del presente
Regolamento anche la nostra Civil Aviation Authority – ENAC – è diventata simile
a tutte le altre Civil Aviation Europee.
Simile come struttura organizzativa aeromedica (AMS) che finalmente sovraintende
alla applicazione dei requisiti psicofisici riferiti ai piloti di aeromobile (EASA PartMED) e agli equipaggi di cabina (EASA Part-CC) come riportati dall’allegato IV del
Regolamento Aircrew (UE) n. 1178/2011 e come modificato dal Regolamento
Aircrew (UE) n.290/2012.
Il tutto racchiuso nella cornice del Regolamento basico (CE) n.216/2008 del
Parlamento Europeo che stabilisce le regole comuni nel settore dell’Aviazione Civile
e che istituisce l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) per controllare i
requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi.
Pertanto la nostra informativa riguarderà le procedure che sono state modificate dai
suddetti Regolamenti Europei cominciando dalle nuove espressioni quali:
• La Visita Medica Addizionale prevista per i titolari di licenza o attestato e
che risponde alle condizioni previste dal MED.A.020 “Diminuzione
dell’idoneità medica” dell’allegato IV del Regolamento Aircrew (UE) n.
1178/2011. Queste condizioni erano già previste dalle JAR-FCL 3.040
“Decrease in medical fitness” e dalle JAR-FCL 3.110/115 “Requirements for
medical assessment. Anche allora il titolare della licenza doveva senza indebiti
ritardi acquisire il parere dell’AMS, di un AeMC o di un AME. La modifica
principale riguarda il concetto dei 21 giorni di malattia o infortunio che faceva
scattare la Visita Straordinaria da effettuare presso gli IML (ora IMAS)
dell’A.M. Adesso il navigante andrà dal medico SASN che gli consegnerà il
certificato di “apertura malattia” e se ritiene di trovarsi di fronte ad una
patologia significativa (prognosi >21 gg) gli ricorderà che al termine della
malattia, dopo aver ricevuto il “certificato definitivo”, dovrà prenotare una
visita addizionale presso un AeMC che dovrà possibilmente avvenire il giorno
successivo. Tale visita non sarà straordinaria e potrà essere fatta presso
qualunque AeMC. Nel caso del navigante in malattia per una patologia che
viene certificata da altri medici del Servizio Sanitario Nazionale o fiduciari del
SASN non AME, al termine dei giorni di prognosi dovrà prenotarsi presso un
AeMC o un AME abilitato per una visita addizionale. E’ il caso di ricordare
che ci sono in Italia 12 AeMC di cui 10 ambulatori AeMC del SASN e 2 IML
alias IMAS, 117 AME di Classe 2, 8 di Classe 3.
• AME-Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC per erogare le prestazioni
sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il
conseguimento di una licenza di Classe 2 o di un attestato aeronautico. Prima
non c’erano ora ne abbiamo 117 più altri che saranno nominati a breve. Il
problema nasce quando un medico competente aziendale o del lavoro, di nomina
del datore di lavoro di Compagnia aerea, viene nominato AME da ENAC. Come
medico competente aziendale esprime già un giudizio di idoneità alla mansione
specifica (art. 41, D. Lgs 81/08); ovviamente non può esprimere un ulteriore
giudizio di idoneità al volo. In effetti il Regolamento ENAC parla di non
rapporto medico da medici del lavoro per gli equipaggi di cabina. In Italia
abbiamo norme come il DPR 620/80 che stabiliscono che le funzioni medicolegali nei confronti del personale aeronavigante sono di competenza dello Stato.
Inoltre il su richiamato Regolamento n.1178/2011 nelle considerazioni al
comma 3 riporta: “Il regolamento (CE) n.216/2008, tuttavia, prevede la
possibilità che medici generalisti possano svolgere funzioni di esaminatori
aeromedici a determinate condizioni e se la normativa nazionale lo permette”.
La normativa italiana attualmente non lo permette.
• Al giudizio medico si aggiunge, come prevedevano le JAR-FCL 3, la Clausola
di flessibilità o del rinvio per giudizio di idoneità all’AMS, nei casi
individuati dal Regolamento Aircrew. Questa procedura di deferimento della
decisione all’AMS diventa a mio avviso un giudizio professionale oltre che
medico perché l’AMS nell’esprimere il giudizio si dovrà avvalere di esperti in
operazioni volo per valutare: il deficit medico in relazione al contesto operativo,
la capacità, l’abilità e l’esperienza del soggetto, valutare l’effettuazione di un
test in volo/simulatore se necessario, ed in ultimo applicare eventuali limitazioni
da scrivere sul certificato medico. Come abbiamo sempre rimarcato non può
essere un centro medico a dire al pilota se garantisce la sicurezza del volo. Il
medico esaminatore deve verificare la carenza di un parametro medico, ma
spetta all’autorità dei brevetti dire se la sua esperienza e abilità può compensare
la carenza medica riscontrata e questo è il lavoro qualificato della Struttura
Aeromedica AMS dell’ENAC. Quando il titolare di licenza non soddisfa
pienamente i requisiti del certificato medico l’AMS può rilasciare una OML –
Operational Multi-pilot Limitation (Class 1 only). Questo procedimento di
revisione prende il nome di Revisione di primo livello.
• La Revisione di secondo livello è il procedimento del ricorso avverso il
giudizio medico entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione dell’esito della visita medica. Tale ricorso viene fatto all’ENAC,
non più direttamente alla Commissione Sanitaria di Appello CSA dell’A,M.
per gli aeronaviganti di cui all’art. 26 della legge n.859, cioè gli iscritti al fondo
di previdenza del personale di volo. Per gli altri possessori di certificato medico
l’ENAC si avvale della Commissione Medica d’Appello del Ministero della
Salute. Queste due Commissioni sono le stesse previste dall’art 38 del DPR n.
566/88.
Conclusioni
L’EASA, Gruppo di standardizzazione, ha comunicato ad ENAC che dal 23 al 27
giugno ci sarà l’audit per verificare se le attuazioni e i cambiamenti riportati nel
Regolamento ENAC sono conformi alle norme e ai Regolamenti Europei.
Il Parlamento e la Commissione Europea, con la creazione dell’EASA hanno
chiaramente stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative per la gestione
dell’Aviazione civile con strutture civili.
Sorge spontaneo allora dover mandare un grande RINGRAZIAMENTO agli IML
e alla CSA del Comando Logistico del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare
per aver garantito al Paese (per oltre mezzo secolo) che alla guida e al controllo
degli aerei civili ci fossero delle persone psicofisiologicamente idonee e valide:
Chapeau!
Nella confusione dei ruoli tra Sanità, Trasporti, Difesa e nella vacuità organizzativa
della organizzazione sanitaria per le certificazioni mediche d’idoneità per il
conseguimento delle licenze e attestati dell’allora Direzione Generale
dell’Aviazione Civile (DGAC) l’Aeronautica militare con la sua struttura sanitaria
ha garantito la Sicurezza del volo e delle operazioni aeronautiche.
V.presidente Comitato Assistiti
Giampaolo Meotti
Membro Comitato Assistiti
Filippo Savini